Regolamento comunale per i servizi armati del personale

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Regolamento comunale per i servizi armati del personale
COMUNE DI LARCIANO
PROVINCIA DI PISTOIA
REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI
ARMATI DEL PERSONALE APPARTENENTE
ALLA POLIZIA MUNICIPALE
APPROVATO CON DELIBERA C.C. 40 DEL 19/03/1990
Art. 1 – Campo di applicazione .......................................................................................................................................... 2
Art. 2 - Numero delle armi in dotazione ............................................................................................................................. 2
Art. 3 - Tipo delle armi in dotazione .................................................................................................................................. 2
Art. 4 - Servizi armati e modalità di assegnazione dell'arma............................................................................................. 2
Art. 5 - Modalità e casi di porto dell'arma .......................................................................................................................... 3
Art. 6 - Tenuta e custodia ................................................................................................................................................... 3
Art. 7 - Consegnatario delle armi........................................................................................................................................ 3
Art. 8 - Doveri de1 consegnatario de1le armi.................................................................................................................... 3
Art. 9 - Doveri dell'assegnatario ......................................................................................................................................... 4
Art. 10 - Prelevamento e versamento dell'arma .................................................................................................................. 4
Art. 11 – Rinvio .................................................................................................................................................................. 4
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Art. 1 – Campo di applicazione
Il presente regolamento disciplina, in attuazione del D.M,, 4/3/1987. N. 145 la dotazione delle
armi ed i servizi prestati con armi degli appartenenti alla polizia municipale, fatte salve le
disposizioni della Legge 7 marzo 1986, n. 65 e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione,
trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi e munizioni.
I servizi armati possono essere eseguiti., comunque, solo dagli appartenenti alla Polizia
Municipale in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza ed è adeguato e
proporzionato alla esigenza di difesa personale.
Art. 2 - Numero delle armi in dotazione
Il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Municipale equivale al numero
delle unità dell'organico per le quali sia previsto il possesso della qualità di Agente di
Pubblica Sicurezza, maggiorato del 5% o almeno di un'arma come dotazione di riserva.
Tale numero è fissato dal Sindaco ed è comunicato al Prefetto.
Art. 3 - Tipo delle armi in dotazione
Le caratteristiche delle armi da fuoco in dotazione alla Polizia Municipale, da scegliersi all'atto
dell'acquisto tra quelle iscritte nel catalogo nazionale di cui all'art. 7 della Legge 18/04/1975. N.
110 e successive modificazioni, sono determinate nel modo seguente:
- personale maschile e femminile
- pistola semiautomatica od a rotazione calibro 7,65
Art. 4 - Servizi armati e modalità di assegnazione dell'arma
Gli appartenenti alla Polizia Municipale in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza
ed impiegati continuativamente in attività di istituto svolgono servizio con armi di norma
assegnabili in via continuativa per periodi di un anno.
L'addetto si intende impiegato continuativamente in attività di istituto allorché non sia distaccato
in servizi estranei per periodi superiori a sette giorni consecutivi, in tal caso l'assegnazione
dell'arma dovrà essere eseguita di volta in volta e con continuità limitata ai periodi di impiego
ininterrotto in attività di istituto.
L'assegnazione in via continuativa dovrà in ogni caso essere disposta con provvedimento del
Sindaco, ai sensi dell'art. 6, n. 3 del D.M. 4/3/1987, n. 145, da comunicarsi ai Prefetto e dovrà
essere annotato sul tesserino di identificazione o in altro documento che l'addetto dovrà portare
sempre con se.
II Sindaco provvede annualmente alla revisione del provvedimento di assegnazione in via
continuativa, dandone comunicazione al Prefetto.
L'assegnazione dell'arma in via continuativa consente altresì il porto della medesima senza
licenza, ancorché fuori del territorio comunale, in tutti i casi di effettuazione di servizio di scorta
al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri comunali o nei casi in cui l'effettivo svolgimento di
servizi e compiti di istituto comporti la necessità di prestazioni fuori del territorio comunale, a
meno che 1’Autorità predette o il Comandante del Corpo non abbia contrariamente disposto.
Il personale addetto alla Polizia Municipale, assegnatario dell'arma in via continuativa o
temporanea, al momento in cui necessita di usufruire di un periodo di congedo ordinario o
straordinario sia esso di breve o lunga durata, e' tenuto a depositare l'arma presso l'apposita
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armeria del Servizio di Polizia Municipale o, in mancanza di questa, al responsabile o comandante
del servizio stesso.
Art. 5 - Modalità e casi di porto dell'arma
L'assegnazione dell'arma comporta l'obbligo del porto, con le modalità di cui all'art. 5 del D.L.
4/3/1987, n. 145, in tutti i casi di impiego in uniforme.
Gli addetti alla Polizia Municipale autorizzati, ai sensi dell'art. 4 della Legge 7/3/1986, n. 65, a
prestare servizio in abiti borghesi hanno di norma facoltà di astenersi dal porto dell'arma, salvo
nei casi di espletamento di attività ordinaria di P.G..; di impiego in funzioni ausiliario di P.S. ai
sensi dell'art. 7 del D.M. 4/3/1987 n, 145 ovvero in assenza di altre direttive del Sindaco o di
diversa disposizione del comandante o responsabile del Servizio di Pulizia Municipale.
