REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE FERIALE PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere Dott. CARCANO Domenico - Consigliere ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: 1) F.C., N. IL (OMISSIS); avverso SENTENZA del 18/10/2007 CORTE APPELLO di TORINO; visti gli atti, la sentenza ed il ricorso; udita in PUBBLICA CARCANO DOMENICO; UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DE NUNZIO W., che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; Udito, per la parte civile, l'Avv. GESTINI Luca; udito il difensore Avv.to dell'Avv. VOLANTE G.. DELLA TORRE Luca anche in sostituzione Svolgimento del processo 1. F.C. impugna la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stata confermata la decisione di primo grado che lo dichiarò responsabile del delitto di corruzione continuata in atti contrari ai doveri del proprio ufficio di direttore della direzione regionale della Regione Piemonte preposto al controllo delle attività sanitarie, tra le quali l'assistenza ospedaliera e territoriale. 1.1. La Corte d'appello disattende l'eccezione di incompetenza e - con argomenti diversi rispetto a quelli del giudice dell'udienza preliminare e del tribunale, i quali, nell'impossibilità di individuare il luogo certo di commissione del più grave reato di usura poichè i fatti enunciati in imputazione a loro avviso non si radicavano in un solo luogo e mancava certezza del luogo ove potesse essere stato consumato il primo reato di usura, ebbero a fare ricorso a criteri suppletivi ex art. 9 c.p.p., comma 1 -, ha ritenuto invece che il delitto di usura, il più grave reato ab origine contestato, fosse stato consumato in ogni caso in (OMISSIS), luogo in cui l'imputato C. ebbe a porre all'incasso in banca Banca di Roma, agenzia di (OMISSIS) - gli assegni ricevuti dai giocatori del casinò, cui i prestiti furono concessi, con la maggiorazione degli interessi. Il fondamento giuridico di tale conclusione è, per il giudice d'appello, nella natura giudica riconosciuta al delitto de quo, che si configura come reato a duplice schema e il luogo della consumazione può essere quello del perfezionamento dell'accordo usurario ovvero, nell'ipotesi in cui all'accordo consegua il vantaggio, nel luogo ove si consuma il pagamento del debito e la corresponsione degli interessi. Il giudice d'appello ha altresì rigettato la censura relativa al diniego di giudizio abbreviato, condividendo le ragioni poste a fondamento dell'ordinanza secondo cui l'integrazione richiesta avrebbe snaturato la fisionomia del rito e sarebbe stata contraria all'economia dalla quale deve essere caratterizzato il giudizio abbreviato, tenuto conto che l'assunzione dei testi e l'acquisizione dei documenti avrebbe richiesto, anche nell'ottica difensiva, un tempo di due mesi. In tal modo, il giudizio abbreviato si rilevava ex ante incompatibile con l'economia dei tempi di definizione del processo, incompatibilità verificata anche ex post in relazione al percorso dibattimentale e dell'istruttoria svolta in tale sede. 1.2. Altra questione preliminare risolta dalla Corte di merito - che anche qui ha condiviso le determinazioni del giudice di primo grado - è quella della diversità dei fatti oggetto dell'imputazione rispetto a quelli poi ritenuti in sentenza. In particolare, nella sentenza impugnata si pone in rilievo che l'imputazione ab origine enunciata e per la quale fu chiesto il rinvio a giudizio contenesse una dettagliata esposizione, da un lato, delle utilità ricevute da F. e, dall'altro, degli atti contrari compiuti in favore di delle case di cura private "(OMISSIS)", facenti capo al "corruttore" V.. Al riguardo, si riproduce in parte qua l'imputazione nella quale si fa specifico riferimento agli atti compiuti da F., nell'esercizio della sfera di competenza delle proprie pubbliche funzioni, e alle interferenze continue e sistematiche realizzate su altri uffici e volte a fare in modo che le case di cura di V. ottenessero: a) "i convezionamenti, gli accreditamenti e le autorizzazioni" dalla giunta regionale della Regione Piemonte e dalle A.s.l. interessate, nonostante le carenze strutturali, inidonee al rilascio di autorizzazioni, in particolare della clinica (OMISSIS); b) qualunque atto d'interesse per lo svolgimento delle attività e il sollecito pagamento in termini privilegiati rispetto ad altri utenti, assicurando un costante asservimento della pubblica funzione agli interessi di V.. A fondamento della corretta decisione del tribunale sul punto, si pone in rilievo che tutti i complessi atti di indagine riguardanti le due case di cura sono stati depositati ritualmente, tranne gli accertamenti tecnici, relativi alla "casa di cura (OMISSIS)", effettuati dai consulenti del pubblico ministero il cui esito è stato acquisito nel corso del dibattimento anche attraverso l'esame dei consulenti in contraddittorio. Per queste ragioni e in applicazione del giurisprudenza di legittimità, il giudice d'appello ritiene che non vi sia stata modifica del fatto e non sia stato violato il diritto di difesa dell'imputato a contraddire i fatti addebitati, essendoci stata perfetta conoscenza dell'accusa e degli elementi posti a suo fondamento. 1.3. Ulteriore questione esaminata dalla Corte d'appello, e in questa sede riproposta dalla difesa, è quella relativa alla nullità del provvedimento di acquisizione della consulenza tecnica del pubblico ministero, non depositata prima dell'avviso di conclusione delle indagini, bensì in dibattimento. Anche qui, la Corte di merito disattende l'eccezione della difesa e rileva che il pubblico ministero ebbe a indicare ex art. 468 c.p.p. le circostanze dell'esame dei tre consulenti tecnici da riferire anche a eventuali irregolarità emerse in relazione alla gestione della casa di cura (OMISSIS), le cui vicende furono indicate già nell'imputazione. Peraltro, rileva la sentenza impugnata, l'incarico ai consulenti fu ritualmente conferito dal pubblico ministero nel corso delle indagini e, nonostante la relazione non fosse stata depositata all'atto della chiusura delle stesse poichè non ancora ultimata, legittimo fu l'esame dei consulenti ex art. 233 c.p.p., comma 1, e la facoltà di illustrare le proprie conclusioni tecniche con memorie ex art. 121 c.p.p., acquisite altrettanto legittimamente ex art. 501 c.p.p.. Per tali ragioni, non vi fu violazione del diritto di difesa. 1.4. Quanto alla consistenza del quadro probatorio e alla corretta qualificazione dell'accusa formulata a carico di F., il giudice d'appello, a fronte di specifiche censure della difesa circa la configurazione di illeciti negli elementi acquisiti, condivide invece le determinazioni del tribunale. Ad avviso della Corte d'appello, la descrizione degli elementi di prova effettuata dal tribunale fornisce un chiaro fondamento all'accusa e da conto dell'approccio del V., privo di esperienza nel settore, con il pubblico funzionario al quale corrispondeva utilità di valore sempre più crescente che costui riceveva con la consapevolezza di soddisfare gli interessi di V. relative alle diverse problematiche delle due case di cura. Vi fu un rapporto sinallagmatico tra le dazioni e gli atti compiuti da F. che trova una prima conferma nelle parole di V. che si definisce "corruttore", in tal modo dando un significato alle ragioni delle erogazione delle utilità non riconducibili al rapporto di amicizia. L'impostazione della vicenda, nei termini descritti nella decisione di primo grado, è riprodotta nella sentenza impugnata che - nel riconoscere continuità cronologica tra le più rilevanti dazioni e gli interventi più significativi di F. - ritiene che l'accordo corruttivo fu stipulato in un ottica di "protezione globale" che, al di là dei singoli atti, rispondeva alla strategia dell'imprenditore e alla copertura istituzionale che F., nell'esercizio della pubblica