rassegna di giurisprudenza - Corte d`Appello di Milano

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RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA
CONSULENZA TECNICA DEDUCENTE E PERCIPIENTE
Sez. 2, Sentenza n. 1190 del 22/01/2015
Presidente: Oddo M.
Estensore: Bucciante E.
Relatore: Bucciante E.
P.M. Ceroni F. (Diff.)
Irces Impresa Ristrutturazione Centro Storico Srl (Spotorno ed altro) contro Comune
di Genova (Morielli ed altro)
(Cassa con rinvio, App. Genova, 21/06/2008)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO ATTIVITÀ - INDAGINI - Risarcimento del danno - Prova del danno - Consulenza
d’ufficio cosiddetta “percipiente” - Configurabilità - Limiti - Fattispecie.
In tema di risarcimento del danno, è possibile assegnare alla consulenza tecnica
d'ufficio ed alle correlate indagini peritali funzione “percipiente”, quando essa verta
su elementi già allegati dalla parte, ma che soltanto un tecnico sia in grado di
accertare, per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone. In
applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha riformato la sentenza impugnata, che
aveva ritenuto esplorativa la consulenza d'ufficio, richiesta in ordine alla
quantificazione del danno per il mancato utile conseguente alla bloccata
commercializzazione di un immobile, senza dare alcuna spiegazione sulle ragioni per
le quali i dati già acquisiti non consentissero di verificare l'esistenza di detto danno.
Sez. 3, Sentenza n. 22225 del 20/10/2014
Presidente: Russo LA.
Estensore: Carluccio G.
Relatore: Carluccio G.
P.M. Russo RG. (Diff.)
Tamburrino (Carini ed altro) contro Azienda Universitaria Policlinico Università
Federico II
(Rigetta, Napoli, 07/12/2009)
RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI) - Consulenza tecnica
d'ufficio - Valutazione tecnica del nesso di causalità - Giudizio di probabilità Valutazione in termini di “meno probabile che non” - Idoneità ai fini della prova Esclusione - Ragioni.
In tema di responsabilità medico-chirurgica, allorché la consulenza tecnica d'ufficio che pure di norma presenta in tale ambito natura “percipiente”- formuli una
valutazione, sull'efficienza eziologica della condotta della struttura sanitaria rispetto
all'evento di danno come “meno probabile che non”, tale esito è correttamente
ignorato dal giudice, atteso che, in applicazione del criterio della regolarità causale e
della certezza probabilistica, l'affermazione della riferibilità causale del danno
all'ipotetico responsabile presuppone, all'opposto, una valutazione nei termini di “più
probabile che non”.
Sez. 1, Sentenza n. 28669 del 27/12/2013
Presidente: Salmè G.
Estensore: Nazzicone L.
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Relatore: Nazzicone L.
P.M. Capasso L. (Conf.)
Triulzi (Stella Richter) contro Fall. Sincies Chiementin Spa ed altri
(Rigetta, App. Roma, 12/12/2011)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO ATTIVITÀ - INDAGINI - Mezzo di prova - Esclusione - Indagini esplorative
delegate al consulente - Ammissibilità - Limiti.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE - In genere.
In tema di azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali, quando
l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con
l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, può essere disposta una consulenza tecnica
d'ufficio allo scopo di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti,
sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti
accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza e non di fatti e
situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle
eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse.
Sez. 2, Sentenza n. 26062 del 20/11/2013
Presidente: Triola RM.
Estensore: Bursese GA.
Relatore: Bursese GA.
P.M. Golia A. (Parz. Diff.)
Santucci ed altro (La Spina ed altro) contro Gubbiotti ed altri
(Cassa con rinvio, App. Perugia, 22/08/2007)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTO DI ESCLUSIVA - Rapporto di agenzia Stipula di contratti lesivi del diritto di esclusiva - Prova del danno subito dall'agente Consulenza tecnica di ufficio - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie in tema di
contratti stipulati da agenti per una diversa zona del medesimo preponente.
Nel rapporto d'agenzia, la consulenza tecnica può costituire mezzo di prova quando
l’agente non possa dimostrare altrimenti i danni subiti in conseguenza dei contratti
stipulati da agenti per una zona diversa dello stesso preponente in violazione del suo
diritto di esclusiva.
Sez. 1, Sentenza n. 20695 del 10/09/2013
Presidente: Vitrone U.
Estensore: Bernabai R.
Relatore: Bernabai R.
P.M. Apice U. (Conf.)
Ifi Srl (Fantigrossi ed altro) contro Agenzia Territorio (Avv. Gen. Stato)
(Cassa con rinvio, App. Ancona, 03/07/2012)
URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA
URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - MISURE DI
SALVAGUARDIA IN PENDENZA DI APPROVAZIONE - Consulenza tecnica di
ufficio - Mezzo di prova - Esclusione - Consulenza d'ufficio cosiddetta "percipiente"
- Configurabilità - Limiti - Fattispecie in tema di risarcimento danni cagionati da
abuso di posizione dominante.
Benché le parti non possano sottrarsi all'onere probatorio a loro carico invocando,
per l'accertamento dei propri diritti, una consulenza tecnico di ufficio, non essendo la
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stessa un mezzo di prova in senso stretto, è tuttavia consentito al giudice fare ricorso
a quest'ultima per acquisire dati la cui valutazione sia poi rimessa allo stesso
ausiliario (c.d. consulenza percipiente) purché la parte, entro i termini di decadenza
propri dell'istruzione probatoria, abbia allegato i corrispondenti fatti, ponendoli a
fondamento della sua domanda, ed il loro accertamento richieda specifiche
cognizioni tecniche. Così statuendo, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che
aveva respinto, ritenendola carente di prova, una domanda risarcitoria per danni
cagionati da abuso di posizione dominante, benché l’attore avesse “ab initio”
allegato l’insieme delle ripercussioni negative derivategli dall’applicazione di una
normativa nazionale contrastante con l’ordinamento comunitario, al cui accertamento
aveva altresì tempestivamente chiesto darsi seguito con un'istanza non accolta di
c.t.u. finalizzata alla quantificazione di tali danni.
Sez. 3, Sentenza n. 4792 del 26/02/2013
Presidente: Berruti GM.
Estensore: Carluccio G.
Relatore: Carluccio G.
P.M. Pratis P. (Conf.)
Favero (Del Re ed altri) contro Casa di cura Villa Maria s.r.l. (Volpe)
(Rigetta, App. Venezia, 09/09/2009)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO ATTIVITÀ - INDAGINI - Ambito - Responsabilità medico - Chirurgica Consulenza “percipiente” - Efficacia probatoria - Sussistenza.
In caso di accertamento della responsabilità medico-chirurgica, attesa l'innegabilità
delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie non solo alla comprensione dei
fatti, ma alla loro stessa rilevabilità, la consulenza tecnica presenta carattere
“percipiente”, sicché il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di
valutare i fatti accertati, ma anche quello di accertare i fatti medesimi, ponendosi
pertanto la consulenza, in relazione a tale aspetto, come fonte oggettiva di prova.
Sez. 3, Sentenza n. 6155 del 13/03/2009
Presidente: Varrone M.
Estensore: D'Amico P.
Relatore: D'Amico P.
P.M. Gambardella V. (Conf.)
Sicilcom Srl (Tafuri ed altri) contro Assitalia Spa ed altro
(Rigetta, App. Catania, 11/09/2004)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO ATTIVITÀ - INDAGINI - Consulenza tecnica di ufficio - Natura, qualificazione Consulente deducente e consulente percipiente - Ammissibilità - Fattispecie.
La consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in
senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi
acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta
alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di
merito. Questi può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti
accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i
fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la
parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga
che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche. Nella fattispecie, relativa
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ad una causa di risarcimento dei danni provocati ad una canalizzazione Telecom
durante i lavori su una barriera di protezione stradale, la S.C. ha ritenuto
legittimamente disposta dal giudice una CTU per accertare quale fosse l'ubicazione
dei cavi, non essendovi dubbi sul loro interramento.
Sez. 3, Sentenza n. 24620 del 26/11/2007
Presidente: Di Nanni LF.
Estensore: Fico N.
Relatore: Fico N.
P.M. Schiavon G. (Conf.)
Baia D'Oro Srl (Corte Cassazione ed altro) contro Com. Licata (Lus ed altro)
(Rigetta, App. Palermo, 3 Dicembre 2002)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO ATTIVITÀ - INDAGINI - Mezzo di prova - Esclusione - Consulenza d'ufficio
cosiddetta "percipiente" - Configurabilità - Portata - Onere di allegazione della parte
dei fatti costitutivi del diritto azionato - Sussistenza - Fattispecie.
Le parti non possono sottrarsi all’onere probatorio e rimettere l’accertamento dei
propri diritti all’attività del consulente neppure nel caso di consulenza tecnica
d'ufficio cosiddetta “percipiente”, che può costituire essa stessa fonte oggettiva di
prova, demandandosi al consulente l'accertamento di determinate situazioni di fatto,
giacché, anche in siffatta ipotesi, è necessario che le parti stesse deducano
quantomeno i fatti e gli elementi specifici posti a fondamento di tali diritti. Nella
specie, la S.C., enunciando l’anzidetto principio, ha confermato la sentenza di merito
che aveva respinto una domanda di risarcimento del danno per mancato rilascio di
certificato di agibilità necessario allo svolgimento di attività alberghiera, in quanto
sfornita di allegazione e prova del pregiudizio asseritamente subito, avendo già
rigettato, in corso di giudizio, l'istanza di consulenza tecnica d'ufficio proposta ai fini
della quantificazione del danno medesimo.
