Ho qualche difficoltà nell`ottenere il congedo straordinario previsto
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Ho qualche difficoltà nell`ottenere il congedo straordinario previsto
HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 1 OGGETTO CONGEDO STRAORDINARIO PER ASSISTERE UN DISABILE QUESITI (posti in data 17 dicembre 2014) 1) Ho qualche difficoltà nell'ottenere il congedo straordinario previsto dal decreto legislativo 151 per assistere mio padre in condizioni di disabilità: In particolare mi chiedono se il coniuge convivente è affetto da patologie invalidanti (vorrebbero addirittura al 100% cosa che non mi risulta e comunque non è un grosso problema vista la situazione di mia madre). È corretto ciò? 2) Inoltre mi hanno detto che se il requisito della patologia invalidante non è soddisfatto mi possono concedere lo stesso il congedo però senza indennità. 3) Poi l'amministrazione mi concede solo sei mesi: non mi risulta che per il congedo straordinario retribuito l'amministrazione possa decidere unilateralmente di limitare il diritto alla fruizione dello stesso ma solamente prendere atto della richiesta. 4) Ultima cosa: io ho chiesto di fruire del congedo a giornate secondo le esigenze del disabile (per sedute fisioterapiche o anche solo per portarlo al mare una giornata) ma qui vorrebbero impormi una rigida programmazione settimanale (3 giorni irrinunciabili) senza soluzione di continuità nei sei mesi. Io sono d'accordo di programmare i giorni per quanto possibile ma sempre in relazione alle necessità del disabile e dato che ho ancora ferie arretrate, anche con le mie esigenze di godere di un periodo di ristoro tenendo conto che continuo in ogni caso a lavorare. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 2 RISPOSTE (inviate in data 22 dicembre 2014) 1) È legittimo subordinare la concessione del congedo straordinario retribuito per l’assistenza al padre in condizioni di grave disabilità alla sussistenza di patologie invalidanti a carico della madre? La posizione adottata dall’amministrazione è assolutamente legittima. Il comma 5 dell’articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nel testo vigente alla luce delle modifiche ad esso portate dal decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119, adottato in applicazione dell’articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, individua nel coniuge convivente il titolare del diritto alla fruizione del congedo straordinario retribuito per l’assistenza ad una persona in condizioni di grave disabilità, e subordina la possibilità di fruire di tale diritto nell’ordine, da parte dei genitori, dei figli o dei fratelli del disabile, al decesso, alla mancanza o all’esistenza di patologie invalidanti da parte di coloro che nell’ordine indicato subentrano nella fruizione di tale diritto. Questa interpretazione, peraltro esplicita nella formulazione del testo normativo, trova piena conferma nella circolare 3 febbraio 2012, n. 1 emanata dal dipartimento della funzione pubblica per fornire linee interpretative delle innovazioni introdotte alla normativa vigente in materia di permessi e congedi per l’assistenza a soggetti disabili dal citato decreto legislativo 119. La circolare precisa infatti: Con il recente intervento normativo è stato individuato un elenco di persone legittimate alla fruizione del congedo, stabilendo un ordine di priorità e prevedendo in particolare che esso spetta ai seguenti soggetti: 1) coniuge convivente della persona in situazione di handicap grave 2) padre o madre anche adottivi o affidatari della persona in situazione di handicap grave, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente; 3) uno dei figli conviventi della persona in situazione di handicap grave, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. Si segnala che la possibilità di concedere il beneficio ai figli conviventi si verifica nel caso in cui tutti i soggetti menzionati CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 3 (coniuge convivente ed entrambi i genitori) si trovino in una delle descritte situazioni (mancanza, decesso, patologie invalidanti) 4) uno dei fratelli o sorelle conviventi nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi della persona in situazione di handicap grave siano mancanti, deceduti, o affetti da patologie invalidanti. Anche in tale ipotesi la possibilità di concedere il beneficio ai fratelli conviventi si verifica solo nel caso in cui tutti i soggetti menzionati (coniuge convivente, entrambi i genitori e tutti i figli conviventi) si trovino in una delle descritte situazioni (mancanza, decesso, patologie invalidanti). Per quanto concerne il concetto di patologia invalidante la circolare in questione rinvia ai chiarimenti forniti con la circolare 6 dicembre 2010 n. 13, nella quale si precisava che. in mancanza di una esplicita definizione di patologie invalidanti nello specifico testo normativo poteva essere preso a riferimento quanto disposto dal decreto interministeriale 21 luglio 2000, n. 278, regolamento attuativo dell’articolo 4 comma 2 della legge 8 marzo 2000, n. 53, che disciplina il congedo straordinario per gravi motivi familiari. Il citato decreto, al comma 1, lettera d) dell’articolo 2 indica tra i motivi per i quali può essere concesso il congedo straordinario non retribuito, le seguenti condizioni morbose: 1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche; 