funzione, avrebbe potuto assicurare. Una costruzione, ribadisce la Corte di merito, aderente ai principi più volte enunciati dal giudice di legittimità secondo cui si configura il reato di corruzione allorchè il pubblico funzionario si ponga a disposizione del privato, al di là della specifica individuazione degli atti contrari ai doveri d'ufficio, allo scopo di assicurare un ampio atteggiamento di favore nei confronti del privato che in ragione di ciò abbia effettuato le elargizioni di utilità. Nella concreta fattispecie, il giudice d'appello (in una coerente descrizione dei fatti in linea con i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità) anzitutto elenca le singole utilità alle quali si fa riferimento nell'imputazione (che costituiscono la prova incontrovertibile del sinallagma corruttivo e dell'asservimento) e il collegamento con i più significativi atti compiuti da F. in favore di V.. E' disattesa la diversa impostazione difensiva per la quale le utilità ammesse da F. - quali i pernottamenti a (OMISSIS), la crociera, le prestazioni sessuali di prostitute, le fiches in regalo - debbano essere ricondotte ai rapporti di amicizia nel periodo (OMISSIS) e la concomitanza nelle stesso periodo di interventi di F. sono solo frutto di mera occasionalità e in ogni caso sintomo di sincero rapporto di amicizia. In particolare, V. ha riferito di avere ricevuto da F. una cena in (OMISSIS) in occasione del suo compleanno e l'utilizzo occasionale di un'auto BMW a fronte di: a) i pernottamenti all'hotel nazionale di Sanremo, documentati per un complessivo importo di L. 17.622.000 dei quali F. ha usufruito per l'ospitalità offerta dal Casinò municipale a V. poichè "grosso giocatore" nonchè ulteriore ospitalità a pagamento di V. presso lo stesso albergo; b) offerta di fiches da L. 1.000.000 ciascuna in varie occasioni, restituite da F. soltanto nel caso di vincita (verificatasi al massimo nel trenta/quaranta% dei casi); c) la crociera di (OMISSIS), pagata anche alla moglie di F. e il viaggio aereo pagato per raggiungere la moglie a (OMISSIS); d) il pagamento di un rapporto sessuale con una prostituta. Il giudice d'appello, nel condividere l'impostazione complessiva data all'intera vicenda dal tribunale, ritiene che tali utilità, al pari dell'autovettura Porche e dell'imbarcazione - per le quali la difesa ha addotto una serie di elementi per escluderne la natura di liberalità, sono il sintomo che la "copertura globale" prestata da F. trovino la loro spiegazione in dazioni di indiscutibile utilità nelle passioni e interessi di F., coincidenti con quelli di V.. In particolare: a) l'imbarcazione "(OMISSIS)" - come riferito da V. e, poi come avrebbero accertato entrambi i giudici di merito in base all'esame della documentazione del cantiere nautico e di quella bancaria e parzialmente dai testi - fu un regalo per F., il quale oltre a versare assegni per un importo complessivo di L. 20.000.000 non diede più nulla a V. sia sul prezzo di acquisto di L. 40.000.000 che sui lavori effettuati per complessive L. 89.301.470; pertanto, F. ebbe a ricevere da V. una dazione del valore di circa L. 100.000.000, continuando, in virtù degli accordi presi, a provvedere al pagamento dei lavori dopo la messa in mare della barca e dell'ormeggio; la ricostruzione fornita dall'appellate, circa gli errori del giudice di primo grado, per il giudice d'appello è smentita da quanto riferito da V., il cui riscontro è nelle dichiarazioni rese da Pe.Le. (precedente proprietario) e poi riportato nella procura a vendere rilasciata al titolare del cantiere nautico e, ancora, dall'esame della nota grafica del prospetto di conto 8 dicembre 2001, redatto dal cantiere nautico (OMISSIS); altrettanto smentita la versione della difesa circa la mancanza di documenti comprovanti pagamenti effettuati da V., poichè agli atti vi sono due assegni di complessive L. 20.000.000 consegnati a V. al momento del trasferimento della barca e altri assegni emessi dopo la messa in mare con i quali ebbe a pagare il cantiere nautico per i lavori eseguiti successivamente. c) quanto all'auto Porsche 911, il giudice d'appello ritiene che anche qui il tribunale ha effettuato puntuali verifiche sull'attendibilità oggettiva delle dichiarazioni di V. e, in particolare, circa la circostanza da costui riferita di avere ricevuto da F. solo L. 30.000.000 a mezzo assegno al momento della consegna dell'auto F. diede a V. un assegno di L. 30.000.000 nel luglio 2000 senza ricevere nulla a fronte di un auto che egli ebbe a pagare solo sei mesi prima L. 80.000.000; valore da ritenere non modificato anche a seguito dell'incidente subito, poichè l'auto risultò perfettamente rimessa a nuovo. Non risultano, precisa la Corte d'appello, somme di danaro in epoca prossima a tale acquisto - non potendo ritenersi tali Euro 13.000 in contanti e altri Euro 2.500,00 a mezzo assegno, versati nel febbraio 2002 per una causale non riferibile al saldo del debito, come risulta da conversazioni intercettate - e, anche ritenere per buono il valore che la difesa ha voluto fare apparire congruo di L. 60.000.000, il residuo prezzo di trenta milioni non può che costituire una elargizione in favore di F.. La circostanza che per l'auto F. versò solo la somma di trenta milioni, come riferito da V., per il giudice d'appello, trova riscontro in quanto riferito dall'avv.to Ch., al quale il V. ebbe a dire che non avrebbe preteso alcuna altra somma da F.. Nella sentenza impugnata si esaminano alcuni specifici atti contrari ai doveri della propria funzione che F. ebbe a realizzare in favore di V. e che si collocano, come precisato dal tribunale in epoche pressochè coeve alla dazioni di utilità e in base al cui valore è poi determinata la pena in relazione al reato base e agli altri reati satelliti di corruzione. Nella sentenza impugnata, sono poste in rilievo le argomentazioni della difesa che sono puntualmente smentite dalle risultanze degli atti processuali e in particolare da conversazioni intercettate. Due gli interventi in favore della Casa di cura (OMISSIS): l'uno, è la vicenda del pagamento di prestazioni di terapia riabilitativa, effettuate dalla casa di cura senza autorizzazione, come se si trattasse di prestazioni per "medicina lungo-degenziale"; l'altro, la trasformazione della casa di cura in residenza sanitaria assistenziale, per il cui avvio della procedura F. si attivò, non appena presentata l'istanza dell'interessato, - con l'invio di una lettera all'ASL (OMISSIS) nonostante la pratica non rientrasse nella competenza della direzione generale alla quale egli all'epoca era preposto - e seguì l'andamento della pratica sino alla sua realizzazione. Quanto al primo, nella sentenza impugnata si indicano elementi che rendono incontrovertibile l'interessamento di F.: egli il 6 luglio 2000 invia una nota a propria firma con la quale ebbe a sollecitare una transazione per definire la pendenza in favore della casa di cura (OMISSIS), senza che vi fosse interesse per la pubblica amministrazione; in tale contesto, si inserisce la vendita della Porsche, perfezionato dopo dodici giorni dalla nota anzidetta. Anche la per la seconda pratica, il giudice d'appello richiama gli elementi emersi da testimonianze e documentazione che dimostrano le interferenze di F. dal marzo 2000 sino al maggio 2002, data in cui fu adottata la delibera di trasformazione della casa di cura in (OMISSIS). In questo contesto, la Corte di merito pone in rilievo le risultanze delle intercettazioni telefoniche e il preavviso dell'ispezione del (OMISSIS) al V., intervento che non avrebbe potuto essere noto all'interessato circostanza la quale da conto del livello di cointeressenza tra F. e V.. In relazione alla casa di cura "(OMISSIS)", il giudice d'appello evidenzia i due episodi ampiamente descritti nella sentenza di primo grado: l'uno, l'adozione di una delibera