Eurodejalex n. 10 - Studio Legale De Berti Jacchia
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Eurodejalex n. 10 - Studio Legale De Berti Jacchia
DE BERTI ■ JACCHIA Bruxelles EuroDejalex no. 5 – Ottobre 2002 EuroDejalex - Newsletter comunitaria Ottobre 2002 La Commissione presenta una nuova proposta di Direttiva in materia di offerte pubbliche d’acquisto • OSSERVATORIO Il diritto societario europeo riprova a dotarsi di uno degli strumenti tecnici più importanti per la realizzazione dell’ambizioso programma di piena integrazione dei mercati finanziari dell’Unione entro il 2005. In data 2 ottobre 2002 la Commissione europea ha proposto la nuova direttiva in materia di offerte pubbliche d’acquisto (“OPA”) che mira a rafforzare la certezza giuridica per questo tipo di operazioni, attraverso un’armonizzazione delle normative nazionali a vantaggio di tutte le parti interessate (ivi compresi i lavoratori, in particolare nelle ipotesi di ristrutturazioni di imprese, e gli azionisti di minoranza in caso di trasferimento del controllo). • CASELAW* • CALENDARIO La Commissione, fortemente convinta della necessità di un’azione a livello comunitario in materia, ha tenuto in considerazione le problematiche sollevate dal Parlamento europeo, che nel luglio 2001 aveva bocciato la precedente proposta di direttiva dopo 12 anni di negoziato ed un ultimo, sofferto tentativo di salvataggio in extremis. L’accordo con il Consiglio UE si concluse infatti con un compromesso, sul quale tuttavia lo stesso Parlamento, riunito in sessione plenaria, si divise a metà (273 favorevoli e 273 contrari). Questo voto fu dovuto in gran parte: 1) ai timori suscitati dall'obbligo imposto ai dirigenti di una società oggetto di un'offerta di ottenere l'autorizzazione degli azionisti prima di intraprendere qualsiasi misura di difesa contro tale offerta; 2) alla confusione tra questo dovere "di neutralità" dei dirigenti e l'impossibilità per la società oggetto dell'offerta di difendersi e, quindi, il timore di aprire le porte delle società europee in particolare alle società americane o semplicemente alle società di altri Stati membri. La nuova proposta ha l'ambizione di rispondere alle preoccupazioni del Parlamento senza compromettere i principi fondamentali che erano stati approvati all'unanimità nella posizione comune del Consiglio sulla direttiva poi naufragata, come quello della parità di trattamento per tutti i detentori di titoli della società emittente che si trovano in situazioni identiche, ovvero quello sul divieto di creare mercati fittizi per i titoli della società emittente, della società offerente o di qualsiasi altra società interessata dall'offerta. Per quanto riguarda le novità, l’attuale proposta contiene in particolare una definizione comune di “prezzo equo” per l’offerta e prevede l’introduzione di un diritto di cessione obbligatoria che permetterà all’azionista offerente, già in possesso di una maggioranza consistente di titoli, di conseguire anche per effetto di vendita forzosa le quote degli azionisti di minoranza. In modo speculare, peraltro, in favore di questi ultimi viene sancito il diritto di riscatto obbligatorio, in modo da obbligare l’azionista qualificato ad acquistare i loro titoli a seguito di OPA. _________________________ * eccezionalmente in questo numero il Caselaw della Commissione si estenderà su due pagine. La nuova direttiva mantiene invece la norma secondo cui i dirigenti di una società oggetto di OPA devono chiedere l’autorizzazione degli azionisti prima di adottare misure di difesa, in modo tale che il futuro della società sia deciso dai suoi proprietari. Al fine di ridurre gli ostacoli alle offerte pubbliche in Europa, inoltre, la proposta prevede una maggior trasparenza della struttura del capitale e del controllo, nonché un meccanismo di neutralizzazione delle misure di difesa strutturali (breakthrough rule), da applicarsi alle restrizioni