COMUNE DI LEIVI REGOLAMENTO SULL`ARMAMENTO DELLA

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COMUNE DI LEIVI REGOLAMENTO SULL`ARMAMENTO DELLA
COMUNE DI LEIVI
Provincia di Genova
REGOLAMENTO
SULL’ARMAMENTO
DELLA POLIZIA LOCALE
ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
CON DELIBERAZIONE N. 42 DEL 16/12/2011
CAPO I
GENERALITÀ - NUMERO E TIPO D’ARMI
Articolo 1
Disposizioni Generali
Ai sensi dell’art. 2 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145 (G.U. 16 aprile 1987, n.89),
l’armamento del personale di Polizia Municipale per le finalità di cui alla Legge 7
marzo 1986, n. 65 Legge regionale n. 40 del 08-08-1995 pubblicata sul Bollettino
Ufficiale Regionale 30-08-1995 n. 14, è disciplinato dal presente Regolamento,
adottato ai sensi Art. 59 del regolamento del Servizio di Polizia Locale approvato
con delibera C.C. n. 19 del 11-05-2010.
Articolo 2
Tipo delle armi in dotazione
L’arma in dotazione, per difesa personale, agli addetti di Polizia Municipale in
possesso della qualità di Agente di P.S. è la pistola a funzionamento
semiautomatico non superiore alla calibro 9 mm, sia al personale maschile che
femminile.
Articolo 3
Numero delle armi in dotazione
Il numero complessivo delle armi, di cui all’art. 2, in dotazione al personale di Polizia
Municipale e relativo munizionamento, è fissato con successivo provvedimento
del Sindaco e comunicato al Prefetto. Tale numero equivale a quello degli addetti
in possesso della qualità di agenti di Pubblica Sicurezza.
CAPO II
MODALITA’ E CASI DEL PORTO DELL’ARMA
Articolo 4
Servizi svolti con armi
Nell’ambito del territorio del Comune, tutti i servizi riguardanti l’attività della Polizia
Locale, Urbana, Amministrativa e tutte le altre materie la cui funzione di polizia
sia demandata alla Polizia Municipale dalla legge e dai regolamenti, sono svolte
dal personale di Polizia Municipale, in possesso della qualifica di agente di P. S.,
con arma in dotazione.
Sono pure prestati con armi i servizi di collaborazione con le forze di Polizia dello
Stato, previsti dall’art. 3 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, salvo sia diversamente
disposto dalla competente autorità.
Articolo 5
Assegnazione dell’arma
L’assegnazione ufficiale dell’arma e del relativo munizionamento deve risultare
da specifico verbale di consegna redatto dal Segretario Comunale, alla presenza di
due testimoni, attestante il giorno, il luogo e ora di consegna e sottoscritto dal
Sindaco e dall’Agente di P.M.
L’arma, dotata di due caricatori e di relative munizioni, è assegnata in via
continuativa a tutti gli addetti del personale di Polizia Municipale, in possesso della
qualità di Agente di P. S., con provvedimento del sindaco comunicato al Prefetto.
L’arma assegnata deve essere restituita al comando all’atto della cessazione o
sospensione del rapporto d’impiego o ogni qualvolta ciò sia stato disposto con
provvedimento del Sindaco o dal Prefetto.
Articolo 6
Modalità di porto dell’arma
In servizio l’arma deve essere portata nella fondina esterna all’uniforme, con
caricatore pieno innestato e senza colpo in canna, il cane armato e la sicura non
inserita.
Per l’arma assegnata in via continuativa è consentito il porto anche fuori dal
servizio nell’ambito del territorio comunale e nei casi previsti dalla Legge e dal
presente Regolamento, ed in caso l’arma è portata con le modalità di cui al comma
precedente ed in modo non visibile come nei casi in cui al comma precedente ed in
modo non visibile come ne casi in cui, ai sensi dell’art. 4 della Legge 7 marzo 1986,
n.65, l’addetto di Polizia Municipale è autorizzato a presentare servizio in abiti
borghesi. Il Comandante – Responsabile del servizio, può portare l’arma in modo non
visibile, anche quando porta l’uniforme.
Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in
dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle
munizioni.
Articolo 7
Servizio di collegamento e rappresentanza
I servizi di collegamento e di rappresentanza, esplicati fuori dal territorio del
Comune dagli addetti di Polizia Municipale in possesso della qualifica di Agente di
P.S. sono svolti con l’arma in dotazione.
Il porto della stessa è consentito, agli addetti in possesso della qualifica di Agente
di P.S., la cui arma è assegnata in via continuativa, per raggiungere dal proprio
domicilio, il luogo di servizio e viceversa.
Articolo 8
Servizi esplicati fuori dall’ambito territoriale per soccorso od in supporto
I servizi esplicati fuori dall’ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di
calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi o servizi di Polizia Municipale, in
particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati senza armi.Tuttavia il
Sindaco del comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può richiedere
nell’ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell’art. 4 della Legge 8 marzo 1986, n.65
che lo stesso sia svolto con armi.