condizionata per l'esecuzioni di lavori, senza che ne ricorressero i presupposti e in mancanza del parere dell'Asl competente; l'altro, i comportamenti di F. in occasione della cessione della casa di cura ad altra società. Per entrambe le vicende, la Corte d'appello disattende le diverse ipotesi della difesa e richiama la ricostruzione operata dal giudice di primo in base alle risultanze processuali. Anche qui, ad avviso della Corte, le due vicende, per le modalità degli interventi di F. e per le sue interferenze descritte dai testi e dimostrate dalla documentazione acquisita, rendono evidente che F. ha compiuto atti contrari al proprio ufficio al solo scopo di favorire il proprio amico V.. Si pone in rilievo che nel periodo in cui vi furono inusuali interventi di F. alle trattative per la cessione della clinica, i due amici si frequentassero assiduamente in Sanremo e fu in tale periodo in cui fu acquistata l'imbarcazione (OMISSIS) ed effettuate le riparazioni a spese di V.. 1.5. La Corte di merito disattende le deduzioni della difesa in ordine alla diversa qualificazione in corruzione impropria e al trattamento sanzionatorio. Quanto al primo profilo, nella sentenza impugnata si sottolinea che F. è intervenuto, facendo un uso distorto dei propri poteri discrezionali volti all'esclusivo soddisfacimento degli interessi privati dell'amico V.. Quanto al trattamento sanzionatorio, la pena inflitta dal giudice di primo grado è adeguata alla gravita dei fatti, dimostrata dall'asservimento dell'interesse pubblico della sanità a quello esclusivamente economico dell'amico imprenditore e dall'intensità del dolo. Il fatto più grave è quello relativo alla dazione più rilevante costituita dall'imbarcazione per tutte le altre sono stati operati aumenti di pena congrui pressochè proporzionati all'entità delle dazioni. Se da un lato, la Corte d'appello ritiene giustificata l'applicazione delle attenuanti generiche, dall'altro esclude che possano ricorrere le condizioni per giustificare la tenuità del fatto ex art. 322 bis c.p.. 2. Il ricorrente deduce: 1. La violazione di legge in relazione agli artt. 8, 9, 12 e 16 c.p.p., per erronea individuazione del giudice territorialmente competente. Per il ricorrente, erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto che il delitto di usura, il più grave reato ab origine contestato, fosse stato consumato in Torino, luogo in cui l'imputato C. ebbe a porre all'incasso in banca gli assegni ricevuti dai giocatori con tasso usurario. Tale conclusione è dovuta a una corretta considerazione di quanto riferito da C. di avere ricevuto in (OMISSIS) gli assegni dai giocatori per importi comprensivi del prestito e degli interessi. Ciò avrebbero dovuto radicare la competenza territoriale presso il tribunale di Aosta. In ogni caso, là dove non fosse stato certo il luogo di commissione del reato di usura non avrebbero potuto essere applicati i criteri suppletivi ex art. 9 c.p.p., comma 1, poichè, a differenza di quanto ritenuto dal giudice per l'udienza preliminare e dal tribunale, la giurisprudenza di legittimità è nel senso che si debba individuare il luogo dei reati gradatamente meno gravi. Ciò avrebbe imposto di verificare il luogo di commissione del più grave tra i reati di corruzione che risulta essere quello riferibile alla datio dell'imbarcazione, tenuto conto della valore più significativo rispetto alle altre, tanto che è stata ritenuta l'ipotesi più grave rispetto alle altre anche ai fini della determinazione della pena base sulla quale applicare gli aumenti. Tale reato è stato commesso in (OMISSIS), luogo ove era ormeggiata la barca e fu ricevuta poi da F.. 2. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione circa la qualifica come utilità del reato di cui all'art. 319 c.p. della somma di L. 57.000.000. con riferimento all'auto e della somma di L. 95.000.000 in relazione all'imbarcazione (OMISSIS); a) quanto all'imbarcazione, il ricorrente rileva che il vizio di motivazione con riferimento ai dati riportati nel rendiconto dell'8 dicembre 2001 e del riepilogo 10 agosto 2002. In particolare, i rendiconti non sono mai stati presentati a V., il quale asserisce di avere pagato i lavori semestralmente: unico rendiconto è quello rinvenuto in possesso di F. dell'(OMISSIS), altro rendiconto è stato sempre trovato in possesso di F. e si riferisce ai lavori eseguiti da novembre 2001 all'agosto 2002. Nessun rendiconto è stato mai presentato prima dell'8 dicembre 2001. Si tratta di circostanze sulle quali non vi è stata una precisa risposta da parte dei giudici di merito, giunti a conclusioni illogiche e non conciliabili con i documenti e i dati di fatto. Anche il valore di L. 40.000.000 attribuito alla barca, non trova riscontro nei documenti e si tratta di un valore meramente ipotetico risalente all'epoca in cui P., proprietario dell'imbarcazione, conferì procura a vendere a Vi.. Non si è tenuto conto del tempo trascorso e non sono state riportate e considerate le testimonianze di Pe., V., Vi. e Cr. i quali riferiscono che si tratta di un'imbarcazione vecchia e in rovina e che avrebbe richiesto notevoli lavori per essere messa in acqua. L'esame dei rendiconti e di quanto riferito dai testi smentisce V. che ha ricevuto due assegni pari a complessive L. 20.000.000 e non risulta avere versato mai nulla al cantiere per i lavori. La conclusione della difesa è che V. non ha regalato nulla a F., bensì per conto di F. ha tenuto i contatti personalmente con Vi. e gli altri artigiani. Egli conosceva da tempo Vi. e gli altri artigiani che a quel tempo erano impegnati a riparare le imbarcazioni di proprietà dello stesso V.. Le conclusioni raggiunte dalla Corte d'appello sono prive di un coerente supporto argomentativo; b) anche per l'autovettura, la Corte d'appello si limita a riportare il contenuto della sentenza di primo grado. Il valore di L. 87.000.000 è frutto di aberrazione e una forzatura. I giudici di merito si sono riportati a quanto riferito da B.C., amministratore della società "Erre Esse" titolare della concessionaria Porche. Si tratta di una valore riportato sui tabulati Eurotax che non ha alcun riferimento concreto alle condizioni dell'auto. In realtà, V. ebbe ad acquistare l'auto al prezzo di L. 80.000.000 otto mesi prima ed è assolutamente erroneo e privo di coerenza l'assunto dei giudici di merito che il valore è pari a quello dell'acquisto dell'auto da parte di V.. L'acquisto dell'auto da parte di F. avvenne dopo otto mesi e al prezzo di L. 60.000.000, a seguito di una trattativa tra i due e ciò emerge anche dalle parole di V., il quale riferisce di avere venduto l'auto a F.. L'esame degli atti conferma che F. ebbe a pagare integralmente l'auto, versando L. 30.000.000 all'atto dell'acquisto e poi la somma in contanti di Euro 13.000,00 e un assegno di Euro 2.500. Con riferimento a tali ultime somme non vi è nulla che possa accreditare la versione di V. di avere ricevuto un prestito. Sulla complessiva vicenda dell'auto vi è stato un omesso apprezzamento da parte della corte d'appello. 3. La violazione dell'art. 521 c.p.p. per mancanza di correlazione tra l'imputazione e le sentenze di merito, anche in relazione alla mancata dichiarazione di nullità dell'ordinanza 11 febbraio 2005 con cui il tribunale ha respinto l'opposizione della difesa all'acquisizione della consulenza tecnica relativa alla casa di cura "(OMISSIS)", predisposta dai consulenti del pubblico ministero, sostenendo che l'acquisizione dell'elaborato fosse legittimo. L'imputazione enunciata nel decreto di rinvio a giudizio ha un contenuto generico e privo della specifica indicazione degli atti illegittimi rispetto alle condotte poi addebitate con le sentenze di condanna a F.. Nonostante i fatti fossero ben determinali all'esito dell'indagine, il pubblico ministero non ha provveduto alla specifica indicazione. In particolare, ad avviso del ricorrente, sono da considerare fatti nuovi: per la (OMISSIS) l'interessamento alla trasformazioni in RSA e la vicenda relativa alla transazione per il pagamento delle prestazioni di fisioterapia; mentre per la casa di cura (OMISSIS) la "determina" condizionata al parere della Asl per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione adeguamento della casa di cura alle prescrizioni per l'esercizio dell'attività e, infine, l'intervento per facilitare la vendita della casa di cura. I nuovi fatti sono emersi dalla prosecuzione della relazione dei consulenti del pubblico ministero e su essi non vi è stata, ad avviso della difesa, ogni rituale contestazione all'imputato. 