Sez. 3, Sentenza n. 3990 del 23/02/2006
Presidente: Vittoria P.
Estensore: Fico N.
Relatore: Fico N.
P.M. Sgroi C. (Conf.)
Ohanessian (Del Re) contro Bravi (Mancini)
(Cassa con rinvio, App. Roma, 2 Gennaio 2002)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO ATTIVITÀ - INDAGINI - Valutazione dei fatti - Consulente deducente Accertamento dei fatti - Consulente percipiente - Ammissibilità - Fattispecie.
In tema di consulenza tecnica di ufficio, il giudice può affidare al consulente non
solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente),
ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), e in tal caso, in cui
la consulenza costituisce essa stessa fonte oggettiva di prova, è necessario e
sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il
giudice ritenga che l’accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche. Nella
fattispecie, relativa all’azione di danni del conduttore di immobili nei confronti del
locatore per lavori di ristrutturazione del fabbricato, la S.C. ha cassato con rinvio la
sentenza della corte di merito che aveva rigettato la domanda per avere la stessa
ritenuto che l’attore aveva dedotto e prodotto i documenti di spesa soltanto durante la
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consulenza tecnica di primo grado, quindi irritualmente, per violazione dell'articolo
87 disp. att. c.p.c. e del diritto di difesa, con conseguente irritualità e inammissibilità
della stessa consulenza, trasformatasi in mezzo di prova, ed erroneità della sentenza
di accoglimento del primo giudice, in quanto fondata su quei preventivi, non anche
su elementi di prova forniti dalla parte; ha conclusivamente affermato la S.C. che
l'intervento del consulente era stato ritenuto necessario per accertare sia lo stato dei
luoghi e la riduzione del valore locativo dell’immobile, sia eventuali danni
patrimoniali ai beni di proprietà attorea.
Sez. 3, Sentenza n. 27002 del 07/12/2005
Presidente: Sabatini F.
Estensore: Fico N.
Relatore: Fico N.
P.M. Sgroi C. (Conf.)
Inpdap (Assumma) contro Birarelli (Valenzi ed altro)
(Rigetta, App. Roma, 7 Marzo 2001)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE - Consulente
deducente e consulente percipiente - Differenza - Accertamento del fatto da provare
operato dal consulente - Legittimità - Condizioni - Fattispecie in tema di controversia
locatizia.
Il giudice può affidare al consulente tecnico non solo l’incarico di valutare i fatti
accertati o dati per esistenti (cosiddetto consulente deducente), ma anche quello di
accertare i fatti stessi (cosiddetto consulente percipiente). Nel secondo caso, in cui la
consulenza costituisce essa stessa fonte di prova, è necessario e sufficiente che la
parte interessata deduca il fatto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda
specifiche cognizioni tecniche. Nella specie, la S.C., nel respingere il relativo
motivo di ricorso, ha ritenuto corretta la motivazione della sentenza impugnata con la
quale era stata ravvisata l’ammissibilità della consulenza tecnica disposta dal giudice
di primo grado in una controversia locatizia in cui si era prospettata la necessità di
rilevare le caratteristiche tecniche dell'immobile locato e valutarne la conformità,
negata dalla parte ricorrente, a quelle richieste dalla categoria catastale attribuita
dall’ufficio tecnico.
Sez. 1, Sentenza n. 10871 del 01/10/1999
Presidente: Grieco A.
Estensore: Verucci G.
P.M. Mele F. (Conf.)
Ferlito (Andriani) contro Provincia di Trapani (Tesoriere)
(Rigetta, App. Palermo, 17 luglio 1996).
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE - Consulente
cosiddetto “percipiente” - Accertamento del fatto da provare operato dalla stesso
consulente - Onere della prova a carico delle parti - Sussistenza - Portata.
Anche nell'ipotesi di consulenza tecnica d'ufficio cosiddetto percipiente che può
costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, le parti non possono sottrarsi all'onere
probatorio e rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente,
essendo necessario che quantomeno deducano i fatti e gli elementi specifici posti a
fondamento di tali diritti.
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AMMISSIONE DELLA CTU E CTU ESPLORATIVA
Sez. L, Sentenza n. 1186 del 22/01/2016
Presidente: Venuti P.
Estensore: Tria L.
Relatore: Tria L.
P.M. Finocchi Ghersi R. (Diff.)
Sorace (Muratori) contro Inps (Pulli ed altro)
(Cassa con rinvio, App. Roma, 15/09/2010)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO ATTIVITÀ - INDAGINI - Attività demandabili - Attività valutative - Esclusione Limiti - Fattispecie.
La consulenza tecnica d'ufficio è funzionale alla sola risoluzione di questioni di fatto
che presuppongano cognizioni di ordine tecnico e non giuridico sicché i consulenti
tecnici non possono essere incaricati di accertamenti e valutazioni circa la
qualificazione giuridica di fatti e la conformità al diritto di comportamenti, né, ove
una tale inammissibile valutazione sia stata comunque effettuata (nella specie, quella
relativa alla qualificazione della “attività confacente alle attitudini dell’assicurato”,
di cui all'art. 1 della l. n. 222 del 1984, come attività usurante o stressante, o meno),
di essa si deve tenere conto, a meno che non venga vagliata criticamente e sottoposta
al dibattito processuale delle parti.
Sez. 1, Sentenza n. 23290 del 13/11/2015
Presidente: Di Palma S.
Estensore: Acierno M.
Relatore: Acierno M.
P.M. Ceroni F. (Diff.)
S.F. (Giamporcaro Lorenzo) contro G.F. ed altro
(Cassa con rinvio, App. Palermo, 10/06/2013)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE
GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - PROVA - Impugnazione del
riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità - Richiesta di consulenza
tecnica ematologica - Strumento istruttorio officioso - Configurabilità - Natura
esplorativa - Esclusione - Rinuncia della parte - Ammissibilità - Esclusione.
In materia di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di
veridicità, la consulenza tecnica ematologica è uno strumento istruttorio officioso
rivolto verso l'unica indagine decisiva in ordine all’accertamento della verità del
rapporto di filiazione e, pertanto, la sua richiesta, da un lato, non può essere ritenuta
esplorativa, intendendosi come tale l'istanza rivolta a supplire le deficienze allegative
ed istruttorie di parte, così da aggirare il regime dell’onere della prova sul piano
sostanziale o i tempi di formulazione delle richieste istruttorie sul piano processuale,
e, dall'altro, non essendo soggetta al regime processuale delle istanze di parte, non
può essere oggetto di rinuncia, anche implicita.
Sez. 1, Sentenza n. 22118 del 29/10/2015
Presidente: Rordorf R.
Estensore: Genovese FA.
Relatore: Genovese FA.
P.M. Sorrentino F. (Diff.)
L.a.l. Srl (Cipriani Guido) contro Ghirelli Srl ed altro (Improda Alberto)
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(Cassa con rinvio, App. Venezia, 30/06/2010)
BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETÀ
INTELLETTUALE) - OPERE PROTETTE (OGGETTO DEL DIRITTO) - ARTE
APPLICATA ALL'INDUSTRIA - Art. 2, n. 10, della l. n. 633 del 1941 Interpretazione - Opere di “design” - Carattere creativo e valore artistico Sussistenza - Giudizio “ex ante” con l'ausilio di consulenti tecnici.
In tema di proprietà intellettuale, l’art. 2, n. 10, della l. n. 633 del 1941 (applicabile
“ratione temporis”), a mente del quale sono comprese nella protezione delle opere
del disegno industriale quelle «che presentino di per sé carattere creativo e valore
artistico», va interpretato nel senso che i menzionati parametri debbono risultare
riconoscibili, anche attraverso il ricorso a criteri indiziari (riconoscimento in ambiti
critico-specialistici, presenza di tratti sicuramente innovativi, sia sul terreno
progettuale che realizzativo, precoce ed attendibile musealizzazione),
opportunamente pesati (ove presenti), sulla base di un giudizio “ex ante”, formulato se del caso- attraverso il ricorso all'esperienza e al sapere specialistico di consulenti
idonei a fornire al giudice validi elementi di valutazione.
Sez. L, Sentenza n. 21219 del 20/10/2015
Presidente: Vidiri G.
Estensore: Napoletano G.
Relatore: Napoletano G.
P.M. Celeste A. (Conf.)
Segafredo Zanetti Spa (Costa Pierluigi ed altri) contro Mascaro (Billi ed altro)
(Rigetta, App. Milano, 17/12/2008)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVIGIONE - IN
GENERE - Onere di informazione del preponente dei dati provvigionali Inosservanza - Carente indicazione giudiziale dei dati relativi alla quantificazione del
credito - Non imputabilità all’agente - Fattispecie.
In tema di contratto di agenzia, l’omesso invio degli estratti conto provvigionali da
parte del preponente giustifica la carente indicazione dei relativi dati ai fini della
quantificazione giudiziale del proprio credito chiesta dall’agente, derivando essa
dall’inadempimento dell'obbligo di informazione a carico del primo. Nella specie, la
S.C. ha confermato la sentenza di appello che, a fronte dell'inadempimento del
preponente dell’obbligo informativo, aveva ritenuto che correttamente il tribunale
avesse disposto consulenza tecnica di ufficio per la quantificazione del credito
dell’agente.
Sez. 1, Sentenza n. 17399 del 01/09/2015
Presidente: Di Palma S.
Estensore: Lamorgese AP.
Relatore: Lamorgese AP.
P.M. Ceroni F. (Diff.)
Precerutti Roberta Rosalia (Frattallone Salvatore) contro Adec Srl ed altro
(Cassa con rinvio, Trib. Milano, 19/01/2012)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - IN
GENERE - Consulenza tecnica d'ufficio - Mancata ammissione da parte del giudice
di merito - Onere di motivazione adeguata - Contenuto - Vizio di motivazione Configurabilità - Condizioni - Fattispecie in tema di richiesta di consulenza medicolegale.
