mutuo ipotecario prima casa tasso indicizzato bce

Transcript

mutuo ipotecario prima casa tasso indicizzato bce
Pagina
1
di
2
MUTUO IPOTECARIO PRIMA CASA TASSO INDICIZZATO BCE
Foglio Informativo redatto ai sensi del D.Lgs. 1/9/93, n° 385 e della Delibera CICR del 4/3/2003
Sezione I- Informazioni sulla Banca
Cassa Padana B.C.C. Società Cooperativa
Sede Legale e Amministrativa: Via Garibaldi 25 - 25024 LENO (BS)
Indirizzo telematico: www.cassapadana.it
Codice abi: 08340
Iscritta al N. 52238 Registro Imprese di Brescia
Iscritta all'Albo delle Banche e all'Albo dei Gruppi Bancari al n° 8340
8.417.000,00
Capitale sociale: € {
Globale_Capitale_Sociale} al 31.12.2008
182.243.790,00
Riserve: € {
Globale_Riserve} al 31.12.2008
Codice fiscale, Partita Iva:01741030983
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Sezione II- Caratteristiche e rischi tipici dell'operazione
Struttura e funzione economica
Il mutuo ipotecario prima casa e il mutuo prima casa a pianificazione annuale sono finanziamenti finalizzati all'acquisto, costruzione e ristrutturazione
dell'abitazione principale, il cui rimborso viene garantito dalla concessione di ipoteca su immobili. Il rimborso avviene mediante pagamento periodico di
rate comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso variabile.
L'eventuale durata medio-lunga del finanziamento (superiore ai 18 mesi) permette di avvalersi del regime fiscale agevolato.
Importo massimo concesso di 250.000 euro.
Il "Mutuo Prima casa a pianificazione annuale" per i mutui a tasso variabile prevede l'erogazione di un importo massimo pari all'80% del valore dei beni
ipotecati e non deve avere durata superiore ad anni 20 in fase di concessione e stipula del contratto e non superiore ad anni 30 in fase di pianificazione
annuale per i mutui a tasso variabile.
Tale mutuo è concedibile solo per posizioni che non presentano rate in mora e/o formalità pregiudizievoli.
Principali rischi (generici e specifici)
Possibilità di variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche applicate al rapporto, ove contrattualmente previsto.
Possibilità di variazione del tasso di interesse nel caso di mutuo a tasso indicizzato in aumento rispetto al tasso iniziale.
Il tasso degli interessi è comunque determinato nel pieno rispetto della legge n. 108/96 e sue successive modifiche e/o integrazioni. Resta comunque
inteso che ove l' anzidetta determinazione violasse la legge citata il tasso degli interessi si intenderà automaticamente sostituito da quello di volta in
volta determinato in conformità alla legge.
Sezione III- Condizioni economiche dell'operazione
Tasso annuo massimo indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea:
Tasso BCE
alla data odierna **
Fino a 10 anni
Spread
Fino a 15 anni
Oltre 15 anni
{1,00
Globale_BCE} %
{1,55 }
{1,80 }
{2,05 }
Spread
Spread_1
Spread_2
* *il tasso bce viene aggiornato con decorrenza immediata rispetto alle variazioni apportate dalla Banca Centrale Europea
Tasso annuo massimo per interessi di mora: 4 punti in più del tasso contrattuale in vigore al momento della mora.
Penale ritardato pagamento: 0 % dell'importo della rata.
Modalità di calcolo degli interessi: formula matematica i cui elementi sono rappresentati dall'ammontare del capitale mutuato, dal tempo di durata del
rimborso secondo l'anno civile e dalla misura del tasso di interesse.
