58.742,00 Iva esclusa

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58.742,00 Iva esclusa
COMUNE DI CENTO
Comando Polizia Municipale
CAPITOLATO SPECIALE – APPALTO PER IL SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA E
CURA DEI CANI RANDAGI O VAGANTI INCUSTODITI E/O RINUNCIATI DI PROPRIETA’ DEL
COMUNE DI CENTO E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, RICOVERO ANIMALI
D’AFFEZIONE FERITI E/O AFFETTI DA PATOLOGIE CHE NECESSITANO DI ISOLAMENTO
SANITARIO DAL 01/06/2015 AL 31/12/2017
1. OGGETTO DELL’APPALTO:
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di recupero, custodia e cura dei cani randagi o vaganti
incustoditi e/o rinunciati del Comune di Cento comprensivo dei servizi di:
I. Concessione in uso di box attrezzati per il ricovero e la custodia dei cani randagi e rinunciati
di proprietà di questo Comune, fornendo agli animali recuperati e presi in custodia, vitto e
aIloggio secondo le modalità prescritte dalla legge regionale n. 27 del 7/4/2000 come custodia
permanente. Si fa presente che al momento i cani di proprietà comunale sono n. 20 che il
conteggio dei box va effettuato dividendo il n.di cani per il fattore 3,5;
II. Concessione in uso gratuito di un numero adeguato di box per la custodia temporanea (15
giorni) dei cani rinvenuti sul territorio fornendo agli animali, presi in custodia, vitto e aIloggio
secondo le modalità prescritte dalla legge regionale n. 27 del 7/4/2000 in attesa del ritiro da
parte del proprietario prevedendo eventuali trattamenti sanitari se necessari ed urgenti;
III. Necessaria presenza in loco di ambulatorio, ove effettuare i trattamenti profilattici ed
immunizzanti necessari che dovranno essere effettuati dal veterinario della struttura;
IV. Servizio di accalappiamento sul territorio del comune 24 h/24;
V. Servizio di pronto intervento e reperibilità diurna e notturna 24h/24 nei giorni feriali e festivi;
VI. Servizio 24h/24 di pronto soccorso, ricovero animali d’affezione feriti e/o affetti da patologie
che necessitano di isolamento sanitario;
VII. Garantire il ricovero degli animali in casi di particolare gravità ed urgenza al di fuori degli orari
sopra indicati previa comunicazione telefonica;
VIII. Trasporto, su richiesta del Servizio Veterinario, delle carcasse dei cani soppressi in via
eccezionale ai sensi della normativa vigente , di quelli rinvenuti morti sul territorio e consegnati
al canile stesso ad un Centro di smaltimento autorizzato;
IX. Assistenza veterinaria;
X. Si precisa che il Comune di Cento si riserva di disciplinare le rinuncie di proprietà dei cani non
randagi prescrivendo il pagamento di una quota forfettaria a carico dei rinunciatari
2. DURATA DELL’APPALTO
L’appalto ha durata mesi 31 (trentuno) dal 01/06/2015 al 31/12/2017 e non potrà essere rinnovato.
Alla scadenza il servizio potrà essere soggetto a proroga tecnica alle stesse condizioni contrattuali per un
periodo complessivamente non superiore a mesi 4 (quattro) nelle more dell’espletamento del procedimento
di gara per l’individuazione del nuovo contraente. La proroga contrattuale può essere richiesta
dall’Amministrazione appaltante alle condizioni originarie. La controparte è tenuta a comunicare la propria
disponibilità a prorogare il contratto entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta dell’Amministrazione.
Non sono ammesse varianti.
