Eurodejalex n. 10 - Studio Legale De Berti Jacchia

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Eurodejalex n. 10 - Studio Legale De Berti Jacchia
DE BERTI ■ JACCHIA
Bruxelles
EuroDejalex no. 5 – Ottobre 2002
EuroDejalex
- Newsletter comunitaria Ottobre 2002
La Commissione presenta una nuova proposta di Direttiva in materia di offerte
pubbliche d’acquisto
• OSSERVATORIO
Il diritto societario europeo riprova a dotarsi di uno degli strumenti tecnici più importanti per la
realizzazione dell’ambizioso programma di piena integrazione dei mercati finanziari dell’Unione
entro il 2005. In data 2 ottobre 2002 la Commissione europea ha proposto la nuova direttiva in
materia di offerte pubbliche d’acquisto (“OPA”) che mira a rafforzare la certezza giuridica per
questo tipo di operazioni, attraverso un’armonizzazione delle normative nazionali a vantaggio di
tutte le parti interessate (ivi compresi i lavoratori, in particolare nelle ipotesi di ristrutturazioni di
imprese, e gli azionisti di minoranza in caso di trasferimento del controllo).
• CASELAW*
• CALENDARIO
La Commissione, fortemente convinta della necessità di un’azione a livello comunitario in
materia, ha tenuto in considerazione le problematiche sollevate dal Parlamento europeo, che nel
luglio 2001 aveva bocciato la precedente proposta di direttiva dopo 12 anni di negoziato ed un
ultimo, sofferto tentativo di salvataggio in extremis. L’accordo con il Consiglio UE si concluse
infatti con un compromesso, sul quale tuttavia lo stesso Parlamento, riunito in sessione plenaria,
si divise a metà (273 favorevoli e 273 contrari). Questo voto fu dovuto in gran parte: 1) ai timori
suscitati dall'obbligo imposto ai dirigenti di una società oggetto di un'offerta di ottenere
l'autorizzazione degli azionisti prima di intraprendere qualsiasi misura di difesa contro tale
offerta; 2) alla confusione tra questo dovere "di neutralità" dei dirigenti e l'impossibilità per la
società oggetto dell'offerta di difendersi e, quindi, il timore di aprire le porte delle società
europee in particolare alle società americane o semplicemente alle società di altri Stati membri.
La nuova proposta ha l'ambizione di rispondere alle preoccupazioni del Parlamento senza
compromettere i principi fondamentali che erano stati approvati all'unanimità nella posizione
comune del Consiglio sulla direttiva poi naufragata, come quello della parità di trattamento per
tutti i detentori di titoli della società emittente che si trovano in situazioni identiche, ovvero
quello sul divieto di creare mercati fittizi per i titoli della società emittente, della società
offerente o di qualsiasi altra società interessata dall'offerta.
Per quanto riguarda le novità, l’attuale proposta contiene in particolare una definizione comune
di “prezzo equo” per l’offerta e prevede l’introduzione di un diritto di cessione obbligatoria che
permetterà all’azionista offerente, già in possesso di una maggioranza consistente di titoli, di
conseguire anche per effetto di vendita forzosa le quote degli azionisti di minoranza. In modo
speculare, peraltro, in favore di questi ultimi viene sancito il diritto di riscatto obbligatorio, in
modo da obbligare l’azionista qualificato ad acquistare i loro titoli a seguito di OPA.
_________________________
*
eccezionalmente in questo
numero il Caselaw della
Commissione si estenderà
su due pagine.
La nuova direttiva mantiene invece la norma secondo cui i dirigenti di una società oggetto di
OPA devono chiedere l’autorizzazione degli azionisti prima di adottare misure di difesa, in
modo tale che il futuro della società sia deciso dai suoi proprietari. Al fine di ridurre gli ostacoli
alle offerte pubbliche in Europa, inoltre, la proposta prevede una maggior trasparenza della
struttura del capitale e del controllo, nonché un meccanismo di neutralizzazione delle misure di
difesa strutturali (breakthrough rule), da applicarsi alle restrizioni sui diritti di trasferimento di
titoli e sui diritti di voto in caso di OPA.