Importi massimi di spese e commissioni:
- per istruttoria: - per mutui da
0,00 a 5.164,57 €: 25,82 €,
- per mutui da 5.164,58 a 12911,42 €: 51,64 €,
- per mutui da 12.911,43 a 25.822,84 €: 77,47 €,
- per mutui da 25.822,85 a 51.645,69 €: 103,29 €,
- per mutui da 51.645,70 a 103.291,38 €: 154,93 €,
- per mutui oltre 103.291,39 €: 0,15%;
- per perizia valore immobile o opera da erigere: - per privati con importo superiore a € 250.000: 300 €
- per privati per finanziamenti a tranches:
200 €
- per ditte con importo superiore a € 500.000: 400 €
- per ditte per finanziamento a tranches:
300 €
- per comunicazioni (comprese quelle periodiche previste dall'art. 119 D.Lgs. 385/93): ZERO €
- imposte (di registro, di bollo, ipotecarie e catastali), nella misura tempo per tempo legislativamente prevista, oppure, in caso di durata superiore ai 18
mesi, imposta sostitutiva ex art. 15 dpr 601/73 (attualmente, 0,25% dell'importo erogato)
- rimborso spese per informazione precontrattuale (ove richiesta): 15 €
- spese ricerca e ristampa di estratti conto, documenti contabili e singole operazioni: max 10 € a modulo
- per avviso scadenza rate: 1,03 €
- per incasso rata: 2,58 €
- per pagamento rata mutuo allo sportello: 2,50 €
- per rilascio certificazione interessi passivi: ZERO €
- per assicurazione: ZERO €
- per rinuncia mutuo: 20 €
- per accollo mutuo/assenso cancellazione ipotecaria/stralcio ipotecario: 150 €
- Qualora si verifichi la fattispecie prevista dall'art. 7 del D.L. 31/01/2007, n. 7 (contratto di mutuo per l'acquisto o la ristrutturazione di unità
immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte delle persone fisiche), la Banca non
potrà richiedere un compenso nè subordinare ad una determinata prestazione l'estinzione, in tutto o in parte, del debito.
Pagina 1 di 2 - Foglio informativo Mutuo Ipotecario Prima Casa Tasso Indicizzato BCE
Pagina
2
di
2
PIANO DI AMMORTAMENTO RELATIVO AD UN MUTUO DI € 10.000,00 A TASSO INDICIZZATO TASSO BCE DA RIMBORSARE CON RATE MENSILI:
DURATA
I RATA MENSILE
ISC %
N. RATE
10 ANNI
{94,50
Rata_ISC} €
{3,27
ISC}
{120
N_Rate_ISC}
15 ANNI
{68,11 } €
{55,72 } €
{3,47
ISC_1}
{3,68
ISC_2}
Rata_ISC_1
20 ANNI
Rata_ISC_2
{180
{240
N_Rate_ISC_1
N_Rate_ISC_2
}
}
Isc valido fino a successivi aggiornamenti da parte della Bce
Tasso annuo effettivo globale medio praticato dalle banche e dagli intermediari finanziari per operazioni della stessa natura, rilevato ai fini della legge
01/01/2010
31/03/2010
sull'usura, valido dal trimestre dal {
Globale_DATU} al {
Globale_ATU}:
5,36
tasso fisso: {
Globale_VTU6} %
2,92
tasso variabile: {
Globale_VTU7} %
Periodo di validità: pari alla durata del finanziamento.
Sezione IV - Sintesi delle clausole contrattuali che regolano l'operazione relative ai principali diritti,
obblighi e limitazioni nei rapporti con il cliente
Tempi di effettiva messa a disposizione delle somme erogate: decorsi 11 giorni dall' iscrizione ipotecaria e, ove previsto, della produzione
di polizza assicurativa per danni relativa agli immobili ipotecati,con relativo vincolo.
Rimborso: rateale, senza necessità di preventiva comunicazione scritta da parte della banca, secondo il piano di ammortamento concordato.
Valore dei beni ipotecati: verificandosi una diminuzione del valore degli immobili ipotecati a causa del generale o locale deprezzamento della
proprietà immobiliare o per qualsiasi altra causa, può essere richiesto dalla banca lo scioglimento del contratto oppure, se del caso, una
integrazione della garanzia ipotecaria, o altra idonea garanzia.
Assicurazione: per tutta la durata del mutuo ipotecario l'immobile concesso in garanzia deve essere assicurato - contro i danni da incendio,
caduta del fulmine e scoppio e presso compagnia di gradimento della banca - per un valore non inferiore a quello di stima dell' immobile del
valore dell' ipoteca iscritta o del valore assicurativo. Il pagamento del premio assicurativo è a carico del cliente.
Rimborso parziale o estinzione anticipata: non previsto.
Clausola risolutiva espressa e decadenza dal beneficio del termine: in determinate ipotesi (ad es.: mancato pagamento delle rate;
alterazione della condizione giuridica degli immobili ipotecati; scoperta di vincoli sugli immobili ipotecati), il contratto si scioglie,
automaticamente o a richiesta della banca, che, conseguentemente, ha diritto di ottenere l'immediato pagamento di quanto dovutole.
Reclami - Organi e procedure di composizione stragiudiziale delle controversie.
