Prontuario Infrazioni Leggi Doganali

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Prontuario Infrazioni Leggi Doganali
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I veicoli immatricolati negli stati facenti parte dell’Unione Europea, possono circolare in Italia senza alcuna
formalità e senza nessuna limitazione. Gli stessi possono essere condotti ed utilizzati anche da persone residenti
in Italia in quanto sono state eliminati i vincoli doganali intracomunitari.
Unica differenziazione rispetto ai veicoli immatricolati in Italia è che tutte le infrazioni al C.d.S. devono
essere estinte mediante pagamento immediato alle mani del’agente accertatore, altrimenti si applicherà quanto
disposto dall’art. 207 del vigente Codice della Strada.
Ipotesi di illecito
Operatività
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Illecito doganale previsto e sanzionato come sopra
Illecito doganale previsto e sanzionato come sopra
Illecito doganale previsto e sanzionato dall’art. 322 del
Codice Doganale. All’atto dell’accertamento il veicolo va
accompagnato presso la più vicina dogana o posto di
Polizia Tributaria. Non è previsto il sequestro.
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Veicolo munito di targa estera ed introdotto in Italia in
regime di temporanea importazione dal titolare utilizzato
da cittadino straniero, diverso dal titolare senza alcuna
delega
Veicolo munito di targa estera ed introdotto in Italia in
regime di temporanea importazione dal titolare adibito
dallo stesso ad uso commerciale (taxi, noleggio, linea)
Veicolo munito di targa estera ed introdotto in Italia in
regime di temporanea importazione dal titolare, che
protrae la permanenza in Italia per un periodo superiore
a 6 mesi
Introdurre e/o utilizzare in Italia autovetture acquistate
all’estero munite di targa estera rilasciata dallo Stato
d’origine, senza aver provveduto al pagamento dei diritti
di confine o aver prestato idonea garanzia
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Veicolo munito di targa estera ed introdotto in Italia in
regime temporanea importazione dal titolare, utilizzato
(cioè condotto) da persone residenti in Italia
Illecito doganale previsto e sanzionato dagli articoli 216,
282, 292 del Codice Doganale. Il veicolo va
immediatamente sequestrato ai sensi dell’art. 301 del
Cod. Dog. e posto a disposizione degli organi di Polizia
Doganale
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Il veicolo va immediatamente sequestrato e posto a
disposizione degli organi doganali o di Polizia Tributaria
Art. 282 lettera d del Regolamento Doganale
Procedura Operativa:
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Se condotto il veicolo oggetto di controllo è da cittadino italiano con patente italiana e
residente in Italia, ed il veicolo è immatricolato in uno Stato non facente parte dell’Unione
Europea (ad esempio la Svizzera), si procede al sequestro ai fini della confisca del veicolo ai
sensi dell’art. 301 del codice doganale. Il veicolo deve essere immesso presso la Dogana di
via Valtellina, entro le ore 14, (dal Lunedì al Sabato).
Se quanto sopra non è possibile in quanto dopo le ore 14, o in una giornata in cui la Dogana
è chiusa, procedere al sequestro penale del veicolo ai sensi degli artt. 354 del codice di
procedura penale, ed immettere il veicolo nel deposito di Novara 3 – Via Novara 451.
Successivamente procedere al trasporto presso la dogana di via Valtellina, unitamente al
verbale di surroga in custodia del veicolo che viene rilasciato dal nostro ufficio verbali di
zona
Procedere sempre all’elezione di domicilio prevista dall’art. 161 del codice di procedura
penale e deve essere indicato il nominativo del legale, altrimenti procede alla nomina tramite
il call center.
Procedere sempre al ritiro della carta di circolazione che verrà inviata agli uffici doganali
competenti, e verificare sempre il numero di targa e il numero di telaio del veicolo.
Fare le fotocopie del documento d’identità (C.I. o passaporto) della persona indagata, in
modo che risulti la cittadinanza italiana dell’indagato e della patente di guida.
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Riferimenti di legge
192. Importazione definitiva parziale.
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216. Importazione ed esportazione temporanea di veicoli in uso privato.
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Nei casi in cui l'importazione definitiva riguarda una frazione dei prodotti ottenuti dai trattamenti, ancorché incompleti,
previsti dall'articolo 176, i diritti doganali dovuti a norma dell'articolo precedente sono calcolati: a) quando dai
trattamenti applicati è stata ottenuta una sola specie di prodotti: in funzione del quantitativo dei prodotti importati
definitivamente rispetto al quantitativo totale dei prodotti ottenuti; b) quando dai trattamenti applicati sono stati ottenuti
prodotti di specie diverse: 1) se è possibile determinare il quantitativo delle merci temporaneamente importate usate
nella fabbricazione di ciascuno dei diversi prodotti: in funzione di tale quantitativo rispetto al quantitativo totale delle
merci temporaneamente importate; 2) in ogni altro caso: in funzione del valore di ciascuno dei prodotti importati
definitivamente rispetto al valore complessivo di tutti i prodotti ottenuti, determinato alla medesima data.
