Un efficace modello organizzativo attuato per il recupero dei crediti
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Un efficace modello organizzativo attuato per il recupero dei crediti
Un efficace modello organizzativo attuato per il recupero dei crediti delle imprese del settore Food & Beverage Studio Legale Santosuosso e Associati Consulenza Legale per le Imprese Verona Milano Treviso Roma www.santosuosso.it [email protected] I progetti attuati (lean) A. analisi delle fasi aziendali di organizzazione e gestione dei crediti B. verifica dei limiti agli interventi C. predisposizione bozza di progetto D. condivisione E. applicazione Le fasi aziendali 1. precontrattuale organizzativa 2. contratto 3. antecedente alla scadenza del pagamento 4. scadenza pagamento - incasso 5. insoluto 6. solleciti stragiudiziali 7. solleciti legali 8. azione giudiziale 9. recuperi fiscali 1. Precontrattuale organizzativa A. informazioni sul cliente - cliente nuovo - cliente acquisito B. possibile verifica su CF/PI www.agenziaentrate.gov.it C. valutazione organizzativa importi fornitura o scoperto (+ o – E. 1032) D. valutazione organizzativa per l’acquisizione di dati utili (es. PEC) E. valutazione organizzativa tipologia di contratti e modelli da adottare F. valutazione organizzativa vantaggi da recuperi fiscali 2. contrattuale A. verbale/scritto: importanti conseguenze su clausole> luogo consegna e responsabilità, garanzie B. Clausole vessatorie: es contestazioni e resi C. Inserimento dati utili (es PEC) alla gestione del credito D. Interessi E. Termini di pagamento F. Modalità e sistemi di pagamento addebito diretto RID SDD G. Modalità di pagamento POS Mobile con carta credito o bancomat H. Difficoltà di sottoscrizione ma possibile utilizzo di modelli o sito internet con richiamo da documenti 3. Antecedente alla scadenza A. verifica sistemi gestione credito ante scadenza (memo su scadenza, memo su saldo, altro) B. verifica attività C. eventuale implementazione di memo verso il cliente D. risoluzione preventiva di eventuali contestazioni o resi 4. Scadenza pagamento - incasso A. tempo necessario per la verifica dell’avvenuto pagamento B. coordinamento con dati interni della società (se pagamento tramite agenti, se di derivazione da gestionale, altra fonte es corriere che provvede all’incasso) o con dati esterni alla società (banca: pagamento a mezzo bonifico o RID – SDD o altro) C. acquisizione di estratto conto aggiornato D. gestione eventuali contestazioni, resi, compensazioni, fatture promo ecc. 5. insoluto A. determinazione convenzionale di un tempo oltre la scadenza per il passaggio a insoluto B. risoluzione preventiva delle situazioni anomale (es. scadenza decorsa ma presenza di titoli quali cambiali o assegni o piani di rientro o altro) C. scelta sulla prosecuzione delle forniture o blocco (cliente o debitore) D. documenti necessari alla azione stragiudiziale o legale 6. Sollecito stragiudiziale A. verifica preliminare su eventuale modifiche anagrafiche: banche dati o www.agenziaentrate.gov.it/servizi on line/servizi fiscali senza registrazione B. utilizzo PEC C. prima lettera o mail o telefonata diretta o con società recupero: indicazione termine perentorio e vantaggi del rispetto di tale termine> ulteriori forniture ? > no interessi> no spese legali>modalità di pagamento ulteriori rispetto alle usuali (es. inserimento modulo bollettino postale) D. seconda lettera o mail o telefonata diretta o con società di recupero o studio legale: interessi > spese> proposizione piano di rientro (interessi di mora per i prodotti agricoli e alimentari senza necessità di messa in mora tasso di riferimento BCE + 10% non derogabile) 7. Sollecito legale A. modalità trasmissione dati e documenti allo studio (digitale) B. convenzione con società di