4. Violazione dell'art. 319 c.p. per erronea applicazione della norma in particolare sotto il profilo della mancanza di atti definibili come contrari ai doveri d'ufficio, in quanto estranei alla competenza del pubblico funzionario, e , comunque, per carenza di dolo nonchè per carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riferimento anche all'irrilevanza, come utilità, delle liberalità - quali i pernottamenti all'hotel, crociera, prestazioni sessuali - così ritenute e definite dal F. e soprattutto da V.. Il ricorrente, rileva che la costruzione del tribunale di rilevare le due case di cura, in condizioni precarie e sotto il profilo economico e strutturali, ottenerne la funzionalità con provvedimenti amministrativi, adottati con la copertura istituzionale, e poi liberarsene è rimasta una mera congettura priva di ogni dato probatorio. I tempi di acquisto della casa di cura (OMISSIS), in epoca molto risalente rispetto alla conoscenza del F., e le condizioni dell'altra clinica, in perfetto funzionamento escludono tale conclusione. Mancano elementi ai quali collegare le asserite dazioni ad atti contrari ai doveri d'ufficio e così manca la prova della sinallagmaticità delle liberalità con atti di favore. E' V. a escludere, nonostante si qualifichi corruttore, di avere ricevuto in proprio favore atti illeciti da F.. Le risultanze processuali non forniscono la prova che F. abbia agito per finalità privata, in quanto ogni atto è stato volto al raggiungimento di interessi pubblici. Tali argomenti, sostenuti dalle risultanze degli atti, escludono non soltanto l'elemento oggettivo della condotta criminosa ma anche il dolo. Quanto alla proposta di transazione, alla "determina" condizionata alla trasformazione della casa di cura in RSA e alla vendita della (OMISSIS), egli agì per dare un apporto in funzione di una utilità per l'interesse della sanità. Non vi nulla agli atti che provi l'intervento di F. per condizionare i contenuti degli atti adottati. In conclusione, per il ricorrente emerge chiaramente dagli atti che F. non ha mai fatto nulla di illecito e in ogni caso su richiesta di V.. V. non soltanto ribadisce tali circostanze, ma anche che F. non gli ha chiesto mai nulla, e le liberalità sono state fatte spontaneamente. F. si è limitato a dare consigli e indicazioni per la soluzione di specifici problemi, al pari di quanto egli ebbe a fare per le altre case di cura private e non ha mai consapevolmente e deliberatamente violato i rapporti tra Regione e case di cura private. Per il ricorrente, vi è stato un travisamento della prova poichè non vi sono elementi che possano dimostrare il costante asservimento che i giudici di merito pongono a fondamento della propria decisione. E' decisivo per la vicenda processuale che V., seguendo i consigli di F. esce completamente dalla sanità. Quanto alle utilità, risulta evidente che i pernottamenti all'hotel nazionale non sono stati pagati da V., ma dal casinò. Nei casi di mancato pagamento del casinò, i conti sono stati pagati da F.. Tutte le altre "dazioni" indicate nell'imputazione non sono altro che liberalità inquadrabili in un rapporto di amicizia. Del resto, vi è la prova che anche F. ha fatto regali a V., e non rileva se di modeste entità rispetto a quelli di V., poichè effettuati in rapporto alle rispettive possibilità. Si insiste sulla mancanza di dolo da parte di F., che non ha mai collegato i regali ricevuti all'attività istituzionale. L'amicizia esistente tra V. e F. è la chiave di lettura dei loro rapporti interpretati dai giudici di merito in termini non aderenti alle risultanze processuali e alle stesse dichiarazioni di V.. Il ricorrente ripercorre l'iter delle due pratiche riguardanti la clinica (OMISSIS): l'una la proposta di transazione e l'altra la trasformazione della stessa casa di cura in (OMISSIS). Si tratta di pratiche entrambe concluse con soluzioni ottimali per la sanità e per la Regione, seguendo procedure trasparenti e prive di violazioni di leggi. I testi esaminati, funzionari delle Regione delle AASSLL interessate hanno mai riferito di pressioni ricevute da F.. Anche la circostanza che F. abbia avvisato preventivamente di un'ispezione V., si tratta di ricordi evanescenti e privi di ogni specificità per essere ritenuti attendibili. Con specifico riferimento alla proposta transattiva di pagare le prestazioni di fisioterapia come lungo-degenza, una circostanza decisiva è che F. interviene in un momento conclusivo della pratica, trattata da altri funzionari e che aveva prodotto un contenzioso da risolvere prima che si trasformasse in contenzioso giudiziario. Non vi prova che F. e V. fossero a conoscenza che l'attività fosse stata svolta senza autorizzazione e che V. abbia fatto conto sull'intervento di F.. La pratica risaliva a tempi anteriori la nomina di F. alla direzione regionale. Quanto alla partecipazione di F. alle trattative per la vendita della casa di cura (OMISSIS) alla ISAN non vi è alcun profilo penale della condotta. Si tratta di un addebito non descritto nell'imputazione che si è risolto solo nel mettere in contatto V. con persone interessate alla clinica quali probabili acquirenti. F. non si è interessato ad altro, e il suo intervento del tutto lecito era diretto a garantire la Regione e i futuri acquirenti, la fondazione (OMISSIS). 5. La violazione di legge in relazione alla L.R. n. 5 del 1987, art. 3, comma 7, riferibile alla determina n. 178 del 23 luglio 1999 e difetto di motivazione sotto il profilo della contraddittorietà con atti e documenti acquisiti al fascicolo processuale: non configurabilità di tale atto come contrario ai doveri d'ufficio. Il ricorrente rileva che la Corte d'appello ha erroneamente disatteso la censura alla sentenza di primo grado nella parte in cui afferma l'illegittimità della deliberazione adottata da F. senza acquisire il parere dell'Asl competente. Si ripropone la questione per sottolineare che F. ha condizionato la propria deliberazione al parere positivo dell'Asl, espresso dopo venti giorni. Il parere, ad avviso del ricorrente, non è previsto come obbligatorio dalla L.R. n. 5 del 1987, perchè è la Regione che decide sulla sussistenza dei requisiti e la lettera della norma, non appare, anche alla luce dell'interpretazione sistematica, condurre alla conclusione dell'obbligatorietà. Peraltro, nella concreta fattispecie F., nel condizionare la propria determinazione all'esito del parere, lo ha considerato tale. Anche il significato riconosciuto a tale deliberazione è assolutamente in contrasto con le risultanze processuali, in quanto il collegamento di tale atto con un tassello del programma volto alla vendita della casa di cura (OMISSIS) è mera congettura. La casa di cura (OMISSIS) è stata venduta due anni dopo da tale determinazione. La deliberazione è stata adottata per consentire la velocizzare i lavori di ristrutturazione nel periodo estivo, in base a progetti presentati nel maggio e ulteriormente integrati e perfezionati sino all'adozione della deliberazione del luglio. Peraltro, la commissione di vigilanza ha dato conto ristrutturazione eseguita e ha espresso la propria approvazione. della Il ricorrente descrive l'iter della pratica e pone in rilievo che il progetto fu inviato tempestivamente alla Regione e all'Asl per le valutazioni di competenza. Sono mere congetture che i lavori in questione non sono stati in realtà eseguiti, in mancanza di elementi che possano dare consistenza a tale assunto. La pratica fu trattata al pari di altre analoghe, senza che vi sia stato alcun favore per V., come riferito dai testi circa il rispetto dei termini da parte dell'Asl nell'esprimere il prescritto parere e la prassi della deliberazioni condizionata era oramai applicata in ogni tipo di autorizzazione. 