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Novità fiscali del 5 dicembre 2007. In evidenza:
ulteriori novità dagli emendamenti alla
Finanziaria 2008 - registrazione delle fatture
elettroniche
diario diario
in Novità legislative (legge di stabilità...)
1) Ulteriori novità dagli emendamenti alla finanziaria 2008
In controtendenza rispetto alle linee programmatiche europee, che prevedono una diminuzione dei regimi
impositivi del settore finanziario, un emendamento alla finanziaria 2008 prevede l'abolizione del regime di
esenzione per i servizi ausiliari dei gruppi bancari ed assicurativi, introdotto nel 1999.
In particolare, con una modifica nell’art. 15 del disegno di legge finanziaria, il Governo chiede di abrogare
il regime nazionale di esenzione Iva previsto dall’art. 6 della legge 133/1999 per le prestazioni di servizi di
carattere ausiliario rese nell’ambito dei gruppi bancari e assicurativi.
La Commissione Ue ha però diffuso una proposta di correzione alla direttiva 2006/112/Ce per obbligare gli
stati membri a esentare, entro il 31.12.2009, le prestazioni di servizi all’interno di gruppi bancari e
assicurativi.
Un ulteriore emendamento governativo, che si propone di dare parziale attuazione all'art. 80 della
direttiva 112/06, prevede che il calcolo dell'Iva venga basato sul valore normale nel caso di beni attribuiti
in godimento a soggetti che non hanno diritto alla detrazione ovvero a dipendenti della società.
In particolare, potranno essere sotto tiro le cessioni e prestazioni effettuate da società collegate a soggetti
senza diritto pieno a detrazione e la messa a disposizione, da parte del datore di lavoro, di veicoli e
telefonini a favore dei propri dipendenti.
Viene previsto che per le operazioni imponibili effettuate nei confronti di un soggetto per il quale
l’esercizio della detrazione è limitato in base alle disposizioni sul prorata, o anche per effetto dell’opzione
per la dispensa dagli adempimenti relativi alle operazioni esenti, la base imponibile è costituita dal valore
normale dei beni e servizi, se inferiore al corrispettivo; questa deroga scatta, però, a condizione che il
cedente/prestatore sia una società che controlla direttamente il cessionario/committente.
2) IVA: Quando effettuare la registrazione elettronica delle fatture
Anche dopo i recenti chiarimenti ministeriali, riguardo le fatture emesse, sia immediate che differite, ci si
può chiedere se sia corretto registrarle tramite macchine elettrocontabili (computers) entro il giorno 16
del mese successivo a quello di emissione, come disposto dall'art. 7 comma 4-ter del D.L. 357/94.
Per rispondere a tale interrogativo, occorre premettere che, come dispone l'art. 23 del D.P.R. n. 633/1972,
le fatture "immediate" devono essere registrate entro quindici giorni dalla loro spedizione o consegna al
cliente, mentre le fatture "differite" devono essere registrate entro il termine di emissione (infatti, le
fatture "differite" possono essere emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o
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spedizione dei beni con il D.D.T.).
Tuttavia, se la contabilità viene elaborata elettronicamente, le fatture (sia "immediate" sia "differite")
possono essere annotate (caricate nel computer) entro il maggiore termine di sessanta giorni dalla data di
effettuazione delle operazioni, fermo restando l'obbligo di tenerne conto per il versamento periodico
dell'IVA.
Inoltre, l'art. 7, comma 4-ter, del D.L. n. 357/1994, dispone che la tenuta di qualsiasi registro contabile
con sistemi meccanografici (compreso il registro IVA delle fatture emesse) viene considerata regolare
anche in assenza di stampa su supporti cartacei nel momento in cui la contabilità risulti comunque
aggiornata sugli appositi supporti magnetici nei termini di legge e venga stampata a richiesta degli organi
competenti.
Per cui si devono distinguere i termini per la registrazione meccanografica delle fatture "immediate" da
quelli riferibili alle fatture "differite", tenuto conto che il termine ultimo dei 60 giorni fa riferimento alla
data di effettuazione delle operazioni (e non a quella di emissione delle fatture).
Per le fatture "immediate" la data di emissione viene a coincidere con quella di effettuazione delle
operazioni.
Per conseguenza, tali fatture vanno registrate in maniera meccanografica entro 60 giorni dalla loro
emissione.