3. VALORE DELL’APPALTO
L’importo totale presunto dell’appalto per mesi 31 dal 01/06/2015 al 31/12/2017 è di € 70.490,40 IVA
esclusa così suddiviso:
a) Servizio di recupero, custodia e cura dei cani randagi o vaganti incustoditi e/o rinunciati del
Comune di Cento e affidamento del servizio di pronto soccorso, ricovero animali d’affezione
feriti e/o affetti da patologie che necessitano di isolamento sanitario per complessivi €
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b) eventuale ampliamento del 20% per servizi aggiuntivi di € 11.748,40 Iva esclusa
c) Non sussistono in tale servizio interferenze con altri soggetti e pertanto non vi sono oneri per la
sicurezza da scorporare all’interno dell’offerta economica per i quali non debba essere previsto il
ribasso.
I dati sopra citati hanno valore puramente indicativo ai soli fini della formulazione dell’offerta. Il contratto di
appalto si configura infatti quale contratto in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato
arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma determinati secondo le necessità
dell’Amministrazione Comunale di Cento.
Le indicazioni del fabbisogno esposto nel capitolato sono suscettibili pertanto di variazioni in aumento e/o
diminuzione in conseguenza del numero di cani/gatti ospitati sia maggiore o inferiore rispetto a quello
indicato in sede di gara.
4. OBBLIGHI E ADEMPIMENTI
L’ impresa aggiudicataria è tenuta all’adempimento dei servizi oggetto del presente appalto.
L’impresa aggiudicataria è l’esclusiva responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela
infortunistica e sociale delle maestranze addette ai servizi di cui al presente capitolato. L’impresa dovrà
osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti
collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi, nonché rispettare le norme di sicurezza nei
luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.
È fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato agli obblighi retributivi e
contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o normativa prevista.
I volontari potranno accedere al canile a condizione che siano in possesso di idonea copertura assicurativa.
Nel caso in cui il volontario non ne sia in possesso e’ a carico dell’aggiudicatario garantirne la copertura
assicurativa.
L’Aggiudicatario assumerà la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti
ed i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione
del servizio e delle attività connesse, sollevando l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità al
riguardo.
L’Aggiudicatario stipulerà a tale scopo un’assicurazione per danni nell’esecuzione del servizio e sino al
termine dello stesso, con polizza rilasciata da apposito istituto o società assicurativa per un massimale pari
ad € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00).
L’aggiudicatario dovrà inoltre :
tenere un registro di carico e scarico informatizzato degli animali compatibile con il programma
informatico adottato dalla Regione dal quale si possa risalire alle movimentazioni degli animali in entrata e
uscita, da trasmettere mensilmente al comune quale rendicontazione dell’attività svolta; tenuta di un registro
delle adozioni.
Dalla gestione dei dati dovranno risultare almeno:
data di entrata e provenienza;
generalità del proprietario, in caso di rinuncia alla proprietà;
dati segnaletici ed identificativi dell’animale;
data di uscita e destinazione con recapiti anche telefonici dell’adottante;
facilitare momenti di visita da parte del pubblico al fine di agevolare l’adozione dei cani consentendo
l’apertura al pubblico di almeno 4 ore quotidiane dal Lunedì al Venerdì con possibilità di chiusura
infrasettimanale di una giornata – apertura il sabato. Per quanto riguarda l’apertura domenicale, questa
potrà essere di almeno 6 ore o in alternativa attraverso altra formula gestionale che garantisca in ogni caso
la massima adottabilità dei cani anche utilizzando il volontariato nei modi ritenuti più opportuni (da
specificare nell’offerta);
garantire l’accesso e l’attività di volontariato tutti i giorni salvo il giorno di chiusura infrasettimanale
nei seguenti orari: orario estivo dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00 – orario
invernale dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00, dovrà essere previsto in particolare
nel periodo invernale, la possibilità che l’attività dei volontari sia svolta anche nelle ore di pausa pranzo;
garantire il ricovero degli animali in casi di particolari gravità ed urgenza al di fuori degli orari sopra
indicati previa comunicazione telefonica da parte degli organi tecnici di vigilanza pubblica;
tenere in custodia i gatti morsicatori, qualora non si sia optato per l’osservazione a domicilio del
proprietario, esclusivamente per il periodo previsto dal regolamento comunale di polizia veterinaria,
restituendo l’animale al proprietario dopo tale periodo e avvertendo la/le Associazione/i locale/i affinché
provveda alla sua collocazione nel caso sia animale randagio;
Prevedere la possibilità al Comune, in funzione di specifiche convenzioni, di trasferire i cani dalla
struttura aggiudicataria ad altra struttura convenzionata (rifugi, box comunali, altro);
Prevedere un sistema di pulizia adeguato che non bagni e traumatizzi i cani
Affiggere ai box tutti i dati relativi a ciascun cane e la foto oltre al Comune di provenienza;
Gestione delle schede sanitarie di ogni animale e presenza di registro sanitario dove annotare fatti e
circostanze di rilievo sullo stato di salute e le modalità di accudimento degli animali.