sui diritti di trasferimento di titoli e sui diritti di voto in caso di OPA. In conclusione, è indubitabile che la Commissione si sia impegnata a fondo per proporre un testo in grado di giungere in tempi brevi al tanto atteso traguardo dell’approvazione definitiva da parte del Parlamento e del Consiglio. Soprattutto, combinando la protezione della competitività delle imprese europee con una maggiore chiarezza delle operazioni di offerta pubblica, la nuova direttiva non dovrebbe più incontrare quegli ostacoli che hanno impedito, fino ad oggi, l’affermarsi in Europa di norme comuni nel delicato quanto cruciale settore dei takeover. -1- DE BERTI ■ JACCHIA Bruxelles EuroDejalex no. 5 – Ottobre 2002 OSSERVATORIO • LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI Spagna e Italia messe “in mora” relativamente alle partecipazioni pubbliche in imprese energetiche (16.10.2002) La Commissione ha avviato un procedimento di infrazione ex art. 226 del Trattato nei confronti di Spagna e Italia, trasmettendo loro una richiesta formale di informazioni sulle rispettive norme che limitano i diritti di voto connessi alle partecipazioni di imprese statali nei settori dell’elettricità e del gas. In particolare la normativa italiana, contenuta nella legge n. 301 del 20 luglio 2001, fissa precisi limiti nei diritti di voto da parte di imprese pubbliche nel caso di acquisizione diretta o indiretta di partecipazioni superiori al 2% del capitale sociale. Secondo la Commissione tale disciplina sarebbe incompatibile con le regole comunitarie sulla libera circolazione dei capitali e non soddisferebbe i requisiti da essa fissati in base ai quali gli Stati membri possono ricorrere solo per motivi di interesse pubblico alle “golden shares” (ovvero ai diritti speciali che uno Stato si riserva in occasione della privatizzazione delle imprese). Tale posizione è stata confermata dalla stessa Corte di Giustizia nelle sentenze 4 giugno 2002 nelle cause C-367/98 Commissione/Portogallo, C-483/99 Commissione/Francia e C503/99 Commissione/Belgio. A seguito delle lettere formali, Spagna e Italia dovranno fornire entro due mesi informazioni dettagliate alla Commissione, che potrebbe altrimenti decidere di avviare la seconda fase del procedimento di infrazione attraverso l’invio di apposito parere motivato. Per avere ulteriori informazioni sulle recenti procedure di infrazione relative a tutti gli Stati membri, si veda: http://www.europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.htm. • AIUTI DI STATO Anche la Grecia ammessa a compensare i c.d. “costi incagliati” nel settore dell’energia elettrica (16.10.2002) La Commissione ha approvato le misure di compensazione dei costi non recuperabili (stranded costs o “costi incagliati”), adottate dal governo greco a favore dell’impresa elettrica Public Power Corporation of Grece (PPC). Per tali costi si intendono gli investimenti ed impegni a lungo termine contratti dalle imprese ex monopoliste prima dell’apertura del mercato di riferimento; costi che sono quindi diventati non economici in seguito alla liberalizzazione del settore. Essi possono assumere in concreto svariate forme: contratti di somministrazione di lunga durata, impieghi di denaro effettuati con garanzia implicita o esplicita di sblocchi o investimenti che vanno oltre l’attività normale. La Commissione, dato che diversi Stati membri intendevano predisporre meccanismi di compensazione per le imprese elettriche, ha adottato, il 25 luglio 2001, una comunicazione in cui enuncia i criteri di base di valutazione degli aiuti di Stato intesi a compensare tali costi. In particolare secondo la Commissione, le somme versate dagli Stati a tal fine sarebbero compatibili con il mercato comune se corrispondenti alla realtà delle somme investite ed in linea con la liberalizzazione del settore, tenendo conto della reale evoluzione del mercato ed in particolare dei prezzi del