Concorrenza, class actions e Libro Bianco. Come potranno
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Concorrenza, class actions e Libro Bianco. Come potranno
Concorrenza, class actions e Libro Bianco. Come potranno modificare il risk management delle imprese che operano sul mercato. 1. Premessa Vi è mai capitato di entrare in casa ed accendere l’interruttore della luce sbagliato? Pigiate il tasto che accende la luce del soggiorno, invece di accendere quella del salone? Anche in Senato si vota utilizzando i tasti, ma in questo caso gli effetti di un errore sono diversi. Così, per un errore di voto, vide la luce il nuovo istituto dell’azione collettiva risarcitoria, introdotta unitamente al profluvio di altre disposizioni contenute nell’ultima finanziaria (l. 244/2007), ed in particolare con l’art. 2, commi dal 445 al 449, che a loro volta hanno introdotto un nuovo articolo, il 140 bis, al Codice del Consumo. Bene, non c’è da stupirsi che un Senatore dell’allora minoranza possa essersi sbagliato, così è toccato all’attuale Governo porvi rimedio (art. 36 del DL n. 112 del 25 giugno 2008), prorogando sino al 1 gennaio 2009 il termine dell’entrata in vigore originariamente prevista per il 30 giugno 2008. Ciò consentirà (si spera) di apportare alla norma le dovute correzioni ed integrazioni. Dando per scontato che chi legge abbia ben presente cosa si intenda per azione collettiva risarcitoria, quantomeno perchè conosce l’istituto statunitense della class action (vi dice nulla il film in cui Julia Roberts veste i panni di Erin Brockovich?)1, e visto che riteniamo sia tempo perso addentrarci nei dettagli di una materia che a breve verrà modificata, ci sembra opportuno ricordare che nel periodo trascorso dall’approvazione dell’azione collettiva risarcitoria, sino al momento del decreto di proroga, abbiamo assistito ad un esercizio interpretativo dei cultori delle materie giuridiche che ha pochi precedenti. Le critiche mosse sulle riviste specializzate e durante i molti convegni organizzati sul tema in 1 Per un esempio attuale di class action in USA e Canada si consulti www.aircargosettlement.com, oppure, www.ParmalatSettlement.com . 1 rassegna hanno sviscerato una moltitudine di problematiche che sicuramente, come ogni critica ben meditata, non potranno che aiutare il legislatore ad emanare una norma definitiva più chiara e comprensibile agli interpreti, cercando di evitare le tante incertezze che scaturivano dalla lettura, seppur attenta, degli articoli. I dubbi non erano di poco momento, giusto per citarne alcuni, dato che crediamo che vista l’ormai certa modifica della norma non sia questa la sede per dilungarci più di tanto2, si consideri che non era del tutto chiaro se il legislatore avesse voluto introdurre solo una norma procedurale oppure intendesse tutelare una nuova tipologia di diritti soggettivi, ciò con l’effetto di creare forti dubbi sulla possibilità di presentare azioni collettive risarcitorie per fatti verificatisi prima dell’entrata in vigore della norma: solo nel primo caso (norma procedurale) questo sarebbe stato possibile. Non privo di ombre era anche l’ambito di applicazione della normativa. Si è argomentato che vista l’allocazione della norma all’interno del codice del consumo solo i “consumatori” avessero la legittimazione attiva per presentare 2 Per chi voglia soffermarsi sugli scritti (a noi noti) sul tema in esame si rimanda a G. FINOCCHIARO, Class action, una chanche per i consumatori, in Guida dir., 2008, 5, 21; C. BORTOLUZZI, Così il sistema americano offre più garanzie agli utenti, in Resp. e risarc., 2008, 1, 31; M. BOVE, Azione collettiva: una soluzione all’italiana lontana dalle esperienze straniere più mature, in Guida dir., 2008, 4, 11; M. BOVE, Class action: professionisti e consumatori meritano una legislazione più equilibrata, in Guida dir., 2007, 47, 11; A. GIUSSANI, Azioni collettive, danni punitivi e deterrenza dell’illecito, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2008, 239; G. BUFFONE, Class action italiana: azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori. Ferma la finalità risarcitoria. Respinta l’idea della punizione e della