Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO)
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Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO)
marzo2011 Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) La cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) è un intervento a sostegno delle imprese in difficoltà che garantisce al lavoratore un reddito sostitutivo della retribuzione. A CHI SPETTA La cassa integrazione guadagni ordinaria spetta agli operai, impiegati e quadri delle imprese industriali in genere e delle imprese industriali e artigiane del settore edile e lapideo, esclusi gli apprendisti, in caso di sospensione o contrazione dell'attività produttiva per situazioni aziendali dovute a: eventi temporanei e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori; situazioni temporanee di mercato. LA DOMANDA Le imprese devono presentare la domanda alle Sedi dell'INPS, entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso nella settimana in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro. L'IMPORTO Corrisponde all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate. L'importo del trattamento ordinario non può però superare un limite massimo mensile stabilito di anno in anno: per il 2011 è di € 906,80 (meno riduzione 5,84% = 853,84 €) ed è elevato ad € 1.089,89 (meno riduzione 5,84% = 1.026,24 €) in caso di retribuzione mensile superiore ad € 1.961,80. Nel settore edile e lapideo, quando la CIG è Retribuzione mensile lorda fino a 1.961,80 € A cura di G.Toffanin & G.Marcante stata determinata da eventi metereologici, il limite è incrementato del 20%: per il 2011 è di 1.088,16 € (1.024,61 € al netto del 5,84%) ed è elevato ad € 1.307,87 € (1.231,49 € al netto del 5,84%) in caso di retribuzione mensile superiore ad € 1.961,80. PER QUANTO TEMPO La cassa integrazione può essere concessa per un massimo di 13 settimane, più eventuali proroghe fino a 12 mesi o a 24 mesi. Per le imprese edili e per quelle del settore lapideo la durata massima è: di 13 settimane in caso di sospensione dal lavoro; di 52 settimane quando deriva da una riduzione dell’orario di lavoro. 1° MASSIMALE anno 2011 anno 2010 Indennità mensile lorda 906,80 € 892,96 € Indennità mensile netta 853,84 € 840,81 € CGIL Vicenza Retribuzione mensile lorda superiore a 1.961,80 € pag. 2 2° MASSIMALE anno 2011 anno 2010 Indennità mensile lorda 1.089,89 € 1.073,25 € Indennità mensile netta 1.026,24 € 1.010,57 € Sospensione e decadenza Se il lavoratore in Cassa integrazione svolge contemporaneamente attività retribuita senza averlo prima comunicato alla propria Sede INPS, decade dal diritto alla prestazione. In caso di comunicazione preventiva la prestazione è sospesa per la durata dell'attività lavorativa. ORE INTEGRABILI L'integrazione nella misura indicata viene corrisposta – ai sensi dell’art. 2, Legge n. 164/1975 - per tutte le ore di lavoro non prestate secondo il normale orario di lavoro, fino al limite massimo stabilito Esclusioni Sono escluse dall'integrazione: le ore di mancata prestazione per cause che comportano un trattamento economico a carico dell'azienda, quali: per tutti i lavoratori i periodi di ferie; per i lavoratori retribuiti non in misura fissa le festività nazionali del 25 aprile, del 1º maggio e del 2 giugno, le festività infrasettimanali (1º gennaio, 6 gennaio, lunedì dopo Pasqua, 15 agosto, 1º novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, ricorrenza del S. Patrono) cadenti nelle prime due settimane di sospensione; in caso di riduzione di orario il trattamento per festività è sempre a carico dell'azienda (circolari INPS n.60143/1968 e n. 50/1982; messaggio INPS n.1076/2003); i periodi di assenza per malattia e per gravidanza e puerperio (INPS circ. n. 625/1980); i periodi di assenza per cause che non comportano il diritto ad un trattamento economico a carico dell'azienda, ad es. permessi non retribuiti, aspettativa (art. 3, D.Lgs.Lgt. n. 788/1945); i periodi di riduzione o sospensione dell'attività in cui il lavoratore si dedichi ad altre attività remunerate (art. 3, D.Lgs.Lgt. n. 788/1945). CIGO - istituti contrattuali e assenze dal lavoro CIGO e ferie Sono esclusi dall’integrazione i periodi di ferie. Durante il periodo di chiusura dell’azienda per ferie nessun lavoratore potrà beneficiare dell’intervento ordinario di CIG, anche nel caso in cui uno o più lavoratori abbiano esaurito o non maturato le ferie corrispondenti al periodo di chiusura (circolare INPS n. 53416 GS del 12.7.1957). Durante il periodo di fruizione della CIGO a zero ore il diritto alle ferie non matura, salvo espressa previsione contrattuale. In caso di integrazione salariale dovuta per contrazione di orario il diritto alle ferie maturerà e sarà a carico del datore di lavoro, tenuto conto che per ogni settimana vi è comunque prestazione lavorativa. CIGO e festività Le festività che ricadono all’interno di un periodo di CIG ordinaria non sono mai integrabili nei confronti dei lavoratori che lavorano ad orario ridotto, a prescindere dal fatto che essi siano o meno retribuiti in misura fissa mensile. Per i