In tale evenienza viene, pertanto, ritenuta corretta la registrazione effettuata entro il giorno 16 del mese
successivo alla emissione delle fatture.
Nel caso, invece, delle fatture "differite" occorre considerare che il momento di effettuazione
dell'operazione rimane quello della consegna o spedizione dei beni (ancorché la fattura possa poi essere
emessa entro il giorno 15 del mese successivo).
Ne consegue che la registrazione effettuata il giorno 16 del mese successivo all'emissione della fattura
potrebbe, in determinate ipotesi, risultare tardiva in quanto eseguita oltre i 60 giorni dall'effettuazione
dell'operazione.
Così, ad esempio, se la merce è stata consegnata il 1.10.2007 e la fattura viene emessa il 15.11.2007,
allora il termine per la registrazione rimane quello del 30.11.2007 (60° giorno successivo al 1 ottobre), e
non quello del 16.12.2007 (mese successivo all'emissione della fattura).
3) Agenti di commercio: Entro il 31/12/2007 devono chiedere alla casa mandante l’applicazione
della ritenuta in misura ridotta
Come è noto, per gli agenti di commercio, la ritenuta a titolo d’acconto dell’IRPEF si applica nella misura
del 23% sul 50% delle provvigioni corrisposte.
Tuttavia, tale ritenuta viene ridotta al 23% sul 20% delle provvigioni medesime, se i percipienti dichiarino
ai loro committenti che nell’esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di
dipendenti o di terzi.
Si considerano terzi oltre ai collaboratori non dipendenti quali gli agenti, i subagenti, i mediatori o
procacciatori d’affari, i produttori e le figure similari, anche i collaboratori dell’impresa familiare
direttamente impegnati nell’esercizio dell’attività commerciale dell’impresa medesima, nonché gli
associati delle associazioni in partecipazione il cui apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di
lavoro (D.M. 16.4.1983).
Modalità e termini di presentazione della dichiarazione
La dichiarazione per l’applicazione della ritenuta ridotta (da redigere in carta semplice) deve contenere i
seguenti elementi:
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- i dati identificativi del dichiarante;
- l’attestazione di avvalersi in via continuativa di dipendenti o di terzi;
- la data;
- la sottoscrizione del dichiarante.
Questo di seguito è il facsimile da inviare alla casa mandante:
FAC SIMILE DELLA DICHIARAZIONE DA INVIARE ENTRO IL 31/12 ALLA CASA MANDANTE
SOTTO FORMA DI RACCOMANDATA A.R.
Spettabile ___________
Indirizzo ________
OGGETTO: Dichiarazione, ai sensi dell’art. 25 bis del D.P.R. N. 600 DEL 29/09/1973, per l’applicazione
della ritenuta alla fonte sulle provvigioni in misura ridotta per l’anno 2008
Il sottoscritto__________________nato a ______________il_____________residente a ______________in
via______________codice fiscale_______________________in qualità di titolare/rappresentante legale della
Ditta/Società__________________________
Con sede in ________________via_______________________partita IVA_____________esercente l’attività di
_______________________
CHIEDE
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articolo 2 e 3, D.M. 16/04/1983, l’applicazione della
ritenuta d’acconto sul 20% dell’imponibile delle provvigioni corrisposte nell’anno 2008 e a tal fine
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 bis, 2° comma, D.P.R. n. 600/1973 e
del D.M. 16/04/1983 di avvalersi, in via continuativa, per lo svolgimento della propria attività, dell’opera
e della collaborazione di dipendenti e/o di collaboratori terzi.
Inoltre, dichiara che qualora le suddette condizioni venissero a mutare, ne darà comunicazione entro 15
giorni dalla data del cambiamento.
Distinti saluti
Data_____________
firma del dichiarante_____________
Nota
La suddetta dichiarazione va spedita entro il 31 dicembre di ciascun anno solare mediante raccomandata
con avviso di ricevimento ed ha valore per l’anno seguente. Nel caso in cui durante l’anno successivo vi
siano variazioni che consentono l’applicazione della ritenuta ridotta oppure ne fanno venire meno
l’applicazione medesima, le variazioni stesse vanno comunicate al committente, preponente o mandante
con una dichiarazione, da redigersi con le modalità sopra specificate, entro 15 giorni dal verificarsi delle
predette variazioni. Lo stesso termine di 15 giorni per la presentazione della dichiarazione che consente
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l’applicazione della minore ritenuta sulle provvigioni erogate, è previsto, inoltre, nell’ipotesi di inizio
attività e tale termine decorre dalla stipula dei contratti o accordi, di commissione, di agenzia, di
rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari o dalla eseguita mediazione. Nell’ipotesi di
prestazioni occasionali, i percipienti devono presentare la dichiarazione non oltre il termine entro cui, per
disposizioni normative, accordi contrattuali o usi, le operazioni dalle quali conseguono le provvigioni da
assoggettare a ritenutasi considerano concluse.