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La decisione di ricorrere o meno ad una consulenza tecnica d'ufficio costituisce un
potere discrezionale del giudice, che, tuttavia, è tenuto a motivare adeguatamente il
rigetto dell'istanza di ammissione proveniente da una delle parti, dimostrando di
poter risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla
valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza potersi limitare a
disattendere l’istanza sul presupposto della mancata prova dei fatti che la consulenza
avrebbe potuto accertare. Pertanto, nelle controversie che, per il loro contenuto,
richiedono si proceda ad un accertamento tecnico, il mancato espletamento di una
consulenza medico-legale, specie a fronte di una domanda di parte in tal senso (nella
specie, documentata attraverso l’allegazione di un certificato medico indicativo del
nesso di causalità tra la sindrome depressiva lamentata e la condotta illecita del
convenuto), costituisce una grave carenza nell'accertamento dei fatti da parte del
giudice di merito, che si traduce in un vizio della motivazione della sentenza
Sez. 1, Sentenza n. 11564 del 04/06/2015
Presidente: Rordorf R.
Estensore: Lamorgese AP.
Relatore: Lamorgese AP.
P.M. Velardi M. (Diff.)
Comi Srl ed altri (Anglani ed altro) contro Cargest Srl (Lepore)
(Cassa con rinvio, App. Roma, 08/03/2010)
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - IN GENERE - Danno da abuso di
posizione dominante - Applicazione meccanica del principio dell’onere della prova Esclusione - Interpretazione estensiva delle norme codicistiche in tema di esibizione,
richiesta di informazioni e consulenza tecnica d’ufficio - Condizioni.
RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - In genere.
In tema di risarcimento del danno derivante da paventate violazioni agli artt. 2 e
seguenti della l. 10.10.1990, n. 287, il giudice non può decidere la causa applicando
meccanicamente il principio dell'onere della prova, ma è chiamato a rendere effettiva
la tutela dei privati che agiscono in giudizio, tenuto conto dell'asimmetria
informativa esistente tra le parti nell'accesso alla prova, sicché, fermo restando
l'onere dell'attore di indicare in modo sufficientemente plausibile seri indizi
dimostrativi della fattispecie denunciata come idonea ad alterare la libertà di
concorrenza e a ledere il suo diritto di godere del beneficio della competizione
commerciale, il giudice è tenuto a valorizzare in modo opportuno gli strumenti di
indagine e conoscenza che le norme processuali già prevedono, interpretando
estensivamente le condizioni stabilite dal codice di procedura civile in tema di
esibizione di documenti, richiesta di informazioni e consulenza tecnica d'ufficio, al
fine di esercitare, anche officiosamente, quei poteri d'indagine, acquisizione e
valutazione di dati e informazioni utili per ricostruire la fattispecie anticoncorrenziale
denunciata.
Sez. L, Sentenza n. 4185 del 02/03/2015
Presidente: Macioce L.
Estensore: Patti AP.
Relatore: Patti AP.
P.M. Celeste A. (Conf.)
Cantante (Busacca ed altro) contro La Città Mercato Srl ed altri
(Rigetta, App. Messina, 06/07/2007)
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PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - IN
GENERE - Potere discrezionale del giudice di merito - Decisione della controversia
dipendente dalla risoluzione di una questione tecnica - Ammissione della consulenza
tecnica - Obbligo di motivazione - Contenuto - Censurabilità - Limiti - Fattispecie.
Il provvedimento che dispone una consulenza tecnica di ufficio rientra nel potere
discrezionale del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità, se
adeguatamente sostenuto dalla necessità di risolvere questioni implicanti specifiche
cognizioni tecniche.
Sez. 1, Sentenza n. 1904 del 29/01/2014
Presidente: Salmé G.
Estensore: Benini S.
Relatore: Benini S.
P.M. Carestia A. (Conf.)
Com. Pordenone (Marpillero ed altro) contro A.D.A.S. Spa (Scoca)
(Cassa con rinvio, App. Trieste, 23/03/2012)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE
(STIMA) - IN GENERE - Rito sommario dell'art. 702 bis cod. proc. civ. Consulenza tecnica d'ufficio - Ammissibilità - Ricerche del c.t.u.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - IN
GENERE - In genere.
Il rito sommario previsto dagli artt. 702 bis e segg. c.p.c., applicabile alle
controversie sull’indennità di esproprio ai sensi dell’art. 29 d. lgs. 1°.09.2011, n. 150,
pur incanalando l'attività dei soggetti del giudizio in una sequenza tendenzialmente
atta a snellire i tempi, non impone una decisione allo stato degli atti, dovendo il
giudice, pur nella particolarità del rito, procedere all'attività istruttoria appropriata al
tipo di controversia trattata ed anche a nominare un consulente tecnico d’ufficio, il
quale, ove la documentazione al riguardo fornita dalle parti sia incompleta od
insufficiente, può provvedere alla ricerca ed all'acquisizione degli elementi di
comparazione, data la necessaria valutazione tecnica delle caratteristiche dei
beni presi in considerazione.
Sez. L, Sentenza n. 14968 del 07/07/2011
Presidente: Foglia R.
Estensore: Stile P.
Relatore: Stile P.
P.M. Sepe EA. (Conf.)
De Felice (Alongi ed altro) contro Diageo Italia Spa ed altro (Fusillo)
(Rigetta, App. Napoli, 20/09/2006)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVIGIONE - IN
GENERE - Domanda giudiziale relativa - Onere probatorio gravante sull'agente Indicazione degli affari conclusi - Accertamento giudiziale - Ordine di esibizione
delle scritture contabili della ditta preponente - Legittimità - Portata - Limiti Condizioni - Mancato esercizio da parte del giudice del potere discrezionale di
ordinare l' esibizione - Censurabilità in cassazione - Esclusione.
PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE ALLA PARTE - In genere.
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Nel giudizio promosso dall'agente contro la ditta preponente per l'accertamento del
suo diritto al pagamento di provvigioni sugli affari conclusi, egli ha l'onere di
provare i fatti costitutivi della sua pretesa, ovvero gli affari da lui promossi; è
peraltro legittimo l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. delle scritture contabili
impartito dal giudice di merito alla medesima preponente, anche con riferimento ai
contratti per i quali non è applicabile, per ragioni temporali, l'art. 2 del d.lgs. n. 303
del 1991, che, nel riconoscere -in attuazione della direttiva comunitaria 18.12.1986 n.
86/653- il diritto dell'agente ad ottenere un estratto delle scritture contabili, ha fornito
un autorevole criterio interpretativo delle norme previgenti. Tale principio deve
essere coordinato con la funzione di strumento istruttorio residuale assegnata
dall'ordinamento all'ordine di esibizione predetto, che può pertanto essere utilizzato
solo se la prova del fatto non è acquisibile “aliunde” e se l'iniziativa non ha finalità
meramente esplorative; la valutazione concernente la ricorrenza di tali presupposti è
rimessa al giudice di merito e il mancato esercizio da parte di costui del relativo
potere discrezionale non è sindacabile in sede di legittimità
Sez. 3, Sentenza n. 8989 del 19/04/2011
Presidente: Finocchiaro M.
Estensore: Carluccio G.
Relatore: Carluccio G.
P.M. Finocchi Ghersi R. (Conf.)
Smeralda ed altri (Garufi ed altro) contro Rovito ed altri (Amata)
(Rigetta, App. Messina, 07/03/2005)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D' UFFICIO ATTIVITÀ - IN GENERE - Acquisizione da parte del c.t.u. di documenti che la
parte avrebbe potuto produrre - Ammissibilità - Esclusione.
La consulenza tecnica d' ufficio costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto
alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui
interpretazione richiede nozioni tecnico-scientifiche, e non un mezzo di soccorso
volto a sopperire all’inerzia delle parti; la stessa, tuttavia può eccezionalmente
costituire fonte oggettiva di prova, per accertare quei fatti rilevabili unicamente con
l'ausilio di un perito. Ne consegue che, qualora la consulenza d’ufficio sia richiesta
per acquisire documentazione che la parte avrebbe potuto produrre, l’ammissione da
parte del giudice comporterebbe lo snaturamento della funzione assegnata dal codice
a tale istituto e la violazione del giusto processo, presidiato dall’art. 111 Cost., sotto
il profilo della posizione paritaria delle parti e della ragionevole durata.
Sez. L, Sentenza n. 5448 del 08/03/2011
Presidente: Roselli F.
Estensore: Filabozzi A.
Relatore: Filabozzi A.
P.M. Basile T. (Conf.)
Mairl ed altro (Reiterer ed altri) contro Nagler ed altro (Palumbo ed altro)
(Rigetta, App. Bolzano, 11/05/2006)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI IMPRESA FAMILIARE - IN GENERE - (COSTITUZIONE - NATURA OGGETTO) - Diritto alla partecipazione agli utili - Determinazione - Criteri Maturazione - Al momento della cessazione dell'impresa o della singola
collaborazione - Fattispecie.