6. In subordine, si deduce l'erronea qualificazione giuridica dei fatti e la derubricazione in corruzione impropria. La situazione accertata esclude che si sia trattato di atti contrari ai doveri d'ufficio, poichè F. ha agito per soddisfare interessi pubblici e l'eventuale coincidenza dell'interesse privato assume un significato secondario nell'ambito delle condotte di corruzione. Non vi è stata alcuna violazione al generico dovere di imparzialità. Non può ravvisarsi tale violazione nell'intervento di F. su altri funzionari, come si assume essere avvenuto nel caso della casa di cura (OMISSIS), poichè si è trattato di interventi non diretti a scavalcare le altrui competenze, bensì solo a rappresentare l'esigenze concrete compatibilmente con quelle dei vai uffici coinvolti nella gestione delle pratiche. 7. La violazione dell'art. 438 c.p.p., comma 5, anche in relazione ala sentenza n. 81 del 1991 della Corte costituzionale. Per il ricorrente, a differenza della decisione del giudice dell'udienza preliminare, condivisa dalla corte d'appello, vi sarebbe state le condizioni previste per l'accesso al rito abbreviato condizionato. Erroneamente e in termini assertivi si è ritenuto che l'integrazione probatoria richiesta fosse di tale consistenza da essere contraria all'economia del rito. La valutazione ex post in base alla durata del processo ordinario rende evidente la maggiore celerità della definizione con il rito abbreviato. Si chiede pertanto, l'applicazione della riduzione di un terzo della pena. 8. Mancanza di motivazione e inosservanza di legge circa l'applicazione della confisca anche in relazione all'art. 322 ter c.p.. Quanto alla confisca dell'auto e dell'imbarcazione, il ricorrente rileva che non si è in presenza di cose che costituiscono il prezzo o il profitto del reato, in quanto le risultanze processuali dimostrano che F. ha acquistate l'una e l'atra da V., e semmai si può ritenere che egli sia semplicemente debitore delle somme che si indicano non versate. Peraltro, i pagamenti effettuati per l'imbarcazione dimostrano che la stessa è stata pagata in misura corrispondente al suo valore, tenuto conto dei lavori di ripristino effettuati a spese di F.. Inoltre, l'imbarcazione appartiene a persona estranea al reato, poichè cointestata anche alla moglie di F. e non vi sono elementi, a differenza di quanto ritenuto dal giudice d'appello, che l'intestazione sia fittizia. L'argomento però è privo di motivazione, poichè alcuni assegni acquisiti agli atti risultano a firma della moglie Cr.An.. 9. La violazione dell'art. 132 c.p., poichè non è stato rispettato il dovere di indicare a quali reati si riferiscono le pene applicate. Poichè, la pena base è riferita in relazione alla più rilevante dazione corruttiva costituita dall'imbarcazione, mentre vengono stabiliti quattro aumenti di pena in relazione a quattro retribuzioni corruttive, senza indicazione alcuna, come impone l'art. 132 c.p., comma 1. Le pene inflitte non si conciliano con gli atti compiuti contro ius e con le utilità ricevute e con le relative utilità ricevute. Perchè a fronte di cinque utilità, sono rilevati quattro condotte, al di fuori delle quali l'ulteriore è quella dell'intervento di F. per informare V. dell'ispezione. 3. Con memoria, la difesa sottolinea gli argomenti posti a fondamento dell'incompetenza territoriale e allega i verbali relativi alle dichiarazioni di C. circa il luogo di ricezione degli assegni maggiorati da interessi da parte dei giocatori ai quali erano elargiti i prestiti. Ciò dimostra che il rato di usura è stato commesso in (OMISSIS). Insiste inoltre, in applicazione del criterio previsto dall'art. 16 c.p.p., comma 1, nel senso che là dove non sia possibile determinare il locus in relazione al reato più grave, deve farsi riferimento al reato successivamente meno grave. Nella concreta fattispecie, il reato successivamente meno grave è quello di corruzione riferibile la datio dell'imbarcazione che non può che essere ritenuto reato più grave rispetto alle altre corruzioni, tanto da essere ritenuto ai fini della continuazione quello per il quale è stata determinata la pena base. Ulteriore questione è il decorso dei termini di prescrizione per i reati contestati. L'art. 158 c.p., nel testo come modificato dalla L. n. 251 del 2005, stabilisce che il termine di prescrizione decorre dal giorno della consumazione del singolo reato e non più dalla cessazione della continuazione. Ne discende che l'auto è stata trasferita da V. a F. il (OMISSIS) e, pertanto, il termine di prescrizione è scaduto il 19 gennaio 2008; il viaggio aereo (OMISSIS), la crociera (OMISSIS), il termine è decorso il 1 giugno 2008 e il 5 luglio 2008; prestazione sessuale è del (OMISSIS), il termine di prescrizione è scaduto il 5 novembre 2008; l'imbarcazione risulta trasferita il 10 agosto prescrizione è decorso il 10 febbraio 2009; 2001, il termine di per i pernottamenti in virtù delle fatture emesse dall'hotel nazionale risalenti a epoca anteriore al 23 dicembre 2001 è decorso il termine di prescrizione. Si pone in rilevo che, nelle more del giudizio di legittimità, è stata disposta la vendita dell'imbarcazione, con ordinanza del 7 maggio 2008. Il prezzo base dell'imbarcazione è stato fissato in 50.000,00 Euro. Il 23 dicembre 2008 il prezzo di aggiudicazione è stato pari a Euro 1.000,00. Ciò dimostra che l'imbarcazione non aveva un valore commerciale intrinseco e autonomo; nell'agosto 2001 non aveva un valore negoziabile, così come definito dai giudici in sentenza. 3. Tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, dei termini delle questioni poste. Motivi della decisione 1. Il ricorso è inammissibile poichè le censure in esso articolate sono manifestamente infondate e, sotto altro profilo, dirette a censurare scelte di merito, a fondamento delle quali il Tribunale e la Corte d'appello hanno sviluppato argomenti corretti e coerenti. 2. La questione di competenza territoriale è stata correttamente risolta dal giudice d'appello che, in base a elementi certi e descritti con compiutezza, ha individuato il locus commissi del delitto più grave di usura in (OMISSIS). La giurisprudenza di legittimità è oramai uniforme nel senso che, nel delitto di usura, la riscossione degli interessi dopo l'illecita pattuizione integra il momento di consumazione e non costituisce un "post factum" penalmente irrilevante. La Corte ha precisato che il delitto di usura si atteggia a delitto a consumazione prolungata, che perdura nel tempo sino a quando non cessano le dazioni degli interessi. In particolare, il reato di usura appartiene al novero dei reati a condotta frazionata o a consumazione prolungata perchè i pagamenti effettuati dalla persona offesa in esecuzione del patto usurario compongono il fatto lesivo penalmente rilevante, di cui segnano il momento consumativo sostanziale, e non sono qualificabili come "post factum" non punibile della illecita pattuizione (ex plurimis, Sez. 2, 30 aprile 1999, dep. il 12 maggio 1999, n. 6015; Sez. 2, 10 dicembre 2003, dep. 11 marzo 2003, n. 11837; Sez. 2, 12 giugno 2007, dep. 9 luglio 2007, n. 26553; Sez. 2, 10 luglio 2008, dep. 8 settembre 2008, n. 34910). L'impostazione della dilatazione del momento consumativo dell'usura sino all'effettiva percezione dell'utilità