rassegna di giurisprudenza - Corte d`Appello di Milano
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RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA CONSULENZA TECNICA DEDUCENTE E PERCIPIENTE Sez. 2, Sentenza n. 1190 del 22/01/2015 Presidente: Oddo M. Estensore: Bucciante E. Relatore: Bucciante E. P.M. Ceroni F. (Diff.) Irces Impresa Ristrutturazione Centro Storico Srl (Spotorno ed altro) contro Comune di Genova (Morielli ed altro) (Cassa con rinvio, App. Genova, 21/06/2008) PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO ATTIVITÀ - INDAGINI - Risarcimento del danno - Prova del danno - Consulenza d’ufficio cosiddetta “percipiente” - Configurabilità - Limiti - Fattispecie. In tema di risarcimento del danno, è possibile assegnare alla consulenza tecnica d'ufficio ed alle correlate indagini peritali funzione “percipiente”, quando essa verta su elementi già allegati dalla parte, ma che soltanto un tecnico sia in grado di accertare, per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone. In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha riformato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto esplorativa la consulenza d'ufficio, richiesta in ordine alla quantificazione del danno per il mancato utile conseguente alla bloccata commercializzazione di un immobile, senza dare alcuna spiegazione sulle ragioni per le quali i dati già acquisiti non consentissero di verificare l'esistenza di detto danno. Sez. 3, Sentenza n. 22225 del 20/10/2014 Presidente: Russo LA. Estensore: Carluccio G. Relatore: Carluccio G. P.M. Russo RG. (Diff.) Tamburrino (Carini ed altro) contro Azienda Universitaria Policlinico Università Federico II (Rigetta, Napoli, 07/12/2009) RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI) - Consulenza tecnica d'ufficio - Valutazione tecnica del nesso di causalità - Giudizio di probabilità Valutazione in termini di “meno probabile che non” - Idoneità ai fini della prova Esclusione - Ragioni. In tema di responsabilità medico-chirurgica, allorché la consulenza tecnica d'ufficio che pure di norma presenta in tale ambito natura “percipiente”- formuli una valutazione, sull'efficienza eziologica della condotta della struttura sanitaria rispetto all'evento di danno come “meno probabile che non”, tale esito è correttamente ignorato dal giudice, atteso che, in applicazione del criterio della regolarità causale e della certezza probabilistica, l'affermazione della riferibilità causale del danno all'ipotetico responsabile presuppone, all'opposto, una valutazione nei termini di “più probabile che non”. Sez. 1, Sentenza n. 28669 del 27/12/2013 Presidente: Salmè G. Estensore: Nazzicone L. 1 Relatore: Nazzicone L. P.M. Capasso L. (Conf.) Triulzi (Stella Richter) contro Fall. Sincies Chiementin Spa ed altri (Rigetta, App. Roma, 12/12/2011) PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO ATTIVITÀ - INDAGINI - Mezzo di prova - Esclusione - Indagini esplorative delegate al consulente - Ammissibilità - Limiti. SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE - In genere. In tema di azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali, quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, può essere disposta una consulenza tecnica d'ufficio allo scopo di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse. Sez. 2, Sentenza n. 26062 del 20/11/2013 Presidente: Triola RM. Estensore: Bursese GA. Relatore: Bursese GA. P.M. Golia A. (Parz. Diff.) Santucci ed altro (La Spina ed altro) contro Gubbiotti ed altri (Cassa con rinvio, App. Perugia, 22/08/2007) AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTO DI ESCLUSIVA - Rapporto di agenzia Stipula di contratti lesivi del diritto di esclusiva - Prova del danno subito dall'agente Consulenza tecnica di ufficio - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie in tema di contratti stipulati da agenti per una diversa zona del medesimo preponente. Nel rapporto d'agenzia, la consulenza tecnica può costituire mezzo di prova quando l’agente non possa dimostrare altrimenti i danni subiti in conseguenza dei contratti stipulati da agenti per una zona diversa dello stesso preponente in violazione del suo diritto di esclusiva. Sez. 1, Sentenza n. 20695 del 10/09/2013 Presidente: Vitrone U. Estensore: Bernabai R. Relatore: Bernabai R. P.M. Apice U. (Conf.) Ifi Srl (Fantigrossi ed altro) contro Agenzia Territorio (Avv. Gen. Stato) (Cassa con rinvio, App. Ancona, 03/07/2012) URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - MISURE DI SALVAGUARDIA IN PENDENZA DI APPROVAZIONE - Consulenza tecnica di ufficio - Mezzo di prova - Esclusione - Consulenza d'ufficio cosiddetta "percipiente" - Configurabilità - Limiti - Fattispecie in tema di risarcimento danni cagionati da abuso di posizione dominante. Benché le parti non possano sottrarsi all'onere probatorio a loro carico invocando, per l'accertamento dei propri diritti, una consulenza tecnico di ufficio, non essendo la 2 stessa un mezzo di prova in senso stretto, è tuttavia consentito al giudice fare ricorso a quest'ultima per acquisire dati la cui valutazione sia poi rimessa allo stesso ausiliario (c.d. consulenza percipiente) purché la parte, entro i termini di decadenza propri dell'istruzione probatoria, abbia allegato i corrispondenti fatti, ponendoli a fondamento della sua domanda, ed il loro accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche. Così statuendo, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva respinto, ritenendola carente di prova, una domanda risarcitoria per danni cagionati da abuso di posizione dominante, benché l’attore avesse “ab initio” allegato l’insieme delle ripercussioni negative derivategli dall’applicazione di una normativa nazionale contrastante con l’ordinamento comunitario, al cui accertamento aveva altresì tempestivamente chiesto darsi seguito con un'istanza non accolta di c.t.u. finalizzata alla quantificazione di tali danni. Sez. 3, Sentenza n. 4792 del 26/02/2013 Presidente: Berruti GM. Estensore: Carluccio G. Relatore: Carluccio G. P.M. Pratis P. (Conf.) Favero (Del Re ed altri) contro Casa di cura Villa Maria s.r.l. (Volpe) (Rigetta, App. Venezia, 09/09/2009) PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO ATTIVITÀ - INDAGINI - Ambito - Responsabilità medico - Chirurgica Consulenza “percipiente” - Efficacia probatoria - Sussistenza. In caso di accertamento della responsabilità medico-chirurgica, attesa l'innegabilità delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie non solo alla comprensione dei fatti, ma alla loro stessa rilevabilità, la consulenza tecnica presenta carattere “percipiente”, sicché il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati, ma anche quello di accertare i fatti medesimi, ponendosi pertanto la consulenza, in relazione a tale aspetto, come fonte oggettiva di prova. Sez. 3, Sentenza n. 6155 del 13/03/2009 Presidente: Varrone M. Estensore: D'Amico P. Relatore: D'Amico P. P.M. Gambardella V. (Conf.) Sicilcom Srl (Tafuri ed altri) contro Assitalia Spa ed altro (Rigetta, App. Catania, 11/09/2004) PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO ATTIVITÀ - INDAGINI - Consulenza tecnica di ufficio - Natura, qualificazione Consulente deducente e consulente percipiente - Ammissibilità - Fattispecie. La consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Questi può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche. Nella fattispecie, relativa 3 ad una causa di risarcimento dei danni provocati ad una canalizzazione Telecom durante i lavori su una barriera di protezione stradale, la S.C. ha ritenuto legittimamente disposta dal giudice una CTU per accertare quale fosse l'ubicazione dei cavi, non essendovi dubbi sul loro interramento. Sez. 3, Sentenza n. 24620 del 26/11/2007 Presidente: Di Nanni LF. Estensore: Fico N. Relatore: Fico N. P.M. Schiavon G. (Conf.) Baia D'Oro Srl (Corte Cassazione ed altro) contro Com. Licata (Lus ed altro) (Rigetta, App. Palermo, 3 Dicembre 2002) PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO ATTIVITÀ - INDAGINI - Mezzo di prova - Esclusione - Consulenza d'ufficio cosiddetta "percipiente" - Configurabilità - Portata - Onere di allegazione della parte dei fatti costitutivi del diritto azionato - Sussistenza - Fattispecie. Le parti non possono sottrarsi all’onere probatorio e rimettere l’accertamento dei propri diritti all’attività del consulente neppure nel caso di consulenza tecnica d'ufficio cosiddetta “percipiente”, che può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, demandandosi al consulente l'accertamento di determinate situazioni di fatto, giacché, anche in siffatta ipotesi, è necessario che le parti stesse deducano quantomeno i fatti e gli elementi specifici posti a fondamento di tali diritti. Nella specie, la S.C., enunciando l’anzidetto principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto una domanda di risarcimento del danno per mancato rilascio di certificato di agibilità necessario allo svolgimento di attività alberghiera, in quanto sfornita di allegazione e prova del pregiudizio asseritamente subito, avendo già rigettato, in corso di giudizio, l'istanza di