Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO)

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Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO)
marzo2011
Cassa Integrazione Guadagni
Ordinaria (CIGO)
La cassa integrazione guadagni ordinaria
(CIGO) è un intervento a sostegno delle
imprese in difficoltà che garantisce al lavoratore un reddito sostitutivo della retribuzione.
A CHI SPETTA
La cassa integrazione guadagni ordinaria
spetta agli operai, impiegati e quadri delle
imprese industriali in genere e delle imprese industriali e artigiane del settore edile e
lapideo, esclusi gli apprendisti, in caso di
sospensione o contrazione dell'attività produttiva per situazioni aziendali dovute a:

eventi temporanei e non imputabili
all'imprenditore o ai lavoratori;

situazioni temporanee di mercato.
LA DOMANDA
Le imprese devono presentare la domanda
alle Sedi dell'INPS, entro 25 giorni dalla
fine del periodo di paga in corso nella settimana in cui è iniziata la sospensione o la
riduzione dell'orario di lavoro.
L'IMPORTO
Corrisponde all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro
non prestate.
L'importo del trattamento ordinario non può
però superare un limite massimo mensile
stabilito di anno in anno: per il 2011 è di €
906,80 (meno riduzione 5,84% = 853,84 €)
ed è elevato ad € 1.089,89 (meno riduzione
5,84% = 1.026,24 €) in caso di retribuzione
mensile superiore ad € 1.961,80.
Nel settore edile e lapideo, quando la CIG è
Retribuzione mensile
lorda
fino a 1.961,80 €
A cura di G.Toffanin
& G.Marcante
stata determinata da eventi metereologici, il limite è incrementato del 20%: per il 2011 è di
1.088,16 € (1.024,61 € al netto del 5,84%) ed è
elevato ad € 1.307,87 € (1.231,49 € al netto del
5,84%) in caso di retribuzione mensile superiore
ad € 1.961,80.
PER QUANTO TEMPO
La cassa integrazione può essere concessa per
un massimo di 13 settimane, più eventuali proroghe fino a 12 mesi o a 24 mesi.
Per le imprese edili e per quelle del settore lapideo la durata massima è:

di 13 settimane in caso di sospensione dal
lavoro;

di 52 settimane quando deriva da una riduzione dell’orario di lavoro.
1° MASSIMALE
anno 2011
anno 2010
Indennità mensile lorda
906,80 €
892,96 €
Indennità mensile netta
853,84 €
840,81 €
CGIL Vicenza
Retribuzione mensile lorda
superiore a 1.961,80 €
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2° MASSIMALE
anno 2011
anno 2010
Indennità mensile lorda
1.089,89 €
1.073,25 €
Indennità mensile netta
1.026,24 €
1.010,57 €
Sospensione e decadenza
Se il lavoratore in Cassa integrazione svolge
contemporaneamente attività retribuita senza
averlo prima comunicato alla propria Sede
INPS, decade dal diritto alla prestazione.
In caso di comunicazione preventiva la prestazione è sospesa per la durata dell'attività
lavorativa.
ORE INTEGRABILI
L'integrazione nella misura indicata viene corrisposta – ai sensi dell’art. 2, Legge n.
164/1975 - per tutte le ore di lavoro non prestate secondo il normale orario di lavoro, fino al
limite massimo stabilito
Esclusioni
Sono escluse dall'integrazione:

le ore di mancata prestazione per cause che
comportano un trattamento economico a
carico dell'azienda, quali:
 per tutti i lavoratori i periodi di ferie;
 per i lavoratori retribuiti non in misura
fissa le festività nazionali del 25 aprile,
del 1º maggio e del 2 giugno, le festività
infrasettimanali (1º gennaio, 6 gennaio,
lunedì dopo Pasqua, 15 agosto, 1º novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre,
ricorrenza del S. Patrono) cadenti nelle
prime due settimane di sospensione; in
caso di riduzione di orario il trattamento
per festività è sempre a carico dell'azienda (circolari INPS n.60143/1968 e n.
50/1982; messaggio INPS n.1076/2003);

i periodi di assenza per malattia e per gravidanza e puerperio (INPS circ. n. 625/1980);