sanzione del responsabile civile, in www.altalex.com ; S. MENCHINI, La nuova azione collettiva risarcitoria e restitutoria, in www. judicium.it; I. LUCATI, “Class action” all’italiana: nuove forme di tutela per consumatori ed utenti, in www.lerivisteipertestuali.it; C. CONSOLO, E’ legge una disposizione sull’azione collettiva risarcitoria: si è scelta la via svedese dello <<opt-in>> anziché quella danese dello <<opt-out>> e il filtro (<<L’inutile precauzione>>), in Corr. Giur., 2008, 5; G. ALPA, Un <<mostro giuridico>> da riscrivere integralmente, in www.ilsole24ore.com; F. AROSSA – G. ROSATO, Sull’assetto della disciplina procedurale ordinamenti a <<caccia>> di soluzioni, in Resp. e risarc., 2008, 1, 34; F. AROSSA – G. ROSATO, Dalla manovra 2008 il primo via libera dell’applicazione dell’azione collettiva risarcitoria, in Guida norm., 2008, 4, 55; A. RICCIO, L’azione collettiva risarcitoria non è, dunque, una class action, in Contratto e impresa, 2008, 500; D. AMADEI, L’azione di classe italiana per la tutela dei diritti individuali omogenei, in www.judicium.it; R. CAPONI, “Litisconsorzio “aggregato”. L’azione risarcitoria in forma collettiva dei consumatori”, in www.judicium.it; CONSOLO, BONA, BUZZELLI, “Obiettivo class action: l’azione risarcitoria collettiva”, Milano, 2008; G. ALPA, L’azione collettiva risarcitoria. Alcune osservazioni di diritto sostanziale, in I Contratti, 2008, 546; F. CAMILLETTI, L’azione collettiva risarcitoria: profili processuali, in I Contratti, 2007, 638; C. G. COSTANTINO, “La tutela collettiva risarcitoria: nota a prima lettura dell’art. 140-bis Cod. consumo”, in Foro it., 2008, V, 17; A. GIUSSANI, “Azioni collettive risarcitorie nel processo civile, Bologna, 2008; A. BRIGUGLIO, “L’azione collettiva risarcitoria”, Torino, 2008. 2 l’azione collettiva risarcitoria e non, ad esempio, i “risparmiatori” (con il risvolto che, ad esempio, sarebbero state fuori dai giochi le cause dei crack finanziari: Cirio, Parmalat ecc.). Così come, dato che la norma individua le imprese come le destinatarie delle azioni, sarebbero allora escluse, quali soggetti passivi, i “professionisti” (che invece sono in gran parte destinatari delle altre norme previste nel codice del consumo) e tutti gli enti pubblici. Tirando le fila, la norma, così come era stata formulata, non trovava consensi né tra gli studiosi della materia, né tra le principali parti coinvolte, ci riferiamo anche ad alcune (le più serie) associazioni dei consumatori che, invece di gioire, hanno loro stesse chiesto una riforma della legge. Un dato certo però e che il passo è stato compiuto, magari traballante, ed ora non si tornerà indietro e nel prossimo futuro l’azione collettiva risarcitoria, in una forma diversa da quella che conosciamo oggi, farà parte del nostro ordinamento. Quindi è bene che le imprese ne tengano conto. 2. Le modifiche in cantiere. Pochi giorni dopo l’insediamento delle “nuove” Camere, a conferma del fatto che la materia è oggi oggetto di grande interesse, sono stati depositati due progetti di riforma, uno alla Camera (atto n. 4103) ed uno al Senato (atto n. 4544). I due progetti di riforma, che provengono da due parlamentari di opposte posizioni politiche, presentano consistenti diversità di vedute. Il primo, oseremo dire, è più restrittivo rispetto all’art. 140 bis di precedente approvazione, il secondo, di maggior apertura. Ma cercando di delimitare il campo di indagine che ci viene assegnato dalla Rivista, ovvero la materia della concorrenza, non troviamo, almeno all’apparenza, grosse differenze. 2.1. L’ambito oggettivo dell’attuale 140 bis cod. cons. prevede che i soggetti legittimati possano agire nel caso di: 3 http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/schedela/apriTelecomando_wai.asp?codice=16PDL00006 41 4 http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/30863.htm 3 i) rapporti giuridici relativi a contratti tipo o di massa (art. 1342 c.c.) per l’acquisto o il consumo di beni e servizi; ii) illeciti extracontrattuali; iii) pratiche commerciali scorrette; iiii) comportamenti anticoncorrenziali. 