certificazione medica pubbl impiego Dott. Piemontino

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certificazione medica pubbl impiego Dott. Piemontino
LA CERTIFICAZIONE DI MALATTIA
NEL PUBBLICO IMPIEGO
LA CERTIFICAZIONE MEDICA
LA CERTIFICAZIONE RAPPRESENTA
PER IL MEDICO UN
DOVERE
GIURIDICO- AMMINISTRATIVO
CHE DISCENDE DAL
CARATTERE PUBBLICISTICO
DELLA PROFESSIONE MEDICA
LA CERTIFICAZIONE MEDICA:
NATURA GIURIDICA
1.
Atto pubblico redatto attraverso la certificazione obbligatoria
(Cert. di morte, cert. Idoneità alla guida, al porto d’armi)
2.
Certificato amministrativo rilasciato nell’esercizio delle funzioni
pubbliche (prescrizioni di farmaci su ricettario regionale, cert. di idoneità
sportiva agonistica, cert. Esonero cinture di sicurezza)
3.
Scritture private ( il medico che le redige è “esercente un servizio
di pubblica necessità”): cert. di idoneità allo sport non agonistico;
proposta di ricovero coatto per paz. Psichiatrici T.S.O.; cert. di malattia
per uso assicurativo; cert. di interruzione volontaria di gravidanza.
LA CERTIFICAZIONE DI MALATTIA NEL PUBBLICO IMPIEGO:
INDICAZIONI ESSENZIALI
1.
nome e qualifica del certificante
2.
generalità della persona interessata
3.
abituale domicilio del lavoratore
4.
oggetto della certificazione (eventuale diagnosi e prognosi)
5.
data e luogo del rilascio
6.
firma in calce
LA CERTIFICAZIONE DI MALATTIA
NEL PUBBLICO IMPIEGO- I
VA TRASMESSO DAL LAVORATORE
NEL PIU’ BREVE TEMPO POSSIBILE
(ENTRO 2-5 GIORNI)
DEVE ESSERE REDATTO IN MANIERA COMPLETA:
• DIAGNOSI (OVE RICHIESTO)
• INIZIO MALATTIA
• DURATA PRESUNTA DELLA MALATTIA
LA CERTIFICAZIONE DI MALATTIA NEL
PUBBLICO IMPIEGO: RILASCIO - I
1.
SPETTA AL MEDICO DI FIDUCIA (INDICARE IL CODICE
REGIONALE) DEL LAVORATORE DOCUMENTARE CON IL
CERTIFICATO L’INSORGENZA DELLA MALATTIA NONCHE’
LA PROGNOSI.
2.
LA DIAGNOSI DEVE ESSERE COMUNICATA ALL’ASL
COMPETENTE PER TERRITORIO MA NON AL DATORE DI
LAVORO.
3.
ANCHE NEL CASO DEL LAVORATORE DEL SETTORE
PUBBLICO
IL
CERTIFICATO
CONSEGNATO
ALL’AMMINISTRAZIONE DEVE ESSERE PRIVO DI DIAGNOSI
(Linee guida in materia di trattamento dei dati personali dei
lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in
ambito pubblico Garante Privacy Del.14.06.2007 n.23)
LA CERTIFICAZIONE DI MALATTIA NEL
PUBBLICO IMPIEGO: RILASCIO - II
LA DECORRENZA DELL’ASSENZA PER MALATTIA NON NECESSARIAMENTE
DEVE COINCIDERE CON LA DATA DEL RILASCIO DEL CERTIFICATO MEDICO:
DUE CASI:
1. IL CERTIFICATO E’ RILASCIATO CON DECORRENZA DALLO STESSO
GIORNO IN CUI IL LAVORATORE HA PRESTATO SERVIZIO
(ES. LA MATTINA LAVORA E NEL POMERIGGIO SI AMMALA)
2.IL CERTIFICATO ATTESTA CHE IL LAVORATORE DICHIARA
DI ESSERSI AMMALATO DAL GIORNO IMMEDIATAMENTE
PRIMA DI QUELLO DEL SUO RILASCIO (SI AMMALA LA MATTINA
E NON SI PRESENTA AL LAVORO)
LA CERTIFICAZIONE DI MALATTIA NEL
PUBBLICO IMPIEGO: POLIZIA DI STATO - I
Certificato redatto da:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Medico della Polizia di Stato
Medico Curante (indicare il Codice Regionale)
Medico Specialista (A.U.S.L.)