mercato. Inoltre il sistema di versamento dell’aiuto prende in considerazione l’andamento effettivo della concorrenza nel futuro, misurato sulla base di fattori quantificabili; a tal fine, lo Stato membro interessato è tenuto a presentare una relazione annuale alla Commissione. Quest’ultima, nel breve volgere di un anno, ha già autorizzato compensazioni di “costi incagliati” in Austria, Germania, Paesi Bassi, Regno Unito e Spagna. • MERCATO INTERNO Sulla gestione delle scommesse sportive l’Italia rischia...e su più fronti (17.10.2002) Lo Stato italiano è gravemente indiziato di non rispettare le norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi e di libertà di stabilimento riguardanti l’assegnazione delle concessioni per la gestione delle scommesse sportive. A tal proposito, la Commissione ha emesso un parere motivato in cui ritiene che l’esclusione delle società quotate dalla possibilità di ottenere tali concessioni sia un provvedimento non commisurato al fine di combattere frodi e criminalità, e che rischi di creare un servizio di qualità inferiore. Inoltre l’Italia, rinnovando fino al gennaio 2006 oltre trecento concessioni per l’esercizio delle scommesse ippiche, ha violato il principio generale di trasparenza e l’obbligo di pubblicità ad essa connesso, con l’ingiusta esclusione di alcune imprese europee dal diritto di presentare un’offerta. La Commissione ritiene quindi che la normativa italiana non sia proporzionata rispetto allo scopo perseguito, in quanto per verificare l’idoneità delle società di capitali operanti in Europa si potrebbe effettuare un controllo, per esempio, attraverso l’imposizione dei requisiti di onorabilità come nei settori bancario ed assicurativo. E mentre l’Italia è chiamata a conformarsi alle richieste della Commissione entro due mesi dalla data del ricevimento del parere motivato, pena il deferimento dinanzi alla Corte di Giustizia, occorre ricordare che presso quest’ultima istituzione comunitaria è già in corso la causa C-243/01, Gambelli e a. (la cui trattazione orale è avvenuta davanti al plenum dei giudici europei in data 22.10.2002), ugualmente attinente al problema della compatibilità della disciplina italiana in materia di giochi e scommesse con il diritto comunitario. Su entrambi i fronti, con posizione critica nei confronti della normativa nazionale, lo Studio De Berti Jacchia ha espresso una partecipazione quanto mai significativa. -2- DE BERTI ■ JACCHIA Bruxelles • EuroDejalex no. 5 – Ottobre 2002 LOTTA CONTRO LA FRODE Entra finalmente in vigore la Convenzione sulla protezione degli interessi finanziari della Comunità Europea (18.10.2002) Dopo sette anni, con la completa ratifica della Convenzione sulla protezione degli interessi finanziari nella Comunità Europea del 26 luglio 1995 anche da parte di Belgio, Irlanda e Italia, viene finalmente introdotta un’importante misura volta a prevenire le frodi commesse a danno del bilancio comunitario, sulla base delle norme contenute nel terzo pilastro dell’UE. Grazie alle disposizioni della Convenzione, la frode e la corruzione passiva ed attiva che colpiscono gli interessi finanziari comunitari sono ora definite in maniera uniforme come infrazioni di diritto penale da travasare nei codici dei diversi Stati membri, i quali dovranno utilizzare gli stessi criteri nel giudicare tali reati. La Commissione, peraltro, continua a ritenere che lo strumento più efficace per la lotta contro le attività illegali che danneggiano l’economia dell’Unione Europea sia la “comunitarizzazione” della materia. Per questo, accanto all’ormai consolidata attività dell’OLAF, l’Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode costituito in seno all’esecutivo comunitario con funzioni indipendenti di investigazione e di controllo, la Commissione si è attivata sul fronte legislativo presentando in data 23 maggio 2001 una proposta di direttiva, sulla base dell’art. 280 del