2.2. Il progetto di legge della Camera, n. 410, parla di “comportamenti sleali posti in essere nell'ambito di rapporti giuridici contrattuali, di pratiche commerciali ovvero lesive del principio di libera concorrenza che violino gli interessi collettivi”. 2.3. Il disegno di legge del Senato, n. 454, estende la possibilità di avvalersi dell’azione collettiva a tutti gli illeciti contrattuali ed extracontrattuali, escludendo la nullità dei contratti conclusi a seguito di pubblicità ingannevole accertata dall’AGCM. L’iter sarà ancora lungo e nuove modifiche verranno apportate, ma tornando al tema che ci interessa, quale che sia delle tre formule sopra riportate quella che entrerà in vigore (più difficile la terza, che comporterebbe un vero sconvolgimento nel sistema della responsabilità civile), ai fini delle possibili azioni a tutela di illeciti sulla concorrenza, non ci pare che cambierebbe molto: oggi si parla di “comportamenti anticoncorrenziali”, domani, forse, di “pratiche commerciali lesive del principio di libera concorrenza”. Non vediamo grosse differenze. Ne consegue che possiamo ormai dare per scontato che in futuro le azioni di risarcimento del danno da illecito antitrust, ove interessino una “classe” di soggetti omogenei, potranno essere attivate mediante una forma, più o meno facilitante, di azione collettiva risarcitoria. Le imprese di ogni settore devono tenerne conto sin da ora. 3. Guardando alla sostanza. Il Libro Bianco della Commissione Europea. L’azione collettiva risarcitoria è “solo” una novità processuale che potrà facilitare molto (almeno dal punto di vista dei costi e dell’organizzazione) le azioni da parte dei soggetti colpiti dai comportamenti lesivi della libera concorrenza tenuti dalle imprese. Ma, essendo una norma processuale, non 4 cambia nulla sotto l’aspetto del diritto positivo e, soprattutto, rispetto alle norme sull’onere della prova che, con certi limiti, gravano pur sempre l’attore dell’onere di provare i fatti che costituiscono il fondamento della propria domanda. In questo senso, volgendo lo sguardo alle strategie difensive, la nuova tipologia di azioni preoccupa di più per il numero e la dimensione dei soggetti che può coinvolgere, ma ad oggi non favorisce più di tanto l’attore. Proprio su questo tema però dobbiamo segnalare che la Commissione Europea sta muovendo lunghi passi per favorire in modo consistente le azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust5, sostenendo che questo è il vero strumento per colpire sul vivo (e non solo sanzionare) le aziende che si sono macchiate di comportamenti anticoncorrenziali. Crediamo che più che le “class actions”, che sono comunque uno dei principali obiettivi che la Commissione vede come indispensabili, siano proprio alcuni altri “suggerimenti” a dover destare le preoccupazioni delle aziende qualora fossero coinvolte nelle cause in rassegna. Rimandando per un approfondimento alla lettura del “Libro Bianco in materia di azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust comunitarie” della Commissione Europea6, vogliamo riportare un brevissimo commento all’elaborato che la commissaria europea responsabile della concorrenza, Neelie Kroes, ha scritto riassumendo, in poche ma chiarissime parole, quali saranno in futuro gli obiettivi da perseguire: “le aziende, le famiglie e i cittadini europei perdono miliardi di euro ogni anno a causa della violazione delle norme sulla concorrenza da parte delle imprese. Attualmente, le vittime di tali violazioni hanno molte difficoltà ad ottenere un risarcimento per il danno subito. Dopo quattro anni di ricerche, riflessioni interne e dibattiti siamo giunti ad un punto cruciale: la pubblicazione di un Libro bianco, che formula una serie di raccomandazioni politiche specifiche per far fronte a tale ingiustizia e suggerisce un nuovo modello che è al contempo equo, efficace ed equilibrato. Si propone di conferire al consumatore il diritto di 5 Per un quadro sui vecchi ed i nuovi modelli di tutela della concorrenza si veda: A. FRIGNANI, Diritto della Concorrenza. L’insufficienza dei modelli sanzionatori classici e obiettivi dei nuovi modelli. Pubblic and private enforcemente, in Diritto del Commercio Internazionale, 2008, 111. 