Referto di Pronto Soccorso
Altro Medico (in alcuni casi)
In ogni caso in base alla L. 833/78 Artt. 6 lettera z e 14 lettera q (ed alla circ. n.
333/800/9817.B.): “l’accertamento dell’idoneità al servizio, la certificazione e ogni
altra prestazione medico-legale riguardante il Personale P.S. compete
ESCLUSIVAMENTE al Servizio Sanitario P.S.” pertanto “qualsiasi certificazione
rilasciata al Personale P.S. non ha alcun valore per l’Amministrazione della P.S. se
non è fatta propria dal Medico della Polizia”
LA CERTIFICAZIONE DI MALATTIA NEL
PUBBLICO IMPIEGO: POLIZIA DI STATO - II
PROGNOSI LAVORATIVA
OBBLIGO DI INDICARE
LA DIAGNOSI*
• Ogni atto medico-legale relativo agli appartenenti alla P.S.
(idoneità, certificazioni, etc) è di competenza del Servizio
Sanitario della Polizia di Stato (L. 833/78 artt. 6, z e 14, q)
• Differenza tra prognosi clinica e prognosi lavorativa
• In caso di infortunio sul lavoro non è da redigere la
comunicazione INAIL (art.12 bis L.23 aprile 2009 n.38)
*
ANCHE PER ULTERIORI EVENTUALI ADEMPIMENTI D’UFFICIO:
•ES. RITIRO CAUTELATIVO TESSERA DI RICONOSCIMENTO E ARMA D’ORDINANZA
•REVISIONE LICENZA DI GUIDA E/O DI CACCIA, ECC.
LA CERTIFICAZIONE DI MALATTIA NEL
PUBBLICO IMPIEGO: POLIZIA DI STATO - III
Diagnosi di malattia:
•
Ogni certificazione medica degli appartenenti alla P.S.
deve essere completa di diagnosi nonostante la
normativa sulla Privacy (D.P.R. 782/85)
•
Il dipendente può comunque avvalersi di “doppia
certificazione” (una con la sola prognosi e l’altra con
diagnosi e prognosi per il Servizio Sanitario della P.S.)
•
Non è consentita la trascrizione nei documenti
caratteristici o matricolari delle indicazioni contenute
nei certificati prodotti ai fini giustificativi di assenza dal
servizio (problematica per le cause di servizio)
LA CERTIFICAZIONE DI MALATTIA NEL
PUBBLICO IMPIEGO: UNA NUOVA NORMATIVA
•
D.L. 25 giugno 2008, n.112: Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della
finanza pubblica e la perequazione tributaria.
•
Circolare 17 luglio 2008 n.7: in merito all’interpretazione dell’art 71 del
decreto 112 recante una nuova disciplina di fruizione dei permessi
retribuiti da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
•
Legge di conversione 6 agosto 2008, 133 con modificazioni del d.l.
112/2008 e con introduzione del comma 1-bis dell’art 71 esclusione (per il
comparto sicurezza e difesa) delle malattie conseguenti a lesioni
riportate in attività operative ed addestrative.
•
Circolare 5 settembre 2008, n.8 ad integrazione della circolare n. 7- 2008.
LA CERTIFICAZIONE DI MALATTIA NEL
PUBBLICO IMPIEGO: ART 71 D.L. 112/2008- I
•
c1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti
pubblici, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento
economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento,
comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni
altro trattamento accessorio.
•
c2. Nell’ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a
dieci giorni e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno
solare l’assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di
certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica (ivi compresi i
medici di famiglia- parere UPPA 45/08 del 4.7.08).
•
c3. L’Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della
malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto
conto delle esigenze funzionali e organizzative.
