DL Sviluppo nuova deducibilità perdite su crediti
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DL Sviluppo nuova deducibilità perdite su crediti
SRS Studio Legale Tributario Avvocato Ivan Renusi - Commercialista Dr. Riccardo Scardovelli Decreto Sviluppo (D.L. 83/12): la nuova deducibilità fiscale delle “Perdite su crediti” L’articolo 33, c. 5 del D.L. n. 83/2012 (c.d. Decreto Sviluppo), convertito in Legge n. 134/2012, ha integralmente novellato la disciplina della deducibilità fiscale delle “perdite su crediti inesigibili”, andando a modificare l’art. 101, c. 5 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). L’elemento più innovativo della nuova norma riguarda l’individuazione automatica degli elementi “certi e precisi”, richiesti per la deducibilità delle perdite su crediti, qualora il credito sia di modesta entità e il relativo pagamento sia scaduto da almeno 6 mesi. Come meglio si vedrà di seguito, in generale, la rilevanza fiscale delle perdite su crediti, quali componenti negativi di reddito, si ha nei seguenti due casi: 1. qualora il debitore sia sottoposto a procedure concorsuali ed, ora, anche ad accordi di ristrutturazione dei debiti (ex. art. 182-bis L.F.); 2. quando l’inesigibilità del credito risulti da elementi “certi e precisi”. Giova sottolineare che nessuna modifica è stata apportata alla disciplina Irap (D.Lgs. n.446/97), per la quale le perdite su crediti sono sempre indeducibili dalla base imponibile dell’imposta. 1. Assoggettamento del debitore a procedure concorsuali o ad accordi di ristrutturazione dei debiti La nuova normativa fiscale prevede che le perdite su crediti siano in ogni caso deducibili, qualora il debitore: 1) sia assoggettato ad una procedura concorsuale; 2) abbia concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato. La novità di maggior rilievo introdotta dal Decreto Sviluppo riguarda l’inclusione dell’intesa di ristrutturazione dei debiti nell’insieme delle procedure concorsuali. In particolare, il novellato art. 101, c. 5, stabilisce che il debitore si considera “assoggettato a procedura concorsuale” dalla data di uno dei seguenti atti: sentenza dichiarativa di fallimento; provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa; Viale San Lorenzo, n. 60 - c.a.p. 46020 - Pegognaga (MN) Tel e Fax: 0376/558450 - C.F./P.Iva: 02317480206 [email protected] - www.studiosrs.it SRS Studio Legale Tributario Avvocato Ivan Renusi - Commercialista Dr. Riccardo Scardovelli decreto di ammissione al concordato preventivo; decreto che dispone l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi; decreto di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti. 2. Perdite che risultano da elementi certi e precisi A) Esistenza “automatica” di elementi certi e precisi Come sopra anticipato, il Decreto Sviluppo ha individuato alcune specifiche ipotesi in cui è automaticamente provata la sussistenza degli “elementi certi e precisi” richiesti dalla norma, ai fini della deducibilità della perdita su crediti, senza pertanto la necessità di fornire ulteriori prove. Innanzitutto, la novità di maggior interesse per le società è la previsione normativa per la quale gli “elementi certi e precisi” sussistono, in ogni caso, quando il credito da cui è derivata la perdita soddisfa, congiuntamente, le seguenti due condizioni: 1) è di modesta entità, ovvero non supera il seguente importo: € 5.000 per le imprese di più rilevante dimensione (volume di ricavi maggiore di euro 150 milioni) € 2.500 negli altri casi. 2) il termine di scadenza del pagamento è decorso da almeno sei mesi. È stata, quindi, introdotta una soglia minima, differenziata a seconda delle dimensioni dell’impresa, al di sotto della quale l’entità del credito non giustifica economicamente l’attività di recupero da parte del creditore e le relative azioni esecutive. In particolare, tale disposizione normativa risulta applicabile già dal periodo d’imposta 2012 e si ritiene che riguardi anche i crediti di modesto importo la cui “anzianità” di sei mesi sia già maturata prima dell’anno in corso. Il novellato art. 101, c. 5 del TUIR prevede, inoltre, altri due casi in cui si presume automaticamente la sussistenza degli gli elementi “certi e precisi” e, in particolare: 1. nel caso in cui si sia prescritto il diritto alla riscossione del credito, che ai sensi del codice civile (art. 2946) avviene nel termine ordinario di dieci anni; 2. per le imprese che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (IAS), nel caso in cui sia prevista la cancellazione dei crediti in bilancio in dipendenza di eventi estintivi. Viale San Lorenzo, n. 60 - c.a.p. 46020 - Pegognaga (MN) Tel e Fax: 0376/558450 - C.F./P.Iva: 02317480206 [email