La minore ritenuta potrà essere applicata, in considerazione dell’occasionalità delle prestazioni, anche se
la dichiarazione, presentata successivamente alla conclusione dell’operazione, perviene al sostituto
d’imposta prima del pagamento delle provvigioni.
I soggetti obbligati ad effettuare la ritenuta sulle provvigioni sono:
- le società e gli enti soggetti ad IRES;
- le società di persone e le associazioni professionali;
- le persone fisiche che esercitano imprese commerciali;
- le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
- il curatore fallimentare;
- il commissario liquidatore;
- il condominio;
- le Amministrazioni dello Stato.
Ambito di applicazione della ritenuta
I soggetti elencati devono effettuare la ritenuta per le prestazioni, anche occasionali, inerenti ad uno dei
seguenti rapporti:
- Commissione;
- agenzia;
- mediazione;
- rappresentanza di commercio;
- procacciamento di affari;
- vendita a domicilio.
Esclusioni dall'ambito applicativo della ritenuta
L'art. 25-bis, comma 5, del D.P.R. n. 600/1973 esclude dall'applicazione della ritenuta le provvigioni
percepite:
- Dalle agenzie di viaggio e turismo;
- dai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone;
- dai soggetti che esercitano attività di distribuzione di pellicole cinematografiche;
- dagli agenti di assicurazione, per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione;
- dai mediatori di assicurazione, per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti
generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente
alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva;
- dalle aziende ed istituti di credito e dalle società finanziarie e di leasing , per le prestazioni rese
nell'esercizio delle attività di collocamento e di compravendita di titoli e valute, nonché di raccolta e di
finanziamento;
- dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;
- dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere, per le prestazioni ad esse direttamente rese;
- dai mediatori e rappresentanti di produttori agricoli ed ittici e di imprese esercenti la pesca marittima;
- dai commissionari che operano nei mercati ortoflorofrutticoli, ittici e di bestiame;
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- dai consorzi e dalle cooperative tra imprese agricole, commerciali ed artigiane non aventi finalità di
lucro.
4) Marche e Umbria - Sisma 1997: Tributi sospesi fino ad aprile 2008
I termini di recupero del tributi e contributi sospesi in ragione degli eventi sismici che hanno colpito le
Marche e l'Umbria nel 1997, sono stati prorogati fino al 30.4.2008.
(Ordinanza Presidenza Consiglio dei Ministri 03/12/2007, n. 3631, G.U. 03/12/2007, n. 281)
5) Enti pubblici: Le nuove modalità di versamento dell' IRAP e delle ritenute alla fonte IRPEF
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito ulteriori indicazioni per gli enti pubblici sottoposti ai
vincoli del sistema di tesoreria unica dello Stato che a partire dal 1.1.2008 dovranno utilizzare il modello
F24 Enti Pubblici per il pagamento dell'IRAP e delle ritenute alla fonte con modalità telematica.
(Circolare Ministero economia e finanze 29/11/2007, n. 37)
6) Aziende del trasporto pubblico: Occorre il Durc per l'indennità di malattia
il Ministero del lavoro, con un decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ha stabilito le modalità per il
conguaglio dei trattamenti economici previdenziali di malattia a seguito dell’applicazione, ai lavoratori
addetti ai pubblici servizi di trasporto, delle norme previste per i lavoratori del settore industria, con
eventuale erogazione di trattamenti aggiuntivi secondo la contrattazione collettiva di categoria.
L'Inps procederà ad erogare le somme alle aziende destinatarie tramite procedura automatizzata, nelle
modalità previste per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria, fermo restando che
l'erogazione viene subordinata alla verifica della correttezza contributiva o del possesso del documento
unico di regolarià contributiva (Durc) da parte delle aziende interessate, ai fini dell'eventuale conguaglio.
(Decreto 06/08/2007, G.U. 03/12/2007, n. 281)
________________________________
a cura di Vincenzo D'Andò
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