6 http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/actionsdamages/files_white_paper/whitepaper_it. pdf 5 chiedere il risarcimento per i danni causati da comportamenti anticoncorrenziali, senza tuttavia incoraggiare un ricorso eccessivo al contenzioso. La Commissione auspica un sistema basato su un'azione unica di risarcimento, mediante la quale l'indennizzo concesso risarcisce interamente la vittima per tutti i danni subiti; niente di più e niente di meno. Un secondo elemento importante riguarda il diritto di promuovere azioni collettive di risarcimento da parte di imprese e singoli soggetti, essendo questo l'unico modo per garantire l'accesso alla giustizia quando il danno è subito da un insieme di vittime (come ad esempio i singoli consumatori o le piccole imprese). Le azioni collettive possono essere promosse in vari modi. Il Libro bianco prevede che i consumatori possano essere rappresentati in sede di azione collettiva da soggetti qualificati, quali associazioni dei consumatori o associazioni di categoria. La Commissione propone inoltre che le vittime di comportamenti anticoncorrenziali possano decidere espressamente di aderire a un'azione collettiva (opt-in) invece di essere automaticamente inclusi, a meno che non scelgano specificatamente di dissociarsi (opt-out). Lo scopo di questi due meccanismi è aiutare le vittime a chiedere un risarcimento per il danno subito evitando nel contempo il rischio di abusi e l'affermarsi di una "cultura del contenzioso". In terzo luogo, il Libro bianco raccomanda di garantire alle vittime di pratiche anticoncorrenziali o ai loro rappresentanti l'accesso alle prove rilevanti, che sono fondamentali per corroborare le loro dichiarazioni. Anche in questo caso è previsto un approccio equilibrato, in cui la divulgazione delle informazioni è controllata dai tribunali al fine di combattere gli abusi procedurali che inducono ad accettare transazioni inique semplicemente per evitare oneri eccessivi. Infine, la Commissione raccomanda che le decisioni finali adottate dalle autorità nazionali garanti della concorrenza siano considerate come una prova sufficiente della violazione nelle successive azioni di risarcimento, come già avviene per le decisioni della Commissione. Questo approccio, basato sul buonsenso, eviterà le cause superflue, con conseguente risparmio di costi e di tempo. 6 Il Libro bianco propone quindi una strategia europea per superare gli ostacoli che attualmente impediscono alle parti lese di ottenere un risarcimento in gran parte degli Stati membri dell'UE, evitando nel contempo un ricorso eccessivo al contenzioso. Sono decisa ad attuare questi cambiamenti in tempi brevi per garantire che i consumatori e le imprese possano essere risarciti in caso di comportamenti anticoncorrenziali ...”. L’azione collettiva risarcitoria è dunque solo il primo passo, altri verranno compiuti sul tema: a) dell’onere della prova, ove il giudice potrà addirittura ordinare alla parte di divulgare categorie precise di prove rilevanti, pur con certi limiti; b) della colpa: accertata l’illiceità dei comportamenti anticoncorrenziali, l’autore della violazione sarà ritenuto responsabile per i danni causati a meno che non dimostri (inversione dell’onere della prova) che la violazione è il risultato di un errore scusabile (del resto ciò è già in linea con alcune pronunce della nostra Suprema Corte di Cassazione che ammette un largo utilizzo della prova presuntiva \ statistica da parte dei soggetti che chiedono il risarcimento del danno da illecito antitrust7); c) del calcolo del quantum debeatur, prevedendo agevolazioni che sfoceranno nell’utilizzo sempre più ampio del criterio equitativo (art. 1226 c.c.); d) della prescrizione, ipotizzando che il termine non possa iniziare a decorrere “prima che si possa ragionevolmente presumere che la vittima dell’infrazione sia a conoscenza dell’infrazione e del pregiudizio che essa le ha causato”, comunque, onde evitare che il danneggiato decada mentre è ancora pendente il procedimento dell’autorità pubblica, si prevede un nuovo termine biennale che dovrebbe decorrere dal momento in cui la decisione diventa definitiva; 7 Cass. civ., sez. III, n. 2305, 2 febbraio 2007, Fondiaria Sai s.p.a. c. Nigriello Rosa, in Foro it., 2007, 4, 1, 1097, nota di PALMIERI, PARDOLESI, ammette che “il giudice po[ssa] desumere l'esistenza del nesso causale tra [l’intesa illecita] e il danno lamentato anche attraverso criteri di alta probabilità logica e presunzioni”. 