10
La partecipazione agli utili per la collaborazione prestata nell'impresa familiare, ai
sensi dell’art. 230 bis c.c., va determinata sulla base degli utili non ripartiti al
momento della sua cessazione o di quella del singolo partecipante, nonché
dell’accrescimento, a tale data, della produttività dell’impresa (“beni acquistati” con
gli utili, “incrementi dell’azienda, anche in ordine all'avviamento”) in proporzione
alla quantità e qualità del lavoro prestato ed è, quindi, condizionata dai risultati
raggiunti dall'azienda, atteso che gli stessi utili -in assenza di un patto di
distribuzione periodica- non sono naturalmente destinati ad essere ripartiti tra i
partecipanti ma al reimpiego nell’azienda o in acquisti di beni. Nella specie, la S.C,
in applicazione di tale principio, ha confermato la sentenza impugnata che aveva
escluso ogni diritto del familiare collaborante, attesa la mancata prova dell'esistenza,
al momento della cessazione dell'impresa, di utili da distribuire ovvero di incrementi
aziendali, restando inammissibile la richiesta di consulenza d'ufficio in quanto
inidonea ad assolvere una funzione esplorativa.
Sez. 3, Sentenza n. 14759 del 26/06/2007
Presidente: Varrone M.
Estensore: Fantacchiotti M.
Relatore: Fantacchiotti M.
P.M. Scardaccione EV. (Diff.)
Arlistico (Corte Cassazione) contro Sai Spa ed altro (Perilli)
(Cassa con rinvio, App. Napoli, 6 Agosto 2002)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE - Obbligo del giudice
di ricorrere all’ausilio del consulente - Esclusione - Ricorso del giudice a cognizioni
scientifiche proprie - Ammissibilità.
Il giudice di merito, per la soluzione di questioni di natura tecnica o scientifica, non
ha alcun obbligo di nominare un consulente d’ufficio, ma può ben fare ricorso alle
conoscenze specialistiche che abbia acquisito direttamente attraverso studi o ricerche
personali
SCELTA DEL CTU e RICUSAZIONE
Sez. 1, Sentenza n. 19173 del 28/09/2015
Presidente: Rordorf R.
Estensore: Scaldaferri A.
Relatore: Scaldaferri A.
P.M. Salvato L. (Conf.)
Antonio Guerrasio Srl (Pisapia Fabio ed altro) contro Aluterm Srl ed altri
(Rigetta, App. Salerno, 30/06/2008)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO NOMINA - Nomina di consulente iscritto all'albo di altro tribunale o non iscritto Onere di motivazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
L'affidamento di un incarico ad un consulente iscritto nell'albo di altro tribunale, o
non iscritto in alcun albo, in assenza di motivazione che indichi i motivi della scelta,
è valido e non è censurabile in sede di legittimità, trattandosi di valutazione rimessa
all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito attesa la natura non cogente
delle norme di cui agli artt. 61, co. 2, c.p.c. e 22 disp. att. c.p.c. In applicazione di
tale principio, la S.C. ha respinto il ricorso con il quale si lamentava la designazione
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quale consulente tecnico d’ufficio ai fini della verifica della violazione dei diritti di
brevetto di un esperto iscritto in un albo diverso da quelli dei tribunali del distretto,
senza sentire il presidente della corte d’appello e senza indicare i motivi della scelta.
Sez. L, Sentenza n. 12822 del 06/06/2014
Presidente: Coletti De Cesare G.
Estensore: Manna A.
Relatore: Manna A.
P.M. Celentano C. (Conf.)
Montaldo ed altro (Storace) contro Inps (Riccio ed altri)
(Dichiara inammissibile, App. Genova, 08/02/2008)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO ASTENSIONE E RICUSAZIONE - Difetto di imparzialità del consulente tecnico
d'ufficio - Strumenti processuali di reazione - Tempestiva istanza di ricusazione Esclusività.
La mancanza di imparzialità del consulente tecnico d'ufficio può essere fatta valere
esclusivamente mediante lo strumento della ricusazione, nel termine di cui all'art.
192 c.p.c.
Sez. 3, Sentenza n. 8406 del 10/04/2014
Presidente: Berruti GM.
Estensore: Vincenti E.
Relatore: Vincenti E.
P.M. Giacalone G. (Conf.)
Delli Guanti (Boccardi ed altri) contro Studio Associato Medici Dott Rinaldi Lino
Riccardo ed altri (Santoro)
(Rigetta, App. Bologna, 05/07/2010)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO ASTENSIONE E RICUSAZIONE - Prova testimoniale sull'attendibilità del
consulente tecnico di ufficio - Inammissibilità - Fondamento.
I fatti relativi all’attendibilità, ovvero all’affidabilità personale del consulente tecnico
di ufficio non possono essere oggetto di prova testimoniale, in quanto deducibili solo
nel procedimento di ricusazione sotto il profilo della carenza di imparzialità
dell’ausiliario.
Sez. L, Sentenza n. 12004 del 25/05/2009
Presidente: Ianniruberto G.
Estensore: Picone P.
Relatore: Picone P.
P.M. Patrone I. (Conf.)
Siddu (Melis Costa ed altri) contro Asl/8 Cagliari (Schiavoneed altro)
(Rigetta, App. Cagliari, 28/01/2005)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO ASTENSIONE E RICUSAZIONE - Istanza di ricusazione - Termine ex art. 192
c.p.c. - Carattere perentorio - Inosservanza - Conseguenze - Acquisizione rituale
della consulenza al processo - Sussistenza - Inosservanza dell' obbligo di astensione
da parte del consulente - Rilevanza - Esclusione.
La mancata proposizione dell'istanza di ricusazione del consulente tecnico d'ufficio
nel termine di cui all’art. 192 c.p.c., preclude definitivamente la possibilità di far
12
valere successivamente la situazione di incompatibilità, con la conseguenza che la
consulenza rimane ritualmente acquisita al processo, non rilevando che il consulente
tecnico d'ufficio non abbia osservato l'eventuale obbligo di astensione. Nella specie,
in controversia per il rimborso delle spese sostenute per cure all'estero, era stata
prospettata, tardivamente, una situazione di incompatibilità del consulente a causa
dei rapporti di lavoro professionale con l'azienda sanitaria convenuta in giudizio.
Sez. U, Sentenza n. 7770 del 31/03/2009
Presidente: Carbone V.
Estensore: Nappi A.
Relatore: Nappi A.
P.M. Nardi V. (Parz. Diff.)
Comunita' Montana Media Valle Serchio (Guzzo) contro Brandani ed altri (S.
Bernardini)
(Rigetta, Trib. Sup. Acque Roma, 22/06/2007)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO ASTENSIONE E RICUSAZIONE - Giudizio di secondo grado - Nomina del
medesimo consulente del primo grado - Incompatibilità - Deduzione in sede di
legittimità - Tempestiva formulazione dell'istanza di ricusazione nel giudizio di
merito - Necessità - Ordinanza di rigetto della mera richiesta di sostituzione Censurabilità per vizio di motivazione - Inammissibilità.
La causa d’incompatibilità del consulente d’ufficio, fondata sulla nomina del
medesimo ausiliare in primo e secondo grado, non può essere fatta valere in sede di
giudizio di legittimità se non sia stata tempestivamente denunciata con richiesta di
ricusazione formulata ai sensi dell’art. 192 c.p.c.. Tale formale istanza non è
equiparabile alla richiesta di revoca e sostituzione del consulente per motivi di
opportunità, ancorché formulata, con generico richiamo all’art. 51 c.p.c., nel corso
del giudizio di secondo grado, e l’ordinanza di rigetto non è, conseguentemente,
censurabile con ricorso per cassazione per vizio di motivazione.
VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DELLA CTU
Sez. 1, Sentenza n. 22117 del 29/10/2015
Presidente: Rordorf R.
Estensore: Nappi A.
Relatore: Nappi A.
P.M. Sorrentino F. (Conf.)
Autosock As (Tornato Alberto ed altro) contro Weissenfels Spa ed altri
(Rigetta, App. Torino, 11/07/2011)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - Metodo d'indagine
adottato dal consulente - Giudizio positivo su di esso - Previa valutazione
comparativa con altro metodo ipotizzabile - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Il giudizio positivo espresso dal giudice di merito circa la congruità del metodo
d’indagine tecnica adottato in concreto dal consulente d’ufficio costituisce un
apprezzamento di fatto ed è adeguatamente motivato ove si fondi su considerazioni
inerenti all'intrinseca essenza del metodo stesso o intese, comunque, a dimostrare che
ha condotto a risultati convincenti e decisivi, non essendo indispensabile una
13
valutazione comparativa con altro metodo eventualmente possibile, allo scopo di
stabilire quale sia preferibile.
Sez. 3, Sentenza n. 20125 del 07/10/2015
Presidente: Vivaldi R.
Estensore: Vincenti E.
Relatore: Vincenti E.
P.M. Sgroi C. (Conf.)
Maccorin (Dal Lago ed altro) contro Gestione Liquidatoria Ex Ulss 10 Treviso ed
altri
(Rigetta, App. Venezia, 19/03/2012)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - Adesione del giudice di
appello alle conclusioni della consulenza disposta in primo grado - Difformità dalle
conclusioni della consulenza disposta in secondo grado - Specifica motivazione Necessità.
Qualora il giudice d’appello dissenta dalle conclusioni del consulente tecnico
d’ufficio nominato in secondo grado e accolga quelle del consulente tecnico d’ufficio
designato in primo grado, deve enunciare le ragioni della scelta, contestando le
contrastanti argomentazioni della seconda consulenza
Sez. 3, Sentenza n. 12703 del 19/06/2015
Presidente: Chiarini MM.
Estensore: Vincenti E.
Relatore: Vincenti E.
P.M. Corasaniti G. (Diff.)
Allegra (Massatani) contro Fondiaria Sai Spa ed altro
(Rigetta, App. Torino, 27/02/2007)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - Adesione alle
conclusioni della c.t.u. - Obbligo di motivazione puntuale e argomentata Condizioni.