Trattato, volta a fissare i principi generali per la difesa degli interessi finanziari della Comunità (il testo della proposta è consultabile al sito: http://europa.eu.int/eur-lex/it/com/pdf/2001/it_501PC0272.pdf). • PROPRIETÀ INTELLETTUALE La Commissione ha approvato le norme sulle modalità di esecuzione del Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio sui disegni e modelli comunitari (22.10.2002) La Commissione ha adottato il Regolamento recante le disposizioni per rendere pienamente operativo il sistema di privativa industriale in forza del quale si potrà ottenere, presentando una domanda all’Ufficio per l’armonizzazione del Mercato interno (UAMI, con sede in Alicante), un marchio o disegno che abbia efficacia in tutta la Comunità a partire dai primi mesi del 2003. A tale scopo il Regolamento (CE) n. 6/2002, adottato dal Consiglio nel dicembre 2001, detta un complesso di regole relative alla registrazione di disegni e modelli comunitari, alla gestione di tali disegni e modelli già registrati, ai ricorsi contro le decisioni dell’UAMI nonché alla dichiarazione di nullità dei disegni e modelli comunitari. Con il nuovo Regolamento di attuazione, ora emanato, si completa la disciplina relativa alla registrazione del disegno o modello comunitario che permetterà alle imprese europee di ottenere una protezione estesa in tutto il territorio della Comunità con una sola domanda, esattamente come accade per i marchi; tuttavia esse resteranno libere di presentare l’istanza di registrazione secondo le leggi nazionali, come armonizzate dalla Direttiva 98/71/CE. La Commissione, inoltre, sta discutendo al momento un progetto di Regolamento per stabilire l’ammontare delle tasse di registrazione di disegni e modelli comunitari, in modo tale che le procedure di registrazione siano non solo semplici ma anche convenienti per i futuri clienti del sistema. Per consultare i sopra citati provvedimenti: http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/design/index.htm. • SERVIZI FINANZIARI Ormai al traguardo la Direttiva sugli abusi di mercato (24.10.2002) Il Parlamento europeo ha approvato in seconda lettura la Direttiva quadro relativa alla manipolazione dei mercati finanziari, che comprende anche le operazioni effettuate da persone in possesso di informazioni privilegiate (insider dealers). Scopo di tale normativa é quello di assicurare il buon funzionamento del mercato dei valori mobiliari e di accrescere la fiducia degli investitori; la manipolazione di tale mercato scoraggia infatti gli investitori e comporta danni economici per le imprese che vedono aumentare i costi per finanziamenti di cui necessitano, con conseguente danno per l’intera economia europea. Una volta approvata dal Consiglio la Direttiva aumenterà l’integrità dei mercati finanziari contribuendo all’armonizzazione delle regole per il controllo degli abusi, stabilendo principi di trasparenza e parità di trattamento per le operazioni sui valori mobiliari e richiedendo una più stretta collaborazione e un maggior scambio di informazioni tra le autorità nazionali. La Direttiva si applicherà a tutti gli strumenti finanziari ammessi in almeno un mercato regolamentato nell’Unione e obbligherà gli Stati membri ad istituire un’apposita autorità per le regolamentazione ed il controllo di tali operazioni. -3- DE BERTI ■ JACCHIA Bruxelles EuroDejalex no. 5 – Ottobre 2002 CASELAW : Corte di Giustizia delle Comunità Europee CONCORRENZA CONCORRENZA Le norme che disciplinano l’acquisizione da parte di terzi di diritti televisivi per manifestazioni sportive nell’ambito dell’Eurovisione introducono restrizioni della concorrenza contrarie alle disposizioni del trattato. Il Tribunale di primo grado annulla le decisioni della Commissione con cui, rispettivamente, è vietata la concentrazione tra Schneider e Legrand e disposta di conseguenza la loro separazione. Tribunale di primo grado, sentenza del 22 ottobre 