Città di Latisana - Comune di Latisana

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Città di Latisana - Comune di Latisana
Città di Latisana
Provincia di Udine
REGOLAMENTO
COMUNALE DI
POLIZIA MORTUARIA
Aggiornato ai sensi del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e della L.R. 21.10.2011 n. 12
Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 04/11/2014
Integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 27/11/2014
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CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1
CONTENUTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento da attuazione a quanto previsto dall'art. 4 comma 1 lett. c) della l.r.
21.10.2011 n. 12.
2. Il presente regolamento di polizia mortuaria attua le prescrizioni di cui all'art. 4 comma 2 lett. da a)
ad f) della l.r. 21.10.2011 n. 12, fissando i criteri generali e le direttive cui dovranno attenersi gli uffici
nell'attuazione concreta.
3. Il presente regolamento recepisce le prescrizioni anche di natura tecnica previste dal d.p.r.
10.09.1990 n. 285.
4. I termini tecnici indicati nel presente regolamento hanno il significato loro attribuito dall'art. 2
(definizioni) della l.r. 21.10.2011 n. 12.
5. Per quanto riguarda gli adempimenti conseguenti alla morte, il riscontro diagnostico, la deposizione
dei cadaveri nei feretri e il loro trasporto e per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si
applica la normativa regionale e nazionale di tempo in tempo vigente.
ART. 2
UBICAZIONE DEI CIMITERI
1. Ai sensi dell’art. 337 T.U. Leggi sanitarie, R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, il Comune di Latisana
provvede al servizio di seppellimento nei seguenti cimiteri:
- Capoluogo;
- frazione di Latisanotta;
- frazione di Gorgo;
- frazione di Pertegada.
2. Le delimitazioni degli spazi e delle sepolture risultano dalla documentazione dei relativi Piani Regolatori
Cimiteriali, redatti in conformità al D.P.R. 10.09.1990 n. 285 che determinano l’ubicazione, la misura delle
aree, le diverse tipologie di sepolture, le caratteristiche tecniche dei vari sistemi costruttivi.
3. In ogni cimitero sono state individuate le aree da destinarsi a:
a.
campi per le inumazioni comuni per adulti;
b.
campi per le inumazioni per minori di 10 anni di età;
c.
campi di rotazione;
d.
aree riservate alla costruzione di manufatti per tumulazioni individuali (colombari e ossari);
e.
aree per la costruzione di sepolture private a cripta o fuori terra;
2
f.
spazi essenziali al funzionamento dei cimiteri (camera mortuaria, ossario comune, servizi
igienici ecc.);
g.
spazio destinato alle lapidi commemorative dei defunti.
ART. 3
UBICAZIONI DELLE STRUTTURE OBITORIALI
1. Normalmente il Comune si avvale dell’obitorio esistente presso il vicino Ospedale di Sabbionera, ma
in caso di necessità o di indisponibilità momentanea di tali spazi, ha provveduto ad adeguare alle
prescrizioni del D.P.R. n. 285/1990 alcuni locali siti nel cimitero di Latisanotta.
2. Sono state così realizzate e debitamente arredate per renderle funzionali all’occorrenza, la sala di
osservazione, la sala autoptica e la sala del commiato.
3. Presso la suddetta struttura è possibile lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 15 comma 3 lett.
a), b), c) e g) della L.R. n. 12/2011.
4. Tali strutture sono gestite direttamente dal custode.
ART. 4
MODALITÀ DEL TRASPORTO
1. I trasporti funebri debbono svolgersi secondo gli orari, le modalità ed i percorsi determinati e resi
noti dal Sindaco.
2. In ogni caso devono seguire la via più breve dall’abitazione del defunto alla chiesa e da questa al
cimitero, oppure dall’abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.
3. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada, né possono essere interrotti da persone, veicoli
od altro.
4. Per quanto non specificatamente indicato sopra si applicano le disposizioni del Capo 6 della L.R. n.
12/2011 e del Capo IV del D.P.R. n. 285/1990.