Il giudice del merito non è tenuto a fornire un’argomentata e dettagliata motivazione
là dove aderisca alle elaborazioni del consulente ed esse non siano state contestate in
modo specifico dalle parti, mentre, ove siano state sollevate censure dettagliate e non
generiche, ha l’obbligo di fornire una precisa risposta argomentativa correlata alle
specifiche critiche sollevate, corredando con una più puntuale motivazione la propria
scelta di aderire alle conclusioni del consulente d’ufficio.
Sez. 6-3, Ordinanza n. 1815 del 02/02/2015
Presidente: Finocchiaro M.
Estensore: Amendola A.
Relatore: Amendola A.
Poriati (Bertacche ed altro) contro Girardi ed altri
(Rigetta, App. Venezia, 16/01/2012)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - Adesione alle
conclusioni del consulente tecnico d'ufficio - Obbligo della motivazione - Limiti Consulenze tecniche di parte - Meri argomenti difensivi - Configurabilità.
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Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella
relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte,
esaurisce l’obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo
convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie
allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate,
restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi
vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli
elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere
argomentazioni difensive.
Sez. L, Sentenza n. 17757 del 07/08/2014
Presidente: Vidiri G. Estensore: D'Antonio E. Relatore: D'Antonio E. P.M. Celeste
A. (Conf.)
Azd Ospedaliera Ist Clinici (Carnevale ed altro) contro Lucaccini ed altri
(Rigetta, App. Milano, 14/01/2008)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - Potere del giudice di
disattendere le argomentazioni tecniche - Condizioni - Limiti - Adeguata
motivazione - Necessità.
Nel nostro ordinamento vige il principio “judex peritus perito rum”, in virtù del
quale è consentito al giudice di merito disattendere le argomentazioni tecniche svolte
nella propria relazione dal consulente tecnico d’ufficio, e ciò sia quando le
motivazioni stesse siano intimamente contraddittorie, sia quando il giudice
sostituisca ad esse altre argomentazioni, tratte da proprie personali cognizioni
tecniche. In ambedue i casi, l’unico onere incontrato dal giudice è quello di
un’adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto.
Sez. 3, Sentenza n. 4448 del 25/02/2014
Presidente: Russo LA.
Estensore: Frasca R.
Relatore: Frasca R.
P.M. Sgroi C. (Conf.)
Lanna ed altro (Mazzucchiello) contro Ina Assitalia Spa ed altri
(Cassa con rinvio, App. Napoli, 22/06/2009)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - Riferimento in sentenza
alle conclusioni raggiunte dal consulente - Assenza di ulteriori specificazioni - Vizio
della sentenza - Motivazione meramente apparente - Sussistenza - Fattispecie in tema
di liquidazione del "danno biologico permanente".
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO MOTIVAZIONE - IN GENERE - In genere.
È meramente apparente la motivazione della sentenza in cui il giudice richiami le
conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio, senza ulteriori specificazioni,
non illustrando né le ragioni né l’ “iter” logico seguito per pervenire, partendo da
esse, al risultato enunciato in sentenza, ciò che integra una sostanziale inosservanza
dell'obbligo imposto dall’art. 132, co. 2, n. 4), c.p.c. di esporre concisamente i motivi
in fatto e diritto della decisione. Principio enunciato dalla S.C. con riferimento ad
una pronuncia di merito che, in ordine alla liquidazione del cosiddetto “danno
biologico permanente”, nel recepire le indicazioni della consulenza tecnica d’ufficio
15
quanto all'importo da liquidare, non aveva specificato quali fossero le tabelle di
calcolo utilizzate per pervenire alla liquidazione e la percentuale d'invalidità
permanente riscontrata, non consentendo, pertanto, di ricostruire come e perché fosse
arrivata a tale quantificazione.
DOCUMENTI ED INFORMAZIONI RACCOLTI DAL CTU
Sez. 3, Sentenza n. 12921 del 23/06/2015
Presidente: Segreto A.
Estensore: Rubino L.
Relatore: Rubino L.
P.M.: Basile T. (Diff.)
Corticella Molini Pastifici Spa (Costanza ed altro) contro Hera Spa ed altri (Carli ed
altro)
(Cassa e decide nel merito, App. Bologna, 08/11/2011)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO ATTIVITÀ - IN GENERE - Notizie non rilevabili dagli atti processuali Acquisizione - Ammissibilità - Limiti - Fatti che le parti hanno l’onere di provare.
Il consulente tecnico di ufficio ha il potere di acquisire ogni elemento necessario per
espletare convenientemente il compito affidatogli, anche se risultanti da documenti
non prodotti in giudizio, sempre che non si tratti di fatti che, in quanto posti
direttamente a fondamento delle domande e delle eccezioni, debbono essere provati
dalle parti.
Sez. 2, Sentenza n. 4729 del 10/03/2015
Presidente: Oddo M.
Estensore: Petitti S.
Relatore: Petitti S.
P.M.: Celentano C. (Conf.)
Emme Esse Impreco Srl (Giliani Ernesto ed altro) contro Obelix Coop Srl In
Liquidazione ed altri
(Rigetta, App. Venezia, 30/05/2011)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO ATTIVITÀ - ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI DA TERZI - Limiti Accertamento di fatti accessori necessari per la risposta ai quesiti - Superamento Nullità - Valore probatorio o indiziario - Esclusione.
Il consulente tecnico d'ufficio può, ai sensi dell’art. 194, co. 1, c.p.c., assumere,
anche in assenza di espressa autorizzazione del giudice, informazioni da terzi e
verificare fatti accessori necessari per rispondere ai quesiti, ma non anche accertare i
fatti posti a fondamento di domande ed eccezioni, il cui onere probatorio incombe
sulle parti, sicché gli accertamenti compiuti dal consulente oltre i predetti limiti sono
nulli per violazione del principio del contraddittorio, e, perciò, privi di qualsiasi
valore, probatorio o indiziario.
Sez. 1, Sentenza n. 28669 del 27/12/2013
Presidente: Salme' G.
Estensore: Nazzicone L.
Relatore: Nazzicone L.
P.M. Capasso L. (Conf.)
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Triulzi (Stella Richter) contro Fall. Sincies Chiementin Spa ed altri
(Rigetta, App. Roma, 12/12/2011)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO ATTIVITÀ - INDAGINI - Mezzo di prova - Esclusione - Indagini esplorative
delegate al consulente - Ammissibilità - Limiti.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE - In genere.
In tema di azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali, quando
l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con
l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, può essere disposta una consulenza tecnica
d'ufficio allo scopo di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti,
sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti
accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza e non di fatti e
situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle
eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse.
Sez. 1, Sentenza n. 24549 del 02/12/2010
Presidente: Carnevale C.
Estensore: Bernabai R.
Relatore: Bernabai R.
P.M. Zeno I. (Conf.)
Banca Nazionale del Lavoro Spa (Tarzia ed altro) contro Fall. Ccrt Sistemi Spa In
Liquid. (Mancini ed altro)
(Rigetta, App. Milano, 14/11/2008)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - IN GENERE - Documenti nuovi
prodotti tardivamente dalle parti - Esame da parte del ctu contabile - Esclusione Documenti meramente accessori - Esame da parte del ctu - Ammissibilità ex art. 198
c.p.c. - Fattispecie.
In tema di preclusione relative a produzioni documentali, nel corso di una consulenza
contabile, si deve escludere l'ammissibilità della produzione tardiva di prove
documentali concernenti fatti e situazioni poste direttamente a fondamento della
domanda e delle eccezioni di merito, essendo, al riguardo irrilevante il consenso
della controparte atteso che, ai sensi dell’art. 198 c.p.c. tale consenso può essere
espresso solo con riferimento all'esame di documenti accessori, cioè utili a consentire
una risposta più esauriente ed approfondita al quesito posto dal giudice. Nella
fattispecie la pronuncia di secondo grado, con valutazione condivisa in sede di
legittimità, aveva dichiarato l'inammissibilità della produzione di contabili bancarie
in corso di CTU relativa a revocatoria fallimentare di rimesse.
Sez. 3, Sentenza n. 16471 del 15/07/2009
Presidente: Petti GB.
Estensore: Filadoro C.
Relatore: Filadoro C.
P.M. Abbritti P. (Conf.)
Sippic Spa (Ducci ed altro) contro Nuova Forza Edile Snc ed altri (Lembo ed altri)
(Rigetta, App. Napoli, 22/07/2005)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D’UFFICIO ATTIVITÀ - IN GENERE - Possibilità di avvalersi dell'opera di esperti specialisti 17
Sussistenza - Ammissibilità anche in mancanza di preventiva autorizzazione del
giudice e di nomina formale - Condizioni.
In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente può avvalersi dell’opera di
esperti specialisti, al fine di acquisire, mediante gli opportuni e necessari sussidi
tecnici, tutti gli elementi di giudizio, senza che sia necessaria una preventiva
autorizzazione del giudice, né una nomina formale, purché egli assuma la
responsabilità morale e scientifica dell'accertamento e delle conclusioni raggiunte dal
collaboratore e fatta salva una valutazione in ordine alla necessità del ricorso a tale
esperto “esterno” svolta successivamente dal giudice.
Sez. L, Sentenza n. 15448 del 15/10/2003
Presidente: Mattone S.
Estensore: Toffoli S.
P.M. Abbritti P. (Conf.)
SIOT SpA (Pasino) contro INAIL (Pignataro)
(Rigetta, Trib. Trieste, 22 gennaio 2001).
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO ATTIVITÀ - INDAGINI - Acquisizione di atti e documenti - Ammissibilità - Limiti
- Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E
DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI
DEL GIUDICE - Consulenza tecnica - Consulente d’ufficio - Attività - Indagini Acquisizione di atti e documenti - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie .
Nel rito del lavoro, rientra tra i poteri istruttori del giudice d'appello, che abbia dato
mandato al consulente tecnico di compiere ogni opportuna indagine, l'acquisizione di
atti o documenti ritenuti dal consulente necessari per l'espletamento dell'incarico.
Detto principio trova applicazione quando l'accertamento di determinate situazioni di
fatto possa effettuarsi soltanto con il ricorso a specifiche cognizioni tecniche, come
avviene in controversie che presentino profili contabili particolarmente complessi,
fermo restando che la consulenza tecnica non costituisce uno strumento previsto al
fine di supplire a carenze probatorie relative a fatti che la parte può agevolmente
dimostrare con prove documentali o testimoniali. Fattispecie relativa a documenti
necessari per il calcolo dello specifico tasso aziendale nell'assicurazione degli
infortuni sul lavoro.
Sez. L, Sentenza n. 8659 del 14/08/1999
Presidente: Lanni S.
Estensore: Lamorgese A.
P.M. Sepe EA. (Conf.)
Bertolino Moquettes S.n.c. (Ghia ed altro) contro Inps (Correra ed altro)
(Rigetta, Trib. Biella, 31 maggio 1996).
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - ESAME CONTABILE - Esame da
parte del consulente tecnico d'ufficio di documenti non ritualmente prodotti in causa
- Acquisizione del previo consenso delle parti - Necessità - Mancato rispetto da parte
del c.t.u. di tale regola - Nullità relativa della consulenza tecnica - Configurabilità Disciplina prevista dall'art. 157, co. 2, c.p.c. - Applicabilità.
Il consulente tecnico d'ufficio, nell'ambito di un esame contabile, può tenere conto di
documenti non ritualmente prodotti in causa soltanto con il consenso delle parti. In
mancanza di tale elemento la suddetta attività dell’ausiliare è, al pari di ogni altro
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vizio della consulenza tecnica, fonte di nullità relativa soggetta al regime di cui
all’art. 157 c.p.c. con la conseguenza che il difetto deve ritenersi sanato se non è fatto
valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione peritale.
TERMINI E AVVISI DELLE OPERAZIONI PERITALI
Sez. 3, Sentenza n. 6195 del 18/03/2014
Presidente: Segreto A.
Estensore: Cirillo FM.
Relatore: Cirillo FM.
P.M. Golia A. (Conf.)
Vannucchi (Sirca) contro Vezzosi ed altro
(Rigetta, Trib. Firenze, 28/03/2007)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - IN
GENERE - Deposito tardivo della relazione - Conseguenze - Nullità - Esclusione Limiti.
L’inosservanza, da parte del consulente tecnico d’ufficio, del termine assegnatogli
per il deposito della consulenza non comporta di regola alcuna nullità, se non in
particolari casi nel rito del lavoro.
Sez. 3, Sentenza n. 6195 del 18/03/2014
Presidente: Segreto A.
Estensore: Cirillo FM.
Relatore: Cirillo FM.
P.M. Golia A. (Conf.)
Vannucchi (Sirca) contro Vezzosi ed altro
(Rigetta, Trib. Firenze, 28/03/2007)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO ATTIVITÀ - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - Comunicazione dell'inizio delle
operazioni peritali - Obbligatorietà - Necessità di comunicazione delle successive
indagini - Esclusione - Fondamento.
In tema di consulenza tecnica d'ufficio, ai sensi dell’art. 194, co. 2, c.p.c. e dell’art.
90, co. 1, , disp. att. c.p.c., alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di
inizio delle operazioni peritali, mentre analogo obbligo di comunicazione non
sussiste quanto alle indagini successive, incombendo sulle parti l’onere d’informarsi
sul prosieguo di queste al fine di parteciparvi.
Sez. 3, Sentenza n. 4448 del 25/02/2014
Presidente: Russo LA.
Estensore: Frasca R.
Relatore: Frasca R.
P.M. Sgroi C. (Conf.)
Lanna ed altro (Mazzucchiello) contro Ina Assitalia Spa ed altri
(Cassa con rinvio, App. Napoli, 22/06/2009)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - OGGETTO - Relazione del
consulente tecnico d’ufficio - Contestazioni delle parti in ordine al suo contenuto Eccezione - Preclusione ex art. 157, co. 2, c.p.c. - Sussistenza - Conseguenze.
Le contestazioni ad una relazione di consulenza tecnica d'ufficio costituiscono
eccezioni rispetto al suo contenuto, sicché sono soggette al termine di preclusione di
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cui al secondo comma dell'art. 157 c.p.c., dovendo, pertanto, dedursi -a pena di
decadenza- nella prima istanza o difesa successiva al suo deposito.
Sez. 3, Sentenza n. 23575 del 17/10/2013
Presidente: Berruti GM.
Estensore: Carleo G.
Relatore: Carleo G.
P.M. Gambardella V. (Diff.)
Ferrara (Occhinegro ed altri) contro Ricchiuti (Pasanisi ed altri)
(Rigetta, App. Lecce, sez. dist. Taranto, 18/07/2007)
PROCEDIMENTI
CAUTELARI
ISTRUZIONE
PREVENTIVA
ACCERTAMENTO TECNICO - Indagini esorbitanti rispetto all'incarico affidato Estensione delle stesse alla causa del danno - Utilizzabilità - Condizioni e limiti Sanatoria della nullità dell'accertamento per la parte esorbitante - Configurabilità Conseguenze - Libero apprezzamento dell'accertamento in ogni sua parte Sussistenza.
Lo sconfinamento dai limiti dell’accertamento tecnico preventivo - così come
risultanti dal testo dell’art. 696 c.p.c. anteriore alle modifiche apportate dall’art. 2,
co. 3, lettera e-bis, del d.l. 14.03.2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla
legge 14.05.2005, n. 80 - dà luogo ad una inutilizzabilità soltanto relativa
dell'accertamento. Ne consegue che, ove non sia concretamente configurabile alcuna
violazione del principio del contraddittorio, per avere le parti effettivamente
partecipato all'accertamento tecnico anche nei punti esorbitanti dall’incarico, ovvero
allorché la relazione del consulente sia stata ritualmente acquisita agli atti senza
opposizione delle parti stesse, si realizza la sanatoria del vizio, con conseguente
utilizzabilità dell’accertamento, che può essere liberamente apprezzato dal giudice di
merito in ogni sua parte e, quindi, anche in relazione alla causa del danno.
Sez. 6-2, Ordinanza n. 21149 del 17/09/2013
Presidente: Settimj G.
Estensore: Manna F.
Relatore: Manna F.
P.M. Fucci C. (Conf.)
Bottino (Nasuti) contro Catto (Pomero ed altro)
(Rigetta, App. Genova, 13/01/2011)
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - CONSULENTE
TECNICO - D'UFFICIO - Sostituzione del consulente tecnico d’ufficio - Mancata
esplicitazione dei gravi motivi - Nullità relativa ex art. 157, co. 2, c.p.c. - Difetto di
eccezione tempestiva - Conversione in motivo di impugnazione della sentenza Esclusione.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE - Sostituzione del
consulente tecnico d'ufficio - Mancata esplicitazione dei gravi motivi - Nullità
relativa ex art. 157, co. 2, c.p.c. - Difetto di eccezione tempestiva - Conversione in
motivo di impugnazione della sentenza - Esclusione.
La mancata esplicitazione dei gravi motivi previsti dall’art. 196 c.p.c. per disporre la
sostituzione del consulente tecnico d’ufficio già nominato integra una nullità a
rilevanza variabile, ai sensi dell’art. 156, co. 2, c.p.c, la quale, avendo natura relativa,
deve essere fatta valere dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva
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all'atto o alla notizia di esso; pertanto, in difetto di tempestiva eccezione, tale nullità
non può essere denunciata, “secundum eventum litis”, come motivo di impugnazione
della sentenza.
Sez. 3, Sentenza n. 2251 del 31/01/2013
Presidente: Segreto A.
Estensore: Ambrosio A.
Relatore: Ambrosio A.
P.M. Velardi M. (Conf.)
Impregilo Spa (Cocco ed altri) contro Imp. Costr. Romagnoli Spa (Italia ed altro)
(Rigetta, App. Milano, 11/12/2006)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO ATTIVITÀ - IN GENERE - Indagine tecnica - Poteri - Portata - Limiti Superamento - Conseguenze - Nullità della conseguenza ex art.157 c.p.c. - Sanabilità
- Condizioni.
La nullità della consulenza tecnica d’ufficio -ivi compresa quella dovuta
all’eventuale allargamento dell'indagine tecnica oltre i limiti delineati dal giudice o
consentiti dai poteri che la legge conferisce al consulente- ha carattere relativo e
deve, pertanto, essere fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito
della relazione, restando altrimenti sanata.
Sez. 2, Sentenza n. 1744 del 24/01/2013
Presidente: Oddo M.
Estensore: Carrato A.
Relatore: Carrato A.
P.M. Patrone I. (Diff.)
Balducci (La Spina ed altro) contro Michetti (Tonelli ed altro)
(Rigetta, App. Perugia, 17/08/2006)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE - CERTALEX - Vizi
procedurali inerenti alla comunicazione dell'inizio o alla prosecuzione delle
operazioni peritali - Nullità relativa - Deducibilità - Prima difesa successiva al
deposito della relazione - Necessità - Omissione - Effetti - Sanatoria della nullità Sussistenza - Rinvio per esame della relazione disposto nell’udienza immediatamente
successiva al deposito - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO ATTIVITÀ - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - CERTALEX - Vizi procedurali
inerenti alla comunicazione dell'inizio o alla prosecuzione delle operazioni peritali Nullità relativa - Deducibilità - Prima difesa successiva al deposito della relazione Necessità - Omissione - Effetti - Sanatoria della nullità - Sussistenza - Rinvio per
esame della relazione disposto nell’udienza immediatamente successiva al deposito Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
La nullità della consulenza tecnica d'ufficio, derivante dalla mancata comunicazione
alle parti della data di inizio delle operazioni peritali o attinente alla loro
partecipazione alla prosecuzione delle operazioni stesse, avendo carattere relativo,
resta sanata se non eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito, per
tale intendendosi anche l'udienza di mero rinvio della causa disposto dal giudice per
consentire ai difensori l'esame della relazione, poiché la denuncia di detto
inadempimento formale non richiede la conoscenza del contenuto dell'elaborato del
consulente.