In conclusione, è indubitabile che la Commissione si sia impegnata a fondo per proporre un testo
in grado di giungere in tempi brevi al tanto atteso traguardo dell’approvazione definitiva da
parte del Parlamento e del Consiglio. Soprattutto, combinando la protezione della competitività
delle imprese europee con una maggiore chiarezza delle operazioni di offerta pubblica, la nuova
direttiva non dovrebbe più incontrare quegli ostacoli che hanno impedito, fino ad oggi,
l’affermarsi in Europa di norme comuni nel delicato quanto cruciale settore dei takeover.
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DE BERTI ■ JACCHIA
Bruxelles
EuroDejalex no. 5 – Ottobre 2002
OSSERVATORIO
•
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI
Spagna e Italia messe “in mora” relativamente alle partecipazioni pubbliche in imprese energetiche (16.10.2002)
La Commissione ha avviato un procedimento di infrazione ex art. 226 del Trattato nei confronti di Spagna e Italia,
trasmettendo loro una richiesta formale di informazioni sulle rispettive norme che limitano i diritti di voto connessi alle
partecipazioni di imprese statali nei settori dell’elettricità e del gas. In particolare la normativa italiana, contenuta nella legge
n. 301 del 20 luglio 2001, fissa precisi limiti nei diritti di voto da parte di imprese pubbliche nel caso di acquisizione diretta o
indiretta di partecipazioni superiori al 2% del capitale sociale. Secondo la Commissione tale disciplina sarebbe incompatibile
con le regole comunitarie sulla libera circolazione dei capitali e non soddisferebbe i requisiti da essa fissati in base ai quali
gli Stati membri possono ricorrere solo per motivi di interesse pubblico alle “golden shares” (ovvero ai diritti speciali che uno
Stato si riserva in occasione della privatizzazione delle imprese). Tale posizione è stata confermata dalla stessa Corte di
Giustizia nelle sentenze 4 giugno 2002 nelle cause C-367/98 Commissione/Portogallo, C-483/99 Commissione/Francia e C503/99 Commissione/Belgio. A seguito delle lettere formali, Spagna e Italia dovranno fornire entro due mesi informazioni
dettagliate alla Commissione, che potrebbe altrimenti decidere di avviare la seconda fase del procedimento di infrazione
attraverso l’invio di apposito parere motivato. Per avere ulteriori informazioni sulle recenti procedure di infrazione relative a
tutti gli Stati membri, si veda: http://www.europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.htm.
•
AIUTI DI STATO
Anche la Grecia ammessa a compensare i c.d. “costi incagliati” nel settore dell’energia elettrica (16.10.2002)
La Commissione ha approvato le misure di compensazione dei costi non recuperabili (stranded costs o “costi incagliati”),
adottate dal governo greco a favore dell’impresa elettrica Public Power Corporation of Grece (PPC). Per tali costi si
intendono gli investimenti ed impegni a lungo termine contratti dalle imprese ex monopoliste prima dell’apertura del mercato
di riferimento; costi che sono quindi diventati non economici in seguito alla liberalizzazione del settore. Essi possono
assumere in concreto svariate forme: contratti di somministrazione di lunga durata, impieghi di denaro effettuati con
garanzia implicita o esplicita di sblocchi o investimenti che vanno oltre l’attività normale. La Commissione, dato che diversi
Stati membri intendevano predisporre meccanismi di compensazione per le imprese elettriche, ha adottato, il 25 luglio 2001,
una comunicazione in cui enuncia i criteri di base di valutazione degli aiuti di Stato intesi a compensare tali costi. In
particolare secondo la Commissione, le somme versate dagli Stati a tal fine sarebbero compatibili con il mercato comune se
corrispondenti alla realtà delle somme investite ed in linea con la liberalizzazione del settore, tenendo conto della reale
evoluzione del mercato ed in particolare dei prezzi del mercato. Inoltre il sistema di versamento dell’aiuto prende in
considerazione l’andamento effettivo della concorrenza nel futuro, misurato sulla base di fattori quantificabili; a tal fine, lo
Stato membro interessato è tenuto a presentare una relazione annuale alla Commissione. Quest’ultima, nel breve volgere di
un anno, ha già autorizzato compensazioni di “costi incagliati” in Austria, Germania, Paesi Bassi, Regno Unito e Spagna.