i periodi di assenza per cause che non comportano il diritto ad un trattamento economico a carico dell'azienda, ad es. permessi
non retribuiti, aspettativa (art. 3, D.Lgs.Lgt.
n. 788/1945);

i periodi di riduzione o sospensione dell'attività in cui il lavoratore si dedichi ad altre
attività remunerate (art. 3, D.Lgs.Lgt. n.
788/1945).
CIGO - istituti contrattuali e
assenze dal lavoro
CIGO e ferie
Sono esclusi dall’integrazione i periodi di
ferie.
Durante il periodo di chiusura dell’azienda
per ferie nessun lavoratore potrà beneficiare
dell’intervento ordinario di CIG, anche nel
caso in cui uno o più lavoratori abbiano esaurito o non maturato le ferie corrispondenti al periodo di chiusura (circolare INPS
n. 53416 GS del 12.7.1957).
Durante il periodo di fruizione della CIGO
a zero ore il diritto alle ferie non matura,
salvo espressa previsione contrattuale.
In caso di integrazione salariale dovuta per
contrazione di orario il diritto alle ferie maturerà e sarà a carico del datore di lavoro,
tenuto conto che per ogni settimana vi è
comunque prestazione lavorativa.
CIGO e festività
Le festività che ricadono all’interno di un periodo di CIG ordinaria non sono mai integrabili nei confronti dei lavoratori che lavorano ad orario ridotto, a prescindere dal fatto
che essi siano o meno retribuiti in misura fissa mensile.
Per i lavoratori sospesi retribuiti in misura
fissa mensile le festività civili, nazionali e
religiose, non comportano la riduzione della
misura settimanale delle integrazioni salariali. Tale trattamento è confermato anche per
quei lavoratori, con qualifica operaia, che in
base al CCNL di settore applicato sono retribuiti con paga mensilizzata.
Ai lavoratori retribuiti non in misura fissa
ma in rapporto alle ore, le festività del 25
aprile, del 1° maggio e del 2 giugno cadenti
nel corso della settimana devono essere sempre retribuite dal datore di lavoro; pertanto
non sono mai integrabili.
Sono del pari da considerare non integrabili
le ore relative alle festività (1° giorno dell'anno, lunedì dopo Pasqua, Assunzione, Ognissanti, Immacolata Concezione, Natale, Santo
Stefano e Santo Patrono) infrasettimanali
quando queste si collocano nell'ambito delle
prime due settimane di sospensione, essendo
per legge la retribuzione a carico del datore
di lavoro. Sono invece da calcolare come ore
integrabili quelle relative alle citate rimanenti
festività, quando queste non siano pagate dal
CIGO e
prestazione di
malattia
In caso di malattia coincidente
con un periodo di
cassa integrazione ordinaria, ai
lavoratori ad orario ridotto
spetta esclusivamente l’indennità
di malattia.
Nel caso in cui durante la sospensione dal lavoro
(cassa integrazione a 0 ore) insorga lo stato di malattia, il lavoratore
continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali
ordinarie: l’attività
lavorativa è infatti
totalmente sospesa e non vi è obbligo di prestazione da parte del lavoratore, che non
dovrà quindi nemmeno comunicare
lo stato di malattia
e continuerà a
percepire le integrazioni salariali.
CGIL Vicenza
ATTENZIONE!!!
THIENE - NUOVA SEDE CGIL
DA FEBBRAIO 2011 CI SIAMO
TRASFERITI IN
VIA VALSUGANA, NR.
…. non sai che pesci pigliare???
RIVOLGITI AL PATRONATO INCA
CGIL
!!!
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datore di lavoro a causa del prolungarsi della sospensione oltre le
prime due settimane.
CIGO e T.F.R.
Sono escluse dal computo della retribuzione integrabile le quote
giornaliere di t.f.r. che, per il periodo di sospensione dal rapporto di lavoro, maturano regolarmente nella stessa misura prevista
per il caso di normale attività e rimangono a carico del datore di
lavoro.
CIGO e prestazione di malattia
In caso di malattia coincidente con un periodo di cassa integrazione ordinaria, ai lavoratori ad orario ridotto spetta esclusivamente l’indennità di malattia.
Nel caso in cui durante la sospensione dal lavoro (cassa integrazione a 0 ore) insorga lo stato di malattia, il lavoratore continuerà
ad usufruire delle integrazioni salariali ordinarie: l’attività lavorativa è infatti totalmente sospesa e non vi è obbligo di prestazione
da parte del lavoratore, che non dovrà quindi nemmeno comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire le integrazioni
salariali.
Qualora lo stato di malattia sia precedente l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa per CIGO si avranno due casi:
 se la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra
o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIGO dalla data di inizio della stessa;
 qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del
personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il
lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a
beneficiare dell’indennità di malattia, se prevista dalla vigente
legislazione.
Lavoratori ad orario
ridotto
pag.3
PATRONATO INCA-CGIL
Legge 30 marzo 2001, n. 152
Recapiti telefonici:
 Vicenza:
Via Maganza, n. 96 - 0444 56 48 44
Contrà Riale, n. 6 - 0444 54 41 16
 Alte/Mont. M. - 0444 49 01 33
 Arzignano - 0444 67 57 61
 Camisano V. - 0444 41 05 81
 Chiampo - 0444 62 51 60
 Lonigo - 0444 83 08 53
 Noventa V. - 0444 78 71 03
 Recoaro T. - 0445 78 04 90
 Valdagno - 0445 40 23 18
 Bassano d. Gr. - 0424 52 91 54
 Schio - 0445 53 06 62
 Thiene - 0445 36 89 05
 Asiago - 0424 46 33 03
Le festività sono sempre a carico del datore di lavoro
Retribuiti in misura
fissa mensile
Lavoratori sospesi
Retribuiti a paga oraria
Le festività sono sempre integrabili, nei limiti dell’orario
contrattuale settimanale
Le festività comprese nelle prime due settimane di CIG
non sono integrabili
Le festività del 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno non
sono mai integrabili
Sono integrabili le restanti festività che ricadono dopo
le prime due settimane di CIG
CIGO e infortunio sul lavoro
L’infortunio sul lavoro non è tutelato dalla CIG, ma determina la corresponsione di specifici interventi da parte
dell’INAIL.
Durante il periodo di inabilità temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro o ad una ricaduta collegata all’infortunio
il trattamento CIG viene sospeso e sostituito dall’indennità INAIL in misura intera.
CIGO e congedo di maternità
Nei casi di erogazione del trattamento di CIG, l’eventuale congedo di maternità che da diritto alla prestazione di maternità, tale trattamento prevale sempre rispetto all’integrazione salariale (circolari INPS n. 625 EAD del 22.04.1980 e n. 152
del 7.07.1990).
CIGO e congedo di parentale
Dopo il congedo di maternità la lavoratrice può rientrare in azienda e riprendere il lavoro ovvero fruire di un periodo di
CGIL Vicenza
assenza facoltativa.
 Nel primo caso, qualora le maestranze dell’azienda siano poste in integrazione salariale, beneficia come gli
altri del relativo trattamento.
 Se, al contrario, opta per fruire del congedo parentale,
non può percepire le integrazioni salariali in quanto
l’assenza, pur comportando una indennità pari al 30%
della retribuzione, rientra tra gli eventi esclusi
dall’integrazione.
CIGO e ore di allattamento
Le ore corrispondenti vengono considerate come ore lavorative e risultano integrabili.
CIGO e congedo matrimoniale
Nei confronti di un dipendente in integrazione salariale che
intende beneficiare del congedo a causa di matrimonio deve essere sospesa l’erogazione del trattamento di CIG e
corrisposta l’intera retribuzione, salvo rimborso di una quota da chiedere all’INPS quando si tratti di operai e intermedi.
CIGO e donazione di sangue
Al donatore di sangue è riconosciuto per legge un riposo
retribuito per la giornata in cui avviene il prelievo.
Il diritto a percepire l’intera retribuzione, anticipata dal datore di lavoro ed allo stesso rimborsata dall’INPS, determina la non integrabilità della giornata.
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CIGO e assegno per il nucleo familiare
L’assegno per il nucleo familiare è dovuto in misura intera durante i periodi autorizzati di integrazione salariale.
CIGO e diritto allo sciopero
In caso di effettuazione di uno sciopero, l'integrazione salariale spetta ai lavoratori che siano già sospesi o ad orario
ridotto, salvo rinuncia per adesione espressa allo sciopero
mediante apposita dichiarazione da presentare al datore di
lavoro (circolare INPS n. 93/1984).
In caso di effettuazione di uno sciopero durante l’orario
lavorativo l’astensione non può essere tutelata dalla CIG,
sia perché è assenza non retribuita sia perché dipendente
dalla volontà del lavoratore.
Periodo massimo accreditabile
In via generale la legge non pone alcun limite
all’estensione temporale dei periodi figurativi accreditabili.
Tuttavia per i lavoratori (dipendenti ed autonomi)
che hanno iniziato a versare contribuzione obbligatoria a partire dal 1° gennaio 1993 ed entro il 31 dicembre 1995 (e che, quindi, non possono far valere
periodi di contribuzione precedenti il 1° gennaio
1993), i contributi figurativi:
 ai fini del diritto alla pensione di anzianità, non
possono coprire più di 5 anni complessivi (260
settimane);
Elementi integrabili della retribuzione
Le voci retributive integrabili sono quelle sulle quali devono essere commisurati i contributi previdenziali a condizione che:

abbiano carattere di continuità ed obbligatorietà;

siano riferiti all’orario di lavoro contrattualmente stabilito, nel limite massimo di 40 ore settimanali.
Fra tutte le possibili indennità configurate dalla legge e dai contratti collettivi può essere operata una suddivisione tra indennità che non sono collegate alla concreta prestazione di lavoro, rappresentando delle parti fisse mensili della retribuzione globale, indennità variabili conseguenti alla effettiva prestazione di lavoro (esempio tipico è l’indennità di trasferta).
Sono integrabili solo le voci ed indennità che costituiscono parte fissa della retribuzione globale, con esclusione di quelle
collegate alla effettiva prestazione di lavoro.
Inoltre sono da escludersi dal computo delle voci della retribuzione sulla quale calcolare le integrazioni salariali i compensi
non collegati alle prestazioni per lavoro ordinario, vale a dire quelli erogati in relazione a prestazioni lavorative effettuate
oltre l’orario ordinario contrattualmente previsto.
CIGO e riflessi sulla pensione
Determinazione del valore figurativo
La retribuzione che viene accreditata per i periodi di sospensione (CIG a zero ore) è quella lorda presa a base per il calcolo
delle integrazioni salariali anche nelle ipotesi in cui sia applicabile il massimale mensile.
Per i periodi di CIG ad orario ridotto l’importo figurativo da riconoscere è pari alla differenza fra la retribuzione lorda spettante in costanza di normale attività lavorativa e la parziale retribuzione corrisposta ed assoggettata a contribuzione.
L’accredito figurativo non viene effettuato per le settimane intere di calendario nelle quali il lavoratore in integrazione salariale beneficia delle ferie in quanto, per tali periodi, la retribuzione e la relativa contribuzione è a carico del datore di lavoro.
Dove reperire i dati dell'integrazione salariale
A partire dal gennaio 1989 i dati CIG sono riportati nel quadro D del modello O1/M, dal 1999 sul modello CUD: i dati sono
inseriti se esiste l'anticipazione da parte dell'azienda dell'indennità economica.
Dal 1° gennaio 2005 i dati retributivi e contributivi vengono trasmessi all'INPS dalle aziende tramite la procedura Emens.
Fino al 31 dicembre 1988 i dati CIG venivano trasmessi da parte dell'azienda all'INPS, che provvedeva a registrarli sulla posizione assicurativa del lavoratore; nel caso in cui ad oggi non risultino accreditati, è possibile recuperare i dati mediante la
compilazione da parte dell'azienda del modello IG1Bis. In caso di liquidazione diretta da parte dell'INPS l'accredito avviene
d'ufficio.
Copertura assicurativa
I periodi di integrazione salariale sono equiparati alla contribuzione effettiva e, come tali, sono utili a perfezionare il diritto
ed a determinare le misura delle pensioni, compresa la pensione di anzianità.