CAPO II
CIMITERI E SERVIZI CIMITERIALI
ART. 5
CONSEGNA IN CIMITERO
1. Nessun cadavere, parti di esso od ossa umane possono essere ricevuti nel cimitero per essere inumati
o tumulati se non accompagnati dall’autorizzazione scritta rilasciata dall’Ufficiale dello Stato Civile.
2. Tali atti saranno ritirati dal custode del cimitero alla consegna di ogni singolo cadavere.
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ART. 6
GESTIONE DEL CIMITERO E CUSTODE
1. I cimiteri sono dotati di un servizio di custodia con l'individuazione di un responsabile che risponde:
•
all’ Ufficio Demografico Comunale e Segreteria, per quanto riguarda il servizio dei funerali
e la stipula delle concessioni;
•
all’Ufficio Tecnico Comunale per quanto concerne i lavori di nuova costruzione,
manutenzione ordinaria/straordinaria e vigilanza dell’adempimento contrattuale della Ditta
appaltatrice della gestione dei servizi cimiteriali;
•
al Coordinatore Sanitario dell’Azienda per i Servizi Sanitari, per quanto riguarda la vigilanza
degli aspetti igienico-sanitari.
ART. 7
COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL CUSTODE
1. Il custode del cimitero, come tale, è incaricato dell'esecuzione del presente regolamento per la parte
che riguarda la sorveglianza, la nettezza, la conservazione del cimitero, nonché, la tenuta dei registri di
prescrizione e la conservazione degli atti; inoltre, custodisce la chiave dei cancelli della porta del
cimitero e quella dei diversi locali annessi.
2. Il custode del cimitero, deve:
•
dare le necessarie assistenze e prestazioni per le autopsie ordinate dall’Autorità Giudiziaria;
•
segnalare tutti i danni e le necessarie riparazioni che si rendessero necessarie, tanto alla
proprietà comunale che alle concessioni private;
•
curare personalmente l’ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà
comunale;
•
curare la pulizia dei viali, dei sentieri, e degli spazi fra le tombe;
•
curare la pulizia dei portici dei locali ed in generale di tutto il cimitero;
•
provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, croci, ecc.;
•
tenere la regolare registrazione di tutti i morti che verranno sepolti e non permettere che
avvenga il seppellimento senza la previa consegna del permesso con i documenti prescritti, a
seconda del caso;
•
eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alle sepolture delle salme;
•
avvertire il coordinatore dell'azienda per i servizi sanitari di tutte quelle necessità che si
presentassero in linea sanitaria ed eseguire tempestivamente le disposizioni che, nella sfera
delle sue attribuzioni generali e specifiche, gli saranno da questi impartite.
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ART. 8
GESTIONE INFORMATIZZATA DEI CIMITERI DA PARTE DEGLI UFFICI COMUNALI
1. L’ufficio preposto del Comune, con l’utilizzo di mezzi informatici, mantiene l’aggiornamento delle
concessioni e dei concessionari al fine di documentare le variazioni che avvengono nel tempo e di
poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per
la normale rotazione delle sepolture.
2. Le registrazioni contengono i seguenti elementi:
•
generalità del defunto;
•
indicazione della collocazione della salma;
•
generalità del concessionario;
•
estremi del titolo costitutivo (data e numero della concessione);
•
natura e durata della concessione;
•
eventuali variazioni che si verifichino nella titolarità della concessione;
•
le operazioni cimiteriali che danno luogo ad introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri
dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza e di destinazione.
ART. 9
DIRITTO DI SEPOLTURA
1. I cimiteri comunali debbono soddisfare di norma le esigenze della popolazione residente.
2. I soggetti aventi diritto sono specificati all’art. 31 della L.R. n. 12/2011.
3. Il Sindaco, ai sensi della lett. f) del sovracitato art. 31 in presenza di particolari ed eccezionali
circostanze, potrà riconoscere il diritto di sepoltura a soggetti non individuati nel comma precedente.
CAPO III
INUMAZIONI, TUMULAZIONI, ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI CIMITERIALI
ART. 10
INUMAZIONE
1. L'inumazione è la sepoltura della salma in “campo comune” che deve essere eseguita a norma degli
artt. 68 – 75 del Capo XIV del Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. n. 285/1990.