•
MERCATO INTERNO
Sulla gestione delle scommesse sportive l’Italia rischia...e su più fronti (17.10.2002)
Lo Stato italiano è gravemente indiziato di non rispettare le norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi e
di libertà di stabilimento riguardanti l’assegnazione delle concessioni per la gestione delle scommesse sportive. A tal
proposito, la Commissione ha emesso un parere motivato in cui ritiene che l’esclusione delle società quotate dalla possibilità
di ottenere tali concessioni sia un provvedimento non commisurato al fine di combattere frodi e criminalità, e che rischi di
creare un servizio di qualità inferiore. Inoltre l’Italia, rinnovando fino al gennaio 2006 oltre trecento concessioni per l’esercizio
delle scommesse ippiche, ha violato il principio generale di trasparenza e l’obbligo di pubblicità ad essa connesso, con
l’ingiusta esclusione di alcune imprese europee dal diritto di presentare un’offerta. La Commissione ritiene quindi che la
normativa italiana non sia proporzionata rispetto allo scopo perseguito, in quanto per verificare l’idoneità delle società di
capitali operanti in Europa si potrebbe effettuare un controllo, per esempio, attraverso l’imposizione dei requisiti di onorabilità
come nei settori bancario ed assicurativo. E mentre l’Italia è chiamata a conformarsi alle richieste della Commissione entro
due mesi dalla data del ricevimento del parere motivato, pena il deferimento dinanzi alla Corte di Giustizia, occorre ricordare
che presso quest’ultima istituzione comunitaria è già in corso la causa C-243/01, Gambelli e a. (la cui trattazione orale è
avvenuta davanti al plenum dei giudici europei in data 22.10.2002), ugualmente attinente al problema della compatibilità
della disciplina italiana in materia di giochi e scommesse con il diritto comunitario. Su entrambi i fronti, con posizione
critica nei confronti della normativa nazionale, lo Studio De Berti Jacchia ha espresso una partecipazione quanto
mai significativa.
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EuroDejalex no. 5 – Ottobre 2002
LOTTA CONTRO LA FRODE
Entra finalmente in vigore la Convenzione sulla protezione degli interessi finanziari della Comunità Europea
(18.10.2002)
Dopo sette anni, con la completa ratifica della Convenzione sulla protezione degli interessi finanziari nella Comunità
Europea del 26 luglio 1995 anche da parte di Belgio, Irlanda e Italia, viene finalmente introdotta un’importante misura volta a
prevenire le frodi commesse a danno del bilancio comunitario, sulla base delle norme contenute nel terzo pilastro dell’UE.
Grazie alle disposizioni della Convenzione, la frode e la corruzione passiva ed attiva che colpiscono gli interessi finanziari
comunitari sono ora definite in maniera uniforme come infrazioni di diritto penale da travasare nei codici dei diversi Stati
membri, i quali dovranno utilizzare gli stessi criteri nel giudicare tali reati. La Commissione, peraltro, continua a ritenere che
lo strumento più efficace per la lotta contro le attività illegali che danneggiano l’economia dell’Unione Europea sia la
“comunitarizzazione” della materia. Per questo, accanto all’ormai consolidata attività dell’OLAF, l’Ufficio Europeo per la Lotta
Antifrode costituito in seno all’esecutivo comunitario con funzioni indipendenti di investigazione e di controllo, la
Commissione si è attivata sul fronte legislativo presentando in data 23 maggio 2001 una proposta di direttiva, sulla base
dell’art. 280 del Trattato, volta a fissare i principi generali per la difesa degli interessi finanziari della Comunità (il testo della
proposta è consultabile al sito: http://europa.eu.int/eur-lex/it/com/pdf/2001/it_501PC0272.pdf).