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca con sede in via Garibaldi n. 25, 25024 Leno (BS), che risponde entro 30 giorni dal
ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:
1) Arbitro Bancario Finanziario (ABF)
- Controversie relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari, che rivestono un valore non superiore a 100.000 euro, con esclusione dei
servizi di investimento
- Controversie aventi ad oggetto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono
- Controversie in materia di bonifici transfrontalieri, fermo restando quanto previsto dal D.M. 13 dicembre 2001, n° 456, emanato in attuazione
del D. Lgs. 28 luglio 2000, n° 253.
Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia,
oppure chiedere alla Banca.
2) Ombudsman – Giurì Bancario
- Controversie relative a servizi di investimento
- Controversie relative a bonifici transfrontalieri
- Controversie per le quali si richiede un danno fino a 100.000 euro (prescindendo dall’importo delle operazioni)
Per ulteriori informazioni inerenti all’Ombudsman-Giurì Bancario si può consultare il sito: www.conciliatorebancario.it o chiedere alla Banca.
Modifica delle condizioni economiche: facoltà della banca di modificare unilateralmente le condizioni economiche praticate, fermo l'obbligo
di comunicare tali variazioni ai sensi della normativa vigente e il diritto del cliente di recedere dal contratto senza penalità, ottenendo, in sede di
liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
Recesso: in caso di recesso da parte del mutuatario, la Banca provvederà ad eseguire l'operazione di estinzione del finanziamento entro e non
oltre 10 giorni lavorativi dalla data della richiesta.
Foro competente di eventuali controversie: quello che ricade nella giurisdizione in cui si trova la sede della banca. Laddove il cliente
contragga il mutuo in qualità di consumatore, il foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
Legenda
Ammortamento: è il processo di restituzione graduale del mutuo mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e
una quota interessi, calcolati al tasso convenuto in contratto.
Preammortamento: è il periodo di ammortamento preliminare al piano rateale di rimborso del mutuo in cui il cliente ha la piena disponibilità
del capitale iniziale. Durante questo periodo, la cui durata è fissata in contratto, il cliente si limita a pagare alle scadenze la sola quota di
interessi sulla somma mutuata, al tasso convenuto nel contratto medesimo.
Piano di ammortamento: è il piano del rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione e della scadenza delle singole rate.
Tasso di interesse annuo: corrispettivo riconosciuto alla banca dal cliente per l'utilizzo dei mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla banca
stessa
Tasso indicizzato: tasso di interesse il cui valore varia in relazione all'andamento di uno o più parametri di indicizzazione
Parametro di indicizzazione: rappresenta il valore preso a riferimento per la determinazione del tasso di interesse applicato al rapporto.
Tasso BCE - tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea: è il tasso applicato alle operazioni
attraverso le quali le banche si procurano liquidità dalla Banca centrale europea.
Interesse di mora: rappresenta il maggior tasso da applicare sulle somme pagate tardivamente.
Penale ritardato pagamento: risarcimento per i danni derivanti dal ritardato pagamento.
Istruttoria: analisi da parte della banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione del mutuo.
Informazione precontrattuale: copia del testo contrattuale che il cliente può richiedere alla banca prima della conclusione del contratto; non
impegna la banca e il cliente alla stipula del contratto medesimo.
Comunicazione periodica: comunicazione scritta inviata o consegnata dalla banca al cliente alla scadenza del contratto e, comunque, almeno
una volta all'anno; dà informazioni circa lo svolgimento del rapporto ed un quadro aggiornato delle condizioni applicate.
ISC: è un indicatore del costo complessivo del finanziamento, espresso in percentuale annua dell'ammontare del prestito concesso.
Tasso annuo effettivo globale MEDIO: è la media aritmetica dei tassi globali, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi
titolo connesse col finanziamento, praticati dal complesso delle banche e degli intermediari finanziari per operazioni della stessa natura. La
rilevazione viene effettuata trimestralmente dalle Autorità Creditizie per ciascuna categoria omogenea di operazioni di credito e per classi di
importo: i tassi medi rilevati, corretti in relazione alla variazione del valore medio dei tassi BCE, vengono pubblicizzati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana. Aumentando questi tassi della metà, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari.
01/01/2010
Data_Agg_Documento}
LENO, {
Pagina 2 di 2 - Foglio informativo Mutuo Ipotecario Prima Casa Tasso Indicizzato BCE