da parte del soggetto agente è fondata sull'art. 444 ter c.p. dal quale discende, sebbene con riferimento alla prescrizione del reato, la distinzione tra momento consumativo formale e momento consumativo sostanziale; nozione che - indipendentemente dalla natura giuridica del reato come istantaneo o permanente - privilegia la circostanza che l'usura è reato che si consuma nel momento dell'incasso degli interessi e della sorte capitale. Il giudice d'appello ha così definito il luogo di consumazione in (OMISSIS), luogo in cui gli assegni sono stati posti all'incasso presso stesso istituto di credito - Banca di Roma agenzia di (OMISSIS) - dal quale era stato prelevato il danaro dato in prestito: prelievo, dunque, del danaro da offrire a tassi usurari e, poi, incasso degli assegni per importi comprensivi di sorte capitale e interessi. E' qui che in sostanza è conseguita in concreto l'utilità e non nel luogo di ricezione dell'assegno che rappresenta qualcosa in più rispetto alla promessa, ma non certo la realizzazione dell'utile economico del reato. Il fondamento giuridico di tale regola iuris è nell'approfondimento dell'offesa tipica del reato che la datio dell'utilità o del danaro promesso determina e che non può essere indifferente tanto da costituire un mero post factum rispetto alla condotta criminosa già perfetta in ogni suo elemento. L'acquisizione del danaro, se è adempimento di una promessa già accettata e confermata dal rilascio degli assegni, non può che realizzare un ulteriore e diverso momento consumativo del reato che in tal modo assume una diversa gravità, rispetto a quello esauritosi con l'accettazione della promessa, nel cui ambito va ricondotta anche la ricezione degli assegni che, pur radicando ancora più la promessa non costituisce realizzazione in concreto che si ha con la percezione del danaro. Una questione, dunque, correttamente risolta dal giudice d'appello, rispetto alla quale il ricorrente deduce questioni palesemente infondate. La individuazione della competenza richiede circostanze certe e non mere ricostruzioni fattuali, peraltro fondate esclusivamente su dichiarazioni di uno degli imputati, tale C.. Anche qui, la giurisprudenza è unanime nel senso che, ai fini della determinazione della competenza territoriale l'indagine, va condotta sulla base di elementi oggettivi, sicchè nemmeno può attribuirsi, a tal fine, valore decisivo alle dichiarazioni dell'imputato, allorchè non siano sorrette da sicuri riscontri ed ove il predetto accertamento non sia stato possibile, a causa della mancanza o dell'equivocità degli elementi di riscontro (Sez. 1, 24 febbraio 2004, dep. 1 giugno 2004, n. 24934). La competenza per territorio deve essere accertata in base ad elementi oggettivi, desumibili con certezza dalle prove acquisite, e non sulla base di mere congetture nelle quali vanno ricondotte le dichiarazioni dell'imputato prive di "certi" elementi di riscontro. Ciò comporta che la deduzione del ricorrente, già di per se palesemente infondata rispetto alla corretta soluzione del giudice d'appello, è articolata su mere congetture fornite da coimputato cui si vuole affidare l'individuazione del locus commissi delicti, peraltro nel merito già smentita dal giudice di primo grado, a fronte del concreto radicamento territoriale operato dal giudice d'appello. In tale contesto - al di là della palese infondatezza nelle modalità con le quali è stata articolata, dimenticando che ai fini delle competenza ciò che rileva è il reato in astratto più grave - la questione riferita al reato di corruzione si rivela assolutamente ininfluente. 3. Altrettanto palesemente infondata la questione posta in relazione al diniego del giudizio abbreviato. Il giudice del merito deve compiere la prognosi "ex ante", senza tenere conto della incidenza degli accertamenti successivi richiesti o espletati, ma stabilendo soltanto se questi, nel momento della decisione a suo tempo adottata, apparissero ragionevolmente adeguati a costituire un'integrazione probatoria conforme ai parametri normativi, onde il relativo apprezzamento, quando sia coerentemente formulato, non è censurabile in sede di legittimità, in quanto esso implica una valutazione di fatto. Una verifica ex ante che il giudice d'appello, in sintonia con quanto affermato dal Tribunale, ha condiviso integralmente sotto il profilo dell'incompatibilità dell'integrazione richiesta con l'economia del rito abbreviato, il cui fondamentale scopo è quello di ripercorrere l'attività d'indagine e di utilizzo degli elementi dalla stessa emersi, ponendosi l'integrazione probatoria come attività volta a colmare eventuali vuoti probatori della fase investigativa, non a ripetere atti già in essa formati. Corretta, dunque, la valutazione del giudice di merito, palesemente infondate e generiche, perchè in sostanza ripetitive delle censure già mosse alle scelte di merito operate dal primo giudice. 4. La manifesta infondatezza caratterizza anche le due censure - che, il collegamento giuridico e fattuale tra esse esistente, impone di trattare unitariamente - del difetto di correlazione tra accusa e sentenza ex art. 522 c.p.p. e dell'utilizzo dei dati emersi dalle consulenze disposte dal pubblico ministero. Quanto al primo profilo, la soluzione dei giudici di merito è corretta ed è fondata su parametri già più volte individuati da questa Corte in relazione alla prodromica ipotesi prevista dall'art. 521 c.p.p.. Come noto la diversità del fatto rispetto a quello contestato, e dunque la nullità della sentenza per difetto di contestazione, ricorre allorchè vi sia una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, tanto da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa e ciò comporta che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perchè, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è assolutamente insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. un. 19 giugno 1996, dep. 22 ottobre 1996, n. 16 Di Francesco). La Corte d'appello ha compiuto tale indagine e all'esito della stessa si è espressa nel senso dell'insussistenza di difetto di contestazione e di correlazione tra accusa e sentenza. Per fatto va inteso l'elemento materiale del reato, in funzione del diritto di difesa e gli "episodi" valorizzati per corroborarne ulteriormente il giudizio di responsabilità risultano dagli altri atti legittimante acquisiti al processo. La condotta concorsuale ascritta a F. nell'illecito "mercimonio", "finalizzato allo sviamento della funzione pubblica esercitata in rapporto sinallagmatico con le dazioni effettuate da V. non è modificata nelle sue connotazioni essenziali dagli episodi valorizzati dal giudice di primo grado. La conclusione, sotto il profilo giuridico, è che la contestazione e cosa ben diversa dagli elementi di prova utilizzabili, poi posti a fondamento della decisione. La contestazione segna i confini della fattispecie concreta ricollegabili agli elementi costitutivi dell'ipotesi di reato configurata e il thema probandum. Gli elementi di prova costituiscono il fondamento dell'accusa formulata e sono quelli legittimamente, con riferimento al regime del rito ordinario o "abbreviato", esistenti agli atti processuali e, una volta che vi sia stato introdotto il giudizio e la completa discovery, sono a completa conoscenza dell'imputato sotto il profilo di tutte le ipotesi ricostruttive percorribili in base a essi. La Corte d'appello si è attenuta a tali parametri e soluzioni. Peraltro, l'ampia, articolata, diffusa e analitica linea difensiva sviluppata nei gradi di giudizio e, particolare, nel corso del giudizio innanzi al Tribunale che ha disatteso le molteplici opposte ipotesi ricostruttive offerte dall'imputato, dimostrano la manifesta infondatezza della censura qui ancora una volta riproposta. Il secondo aspetto è quello della nullità o inutilizzabilità degli esiti della consulenza disposta dal pubblico ministero. La soluzione del giudice d'appello, nel suo rigore argomentativo e giuridico già esposto in narrativa, non richiede ulteriori chiarimenti e specificazione se non quella che si tratta di conclusione corretta. La consulenza, la cui ritualità non è imposta in discussione, non ha alterato la posizione delle parti, poichè l'imputato sin dall'inizio è stato posto in condizione di parteciparvi e di richiedere nell'esercizio del diritto di difesa, le facoltà che l'art. 360 c.p.p., in relazione agli accertamenti di cui all'art. 359 c.p.p., riconosce all'indagato. In ogni caso, legittimo l'utilizzo di ogni prova della quale è sta richiesta la rituale assunzione dibattimentale, traverso la deposizione di testi e l'acquisizione di documenti. 