certificazione medica pubbl impiego Dott. Piemontino
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certificazione medica pubbl impiego Dott. Piemontino
LA CERTIFICAZIONE DI MALATTIA NEL PUBBLICO IMPIEGO LA CERTIFICAZIONE MEDICA LA CERTIFICAZIONE RAPPRESENTA PER IL MEDICO UN DOVERE GIURIDICO- AMMINISTRATIVO CHE DISCENDE DAL CARATTERE PUBBLICISTICO DELLA PROFESSIONE MEDICA LA CERTIFICAZIONE MEDICA: NATURA GIURIDICA 1. Atto pubblico redatto attraverso la certificazione obbligatoria (Cert. di morte, cert. Idoneità alla guida, al porto d’armi) 2. Certificato amministrativo rilasciato nell’esercizio delle funzioni pubbliche (prescrizioni di farmaci su ricettario regionale, cert. di idoneità sportiva agonistica, cert. Esonero cinture di sicurezza) 3. Scritture private ( il medico che le redige è “esercente un servizio di pubblica necessità”): cert. di idoneità allo sport non agonistico; proposta di ricovero coatto per paz. Psichiatrici T.S.O.; cert. di malattia per uso assicurativo; cert. di interruzione volontaria di gravidanza. LA CERTIFICAZIONE DI MALATTIA NEL PUBBLICO IMPIEGO: INDICAZIONI ESSENZIALI 1. nome e qualifica del certificante 2. generalità della persona interessata 3. abituale domicilio del lavoratore 4. oggetto della certificazione (eventuale diagnosi e prognosi) 5. data e luogo del rilascio 6. firma in calce LA CERTIFICAZIONE DI MALATTIA NEL PUBBLICO IMPIEGO- I VA TRASMESSO DAL LAVORATORE NEL PIU’ BREVE TEMPO POSSIBILE (ENTRO 2-5 GIORNI) DEVE ESSERE REDATTO IN MANIERA COMPLETA: • DIAGNOSI (OVE RICHIESTO) • INIZIO MALATTIA • DURATA PRESUNTA DELLA MALATTIA LA CERTIFICAZIONE DI MALATTIA NEL PUBBLICO IMPIEGO: RILASCIO - I 1. SPETTA AL MEDICO DI FIDUCIA (INDICARE IL CODICE REGIONALE) DEL LAVORATORE DOCUMENTARE CON IL CERTIFICATO L’INSORGENZA DELLA MALATTIA NONCHE’ LA PROGNOSI. 2. LA DIAGNOSI DEVE ESSERE COMUNICATA ALL’ASL COMPETENTE PER TERRITORIO MA NON AL DATORE DI LAVORO. 3. ANCHE NEL CASO DEL LAVORATORE DEL SETTORE PUBBLICO IL CERTIFICATO CONSEGNATO ALL’AMMINISTRAZIONE DEVE ESSERE PRIVO DI DIAGNOSI (Linee guida in materia di trattamento dei dati personali dei lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico Garante Privacy Del.14.06.2007 n.23) LA CERTIFICAZIONE DI MALATTIA NEL PUBBLICO IMPIEGO: RILASCIO - II LA DECORRENZA DELL’ASSENZA PER MALATTIA NON NECESSARIAMENTE DEVE COINCIDERE CON LA DATA DEL RILASCIO DEL CERTIFICATO MEDICO: DUE CASI: 1. IL CERTIFICATO E’ RILASCIATO CON DECORRENZA DALLO STESSO GIORNO IN CUI IL LAVORATORE HA PRESTATO SERVIZIO (ES. LA MATTINA LAVORA E NEL POMERIGGIO SI AMMALA) 2.IL CERTIFICATO ATTESTA CHE IL LAVORATORE DICHIARA DI ESSERSI AMMALATO DAL GIORNO IMMEDIATAMENTE PRIMA DI QUELLO DEL SUO RILASCIO (SI AMMALA LA MATTINA E NON SI PRESENTA AL LAVORO) LA CERTIFICAZIONE DI MALATTIA NEL PUBBLICO IMPIEGO: POLIZIA DI STATO - I Certificato redatto da: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Medico della Polizia di Stato Medico Curante (indicare il Codice Regionale) Medico Specialista (A.U.S.L.) Referto di Pronto Soccorso Altro Medico (in alcuni casi) In ogni caso in base alla L. 833/78 Artt. 6 lettera z e 14 lettera q (ed alla circ. n. 333/800/9817.B.): “l’accertamento dell’idoneità al servizio, la certificazione e ogni altra prestazione medico-legale riguardante il Personale P.S. compete ESCLUSIVAMENTE al Servizio Sanitario P.S.” pertanto “qualsiasi certificazione rilasciata al Personale P.S. non ha alcun valore per l’Amministrazione della P.S. se non è fatta propria dal Medico della Polizia” LA CERTIFICAZIONE DI MALATTIA NEL PUBBLICO IMPIEGO: POLIZIA DI STATO - II PROGNOSI LAVORATIVA OBBLIGO DI INDICARE LA DIAGNOSI* • Ogni atto medico-legale relativo agli appartenenti alla P.S. (idoneità, certificazioni, etc) è di competenza del Servizio Sanitario della Polizia di Stato (L. 833/78 artt. 6, z e 14, q) • Differenza tra prognosi clinica e prognosi lavorativa • In caso di infortunio sul lavoro non è da redigere