protected] - www.studiosrs.it SRS Studio Legale Tributario Avvocato Ivan Renusi - Commercialista Dr. Riccardo Scardovelli B) Obbligo del contribuente di comprovare gli elementi certi e precisi Qualora non ricorrano i suddetti casi speciali introdotti dal Decreto Sviluppo e il debitore non sia assoggettato ad una procedura concorsuale, né abbia concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, la deducibilità della perdita su crediti è subordinata al rispetto del principio generale ovvero deve essere analiticamente comprovata, sulla base dell’effettiva documentazione del mancato realizzo del credito e del carattere definitivo dell’insoddisfazione del credito (R.M. n. 9/124 del 06/08/76). Il contribuente ha, quindi, l’onere di provare (con apposita documentazione) di aver fatto tutto quanto era possibile per recuperare il credito. Ad esempio, la perdita potrebbe essere considerata fiscalmente deducibile nel caso in cui il contribuente abbia esperito ogni possibile azione legale al fine di recuperare il proprio credito e che tutte le procedure attuate siano rimaste infruttuose. Le situazioni in cui si ritiene possano sussistere le condizioni per la deducibilità fiscale della perdita sono, a titolo esemplificativo: l’esito negativo del pignoramento; la chiusura dei locali dell'impresa; l’irreperibilità del debitore; la denuncia penale per truffa. È opportuno sottolineare che, anche nel caso di procedure esecutive non andate a buon fine (es. pignoramento infruttuoso), vi sono alee di incertezza circa la “definitività” e, quindi, deducibilità della perdita; infatti, se da un lato la giurisprudenza riconosce la deducibilità della perdita per l’esistenza “sintomatica” di elementi certi precisi (Cassazione, Sentenza 28 aprile 2005, n. 16330) di contrario avviso è l’Amministrazione finanziaria che, con Risoluzione 23 gennaio 2009, n. 16/E, ha confermato il suo restrittivo orientamento sulla tematica precisando che “una situazione di temporanea illiquidità (ancorché seguita da pignoramento infruttuoso) non deve ritenersi sufficiente a legittimare la deduzione del credito non incassato richiedendosi, a tal fine, una più complessa ed articolata valutazione della situazione giuridica della specifica partita creditoria e del singolo debitore cui essa è riferita”. Diverso, infine, è il caso del recupero parziale del credito a seguito di accordo tra le parti (c.d. accordo transattivo); in tale circostanza risulta, infatti, deducibile la perdita riguardante la parte di credito non recuperata. La stessa Agenzia delle Entrate, nel corso di un incontro con la stampa specializzata del 23/09/10, ha chiarito la natura dei componenti negativi di reddito derivanti dalla sottoscrizione di accordi transattivi tra i contraenti, non costituendo perdite su crediti, non assoggettabili ai vincoli previsti dal citato art. 101, comma 5, del TUIR. Viale San Lorenzo, n. 60 - c.a.p. 46020 - Pegognaga (MN) Tel e Fax: 0376/558450 - C.F./P.Iva: 02317480206 [email protected] - www.studiosrs.it SRS Studio Legale Tributario Avvocato Ivan Renusi - Commercialista Dr. Riccardo Scardovelli Recupero dell’Iva versata sui crediti inesigibili In tema di crediti inesigibili, si deve tenere presente che la mancata o parziale riscossione di fatture penalizza doppiamente l’emittente, in quanto alla perdita del corrispettivo non riscosso si deve sommare anche l’importo dell’Iva versata all’Erario sulle fatture stesse. Al fine di recuperare l’Iva versata sul credito “incagliato”, il Decreto Iva (D.P.R. 633/72) all’art.26 c. 2 e 3, prevede la possibilità per il creditore di emettere una nota di variazione o di credito per il solo valore dell’Imposta precedentemente assolta, riportando la seguente dicitura: “Documento di accredito Iva emesso ai sensi dell’art. 26, c. 2, DPR 633/72, al solo fine di recuperare l’imposta che non comporta rinuncia del credito rimasto insoddisfatto”. In merito al momento in cui è possibile l’emissione della nota di variazione, l’Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 77 del 17/04/2000, ha individuato le seguenti casistiche: A) Mancato pagamento, in tutto o in parte, dell'importo indicato in fattura, a causa di procedure concorsuali rimaste infruttuose. B) Mancato pagamento, in tutto o in parte, a causa di procedure esecutive (pignoramento) rimaste infruttuose. La medesima Circolare ha, infine, precisato che il limite temporale di un anno, previsto dal citato articolo 26, c. 3, per l’emissione della nota di credito non opera nel caso di procedure concorsuali ed esecutive rimaste infruttuose. Viale San Lorenzo, n. 60 - c.a.p. 46020 - Pegognaga (MN) Tel e Fax: 0376/558450 - C.F./P.Iva: 02317480206 [email protected] - www.studiosrs.it