Garantire il Servizio 24h/24 di pronto soccorso, ricovero animali d’affezione feriti e/o affetti da
patologie che necessitano di isolamento sanitario;
Per quanto riguarda le adozioni tenuto presente che la modifica introdotta all’art.4 della legge 281/91 da
parte della finanziaria 2008 dispone che i Comuni si avvalgano dei volontari affidando a loro la gestione
delle adozioni e degli affidi nei canili, si ritiene che detta attività debba essere prevalentemente svolta dai
volontari esperti delegati o dalle associazioni animaliste o dai volontari stessi negli orari di presenza. Negli
orari al pubblico in cui non vi è la presenza di volontari dedicati alle adozioni, le adozioni saranno effettuate
dal gestore del canile.
La consegna del servizio può essere effettuata anche in pendenza del contratto.
L'impresa aggiudicataria dovrà possedere idonea struttura debitamente autorizzata ed in possesso
di autorizzazione sanitaria per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto
Possono partecipare alla gara esclusivamente le strutture che si trovano ad una distanza non
superiore a 50 Km calcolati utilizzando il servizio web http://www.viamichelin.it/web/Itinerari secondo
il criterio dell’itinerario più corto in auto, partendo dall’indirizzo della sede comunale, via Provenzali,
15 – Cento.
5. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
A garanzia del completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato l’aggiudicatario
deve costituire, entro dieci giorni dalla richiesta dell’Amministrazione, un deposito cauzionale definitivo,
mediante una fideiussoria bancaria o polizza fidejussoria pari al 10% (dieci per cento) del prezzo offerto
riducibile del 50%, in caso di possesso da parte dell’Impresa della certificazione di sistema di qualità,
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, oppure della dichiarazione della presenza di
elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, ai sensi della
determinazione n. 7/2007 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Detto
importo sarà restituito al termine dell’appalto se tutti gli obblighi contrattuali risulteranno regolarmente
adempiuti, e comunque dopo che ogni e qualsiasi eccezione inerente e conseguente il presente appalto sia
stata rimessa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile,
nonché l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltante.
Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, in qualunque momento, il Comune di Cento,
con l’adozione di semplice atto amministrativo, può ritenere sul deposito cauzionale i crediti derivanti a suo
favore dal presente capitolato e dal relativo contratto; in tale caso l’aggiudicatario rimane obbligato a
reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale entro dieci giorni solari dalla notificazione del relativo
avviso.
In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell’aggiudicatario il deposito cauzionale, sempre con
semplice atto amministrativo e salvo il diritto del Comune al risarcimento degli eventuali maggiori danni, può
essere incamerato a titolo di penale.
Per le modalità di progressivo svincolo della cauzione definitiva si rimanda a quanto previsto dall’art. 113 del
D. Lgs. 163/2006.
6. CONTRATTO
Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa ovvero attraverso il documento “contratto”
generato dal sistema informatico del Mercato elettronico di Intercent-er
Dopo l’individuazione della ditta aggiudicataria questo Ente l’inviterà a :
- costituire cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo netto contrattuale;
- depositare le spese di contratto, di registro e accessorie;
- produrre la necessaria documentazione di rito.
