COMUNE DI LEIVI REGOLAMENTO SULL`ARMAMENTO DELLA
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COMUNE DI LEIVI REGOLAMENTO SULL`ARMAMENTO DELLA
COMUNE DI LEIVI Provincia di Genova REGOLAMENTO SULL’ARMAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 42 DEL 16/12/2011 CAPO I GENERALITÀ - NUMERO E TIPO D’ARMI Articolo 1 Disposizioni Generali Ai sensi dell’art. 2 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145 (G.U. 16 aprile 1987, n.89), l’armamento del personale di Polizia Municipale per le finalità di cui alla Legge 7 marzo 1986, n. 65 Legge regionale n. 40 del 08-08-1995 pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale 30-08-1995 n. 14, è disciplinato dal presente Regolamento, adottato ai sensi Art. 59 del regolamento del Servizio di Polizia Locale approvato con delibera C.C. n. 19 del 11-05-2010. Articolo 2 Tipo delle armi in dotazione L’arma in dotazione, per difesa personale, agli addetti di Polizia Municipale in possesso della qualità di Agente di P.S. è la pistola a funzionamento semiautomatico non superiore alla calibro 9 mm, sia al personale maschile che femminile. Articolo 3 Numero delle armi in dotazione Il numero complessivo delle armi, di cui all’art. 2, in dotazione al personale di Polizia Municipale e relativo munizionamento, è fissato con successivo provvedimento del Sindaco e comunicato al Prefetto. Tale numero equivale a quello degli addetti in possesso della qualità di agenti di Pubblica Sicurezza. CAPO II MODALITA’ E CASI DEL PORTO DELL’ARMA Articolo 4 Servizi svolti con armi Nell’ambito del territorio del Comune, tutti i servizi riguardanti l’attività della Polizia Locale, Urbana, Amministrativa e tutte le altre materie la cui funzione di polizia sia demandata alla Polizia Municipale dalla legge e dai regolamenti, sono svolte dal personale di Polizia Municipale, in possesso della qualifica di agente di P. S., con arma in dotazione. Sono pure prestati con armi i servizi di collaborazione con le forze di Polizia dello Stato, previsti dall’art. 3 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, salvo sia diversamente disposto dalla competente autorità. Articolo 5 Assegnazione dell’arma L’assegnazione ufficiale dell’arma e del relativo munizionamento deve risultare da specifico verbale di consegna redatto dal Segretario Comunale, alla presenza di due testimoni, attestante il giorno, il luogo e ora di consegna e sottoscritto dal Sindaco e dall’Agente di P.M. L’arma, dotata di due caricatori e di relative munizioni, è assegnata in via continuativa a tutti gli addetti del personale di Polizia Municipale, in possesso della qualità di Agente di P. S., con provvedimento del sindaco comunicato al Prefetto. L’arma assegnata deve essere restituita al comando all’atto della cessazione o sospensione del rapporto d’impiego o ogni qualvolta ciò sia stato disposto con provvedimento del Sindaco o dal Prefetto. Articolo 6 Modalità di porto dell’arma In servizio l’arma deve essere portata nella fondina esterna all’uniforme, con caricatore pieno innestato e senza colpo in canna, il cane armato e la sicura non inserita. Per l’arma assegnata in via continuativa è consentito il porto anche fuori dal servizio nell’ambito del territorio comunale e nei casi previsti dalla Legge e dal presente Regolamento, ed in caso l’arma è portata con le modalità di cui al comma precedente ed in modo non visibile come nei casi in cui al comma precedente ed in modo non visibile come ne casi in cui, ai sensi dell’art. 4 della Legge 7 marzo 1986, n.65, l’addetto di Polizia Municipale è autorizzato a presentare servizio in abiti borghesi. Il Comandante – Responsabile del servizio, può portare l’arma in modo non visibile, anche quando porta l’uniforme. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni. Articolo 7 Servizio di collegamento e rappresentanza I servizi di collegamento e di rappresentanza, esplicati fuori dal territorio del Comune dagli addetti di Polizia Municipale in possesso della qualifica di Agente di P.S. sono svolti con l’arma in dotazione. Il porto della stessa è consentito, agli addetti in possesso della qualifica di Agente di P.S., la cui arma è assegnata in via continuativa, per raggiungere dal proprio domicilio, il luogo di servizio e viceversa. Articolo 8 Servizi esplicati fuori dall’ambito territoriale per soccorso od in supporto I servizi esplicati fuori dall’ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi o servizi di Polizia Municipale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati senza armi.Tuttavia il Sindaco del comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può richiedere nell’ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell’art. 4 della Legge 8 marzo 1986, n.65 che lo stesso sia