consulenza tecnica d'ufficio proposta ai fini della quantificazione del danno medesimo. Sez. 3, Sentenza n. 3990 del 23/02/2006 Presidente: Vittoria P. Estensore: Fico N. Relatore: Fico N. P.M. Sgroi C. (Conf.) Ohanessian (Del Re) contro Bravi (Mancini) (Cassa con rinvio, App. Roma, 2 Gennaio 2002) PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO ATTIVITÀ - INDAGINI - Valutazione dei fatti - Consulente deducente Accertamento dei fatti - Consulente percipiente - Ammissibilità - Fattispecie. In tema di consulenza tecnica di ufficio, il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), e in tal caso, in cui la consulenza costituisce essa stessa fonte oggettiva di prova, è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l’accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche. Nella fattispecie, relativa all’azione di danni del conduttore di immobili nei confronti del locatore per lavori di ristrutturazione del fabbricato, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte di merito che aveva rigettato la domanda per avere la stessa ritenuto che l’attore aveva dedotto e prodotto i documenti di spesa soltanto durante la 4 consulenza tecnica di primo grado, quindi irritualmente, per violazione dell'articolo 87 disp. att. c.p.c. e del diritto di difesa, con conseguente irritualità e inammissibilità della stessa consulenza, trasformatasi in mezzo di prova, ed erroneità della sentenza di accoglimento del primo giudice, in quanto fondata su quei preventivi, non anche su elementi di prova forniti dalla parte; ha conclusivamente affermato la S.C. che l'intervento del consulente era stato ritenuto necessario per accertare sia lo stato dei luoghi e la riduzione del valore locativo dell’immobile, sia eventuali danni patrimoniali ai beni di proprietà attorea. Sez. 3, Sentenza n. 27002 del 07/12/2005 Presidente: Sabatini F. Estensore: Fico N. Relatore: Fico N. P.M. Sgroi C. (Conf.) Inpdap (Assumma) contro Birarelli (Valenzi ed altro) (Rigetta, App. Roma, 7 Marzo 2001) PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE - Consulente deducente e consulente percipiente - Differenza - Accertamento del fatto da provare operato dal consulente - Legittimità - Condizioni - Fattispecie in tema di controversia locatizia. Il giudice può affidare al consulente tecnico non solo l’incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (cosiddetto consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (cosiddetto consulente percipiente). Nel secondo caso, in cui la consulenza costituisce essa stessa fonte di prova, è necessario e sufficiente che la parte interessata deduca il fatto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche. Nella specie, la S.C., nel respingere il relativo motivo di ricorso, ha ritenuto corretta la motivazione della sentenza impugnata con la quale era stata ravvisata l’ammissibilità della consulenza tecnica disposta dal giudice di primo grado in una controversia locatizia in cui si era prospettata la necessità di rilevare le caratteristiche tecniche dell'immobile locato e valutarne la conformità, negata dalla parte ricorrente, a quelle richieste dalla categoria catastale attribuita dall’ufficio tecnico. Sez. 1, Sentenza n. 10871 del 01/10/1999 Presidente: Grieco A. Estensore: Verucci G. P.M. Mele F. (Conf.) Ferlito (Andriani) contro Provincia di Trapani (Tesoriere) (Rigetta, App. Palermo, 17 luglio 1996). PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE - Consulente cosiddetto “percipiente” - Accertamento del fatto da provare operato dalla stesso consulente - Onere della prova a carico delle parti - Sussistenza - Portata. Anche nell'ipotesi di consulenza tecnica d'ufficio cosiddetto percipiente che può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, le parti non possono sottrarsi all'onere probatorio e rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente, essendo necessario che quantomeno deducano i fatti e gli elementi specifici posti a fondamento di tali diritti. 5 AMMISSIONE DELLA CTU E CTU ESPLORATIVA Sez. L, Sentenza n. 1186 del 22/01/2016 Presidente: Venuti P. Estensore: Tria L. Relatore: Tria L. P.M. Finocchi Ghersi R. (Diff.) Sorace (Muratori) contro Inps (Pulli ed altro) (Cassa con rinvio, App. Roma, 15/09/2010) PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO ATTIVITÀ - INDAGINI - Attività demandabili - Attività valutative - Esclusione Limiti - Fattispecie. La consulenza tecnica d'ufficio è funzionale alla sola risoluzione di questioni di fatto che presuppongano cognizioni di ordine tecnico e non giuridico sicché i consulenti tecnici non possono essere incaricati di accertamenti e valutazioni circa la qualificazione giuridica di fatti e la conformità al diritto di comportamenti, né, ove una tale inammissibile valutazione sia stata comunque effettuata (nella specie, quella relativa alla qualificazione della “attività confacente alle attitudini dell’assicurato”, di cui all'art. 1 della l. n. 222 del 1984, come attività usurante o stressante, o meno), di essa si deve tenere conto, a meno che non venga vagliata criticamente e sottoposta al dibattito processuale delle parti. Sez. 1, Sentenza n. 23290 del 13/11/2015 Presidente: Di Palma S. Estensore: Acierno M. Relatore: Acierno M. P.M. Ceroni F. (Diff.) S.F. (Giamporcaro Lorenzo) contro G.F. ed altro (Cassa con rinvio, App. Palermo, 10/06/2013) FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - PROVA - Impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità - Richiesta di consulenza tecnica ematologica - Strumento istruttorio officioso - Configurabilità - Natura esplorativa - Esclusione - Rinuncia della parte - Ammissibilità - Esclusione. In materia di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità, la consulenza tecnica ematologica è uno strumento istruttorio officioso rivolto verso l'unica indagine decisiva in ordine all’accertamento della verità del rapporto di filiazione e, pertanto, la sua richiesta, da un lato, non può essere ritenuta esplorativa, intendendosi come tale l'istanza rivolta a supplire le deficienze allegative ed istruttorie di parte, così da aggirare il regime dell’onere della prova sul piano sostanziale o i tempi di formulazione delle richieste istruttorie sul piano processuale, e, dall'altro, non essendo soggetta al regime processuale delle istanze di parte, non può essere oggetto di rinuncia, anche implicita. Sez. 1, Sentenza n. 22118 del 29/10/2015 Presidente: Rordorf R. Estensore: Genovese FA. Relatore: Genovese FA. P.M. Sorrentino F. (Diff.) L.a.l. Srl (Cipriani Guido) contro Ghirelli Srl ed altro (Improda Alberto) 6 (Cassa con rinvio, App. Venezia, 30/06/2010) BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) - OPERE PROTETTE (OGGETTO DEL DIRITTO) - ARTE APPLICATA ALL'INDUSTRIA - Art. 2, n. 10, della l. n. 633 del 1941 Interpretazione - Opere di “design” - Carattere creativo e valore artistico Sussistenza - Giudizio “ex ante” con l'ausilio di consulenti tecnici. In tema di proprietà intellettuale, l’art. 2, n. 10, della l. n. 633 del 1941 (applicabile “ratione temporis”), a mente del quale sono comprese nella protezione delle opere del disegno industriale quelle «che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico», va interpretato nel senso che i menzionati parametri debbono risultare riconoscibili, anche attraverso il ricorso a criteri indiziari (riconoscimento in ambiti critico-specialistici, presenza di tratti sicuramente innovativi, sia sul terreno progettuale che realizzativo, precoce ed attendibile musealizzazione), opportunamente pesati (ove presenti), sulla base di un giudizio “ex ante”, formulato se del caso- attraverso il ricorso all'esperienza e al sapere specialistico di consulenti idonei a fornire al giudice validi elementi di valutazione. Sez. L, Sentenza n. 21219 del 20/10/2015 Presidente: Vidiri G. Estensore: Napoletano G. Relatore: Napoletano G. P.M. Celeste A. (Conf.) Segafredo Zanetti Spa (Costa Pierluigi ed altri) contro Mascaro (Billi ed altro) (Rigetta, App. Milano, 17/12/2008) AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVIGIONE - IN GENERE - Onere di informazione del preponente dei dati provvigionali Inosservanza - Carente indicazione giudiziale dei dati relativi alla quantificazione del credito - Non imputabilità all’agente - Fattispecie. In tema di contratto di agenzia, l’omesso invio degli estratti conto provvigionali da parte del preponente giustifica la carente indicazione dei relativi dati ai fini della quantificazione giudiziale del proprio credito chiesta dall’agente, derivando essa dall’inadempimento dell'obbligo di informazione a carico del primo. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che, a fronte dell'inadempimento del preponente dell’obbligo informativo, aveva ritenuto che correttamente il tribunale avesse disposto consulenza tecnica di ufficio per la quantificazione del credito dell’agente. Sez. 1, Sentenza n. 17399 del 01/09/2015 Presidente: Di Palma S. Estensore: Lamorgese AP. Relatore: Lamorgese AP. P.M. Ceroni F. (Diff.) Precerutti Roberta Rosalia (Frattallone Salvatore) contro Adec Srl ed altro (Cassa con rinvio, Trib. Milano, 19/01/2012) PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE - Consulenza tecnica d'ufficio - Mancata ammissione da parte del giudice di merito - Onere di motivazione adeguata - Contenuto - Vizio di motivazione Configurabilità - Condizioni - Fattispecie in tema di richiesta di consulenza medicolegale. 