2. L’operazione di inumazione è a pagamento, con l’applicazione delle tariffe deliberate dalla Giunta
Comunale, a meno che non si tratti di salme di persone indigenti o per le quali vi sia disinteresse da
parte dei famigliari.
3. Il turno di rotazione nelle fosse dei campi comuni è fissato in 20 anni. Allo scadere di tale periodo
l’Amministrazione Comunale potrà dare corso alle esumazioni ordinarie.
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ART. 11
CARATTERISTICHE DELLE FOSSE PER L’INUMAZIONE
1. Le caratteristiche delle fosse per l’inumazione sono specificate dagli artt. 71 - 73 del D.P.R. n.
285/1990.
2. Ogni fossa deve essere contraddistinta da una croce o cippo e da una targhetta identificativa con
l’indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto. La fornitura e posa in opera
verrà effettuata dal Comune ed i materiali saranno inalterabili e resistenti agli agenti atmosferici.
3. Sulle fosse poste nei campi di inumazione, in sostituzione della croce o cippo fornita dal Comune, è
permesso a spese dei privati il collocamento di copritomba, lapidi o monumenti nel rispetto dei
“Regolamenti di esecuzione” dei Piani Regolatori Cimiteriali vigenti.
4. La manutenzione e la conservazione dello stato di decoro dei manufatti realizzati, fanno carico
interamente ai privati o loro aventi causa; in caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla
conservazione, il Comune provvederà con le modalità e i poteri di cui agli artt. 63 del D.P.R. n.
285/1990.
5. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l’utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando
dall’estremità superiore di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione
di continuità.
ART. 12
CAMPI DI INUMAZIONI SPECIALI O DI RISERVA
1. I campi di “inumazione di riserva” sono destinati alla inumazione di feretri provenienti dalle
esumazioni ed estumulazioni ordinarie, non completamente mineralizzati e quindi non in condizioni da
essere tumulati negli ossari. Il periodo di rotazione minimo in tali aree è di cinque anni.
2. A cura del Comune le fosse saranno contraddistinte da una croce o cippo e da una targhetta
identificativa con l’indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
ART. 13
TUMULAZIONE
1. La tumulazione è la collocazione di feretro, resti ossei o urna cineraria in loculo/celletta realizzato a
cura del Comune, in tomba di famiglia a cripta o fuori terra, nelle aree destinate dai Piani Regolatori
Cimiteriali a sepolture private, previo pagamento della relativa tassa di concessione stabilita con atto di
Giunta Municipale.
2. Nel loculo, oltre alla bara del defunto, è consentito al titolare della concessione, collocare al massimo
due cassette con resti ossei ovvero quattro urne cenerarie relative a parenti e affini entro il 4° grado,
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con oneri a carico del richiedente secondo le tariffe stabilite dalla Giuta Municipale per le singole
operazioni neccessarie.
3. La durata della concessione della tumulazione, a decorrere dalla data di stipulazione del contratto, è
la seguente:
a) anni 50, rinnovabili per 25 anni, nel caso di loculo;
b) anni 50 nel caso di cassetta di resti ossei o urna cineraria;
c) anni 99, rinnovabili per 25 anni, nel caso di tomba di famiglia.
4. Alla scadenza contrattuale, in mancanza del previsto rinnovo, l’estumulazione del feretro comporta
la contestuale estumulazione di cassette o urne cinerarie eventualmente contenute.
ART. 14
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI LOCULI
1. I criteri costruttivi e le modalità di utilizzo per i manufatti a sistema di tumulazione sono specificati
dall’art. 76 del D.P.R. 285/1990, dai Regolamenti di Esecuzione dei Piani Regolatori Cimiteriali
vigenti e dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993.
2. La manutenzione e la conservazione dello stato di decoro dei manufatti realizzati, fanno carico
interamente ai privati o loro aventi causa; in caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla
conservazione, il Comune provvederà con le modalità e i poteri di cui agli artt. 63 del D.P.R. n.
285/1990.