Le fasce di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate
le visite di controllo, sono dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle
ore 20:00 di tutti i giorni compresi i non lavorativi ed i festivi.
•
LA CERTIFICAZIONE DI MALATTIA NEL
PUBBLICO IMPIEGO: ART 71 D.L. 112/2008- II
•
La decurtazione economica non si applica per alcune fattispecie
tassativamente indicate nella norma:
•
•
•
•
•
•
Assenze derivanti da infortunio sul lavoro
Assenze per malattia dovuta a causa di servizio
Ricovero ospedaliero
Day hospital
Assenze dovute a gravi patologie che richiedono terapie
salvavita
c1 bis esclusivamente per il personale comparto sicurezza e
difesa: per gli eventi di malattia conseguenti a lesioni
riportate in attività operative od addestrative
LA CERTIFICAZIONE DI MALATTIA NEL
PUBBLICO IMPIEGO: OBBLIGHI DEL DIPENDENTE- I
•
COMUNICARE L’ASSENZA NON OLTRE L’INIZIO DELL’ORARIO DI LAVORO
DEL GIORNO IN CUI ESSA SI VERIFICA.
•
INVIARE PER RACCOMANDATA A.R. O RECAPITARE A MANO IL
CERTIFICATO MEDICO ENTRO 2-5 GG ( A SECONDA DEI CCNL) DALL’INIZIO
DELLA MALATTIA
•
FARSI TROVARE NEL DOMICILIO COMUNICATO ALL’AMMINISTRAZIONE
(ANCHE DIVERSO DALL’ABITUALE) DURANTE LE FASCE ORARIE DI
REPERIBILITA’ (ANCHE DI DOMENICA E GIORNI FESTIVI)
(FASCE ORARIE: ORE 8:00-13:00 E 14.00-20.00)
•
GARANTIRE LA REPERIBILITA’ AL DOMICILIO ANCHE IN PRESENZA DI
AUTORIZZAZIONI DEL MEDICO CURANTE DI USCIRE.
•
DARE IMMEDIATA COMUNICAZIONE ALL’AMMINISTRAZIONE, INDICANDO
UNA DIVERSA FASCIA ORARIA DI REPERIBILITA’, NEL CASO IL
DIPENDENTE, PER GIUSTIFICATI MOTIVI O PER EFFETTUARE VISITE
MEDICHE, DEBBA ALLONTANARSI DAL DOMICILIO COMUNICATO
DURANTE LE FASCE ORARIE.
LA CERTIFICAZIONE DI MALATTIA NEL
PUBBLICO IMPIEGO: OBBLIGHI DEL DIPENDENTE- II
DOVERE DI DILIGENZA
1.
COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE L’ASSENZA (E LA DURATA)
2.
CONSENTIRE L’EFFETTUAZIONE DELLA VISITA DI CONTROLLO
3.
GARANTIRE LA REPERIBILITA’ AL DOMICILIO
(SENT. CORTE DI CASS. DEL 14.05.1997)
LA CERTIFICAZIONE DI MALATTIA NEL
PUBBLICO IMPIEGO: VISITA FISCALE
LA RICHIESTA (ORA OBBLIGATORIA )DEVE ESSERE COMPLETA DI:
1.
DENOMINAZIONE ED INDIRIZZO DELL’ENTE RICHIEDENTE
2.
PARTITA IVA O CODICE FISCALE
3.
COGNOME E NOME DEL LAVORATORE
4.
INDIRIZZO ESATTO ED ATTUALE DEL LAVORATORE DURANTE LA
MALATTIA
5.
DATA INIZIO MALATTIA E PROGNOSI
6.
(OVE POSSIBILE) LA DIAGNOSI
7.
EVENTUALE FASCIA ORARIA DI NON REPERIBILITA’ (PER
ASSENZA CON GIUSTA CAUSA).