7 La decisione di ricorrere o meno ad una consulenza tecnica d'ufficio costituisce un potere discrezionale del giudice, che, tuttavia, è tenuto a motivare adeguatamente il rigetto dell'istanza di ammissione proveniente da una delle parti, dimostrando di poter risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza potersi limitare a disattendere l’istanza sul presupposto della mancata prova dei fatti che la consulenza avrebbe potuto accertare. Pertanto, nelle controversie che, per il loro contenuto, richiedono si proceda ad un accertamento tecnico, il mancato espletamento di una consulenza medico-legale, specie a fronte di una domanda di parte in tal senso (nella specie, documentata attraverso l’allegazione di un certificato medico indicativo del nesso di causalità tra la sindrome depressiva lamentata e la condotta illecita del convenuto), costituisce una grave carenza nell'accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che si traduce in un vizio della motivazione della sentenza Sez. 1, Sentenza n. 11564 del 04/06/2015 Presidente: Rordorf R. Estensore: Lamorgese AP. Relatore: Lamorgese AP. P.M. Velardi M. (Diff.) Comi Srl ed altri (Anglani ed altro) contro Cargest Srl (Lepore) (Cassa con rinvio, App. Roma, 08/03/2010) CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - IN GENERE - Danno da abuso di posizione dominante - Applicazione meccanica del principio dell’onere della prova Esclusione - Interpretazione estensiva delle norme codicistiche in tema di esibizione, richiesta di informazioni e consulenza tecnica d’ufficio - Condizioni. RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - In genere. In tema di risarcimento del danno derivante da paventate violazioni agli artt. 2 e seguenti della l. 10.10.1990, n. 287, il giudice non può decidere la causa applicando meccanicamente il principio dell'onere della prova, ma è chiamato a rendere effettiva la tutela dei privati che agiscono in giudizio, tenuto conto dell'asimmetria informativa esistente tra le parti nell'accesso alla prova, sicché, fermo restando l'onere dell'attore di indicare in modo sufficientemente plausibile seri indizi dimostrativi della fattispecie denunciata come idonea ad alterare la libertà di concorrenza e a ledere il suo diritto di godere del beneficio della competizione commerciale, il giudice è tenuto a valorizzare in modo opportuno gli strumenti di indagine e conoscenza che le norme processuali già prevedono, interpretando estensivamente le condizioni stabilite dal codice di procedura civile in tema di esibizione di documenti, richiesta di informazioni e consulenza tecnica d'ufficio, al fine di esercitare, anche officiosamente, quei poteri d'indagine, acquisizione e valutazione di dati e informazioni utili per ricostruire la fattispecie anticoncorrenziale denunciata. Sez. L, Sentenza n. 4185 del 02/03/2015 Presidente: Macioce L. Estensore: Patti AP. Relatore: Patti AP. P.M. Celeste A. (Conf.) Cantante (Busacca ed altro) contro La Città Mercato Srl ed altri (Rigetta, App. Messina, 06/07/2007) 8 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE - Potere discrezionale del giudice di merito - Decisione della controversia dipendente dalla risoluzione di una questione tecnica - Ammissione della consulenza tecnica - Obbligo di motivazione - Contenuto - Censurabilità - Limiti - Fattispecie. Il provvedimento che dispone una consulenza tecnica di ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente sostenuto dalla necessità di risolvere questioni implicanti specifiche cognizioni tecniche. Sez. 1, Sentenza n. 1904 del 29/01/2014 Presidente: Salmé G. Estensore: Benini S. Relatore: Benini S. P.M. Carestia A. (Conf.) Com. Pordenone (Marpillero ed altro) contro A.D.A.S. Spa (Scoca) (Cassa con rinvio, App. Trieste, 23/03/2012) ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE - Rito sommario dell'art. 702 bis cod. proc. civ. Consulenza tecnica d'ufficio - Ammissibilità - Ricerche del c.t.u. PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - IN GENERE - In genere. Il rito sommario previsto dagli artt. 702 bis e segg. c.p.c., applicabile alle controversie sull’indennità di esproprio ai sensi dell’art. 29 d. lgs. 1°.09.2011, n. 150, pur incanalando l'attività dei soggetti del giudizio in una sequenza tendenzialmente atta a snellire i tempi, non impone una decisione allo stato degli atti, dovendo il giudice, pur nella particolarità del rito, procedere all'attività istruttoria appropriata al tipo di controversia trattata ed anche a nominare un consulente tecnico d’ufficio, il quale, ove la documentazione al riguardo fornita dalle parti sia incompleta od insufficiente, può provvedere alla ricerca ed all'acquisizione degli elementi di comparazione, data la necessaria valutazione tecnica delle caratteristiche dei beni presi in considerazione. Sez. L, Sentenza n. 14968 del 07/07/2011 Presidente: Foglia R. Estensore: Stile P. Relatore: Stile P. P.M. Sepe EA. (Conf.) De Felice (Alongi ed altro) contro Diageo Italia Spa ed altro (Fusillo) (Rigetta, App. Napoli, 20/09/2006) AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVIGIONE - IN GENERE - Domanda giudiziale relativa - Onere probatorio gravante sull'agente Indicazione degli affari conclusi - Accertamento giudiziale - Ordine di esibizione delle scritture contabili della ditta preponente - Legittimità - Portata - Limiti Condizioni - Mancato esercizio da parte del giudice del potere discrezionale di ordinare l' esibizione - Censurabilità in cassazione - Esclusione. PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE ALLA PARTE - In genere. 9 Nel giudizio promosso dall'agente contro la ditta preponente per l'accertamento del suo diritto al pagamento di provvigioni sugli affari conclusi, egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, ovvero gli affari da lui promossi; è peraltro legittimo l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. delle scritture contabili impartito dal giudice di merito alla medesima preponente, anche con riferimento ai contratti per i quali non è applicabile, per ragioni temporali, l'art. 2 del d.lgs. n. 303 del 1991, che, nel riconoscere -in attuazione della direttiva comunitaria 18.12.1986 n. 86/653- il diritto dell'agente ad ottenere un estratto delle scritture contabili, ha fornito un autorevole criterio interpretativo delle norme previgenti. Tale principio deve essere coordinato con la funzione di strumento istruttorio residuale assegnata dall'ordinamento all'ordine di esibizione predetto, che può pertanto essere utilizzato solo se la prova del fatto non è acquisibile “aliunde” e se l'iniziativa non ha finalità meramente esplorative; la valutazione concernente la ricorrenza di tali presupposti è rimessa al giudice di merito e il mancato esercizio da parte di costui del relativo potere discrezionale non è sindacabile in sede di legittimità Sez. 3, Sentenza n. 8989 del 19/04/2011 Presidente: Finocchiaro M. Estensore: Carluccio G. Relatore: Carluccio G. P.M. Finocchi Ghersi R. (Conf.) Smeralda ed altri (Garufi ed altro) contro Rovito ed altri (Amata) (Rigetta, App. Messina, 07/03/2005) PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D' UFFICIO ATTIVITÀ - IN GENERE - Acquisizione da parte del c.t.u. di documenti che la parte avrebbe potuto produrre - Ammissibilità - Esclusione. La consulenza tecnica d' ufficio costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico-scientifiche, e non un mezzo di soccorso volto a sopperire all’inerzia delle parti; la stessa, tuttavia può eccezionalmente costituire fonte oggettiva di prova, per accertare quei fatti rilevabili unicamente con l'ausilio di un perito. Ne consegue che, qualora la consulenza d’ufficio sia richiesta per acquisire documentazione che la parte avrebbe potuto produrre, l’ammissione da parte del giudice comporterebbe lo snaturamento della funzione assegnata dal codice a tale istituto e la violazione del giusto processo, presidiato dall’art. 111 Cost., sotto il profilo della posizione paritaria delle parti e della ragionevole durata. Sez. L, Sentenza n. 5448 del 08/03/2011 Presidente: Roselli F. Estensore: Filabozzi A. Relatore: Filabozzi A. P.M. Basile T. (Conf.) Mairl ed altro (Reiterer ed altri) contro Nagler ed altro (Palumbo ed altro) (Rigetta, App. Bolzano, 11/05/2006) FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI IMPRESA FAMILIARE - IN GENERE - (COSTITUZIONE - NATURA OGGETTO) - Diritto alla partecipazione agli utili - Determinazione - Criteri Maturazione - Al momento della cessazione dell'impresa o della singola collaborazione - Fattispecie. 