7 e) di spese di lite, prevedendo facilitazioni in modo da evitare che i danneggiati vengano scoraggiati dal presentare le azioni a causa dell’elevato costo della “giustizia”. Crediamo a questo punto che i messaggi che la Commissione ha spedito alle imprese con il Libro Bianco e l’introduzione dell’azione collettiva risarcitoria siano un inedito connubio che creerà forte scompiglio tra gli operatori del mercato che dovranno calibrare meglio i loro comportamenti concorrenziali, onde evitare di essere bersagliati dalle azioni che già oggi alcune associazioni dei consumatori italiane hanno nel cassetto8. 4. Come prepararsi al “nuovo che avanza”9. Vero è che restando dalla parte delle imprese le class actions possono far paura. Vero è anche che la nostra non è una azione all’americana (anche perchè la nostra Costituzione, art. 24 in particolare, impedirebbe sistemi di opt - out) e soprattutto nel nostro ordinamento non sono previsti istituti come i “punitive damages”, i veri motori che spingono gli studi legali statunitensi ad investire per la ricerca di adesioni da parte dei danneggiati. Inoltre, prima che gli effetti di queste azioni abbiano inciso sulle imprese italiane coinvolte, passerà ancora del tempo. Ma i mali vanno curati appena si presentato e crediamo che sia opportuno che già oggi le imprese guardino con interesse le politiche di risk management, magari ispirandosi a ciò che da anni le aziende fanno oltreoceano. Per prima cosa sarà indispensabile attivare sin da subito, già e soprattutto per le prime azioni collettive risarcitorie, una difesa molto forte per dare un segnale preciso che l’azienda non è impreparata e non si lascia attirare facilmente dalle transazioni che sicuramente sono gli obiettivi principali di chi inizia una azione di questo tipo. E’ statisticamente provato che le aziende che si rifugiano subito nella transazione sono quelle che in futuro verranno maggiormente prese di mira per azioni di diversa natura. Prepararsi per tempo comporta, quantomeno: 8 Per alcuni esempi di azioni già pronte si veda: http://www.registroclassaction.it/ Il titolo ricorda, non a caso ovviamente, l’articolo di R. PARDOLESI, Sul ‘nuovo che avanza’ in antitrust: l’illiceità oggettiva dello scambio d’informazioni, in Foro it., 2002, III, 500. 9 8 i) monitorare le possibili azioni che possono essere intraprese contro l’azienda (o aziende concorrenti), raccogliendo informazioni su reclami o azioni ordinarie già intentate contro i propri prodotti, oppure, monitorando le iniziative delle associazioni dei consumatori e le indagini delle Autorità preposte a vigilare sulla concorrenza; ii) predisporre un antitrust compliance code; iii) analizzare le cause che possono aver comportato la “situazione di rischio”, in modo da potervi porre rimedio in futuro; iiii) effettuare per ogni “situazione di rischio” una analisi estesa di beneficio \ costi, in modo da essere preparati a fronteggiare le azioni risarcitorie collettive anche sul fronte finanziario. Inutile dirlo, le aziende dovranno mettere a bilancio appositi accantonamenti. In conclusione, abbiamo voluto abbozzare un rapido commento sugli effetti che la normativa interna sull’azione collettiva risarcitoria e quella (per ora solo di indirizzo) che la Commissione Europea ha racchiuso nel Libro Bianco, potrà generare sulle azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme sulla concorrenza. Non avendo a disposizione testi definitivi non possiamo valutare con certezza cosa potrà accadere, pensiamo però che nei prossimi mesi i temi qui toccati, forse più uno spunto di riflessione che un testo che possa dare delle precise risposte, diverranno sempre più importanti e saranno destinati a restare in cima ai pensieri dei dirigenti d’azienda per lungo tempo. Prof. Avv. Aldo Frignani Avv. Paolo Virano F R I G N A N I E A S S O C I AT I STUDIO LEGALE 9