•
PROPRIETÀ INTELLETTUALE
La Commissione ha approvato le norme sulle modalità di esecuzione del Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio
sui disegni e modelli comunitari (22.10.2002)
La Commissione ha adottato il Regolamento recante le disposizioni per rendere pienamente operativo il sistema di privativa
industriale in forza del quale si potrà ottenere, presentando una domanda all’Ufficio per l’armonizzazione del Mercato interno
(UAMI, con sede in Alicante), un marchio o disegno che abbia efficacia in tutta la Comunità a partire dai primi mesi del 2003.
A tale scopo il Regolamento (CE) n. 6/2002, adottato dal Consiglio nel dicembre 2001, detta un complesso di regole relative
alla registrazione di disegni e modelli comunitari, alla gestione di tali disegni e modelli già registrati, ai ricorsi contro le
decisioni dell’UAMI nonché alla dichiarazione di nullità dei disegni e modelli comunitari. Con il nuovo Regolamento di
attuazione, ora emanato, si completa la disciplina relativa alla registrazione del disegno o modello comunitario che
permetterà alle imprese europee di ottenere una protezione estesa in tutto il territorio della Comunità con una sola
domanda, esattamente come accade per i marchi; tuttavia esse resteranno libere di presentare l’istanza di registrazione
secondo le leggi nazionali, come armonizzate dalla Direttiva 98/71/CE. La Commissione, inoltre, sta discutendo al momento
un progetto di Regolamento per stabilire l’ammontare delle tasse di registrazione di disegni e modelli comunitari, in modo
tale che le procedure di registrazione siano non solo semplici ma anche convenienti per i futuri clienti del sistema. Per
consultare i sopra citati provvedimenti: http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/design/index.htm.
•
SERVIZI FINANZIARI
Ormai al traguardo la Direttiva sugli abusi di mercato (24.10.2002)
Il Parlamento europeo ha approvato in seconda lettura la Direttiva quadro relativa alla manipolazione dei mercati finanziari,
che comprende anche le operazioni effettuate da persone in possesso di informazioni privilegiate (insider dealers). Scopo di
tale normativa é quello di assicurare il buon funzionamento del mercato dei valori mobiliari e di accrescere la fiducia degli
investitori; la manipolazione di tale mercato scoraggia infatti gli investitori e comporta danni economici per le imprese che
vedono aumentare i costi per finanziamenti di cui necessitano, con conseguente danno per l’intera economia europea. Una
volta approvata dal Consiglio la Direttiva aumenterà l’integrità dei mercati finanziari contribuendo all’armonizzazione delle
regole per il controllo degli abusi, stabilendo principi di trasparenza e parità di trattamento per le operazioni sui valori
mobiliari e richiedendo una più stretta collaborazione e un maggior scambio di informazioni tra le autorità nazionali. La
Direttiva si applicherà a tutti gli strumenti finanziari ammessi in almeno un mercato regolamentato nell’Unione e obbligherà
gli Stati membri ad istituire un’apposita autorità per le regolamentazione ed il controllo di tali operazioni.
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CASELAW : Corte di Giustizia delle Comunità Europee
CONCORRENZA
CONCORRENZA
Le norme che disciplinano l’acquisizione da parte di
terzi di diritti televisivi per manifestazioni sportive
nell’ambito dell’Eurovisione introducono restrizioni
della concorrenza contrarie alle disposizioni del
trattato.
Il Tribunale di primo grado annulla le decisioni della
Commissione con cui, rispettivamente, è vietata la
concentrazione tra Schneider e Legrand e disposta di
conseguenza la loro separazione.
