Revocabili le indennità legate alla funzione svolta

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15/10/2015
Revocabili le indennità legate alla funzione
svolta
di Alberto De Luca, Giovanni Iannacchino
Con la sentenza 19465 del 2015 la Corte di cassazione è tornata a pronunciarsi sui confini del
principio della irriducibilità del trattamento economico concesso al lavoratore. In particolare, la
Corte ha confermato la correttezza del giudizio di merito che aveva ribadito, alla stregua di un
consolidato orientamento, che il principio di irriducibilità della retribuzione non è assoluto e
non opera nei confronti di quegli emolumenti, erogati al lavoratore, volti a compensare una
particolare modalità della prestazione lavorativa, allorché tale modalità cambi.
Il caso riguardava un lavoratore che era stato privato unilateralmente dell'indennità corrisposta
per il lavoro notturno (in qualità di guardiano notturno), allorché le sue mansioni erano state
modificate in quelle di guardiano diurno. Il lavoratore, ricorrendo in sede di legittimità contro la
decisione di merito, aveva affidato la richiesta di cassazione a due censure: con la prima, aveva
denunciato la violazione e falsa applicazione del principio di irriducibilità della retribuzione,
ritenendolo assoluto e insuscettibile di eccezioni; con la seconda, aveva eccepito insufficiente e
contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, consistente nell'aver omesso
il giudice di merito di considerare che il suo trattamento retributivo avrebbe dovuto essere
commisurato alla mansione per la quale era stato assunto (guardiano notturno) e non a quella
successivamente attribuita (guardiano diurno). I due motivi sono stati trattati congiuntamente e
considerati entrambi infondati.
Il tribunale di legittimità ha confermato il principio di diritto espresso dalla Corte d'appello
secondo cui, una volta venute meno le particolari modalità di svolgimento della prestazione
lavorativa – nel caso di specie il lavoro notturno – è del tutto legittimo il rifiuto del datore di
lavoro di continuare a corrispondere al lavoratore una specifica indennità finalizzata a
compensare proprio la peculiarità della prestazione ed i relativi disagi.
In ossequio a un recente e consolidato orientamento giurisprudenziale, la Suprema corte ha
argomentato che il principio di irriducibilità della retribuzione, desumibile dall'articolo 2103 del
codice civile e dall'articolo 36 della Costituzione, ovverosia dal divieto di assegnazione a
mansioni inferiori e dalla necessaria rispondenza tra l'ammontare della retribuzione e la
quantità e qualità dal lavoro prestato, ricomprende quegli emolumenti direttamente collegati a
peculiari e più gravosi modi di svolgimento della prestazione (da ultimo Cassazione lavoro
20418/2013; Cassazione lavoro 20310/2008).
Sotto questo profilo, ha rimarcato la Corte, il principio di irriducibilità della retribuzione non
trova deroga assoluta. In particolare, secondo la Cassazione, la retribuzione acquisita dal
lavoratore subordinato considerata irriducibile è quella che comprende la totalità delle voci
retributive legate alle qualità professionali intrinseche alle mansioni del lavoratore.
Con riferimento al secondo motivo di ricorso, infine, la Corte ha rilevato, inter alia, che nel
contratto di assunzione le mansioni indicate erano quelle di guardiano, senza specificare se
addetto al turno notturno o diurno. Alla luce di quanto precede, la Suprema corte ha ritenuto
dunque che la condotta del datore di lavoro incensurabile.
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