2002, cause T-310/01 e T-77/02, Schneider Electric SA / Commissione Tribunale di primo grado, sentenza dell’8 ottobre 2002, cause riunite T-185/00, T-216/00, T-299/00 e T-300/00, M6, Antena 3 de Télévision SA, Gestevision Telecinco, SE e SIC / Commissione “ ... L’analisi economica condotta dalla Commissione é viziata da errori e omissioni che la rendono priva di valore probante tranne che nella parte concernente i mercati settoriali francesi. Riguardo ai detti mercati, pur ammettendo gli effetti anticoncorrenziali dell’operazione, il Tribunale constata una grave violazione dei diritti di difesa che porta ad annullare la decisione con cui é vietata la concentrazione ... ” “ ... La Commissione ha ritenuto a torto che, anche in un mercato limitato a manifestazioni sportive internazionali di spicco, il regime di sublicenze stabilito dall’UER garantisce ai terzi, concorrenti dei membri dell’UER, l’accesso ai diritti dell’Eurovisione ... ” N.B.: L’Eurovisione è un sistema di scambi di programmi televisivi basato sull’impegno degli enti radiotelevisivi membri di offrirsi reciprocamente la trasmissione di avvenimenti culturali e sportivi che si svolgono nel loro rispettivo territorio nazionale. Il suo coordinamento è assicurato da un’associazione professionale, l’Unione europea di radiotelevisione (“UER”) i cui membri possono acquisire e ripartire collettivamente diritti televisivi per le manifestazioni sportive internazionali, denominati “diritti dell’Eurovisione”. N.B.: Il Tribunale ha precisato che, in caso di nuovo esame della compatibilità della concentrazione con il mercato comune, se la Schneider intendesse ancora acquisire Legrand, la Commissione dovrebbe iniziare il procedimento con una comunicazione precisa degli addebiti che si riferisca solo ai mercati francesi, gli unici che risultano essere interessati dalla concentrazione. * * * * * * LIBERTÀ DI STABILIMENTO CONCORRENZA La legge italiana sull'ordinamento professionale dei consulenti del lavoro è incompatibile con il diritto comunitario nella parte in cui preclude, in assoluto, ai centri di elaborazione informatizzata di dati non costituiti e composti esclusivamente da soggetti iscritti negli albi citati da tale legge, di fornire servizi di calcolo alle imprese con meno di 250 dipendenti Il Tribunale di Primo Grado annulla la decisione della Commissione di vietare la fusione tra Tetra Laval e Sidel ed il connesso provvedimento di separazione tra le due imprese. Tribunale di primo grado, sentenza del 25 ottobre 2002, cause riunite T-5/02 e T-80/02, Tetra Laval BV / Commissione europea Corte di Giustizia, sentenza del 17 ottobre 2002, causa C-79/01, Payroll Data Services (Italy) srl “ ... L’analisi economica delle conseguenze immediate e degli effetti della conglomerazione e dei comportamenti prevedibili delle società in causa, sotto il profilo anticoncorrenziale, sono fondati su delle prove insufficienti e su un alcuni errori di valutazione ... ” “ ... L’art. 43 CE deve essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro che impone alle imprese con meno di 250 addetti che vogliano affidare l’elaborazione e la stampa dei loro cedolini paga a centri esterni di elaborazione dati di avvalersi solo di centri costituiti e composti esclusivamente da persone iscritte ad un determinato albo professionale in quello Stato membro, quando, in virtù della stessa normativa, le imprese con più di 250 addetti possono affidare tali attività a centri esterni di elaborazione dati alla sola condizione che questi siano assistiti da una o più delle dette persone ... ” N.B. A fronte di una quanto mai consistente débâcle della Commissione sul piano della valutazione antitrust delle operazioni di concentrazione, resa evidente dalle quasi contemporanee pronunce del Tribunale di primo grado, si rammenta che un ricorso contro entrambe le decisioni sopra citate, limitatamente a questioni di legittimità, può