Tribunale di primo grado, sentenza del 22 ottobre 2002,
cause T-310/01 e T-77/02, Schneider Electric SA /
Commissione
Tribunale di primo grado, sentenza dell’8 ottobre 2002,
cause riunite T-185/00, T-216/00, T-299/00 e T-300/00,
M6, Antena 3 de Télévision SA, Gestevision Telecinco,
SE e SIC / Commissione
“ ... L’analisi economica condotta dalla Commissione é
viziata da errori e omissioni che la rendono priva di valore
probante tranne che nella parte concernente i mercati
settoriali francesi. Riguardo ai detti mercati, pur
ammettendo gli effetti anticoncorrenziali dell’operazione,
il Tribunale constata una grave violazione dei diritti di
difesa che porta ad annullare la decisione con cui é
vietata la concentrazione ... ”
“ ... La Commissione ha ritenuto a torto che, anche in un
mercato limitato a manifestazioni sportive internazionali di
spicco, il regime di sublicenze stabilito dall’UER
garantisce ai terzi, concorrenti dei membri dell’UER,
l’accesso ai diritti dell’Eurovisione ... ”
N.B.: L’Eurovisione è un sistema di scambi di programmi
televisivi basato sull’impegno degli enti radiotelevisivi
membri di offrirsi reciprocamente la trasmissione di
avvenimenti culturali e sportivi che si svolgono nel loro
rispettivo territorio nazionale. Il suo coordinamento è
assicurato da un’associazione professionale, l’Unione
europea di radiotelevisione (“UER”) i cui membri possono
acquisire e ripartire collettivamente diritti televisivi per le
manifestazioni sportive internazionali, denominati “diritti
dell’Eurovisione”.
N.B.: Il Tribunale ha precisato che, in caso di nuovo
esame della compatibilità della concentrazione con il
mercato comune, se la Schneider intendesse ancora
acquisire Legrand, la Commissione dovrebbe iniziare il
procedimento con una comunicazione precisa degli
addebiti che si riferisca solo ai mercati francesi, gli unici
che risultano essere interessati dalla concentrazione.
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* * *
LIBERTÀ DI STABILIMENTO
CONCORRENZA
La legge italiana sull'ordinamento professionale dei
consulenti del lavoro è incompatibile con il diritto
comunitario nella parte in cui preclude, in assoluto, ai
centri di elaborazione informatizzata di dati non
costituiti e composti esclusivamente da soggetti
iscritti negli albi citati da tale legge, di fornire servizi
di calcolo alle imprese con meno di 250 dipendenti
Il Tribunale di Primo Grado annulla la decisione della
Commissione di vietare la fusione tra Tetra Laval e
Sidel ed il connesso provvedimento di separazione
tra le due imprese.
Tribunale di primo grado, sentenza del 25 ottobre 2002,
cause riunite T-5/02 e T-80/02, Tetra Laval BV /
Commissione europea
Corte di Giustizia, sentenza del 17 ottobre 2002, causa
C-79/01, Payroll Data Services (Italy) srl
“ ... L’analisi economica delle conseguenze immediate e
degli effetti della conglomerazione e dei comportamenti
prevedibili delle società in causa, sotto il profilo
anticoncorrenziale, sono fondati su delle prove
insufficienti e su un alcuni errori di valutazione ... ”
“ ... L’art. 43 CE deve essere interpretato nel senso che
osta alla normativa di uno Stato membro che impone alle
imprese con meno di 250 addetti che vogliano affidare
l’elaborazione e la stampa dei loro cedolini paga a centri
esterni di elaborazione dati di avvalersi solo di centri
costituiti e composti esclusivamente da persone iscritte
ad un determinato albo professionale in quello Stato
membro, quando, in virtù della stessa normativa, le
imprese con più di 250 addetti possono affidare tali
attività a centri esterni di elaborazione dati alla sola
condizione che questi siano assistiti da una o più delle
dette persone ... ”
N.B. A fronte di una quanto mai consistente débâcle della
Commissione sul piano della valutazione antitrust delle
operazioni di concentrazione, resa evidente dalle quasi
contemporanee pronunce del Tribunale di primo grado, si
rammenta che un ricorso contro entrambe le decisioni
sopra citate, limitatamente a questioni di legittimità, può
comunque essere proposto dinanzi alla Corte di Giustizia
entro due mesi a decorrere dalla notifica del
provvedimento.