Il contratto stipulato in base al presente capitolato è immediatamente vincolante per l’impresa aggiudicataria
mentre lo sarà per l’Amministrazione solo dopo l’esecutività degli atti amministrativi e gli accertamenti
previsti dalla normativa.
Sono a carico dell’aggiudicataria tutte le spese e i diritti relativi alla stipulazione del contratto e alla sua
registrazione, nonché l’assunzione delle ulteriori garanzie e coperture assicurative previste dal presente
capitolato. Nonché le spese di pubblicazione, previste per legge, sostenute dalla Stazione appaltante con le
modalità che verranno poi comunicate ad esito della procedura di aggiudicazione.
7. CORRISPETTIVI
I corrispettivi per i servizi oggetto del presente appalto vengono determinati a cadenza trimestrale sulla base
dei cani presenti nella struttura alla data del 1 Gennaio, 1 Aprile, 1 Luglio e 1 Ottobre dietro presentazione
della relativa fattura sulla base dei servizi prestati nel periodo di riferimento.
Il settore competente provvede alla liquidazione delle fatture ai sensi della normativa vigente.
I pagamenti saranno effettuati previa verifica della regolarità contributiva mediante il Documento Unico di
Regolarità Contributiva (DURC). Qualora il documento attesti l’irregolarità contributiva l’Amministrazione
sospenderà i pagamenti dovuti a tempo indeterminato, fino a quando non sarà regolarizzata la posizione
contributiva, senza che l’aggiudicataria possa eccepire sul ritardo dei pagamenti medesimi. L’aggiudicatario
pertanto non potrà vantare pretesa al riconoscimento di interessi o danni per la sospensione dei pagamenti
per i motivi di cui al presente punto.
Peraltro ai sensi dell’art. 3, comma 8 Legge 136/2010, l’Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari mentre, ai sensi dello stesso articolo e stesso comma, il Comune risolverà il contratto ai sensi
dell’art. 1456 c.c. qualora le transazioni siano state eseguite senza avvalersi del/i conto/i correnti dedicati.
8. DIVIETO DI CESSIONE ANIMALI - ISPEZIONI
E' vietata la cessione di animali non reclamati per sperimentazione di qualsiasi tipo, per ricerche o per
spettacoli. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare, in qualunque momento e senza
preavviso, ispezioni per constatare la rispondenza della gestione alle prestazioni e condizioni richieste.
9. DIVIETO DI CESSIONE DI ANIMALI - SUBAPPALTO
Ai sensi dell’art. 27, comma 3 del D.lgs. n. 163/2006, le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono, volta per
volta, se è ammesso o meno il subappalto nelle procedure indette per l’aggiudicazione di contratti esclusi
dall’applicazione del codice dei contratti pubblici. Nel caso di specie, al fine di tutelare l’interesse pubblico
affinché, nella fase esecutiva del contratto, non si modifichino gli esiti della presente procedura, indetta allo
scopo di individuare un determinato aggiudicatario come il più idoneo a soddisfare le esigenze della stazione
appaltante, tenuto conto della peculiarità e della specificità dell’appalto di che trattasi, la stazione appaltante
stabilisce che le prestazioni oggetto del presente capitolato non potranno formare oggetto di subappalto. E’
consentito il subentro per cessione di azienda
10. DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
L'Amministrazione dà atto che il direttore dell'esecuzione, ai sensi dell’art. 300 DPR 207/2010), coincide con
il responsabile del procedimento ed ha il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del
contratto.
11. LA SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO. IL VERBALE DI SOSPENSIONE
Il direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora
circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione
verranno fornite le ragioni.
La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata per:
a) cause di forza maggiore;
b) altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della
prestazione.
Il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante,
compila apposito verbale di sospensione.
Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione redige i verbali
di ripresa dell'esecuzione del contratto.
Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in
considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.