5. Le altre censure - relative alla descrizione delle utilità, alla qualificazione giuridica dei fatti, alla individuazione della "determina" adottata senza il previo parere dell'Asl competente, già sintetizzate in narrativa ai pp. 2, 4, 5 e 6 - in realtà si rivelavano nel loro complesso alternative alla ricostruzione corretta e aderente ai dati probatori esposta nelle due sentenze di merito e ampiamente giustificata da un argomentato convincimento e, come tali, assolutamente inammissibili in questa sede. Al riguardo, il Collegio ritiene che le censure si distinguono - oltre che per la loro manifesta infondatezza in rapporto alla completezza e coerenza argomentativa della sentenza impugnata che nel suo unicum ricostruttivo con la decisione di primo grado fornisce il quadro complessivo della concreta situazione accertata e esposta in narrativa per essere volte a opporre argomentazione già ampiamente sviluppate dal Tribunale e dalla Corte d'appello che hanno dato conto delle ipotesi ricostruttive e delle ragioni della loro palese infondatezza rispetto alla risultanze degli atti processuali. Si è già detto in narrativa, che la vicenda, nei termini descritti nella decisione di primo grado, è riprodotta nella sentenza impugnata che - nel riconoscere continuità cronologica tra le più rilevanti dazioni e gli interventi più significativi di F. - ritiene che l'accordo corruttivo fu stipulato in un ottica di "protezione globale" che, al di là dei singoli atti, rispondeva alla strategia dell'imprenditore e alla copertura istituzionale che F., nell'esercizio della pubblica funzione, avrebbe potuto assicurare. Una costruzione, ribadisce la Corte di merito, aderente ai principi più volte enunciati dal giudice di legittimità secondo cui si configura il reato di corruzione allorchè il pubblico funzionario si ponga a disposizione del privato, al di là della specifica individuazione degli atti contrari ai doveri d'ufficio, allo scopo di assicurare un ampio atteggiamento di favore nei confronti del privato che in ragione di ciò abbia effettuato le elargizioni di utilità. Nella concreta fattispecie, il giudice d'appello, in una coerente descrizione dei fatti in linea con i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, anzitutto elenca le singole utilità alle quali si fa riferimento nell'imputazione e che costituiscono la prova incontrovertibile del sinallagma corruttivo e dell'asservimento e il collegamento con i più significativi atti compiuti da F. in favore di V.. Tra questi, anzitutto, i pernottamenti all'hotel nazionale di (OMISSIS), per un complessivo importo di L. 17.622.000, dei quali F. ha usufruito per l'ospitalità offerta dal Casinò municipale a V. poichè "grosso giocatore" nonchè ulteriore ospitalità a pagamento di V. presso lo stesso albergo; utilità che è considerata dai giudici di merito unitaria - al di là delle singole elargizioni provenienti dalla medesima fonte che la compongono - al pari delle offerte offerta di fiches da L. 1.000.000 ciascuna in varie occasioni, nonchè la crociera di (OMISSIS), pagata anche alla moglie di F. e il viaggio aereo pagato per raggiungere la moglie a (OMISSIS); esse si inseriscono nel periodo dei due atti significativi realizzati in favore della casa di cura (OMISSIS), ricostruzione che la sentenza di primo grado rende in termini dettagliati, condivisa e fatta propria dal giudice d'appello. Insomma, una "protezione globale" a fronte della fronte delle utilità che riguardano i singoli momenti topici dei due interventi significativi in favore della Casa di cura (OMISSIS): l'uno, è la vicenda del pagamento di prestazioni di terapia riabilitativa, effettuate dalla casa di cura senza autorizzazione, come se si trattasse di prestazioni per "medicina lungodegenziale" a seguito della decisiva nota 6 luglio 2000 a firma di F., alla quale è collegato dal giudice di primo grado l'atto di trasferimento della Porche il 19 luglio 2000; l'altro, la trasformazione della casa di cura in residenza sanitaria assistenziale, per il cui avvio della procedura F. si attivò, non appena presentata l'istanza dell'interessato e seguì l'andamento della pratica sino alla sua realizzazione, nel cui ambito si inseriscono le utilità di cui si è già detto che il giudici di merito all'unisono riconducono al cd. asservimento di F. alle esigenze imprenditoriali di V.. Altrettanto accurata la disamina delle pratiche significative riguardanti la casa di cura "(OMISSIS)", il giudice d'appello evidenzia i due episodi ampiamente descritti nella sentenza di primo grado: l'uno, l'adozione di una delibera condizionata per l'esecuzioni di lavori, senza che ne ricorressero i presupposti e in mancanza del parere dell'Asl competente; l'altro, i comportamenti di F. in occasione della cessione della casa di cura alla società I.S.A.N, conclusasi nell'estate del 2001 e nel cui ambito si inserisce la datio dell'imbarcazione, come risulta dall'atto di trasferimento 10 agosto 2001 da Pe. a F. e a, sua moglie Cr.Ca.. Per entrambe le vicende, la Corte d'appello disattende le diverse ipotesi della difesa e richiama la ricostruzione operata dal giudice di primo in base alle risultanze processuali. Si è specificamente descritto in narrativa, il giudice d'appello, nel condividere l'impostazione complessiva data all'intera vicenda dal Tribunale, ritiene che tali utilità, al pari dell'autovettura Porche e dell'imbarcazione trovino la loro spiegazione in dazioni di indiscutibilità utilità nelle passioni e interessi di F., coincidenti con quelli di V.. Un'impostazione, dunque, coerente con le singole risultanze processuali poste in rilevo nelle due sentenze di merito e argomentato con rigore logico e giuridico - che forniscono la prova e il senso complessivo alla vicenda nella quale si inseriscono le condotte di F., negli anni in cui ha rivestito l'incarico di direttore generale alla Regione, volte a favorire V. nelle singole difficoltà e assicurarne il buon esito delle stesse. Interventi specifici, descritti nei singoli passaggi nella sentenza di primo grado e condivisi integralmente dal giudice d'appello, per la soluzione di pratiche più significative relative a chiari interessi economici di V. proprio a opera di F.. Interventi rispetto ai quali la difesa fornisce una ricostruzione opposta quella dei giudici di merito, attribuendo un significato diverso non solo a asse ma alle singole utilità, di rilevo notevole, ricevute. Per la verità, la ricostruzione dei giudici di merito - e in particolare della Corte d'appello che ha sintetizzato i segmenti significativi dei singoli episodi - dimostra che la complessiva gestione dell'ufficio rivestito da F. era caratterizzata dalla evidente strumentalizzazione a ottenere danaro o altre utilità attraverso il sistematico interveto in favore di V.. In tale contesto, il sinallagma tra atto illecito e retribuzione assume un significato difficilmente decifrabile circa l'inquadramento in una datio antecedente o susseguente. Esso, piuttosto, si inserisce in un generalizzato favoritismo del pubblico ufficiale nei confronti del privato, in