10 La partecipazione agli utili per la collaborazione prestata nell'impresa familiare, ai sensi dell’art. 230 bis c.c., va determinata sulla base degli utili non ripartiti al momento della sua cessazione o di quella del singolo partecipante, nonché dell’accrescimento, a tale data, della produttività dell’impresa (“beni acquistati” con gli utili, “incrementi dell’azienda, anche in ordine all'avviamento”) in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato ed è, quindi, condizionata dai risultati raggiunti dall'azienda, atteso che gli stessi utili -in assenza di un patto di distribuzione periodica- non sono naturalmente destinati ad essere ripartiti tra i partecipanti ma al reimpiego nell’azienda o in acquisti di beni. Nella specie, la S.C, in applicazione di tale principio, ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso ogni diritto del familiare collaborante, attesa la mancata prova dell'esistenza, al momento della cessazione dell'impresa, di utili da distribuire ovvero di incrementi aziendali, restando inammissibile la richiesta di consulenza d'ufficio in quanto inidonea ad assolvere una funzione esplorativa. Sez. 3, Sentenza n. 14759 del 26/06/2007 Presidente: Varrone M. Estensore: Fantacchiotti M. Relatore: Fantacchiotti M. P.M. Scardaccione EV. (Diff.) Arlistico (Corte Cassazione) contro Sai Spa ed altro (Perilli) (Cassa con rinvio, App. Napoli, 6 Agosto 2002) PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE - Obbligo del giudice di ricorrere all’ausilio del consulente - Esclusione - Ricorso del giudice a cognizioni scientifiche proprie - Ammissibilità. Il giudice di merito, per la soluzione di questioni di natura tecnica o scientifica, non ha alcun obbligo di nominare un consulente d’ufficio, ma può ben fare ricorso alle conoscenze specialistiche che abbia acquisito direttamente attraverso studi o ricerche personali SCELTA DEL CTU e RICUSAZIONE Sez. 1, Sentenza n. 19173 del 28/09/2015 Presidente: Rordorf R. Estensore: Scaldaferri A. Relatore: Scaldaferri A. P.M. Salvato L. (Conf.) Antonio Guerrasio Srl (Pisapia Fabio ed altro) contro Aluterm Srl ed altri (Rigetta, App. Salerno, 30/06/2008) PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO NOMINA - Nomina di consulente iscritto all'albo di altro tribunale o non iscritto Onere di motivazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. L'affidamento di un incarico ad un consulente iscritto nell'albo di altro tribunale, o non iscritto in alcun albo, in assenza di motivazione che indichi i motivi della scelta, è valido e non è censurabile in sede di legittimità, trattandosi di valutazione rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito attesa la natura non cogente delle norme di cui agli artt. 61, co. 2, c.p.c. e 22 disp. att. c.p.c. In applicazione di tale principio, la S.C. ha respinto il ricorso con il quale si lamentava la designazione 11 quale consulente tecnico d’ufficio ai fini della verifica della violazione dei diritti di brevetto di un esperto iscritto in un albo diverso da quelli dei tribunali del distretto, senza sentire il presidente della corte d’appello e senza indicare i motivi della scelta. Sez. L, Sentenza n. 12822 del 06/06/2014 Presidente: Coletti De Cesare G. Estensore: Manna A. Relatore: Manna A. P.M. Celentano C. (Conf.) Montaldo ed altro (Storace) contro Inps (Riccio ed altri) (Dichiara inammissibile, App. Genova, 08/02/2008) PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO ASTENSIONE E RICUSAZIONE - Difetto di imparzialità del consulente tecnico d'ufficio - Strumenti processuali di reazione - Tempestiva istanza di ricusazione Esclusività. La mancanza di imparzialità del consulente tecnico d'ufficio può essere fatta valere esclusivamente mediante lo strumento della ricusazione, nel termine di cui all'art. 192 c.p.c. Sez. 3, Sentenza n. 8406 del 10/04/2014 Presidente: Berruti GM. Estensore: Vincenti E. Relatore: Vincenti E. P.M. Giacalone G. (Conf.) Delli Guanti (Boccardi ed altri) contro Studio Associato Medici Dott Rinaldi Lino Riccardo ed altri (Santoro) (Rigetta, App. Bologna, 05/07/2010) PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO ASTENSIONE E RICUSAZIONE - Prova testimoniale sull'attendibilità del consulente tecnico di ufficio - Inammissibilità - Fondamento. I fatti relativi all’attendibilità, ovvero all’affidabilità personale del consulente tecnico di ufficio non possono essere oggetto di prova testimoniale, in quanto deducibili solo nel procedimento di ricusazione sotto il profilo della carenza di imparzialità dell’ausiliario. Sez. L, Sentenza n. 12004 del 25/05/2009 Presidente: Ianniruberto G. Estensore: Picone P. Relatore: Picone P. P.M. Patrone I. (Conf.) Siddu (Melis Costa ed altri) contro Asl/8 Cagliari (Schiavoneed altro) (Rigetta, App. Cagliari, 28/01/2005) PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO ASTENSIONE E RICUSAZIONE - Istanza di ricusazione - Termine ex art. 192 c.p.c. - Carattere perentorio - Inosservanza - Conseguenze - Acquisizione rituale della consulenza al processo - Sussistenza - Inosservanza dell' obbligo di astensione da parte del consulente - Rilevanza - Esclusione. La mancata proposizione dell'istanza di ricusazione del consulente tecnico d'ufficio nel termine di cui all’art. 192 c.p.c., preclude definitivamente la possibilità di far 12 valere successivamente la situazione di incompatibilità, con la conseguenza che la consulenza rimane ritualmente acquisita al processo, non rilevando che il consulente tecnico d'ufficio non abbia osservato l'eventuale obbligo di astensione. Nella specie, in controversia per il rimborso delle spese sostenute per cure all'estero, era stata prospettata, tardivamente, una situazione di incompatibilità del consulente a causa dei rapporti di lavoro professionale con l'azienda sanitaria convenuta in giudizio. Sez. U, Sentenza n. 7770 del 31/03/2009 Presidente: Carbone V. Estensore: Nappi A. Relatore: Nappi A. P.M. Nardi V. (Parz. Diff.) Comunita' Montana Media Valle Serchio (Guzzo) contro Brandani ed altri (S. Bernardini) (Rigetta, Trib. Sup. Acque Roma, 22/06/2007) PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO ASTENSIONE E RICUSAZIONE - Giudizio di secondo grado - Nomina del medesimo consulente del primo grado - Incompatibilità - Deduzione in sede di legittimità - Tempestiva formulazione dell'istanza di ricusazione nel giudizio di merito - Necessità - Ordinanza di rigetto della mera richiesta di sostituzione Censurabilità per vizio di motivazione - Inammissibilità. La causa d’incompatibilità del consulente d’ufficio, fondata sulla nomina del medesimo ausiliare in primo e secondo grado, non può essere fatta valere in sede di giudizio di legittimità se non sia stata tempestivamente denunciata con richiesta di ricusazione formulata ai sensi dell’art. 192 c.p.c.. Tale formale istanza non è equiparabile alla richiesta di revoca e sostituzione del consulente per motivi di opportunità, ancorché formulata, con generico richiamo all’art. 51 c.p.c., nel corso del giudizio di secondo grado, e l’ordinanza di rigetto non è, conseguentemente, censurabile con ricorso per cassazione per vizio di motivazione. VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DELLA CTU Sez. 1, Sentenza n. 22117 del 29/10/2015 Presidente: Rordorf R. Estensore: Nappi A. Relatore: Nappi A. P.M. Sorrentino F. (Conf.) Autosock As (Tornato Alberto ed altro) contro Weissenfels Spa ed altri (Rigetta, App. Torino, 11/07/2011) PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - Metodo d'indagine adottato dal consulente - Giudizio positivo su di esso - Previa valutazione comparativa con altro metodo ipotizzabile - Necessità - Esclusione - Fattispecie. Il giudizio positivo espresso dal giudice di merito circa la congruità del metodo d’indagine tecnica adottato in concreto dal consulente d’ufficio costituisce un apprezzamento di fatto ed è adeguatamente motivato ove si fondi su considerazioni inerenti all'intrinseca essenza del metodo stesso o intese, comunque, a dimostrare che ha condotto a risultati convincenti e decisivi, non essendo indispensabile una 13 valutazione comparativa con altro metodo eventualmente possibile, allo scopo di stabilire quale sia preferibile. Sez. 3, Sentenza n. 20125 del 07/10/2015 Presidente: Vivaldi R. Estensore: Vincenti E. Relatore: Vincenti E. P.M. Sgroi C. (Conf.) Maccorin (Dal Lago ed altro) contro Gestione Liquidatoria Ex Ulss 10 Treviso ed altri (Rigetta, App. Venezia, 19/03/2012) PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - Adesione del giudice di appello alle conclusioni della consulenza disposta in primo grado - Difformità dalle conclusioni della consulenza disposta in secondo grado - Specifica motivazione Necessità. Qualora il giudice d’appello dissenta dalle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio nominato in secondo grado e accolga quelle del consulente tecnico d’ufficio designato in primo grado, deve enunciare le ragioni della scelta, contestando le contrastanti argomentazioni della seconda consulenza Sez. 3, Sentenza n. 12703 del 19/06/2015 Presidente: Chiarini MM. Estensore: Vincenti E. Relatore: Vincenti E. P.M. Corasaniti G. (Diff.) Allegra (Massatani) contro Fondiaria Sai Spa ed altro (Rigetta, App. Torino, 27/02/2007) PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - Adesione alle conclusioni della c.t.u. - Obbligo di motivazione puntuale e argomentata Condizioni. Il giudice del merito non è tenuto a fornire un’argomentata e dettagliata motivazione là dove aderisca alle elaborazioni del consulente ed esse non siano state contestate in modo specifico dalle parti, mentre, ove siano state sollevate censure dettagliate e non generiche, ha l’obbligo di fornire una precisa risposta argomentativa correlata alle specifiche critiche sollevate, corredando con una più puntuale motivazione la propria scelta di aderire alle conclusioni del consulente d’ufficio. Sez. 6-3, Ordinanza n. 1815 del 02/02/2015 Presidente: Finocchiaro M. Estensore: Amendola A. Relatore: Amendola A. Poriati (Bertacche ed altro) contro Girardi ed altri (Rigetta, App. Venezia, 16/01/2012) PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - Adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio - Obbligo della motivazione - Limiti Consulenze tecniche di parte - Meri argomenti difensivi - Configurabilità. 