informazioni per acquisizione dati sul debitore (visure) e trasmissione diretta a studio legale C. accordo con studio notarile per autentiche e trasmissione diretta a studio legale D. accordo su procedura «in automatico» dello studio salvo comunicazioni diverse E. condivisione aggiornamenti in tempo reale 8. Azione giudiziale A. conferimento procura generale B. procedura automatica di attivazione e prosecuzione C. file riassuntivo su anticipazioni e compensi (pagamento periodico scadenziato) D. condivisione aggiornamenti in tempo reale E. predeterminazione dei passaggi a perdita 8. Azione giudiziale - costi 1800 decreto ingiuntivo 1600 1400 1.216,92 1200 precetto totale 1553,56 1.318,76 1.072,12 1000 800 496,6 600 400 200 351,8 144,8 144,8 valore E. 1000 valore E. 5000 234,8 0 valore E. 10000 8. Azione giudiziale costi A. Tassa registro E. 350 circa B. con assegno bancario insoluto possibilità di redazione del precetto senza spese del decreto ingiuntivo e senza tassa registro 9. Recuperi fiscali A. Ai fini della deducibilità delle perdite e necessario che le stesse siano definitive ovvero risultino da elementi certi e precisi (pignoramento negativo) B. per i crediti di modesto importo è consentita la deduzione della perdita in assenza di una valutazione sulla convenienza economica> è sufficiente che il creditore si sia attivato per il recupero (es. con una semplice raccomandata)> se sono scaduti da oltre 6 mesi> valore 2500 o 5000 se imprese con volume d’affari superiore a 150 mio> sempre se il debitore è assoggettato a procedura concorsuale 9. I RECUPERI FISCALI VALUTAZIONE DELLA DEDUCIBILITA’ PER PERDITE SU CREDITI VALUTAZIONE DELLA DETRAIBILITA’ IVA Deducibilità IRES (testo previgente) (ART. 101, 5° DPR 917/1986) «…le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. « Deducibilità Ires (testo previgente) Le perdite su crediti sono deducibili: - nelle procedure esecutive individuali > se risultano da elementi certi e precisi - nelle procedure concorsuali > sempre (cass. 22034 del 13.10.2006) Deducibilità Ires (testo previgente) ELEMENTI CERTI E PRECISI ↓ SI: PIGNORAMENTO NEGATIVO (NO BENI) SI: NON CONVENIENZA ECONOMICA (V. RIS. MIN. 557 DEL 09,04,1980) OVVERO MINOR DANNO ECONOMICO PER L’MPRESA > SPESE LEGALI RILEVANTI E VI E’ FONDATO SOSPETTO DI UN ESITO NEGATIVO DELLA PROCEDURA (DEBITORE STRANIERO CASS. CIV. 23863 /2007) Deducibilità Ires (testo previgente) SI: NON CONVENIENZA ECONOMICA PER CREDITI DI MODESTO IMPORTO (V. RIS. MIN. 124 DEL 06,08,1976) IN RELAZIONE ALL’ENTITA’ DEL PORTAFOGLIO CLIENTI ? PIGNORAMENTO MANCATO ? IRREPERIBILITA’ DEL DEBITORE A SEGUITO DI RACCOMANDATA (SI SECONDO COMM. TR. REG. MARCHE 113/2010) Deducibilità Ires: nuovo testo dl 83/2012 (decreto sviluppo) convertito nella L. 134/2012 in vigore dal 12.8.2012 -Si anche per accordi di ristrutturazione (182 bis LF) -Si per crediti di modesta entità scaduti da 6 mesi -Si per crediti prescritti (prescrizione ordinaria 10 anni) -Si per soggetti IAS in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio a seguito di eventi estintivi Deducibilità Ires: nuovo testo dl 83/2012 (decreto sviluppo) convertito nella L. 134/2012 in vigore dal 12.8.2012 CREDITI DI MODESTA ENTITA’ Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando: -Sono passati 6 mesi dalla scadenza di pagamento -Il credito è inferiore a E. 5.000 per le imprese con volume affari superiore a 150 milioni -Il credito è inferiore a E. 2.500 per le altre imprese Conclusioni Il progetto da attivare: A. analisi delle fasi aziendali di organizzazione e gestione dei crediti B. verifica dei limiti agli interventi C. predisposizione bozza di progetto D. condivisione E. applicazione F. osservatorio: rilevante riduzione dei tempi e dei costi (da 15 a 40%) Per incontro presso società: [email protected]