comunque essere proposto dinanzi alla Corte di Giustizia entro due mesi a decorrere dalla notifica del provvedimento. * * * * * * -4- DE BERTI ■ JACCHIA Bruxelles EuroDejalex no. 5 – Ottobre 2002 CASELAW : Commissione Europea ANTITRUST – POSIZIONE DOMINANTE ANTITRUST – INTESE VIETATE Pesantemente sanzionato Nintendo (30.10.2002) il cartello IMS Health vince il primo “round” (04.10.02) “verticale” La Commissione ha archiviato il procedimento a carico della Intercontinental Marketing Services (IMS) Health, leader mondiale per la rilevazione di dati relativi alle prescrizioni e alle vendite di prodotti farmaceutici, in merito alle pratiche commerciali da essa attuate in cinque Paesi europei, tra cui l’Italia. Nel 2000 l’Antitrust europeo aveva avviato un’indagine sul sistema di vendita della IMS, ritenendo che lo stesso potesse costituire un abuso di posizione dominante in quanto rendeva estremamente difficile l'ingresso o la permanenza di nuovi concorrenti. A seguito della comunicazione degli addebiti, peraltro, la IMS ha potuto fornire nuove prove a dimostrazione del carattere non abusivo della propia condotta. Resta invece pendente il separato giudizio dinanzi al Tribunale di Primo Grado relativamente al c.d. “sistema di rilevazione a mattoncini 1860”, in cui la IMS è difesa dagli Avv. C. Price e F. Fine di DLA. La Commissione ha inflitto una considerevole ammenda, ben 167,8 milioni di euro, all’impresa giapponese di videogiochi Nintendo e a sette suoi distributori ufficiali, in quanto si erano accordati al fine di impedire il commercio parallelo dai loro territori, per evitare esportazioni dai paesi in cui i prezzi erano bassi verso i paesi in cui i prezzi erano più elevati. Dall’indagine, iniziata dalla Commissione nel 1995, é emerso come le differenze di prezzo nello SEE, nell’arco dei sette anni, fossero frequenti e considerevoli: nel Regno Unito i prezzi erano inferiori anche al 65% rispetto a quelli praticati in Germania e Paesi Bassi. Nel calcolare l’ammenda la Commissione ha tenuto in considerazione la dimensione dell’impresa che detiene il mercato in questione e il fatto che Nintendo è stato l’istigatore e il leader della violazione ed ha continuato a tenere un comportamento illecito anche durante le indagini, configurandosi in ciò una specifica circostanza aggravante. La medesima circostanza è stata applicata anche al distributore per il Regno Unito, John Menzies, che ha addirittura cercato di fuorviare la Commissione durante l’inchiesta. Tali fattori aggravanti sono stati compensati dal fatto che, a partire dal 1997, Nintendo e Menzies hanno collaborato con la Commissione e offerto un notevole compenso finanziario a coloro che hanno subito un danno materiale. Tuttavia l’ammenda inflitta rimane la più elevata in assoluto per una violazione cosiddetta verticale, che coinvolge produttore e distributori anziché operatori allo stesso livello di mercato. ANTITRUST Al via il c.d. “simulcasting” sulla musica trasmessa via Internet da Tv e radio (08.10.02) La Commissione ha concesso un’esenzione per categoria agli accordi nel mercato della trasmissione di show musicali su Internet. Grazie alle nuove norme, le emittenti radiotelevisive europee potranno richiedere una licenza a sportello unico (c.d. “simulcasting”) alle agenzie che riscuotono le royalties per le trasmissioni via web all’interno del SEE, sostituendo l'attuale sistema secondo il quale occorre ottenere una licenza da ciascuna società nazionale di amministrazione e di riscossione dei diritti di copyright. Il nuovo sistema favorirà la concorrenza tra le imprese che riscuotono royalties per conto dell'industria discografica, in particolare in termini di tariffe praticate. AIUTI DI STATO La Commissione si pronuncia su vari aiuti regionali all’investimento progettati dall’Italia (02.10.02) Nel quadro della vigente “disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento” (si veda, da