14 Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive. Sez. L, Sentenza n. 17757 del 07/08/2014 Presidente: Vidiri G. Estensore: D'Antonio E. Relatore: D'Antonio E. P.M. Celeste A. (Conf.) Azd Ospedaliera Ist Clinici (Carnevale ed altro) contro Lucaccini ed altri (Rigetta, App. Milano, 14/01/2008) PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - Potere del giudice di disattendere le argomentazioni tecniche - Condizioni - Limiti - Adeguata motivazione - Necessità. Nel nostro ordinamento vige il principio “judex peritus perito rum”, in virtù del quale è consentito al giudice di merito disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal consulente tecnico d’ufficio, e ciò sia quando le motivazioni stesse siano intimamente contraddittorie, sia quando il giudice sostituisca ad esse altre argomentazioni, tratte da proprie personali cognizioni tecniche. In ambedue i casi, l’unico onere incontrato dal giudice è quello di un’adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto. Sez. 3, Sentenza n. 4448 del 25/02/2014 Presidente: Russo LA. Estensore: Frasca R. Relatore: Frasca R. P.M. Sgroi C. (Conf.) Lanna ed altro (Mazzucchiello) contro Ina Assitalia Spa ed altri (Cassa con rinvio, App. Napoli, 22/06/2009) PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - Riferimento in sentenza alle conclusioni raggiunte dal consulente - Assenza di ulteriori specificazioni - Vizio della sentenza - Motivazione meramente apparente - Sussistenza - Fattispecie in tema di liquidazione del "danno biologico permanente". PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO MOTIVAZIONE - IN GENERE - In genere. È meramente apparente la motivazione della sentenza in cui il giudice richiami le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio, senza ulteriori specificazioni, non illustrando né le ragioni né l’ “iter” logico seguito per pervenire, partendo da esse, al risultato enunciato in sentenza, ciò che integra una sostanziale inosservanza dell'obbligo imposto dall’art. 132, co. 2, n. 4), c.p.c. di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione. Principio enunciato dalla S.C. con riferimento ad una pronuncia di merito che, in ordine alla liquidazione del cosiddetto “danno biologico permanente”, nel recepire le indicazioni della consulenza tecnica d’ufficio 15 quanto all'importo da liquidare, non aveva specificato quali fossero le tabelle di calcolo utilizzate per pervenire alla liquidazione e la percentuale d'invalidità permanente riscontrata, non consentendo, pertanto, di ricostruire come e perché fosse arrivata a tale quantificazione. DOCUMENTI ED INFORMAZIONI RACCOLTI DAL CTU Sez. 3, Sentenza n. 12921 del 23/06/2015 Presidente: Segreto A. Estensore: Rubino L. Relatore: Rubino L. P.M.: Basile T. (Diff.) Corticella Molini Pastifici Spa (Costanza ed altro) contro Hera Spa ed altri (Carli ed altro) (Cassa e decide nel merito, App. Bologna, 08/11/2011) PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO ATTIVITÀ - IN GENERE - Notizie non rilevabili dagli atti processuali Acquisizione - Ammissibilità - Limiti - Fatti che le parti hanno l’onere di provare. Il consulente tecnico di ufficio ha il potere di acquisire ogni elemento necessario per espletare convenientemente il compito affidatogli, anche se risultanti da documenti non prodotti in giudizio, sempre che non si tratti di fatti che, in quanto posti direttamente a fondamento delle domande e delle eccezioni, debbono essere provati dalle parti. Sez. 2, Sentenza n. 4729 del 10/03/2015 Presidente: Oddo M. Estensore: Petitti S. Relatore: Petitti S. P.M.: Celentano C. (Conf.) Emme Esse Impreco Srl (Giliani Ernesto ed altro) contro Obelix Coop Srl In Liquidazione ed altri (Rigetta, App. Venezia, 30/05/2011) PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO ATTIVITÀ - ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI DA TERZI - Limiti Accertamento di fatti accessori necessari per la risposta ai quesiti - Superamento Nullità - Valore probatorio o indiziario - Esclusione. Il consulente tecnico d'ufficio può, ai sensi dell’art. 194, co. 1, c.p.c., assumere, anche in assenza di espressa autorizzazione del giudice, informazioni da terzi e verificare fatti accessori necessari per rispondere ai quesiti, ma non anche accertare i fatti posti a fondamento di domande ed eccezioni, il cui onere probatorio incombe sulle parti, sicché gli accertamenti compiuti dal consulente oltre i predetti limiti sono nulli per violazione del principio del contraddittorio, e, perciò, privi di qualsiasi valore, probatorio o indiziario. Sez. 1, Sentenza n. 28669 del 27/12/2013 Presidente: Salme' G. Estensore: Nazzicone L. Relatore: Nazzicone L. P.M. Capasso L. (Conf.) 16 Triulzi (Stella Richter) contro Fall. Sincies Chiementin Spa ed altri (Rigetta, App. Roma, 12/12/2011) PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO ATTIVITÀ - INDAGINI - Mezzo di prova - Esclusione - Indagini esplorative delegate al consulente - Ammissibilità - Limiti. SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE - In genere. In tema di azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali, quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, può essere disposta una consulenza tecnica d'ufficio allo scopo di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse. Sez. 1, Sentenza n. 24549 del 02/12/2010 Presidente: Carnevale C. Estensore: Bernabai R. Relatore: Bernabai R. P.M. Zeno I. (Conf.) Banca Nazionale del Lavoro Spa (Tarzia ed altro) contro Fall. Ccrt Sistemi Spa In Liquid. (Mancini ed altro) (Rigetta, App. Milano, 14/11/2008) PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - IN GENERE - Documenti nuovi prodotti tardivamente dalle parti - Esame da parte del ctu contabile - Esclusione Documenti meramente accessori - Esame da parte del ctu - Ammissibilità ex art. 198 c.p.c. - Fattispecie. In tema di preclusione relative a produzioni documentali, nel corso di una consulenza contabile, si deve escludere l'ammissibilità della produzione tardiva di prove documentali concernenti fatti e situazioni poste direttamente a fondamento della domanda e delle eccezioni di merito, essendo, al riguardo irrilevante il consenso della controparte atteso che, ai sensi dell’art. 198 c.p.c. tale consenso può essere espresso solo con riferimento all'esame di documenti accessori, cioè utili a consentire una risposta più esauriente ed approfondita al quesito posto dal giudice. Nella fattispecie la pronuncia di secondo grado, con valutazione condivisa in sede di legittimità, aveva dichiarato l'inammissibilità della produzione di contabili bancarie in corso di CTU relativa a revocatoria fallimentare di rimesse. Sez. 3, Sentenza n. 16471 del 15/07/2009 Presidente: Petti GB. Estensore: Filadoro C. Relatore: Filadoro C. P.M. Abbritti P. (Conf.) Sippic Spa (Ducci ed altro) contro Nuova Forza Edile Snc ed altri (Lembo ed altri) (Rigetta, App. Napoli, 22/07/2005) PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D’UFFICIO ATTIVITÀ - IN GENERE - Possibilità di avvalersi dell'opera di esperti specialisti 17 Sussistenza - Ammissibilità anche in mancanza di preventiva autorizzazione del giudice e di nomina formale - Condizioni. In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente può avvalersi dell’opera di esperti specialisti, al fine di acquisire, mediante gli opportuni e necessari sussidi tecnici, tutti gli elementi di giudizio, senza che sia necessaria una preventiva autorizzazione del giudice, né una nomina formale, purché egli assuma la responsabilità morale e scientifica dell'accertamento e delle conclusioni raggiunte dal collaboratore e fatta salva una valutazione in ordine alla necessità del ricorso a tale esperto “esterno” svolta successivamente dal giudice. Sez. L, Sentenza n. 15448 del 15/10/2003 Presidente: Mattone S. Estensore: Toffoli S. P.M. Abbritti P. (Conf.) SIOT SpA (Pasino) contro INAIL (Pignataro) (Rigetta, Trib. Trieste, 22 gennaio 2001). PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO ATTIVITÀ - INDAGINI - Acquisizione di atti e documenti - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie. PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE - Consulenza tecnica - Consulente d’ufficio - Attività - Indagini Acquisizione di atti e documenti - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie . Nel rito del lavoro, rientra tra i poteri istruttori del giudice d'appello, che abbia dato mandato al consulente tecnico di compiere ogni opportuna indagine, l'acquisizione di atti o documenti ritenuti dal consulente necessari per l'espletamento dell'incarico. Detto principio trova applicazione quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con il ricorso a specifiche cognizioni tecniche, come avviene in controversie che presentino profili contabili particolarmente complessi, fermo restando che la consulenza tecnica non costituisce uno strumento previsto al fine di supplire a carenze probatorie relative a fatti che la parte può agevolmente dimostrare con prove documentali o testimoniali. Fattispecie relativa a documenti necessari per il calcolo dello specifico tasso aziendale nell'assicurazione degli infortuni sul lavoro. Sez. L, Sentenza n. 8659 del 14/08/1999 Presidente: Lanni S. Estensore: Lamorgese A. P.M. Sepe EA. (Conf.) Bertolino Moquettes S.n.c. (Ghia ed altro) contro Inps (Correra ed altro) (Rigetta, Trib. Biella, 31 maggio 1996). PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - ESAME CONTABILE - Esame da parte del consulente tecnico d'ufficio di documenti non ritualmente prodotti in causa - Acquisizione del previo consenso delle parti - Necessità - Mancato rispetto da parte del c.t.u. di tale regola - Nullità relativa della consulenza tecnica - Configurabilità Disciplina prevista dall'art. 157, co. 2, c.p.c. - Applicabilità. Il consulente tecnico d'ufficio, nell'ambito di un esame contabile, può tenere conto di documenti non ritualmente prodotti in causa soltanto con il consenso delle parti. In mancanza di tale elemento la suddetta attività dell’ausiliare è, al pari di ogni altro 18 vizio della consulenza tecnica, fonte di nullità relativa soggetta al regime di cui all’art. 157 c.p.c. con la conseguenza che il difetto deve ritenersi sanato se non è fatto valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione peritale. TERMINI E AVVISI DELLE OPERAZIONI PERITALI Sez. 3, Sentenza n. 6195 del 18/03/2014 Presidente: Segreto A. Estensore: Cirillo FM. Relatore: Cirillo FM. P.M. Golia A. (Conf.) Vannucchi (Sirca) contro Vezzosi ed altro (Rigetta, Trib. Firenze, 28/03/2007) PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - IN GENERE - Deposito tardivo della relazione - Conseguenze - Nullità - Esclusione Limiti. L’inosservanza, da parte del consulente tecnico d’ufficio, del termine assegnatogli per il deposito della consulenza non comporta di regola alcuna nullità, se non in particolari casi nel rito del lavoro. Sez. 3, Sentenza n. 6195 del 18/03/2014 Presidente: Segreto A. Estensore: Cirillo FM. Relatore: Cirillo FM. P.M. Golia A. (Conf.) Vannucchi (Sirca) contro Vezzosi ed altro (Rigetta, Trib. Firenze, 28/03/2007) PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO ATTIVITÀ - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - Comunicazione dell'inizio delle operazioni peritali - Obbligatorietà - Necessità di comunicazione delle successive indagini - Esclusione - Fondamento. In tema di consulenza tecnica d'ufficio, ai sensi dell’art. 194, co. 2, c.p.c. e dell’art. 90, co. 1, , disp. att. c.p.c., alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, mentre analogo obbligo di comunicazione non sussiste quanto alle indagini successive, incombendo sulle parti l’onere d’informarsi sul prosieguo di queste al fine di parteciparvi. Sez. 3, Sentenza n. 4448 del 25/02/2014 Presidente: Russo LA. Estensore: Frasca R. Relatore: Frasca R. P.M. Sgroi C. (Conf.) Lanna ed altro (Mazzucchiello) contro Ina Assitalia Spa ed altri (Cassa con rinvio, App. Napoli, 22/06/2009) PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - OGGETTO - Relazione del consulente tecnico d’ufficio - Contestazioni delle parti in ordine al suo contenuto Eccezione - Preclusione ex art. 157, co. 2, c.p.c. - Sussistenza - Conseguenze. Le contestazioni ad una relazione di consulenza tecnica d'ufficio costituiscono eccezioni rispetto al suo contenuto, sicché sono soggette al termine di preclusione di 19 cui al secondo comma dell'art. 157 c.p.c., dovendo, pertanto, dedursi -a pena di decadenza- nella prima istanza o difesa successiva al suo deposito. Sez. 3, Sentenza n. 23575 del 17/10/2013 Presidente: Berruti GM. Estensore: Carleo G. Relatore: Carleo G. P.M. Gambardella V. (Diff.) Ferrara (Occhinegro ed altri) contro Ricchiuti (Pasanisi ed altri) (Rigetta, App. Lecce, sez. dist. Taranto, 18/07/2007) PROCEDIMENTI CAUTELARI ISTRUZIONE PREVENTIVA ACCERTAMENTO TECNICO - Indagini esorbitanti rispetto all'incarico affidato Estensione delle stesse alla causa del danno - Utilizzabilità - Condizioni e limiti Sanatoria della nullità dell'accertamento per la parte esorbitante - Configurabilità Conseguenze - Libero apprezzamento dell'accertamento in ogni sua parte Sussistenza. Lo sconfinamento dai limiti dell’accertamento tecnico preventivo - così come risultanti dal testo dell’art. 696 c.p.c. anteriore alle modifiche apportate dall’art. 2, co. 3, lettera e-bis, del d.l. 14.03.2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14.05.2005, n. 80 - dà luogo ad una inutilizzabilità soltanto relativa dell'accertamento. Ne consegue che, ove non sia concretamente configurabile alcuna violazione del principio del contraddittorio, per avere le parti effettivamente partecipato all'accertamento tecnico anche nei punti esorbitanti dall’incarico, ovvero allorché la relazione del consulente sia stata ritualmente acquisita agli atti senza opposizione delle parti stesse, si realizza la sanatoria del vizio, con conseguente utilizzabilità dell’accertamento, che può essere liberamente apprezzato dal giudice di merito in ogni sua parte e, quindi, anche in relazione alla causa del danno. Sez. 6-2, Ordinanza n. 21149 del 17/09/2013 Presidente: Settimj G. Estensore: Manna F. Relatore: Manna F. P.M. Fucci C. (Conf.) Bottino (Nasuti) contro Catto (Pomero ed altro) (Rigetta, App. Genova, 13/01/2011) PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - CONSULENTE TECNICO - D'UFFICIO - Sostituzione del consulente tecnico d’ufficio - Mancata esplicitazione dei gravi motivi - Nullità relativa ex art. 157, co. 2, c.p.c. - Difetto di eccezione tempestiva - Conversione in motivo di impugnazione della sentenza Esclusione. PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE - Sostituzione del consulente tecnico d'ufficio - Mancata esplicitazione dei gravi motivi - Nullità relativa ex art. 157, co. 2, c.p.c. - Difetto di eccezione tempestiva - Conversione in motivo di impugnazione della sentenza - Esclusione. La mancata esplicitazione dei gravi motivi previsti dall’art. 196 c.p.c. per disporre la sostituzione del consulente tecnico d’ufficio già nominato integra una nullità a rilevanza variabile, ai sensi dell’art. 156, co. 2, c.p.c, la quale, avendo natura relativa, deve essere fatta valere dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva 20 all'atto o alla notizia di esso; pertanto, in difetto di tempestiva eccezione, tale nullità non può essere denunciata, “secundum eventum litis”, come motivo di impugnazione della sentenza. Sez. 3, Sentenza n. 2251 del 31/01/2013 Presidente: Segreto A. Estensore: Ambrosio A. Relatore: Ambrosio A. P.M. Velardi M. (Conf.) Impregilo Spa (Cocco ed altri) contro Imp. Costr. Romagnoli Spa (Italia ed altro) (Rigetta, App. Milano, 11/12/2006) PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO ATTIVITÀ - IN GENERE - Indagine tecnica - Poteri - Portata - Limiti Superamento - Conseguenze - Nullità della conseguenza ex art.157 c.p.c. - Sanabilità - Condizioni. La nullità della consulenza tecnica d’ufficio -ivi compresa quella dovuta all’eventuale allargamento dell'indagine tecnica oltre i limiti delineati dal giudice o consentiti dai poteri che la legge conferisce al consulente- ha carattere relativo e deve, pertanto, essere fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione, restando altrimenti sanata. Sez. 2, Sentenza n. 1744 del 24/01/2013 Presidente: Oddo M. Estensore: Carrato A. Relatore: Carrato A. P.M. Patrone I. (Diff.) Balducci (La Spina ed altro) contro Michetti (Tonelli ed altro) (Rigetta, App. Perugia, 17/08/2006) PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE - CERTALEX - Vizi procedurali inerenti alla comunicazione dell'inizio o alla prosecuzione delle operazioni peritali - Nullità relativa - Deducibilità - Prima difesa successiva al deposito della relazione - Necessità - Omissione - Effetti - Sanatoria della nullità Sussistenza - Rinvio per esame della relazione disposto nell’udienza immediatamente successiva al deposito - Rilevanza - Esclusione - Fondamento. PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO ATTIVITÀ - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - CERTALEX - Vizi procedurali inerenti alla comunicazione dell'inizio o alla prosecuzione delle operazioni peritali Nullità relativa - Deducibilità - Prima difesa successiva al deposito della relazione Necessità - Omissione - Effetti - Sanatoria della nullità - Sussistenza - Rinvio per esame della relazione disposto nell’udienza immediatamente successiva al deposito Rilevanza - Esclusione - Fondamento. La nullità della consulenza tecnica d'ufficio, derivante dalla mancata comunicazione alle parti della data di inizio delle operazioni peritali o attinente alla loro partecipazione alla prosecuzione delle operazioni stesse, avendo carattere relativo, resta sanata se non eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito, per tale intendendosi anche l'udienza di mero rinvio della causa disposto dal giudice per consentire ai difensori l'esame della relazione, poiché la denuncia di detto inadempimento formale non richiede la conoscenza del contenuto dell'elaborato del consulente. 