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Sez. L, Sentenza n. 8659 del 14/08/1999
Presidente: Lanni S.
Estensore: Lamorgese A.
P.M. Sepe EA. (Conf.)
Bertolino Moquettes S.n.c. (Ghia ed altro) contro Inps (Correra ed altro)
(Rigetta, Trib. Biella, 31 maggio 1996).
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - ESAME CONTABILE - Esame da
parte del consulente tecnico d'ufficio di documenti non ritualmente prodotti in causa
- Acquisizione del previo consenso delle parti - Necessità - Mancato rispetto da parte
del c.t.u. di tale regola - Nullità relativa della consulenza tecnica - Configurabilità Disciplina prevista dall’art. 157, co. 2, c.p.c. - Applicabilità.
Il consulente tecnico d'ufficio, nell'ambito di un esame contabile, può tenere conto di
documenti non ritualmente prodotti in causa soltanto con il consenso delle parti. In
mancanza di tale elemento la suddetta attività dell’ausiliare è, al pari di ogni altro
vizio della consulenza tecnica, fonte di nullità relativa soggetta al regime di cui
all’art. 157 c.p.c. con la conseguenza che il difetto deve ritenersi sanato se non è fatto
valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione peritale.
CONSULENZA DI PARTE E CTP
Sez. 1, Sentenza n. 16552 del 06/08/2015
Presidente: Forte F.
Estensore: Nazzicone L.
Relatore: Nazzicone L.
P.M. Sorrentino F. (Conf.)
Acquafredda Giuseppe ed altra (Burragato Rosalba) contro Intesa Sanpaolo Spa
(Gargani Benedetto ed altro)
(Rigetta, App. Milano, 01/02/2008)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI PARTE - IN
GENERE - Natura - Documento avente autonoma efficacia probatoria - Esclusione Natura - Atto difensivo - Conseguenze - Consulenza tecnica di ufficio sulla stessa Inammissibilità.
La consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva
di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non
vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo, e non può, quindi, essere
oggetto di consulenza tecnica d’ufficio
Sez. 1, Sentenza n. 25662 del 04/12/2014
Presidente: Forte F.
Estensore: Genovese FA.
Relatore: Genovese FA.
P.M. Capasso L. (Conf.)
H.N. (Scolaro) contro C.A. quale curatore speciale di A.A.
(Rigetta, App. Torino, 21/05/2013)
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - CONSULENTE
TECNICO - DI PARTE - Nomina - Termine - Natura ordinatoria - Proroga Ammissibilità - Condizioni - Limiti.
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PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - ORDINATORI - In
genere.
Il termine per la nomina del consulente tecnico di parte ex art. 201 c.p.c. ha natura
ordinatoria e può essere prorogato dal giudice non solo a seguito di istanza di parte
depositata prima della sua scadenza, ma anche laddove tale istanza sia stata
depositata dopo la sua scadenza, sempre che, secondo la previsione dell’art. 154
c.p.c., ricorrano motivi particolarmente gravi e il provvedimento sia motivato.
Sez. 1, Sentenza n. 17269 del 30/07/2014
Presidente: Vitrone U.
Estensore: Acierno M.
Relatore: Acierno M.
P.M. Ceroni F. (Conf.)
A.M. (Paoli Adolfo ed altro) contro R.M.
(Rigetta, App. Roma, 08/09/2010)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE - Censure alla
consulenza tecnica di ufficio - Necessità di avvalersi di un consulente tecnico di parte
- Esclusione - Fondamento.
La nomina di un tecnico di fiducia costituisce esercizio del diritto costituzionale di
difesa che non può tradursi in un obbligo, né in una preclusione temporale a
prospettare critiche o a richiedere chiarimenti rispetto all'indagine svolta dal
consulente tecnico di ufficio, sicché la parte può presentare osservazioni critiche alla
relazione di quest’ultimo pur quando non abbia tempestivamente designato un
proprio consulente.
Sez. 2, Sentenza n. 21827 del 24/09/2013
Presidente: Oddo M.
Estensore: Bianchini B.
Relatore: Bianchini B.
P.M. Velardi M. (Conf.)
Casoni ed altro (Cristofari ed altro) contro Pedretti ed altro (Bertocchi)
(Rigetta, App. Genova, 20/12/2006)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI PARTE - IN
GENERE - Consulenza tecnica di parte - Valore confessorio - Esclusione Fondamento.
PROVA CIVILE - CONFESSIONE - GIUDIZIALE - IN GENERE - Consulenza
tecnica di parte - Valore confessorio - Esclusione - Fondamento.
La relazione tecnica di parte prodotta in giudizio, dalla quale si traggono elementi a
favore della controparte, non assume valore di confessione, la quale è atto della parte
e va espressa in relazione ad un fatto in essa esplicitato, non rilevando, a tal fine, la
mera inferenza logica di un’ammissione del consulente.
Sez. L, Sentenza n. 19577 del 26/08/2013
Presidente: Roselli F.
Estensore: Blasutto D.
Relatore: Blasutto D.
P.M. Romano G. (Conf.)
Pascarella (Balletta ed altri) contro Inps
(Rigetta, App. Napoli, 11/09/2007)
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PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER
L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ INVALIDITÀ - PROVA - Stato invalidante - Onere della prova - A carico
dell’assicurato - Conseguenze - Onere di sottoporsi alla visita medica disposta in
sede di consulenza tecnica di ufficio - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze Assenza del difensore all'udienza che ha disposto la visita - Irrilevanza.
In materia di controversie previdenziali, grava sull'interessato ad ottenere il
riconoscimento del diritto alla prestazione uno specifico onere di collaborazione,
rientrate nell’ambito del generale onere di provare la fondatezza del diritto
controverso, consistente nella sottoposizione alla visita medica disposta in sede di
consulenza tecnica di ufficio; ne consegue che la mancata presentazione
dell'interessato alla visita peritale disposta in fase di appello -anche se instaurato
dall'istituto previdenziale a seguito di una sentenza di primo grado fondata su una
consulenza svolta in primo grado e favorevole al ricorrente- comporta il rigetto della
domanda per difetto di prova. Né l’assenza del periziando alla visita peritale può
ritenersi giustificata dalla mancata presenza del suo difensore all'udienza dinanzi alla
corte di appello in cui viene disposta la nuova consulenza tecnica di ufficio, poiché le
ordinanze pronunciate dal giudice in udienza ed inserite nel processo verbale si
reputano conosciute sia dalle parti presenti che da quelle che avrebbero dovuto
esserlo.
Sez. U, Sentenza n. 13902 del 03/06/2013
Presidente: Preden R.
Estensore: Goldoni U.
Relatore: Goldoni U.
P.M. Apice U. (Conf.)
Deep Green Srl (Torri) contro Regione Autonoma Sardegna (Camba ed altri)
(Rigetta, Trib. Sup. Acque, 11/07/2011)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI PARTE - IN
GENERE - Consulenza di parte - Natura - Mera allegazione difensiva a contenuto
tecnico - Conseguenze - Produzione nel giudizio d'appello - Ammissibilità.
La consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva a
contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, sicché la sua produzione, in
quanto sottratta al divieto di cui all’art. 345 c.p.c., è ammissibile anche in appello.
Sez. L, Sentenza n. 8297 del 21/04/2005
Presidente: Mattone S.
Estensore: Figurelli D.
Relatore: Figurelli D.
P.M. Destro C. (Conf.)
Ist. Riuniti Beneficenza Corinaldo Iirrbb (Sorcinelli ed altro) contro Costantini
(Serrini)
(Rigetta, Trib. Lavoro Ancona, 22 Febbraio 2002)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - Accoglimento delle
conclusioni del consulente - Omissione di una specifica risposta alle note critiche del
difensore della parte - Vizio di motivazione - Configurabilità - Esclusione Fattispecie relativa a consulenza aziendalistica.
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Non è affetta dal vizio di motivazione la sentenza del giudice di appello che,
seguendo le conclusioni del consulente tecnico di ufficio nominato nel secondo grado
del giudizio, ometta una specifica risposta alle note critiche alla relazione peritale,
redatte dal difensore della parte e quindi non da un organo tecnico in grado di
muovere censure con crisma di attendibilità. Nella specie la Corte di Cassazione ha
confermato la sentenza di merito che aveva omesso di motivare in ordine alle
osservazioni fatte, dal difensore della parte e non da un tecnico, ad una consulenza
volta a ricostruire la gestione economica di un’azienda agricola.
VERIFICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE
E CTU GRAFOLOGICA
Sez. 1, Sentenza n. 16551 del 06/08/2015
Presidente: Forte F.
Estensore: Nazzicone L.
Relatore: Nazzicone L.
P.M. Sorrentino F. (Conf.)
Menassi Ester (Bona Aronne ed altro) contro Unicredit Banca Spa (Buonafede
Achille ed altro)
(Rigetta, App. Brescia, 20/11/2008)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA VERIFICAZIONE - IN GENERE - Scrittura privata prodotta in copia fotostatica Disconoscimento - Produzione della scrittura originale - Necessità - Fondamento.
