Un efficace modello organizzativo attuato per il recupero dei crediti

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Un efficace modello organizzativo attuato per il recupero dei crediti
Un efficace modello organizzativo attuato
per il recupero dei crediti delle imprese
del settore Food & Beverage
Studio Legale Santosuosso e Associati
Consulenza Legale per le Imprese
Verona Milano Treviso Roma
www.santosuosso.it
[email protected]
I progetti attuati (lean)
A. analisi delle fasi aziendali di organizzazione e gestione dei crediti
B. verifica dei limiti agli interventi
C. predisposizione bozza di progetto
D. condivisione
E. applicazione
Le fasi aziendali
1. precontrattuale organizzativa
2. contratto
3. antecedente alla scadenza del pagamento
4. scadenza pagamento - incasso
5. insoluto
6. solleciti stragiudiziali
7. solleciti legali
8. azione giudiziale
9. recuperi fiscali
1. Precontrattuale organizzativa
A. informazioni sul cliente
- cliente nuovo
- cliente acquisito
B. possibile verifica su CF/PI www.agenziaentrate.gov.it
C. valutazione organizzativa importi fornitura o scoperto (+ o – E. 1032)
D. valutazione organizzativa per l’acquisizione di dati utili (es. PEC)
E. valutazione organizzativa tipologia di contratti e modelli da adottare
F. valutazione organizzativa vantaggi da recuperi fiscali
2. contrattuale
A. verbale/scritto: importanti conseguenze su clausole> luogo consegna e
responsabilità, garanzie
B. Clausole vessatorie: es contestazioni e resi
C. Inserimento dati utili (es PEC) alla gestione del credito
D. Interessi
E. Termini di pagamento
F. Modalità e sistemi di pagamento addebito diretto RID SDD
G. Modalità di pagamento POS Mobile con carta credito o bancomat
H. Difficoltà di sottoscrizione ma possibile utilizzo di modelli o sito internet con
richiamo da documenti
3. Antecedente alla scadenza
A. verifica sistemi gestione credito ante scadenza (memo su scadenza,
memo su saldo, altro)
B. verifica attività
C. eventuale implementazione di memo verso il cliente
D. risoluzione preventiva di eventuali contestazioni o resi
4. Scadenza pagamento - incasso
A. tempo necessario per la verifica dell’avvenuto pagamento
B. coordinamento con dati interni della società (se pagamento tramite agenti,
se di derivazione da gestionale, altra fonte es corriere che provvede
all’incasso) o con dati esterni alla società (banca: pagamento a mezzo
bonifico o RID – SDD o altro)
C. acquisizione di estratto conto aggiornato
D. gestione eventuali contestazioni, resi, compensazioni, fatture promo ecc.
5. insoluto
A. determinazione convenzionale di un tempo oltre la scadenza per il
passaggio a insoluto
B. risoluzione preventiva delle situazioni anomale (es. scadenza decorsa ma
presenza di titoli quali cambiali o assegni o piani di rientro o altro)
C. scelta sulla prosecuzione delle forniture o blocco (cliente o debitore)
D. documenti necessari alla azione stragiudiziale o legale
6. Sollecito stragiudiziale
A. verifica preliminare su eventuale modifiche anagrafiche: banche dati o
www.agenziaentrate.gov.it/servizi on line/servizi fiscali senza registrazione
B. utilizzo PEC
C. prima lettera o mail o telefonata diretta o con società recupero: indicazione
termine perentorio e vantaggi del rispetto di tale termine> ulteriori forniture ?