ultimo, la Comunicazione della Commissione in GUCE C 74 del 10.03.98), lo Stato italiano ha notificato a Bruxelles molteplici schemi di aiuto destinati a favorire importanti investimenti nelle regioni del Centro e del Sud Italia. Su due di questi, la Commissione si è già espressa in senso favorevole: si tratta dell’aiuto di € 75 milioni previsto per l’estensione dell’impianto di produzione della Fibre Ottiche Sud in Campania (reti e telecomunicazioni) e dell’aiuto di € 121 milioni volto a incrementare la produttività dello stabilimento Iveco SpA in Puglia (motori diesel). La Commissione ha invece ritenuto di avviare un’indagine approfondita sulla necessità e proporzionalità degli aiuti nel settore dell’energia rinnovabile e del risparmio energetico in Toscana, non ritenendo di avere elementi sufficienti per decidere sulla sola base delle informazioni fornite dalle autorità italiane. ANTITRUST – M&A La questione Legrand rimane aperta (14.10.02) La Commissione ha autorizzato la progettata acquisizione del produttore francese di materiale elettrico Legrand da parte della holding francese Wendel Inv. e della società di partecipazioni mobiliari statunitense Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR). L'operazione, pur ponendo problematiche antitrust sia a livello orizzontale (nei settori dell’illuminazione professionale e di emergenza) che verticale (l'organismo francese di certificazione dei prodotti elettrici è indirettamente controllato da Wendel), è stata comunque giudicata compatibile con il mercato comune. Tuttavia, dopo che il Tribunale di Primo Grado ha annullato (cfr. pag. 4) la precedente decisione della Commissione di vietare la fusione tra la stessa Legrand e l’altro produttore francese di materiale elettrico Schneider Electric, ordinando a quest’ultima società la cessione delle quote di controllo acquisite, si rende invocabile la clausola che contempla tale evenienza, nella vendita tra Schneider e Wendel e KKR, come motivo di annullamento del contratto. -5- DE BERTI ■ JACCHIA Bruxelles EuroDejalex no. 5 – Ottobre 2002 AIUTI DI STATO AIUTI DI STATO La Commissione vuol porre fine ai vantaggi goduti da EdF (16.10.2002) Autorizzati aiuti tedeschi semiconduttori (30.10.2002) La Commissione ha deciso di proporre al governo francese di sopprimere la garanzia illimitata di cui beneficia EdF (Electricitè de France) in virtù del suo status di EPIC (Etablissement public à caractère industriel et commercial) e di esigere che EdF versi un premio corrispondente alle condizioni di mercato sulla quota di obbligazioni non ancora rimborsata che l’impresa ha emesso con la garanzia esplicita dello Stato. Al termine di un’inchiesta iniziata circa un anno fa, la Commissione ha infatti ritenuto che tali misure statali (oltre alla garanzia di Stato illimitata, le altre garanzie statali sulle obbligazioni emesse da EdF e gli accantonamenti esenti da imposta costituiti da EdF) contenessero elementi di aiuto di Stato incompatibili con il diritto comunitario. La maggior parte delle misure esaminate consistono in aiuti di stato esistenti, pertanto la Commissione ne ha richiesto la soppressione e non il recupero. Tuttavia è stata avviata una procedura formale di indagine in merito ad alcuni vantaggi fiscali concessi ad EdF nel 1997. Per quanto concerne questi nuovi aiuti la Commissione ha invitato la Francia a presentare le sue osservazioni entro un mese. La Commissione ha autorizzato la Germania a concedere il previsto aiuto di 371 milioni di Euro a favore di Communicant Semiconductors Technologies (“CST”), dopo che lo Stato tedesco aveva notificato tale misura nell’aprile 2002, ai sensi della vigente disciplina multisettoriale degli aiuti regionali. Tale aiuto consisterà in sovvenzioni dirette e garanzie su prestiti a favore di CST per la costruzione di un nuovo impianto di semiconduttori che opererà nel Land di Brandeburgo (Germania dell’Est). Secondo