12. VERIFICA DI CONFORMITÀ E CONTROLLI
L’esecuzione dell’appalto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione,
rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. Tale verifica verrà effettuata con controlli a
campione sui vari servizi.
13. TERMINI PER AVVIARE LA VERIFICA DI CONFORMITÀ E SOGGETTI COMPETENTI AD
EFFETTUARLA
L'amministrazione si riserva di condurre la verifica di conformità nel corso dell'esecuzione in ogni caso in cui
ne ravvisi l'opportunità. La verifica di conformità è effettuata dal direttore dell'esecuzione del contratto o da
suo delegato.
14. LA VERIFICA DI CONFORMITÀ DEFINITIVA. IL PROCESSO VERBALE
L'esecuzione dell'appalto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione.
Rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, tenuto conto delle particolari caratteristiche
dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni
contrattuali, sono previsti controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica
dell'esecuzione contrattuale.
15. ONERI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DI VERIFICA DI CONFORMITÀ
Ai sensi dell’art. 320 del DPR 207/2010, non sono previsti oneri a carico dell’esecutore relativamente alla
operazioni di verifica di conformità.
16. VALUTAZIONI DEL SOGGETTO CHE PROCEDE ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ
Il soggetto che procede alla verifica di conformità indica se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero,
riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all’esecuzione, collaudabili previo adempimento
delle prescrizioni impartite all’appaltatore, con assegnazione di un termine per adempiere.
Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle
contestazioni dell’appaltatore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione
definitiva.
17. EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ ED IRREGOLARITÀ
Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti
che l’appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.
In caso di mancata o ritardata esecuzione del servizio, l’Amministrazione si riserva la facoltà:
- di far eseguire il servizio da altri fornitori, con addebito alla ditta aggiudicataria della differenza del
maggior costo sostenuto, mediante rivalsa sulle fatture o sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo
caso la stessa dovrà essere immediatamente integrata;
- di applicare una penale secondo quanto stabilito dal presente capitolato.
18. CONTESTAZIONI CHE L’APPALTATORE PUÒ INSERIRE NEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI
CONFORMITÀ
Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’appaltatore, il quale deve
firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All’atto della firma egli può aggiungere le
contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
19. INADEMPIMENTI
L’appaltatore è tenuto a garantire l’osservanza di quanto stabilito nel presente capitolato.
Nel caso di inosservanza da parte dell’appaltatore degli obblighi o condizioni di cui al comma precedente, il
Responsabile della gestione del contratto inoltrerà apposita diffida ad adempiere, assegnando il termine di
giorni 7 (sette), decorso inutilmente il quale il Responsabile può ordinare all’appaltatore l’immediata
interruzione dei servizi.
In caso di inadempimento grave e reiterato si applica l’art. 1456 del codice civile.
In caso di interruzione dei servizi causata da inadempimenti dell’impresa, il committente si rivale sulla
cauzione.
Il committente, fatta salva la richiesta di maggior danni, può rivalersi sulla cauzione nei seguenti casi:
a) a copertura delle spese conseguenti all’esecuzione d’ufficio dei servizi necessari e per limitare gli
effetti negativi dell’inadempimento dell’impresa;
b)
c)
a copertura delle spese di indizione di nuova gara per il riaffidamento dei servizi, in caso di
risoluzione anticipata del contratto per inadempimento dell’impresa;
a copertura delle spese per l’esecuzione d’ufficio dei servizi in caso di abbandono o sospensione ed
in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato da parte
dell’Appaltatore.
20. PENALITA’
Qualora l’affidatario non si attenga alle disposizioni del presente capitolato è tenuto al pagamento di una
penalità la cui entità verrà determinata dall'Amministrazione Comunale in base alla gravità dell'inadempienza.
L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, con nota
del Responsabile del procedimento inviata con raccomandata A.R., alla quale l’affidatario avrà la facoltà di
presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre il termine di giorni 10 (dieci) dal ricevimento della
contestazione.