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CASELAW : Commissione Europea
ANTITRUST – POSIZIONE DOMINANTE
ANTITRUST – INTESE VIETATE
Pesantemente sanzionato
Nintendo (30.10.2002)
il
cartello
IMS Health vince il primo “round” (04.10.02)
“verticale”
La Commissione ha archiviato il procedimento a carico
della Intercontinental Marketing Services (IMS) Health,
leader mondiale per la rilevazione di dati relativi alle
prescrizioni e alle vendite di prodotti farmaceutici, in
merito alle pratiche commerciali da essa attuate in cinque
Paesi europei, tra cui l’Italia. Nel 2000 l’Antitrust europeo
aveva avviato un’indagine sul sistema di vendita della
IMS, ritenendo che lo stesso potesse costituire un abuso
di posizione dominante in quanto rendeva estremamente
difficile l'ingresso o la permanenza di nuovi concorrenti. A
seguito della comunicazione degli addebiti, peraltro, la
IMS ha potuto fornire nuove prove a dimostrazione del
carattere non abusivo della propia condotta. Resta invece
pendente il separato giudizio dinanzi al Tribunale di
Primo Grado relativamente al c.d. “sistema di rilevazione
a mattoncini 1860”, in cui la IMS è difesa dagli Avv. C.
Price e F. Fine di DLA.
La Commissione ha inflitto una considerevole ammenda,
ben 167,8 milioni di euro, all’impresa giapponese di
videogiochi Nintendo e a sette suoi distributori ufficiali, in
quanto si erano accordati al fine di impedire il commercio
parallelo dai loro territori, per evitare esportazioni dai
paesi in cui i prezzi erano bassi verso i paesi in cui i
prezzi erano più elevati. Dall’indagine, iniziata dalla
Commissione nel 1995, é emerso come le differenze di
prezzo nello SEE, nell’arco dei sette anni, fossero
frequenti e considerevoli: nel Regno Unito i prezzi erano
inferiori anche al 65% rispetto a quelli praticati in
Germania e Paesi Bassi. Nel calcolare l’ammenda la
Commissione ha tenuto in considerazione la dimensione
dell’impresa che detiene il mercato in questione e il fatto
che Nintendo è stato l’istigatore e il leader della
violazione ed ha continuato a tenere un comportamento
illecito anche durante le indagini, configurandosi in ciò
una specifica circostanza aggravante. La medesima
circostanza è stata applicata anche al distributore per il
Regno Unito, John Menzies, che ha addirittura cercato di
fuorviare la Commissione durante l’inchiesta. Tali fattori
aggravanti sono stati compensati dal fatto che, a partire
dal 1997, Nintendo e Menzies hanno collaborato con la
Commissione e offerto un notevole compenso finanziario
a coloro che hanno subito un danno materiale. Tuttavia
l’ammenda inflitta rimane la più elevata in assoluto per
una violazione cosiddetta verticale, che coinvolge
produttore e distributori anziché operatori allo stesso
livello di mercato.
ANTITRUST
Al via il c.d. “simulcasting” sulla musica trasmessa
via Internet da Tv e radio (08.10.02)
La Commissione ha concesso un’esenzione per
categoria agli accordi nel mercato della trasmissione di
show musicali su Internet. Grazie alle nuove norme, le
emittenti radiotelevisive europee potranno richiedere una
licenza a sportello unico (c.d. “simulcasting”) alle agenzie
che riscuotono le royalties per le trasmissioni via web
all’interno del SEE, sostituendo l'attuale sistema secondo
il quale occorre ottenere una licenza da ciascuna società
nazionale di amministrazione e di riscossione dei diritti di
copyright. Il nuovo sistema favorirà la concorrenza tra le
imprese che riscuotono royalties per conto dell'industria
discografica, in particolare in termini di tariffe praticate.