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Il Ministro per le finanze può stabilire che per l'importazione temporanea dei veicoli stradali di cui alla convenzione di
New York giugno 1954, approvata e resa esecutiva in Italia con la L. 27 ottobre 1957, n. 1163, nonché degli aeromobili
e delle imbarcazioni di cui alla convenzione di Ginevra 18 maggio 1956 approvata e resa esecutiva in Italia con la L. 3
novembre 1961, n. 1553, si prescinda dalla emissione di documenti doganali e dalla prestazione di garanzie. I mezzi di
trasporto ammessi alle facilitazioni di cui al precedente comma conservano la condizione di merce estera in temporanea
importazione e possono essere nazionalizzati alle condizioni previste per ciascuna categoria dalla legislazione italiana;
per il loro uso nel territorio dello Stato quando manchino o siano venute a cessare le condizioni indicate nelle
convenzioni citate nel predetto comma resta ferma l'applicabilità delle pene stabilite per il reato di contrabbando. Le
disposizioni dei precedenti commi si applicano anche agli autoveicoli nazionali e nazionalizzati nuovi di fabbrica
acquistati da persone residenti all'estero in soggiorno temporaneo nel territorio doganale, che siano stati immatricolati
mediante la speciale targa di riconoscimento prevista dall'art. 97 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nonché a quelli acquistati dalle forze militari alleate o dal personale da esse
dipendente, che siano stati immatricolati mediante le speciali targhe dei comandi alleati di stanza in Italia, in
applicazione della convenzione di Londra 19 giugno 1951 approvata e resa esecutiva con la legge 30 novembre 1955, n.
1335. Tali autoveicoli sono considerati esportati all'atto della immatricolazione, restando assoggettati al regime della
temporanea importazione durante la successiva permanenza nel territorio predetto . Il Ministro per le finanze può altresì
stabilire che per la esportazione temporanea dei veicoli stradali, degli aeromobili e delle imbarcazioni di cui alle
convenzioni indicate nel primo comma si prescinda dalla emissione di documenti doganali. Per i mezzi di trasporto
indicati nei precedenti commi il regime della temporanea importazione è interrotto durante il periodo in cui tali veicoli,
pur permanendo nel territorio doganale, rimangono inutilizzati, sempreché siano custoditi con l'osservanza delle
condizioni e cautele stabilite dal Ministero delle finanze .
282. Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali.
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È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque: a) introduce
merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma
dell'articolo 16; b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana; c) è
sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere
od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale; d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver
pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90; e) porta fuori del
territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti
di confine; f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma dell'articolo 25 per il
delitto di contrabbando .
292. Altri casi di contrabbando.
Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è
punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritto medesimi .
301. Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca.
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1. Nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il
reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto . 2. Sono in ogni caso soggetti a confisca i mezzi
di trasporto a chiunque appartenenti che risultino adatti allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano
accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico o l'autonomia in difformità delle caratteristiche costruttive
omologate o che siano impiegati in violazione alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in
mare. 3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale se si tratta di mezzo di trasporto appartenente a
persona estranea al reato qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego anche occasionale e
di non essere incorsa in un difetto di vigilanza. 4. Nel caso di vendita all'asta di mezzi di trasporto confiscati per il
delitto di contrabbando, qualora l'aggiudicazione non abbia luogo al primo incanto, l'asta non può essere ripetuta e i
mezzi esecutati vengono acquisiti al patrimonio dello Stato. 5. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche
nel caso di applicazione della pena su richiesta a norma del titolo II del libro VI del codice di procedura penale .
301-bis. Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando.
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1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di
operazioni di polizia giudiziaria anticontrabbando possono essere affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia
giudiziale agli organi di polizia che abbiano proceduto al sequestro e che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di
polizia anticontrabbando; se vi ostano esigenze processuali, l'autorità giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato.
2. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono
a carico dell'Ufficio o comando usuario. 3. I beni mobili ed immobili acquisiti dallo Stato, a seguito di provvedimento
definitivo di confisca, vengono assegnati, a richiesta, all'organo di polizia che ne ha avuto l'uso ai sensi del comma 1,
ovvero, in assenza di uso, che ha svolto le operazioni di polizia giudiziaria anticontrabbando a seguito delle quali è stato
emesso il provvedimento definitivo di confisca. 4. Le somme di denaro costituenti il ricavato della vendita dei beni
confiscati affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti
capitoli degli stati di previsione del relativo Ministero con vincolo di destinazione per l'acquisto di mezzi di trasporto,
strumenti ed attrezzature per l'attività di polizia giudiziaria anticontrabbando della forza di polizia di cui al comma 1.