21 Sez. L, Sentenza n. 8659 del 14/08/1999 Presidente: Lanni S. Estensore: Lamorgese A. P.M. Sepe EA. (Conf.) Bertolino Moquettes S.n.c. (Ghia ed altro) contro Inps (Correra ed altro) (Rigetta, Trib. Biella, 31 maggio 1996). PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - ESAME CONTABILE - Esame da parte del consulente tecnico d'ufficio di documenti non ritualmente prodotti in causa - Acquisizione del previo consenso delle parti - Necessità - Mancato rispetto da parte del c.t.u. di tale regola - Nullità relativa della consulenza tecnica - Configurabilità Disciplina prevista dall’art. 157, co. 2, c.p.c. - Applicabilità. Il consulente tecnico d'ufficio, nell'ambito di un esame contabile, può tenere conto di documenti non ritualmente prodotti in causa soltanto con il consenso delle parti. In mancanza di tale elemento la suddetta attività dell’ausiliare è, al pari di ogni altro vizio della consulenza tecnica, fonte di nullità relativa soggetta al regime di cui all’art. 157 c.p.c. con la conseguenza che il difetto deve ritenersi sanato se non è fatto valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione peritale. CONSULENZA DI PARTE E CTP Sez. 1, Sentenza n. 16552 del 06/08/2015 Presidente: Forte F. Estensore: Nazzicone L. Relatore: Nazzicone L. P.M. Sorrentino F. (Conf.) Acquafredda Giuseppe ed altra (Burragato Rosalba) contro Intesa Sanpaolo Spa (Gargani Benedetto ed altro) (Rigetta, App. Milano, 01/02/2008) PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI PARTE - IN GENERE - Natura - Documento avente autonoma efficacia probatoria - Esclusione Natura - Atto difensivo - Conseguenze - Consulenza tecnica di ufficio sulla stessa Inammissibilità. La consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo, e non può, quindi, essere oggetto di consulenza tecnica d’ufficio Sez. 1, Sentenza n. 25662 del 04/12/2014 Presidente: Forte F. Estensore: Genovese FA. Relatore: Genovese FA. P.M. Capasso L. (Conf.) H.N. (Scolaro) contro C.A. quale curatore speciale di A.A. (Rigetta, App. Torino, 21/05/2013) PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - CONSULENTE TECNICO - DI PARTE - Nomina - Termine - Natura ordinatoria - Proroga Ammissibilità - Condizioni - Limiti. 22 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - ORDINATORI - In genere. Il termine per la nomina del consulente tecnico di parte ex art. 201 c.p.c. ha natura ordinatoria e può essere prorogato dal giudice non solo a seguito di istanza di parte depositata prima della sua scadenza, ma anche laddove tale istanza sia stata depositata dopo la sua scadenza, sempre che, secondo la previsione dell’art. 154 c.p.c., ricorrano motivi particolarmente gravi e il provvedimento sia motivato. Sez. 1, Sentenza n. 17269 del 30/07/2014 Presidente: Vitrone U. Estensore: Acierno M. Relatore: Acierno M. P.M. Ceroni F. (Conf.) A.M. (Paoli Adolfo ed altro) contro R.M. (Rigetta, App. Roma, 08/09/2010) PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE - Censure alla consulenza tecnica di ufficio - Necessità di avvalersi di un consulente tecnico di parte - Esclusione - Fondamento. La nomina di un tecnico di fiducia costituisce esercizio del diritto costituzionale di difesa che non può tradursi in un obbligo, né in una preclusione temporale a prospettare critiche o a richiedere chiarimenti rispetto all'indagine svolta dal consulente tecnico di ufficio, sicché la parte può presentare osservazioni critiche alla relazione di quest’ultimo pur quando non abbia tempestivamente designato un proprio consulente. Sez. 2, Sentenza n. 21827 del 24/09/2013 Presidente: Oddo M. Estensore: Bianchini B. Relatore: Bianchini B. P.M. Velardi M. (Conf.) Casoni ed altro (Cristofari ed altro) contro Pedretti ed altro (Bertocchi) (Rigetta, App. Genova, 20/12/2006) PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI PARTE - IN GENERE - Consulenza tecnica di parte - Valore confessorio - Esclusione Fondamento. PROVA CIVILE - CONFESSIONE - GIUDIZIALE - IN GENERE - Consulenza tecnica di parte - Valore confessorio - Esclusione - Fondamento. La relazione tecnica di parte prodotta in giudizio, dalla quale si traggono elementi a favore della controparte, non assume valore di confessione, la quale è atto della parte e va espressa in relazione ad un fatto in essa esplicitato, non rilevando, a tal fine, la mera inferenza logica di un’ammissione del consulente. Sez. L, Sentenza n. 19577 del 26/08/2013 Presidente: Roselli F. Estensore: Blasutto D. Relatore: Blasutto D. P.M. Romano G. (Conf.) Pascarella (Balletta ed altri) contro Inps (Rigetta, App. Napoli, 11/09/2007) 23 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ INVALIDITÀ - PROVA - Stato invalidante - Onere della prova - A carico dell’assicurato - Conseguenze - Onere di sottoporsi alla visita medica disposta in sede di consulenza tecnica di ufficio - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze Assenza del difensore all'udienza che ha disposto la visita - Irrilevanza. In materia di controversie previdenziali, grava sull'interessato ad ottenere il riconoscimento del diritto alla prestazione uno specifico onere di collaborazione, rientrate nell’ambito del generale onere di provare la fondatezza del diritto controverso, consistente nella sottoposizione alla visita medica disposta in sede di consulenza tecnica di ufficio; ne consegue che la mancata presentazione dell'interessato alla visita peritale disposta in fase di appello -anche se instaurato dall'istituto previdenziale a seguito di una sentenza di primo grado fondata su una consulenza svolta in primo grado e favorevole al ricorrente- comporta il rigetto della domanda per difetto di prova. Né l’assenza del periziando alla visita peritale può ritenersi giustificata dalla mancata presenza del suo difensore all'udienza dinanzi alla corte di appello in cui viene disposta la nuova consulenza tecnica di ufficio, poiché le ordinanze pronunciate dal giudice in udienza ed inserite nel processo verbale si reputano conosciute sia dalle parti presenti che da quelle che avrebbero dovuto esserlo. Sez. U, Sentenza n. 13902 del 03/06/2013 Presidente: Preden R. Estensore: Goldoni U. Relatore: Goldoni U. P.M. Apice U. (Conf.) Deep Green Srl (Torri) contro Regione Autonoma Sardegna (Camba ed altri) (Rigetta, Trib. Sup. Acque, 11/07/2011) PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI PARTE - IN GENERE - Consulenza di parte - Natura - Mera allegazione difensiva a contenuto tecnico - Conseguenze - Produzione nel giudizio d'appello - Ammissibilità. La consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, sicché la sua produzione, in quanto sottratta al divieto di cui all’art. 345 c.p.c., è ammissibile anche in appello. Sez. L, Sentenza n. 8297 del 21/04/2005 Presidente: Mattone S. Estensore: Figurelli D. Relatore: Figurelli D. P.M. Destro C. (Conf.) Ist. Riuniti Beneficenza Corinaldo Iirrbb (Sorcinelli ed altro) contro Costantini (Serrini) (Rigetta, Trib. Lavoro Ancona, 22 Febbraio 2002) PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - Accoglimento delle conclusioni del consulente - Omissione di una specifica risposta alle note critiche del difensore della parte - Vizio di motivazione - Configurabilità - Esclusione Fattispecie relativa a consulenza aziendalistica. 