AIUTI DI STATO
La Commissione si pronuncia su vari aiuti regionali
all’investimento progettati dall’Italia (02.10.02)
Nel quadro della vigente “disciplina multisettoriale degli
aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento”
(si veda, da ultimo, la Comunicazione della Commissione
in GUCE C 74 del 10.03.98), lo Stato italiano ha notificato
a Bruxelles molteplici schemi di aiuto destinati a favorire
importanti investimenti nelle regioni del Centro e del Sud
Italia. Su due di questi, la Commissione si è già espressa
in senso favorevole: si tratta dell’aiuto di € 75 milioni
previsto per l’estensione dell’impianto di produzione della
Fibre Ottiche Sud in Campania (reti e telecomunicazioni)
e dell’aiuto di € 121 milioni volto a incrementare la
produttività dello stabilimento Iveco SpA in Puglia (motori
diesel). La Commissione ha invece ritenuto di avviare
un’indagine approfondita sulla necessità e proporzionalità
degli aiuti nel settore dell’energia rinnovabile e del
risparmio energetico in Toscana, non ritenendo di avere
elementi sufficienti per decidere sulla sola base delle
informazioni fornite dalle autorità italiane.
ANTITRUST – M&A
La questione Legrand rimane aperta (14.10.02)
La Commissione ha autorizzato la progettata
acquisizione del produttore francese di materiale elettrico
Legrand da parte della holding francese Wendel Inv. e
della società di partecipazioni mobiliari statunitense
Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR). L'operazione, pur
ponendo problematiche antitrust sia a livello orizzontale
(nei settori dell’illuminazione professionale e di
emergenza) che verticale (l'organismo francese di
certificazione dei prodotti elettrici è indirettamente
controllato da Wendel), è stata comunque giudicata
compatibile con il mercato comune. Tuttavia, dopo che il
Tribunale di Primo Grado ha annullato (cfr. pag. 4) la
precedente decisione della Commissione di vietare la
fusione tra la stessa Legrand e l’altro produttore francese
di materiale elettrico Schneider Electric, ordinando a
quest’ultima società la cessione delle quote di controllo
acquisite, si rende invocabile la clausola che contempla
tale evenienza, nella vendita tra Schneider e Wendel e
KKR, come motivo di annullamento del contratto.
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AIUTI DI STATO
AIUTI DI STATO
La Commissione vuol porre fine ai vantaggi goduti da
EdF (16.10.2002)
Autorizzati
aiuti
tedeschi
semiconduttori (30.10.2002)
La Commissione ha deciso di proporre al governo
francese di sopprimere la garanzia illimitata di cui
beneficia EdF (Electricitè de France) in virtù del suo
status di EPIC (Etablissement public à caractère
industriel et commercial) e di esigere che EdF versi un
premio corrispondente alle condizioni di mercato sulla
quota di obbligazioni non ancora rimborsata che l’impresa
ha emesso con la garanzia esplicita dello Stato. Al
termine di un’inchiesta iniziata circa un anno fa, la
Commissione ha infatti ritenuto che tali misure statali
(oltre alla garanzia di Stato illimitata, le altre garanzie
statali sulle obbligazioni emesse da EdF e gli
accantonamenti esenti da imposta costituiti da EdF)
contenessero elementi di aiuto di Stato incompatibili con
il diritto comunitario. La maggior parte delle misure
esaminate consistono in aiuti di stato esistenti, pertanto la
Commissione ne ha richiesto la soppressione e non il
recupero. Tuttavia è stata avviata una procedura formale
di indagine in merito ad alcuni vantaggi fiscali concessi
ad EdF nel 1997. Per quanto concerne questi nuovi aiuti
la Commissione ha invitato la Francia a presentare le sue
osservazioni entro un mese.
La Commissione ha autorizzato la Germania a concedere
il previsto aiuto di 371 milioni di Euro a favore di
Communicant Semiconductors Technologies (“CST”),
dopo che lo Stato tedesco aveva notificato tale misura
nell’aprile 2002, ai sensi della vigente disciplina
multisettoriale degli aiuti regionali. Tale aiuto consisterà in
sovvenzioni dirette e garanzie su prestiti a favore di CST
per la costruzione di un nuovo impianto di semiconduttori
che opererà nel Land di Brandeburgo (Germania
dell’Est). Secondo la Commissione tale aiuto contribuirà
alla creazione di posti di lavoro e non avrà effetti negativi
sulla concorrenza; il suo importo rimane nei limiti del
massimale di aiuto del 26%, consentito dalle norme
vigenti per tali progetti.