lavoratori sospesi retribuiti in misura fissa mensile le festività civili, nazionali e religiose, non comportano la riduzione della misura settimanale delle integrazioni salariali. Tale trattamento è confermato anche per quei lavoratori, con qualifica operaia, che in base al CCNL di settore applicato sono retribuiti con paga mensilizzata. Ai lavoratori retribuiti non in misura fissa ma in rapporto alle ore, le festività del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno cadenti nel corso della settimana devono essere sempre retribuite dal datore di lavoro; pertanto non sono mai integrabili. Sono del pari da considerare non integrabili le ore relative alle festività (1° giorno dell'anno, lunedì dopo Pasqua, Assunzione, Ognissanti, Immacolata Concezione, Natale, Santo Stefano e Santo Patrono) infrasettimanali quando queste si collocano nell'ambito delle prime due settimane di sospensione, essendo per legge la retribuzione a carico del datore di lavoro. Sono invece da calcolare come ore integrabili quelle relative alle citate rimanenti festività, quando queste non siano pagate dal CIGO e prestazione di malattia In caso di malattia coincidente con un periodo di cassa integrazione ordinaria, ai lavoratori ad orario ridotto spetta esclusivamente l’indennità di malattia. Nel caso in cui durante la sospensione dal lavoro (cassa integrazione a 0 ore) insorga lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali ordinarie: l’attività lavorativa è infatti totalmente sospesa e non vi è obbligo di prestazione da parte del lavoratore, che non dovrà quindi nemmeno comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire le integrazioni salariali. CGIL Vicenza ATTENZIONE!!! THIENE - NUOVA SEDE CGIL DA FEBBRAIO 2011 CI SIAMO TRASFERITI IN VIA VALSUGANA, NR. …. non sai che pesci pigliare??? RIVOLGITI AL PATRONATO INCA CGIL !!! 54 datore di lavoro a causa del prolungarsi della sospensione oltre le prime due settimane. CIGO e T.F.R. Sono escluse dal computo della retribuzione integrabile le quote giornaliere di t.f.r. che, per il periodo di sospensione dal rapporto di lavoro, maturano regolarmente nella stessa misura prevista per il caso di normale attività e rimangono a carico del datore di lavoro. CIGO e prestazione di malattia In caso di malattia coincidente con un periodo di cassa integrazione ordinaria, ai lavoratori ad orario ridotto spetta esclusivamente l’indennità di malattia. Nel caso in cui durante la sospensione dal lavoro (cassa integrazione a 0 ore) insorga lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali ordinarie: l’attività lavorativa è infatti totalmente sospesa e non vi è obbligo di prestazione da parte del lavoratore, che non dovrà quindi nemmeno comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire le integrazioni salariali. Qualora lo stato di malattia sia precedente l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa per CIGO si avranno due casi: se la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIGO dalla data di inizio della stessa; qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione. Lavoratori ad orario ridotto pag.3 PATRONATO INCA-CGIL Legge 30 marzo 2001, n. 152 Recapiti telefonici: Vicenza: Via Maganza, n. 96 - 0444 56 48 44 Contrà Riale, n. 6 - 0444 54 41 16 Alte/Mont. M. - 0444 49 01 33 Arzignano - 0444 67 57 61 Camisano V. - 0444 41 05 81 Chiampo - 0444 62 51 60 Lonigo - 0444 83 08 53 Noventa V. - 0444 78 71 03 Recoaro T. - 0445 78 04 90 Valdagno - 0445 40 23 18 Bassano d. Gr. - 0424 52 91 54 Schio - 0445 53 06 62 Thiene - 0445 36 89 05 Asiago - 0424 46 33 03 Le festività sono sempre a carico del datore di lavoro Retribuiti in misura fissa mensile Lavoratori sospesi Retribuiti a paga oraria Le festività sono sempre integrabili, nei limiti dell’orario contrattuale settimanale Le festività comprese nelle prime due settimane di CIG non sono integrabili Le festività del 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno non sono mai integrabili Sono integrabili le restanti festività che ricadono dopo le prime due settimane di CIG CIGO e infortunio sul lavoro L’infortunio sul lavoro non è tutelato dalla CIG, ma determina la corresponsione di specifici interventi da parte dell’INAIL. Durante il periodo di inabilità temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro o ad una ricaduta collegata all’infortunio il trattamento CIG viene sospeso e sostituito dall’indennità INAIL in misura intera. CIGO e congedo di maternità Nei casi di erogazione del trattamento di CIG, l’eventuale congedo di maternità che da diritto alla prestazione di maternità, tale trattamento prevale sempre rispetto all’integrazione salariale (circolari INPS n. 625 EAD del 22.04.1980 e n. 152 del 7.07.1990). CIGO e congedo di parentale Dopo il congedo di maternità la lavoratrice può rientrare in azienda e riprendere il lavoro ovvero fruire di un periodo di CGIL Vicenza assenza facoltativa. Nel primo caso, qualora le maestranze dell’azienda siano poste in integrazione salariale, beneficia come gli altri del relativo trattamento. Se, al contrario, opta per fruire del congedo parentale, non