2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza conti-nuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali; 3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario; La citata circolare del dipartimento della funzione pubblica conclude l’inciso affermando: nel caso in cui il coniuge o i genitori della persona in situazione di handicap grave siano affetti da patologie rientranti in questo elenco, l’assistenza potrà essere prestata anche da parenti o affini entro il terzo grado CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 4 2) È corretto, venendo meno il requisito della patologia invalidante, ipotizzare la concessione del congedo non retribuito? Anche a questo proposito l’interpretazione dell’amministrazione è corretta, perché il venir meno del requisito della patologia invalidante renderebbe non applicabile l’articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e renderebbe possibile la fruizione del congedo straordinario previsto dal comma 2 dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53. Occorre peraltro osservare che anche in questo caso, pur se non onerosa per la pubblica amministrazione, la concessione del congedo è subordinata alla valutazione, da parte del datore di lavoro, dell’effettiva sussistenza e gravità dei motivi sulla base dei quali viene richiesta la concessione del beneficio. Consolidato appare infatti l’orientamento giurisprudenziale di affidare al datore di lavoro l’onere sia di valutare la congruità della richiesta della fruizione dei benefici previsti dalla legge per assistere parenti che versino in condizioni di grave disabilità, sia di verificare che permessi e congedi concessi a questo titolo siano effettivamente utilizzati per prestare l’assistenza che ne costituisce la motivazione. 3) È legittimo che l’amministrazione mi conceda solo sei mesi visto che la durata del congedo retribuito per assistere un congiunto disabile è di due anni? Il limite di sei mesi posto dall’amministrazione è privo di qualsiasi fondamento logico e giuridico, perché il diritto ad usufruire del congedo straordinario retribuito per assistere un disabile grave non è definibile nella sua durata dal datore di lavoro, ma deve essere posto in relazione esclusivamente con le esigenze assistenziali connesse con la condizione di disabilità e con i problemi che prestare la necessaria assistenza comporta. Ciò premesso occorre peraltro osservare che la fruizione dei benefici previsti dalla legge per l’assistenza ai soggetti portatori di handicap non costituisce un diritto connesso con la sola condizione di disabilità del congiunto, ma deve essere motivata dalle effettive esigenze assistenziali che tale condizione comporta, esigenze che l’amministrazione ha il diritto dovere di valutare nel merito. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 5 La fruizione di un beneficio quale quello previsto dall’articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 comporta oggettive e rilevanti responsabilità sia da parte del datore di lavoro che da parte del lavoratore per quanto concerne la congruità delle motivazioni che inducono a richiederlo e per quanto concerne l’utilizzo del beneficio concesso. Nella circolare emanata il 14 febbraio 2011 l’INPDAP precisa che unitamente all’istanza di concessione delle agevolazioni l’interessato deve produrre una dichiarazione dalla quale risulti che il dipendente presta assistenza nei confronti del disabile per il quale sono chieste le agevolazioni il dipendente è consapevole che le agevolazioni sono uno strumento di assistenza del disabile e, pertanto, il riconoscimento delle agevolazioni stesse comporta la conferma dell’impegno – morale oltre che giuridico – a prestare effettivamente la propria opera di assistenza il dipendente è consapevole che la possibilità di fruire delle agevolazioni comporta un onere per l’amministrazione e un impegno di spesa pubblica che lo Stato e la collettività sopportano solo per l’effettiva tutela del disabile il dipendente si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegua la perdita della legittimazione alle agevolazioni. 4) È legittima la richiesta dell’azienda di una rigida programmazione settimanale dei giorni di congedo retribuito? La richiesta dell’Azienda, nei termini in cui risulta formulata, non appare coerente con la ratio della norma, che è finalizzata, proprio prevedendo il frazionamento del periodo di due anni complessivo fruibile, ad assicurare un utilizzo flessibile del beneficio, per adattarsi ad esigenze che, per la loro stessa natura possono non essere prevedibili e quindi programmate rigidamente. Nella concreta definizione dei periodi di fruizione del congedo devono essere adottati quei principi di correttezza e buona fede esplicitamente indicati dagli articoli 1175 e 1375 del codice civile che costituiscono i riferimenti ineludibili di un qualsiasi rapporto contrattuale e di un qualsiasi rapporto di lavoro. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 6 A tali principi fa implicito riferimento il comma 3 dell’articolo 2 del decreto interministeriale 21 luglio 2000, n. 278 regolamento attuativo dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, avente ad oggetto il congedo straordinario per motivi familiari, di cui il congedo straordinario per assistere un congiunto in condizioni di disabilità grave è una particolare applicazione. Il comma richiamato, rinviando alla contrattazione collettiva la disciplina delle modalità attuative, precisa infatti che: I contratti collettivi disciplinano il procedimento per la richiesta e per la concessione, anche parziale o dilazionata nel tempo, o il diniego del congedo per gravi e documentati motivi familiari, assicurando il contraddittorio tra il dipendente e il datore di lavoro e il contemperamento delle rispettive esigenze. Questo contemperamento deve essere ricercato esplicitando con leale trasparente chiarezza quali sono da un lato le effettive esigenze assistenziali del soggetto in condizioni di disabilità, dall’altro le esigenze organizzative aziendali, in base alle quali è facoltà dell’azienda procrastinare la concessione del congedo o dilazionarlo nel tempo, garantendo comunque equità nei comportamenti di volta in volta adottati, come esplicitamente richiamato dal comma 4 del citato regolamento, che testualmente precisa: Il datore di lavoro assicura l'uniformità delle decisioni avuto riguardo alla prassi adottata e alla situazione organizzativa e produttiva dell'impresa o della pubblica amministrazione. In un settore delicato e complesso come quello in esame quanto mai opportuna è l’adozione di un regolamento aziendale che disciplini in maniera puntuale gli spazi di discrezionalità decisionale che sono lasciati all’azienda, proprio a tutela di quelle che vengono definite “preminenti esigenze organizzative”, evitando il rischio che vengano seguiti criteri più o meno rigidi in relazione al rapporto personale con il dirigente che chiede la fruizione del beneficio, ed assicurando invece quella imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa che il comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 indica tra i principi base che devono ispirare il comportamento delle amministrazioni pubbliche. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 7 RIFERIMENTI NORMATIVI (l’articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è qui riportato nel testo vigente alla data della risposta, tenendo conto in particolare delle modifiche portate dal decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119, adottato in applicazione dell’articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, che all’articolo 4 ha sostituito i commi 2 e 5 dell’articolo 42, ed introdotto i commi da 5-bis a 5-quinquies) DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151 Articolo 42 4. cumulabilità del congedo parentale con i permessi ex lege 104 I riposi e i permessi, ai sensi dell'articolo 33, comma 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio. 5. soggetti che hanno titolo a fruire del congedo per disabilità Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo previsto dal comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53 per gravi e documentati motivi familiari, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a due anni entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 8 RIFERIMENTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151 Articolo 42 5-bis. durata e limiti del congedo per assistere un disabile Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto. 5-ter. trattamento economico e previdenziale del congedo ex comma 5 Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità (che vengono anticipati dal datore di lavoro, fatto salvo il diritto a detrarre il relativo importo, nella denuncia contributiva, dai contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 9 RIFERIMENTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151 Articolo 42 5-quater. congedo straordinario e permessi non retribuiti I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribu-zione figurativa. 5-quinquies. congedo straordinario, ferie ed altri istituti Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 10 RIFERIMENTI NORMATIVI LEGGE 8 marzo 2000, n. 53 Articolo 4 Congedi per eventi e cause particolari 1. permesso retribuito di tre giorni La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa. 2. congedo straordinario per un periodo non superiore a due anni I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria. 3. rinvio alla contrattazione collettiva per i corsi di formazione I contratti collettivi disciplinano le modalità di partecipazione agli eventuali corsi di formazione del personale che riprende l'attività lavorativa dopo la sospensione di cui al comma 2. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 11 RIFERIMENTI NORMATIVI LEGGE 8 marzo 2000, n. 53 Articolo 4 Congedi per eventi e cause particolari 4. decreto interministeriale per la definizione dei criteri Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e per le pari opportunità, provvede alla definizione dei criteri per la fruizione dei congedi di cui al presente articolo, all'individuazione delle patologie specifiche ai sensi del comma 2, nonché alla individuazione dei criteri per la verifica periodica relativa alla sussistenza delle condizioni di grave infermità dei soggetti di cui al comma 1. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 12 RIFERIMENTI NORMATIVI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI MINISTRO PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE DECRETO 21 luglio 2000, n. 278 Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari. Articolo 2. Congedi per gravi motivi familiari 1. motivi che danno diritto alla fruizione del congedo La lavoratrice e il lavoratore, dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, possono richiedere, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, un periodo di congedo per gravi motivi, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica, dei parenti o affini entro il terzo grado anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi. Per gravi motivi si intendono: a) le necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone di cui al presente comma; b) le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell'assistenza delle persone di cui al presente comma; c) le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo; d) le situazioni, riferite ai soggetti di cui al presente comma ad esclusione del richiedente, derivanti dalle seguenti patologie: 1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche; CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 13 2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali; 3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario; 4) patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2, e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà. 2. durata e modalità di fruizione del congedo straordinario Il congedo di cui al presente articolo può essere utilizzato per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni nell'arco della vita lavorativa. Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare al termine del rapporto di lavoro l'attestazione del periodo di congedo fruito dalla lavoratrice o dal lavoratore. Il limite dei due anni si computa secondo il calendario comune; si calcolano i giorni festivi e non lavorativi compresi nel periodo di congedo; le frazioni di congedo inferiori al mese si sommano tra di loro e si considera raggiunto il mese quando la somma delle frazioni corrisponde a trenta giorni. 3. rinvio alla contrattazione collettiva nazionale I contratti collettivi disciplinano il procedimento per la richiesta e per la concessione, anche parziale o dilazionata nel tempo, o il diniego del congedo per gravi e documentati motivi familiari, assicurando il contraddittorio tra il dipendente e il datore di lavoro e il contemperamento delle rispettive esigenze. 4. limiti alla concessione del congedo Fino alla definizione del procedimento di cui al comma 3, il datore di lavoro è tenuto, entro dieci giorni dalla richiesta del congedo, a esprimersi sulla stessa e a comunicarne l'esito al dipendente. L'eventuale diniego, la proposta di rinvio ad un periodo successivo e determinato, la concessione parziale del congedo devono essere motivati in relazione alle condizioni previste dal presente regolamento e alle ragioni organizzative e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente. Su richiesta del dipendente, la domanda deve essere riesaminata nei successivi venti giorni. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 14 Il datore di lavoro assicura l'uniformità delle decisioni avuto riguardo alla prassi adottata e alla situazione organizzativa e produttiva dell'impresa o della pubblica amministrazione. 5. possibilità di diniego del congedo a dipendenti a tempo determinato Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, in caso di rapporti di lavoro a tempo determinato il datore di lavoro può altresì negare il congedo per incompatibilità con la durata del rapporto in relazione al periodo di congedo richiesto ovvero quando i congedi già concessi hanno superato i tre giorni nel corso del rapporto; può, inoltre, negare il congedo quando il rapporto è stato instaurato in ragione della sostituzione di altro dipendente in congedo ai sensi del presente articolo. Si applicano comunque le disposizioni di cui al comma 6. 6. disciplina del congedo richiesto per il decesso di un familiare Il congedo di cui al presente articolo può, altresì, essere richiesto per il decesso di un parente o affine entro il terzo grado, per il quale il richiedente non abbia la possibilità di utilizzare permessi retribuiti nello stesso anno ai sensi delle medesime disposizioni o di disposizioni previste dalla contrattazione collettiva. Quando la suddetta richiesta è riferita a periodi non superiori a tre giorni, il datore di lavoro è tenuto ad esprimersi entro 24 ore dalla stessa e a motivare l'eventuale diniego sulla base di eccezionali ragioni organizzative, nonché ad assicurare che il congedo venga fruito comunque entro i successivi sette giorni. 7. possibilità di rientro anticipato in servizio Salvo che non sia fissata preventivamente una durata minima del congedo, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima del termine del congedo, dandone preventiva comunicazione al datore di lavoro. Qualora il datore di lavoro abbia provveduto alla sostituzione della lavoratrice o del lavoratore in congedo con una assunzione a tempo determinato, per il rientro anticipato è richiesto, compatibilmente con l'ampiezza del periodo di congedo in corso di fruizione, un preavviso di almeno sette giorni. Il datore di lavoro può comunque consentire il rientro anticipato anche in presenza di preventiva fissazione della durata minima del congedo o di preavviso inferiore a sette giorni. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 15 RIFERIMENTI NORMATIVI LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. Articolo 33. Agevolazioni 3. permessi retribuiti per l’assistenza ad un soggetto disabile A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it