24 Non è affetta dal vizio di motivazione la sentenza del giudice di appello che, seguendo le conclusioni del consulente tecnico di ufficio nominato nel secondo grado del giudizio, ometta una specifica risposta alle note critiche alla relazione peritale, redatte dal difensore della parte e quindi non da un organo tecnico in grado di muovere censure con crisma di attendibilità. Nella specie la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di merito che aveva omesso di motivare in ordine alle osservazioni fatte, dal difensore della parte e non da un tecnico, ad una consulenza volta a ricostruire la gestione economica di un’azienda agricola. VERIFICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE E CTU GRAFOLOGICA Sez. 1, Sentenza n. 16551 del 06/08/2015 Presidente: Forte F. Estensore: Nazzicone L. Relatore: Nazzicone L. P.M. Sorrentino F. (Conf.) Menassi Ester (Bona Aronne ed altro) contro Unicredit Banca Spa (Buonafede Achille ed altro) (Rigetta, App. Brescia, 20/11/2008) PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA VERIFICAZIONE - IN GENERE - Scrittura privata prodotta in copia fotostatica Disconoscimento - Produzione della scrittura originale - Necessità - Fondamento. A seguito del disconoscimento della fotocopia della scrittura privata, la parte che intende avvalersene è tenuta a produrre l’originale (e, in caso di ulteriore disconoscimento, a chiederne la verificazione), atteso che solo con l'originale si realizzano la diretta correlazione e l'immanenza della personalità dell'autore della sottoscrizione, che giustificano la fede privilegiata che la legge assegna al documento medesimo, così da fondare una presunzione legale superabile dall'apparente sottoscrittore solo con l'esito favorevole della querela di falso. Sez. 1, Sentenza n. 15686 del 27/07/2015 Presidente: Forte F. Estensore: Nazzicone L. Relatore: Nazzicone L. P.M. Sorrentino F. (Conf.) Billari (Ribaldone) contro Neos Banca Spa (Giuffrida ed altro) (Rigetta, App. Torino, 16/01/2008) PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA VERIFICAZIONE - PROVVEDIMENTI ISTRUTTORI - Consulenza tecnica sull’autografia della sottoscrizione disconosciuta - Incidenza probatoria - Limiti Potere-dovere del giudice di accertarne l'autenticità con ogni mezzo istruttorio Sussistenza - Ragioni. PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA VERIFICAZIONE - IN GENERE - In genere. Nel procedimento di verificazione della scrittura privata, il giudice di merito, ancorché abbia disposto una consulenza grafica, ha il potere-dovere di formare il proprio convincimento sulla base di ogni elemento istruttorio obiettivamente conferente, comprese le risultanze della prova testimoniale e la valutazione del 25 complessivo comportamento tenuto dalla parte cui la sottoscrizione sia attribuita, senza essere vincolato ad alcuna graduatoria fra le varie fonti di accertamento della verità. Invero, la consulenza tecnica sull'autografia di una scrittura privata disconosciuta, da un lato, non costituisce un mezzo imprescindibile per la verifica dell’autenticità della sottoscrizione, come si desume dalla formulazione dell’art. 217 c.p.c., mentre, dall'altro, non è suscettibile di conclusioni obiettivamente certe, tenuto conto del carattere irripetibile della forma della scrittura umana. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7267 del 27/03/2014 Presidente: Piccialli L. Estensore: Proto CA. Relatore: Proto CA. (Conf.) Battaglia (Garzia ed altro) contro Cestaro (Affannato d altro) (Dichiara inammissibile, App. Venezia, 30/03/2011) PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA VERIFICAZIONE - IN GENERE - Scrittura privata prodotta in copia fotostatica Disconoscimento dell’autenticità della sottoscrizione - Verificazione - Produzione della scrittura originale - Necessità. In caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l’abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall’anzidetta scrittura deve produrre l’originale al fine di ottenerne la verificazione; altrimenti, del contenuto del documento potrà fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità. Sez. L, Sentenza n. 2579 del 02/02/2009 Presidente: Mattone S. Estensore: Mammone G. Relatore: Mammone G. P.M. Abbritti P. (Conf.) Garassino (Fiorillo ed altro) contro Banca Roma Gruppo Capitalia Spa (Pessi) (Rigetta, App. Roma, 17 gennaio 2006) PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA VERIFICAZIONE - PROVVEDIMENTI ISTRUTTORI - Consulenza tecnica sull'autografia della scrittura privata disconosciuta - Incidenza probatoria - Limiti Obbligo del giudice di giustificare l'adesione o meno alle risultanze della consulenza - Sussistenza - Necessità di valutare la coerenza dell'atto con le circostanze di fatto emergenti dall’istruttoria - Sussistenza - Fattispecie. In tema di verifica dell'autenticità della scrittura privata, la limitata consistenza probatoria della consulenza grafologica, non suscettiva di conclusioni obiettivamente ed assolutamente certe, esige non solo che il giudice fornisca un’adeguata giustificazione del proprio convincimento in ordine alla condivisibilità delle conclusioni raggiunte dal consulente, ma anche che egli valuti l’autenticità della sottoscrizione dell'atto, eventualmente ritenuta dalla consulenza, anche in correlazione a tutti gli altri elementi concreti sottoposti al suo esame. Sez. 3, Sentenza n. 12695 del 19/05/2008 Presidente: Fantacchiotti M. Estensore: Travaglino G. 26 Relatore: Travaglino G. P.M. Russo RG. (Conf.) Giustini (Pascucci ed altro) contro Toro Assicurazioni Spa (Rossotto ed altro) (Cassa con rinvio, Trib. Torino, 15 Marzo 2004) PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA VERIFICAZIONE - PROVVEDIMENTI ISTRUTTORI - Consulenza tecnica di ufficio grafologica - Necessità - Esclusione - Comparazione del documento contestato con altre scritture ritualmente acquisite - Ammissibilità - Possibilità di desumere “aliunde” l’autenticità della scrittura - Esclusione. Allorché sia proposta istanza di verificazione della scrittura privata il giudice non è tenuto a disporre necessariamente una consulenza tecnica grafologica per accertare l’autenticità della scrittura qualora possa desumere la veridicità del documento attraverso la comparazione di esso con altre scritture incontestabilmente provenienti dalla medesima parte e ritualmente acquisite al processo, mentre resta escluso che la questione in esame possa essere risolta attraverso il ricorso ad elementi estranei al procedimento di verificazione, quali ad esempio la condotta delle parti. Nella specie, il giudice di merito aveva ritenuto autentica una polizza assicurativa, della quale l'assicurato aveva contestato l’autenticità della sottoscrizione, osservando che se quel documento fosse stato apocrifo, il contraente non avrebbe reiteratamente pagato il premio per diversi anni, come invece aveva fatto. La S.C., formulando il principio di cui alla massima, ha cassato tale decisione. RELAZIONE DI CTU STESA IN ALTRO PROCESSO Sez. 1, Sentenza n. 9843 del 07/05/2014 Presidente: Vitrone U. Estensore: Benini S. Relatore: Benini S. P.M. Capasso L. (Diff.) Comune Brindisi (Portaluri ed altri) contro Cafiero ed altri (Cafiero ed altro) (Cassa con rinvio, App. Lecce, 15/10/2008) PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN ALTRO PROCESSO - Prove raccolte in un altro processo - Utilizzazione - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie in tema di consulenza tecnica d'ufficio. Il giudice del merito può legittimamente tenere conto, ai fini della decisione, delle prove acquisite in un altro processo a condizione che la relativa documentazione venga ritualmente acquisita al giudizio al fine di farne oggetto di valutazione critica delle parti e stimolare la valutazione giudiziale su di esse. Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito per avere fatto riferimento ai risultati di una consulenza tecnica d’ufficio svoltasi in altra causa, senza indicarne neppure gli estremi. Sez. 2, Sentenza n. 10599 del 14/05/2014 Presidente: Triola RM. Estensore: Petitti S. Relatore: Petitti S. P.M. Capasso L. (Diff.) Perticari (Mandara ed altro) contro Ursitti (Esposito) (Cassa con rinvio, App. Roma, 17/10/2006) 27 PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN ALTRO PROCESSO - Relazione di CTU - Ingresso in ulteriore giudizio - Regole delle produzioni documentali Applicazione - Fondamento. Ai fini dell'ingresso in un ulteriore giudizio, la relazione di consulenza tecnica d’ufficio è da considerare quale documento, soggetto alle regole delle produzioni documentali. Sez. 5, Sentenza n. 7364 del 11/05/2012 Presidente: D'Alonzo M. Estensore: Olivieri S. Relatore: Olivieri S. P.M. Sepe EA. (Conf.) Cons. Bonifica Media Pianura Bergamasca (Fantozzi ed altri) contro Frattini ed altri (Cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Brescia, 05/08/2009) PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO MOTIVAZIONE - IN GENERE - Motivazione della sentenza “per relationem” alle conclusioni di una consulenza tecnica d'ufficio - Riferimento a consulenze disposte ed esperite in altro giudizio - Possibilità - Limiti - Fattispecie. In tema di motivazione della sentenza, il principio secondo il quale non è carente di motivazione la sentenza che recepisce “per relationem” le conclusioni ed i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, può trovare applicazione anche con riferimento a consulenze disposte ed esperite in altro giudizio, anche aventi funzione non solo deducente ma anche percipiente, sebbene in tale caso la valutazione del giudice deve essere più rigorosa, e devono essere rese chiaramente ostensibili in motivazione le ragioni per le quali, nonostante la oggettiva diversità dei fatti storici esaminati dalla c.t.u. e quelli esaminati nel giudizio pendente, i rilevamenti di fatto compiuti dall'ausiliario e le conclusioni da questo raggiunte possano essere in tutto od in parte trasposti anche nel nuovo giudizio. Nella specie, la c.t.u. di altro giudizio, su cui si era fondata "per relationem" la decisione impugnata, aveva avuto ad oggetto la rilevazione dell'ubicazione di fondi soggetti ad opere di bonifica, la individuazione di tali opere e la verifica della funzionalità ad arrecare beneficio ai fondi, sebbene i giudizi si riferissero a periodi ed a fatti storici diversi; la S.C., nel cassare la sentenza impugnata, ha affermato il principio su esteso. 28