ART. 15
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
1. Gli interventi di esumazione ed estumulazione ordinarie sono eseguite a norma degli artt. 82 – 89 del
Capo XVII del Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. n. 285/1990 e vengono
effettuate al termine del periodo di assegnazione della sepoltura in terra (20 anni) o trascorsa la durata
della concessione di un loculo o di una celletta (normalmente 50 anni).
2. La scadenza delle sepolture viene resa nota con almeno 4 mesi di anticipo rispetto al piano operativo
dell’intervento.
3. L’avviso di scadenza è affisso in prossimità dei campi interessati alle esumazioni e dei loculi
interessati all’estumulazione oltre ad essere pubblicato sul sito del Comune ed all’Albo Pretorio
Comunale, al fine di permettere ai familiari di scegliere tra le varie soluzioni, la successiva
destinazione dei resti mortali del proprio congiunto.
4. Nei mesi successivi deve essere predisposto e pubblicizzato, con le stesse modalità, il piano relativo
agli interventi di esumazione ed estumulazione, ovvero il calendario con il quale sono pianificate le
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operazioni (data e ora).
5. Le operazioni di esumazione ed estumulazione sono a pagamento, con l’applicazione delle tariffe
deliberate dalla Giunta Comunale, a meno che non si tratti di salme di persone indigenti o per le quali
vi sia disinteresse da parte dei famigliari nel qual caso i resti ossei verranno raccolti e deposti
nell’ossario comune ed in caso di incompleta mineralizzazione inumati nei “campi di riserva” per il
periodo prescritto dalla legge.
6. I resti di una salma soggetta ad esumazione o estumulazione potranno, a richiesta dei familiari:
a) essere trasferiti in celle - ossario individuali in concessione o in tombe di famiglia;
b) essere collocati in un loculo già avuto in concessione, ove si trovi la salma di un parente o
affine entro il 4° grado, versando un importo inferiore a quello richiesto per la concessione di
ossari, sempre che le dimensioni della bara e della cassetta lo consentano;
c) essere avviati alla cremazione per la successiva raccolta delle ceneri;
d) essere trasferiti in altra struttura funeraria.
7. Alle operazioni di cui ai precedenti commi provvederà direttamente il richiedente a carico del quale
saranno inoltre tutte le spese per la raccolta dei resti.
CAPO IV
SEPOLTURE PRIVATE
ART. 16
CONCESSIONI CIMITERIALI
1. Con la concessione cimiteriale viene assegnata la singola sepoltura o l’area cimiteriale per la
sepoltura dei defunti della famiglia richiedente.
2. Il rilascio della concessione è a titolo oneroso e da diritto al concessionario di utilizzare la sepoltura
per un periodo prestabilito che varia a seconda della tipologia concessa.
3. Il diritto di utilizzo della sepoltura non è commercializzabile, né alienabile, ne trasmissibile in
eredità.
4. Sono dati in concessione i seguenti tipi di sepoltura:
-
loculi in muratura realizzati direttamente dal Comune all’interno dei quali è possibile
tumulare, oltre al feretro, cassette con resti ossei e urne cinerarie;
-
ossari e cinerari realizzati direttamente dal Comune all’interno dei quali è possibile
tumulare più di una cassetta a secondo della disponibilità di posto;
-
aree per la costruzione di tombe di famiglia.
ART. 17
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MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI LOCULI E DELLE CELLETTE OSSARIO
1. La sepoltura individuale privata può essere concessa solo in presenza:
-
della salma per i loculi colombari;
-
dei resti o delle ceneri per le cellette-ossario.
2. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione, non può
perciò essere ceduto in alcun modo, né per qualsiasi titolo.
3. Per i loculi in concessione, ai familiari o eredi del defunto è data solo la facoltà della scelta della fila,
ma non del loculo nell’ambito del modulo individuato dall’Amministrazione comunale.
4. Oltre a quanto previsto al comma 1. la sepoltura individuale potrà essere concessa solo nei seguenti
casi:
-
al momento del decesso di un coniuge, a quello superstite di età non inferiore a 70 anni,
è data facoltà di chiedere in concessione anche un loculo contiguo per sè stesso oltre a quello
per il defunto/a.
-
nel caso di persone di età non inferiore ad anni 80 è data facoltà di chiedere in
concessione un loculo per la propria futura tumulazione e per quella del coniuge se ancora in
vita.