la Commissione tale aiuto contribuirà alla creazione di posti di lavoro e non avrà effetti negativi sulla concorrenza; il suo importo rimane nei limiti del massimale di aiuto del 26%, consentito dalle norme vigenti per tali progetti. all’industria dei APPALTI PUBBLICI La Commissione invia un parere motivato a Italia, Germania e Svezia per la violazione della normativa comunitaria in materia di aggiudicazione degli appalti (30.10.2002) La Commissione ha richiesto formalmente a Germania, Italia e Svezia di ovviare alle irregolarità verificatesi nell’aggiudicazione di alcuni appalti pubblici per la fornitura di servizi. Sembra infatti che gli appalti siano stati assegnati senza offrire una reale possibilità a tutti i potenziali offerenti europei di concorrere e siano stati aggiudicati sulla base di criteri inappropriati, rischiando quindi di offrire servizi più costosi e di scarsa qualità. In particolare in Italia, la regione Piemonte ha attribuito nel luglio 2001 un contratto per l’assistenza tecnica nella gestione dei fondi europei secondo criteri incompatibili con la Direttiva 92/50/CE, concernente appunto l’aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi. Gli Stati membri hanno due mesi per conformarsi alle richieste della Commissione, che potrà altrimenti adire alla Corte di Giustizia. ANTITRUST – POSIZIONE DOMINANTE Semaforo verde all’acquisizione del pieno controllo di DHL da parte della Deutsche Post (22.10.2002) La Commissione ha approvato un accordo che consentirà alla Deutsche Post (società pubblica tedesca che fornisce servizi postali universali in Germania sotto licenza esclusiva) di possedere il totale controllo di DHL International Ltd (società che si occupa di servizio internazionale espresso di consegna pacchi e documenti). La Commissione ha dichiarato che tale operazione non rischia di creare o di rafforzare una posizione dominante, in quanto si tratta di un passaggio da controllo comune (che Deutsche Post divideva con Lufthansa) ad un controllo esclusivo, non idoneo ad alterare l’attuale stato della concorrenza nel mercato. Inoltre la sovrapposizione delle attività delle due compagnie é minima, dato che Deutsche Post opera principalmente nel mercato postale tedesco ove DHL non é attiva; per quanto concerne invece il mercato internazionale, ove entrambe le società sono presenti, Deutsche Post deve comunque affrontare la concorrenza di players mondiali come UPS, Federal Express e TNT. -6- DE BERTI ■ JACCHIA Bruxelles EuroDejalex no. 5 – Ottobre 2002 CALENDARIO : NOVEMBRE 2002 • Martedì 5 Bruxelles: Consiglio ECOFIN Lussemburgo: Corte di Giustizia: Trattazione orale C-98/01, Commissione / Regno Unito – Libertà di stabilimento e diritto delle società • Mercoledì 6 Bruxelles: Parlamento sessione plenaria • Giovedì 7 Bruxelles: Parlamento sessione plenaria • Martedì 12 Lussemburgo: Corte di Giustizia: Sentenza C-206/01, Arsenal Football Club – Ravvicinamento delle legislazioni in materia di marchi • Giovedì 14 Bruxelles: Consiglio mercato interno, industria e ricerca • Venerdì 15 Bruxelles: Consiglio mercato interno, industria e ricerca • Lunedì 18 Strasburgo: Parlamento sessione plenaria Bruxelles: Consiglio affari generali e relazioni esterne Strasburgo: Parlamento sessione plenaria Bruxelles: Consiglio affari generali e relazioni esterne • Martedì 19 • Mercoledì 20 Strasburgo: Parlamento sessione plenaria • Giovedì 21 Strasburgo: Parlamento sessione plenaria • Lunedì 25 Bruxelles: Consiglio ECOFIN Bruxelles: Consiglio Trasporti, Telecomunicazioni ed Energia • Martedì 26 Bruxelles: Consiglio ECOFIN • Giovedì 28 Bruxelles: Consiglio giustizia e affari interni Bruxelles: Consiglio agricoltura e pesca Bruxelles: Consiglio agricoltura e pesca Bruxelles: Consiglio giustizia e affari interni • Venerdì 29 NOTA IMPORTANTE: Questa Newsletter è destinata esclusivamente ad uso interno. 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