Corte di Cassazione - copia non ufficiale
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Penale Sent. Sez. 3 Num. 24428 Anno 2011 Presidente: PETTI CIRO Relatore: GAZZARA SANTI SENTEN/A Sul ricorso proposto da D - Andrea Domenico. nato a Potenza il 18/8/56 Avverso la ordinanza. resa dal Tribunale del Riesame di Reggio Calabria, in data 23/9/2010 Visti gli atti. la ordinanza ed il ricorso dita la relazione svolta in udienza dal consigliere Santi Gazzara: udito il pubblico milustero in persona del sostituto Procuratore Generale. dott. Guglielmo [ n Passacantando. il quale ha concluso per il rigetto Corte di Cassazione - copia non ufficiale Data Udienza: 25/05/2011 .11 (iip presso il Tribunale di Locri, con provvedimento del 14/6/2(110. disponeva il sequestro pro entivo del complesso aziendale e dei locali della azienda della società l'erro & Acciai [ernia s.r.1.. dei mezzi di trasporto della predetta società. di quelli della ditta individuale. l'ernia Francesco. nonché di una serie di mezzi di trasporto nella titolarita di altre società. ritenendo sussistente il liffint,s. del reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei delitti concernenti il traffico illecito organizzato di rifiuti. nonché dei reati di trasporto illecito di rifiuti di cui all'art. 6, co. 1 lett, d). n. 2. di.. 172/08. convertito in L. 210/08. e di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 9 60. co 1, d.1 .vo 152/06. 11 Tribunale del riesame di Reggio Calabria. pronunciandosi sulla istanza avanzata nell'interesse dell'indagato D'Andrea Dornenico. con ordinanza del 23/9/2010. ha confermato la misura cautelare • applicata sulla motrice targata CM, 1 265V1: e sul rimorchio con targato Al3 58207. Propone ricorso per cassa/ione la difesa del prevenuto con i seguenti motivi: -difetta l'elemento soggettivo del reato. in quanto il D'Andrea ha effettuato un solo trasporto del materiale ritenuto rifiuto. regolartnente documentato. né è stato evidenziato alcun nesso strumentale tra il veicolo sequestrato e la perpetrazione del reato sulla base di elementi denotanti la consapevolezza da parte del trasportatore della illegittimità della condotta degli altri soggetti coinvolti nella ..t.estione dei rifiuti: -la ditta D'Andrea era autorizzata al trasporto di materia prima secondaria e non era tenuta ad ulteriori obblighi involgenti la natura del trasporto da eseguire: la di lesa dell'indagato ha inoltrato in atti memoria nella quale specifica le ragioni poste a sostegno dei motivi di ricorso. CONSIDLIZA10 IN DIR!! IO Il ricorso è infondato e va rigettato. La ordhianza impugnata si palesa logicamente e correttamente motivata. Con il ricorso si censura l'omessa vz.illuazione. da parte del irihunale. circa il ritenutoProm.‘ sia in relazione alle concrete risultanze processuali. sia in merito agli elementi forniti dalle parti il decidente osserva che. nella verifica dei presupposti per la emanazione del sequestro preventivo di cui all'art. 321 co. I c.p.p., il giudice del riesame deve valutare il fintiu.s. commi.s'si del id i tenendo conto delle concrete risultanze processuali e della effettiva situazione emergente dagli elementi fOrniti dalle parti, non occorrendo la sussistenza degli ifidizi di colpevolez.za o la loro gravità.. ma solo elementi concreti conferenti nel senso della sussistenza del reato ipotizzato Cass. 15/7/08. n. 37695 ). In altre parole non occorre la prova della riferibilità del reato all'indagato. essendo per contro sufficiente la sussistenza di gravi indizi in ordine alla esistenza del fatto materiale oggetto di contestazione. Corte di Cassazione - copia non ufficiale FNI1 .1"0 IN FATTO In seguito alla installazione di sistemi di video sorveglianza nei