5. Alla scadenza del termine di 50 anni o qualora venga fatta l’estumulazione della salma per collocarla
in altra sepoltura prima della scadenza pattuita, il relativo loculo ritornerà a disposizione del Comune,
senza nulla pretendere in cambio.
ART. 18
MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI LOCULI AD USO TOMBA DI FAMIGLIA
1. Le tombe di famiglia possono essere concesse:
-
ad una o più persone per esse esclusivamente;
-
ad una famiglia.
Nel primo caso la concessione s’intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.
2. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia sono compresi:
-
gli ascendenti e discendenti in linea retta entro il 4° grado;
-
i fratelli e le sorelle consanguinee;
-
il coniuge.
ART. 19
MODALITÀ DI CONCESSIONE DI AREE PER L’EDIFICAZIONE DI TOMBE DI FAMIGLIA
1. Il Comune può dare in concessione le aree del terreno previste nei Piani Regolatori Cimiteriali per la
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costruzione di tombe di famiglia a cripta o fuori terra a tempo determinato di durata di 99 anni salvo
rinnovo per ulteriori 25 anni secondo la tariffa determinata dall’organo competente.
2. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati in conformità al Regolamento di
Esecuzione dei Piani Regolatori Cimiteriali ed in ottemperanza agli artt. 90 –94 del Capo XVIII del
D.P.R. n. 285/1990. I progetti di costruzione delle sepolture private debbono essere approvati dal
Comune, su conforme parere dell’azienda per i servizi sanitari.
3. Nell’atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte
nel sepolcro.
4. Dette sepolture non debbono avere comunicazione con l’esterno del cimitero e ad opere finite e
prima dell’uso, dette tombe devono essere collaudate secondo le modalità previste dalle norme vigenti.
Dopo il collaudo non possono essere apportate modifiche.
5. Alla scadenza della concessione delle sepolture, la mancanza di istanza di rinnovo della concessione
da parte degli interessati costituirà, per l’Autorità Comunale, una legale presunzione di abbandono e di
vane ricerche di rintraccio delle persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o
della tomba o cappella. Quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera
disponibilità del Comune. All’uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta
Comunale.
6. Nel caso di domanda e di constatata avvenuta regolare successione, la riconferma della concessione
verrà accordata previo pagamento di quanto stabilito al comma 1 del presente articolo.
ART. 20
FORMALITÀ COMUNI ALLE CONCESSIONI
1. Tutte le domande di concessione cimiteriale devono essere presentate all’Amministrazione
Comunale dalle parti interessate o dagli aventi diritto.
2. La concessione delle aree, tombe, nicchie, o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto
steso nelle forme di legge, a spese del concessionario.
3. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento dal canone stabilito dal competente Organo
comunale ed avrà effetto dalla data di sottoscrizione della medesima.
4. Allo stesso saranno accollati gli oneri della manutenzione e conservazione in solido e decoroso stato
dei manufatti.
“5. Qualora, entro i termini sotto indicati, decorrenti dalla stipula del contratto di concessione del
loculo, della cella ossario o dell’area cimiteriale, il concessionario intenda restituire il loculo, la cella
ossario ovvero l’area non ancora edificata, avrà diritto ad un rimborso nella misura percentuale del:
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•
90%
entro 2 anni;
•
75%
entro 4 anni;
•
50%
entro 6 anni;
•
40%
entro 8 anni;
•
20%
entro 10 anni.”
6. Il concessionario e gli eredi hanno l’obbligo di comunicare eventuali variazioni del domicilio
dichiarato in modo di poter essere contattati in caso di necessità dell’Ente.
7. Resta fermo l’obbligo di provvedere alla manutenzione del manufatto, nonché di rispettare le
clausole del contratto di concessione sanzionate a pena di decadenza.
CAPO V
CREMAZIONE
ART. 21
AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE
1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficiale di stato civile del Comune di decesso, nel
rispetto della volontà espressa dal defunto o, in mancanza di questa, dai suoi familiari anche con
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e previa acquisizione del certificato necroscopico, come
previsto dall'art. 3 della l. 30.03.2001 n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle
ceneri).