Gli appartenenti alla polizia Municipale in possesso della qualità di Agenti
di
Pubblica
Sicurezza e muniti del tesserino di riconoscimento, comandati ad effettuare esercitazioni di tiro
presso il poligono di tiro a segno e qualora il poligono di tiro a segno si trovi in Comune diverso da
quello in cui prestano servizio, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni
stabiliti, fuori, dal Comune di appartenenza fino alla sede del poligono e viceversa.
II Sindaco, almeno sette giorni prima, comunica al Prefetto il nominativo degli appartenenti
alla Polizia Municipale che dovranno recarsi presso il poligono di tiro a segno per le esercitazioni.
Art. 6 - Tenuta e custodia
Le armi e le munizioni in dotazione alla Polizia Municipale non assegnate in via continuativa
sono custodite in apposita armeria (armadi blindati - casseforti a muro), secondo le
determinazioni rimesse in proposito alla competenza del Sindaco, ai sensi dell'art. 12 punto 3)
del D.M. 4/3/19S7 n. 145, osservandosi in ogni caso le disposizioni del Capo III del citato D.M.
Art. 7 - Consegnatario delle armi
II consegnatario della dotazione delle armi è designato dal Sindaco nella persona del
Comandante o responsabile del Servizio di Polizia Municipale.
In caso di assenza o
impedimento, il Sindaco designerà altro consegnatario.
Art. 8 - Doveri de1 consegnatario de1le armi
Il consegnatario delle armi cura con la massima diligenza il suo compito, con l'osservanza di
quanto previsto dall'ari. 17 del D.M. 4/3/1987, n., 145.
Esso inoltre svolge i seguenti adempimenti burocratici:
a) predisposizione del provvedimento del Sindaco per la fissazione del numero delle armi e della
relativa comunicazione al Prefetto:
b) istituzione e predisposizione del provvedimento del Sindaco per 1'assegnazione delle armi in via
continuativa, la revisione annuale, la comunicazione al Prefetto, l'annotazione sul tesserino
di identificazione o il rilascio di copia del provvedimento di assegnazione ad ogni
assegnatario
c) predisposizione dei provvedimenti e delle comunicazioni del Sindaco al Prefetto per servizi
fuori dell'ambito territoriale, per soccorso o in supporto, ai sensi dell'art. 9 del D.M. 4/3/1987,
n. 145;
d) predisposizione dei provvedimenti per la esecuzione di corsi, di lezioni regolamentari di tiro a
segno e delle relative comunicazioni de1 Sindaco o a1 Prefetto;
e) predisposizione della comunicazione del Sindaco al Prefetto per l'autorizzazione al porto delle
armi in campi di tiro al di fuori del territorio comunale.
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Art. 9 - Doveri dell'assegnatario
L'addetto alla .Polizia Municipale, cui è assegnata l'arma, in ossequio a quanto previsto dall'art.
11 del D.M. 4/3/1987, n. 145, deve:
a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le
condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate
b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
c) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma in modo
tale da non costituire in nessun caso pericolo per la incolumità' propria ed altrui
d) mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamene alle esercitazioni di tiro;
A tal fine dovrà' in particolare:
1) astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma, sia con estranei che tra colleghi;
2) evitare di tenere armi cariche negli uffici, tranne che durante i servizi notturni o esposti al
pubblico, tenendo presente che l'arma è scarica allorché risulti priva di cartuccia nella camera di
scoppio e sia in sicura, ancorché' con caricatore inserito
3) caricare e scaricare l'arma in luogo sicuro presso la sede del Servizio di Polizia Municipale,
avendo cura di rivolgerla verso una parete o sagoma appositamente predisposta, accertandosi
preventivamente che non vi siano persone su tale direttrice. In caso di necessità di provvedervi in
luogo diverso da detta sede, evitando altresì di porsi di fronte a su portici piane e dure;
4) nell'abitazione, riporre l'arma in luogo sicuro e chiuso a chiave, comunque fuori della portata dei
minori
5) evitare di abbandonare l'arma all'interno di veicoli, anche se chiusi a chiave
6) segnalare immediatamente qualsiasi difetto di funzionamento rilevato durante le esercitazioni,
mantenendo l'arma costantemente efficiente e pulita;
7) osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni;
8) ispirarsi costantemente a criteri di prudenza.
Art. 10 - Prelevamento e versamento dell'arma
L'arma assegnata di volta in volta e' prelevata all'inizio del servizio e versata al consegnatario al
termine del servizio stesso.
L’arma assegnata deve essere immediatamente versata a1 consegnatario allorquando viene
meno la qualità' di Agente di Pubblica sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto
di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Sindaco o del
Prefetto.
Art. 11 – Rinvio
Per tutto quello non specificatamente disciplinato dal presente regolamento circa le generalità, il
numero e tipo di armi, le modalità e casi di porto dell’arma, la tenuta e la custodia delle armi e
l’addestramento, valgono le, disposizioni contenute nel D.M. 4/3/1987.
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