svolto con armi. Il Sindaco comunica al prefetto di Genova ed a quello territorialmente competente, per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, nei casi precisati dal presente articolo, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione. Articolo 9 Servizi esplicati in caso di unione del servizio di P. M. In caso di convenzionamento del servizio di P.M. in unione con altri Comuni, il servizio prestato all’occorrenza al di fuori del territorio comunale presso il Comune convenzionato potrà essere svolto in modo permanente con l’arma in dotazione solo previo assenso del Sindaco del Comune ove si effettua il servizio e del Sindaco del comune di servizio di ruolo. L’assenso deve risultare da specifico atto scritto tra i due Sindaci e con accettazione dell’Agente di P.M. Tale atto sarà trasmesso al Prefetto, per quanto di competenza. CAPO III TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI Articolo 10 Doveri dell’assegnatario L’addetto di P. M. al quale l’arma è assegnata in via continuativa deve: 1. verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell’arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate; 2. custodire diligentemente l’arma nell’interesse della sicurezza pubblica, e curarne la manutenzione e la pulizia; 3. segnalare immediatamente al sindaco ogni inconveniente relativo al funzionamento dell’arma stessa e delle munizioni; 4. applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi; 5. mantenere l’addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui al successivo Art. 13; 6. custodire tutta la documentazione amministrativa inerente l’arma e il registro di manutenzione e carico/scarico del munizionamento. Articolo 11 Custodia delle armi Le armi e le munizioni stesse in dotazione al personale di P. M. sono custodite in apposita cassaforte con serratura di sicurezza e a combinazione collocata nella sede del comando, avente esclusiva e unica finalità di armeria. L’autorità di P.S. determina le misure di sicurezza necessarie ai sensi dell’art.20 della Legge 18 aprile 1975, n. 110, ed ha la facoltà di eseguire quanto lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell’ordine, della sicurezza e della incolumità pubblica. Articolo 12 Cassaforte armeria Le chiavi della cassaforte in cui sono custodite le armi e le munizioni sono consegnate in dotazione e conservate dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale. La combinazione numerica della cassaforte sarà predisposta dal Responsabile del servizio e sarà soggetta a segreto d’ufficio. Articolo 13 Sostituzione delle munizioni Le munizioni assegnate in via continuativa agli addetti di P.M., devono essere sostituite obbligatoriamente ogni tre anni, ed ogni qualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad immersione, al gelo o a particolari fonti di calore. Le munizioni sostituite sono usate nei tiri di addestramento e, se presentano anomalie, versate nell’apposito servizio artificieri dell’esercito. CAPO IV ADDESTRAMENTO Articolo 14 Addestramento al tiro Gli addetti di P.M. in possesso della Qualifica di agente di P.S., prestato servizio armati dopo aver conseguito il necessari addestramento, salvo che abbiano prestato servizio in un corpo di Polizia di Stato, e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso il poligono abilitato per l’addestramento al tiro con armi comuni da sparo, individuato in una delle strutture di cui all’Art. 18 del D.M. 04/03/87 n. 145. È facoltà del Sindaco, su proposta del Comandante-Responsabile del Servizio, di disporre la ripetizione dell’addestramento al tiro nel corso dell’anno, per tutti gli addetti di P.M. o per quelli che svolgono particolari servizi. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo, sono comunicati al prefetto. È facoltà degli addetti di P.M. in possesso della qualifica di Agente di P.S., in cui l’arma è assegnata in via continuativa, recarsi al poligono di tiro di cui al secondo comma, anche di propria iniziativa per l’addestramento al tiro, da sostenere in tal caso, previa autorizzazione del Sindaco. Articolo 15 Porto d’armi per la frequenza di poligoni di tiro a segno Qualora il poligono di tiro a segno di cui al precedente art. 13 si trovi in comune diverso gli addetti alla P. M., muniti dal prescritto tesserino di riconoscimento, comandati o autorizzati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l’arma in dotazione, nei soli gironi stabiliti, fuori dal Comune di appartenenza fino alla sede del poligono e viceversa. Il prefetto, al quale la disposizione di servizio è comunicata dal sindaco almeno sette giorni prima, può chiedere la sospensione dei tiri medesimi per motivi di ordine pubblico, come prescritto dal Decreto Ministeriale del 18 agosto 1989, n. 341.