attuazione di un accordo pressochè generalizzato a elargire favori per utilità frutto di sottintese promesse, indifferentemente se già determinate ex ante o determinabili ex post. E allora non può che ribadirsi che ai fini della configurazione del reato di corruzione e in particolare di quella prevista dall'art. 319 c.p. non è necessario che l'accordo sia strumentale a uno specifico atto individuato ab origine, mentre è sufficiente un collegamento di tale accordo anche con un genus di atti individuabili o addirittura l'asservimento - più o meno sistematico - della funzione pubblica agli interessi del privato corruttore"; situazione che si realizza nel caso in cui il privato promette o consegna al soggetto pubblico, che accetta, denaro o altra utilità, per assicurarsene, senza ulteriori specificazioni, i futuri favori (Sez. 6^, 4 maggio 2006, dep. 5 ottobre 2006, n. 33435). In conclusione, là dove l'accettazione della promessa e la ricezione dell'utilità siano unitarie, nel senso che siano riconducibili alle medesima fonte, anche se in funzione di una pluralità di atti da compiere, il reato si configura come una condotta pressochè unitaria, pur in presenza di una pluralità di utilità che realizzano solo elargizioni già tacitamente convenute. Una situazione rigorosamente descritta e riportata nella sentenza d'appello anche rispetto alla ricostruzione dei fatti, considerata corretta e logica nella sua complessiva esposizione della decisione del Tribunale. Le utilità poste in rilevo e gli atti individuati e descritti - dei quali in sintesi si è già detto in narrativa - danno dunque la prova incontrovertibile dell'asservimento della pubblica funzione a V. ed escludono in termini altrettanto trancianti il diverso inquadramento nel delitto di corruzione impropria che trova collocazione nell'ipotesi di singoli atti collegati alla funzione specifica svolta dal pubblico funzionario non inquadrabili - come più volte sottolineato nella sentenza impugnata, con specifico riferimento a singoli atti e specifiche utilità, in ottica "protezione globale". Come si è posto in rilevo, la ricostruzione operata dai giudici di merito che hanno specificamente analizzate le singoli diverse rappresentazioni della difesa, - come già detto nei punti significativi in narrativa - neutralizza le censure articolate con il ricorso che costituiscono non altro che la riproposizione di diverse scelte di merito non accolte nei due gradi di giudizio. La Corte di cassazione non può esprimere alcun giudizio sulla rilevanza e sull'attendibilità delle fonti di prova, giacchè esso è in via esclusiva attribuito al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle risultanze probatorie acquisite, si sottraggono al sindacato di legittimità, una volta accertato che il processo formativo del libero convincimento del giudice non ha subito il condizionamento di una riduttiva indagine conoscitiva o gli effetti altrettanto negativi di un'imprecisa ricostruzione del contenuto di una prova. In conclusione, le vicende, riassunte nei termini esposti in narrativa e riprodotte ancora una volta nei punti significativi, sono state oggetto di una accurata motivazione nel rispetto dei canoni di ordine logico che debbono orientare il giudice di merito nelle scelte da compiere nel proprio lavoro di ricostruzione storica dei fatti da provare ex art. 187 c.p.p. diretta a dare contenuti alla formula generale ed astratta racchiusa nel citato art. 192 c.p.p., commi 1 e 2 di dare "...conto... dei risultati acquisiti e dei criteri adottati". Completa e coerente dunque articolate dal ricorrente. la motivazione, inammissibili le censure 6. Altrettanto inammissibili per manifesta infondatezza, oltre che per essere riferite a scelte di merito adeguatamente giustificate, le censure riferite: a) l'una, la confisca dell'auto e dell'imbarcazione perchè non costituenti prezzo del reato, essendo state entrambe acquistate da F.; b) la violazione dell'art. 132 c.p. poichè nella composizione della pena inflitta per il reato continuato non vi è riferimento ai singoli reati cui essa si riferisce. a) Quanto al primo motivo, la questione è stata ampiamente risolta e giustificata dai giudici di merito circa la natura di prezzo del reato di entrambi i beni ricevuti. Le censure con le quali si pretende che l'autovettura e l'imbarcazione siano state acquistate da F. incidono su una ricostruzione complessiva della vicenda, per la quale vi è stata un'analitica disamina del giudice di primo grado che ha smentito le diverse ipotesi ricostruttive rappresentate dalla difesa. Disamina che il giudice d'appello ripercorre nei punti significativi e giudica aderente alle risultanze processuali e per tal motivo fa proprie le conclusioni cui è giunto il primo giudice: si tratta di beni costituenti prezzo del reato di corruzione e, come tali, confiscabili, a norma degli artt. 240 e 323 ter c.p.. In tale contesto, è neutralizzata la circostanza relativa alla cointestazione della imbarcazione alla moglie di F.: se il bene è prezzo del reato e per tal motivo ricevuto, la intestazione a terzi, per di più il coniuge con il quale vi è regime di comunione dei beni, non può che essere fittizia, come correttamente spiegano sul punto i giudici di merito. Anche il prezzo cui è stata pagata l'imbarcazione confiscata, venduta all'asta è privo di rilievo, perchè soggetto al tipologia. b) quanto al secondo motivo, la Corte di merito ha fornito, nella complessiva ragionamento fattuale e giuridico, una giustificazione di tale significato circa l'asservimento di F. a V. a titolo di "copertura globale" tale da considerare le singole utilità, provenienti dalla medesima fonte, un unicum rispetto anche alle pluralità delle stesse. E' la sentenza di primo grado che, nell'accreditare sotto il profilo fattuale questa impostazione unitaria - tanto che le ospitalità all'hotel nazionale di Sanremo sono unitariamente considerate e collegabili al periodo dei due atti significativi realizzati in favore della casa di cura (OMISSIS) - individua le datio significative in relazione ai momenti topici delle operazioni che hanno interessato di due correi, F. e V., nella gestione economica delle due case di cura. In questo contesto, la giustificazione del trattamento sanzionatorio è ampiamente riferita alla singole datio che - per entità del valore e singolarità della consistenza hanno costituito, nella scelta ricostruttiva operata dai giudici di merito, il chiaro riferimento ai singoli reati che compongono il reato continuato. Del resto, la pena base è pressochè ai limiti editali inferiori e a tale criterio sono ispirati ulteriori quattro aumenti operati, come chiarito in entrambe le sentenze di merito. Rispetti a una giustificazione corretta e che da adeguamente conto delle scelte di merito le censure non possono che rivelarsi inammissibili per manifesta infondatezza. 7. L'inammissibilità del ricorso comporta ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese processuali, a versare una somma, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni richieste dalla sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186, il ricorrente va altresì condannato al rimborso delle spese sostenute nel grado alla costituita parte civile nella misura indicata in dispositivo. Come noto infine, l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p. In tal caso, come chiarito da questa Corte, si è in presenza di un ricorso soltanto apparente e, pertanto, inidoneo a instaurare il rapporto di impugnazione (Sez. un. 22 novembre 2000, dep. 21 dicembre 2000, n. 32). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende, oltre al rimborso delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate complessivamente in Euro 3.760,00, oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 25 agosto 2009. Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2009