pressi del piazzale della predetta società. ove avviene la gestione dei rifiuti. il 21/10/08 si predisponeva un servizio di osservazione. controllo e pedinamento. finalizzato alla sorveglianza di un autoarticolato, poiché dalle iminagini si evinceva che il mezzo era stato caricato di riliuti ferrosi. che non ave V ano subito alcun trattamento di recupero. Si accertava che il detto automezzo ( motrice targata ( W265VF e rimorchio con targa A1358207 ), carico di rifiuti terrosi. usciva dalla azienda e si dirige \,..a in direzione nord. raggiungendo l'acciaieria Ferriere Nord s.p.a., sita in Potenza. Durante il tragitto il mezzo veniva fermato dalla Polizia Stradale di Lamezia Terme e al controllo risultava che il conducente era tale Carlueei Cataldo e che la motrice e il rimorchio erano intestati a D'Andrea Domenico; la esibizione dei documenti confermava che il carico era accompagnato da DDT e non da FIR. 1)a tali elementi il Tribunale ha tratto la convinzione della ricorrenza del fini/11,s . in relazione alla ipotesi del reato di cui all'art. 256. co. I. lett. a), d.I.vo 152/06. che sanziona chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto. recupero. smaltimento. commercio e intermediazione di rifiuti in difetto della prescritta autorizza/.ione. iscrizione, o comunicazione, rilevando la natura dei rifiuti. come pericolosi o non. solo ai tini della sanzione applicabile. I)opo quanto evidenziato il giudice di merito rileva che l'art. 259. co. 2. d.l.vo 17)2/06 prevede. con riferimento ai reati di traffico illecito o di trasporto illecito di rifiuti, ex artt. 256 e 258. Co. 4, la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto a seguito di sentenza di condanna. Pertanto. trattandosi di sequestro di cose di cui è consentita la confisca, CX art. 321. co 2. c.p.p.. l'autorizzazione al trasporto. sopravvenuta nella specie con effetto dal novembre 2008. non elimina la necessità di ricorrere alla misura reale. che va eseguita non in dipendenza della pericolosità intrinseca della cosa. ma per la 1 .ml/ione dissuasiva e gcneralpreventiva attribuitale dal legislatore (('ass. 28/1/09. IL 10710). Priti di pregio si rivela la doglianza. formulata in ricorso, con cui si evidenzia che il D'Andrea ablia. effettuato un solo trasporto del materiale ritenuto rifiuto. in quanto la norma contestata ._ pui ,. tscethe I a Condottail IL ci la occ ìsionalc i dillerenza di quanto previsto dall - art 260. stesso deèrejloi4fih sanziona la continuità della attività illecita. It Da qi4nt4osservato emerge che il discorso giustificativo. sviluppato dal Tribunale a sostegno del mantenhénto della misura cautelare reale_ C totalmente esente da vizi ed in piena assonanza con i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di zipplicazione del sequestro preventivo '3n ipotesi di reato ex art. 256. co. d.l.vo 159/06. Corte di Cassazione - copia non ufficiale Il I ribuhale. di poi. richiama le informative redatte nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1445/08 RGNR. Tribunale di Lucri. dai militari del Corpo Forestale dello Stato-Comando Provinciale di ke,,..zgio Calabria, in particolare quella finale. trasmessa con nota del 21/12/09. n. 13120. da cui emergono elementi dai quali inferire un rilevante quadro indiziarlo a carico di l'etnia Francesco e degli altri indagati in relazione ad una attività di traffico illecito di rifiuti speciali, in specie. veicoli fuori uso e rifiuti ferrosi. fbcente capo alla ditta Ferro & Acciai l'ernia s.r.1.. P. Q. I,a corte Sgtpreina di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processaali: Così deets'o in Roma il 25/5/201 ••■ Corte di Cassazione - copia non ufficiale il consigliere estensore ( doti. Santi Gazzara