la comunicazione INAIL (art.12 bis L.23 aprile 2009 n.38) * ANCHE PER ULTERIORI EVENTUALI ADEMPIMENTI D’UFFICIO: •ES. RITIRO CAUTELATIVO TESSERA DI RICONOSCIMENTO E ARMA D’ORDINANZA •REVISIONE LICENZA DI GUIDA E/O DI CACCIA, ECC. LA CERTIFICAZIONE DI MALATTIA NEL PUBBLICO IMPIEGO: POLIZIA DI STATO - III Diagnosi di malattia: • Ogni certificazione medica degli appartenenti alla P.S. deve essere completa di diagnosi nonostante la normativa sulla Privacy (D.P.R. 782/85) • Il dipendente può comunque avvalersi di “doppia certificazione” (una con la sola prognosi e l’altra con diagnosi e prognosi per il Servizio Sanitario della P.S.) • Non è consentita la trascrizione nei documenti caratteristici o matricolari delle indicazioni contenute nei certificati prodotti ai fini giustificativi di assenza dal servizio (problematica per le cause di servizio) LA CERTIFICAZIONE DI MALATTIA NEL PUBBLICO IMPIEGO: UNA NUOVA NORMATIVA • D.L. 25 giugno 2008, n.112: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. • Circolare 17 luglio 2008 n.7: in merito all’interpretazione dell’art 71 del decreto 112 recante una nuova disciplina di fruizione dei permessi retribuiti da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. • Legge di conversione 6 agosto 2008, 133 con modificazioni del d.l. 112/2008 e con introduzione del comma 1-bis dell’art 71 esclusione (per il comparto sicurezza e difesa) delle malattie conseguenti a lesioni riportate in attività operative ed addestrative. • Circolare 5 settembre 2008, n.8 ad integrazione della circolare n. 7- 2008. LA CERTIFICAZIONE DI MALATTIA NEL PUBBLICO IMPIEGO: ART 71 D.L. 112/2008- I • c1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti pubblici, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. • c2. Nell’ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare l’assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica (ivi compresi i medici di famiglia- parere UPPA 45/08 del 4.7.08). • c3. L’Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo, sono dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 20:00 di tutti i giorni compresi i non lavorativi ed i festivi. • LA CERTIFICAZIONE DI MALATTIA NEL PUBBLICO IMPIEGO: ART 71 D.L. 112/2008- II • La decurtazione economica non si applica per alcune fattispecie tassativamente indicate nella norma: • • • • • • Assenze derivanti da infortunio sul lavoro Assenze per malattia dovuta a causa di servizio Ricovero ospedaliero Day hospital Assenze dovute a gravi patologie che richiedono terapie salvavita c1 bis esclusivamente per il personale comparto sicurezza e difesa: per gli eventi di malattia conseguenti a lesioni riportate in attività operative od addestrative LA CERTIFICAZIONE DI MALATTIA NEL PUBBLICO IMPIEGO: OBBLIGHI DEL DIPENDENTE- I • COMUNICARE L’ASSENZA NON OLTRE L’INIZIO DELL’ORARIO DI LAVORO DEL GIORNO IN CUI ESSA SI VERIFICA. • INVIARE PER RACCOMANDATA A.R. O RECAPITARE A MANO IL CERTIFICATO MEDICO ENTRO 2-5 GG ( A SECONDA DEI CCNL) DALL’INIZIO DELLA MALATTIA • FARSI TROVARE NEL DOMICILIO COMUNICATO ALL’AMMINISTRAZIONE (ANCHE DIVERSO DALL’ABITUALE) DURANTE LE FASCE ORARIE DI REPERIBILITA’ (ANCHE DI DOMENICA E GIORNI FESTIVI) (FASCE ORARIE: ORE 8:00-13:00 E 14.00-20.00) • GARANTIRE LA REPERIBILITA’ AL DOMICILIO ANCHE IN PRESENZA DI AUTORIZZAZIONI DEL MEDICO CURANTE DI USCIRE. • DARE IMMEDIATA COMUNICAZIONE ALL’AMMINISTRAZIONE, INDICANDO UNA DIVERSA FASCIA ORARIA DI REPERIBILITA’, NEL CASO IL DIPENDENTE, PER GIUSTIFICATI MOTIVI O PER EFFETTUARE VISITE MEDICHE, DEBBA ALLONTANARSI DAL DOMICILIO COMUNICATO DURANTE LE FASCE ORARIE. LA CERTIFICAZIONE DI MALATTIA NEL PUBBLICO IMPIEGO: OBBLIGHI DEL DIPENDENTE- II DOVERE DI DILIGENZA 1. COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE L’ASSENZA (E LA DURATA) 2. CONSENTIRE L’EFFETTUAZIONE DELLA VISITA DI CONTROLLO 3. GARANTIRE LA REPERIBILITA’ AL DOMICILIO (SENT. CORTE DI CASS. DEL 14.05.1997) LA CERTIFICAZIONE DI MALATTIA