2. La volontà del defunto per la cremazione può essere manifestata dal medesimo anche con la
dichiarazione di cui all'articolo 42, commi 3 e 4 l.r. 12/2011 resa avanti l’Ufficiale di Stato Civile.
ART. 22
AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI
1. Le dichiarazioni contenenti le volontà del defunto per l’affidamento e la dispersione delle ceneri
sono rese avanti l’Ufficiale dello Stato Civile, il quale provvederà alla tenuta del registro in cui sono
annotati coloro che hanno espresso la volontà alla cremazione e all'affidamento o alla dispersione delle
proprie ceneri.
2. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può chiedere la cancellazione delle annotazioni iscritte nel
registro per la cremazione.
3. I luoghi e le modalità di dispersione sono quelli individuati dalla l.r. 12/2011.
ART. 23
SENSO COMUNITARIO DELLA MORTE
1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, il Comune individuerà all’interno di ogni
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cimitero un apposito spazio per l’apposizione di “lapidi del ricordo” per i defunti i cui resti siano stati
deposti nell’ossario comune, le cui ceneri siano state affidate o disperse o la cui salma sia sepolta
altrove nei seguenti casi:
-
per le persone residenti nel comune di Latisana al momento del decesso;
-
per le persone, anche non residenti, le cui ceneri vengono disperse nel territorio comunale, sia
all’interno che all’esterno del cimitero e/o conservate in casa, o i cui resti siano nell’ossario
comune;
-
per i defunti sepolti altrove ma i cui famigliari siano residenti nel Comune di Latisana.
2. La concessione dello spazio per l’apposizione della lapide è a titolo oneroso, secondo la tariffa
determinata dall’organo competente ed avrà una durata di anni 50.
3. Nella concessione saranno stabilite le caratteristiche tecniche e gli obblighi a carico del
concessionario.
4. E’ vietata ogni nuova collocazione o affissione di lapidi, targhe o simili al di fuori degli spazi
appositamente individuati.
ART. 24
APPLICAZIONE RETROATTIVA
1. Le ceneri già collocate nei cimiteri alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere
affidate o disperse nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dagli articoli precedenti.
CAPO VI
POLIZIA DEL CIMITERO
ART. 25
ORARIO DI APERTURA
1. Il cimitero e le altre strutture cimiteriali sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni del Sindaco,
che saranno affisse all’ingresso del cimitero.
ART. 26
REGOLE E MODALITÀ DI ACCESSO
1. I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potranno introdursi nel
cimitero soltanto per servizio. E’ assolutamente vietata l’introduzione dei cani, o di altri animali anche
se tenuti al guinzaglio, ad esclusione dei cani per non vedenti. E’ proibito passare attraverso i campi, e
peggio attraversare le fosse.
2. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime, e per
la via più diretta onde portarsi verso una tomba di propri familiari.
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ART. 27
MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE, ESSENZE ARBOREE, DIVIETI ED OBBLIGHI
1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior
ordine, così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l’erba sarà frequentemente estirpata o
tagliata; quindi bruciata nell’interno del cimitero.
2. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate
nell’ossario.
3. Ogni coltivazione che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è
vietata in tutta l’estensione del cimitero.
4. E’ fatto obbligo alle famiglie dei defunti sepolti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private,
di tenere con speciale cura e decoro le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.
5. Se questi però, per il tempo e per le intemperie, cadessero o restassero comunque deteriorati e non
potessero più essere rimessi a posto o in ordine, sarà cura del custode ritirarli e distruggerli o usarli per
costruzioni nel cimitero, qualora, dietro invito del custode stesso, non fossero ritirati o riparati dalle
famiglie interessate entro un mese.
6. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale,
ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere
alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per
morte dei concessionari.
7. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato
asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone, salvo che non si tratti di qualche
fiore che a giudizio del custode viene trattenuto come ricordo al momento della inumazione delle salme
nel cimitero.
8. E’ assolutamente proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle,
alle lapidi, ecc., com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità
comunale.