All’applicazione delle penalità il Comune provvede mediante ritenuta diretta sul corrispettivo dovuto fino anche
alla sospensione dei pagamenti.
L'applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dai diritti del Comune per le violazioni contrattuali
verificatesi, restando in ogni caso impregiudicata la facoltà del Comune di richiedere l’adempimento delle
prestazioni qui disciplinate.
21. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il Comune ha titolo a procedere alla risoluzione unilaterale del contratto - mediante apposito atto scritto - ai
sensi dell’art. 1456 C.C. in danno della ditta affidataria, nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altra
azione per rivalsa di danni da parte dell’Ente:
1 - per motivi di pubblico interesse;
2 - per mancato inizio entro i termini previsti dal capitolato o abbandono dell'appalto, salvo che per forza
maggiore;
3 - per gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminati in seguito a diffida formale da parte
dell’Amministrazione;
4 - per l’interruzione o comunque la mancata esecuzione del servizio affidato;
5 - per reiterati inadempimenti;
6 - quando ceda ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente sia indirettamente per interposta persona, i diritti
o gli obblighi inerenti il servizio affidato;
7 - fallimento, concordato fallimentare o liquidazione coatta amministrativa;
8 - per morte del titolare della ditta (se trattasi di ditta individuale);
9 - per ogni altra inadempienza o fatto che rende impossibile la prosecuzione dell’appalto, a termine dell’art.
1453 del C.C.
L’Amministrazione Comunale di Cento è in ogni caso autorizzata a risolvere il presente affidamento qualora,
a seguito della rinegoziazione del contratto, l’appaltatore non acconsenta a ridurre i prezzi nel caso in cui gli
stessi siano superiori ai prezzi di riferimento, ove esistenti, o ai prezzi dei beni e servizi previsti nelle
convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A ovvero dalla centrale di acquisto regionale.
In tali casi l’Ente sarà tenuto a corrispondere al Gestore soltanto il corrispettivo contrattuale delle
prestazioni regolarmente effettuate sino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e spese
sostenute.
La risoluzione del contratto per cause imputabili alla ditta aggiudicataria, porterà all’incameramento
da parte dell’Ente del deposito cauzionale ed al risarcimento, da parte della stessa, di ogni eventuale
maggiore danno. In particolare la ditta corrisponderà al Comune una somma pari alla differenza di prezzo
tra quello offerto dall'aggiudicatario e quello che il Comune riuscirà ad ottenere per la gestione del servizio,
nel periodo intercorrente tra la data della risoluzione e quella della scadenza naturale del contratto.
Nel caso di risoluzione l’affidatario è comunque tenuto a garantire, nel rispetto degli obblighi
contrattuali, la continuità del servizio, fino all’attivazione del servizio da parte di un diverso soggetto.
22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, efficacia, interpretazione
ed esecuzione del contratto di servizio che verrà stipulato con l’affidatario ed eventuali successivi patti o
comunque ad esso connessa, il foro competente sarà quello di Ferrara.
23. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 10 Dlgs 163/2006 si informa che il Responsabile del procedimento è il Comandante pro
tempore della Polizia Municipale, Dott. Fabrizio Balderi.
24. NORMA DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina
normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici e al regolamento per la disciplina dei
contratti del Comune di Cento.
25. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del d.lgs.n.196/2003, nella procedura di gara saranno rispettati i
principi di riservatezza delle informazioni fornite, in conformità a quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 e
s.m.i., compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i
pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.
In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di
partecipare alla gara in oggetto;
b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e
saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all’eventuale
instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo;
c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l’esclusione dalla gara;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
• il personale interno dell’amministrazione;
• i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
• ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, cui si rinvia;
f) soggetto attivo della raccolta è l’Amministrazione aggiudicante.
L’impresa ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non
divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari
all’esecuzione del contratto. L’impresa potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse
condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti, previa comunicazione all’Amministrazione del
comune di Cento.