può percepire le integrazioni salariali in quanto l’assenza, pur comportando una indennità pari al 30% della retribuzione, rientra tra gli eventi esclusi dall’integrazione. CIGO e ore di allattamento Le ore corrispondenti vengono considerate come ore lavorative e risultano integrabili. CIGO e congedo matrimoniale Nei confronti di un dipendente in integrazione salariale che intende beneficiare del congedo a causa di matrimonio deve essere sospesa l’erogazione del trattamento di CIG e corrisposta l’intera retribuzione, salvo rimborso di una quota da chiedere all’INPS quando si tratti di operai e intermedi. CIGO e donazione di sangue Al donatore di sangue è riconosciuto per legge un riposo retribuito per la giornata in cui avviene il prelievo. Il diritto a percepire l’intera retribuzione, anticipata dal datore di lavoro ed allo stesso rimborsata dall’INPS, determina la non integrabilità della giornata. pag. 4 CIGO e assegno per il nucleo familiare L’assegno per il nucleo familiare è dovuto in misura intera durante i periodi autorizzati di integrazione salariale. CIGO e diritto allo sciopero In caso di effettuazione di uno sciopero, l'integrazione salariale spetta ai lavoratori che siano già sospesi o ad orario ridotto, salvo rinuncia per adesione espressa allo sciopero mediante apposita dichiarazione da presentare al datore di lavoro (circolare INPS n. 93/1984). In caso di effettuazione di uno sciopero durante l’orario lavorativo l’astensione non può essere tutelata dalla CIG, sia perché è assenza non retribuita sia perché dipendente dalla volontà del lavoratore. Periodo massimo accreditabile In via generale la legge non pone alcun limite all’estensione temporale dei periodi figurativi accreditabili. Tuttavia per i lavoratori (dipendenti ed autonomi) che hanno iniziato a versare contribuzione obbligatoria a partire dal 1° gennaio 1993 ed entro il 31 dicembre 1995 (e che, quindi, non possono far valere periodi di contribuzione precedenti il 1° gennaio 1993), i contributi figurativi: ai fini del diritto alla pensione di anzianità, non possono coprire più di 5 anni complessivi (260 settimane); Elementi integrabili della retribuzione Le voci retributive integrabili sono quelle sulle quali devono essere commisurati i contributi previdenziali a condizione che: abbiano carattere di continuità ed obbligatorietà; siano riferiti all’orario di lavoro contrattualmente stabilito, nel limite massimo di 40 ore settimanali. Fra tutte le possibili indennità configurate dalla legge e dai contratti collettivi può essere operata una suddivisione tra indennità che non sono collegate alla concreta prestazione di lavoro, rappresentando delle parti fisse mensili della retribuzione globale, indennità variabili conseguenti alla effettiva prestazione di lavoro (esempio tipico è l’indennità di trasferta). Sono integrabili solo le voci ed indennità che costituiscono parte fissa della retribuzione globale, con esclusione di quelle collegate alla effettiva prestazione di lavoro. Inoltre sono da escludersi dal computo delle voci della retribuzione sulla quale calcolare le integrazioni salariali i compensi non collegati alle prestazioni per lavoro ordinario, vale a dire quelli erogati in relazione a prestazioni lavorative effettuate oltre l’orario ordinario contrattualmente previsto. CIGO e riflessi sulla pensione Determinazione del valore figurativo La retribuzione che viene accreditata per i periodi di sospensione (CIG a zero ore) è quella lorda presa a base per il calcolo delle integrazioni salariali anche nelle ipotesi in cui sia applicabile il massimale mensile. Per i periodi di CIG ad orario ridotto l’importo figurativo da riconoscere è pari alla differenza fra la retribuzione lorda spettante in costanza di normale attività lavorativa e la parziale retribuzione corrisposta ed assoggettata a contribuzione. L’accredito figurativo non viene effettuato per le settimane intere di calendario nelle quali il lavoratore in integrazione salariale beneficia delle ferie in quanto, per tali periodi, la retribuzione e la relativa contribuzione è a carico del datore di lavoro. Dove reperire i dati dell'integrazione salariale A partire dal gennaio 1989 i dati CIG sono riportati nel quadro D del modello O1/M, dal 1999 sul modello CUD: i dati sono inseriti se esiste l'anticipazione da parte dell'azienda dell'indennità economica. Dal 1° gennaio 2005 i dati retributivi e contributivi vengono trasmessi all'INPS dalle aziende tramite la procedura Emens. Fino al 31 dicembre 1988 i dati CIG venivano trasmessi da parte dell'azienda all'INPS, che provvedeva a registrarli sulla posizione assicurativa del lavoratore; nel caso in cui ad oggi non risultino accreditati, è possibile recuperare i dati mediante la compilazione da parte dell'azienda del modello IG1Bis. In caso di liquidazione diretta da parte dell'INPS l'accredito avviene d'ufficio. Copertura assicurativa I periodi di integrazione salariale sono equiparati alla contribuzione effettiva e, come tali, sono utili a perfezionare il diritto ed a determinare le misura delle pensioni, compresa la pensione di anzianità.