9. E’ vietato a chiunque, fatta eccezione per i parenti autorizzati, per l'Autorità, e per il personale
addetto al servizio o assistente, presenziare alle esumazioni straordinarie.
10. Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro
personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra,
accompagnato fuori.
11. Restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.
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ART. 28
SANZIONI AMMINISTRATIVE E ORGANO COMPETENTE
1. I contravventori alle disposizioni del presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato
più grave, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del d.lgs.
18.08.2000 n. 267 .
2. Le sanzioni amministrative previste dall'art. 51 della l.r. 21.10.2011 n. 12 sono irrogate dal Comune
che procede anche all'introito dei relativi proventi.
CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 29
CLAUSOLA DI RINVIO
1. Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel d.p.r. 10.09.1990 n.
285, nel T.U. della Legge Sanitaria 27 luglio 1934, n.1265 e nella l.r. 21.10.2011 n. 12.
ART. 30
ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente regolamento entra in vigore, contestualmente all'esecutività della deliberazione consiliare
di approvazione ai sensi dell'art. 59 dello Statuto Comunale.
ART. 31
ABROGAZIONI
1. Il regolamento di Polizia Mortuaria in vigore, approvato con deliberazione consiliare n. 156 del
04.08.1980, è abrogato.
2. E' abrogata altresì, ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le disposizioni del
presente regolamento.
3. Restano vigenti le disposizioni contenute nel regolamento per la regolarizzazione delle concessioni
cimiteriali approvato con deliberazione consiliare n. 51 del 31.07.2012.
14
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
2
ART. 1 - CONTENUTO DEL REGOLAMENTO
2
ART. 2 - UBICAZIONE DEI CIMITERI
2
ART. 3 - UBICAZIONI DELLE STRUTTURE OBITORIALI
3
ART. 4 - MODALITÀ DEL TRASPORTO
3
CAPO II - CIMITERI E SERVIZI CIMITERIALI
3
ART. 5 - CONSEGNA IN CIMITERO
3
ART. 6 - GESTIONE DEL CIMITERO E CUSTODE
4
ART. 7 - COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL CUSTODE
4
ART. 8 - GESTIONE INFORMATIZZATA DEI CIMITERI DA PARTE DEGLI UFFICI COMUNALI
5
ART. 9 - DIRITTO DI SEPOLTURA
5
CAPO III - INUMAZIONI, TUMULAZIONI, ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI CIMITERIALI
5
ART. 10 – INUMAZIONE
5
ART. 11 - CARATTERISTICHE DELLE FOSSE PER L’INUMAZIONE
6
ART. 12 - CAMPI DI INUMAZIONI SPECIALI O DI RISERVA
6
ART. 13 – TUMULAZIONE
6
ART. 14 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI LOCULI
7
ART. 15 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
7
CAPO IV - SEPOLTURE PRIVATE
8
ART. 16 - CONCESSIONI CIMITERIALI
8
ART. 17 - MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI LOCULI E DELLE CELLETTE OSSARIO
9
ART. 18 - MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI LOCULI AD USO TOMBA DI FAMIGLIA
9
ART. 19 - MODALITÀ DI CONCESSIONE DI AREE PER L’EDIFICAZIONE DI TOMBE DI FAMIGLIA
10
ART. 20 - FORMALITÀ COMUNI ALLE CONCESSIONI
10
CAPO V – CREMAZIONE
11
ART. 21 - AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE
11
ART. 22 - AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI
11
ART. 23 - SENSO COMUNITARIO DELLA MORTE
11
ART. 24 - APPLICAZIONE RETROATTIVA
12
CAPO VI - POLIZIA DEL CIMITERO
12
ART. 25 - ORARIO DI APERTURA
12
ART. 26 - REGOLE E MODALITÀ DI ACCESSO
12
ART. 27 - MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE, ESSENZE ARBOREE, DIVIETI ED OBBLIGHI
13
ART. 28 - SANZIONI AMMINISTRATIVE E ORGANO COMPETENTE
14
CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI
14
ART. 29 - CLAUSOLA DI RINVIO
14
ART. 30 - ENTRATA IN VIGORE
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ART. 31 – ABROGAZIONI
14
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