NEL PUBBLICO IMPIEGO: VISITA FISCALE LA RICHIESTA (ORA OBBLIGATORIA )DEVE ESSERE COMPLETA DI: 1. DENOMINAZIONE ED INDIRIZZO DELL’ENTE RICHIEDENTE 2. PARTITA IVA O CODICE FISCALE 3. COGNOME E NOME DEL LAVORATORE 4. INDIRIZZO ESATTO ED ATTUALE DEL LAVORATORE DURANTE LA MALATTIA 5. DATA INIZIO MALATTIA E PROGNOSI 6. (OVE POSSIBILE) LA DIAGNOSI 7. EVENTUALE FASCIA ORARIA DI NON REPERIBILITA’ (PER ASSENZA CON GIUSTA CAUSA). LA CERTIFICAZIONE DI MALATTIA NEL PUBBLICO IMPIEGO: IL MEDICO DI CONTROLLO Ai sensi del decreto 8 gennaio 1985 del Ministero della Sanità, il medico di controllo della USL provvede al : * controllo dello stato di malattia del lavoratore * confermando o meno l’esistenza della malattia che abbia caratteristiche tali da produrre incapacità al lavoro, * ovvero nel caso che ritenga esaurita la malattia, invitando il lavoratore a riprendere il lavoro per il primo giorno non festivo, * ovvero modificandone la prognosi con adeguata motivazione. LA CERTIFICAZIONE DI MALATTIA NEL PUBBLICO IMPIEGO: COMPITI DI CONTROLLO QUALORA IL MEDICO FISCALE NON REPERISCA IL PAZIENTE AL DOMICILIO LASCERA’ UN AVVISO PER ESEGUIRE LA VISITA RICHIESTA IN AMBITO AMBULATORIALE (A MENO CHE IL PAZIENTE NON ABBIA RIPRESO IL LAVORO O SIA IMPEDITO PER MOTIVI DI SALUTE). z IN QUESTA OCCASIONE IL LAVORATORE DOVRA’ L’ASSENZA AL DOMICILIO (ANCHE ALL’AMINISTRAZIONE) z GIUSTIFICARE LA VISITA FISCALE: ASSENZA CON GIUSTIFICATO MOTIVO- I “…L’assenza alla visita di controllo, per non essere sanzionata dalla perdita del trattamento economico di malattia ai sensi dell’art. 5, comma 14, DL 463 del 1983, convertito in legge n° 638 del 1983, può essere giustificata oltre che dal caso di forza maggiore, da ogni situazione, la quale, ancorché non insuperabile e nemmeno tale da determinare, ove non osservata, la lesione di beni privati, abbia reso indifferibile altrove la presenza personale dell’assicurato, come la concomitanza di visite mediche, prestazioni sanitarie o accertamenti specialistici, purché il lavoratore dimostri l’impossibilità di effettuare tali visite in orario diverso da quello corrispondente alle fasce orarie di reperibilità” (Cass. 26.05.1999 n°5150; Cass. 22.06.2001 n° 8544; Cass. 29.11.2002 n° 16996). LA VISITA FISCALE: ASSENZA CON GIUSTIFICATO MOTIVO- II Deve considerarsi giustificata l’assenza al domicilio durante le fasce orarie di reperibilità dovuta alla necessità di recarsi dal proprio medico curante per l’insorgere di una colica o per accertamenti urgenti (Corte di Cass. – sentenza del 04.03.1996 ). LA VISITA FISCALE: CASI PARTICOLARI Domicilio in albergo: ammissibile che il domicilio del dipendente coincida con un albergo; il dipendente ha l’onere di comunicare con precisione l’indirizzo (Corte Cassazione sent. 09.10.1998) Guasto al campanello: ingiustificata l’assenza di un dipendente se non sia stato possibile eseguire la visita medica per un guasto al campanello dell’abitazione (TAR Lombardia 17.11.1997 n° 1946) Cambio di domicilio non comunicato: ingiustificata se il lavoratore non ne ha dato comunicazione all’amministrazione (TAR Abruzzo 17.11.1997 n° 56) e risulta irreperibile (Corte Cassazione sent. 16.11.1996) Assenza dal domicilio per recarsi dal medico curante: solo nel caso di accertamenti urgenti (Corte di Cassazione sent. 04.03.1996) Assenza dal domicilio per accompagnare la moglie: non valida giustificazione è ciò per pochezza della giustificazione sia per l’estrema facilità di avvalersi di altri orari (Corte Cassazione sent. 03.08.1995) Assenza dal domicilio per cure fisiatriche: costituisce un giustificato motivo solo nel caso in cui il dipendente fornisca la prova dell’impossibilità, se non a prezzo di gravi sacrifici, di effettuare tali cure utilizzando orari diversi (Corte Cassazione sent. 23.07.1998). LA CERTIFICAZIONE DI MALATTIA NEL PUBBLICO IMPIEGO La certificazione di malattia è solo l’esercizio di un diritto del paziente ed un dovere del medico?