A seguito del disconoscimento della fotocopia della scrittura privata, la parte che
intende avvalersene è tenuta a produrre l’originale (e, in caso di ulteriore
disconoscimento, a chiederne la verificazione), atteso che solo con l'originale si
realizzano la diretta correlazione e l'immanenza della personalità dell'autore della
sottoscrizione, che giustificano la fede privilegiata che la legge assegna al documento
medesimo, così da fondare una presunzione legale superabile dall'apparente
sottoscrittore solo con l'esito favorevole della querela di falso.
Sez. 1, Sentenza n. 15686 del 27/07/2015
Presidente: Forte F.
Estensore: Nazzicone L.
Relatore: Nazzicone L.
P.M. Sorrentino F. (Conf.)
Billari (Ribaldone) contro Neos Banca Spa (Giuffrida ed altro)
(Rigetta, App. Torino, 16/01/2008)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA VERIFICAZIONE - PROVVEDIMENTI ISTRUTTORI - Consulenza tecnica
sull’autografia della sottoscrizione disconosciuta - Incidenza probatoria - Limiti Potere-dovere del giudice di accertarne l'autenticità con ogni mezzo istruttorio Sussistenza - Ragioni.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA VERIFICAZIONE - IN GENERE - In genere.
Nel procedimento di verificazione della scrittura privata, il giudice di merito,
ancorché abbia disposto una consulenza grafica, ha il potere-dovere di formare il
proprio convincimento sulla base di ogni elemento istruttorio obiettivamente
conferente, comprese le risultanze della prova testimoniale e la valutazione del
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complessivo comportamento tenuto dalla parte cui la sottoscrizione sia attribuita,
senza essere vincolato ad alcuna graduatoria fra le varie fonti di accertamento della
verità. Invero, la consulenza tecnica sull'autografia di una scrittura privata
disconosciuta, da un lato, non costituisce un mezzo imprescindibile per la verifica
dell’autenticità della sottoscrizione, come si desume dalla formulazione dell’art. 217
c.p.c., mentre, dall'altro, non è suscettibile di conclusioni obiettivamente certe, tenuto
conto del carattere irripetibile della forma della scrittura umana.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7267 del 27/03/2014
Presidente: Piccialli L.
Estensore: Proto CA.
Relatore: Proto CA. (Conf.)
Battaglia (Garzia ed altro) contro Cestaro (Affannato d altro)
(Dichiara inammissibile, App. Venezia, 30/03/2011)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA VERIFICAZIONE - IN GENERE - Scrittura privata prodotta in copia fotostatica Disconoscimento dell’autenticità della sottoscrizione - Verificazione - Produzione
della scrittura originale - Necessità.
In caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata
prodotta in copia fotostatica, la parte che l’abbia esibita in giudizio e intenda
avvalersi della prova documentale rappresentata dall’anzidetta scrittura deve
produrre l’originale al fine di ottenerne la verificazione; altrimenti, del contenuto del
documento potrà fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro
ammissibilità.
Sez. L, Sentenza n. 2579 del 02/02/2009
Presidente: Mattone S.
Estensore: Mammone G.
Relatore: Mammone G.
P.M. Abbritti P. (Conf.)
Garassino (Fiorillo ed altro) contro Banca Roma Gruppo Capitalia Spa (Pessi)
(Rigetta, App. Roma, 17 gennaio 2006)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA VERIFICAZIONE - PROVVEDIMENTI ISTRUTTORI - Consulenza tecnica
sull'autografia della scrittura privata disconosciuta - Incidenza probatoria - Limiti Obbligo del giudice di giustificare l'adesione o meno alle risultanze della consulenza
- Sussistenza - Necessità di valutare la coerenza dell'atto con le circostanze di fatto
emergenti dall’istruttoria - Sussistenza - Fattispecie.
In tema di verifica dell'autenticità della scrittura privata, la limitata consistenza
probatoria della consulenza grafologica, non suscettiva di conclusioni obiettivamente
ed assolutamente certe, esige non solo che il giudice fornisca un’adeguata
giustificazione del proprio convincimento in ordine alla condivisibilità delle
conclusioni raggiunte dal consulente, ma anche che egli valuti l’autenticità della
sottoscrizione dell'atto, eventualmente ritenuta dalla consulenza, anche in
correlazione a tutti gli altri elementi concreti sottoposti al suo esame.
Sez. 3, Sentenza n. 12695 del 19/05/2008
Presidente: Fantacchiotti M.
Estensore: Travaglino G.
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Relatore: Travaglino G.
P.M. Russo RG. (Conf.)
Giustini (Pascucci ed altro) contro Toro Assicurazioni Spa (Rossotto ed altro)
(Cassa con rinvio, Trib. Torino, 15 Marzo 2004)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA VERIFICAZIONE - PROVVEDIMENTI ISTRUTTORI - Consulenza tecnica di
ufficio grafologica - Necessità - Esclusione - Comparazione del documento
contestato con altre scritture ritualmente acquisite - Ammissibilità - Possibilità di
desumere “aliunde” l’autenticità della scrittura - Esclusione.
Allorché sia proposta istanza di verificazione della scrittura privata il giudice non è
tenuto a disporre necessariamente una consulenza tecnica grafologica per accertare
l’autenticità della scrittura qualora possa desumere la veridicità del documento
attraverso la comparazione di esso con altre scritture incontestabilmente provenienti
dalla medesima parte e ritualmente acquisite al processo, mentre resta escluso che la
questione in esame possa essere risolta attraverso il ricorso ad elementi estranei al
procedimento di verificazione, quali ad esempio la condotta delle parti. Nella specie,
il giudice di merito aveva ritenuto autentica una polizza assicurativa, della quale
l'assicurato aveva contestato l’autenticità della sottoscrizione, osservando che se quel
documento fosse stato apocrifo, il contraente non avrebbe reiteratamente pagato il
premio per diversi anni, come invece aveva fatto. La S.C., formulando il principio di
cui alla massima, ha cassato tale decisione.
RELAZIONE DI CTU STESA IN ALTRO PROCESSO
Sez. 1, Sentenza n. 9843 del 07/05/2014
Presidente: Vitrone U.
Estensore: Benini S.
Relatore: Benini S.
P.M. Capasso L. (Diff.)
Comune Brindisi (Portaluri ed altri) contro Cafiero ed altri (Cafiero ed altro)
(Cassa con rinvio, App. Lecce, 15/10/2008)
PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN ALTRO PROCESSO - Prove raccolte
in un altro processo - Utilizzazione - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie in tema
di consulenza tecnica d'ufficio.
Il giudice del merito può legittimamente tenere conto, ai fini della decisione, delle
prove acquisite in un altro processo a condizione che la relativa documentazione
venga ritualmente acquisita al giudizio al fine di farne oggetto di valutazione critica
delle parti e stimolare la valutazione giudiziale su di esse. Nella specie, la S.C. ha
cassato la sentenza di merito per avere fatto riferimento ai risultati di una consulenza
tecnica d’ufficio svoltasi in altra causa, senza indicarne neppure gli estremi.
Sez. 2, Sentenza n. 10599 del 14/05/2014
Presidente: Triola RM.
Estensore: Petitti S.
Relatore: Petitti S.
P.M. Capasso L. (Diff.)
Perticari (Mandara ed altro) contro Ursitti (Esposito)
(Cassa con rinvio, App. Roma, 17/10/2006)
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PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN ALTRO PROCESSO - Relazione di
CTU - Ingresso in ulteriore giudizio - Regole delle produzioni documentali Applicazione - Fondamento.
Ai fini dell'ingresso in un ulteriore giudizio, la relazione di consulenza tecnica
d’ufficio è da considerare quale documento, soggetto alle regole delle produzioni
documentali.
Sez. 5, Sentenza n. 7364 del 11/05/2012
Presidente: D'Alonzo M.
Estensore: Olivieri S.
Relatore: Olivieri S.
P.M. Sepe EA. (Conf.)
Cons. Bonifica Media Pianura Bergamasca (Fantozzi ed altri) contro Frattini ed altri
(Cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Brescia, 05/08/2009)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO MOTIVAZIONE - IN GENERE - Motivazione della sentenza “per relationem” alle
conclusioni di una consulenza tecnica d'ufficio - Riferimento a consulenze disposte
ed esperite in altro giudizio - Possibilità - Limiti - Fattispecie.
In tema di motivazione della sentenza, il principio secondo il quale non è carente di
motivazione la sentenza che recepisce “per relationem” le conclusioni ed i passi
salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere
il merito, può trovare applicazione anche con riferimento a consulenze disposte ed
esperite in altro giudizio, anche aventi funzione non solo deducente ma anche
percipiente, sebbene in tale caso la valutazione del giudice deve essere più rigorosa, e
devono essere rese chiaramente ostensibili in motivazione le ragioni per le quali,
nonostante la oggettiva diversità dei fatti storici esaminati dalla c.t.u. e quelli
esaminati nel giudizio pendente, i rilevamenti di fatto compiuti dall'ausiliario e le
conclusioni da questo raggiunte possano essere in tutto od in parte trasposti anche nel
nuovo giudizio. Nella specie, la c.t.u. di altro giudizio, su cui si era fondata "per
relationem" la decisione impugnata, aveva avuto ad oggetto la rilevazione
dell'ubicazione di fondi soggetti ad opere di bonifica, la individuazione di tali opere e
la verifica della funzionalità ad arrecare beneficio ai fondi, sebbene i giudizi si
riferissero a periodi ed a fatti storici diversi; la S.C., nel cassare la sentenza
impugnata, ha affermato il principio su esteso.
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