all’industria
dei
APPALTI PUBBLICI
La Commissione invia un parere motivato a Italia,
Germania e Svezia per la violazione della normativa
comunitaria in materia di aggiudicazione degli appalti
(30.10.2002)
La Commissione ha richiesto formalmente a Germania,
Italia e Svezia di ovviare alle irregolarità verificatesi
nell’aggiudicazione di alcuni appalti pubblici per la
fornitura di servizi. Sembra infatti che gli appalti siano
stati assegnati senza offrire una reale possibilità a tutti i
potenziali offerenti europei di concorrere e siano stati
aggiudicati sulla base di criteri inappropriati, rischiando
quindi di offrire servizi più costosi e di scarsa qualità. In
particolare in Italia, la regione Piemonte ha attribuito nel
luglio 2001 un contratto per l’assistenza tecnica nella
gestione dei fondi europei secondo criteri incompatibili
con la Direttiva 92/50/CE, concernente appunto
l’aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi. Gli Stati
membri hanno due mesi per conformarsi alle richieste
della Commissione, che potrà altrimenti adire alla Corte
di Giustizia.
ANTITRUST – POSIZIONE DOMINANTE
Semaforo verde all’acquisizione del pieno controllo
di DHL da parte della Deutsche Post (22.10.2002)
La Commissione ha approvato un accordo che consentirà
alla Deutsche Post (società pubblica tedesca che fornisce
servizi postali universali in Germania sotto licenza
esclusiva) di possedere il totale controllo di DHL
International Ltd (società che si occupa di servizio
internazionale espresso di consegna pacchi e
documenti). La Commissione ha dichiarato che tale
operazione non rischia di creare o di rafforzare una
posizione dominante, in quanto si tratta di un passaggio
da controllo comune (che Deutsche Post divideva con
Lufthansa) ad un controllo esclusivo, non idoneo ad
alterare l’attuale stato della concorrenza nel mercato.
Inoltre la sovrapposizione delle attività delle due
compagnie é minima, dato che Deutsche Post opera
principalmente nel mercato postale tedesco ove DHL non
é attiva; per quanto concerne invece il mercato
internazionale, ove entrambe le società sono presenti,
Deutsche Post deve comunque affrontare la concorrenza
di players mondiali come UPS, Federal Express e TNT.
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CALENDARIO : NOVEMBRE 2002
•
Martedì 5
Bruxelles:
Consiglio ECOFIN
Lussemburgo:
Corte di Giustizia: Trattazione orale C-98/01,
Commissione / Regno Unito – Libertà di stabilimento e
diritto delle società
•
Mercoledì 6
Bruxelles:
Parlamento sessione plenaria
•
Giovedì 7
Bruxelles:
Parlamento sessione plenaria
•
Martedì 12
Lussemburgo:
Corte di Giustizia: Sentenza C-206/01, Arsenal
Football Club – Ravvicinamento delle legislazioni in
materia di marchi
•
Giovedì 14
Bruxelles:
Consiglio mercato interno, industria e ricerca
•
Venerdì 15
Bruxelles:
Consiglio mercato interno, industria e ricerca
•
Lunedì 18
Strasburgo:
Parlamento sessione plenaria
Bruxelles:
Consiglio affari generali e relazioni esterne
Strasburgo:
Parlamento sessione plenaria
Bruxelles:
Consiglio affari generali e relazioni esterne
•
Martedì 19
•
Mercoledì 20
Strasburgo:
Parlamento sessione plenaria
•
Giovedì 21
Strasburgo:
Parlamento sessione plenaria
•
Lunedì 25
Bruxelles:
Consiglio ECOFIN
Bruxelles:
Consiglio Trasporti, Telecomunicazioni ed Energia
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Martedì 26
Bruxelles:
Consiglio ECOFIN
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Giovedì 28
Bruxelles:
Consiglio giustizia e affari interni
Bruxelles:
Consiglio agricoltura e pesca
Bruxelles:
Consiglio agricoltura e pesca
Bruxelles:
Consiglio giustizia e affari interni
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Venerdì 29
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