Il Sindaco comunica al prefetto di Genova ed a quello territorialmente
competente, per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, nei casi precisati dal
presente articolo, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi,
il tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.
Articolo 9
Servizi esplicati in caso di unione del servizio di P. M.
In caso di convenzionamento del servizio di P.M. in unione con altri Comuni, il
servizio prestato all’occorrenza al di fuori del territorio comunale presso il Comune
convenzionato potrà essere svolto in modo permanente con l’arma in dotazione solo
previo assenso del Sindaco del Comune ove si effettua il servizio e del Sindaco del
comune di servizio di ruolo.
L’assenso deve risultare da specifico atto scritto tra i due Sindaci e con
accettazione dell’Agente di P.M.
Tale atto sarà trasmesso al Prefetto, per quanto di competenza.
CAPO III
TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI
Articolo 10
Doveri dell’assegnatario
L’addetto di P. M. al quale l’arma è assegnata in via continuativa deve:
1. verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati
identificativi dell’arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono
assegnate;
2. custodire diligentemente l’arma nell’interesse della sicurezza pubblica, e
curarne la manutenzione e la pulizia;
3. segnalare immediatamente al sindaco ogni inconveniente relativo al
funzionamento dell’arma stessa e delle munizioni;
4. applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il
maneggio delle armi;
5. mantenere l’addestramento ricevuto partecipando attivamente alle
esercitazioni di tiro di cui al successivo Art. 13;
6. custodire tutta la documentazione amministrativa inerente l’arma e il
registro di manutenzione e carico/scarico del munizionamento.
Articolo 11
Custodia delle armi
Le armi e le munizioni stesse in dotazione al personale di P. M. sono custodite in
apposita cassaforte con serratura di sicurezza e a combinazione collocata nella sede
del comando, avente esclusiva e unica finalità di armeria.
L’autorità di P.S. determina le misure di sicurezza necessarie ai sensi dell’art.20
della Legge 18 aprile 1975, n. 110, ed ha la facoltà di eseguire quanto lo ritenga
necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga
indispensabili per la tutela dell’ordine, della sicurezza e della incolumità pubblica.
Articolo 12
Cassaforte armeria
Le chiavi della cassaforte in cui sono custodite le armi e le munizioni sono
consegnate in dotazione e conservate dal Responsabile del Servizio di Polizia
Municipale.
La combinazione numerica della cassaforte sarà predisposta dal Responsabile del
servizio e sarà soggetta a segreto d’ufficio.
Articolo 13
Sostituzione delle munizioni
Le munizioni assegnate in via continuativa agli addetti di P.M., devono essere
sostituite obbligatoriamente ogni tre anni, ed ogni qualvolta presentino anomalie o
siano state sottoposte ad immersione, al gelo o a particolari fonti di calore.
Le munizioni sostituite sono usate nei tiri di addestramento e, se presentano
anomalie, versate nell’apposito servizio artificieri dell’esercito.
CAPO IV
ADDESTRAMENTO
Articolo 14
Addestramento al tiro
Gli addetti di P.M. in possesso della Qualifica di agente di P.S., prestato servizio
armati dopo aver conseguito il necessari addestramento, salvo che abbiano prestato
servizio in un corpo di Polizia di Stato, e devono superare ogni anno almeno un corso
di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso il poligono abilitato per
l’addestramento al tiro con armi comuni da sparo, individuato in una delle strutture di
cui all’Art. 18 del D.M. 04/03/87 n. 145.
È facoltà del Sindaco, su proposta del Comandante-Responsabile del Servizio, di
disporre la ripetizione dell’addestramento al tiro nel corso dell’anno, per tutti gli
addetti di P.M. o per quelli che svolgono particolari servizi.
I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo, sono comunicati al prefetto.
È facoltà degli addetti di P.M. in possesso della qualifica di Agente di P.S., in cui
l’arma è assegnata in via continuativa, recarsi al poligono di tiro di cui al secondo
comma, anche di propria iniziativa per l’addestramento al tiro, da sostenere in tal
caso, previa autorizzazione del Sindaco.
Articolo 15
Porto d’armi per la frequenza di poligoni di tiro a segno
Qualora il poligono di tiro a segno di cui al precedente art. 13 si trovi in comune
diverso gli addetti alla P. M., muniti dal prescritto tesserino di riconoscimento,
comandati o autorizzati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare
l’arma in dotazione, nei soli gironi stabiliti, fuori dal Comune di appartenenza fino
alla sede del poligono e viceversa.
Il prefetto, al quale la disposizione di servizio è comunicata dal sindaco almeno
sette giorni prima, può chiedere la sospensione dei tiri medesimi per motivi di ordine
pubblico, come prescritto dal Decreto Ministeriale del 18 agosto 1989, n. 341.