Ancora pochi giorni per potere cogliere una grande opportunità, da
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Ancora pochi giorni per potere cogliere una grande opportunità, da
Ancora pochi giorni per potere cogliere una grande opportunità, da parte di chi ha già acquisito il diritto di diventare Consulente del Lavoro. Si perché di questo si tratta, entrare a pieno titolo a far parte di una professione giovane ed in continua evoluzione, coronando i sacrifici fatti seguendo il prescritto periodo di praticantato, prima e sostenendo l’esame di abilitazione poi. Ma il possesso della sola abilitazione, si sa, non costituisce titolo per esercitare la professione di Consulente del lavoro, bensì solo il requisito per potersi iscrivere all'Ordine. Ed allora perché vanificare tutto lasciando scadere il termine, generosamente concesso dal legislatore che nel modificare la legge 12 del 1979 ha previsto ben tre anni di tempo per coloro che si trovano in questa situazione? Non scordiamoci che è stato un risultato storico, centrato dopo tanti anni di attesa. Sin dal 1994 infatti l'Unione europea aveva aperto una procedura d'infrazione nei confronti dello stato italiano proprio per il titolo di studio dei Consulenti del lavoro. La modifica del titolo di studio L’art. 5 ter :(Norme di adeguamento a decisioni comunitarie sulla professione di Consulente del Lavoro) della legge 46 del 6 aprile 2007 che ha convertito il decreto legge 15 febbraio 2007, recante disposizioni volte a dare attuazione a obblighi comunitari e internazionali, ha sostanzialmente modificato le disposizioni della legge 11 gennaio 1979 n. 12, in tema di riforma del titolo di studio valido per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro. In particolare, la lettera d) dell'articolo 3, secondo comma, prevede il possesso della laurea triennale o quinquennale in giurisprudenza, economia, scienze politiche, ovvero il diploma universitario o la laurea triennale in consulenza del lavoro, o la laurea quadriennale in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche Si tratta di una modifica armonizzata con l'evoluzione normativa che ha interessato il settore universitario, sulla base della necessità di disporre di figure professionali adeguate nel mondo del lavoro. L'intervento del legislatore per l'innalzamento del titolo di studio, tra l'altro, era divenuto improcrastinabile al fine di dare attuazione agli obblighi comunitari. Il periodo transitorio Il legislatore si è preoccupato di salvaguardare i diritti acquisiti, regolando il passaggio da un regime all'altro per consentire l'accesso alla professione. A tale scopo è stato inserito ex novo l’art. 8 bis che disciplina in effetti un duplice periodo transitorio. Il primo in scadenza il prossimo 12 aprile 2010, della durata quindi di tre anni, durante il quale è consentito a chi ha già conseguito l'abilitazione di iscriversi all'Ordine. Il secondo, per chi alla data dell'11 aprile 2007, non in possesso di laurea, stava già svolgendo la pratica. Tali soggetti avranno tempo fino al 31 dicembre 2013 per sostenere l'esame di abilitazione. Le attribuzioni L’iscrizione all’Ordine consentirà, dunque di svolgere tutte le attività attribuite dalla legge al Consulente del Lavoro, nonché quelle, e non sono poche, di prossima acquisizione. Ricordiamo anche l’obbligo di utilizzo del DUI (che contiene il “certificato di ruolo”) per alcune attività quali ad esempio la rateazione telematica con l'Inps e le certificazioni Durc. I Consulenti del Lavoro agevolano ed assistono lo sviluppo dei processi aziendali curando la gestione delle risorse umane, occupandosi della caratterizzazione del rapporto di lavoro (aspetti contabili, economici, giuridici, assicurativi, previdenziali e sociali), dell'assistenza e rappresentanza dell'azienda, alle vertenze extragiudiziali (conciliazioni e arbitrati) conseguenti ai rapporti di lavoro, e altro ancora. Ma non bisogna dimenticare la selezione e formazione del personale, la consulenza tecnica d'ufficio e di parte, l'igiene e prevenzione negli ambienti di lavoro, la gestione aziendale e l'assistenza nel contenzioso tributario. Il possesso della laurea, quindi, si pone quale presupposto per l’acquisizione di ulteriori funzioni che consentiranno di ricoprire sempre di più un ruolo di soggetti attivi nel delicato rapporto fra aziende lavoratori e pubblica amministrazione. Una riforma che fotografa la realtà La larghissima parte dei nostri nuovi iscritti e praticanti sono, infatti, già laureati. La professione di Consulente del Lavoro richiede un bagaglio culturale e professionale importante ed oramai non si poteva pensare di mantenere l'accesso come in passato. Del resto, la stessa Unione Europea lo imponeva da diversi anni ed inoltre, la categoria si è vista assegnare una serie di importanti attribuzioni, affermando progressivamente la propria formazione tecnico professionale anche, ad esempio, nel campo della contabilità e della consulenza fiscale. Cosa fare per iscriversi Cambia anche qualcosa in tema di condizioni per l'iscrizione all’Ordine. L'iscrizione si ottiene a seguito di istanza, redatta in carta legale e rivolta al Consiglio provinciale, corredata da una serie di documenti. Il certificato di residenza, in precedenza richiesto, è ora sostituito dalla documentazione attestante l'elezione di domicilio professionale.