> no interessi> no spese legali>modalità di pagamento ulteriori rispetto alle
usuali (es. inserimento modulo bollettino postale)
D. seconda lettera o mail o telefonata diretta o con società di recupero o
studio legale: interessi > spese> proposizione piano di rientro (interessi di
mora per i prodotti agricoli e alimentari senza necessità di messa in mora
tasso di riferimento BCE + 10% non derogabile)
7. Sollecito legale
A. modalità trasmissione dati e documenti allo studio (digitale)
B. convenzione con società di informazioni per acquisizione dati sul debitore
(visure) e trasmissione diretta a studio legale
C. accordo con studio notarile per autentiche e trasmissione diretta a studio
legale
D. accordo su procedura «in automatico» dello studio salvo comunicazioni
diverse
E. condivisione aggiornamenti in tempo reale
8. Azione giudiziale
A. conferimento procura generale
B. procedura automatica di attivazione e prosecuzione
C. file riassuntivo su anticipazioni e compensi (pagamento periodico
scadenziato)
D. condivisione aggiornamenti in tempo reale
E. predeterminazione dei passaggi a perdita
8. Azione giudiziale - costi
1800
decreto ingiuntivo
1600
1400
1.216,92
1200
precetto
totale
1553,56
1.318,76
1.072,12
1000
800
496,6
600
400
200
351,8
144,8
144,8
valore E. 1000
valore E. 5000
234,8
0
valore E. 10000
8. Azione giudiziale costi
A. Tassa registro E. 350 circa
B. con assegno bancario insoluto possibilità di redazione del precetto senza
spese del decreto ingiuntivo e senza tassa registro
9. Recuperi fiscali
A. Ai fini della deducibilità delle perdite e necessario che le stesse siano
definitive ovvero risultino da elementi certi e precisi (pignoramento negativo)
B. per i crediti di modesto importo è consentita la deduzione della perdita in
assenza di una valutazione sulla convenienza economica> è sufficiente che il
creditore si sia attivato per il recupero (es. con una semplice raccomandata)>
se sono scaduti da oltre 6 mesi> valore 2500 o 5000 se imprese con volume
d’affari superiore a 150 mio> sempre se il debitore è assoggettato a
procedura concorsuale
9. I RECUPERI FISCALI
VALUTAZIONE DELLA DEDUCIBILITA’ PER PERDITE SU CREDITI
VALUTAZIONE DELLA DETRAIBILITA’ IVA
Deducibilità IRES (testo previgente)
(ART. 101, 5° DPR 917/1986)
«…le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e
precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a
procedure concorsuali. Ai fini del presente comma, il debitore si considera
assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa
del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta
amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato
preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in crisi. «
Deducibilità Ires (testo previgente)
Le perdite su crediti sono deducibili:
- nelle procedure esecutive individuali
> se risultano da elementi certi e precisi
- nelle procedure concorsuali
> sempre (cass. 22034 del 13.10.2006)
Deducibilità Ires (testo previgente)
ELEMENTI CERTI E PRECISI
↓
SI: PIGNORAMENTO NEGATIVO (NO BENI)
SI: NON CONVENIENZA ECONOMICA (V. RIS. MIN. 557 DEL 09,04,1980)
OVVERO MINOR DANNO ECONOMICO PER L’MPRESA > SPESE LEGALI
RILEVANTI E VI E’ FONDATO SOSPETTO DI UN ESITO NEGATIVO
DELLA PROCEDURA (DEBITORE STRANIERO CASS. CIV. 23863 /2007)
Deducibilità Ires (testo previgente)
SI: NON CONVENIENZA ECONOMICA PER CREDITI DI MODESTO
IMPORTO (V. RIS. MIN. 124 DEL 06,08,1976) IN RELAZIONE ALL’ENTITA’
DEL PORTAFOGLIO CLIENTI
? PIGNORAMENTO MANCATO
? IRREPERIBILITA’ DEL DEBITORE A SEGUITO DI RACCOMANDATA (SI
SECONDO COMM. TR. REG. MARCHE 113/2010)
Deducibilità Ires: nuovo testo
dl 83/2012 (decreto sviluppo) convertito nella L.
134/2012 in vigore dal 12.8.2012
-Si anche per accordi di ristrutturazione (182 bis LF)
-Si per crediti di modesta entità scaduti da 6 mesi
-Si per crediti prescritti (prescrizione ordinaria 10 anni)
-Si per soggetti IAS in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio a seguito
di eventi estintivi
Deducibilità Ires: nuovo testo
dl 83/2012 (decreto sviluppo) convertito nella L.
134/2012 in vigore dal 12.8.2012
CREDITI DI MODESTA ENTITA’
Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando:
-Sono passati 6 mesi dalla scadenza di pagamento
-Il credito è inferiore a E. 5.000 per le imprese con volume affari superiore a
150 milioni
-Il credito è inferiore a E. 2.500 per le altre imprese
Conclusioni
Il progetto da attivare:
A. analisi delle fasi aziendali di organizzazione e gestione dei crediti
B. verifica dei limiti agli interventi
C. predisposizione bozza di progetto
D. condivisione
E. applicazione
F. osservatorio: rilevante riduzione dei tempi e dei costi (da 15 a 40%)
Per incontro presso società: [email protected]