LA CERTIFICAZIONE DI MALATTIA NEL
PUBBLICO IMPIEGO: IL MEDICO DI CONTROLLO
Ai sensi del decreto 8 gennaio 1985 del Ministero della Sanità,
il medico di controllo della USL provvede al :
* controllo dello stato di malattia del lavoratore
* confermando o meno l’esistenza della malattia che abbia
caratteristiche tali da produrre incapacità al lavoro,
* ovvero nel caso che ritenga esaurita la malattia, invitando il
lavoratore a riprendere il lavoro per il primo giorno non
festivo,
* ovvero modificandone la prognosi con adeguata
motivazione.
LA CERTIFICAZIONE DI MALATTIA NEL
PUBBLICO IMPIEGO: COMPITI DI CONTROLLO
QUALORA IL MEDICO FISCALE NON REPERISCA IL PAZIENTE AL
DOMICILIO LASCERA’ UN AVVISO PER ESEGUIRE LA VISITA RICHIESTA IN
AMBITO AMBULATORIALE (A MENO CHE IL PAZIENTE NON ABBIA RIPRESO
IL LAVORO O SIA IMPEDITO PER MOTIVI DI SALUTE).
z
IN QUESTA OCCASIONE IL LAVORATORE DOVRA’
L’ASSENZA AL DOMICILIO (ANCHE ALL’AMINISTRAZIONE)
z
GIUSTIFICARE
LA VISITA FISCALE:
ASSENZA CON GIUSTIFICATO MOTIVO- I
“…L’assenza alla visita di controllo, per non essere sanzionata dalla
perdita del trattamento economico di malattia ai sensi dell’art. 5,
comma 14, DL 463 del 1983, convertito in legge n° 638 del 1983, può
essere giustificata oltre che dal caso di forza maggiore, da ogni
situazione, la quale, ancorché non insuperabile e nemmeno tale da
determinare, ove non osservata, la lesione di beni privati, abbia reso
indifferibile altrove la presenza personale dell’assicurato, come la
concomitanza di visite mediche, prestazioni sanitarie o accertamenti
specialistici, purché il lavoratore dimostri l’impossibilità di effettuare
tali visite in orario diverso da quello corrispondente alle fasce orarie di
reperibilità” (Cass. 26.05.1999 n°5150; Cass. 22.06.2001 n° 8544; Cass.
29.11.2002 n° 16996).
LA VISITA FISCALE:
ASSENZA CON GIUSTIFICATO MOTIVO- II
Deve considerarsi giustificata l’assenza al
domicilio durante le fasce orarie di
reperibilità dovuta alla necessità di recarsi
dal proprio medico curante per l’insorgere di
una colica o per accertamenti urgenti
(Corte di Cass. – sentenza del 04.03.1996 ).
LA VISITA FISCALE:
CASI PARTICOLARI
Domicilio in albergo: ammissibile che il domicilio del dipendente coincida con un albergo; il dipendente ha
l’onere di comunicare con precisione l’indirizzo (Corte Cassazione sent. 09.10.1998)
Guasto al campanello: ingiustificata l’assenza di un dipendente se non sia stato possibile eseguire la visita
medica per un guasto al campanello dell’abitazione (TAR Lombardia 17.11.1997 n° 1946)
Cambio di domicilio non comunicato: ingiustificata se il lavoratore non ne ha dato comunicazione
all’amministrazione (TAR Abruzzo 17.11.1997 n° 56) e risulta irreperibile (Corte Cassazione sent. 16.11.1996)
Assenza dal domicilio per recarsi dal medico curante: solo nel caso di accertamenti urgenti (Corte di Cassazione
sent. 04.03.1996)
Assenza dal domicilio per accompagnare la moglie: non valida giustificazione è ciò per pochezza della
giustificazione sia per l’estrema facilità di avvalersi di altri orari (Corte Cassazione sent. 03.08.1995)
Assenza dal domicilio per cure fisiatriche: costituisce un giustificato motivo solo nel caso in cui il dipendente
fornisca la prova dell’impossibilità, se non a prezzo di gravi sacrifici, di effettuare tali cure utilizzando orari
diversi (Corte Cassazione sent. 23.07.1998).
LA CERTIFICAZIONE DI MALATTIA NEL
PUBBLICO IMPIEGO
La certificazione di malattia è solo l’esercizio di un
diritto del paziente ed un dovere del medico?