allegato alla deliberazione di assemblea consortile n
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allegato alla deliberazione di assemblea consortile n
C.I.S.A. Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale Comuni di: Rivoli – Rosta – Villarbasse REGOLAMENTO REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO DI DANNI PATRIMONIALI ARRECATI DA ATTI CRIMINOSI A PERSONE ANZIANE Approvato dall’Assemblea Consortile con deliberazione n.2 del 28 Giugno 2005 REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO DI DANNI PATRIMONIALI ARRECATI DA ATTI CRIMINOSI A PERSONE ANZIANE ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente Regolamento disciplina le modalità per la concessione da parte del Consorzio di contributi economici volti a rimborsare i danni patrimoniali subiti dai cittadini anziani vittime di furto o rapina. Il Servizio è attivato, con le modalità e i limiti specificati nell’art. 3, sia quando l’atto criminoso avviene all’interno dell’abitazione della vittima sia quando avviene nella pubblica via o in altri luoghi pubblici (ad esempio sede bancaria, ufficio postale, mezzo di trasporto pubblico). ART. 2 – BENEFICIARI Possono accedere ai contributi previsti dal presente Regolamento tutti i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 1) essere cittadino italiano o cittadino di altri Paesi dell’Unione Europea; 2) essere residente in uno dei Comuni aderenti al Consorzio; 3) avere compiuto il sessantesimo anno di età; 4) versare in condizioni economiche tali per cui l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) assume un valore non superiore al limite massimo indicato nell’art. 4; 5) essere rimasto vittima di uno dei reati previsti dal codice penale agli articoli 624 (furto) e 628 (rapina); 6) avere subito, a seguito di uno dei suddetti reati, un danno patrimoniale tuttora esistente. Non può accedere al Servizio, ad esempio, colui che, grazie all’intervento delle forze dell’ordine, abbia integralmente recuperato la refurtiva o colui che abbia ottenuto il pieno ristoro dei danni subiti da parte dell’Assicurazione. 7) avere provveduto, entro tre giorni dalla data in cui il fatto è avvenuto, a sporgere denuncia presso la Polizia di Stato o l’Arma dei Carabinieri. ART. 3 – NATURA DEL DANNO RIMBORSABILE 1) Quando l’atto criminoso è avvenuto all’interno dell’abitazione della vittima, il rimborso può essere ottenuto solo nel caso che l’autore del furto, al fine di introdursi nell’abitazione medesima, abbia provveduto alla rottura o allo scasso di cancelli, porte, finestre o altre difese esterne. In questo caso potrà essere rimborsata, nei limiti previsti dall’art. 4 del presente Regolamento, esclusivamente la somma necessaria per riparare i danni arrecati alle parti di fabbricato, oggetto della rottura o dello scasso, ed agli infissi posti a protezione degli accessi. Non saranno invece rimborsabili i danni determinati dall’asportazione di denaro o qualunque altro bene mobile all’interno dell’abitazione. Neppure saranno rimborsabili i danni provocati dai ladri all’interno dell’abitazione (ad esempio, distruzione o imbrattamento di oggetti anche preziosi). 2) Quando invece l’atto criminoso è avvenuto in una pubblica via o in un altro luogo pubblico, potrà essere rimborsato esclusivamente il denaro asportato con violenza o destrezza in occasione del furto o della rapina. In questo caso la vittima dovrà dimostrare che il denaro in suo possesso era stato prelevato nelle tre ore precedenti da banca o ufficio postale 3) In entrambe le ipotesi di cui ai precedenti commi non saranno rimborsabili i danni connessi alle eventuali ferite o lesioni riportate dalla vittima a seguito dell’atto criminoso, né i danni connessi allo shock e alle conseguenze psicologiche per la violenza subita. ART. 4 – ENTITA’ DEL DANNO RIMBORSABILE Il rimborso, operato dal Consorzio ai sensi del presente Regolamento, non potrà in alcun caso superare l’ammontare del danno subito, che dovrà essere attestato da fattura o preventivo di spesa rilasciato da un operatore specializzato (nel caso previsto dall’art. 3 comma 1) o dovrà essere espressamente determinato nella denuncia presentata alle Forze dell’ordine (nel caso previsto dall’art. 3 comma 2). Fatto salvo questo limite generale, il rimborso per i danni subiti in occasione di ciascun episodio criminoso non potrà comunque superare un limite massimo, determinato in relazione all’ISEE del richiedente come indicato nella seguente tabella: Valore assunto dall’ISEE Tra zero e € 9.000 Tra € 9.001 e € 15.000 Tra € 15.001 e € 19.000 Oltre € 19.000 Limite massimo del danno rimborsabile € 1.000 € 750 € 500 Zero Il Servizio oggetto del presente Regolamento è attivato dal Consorzio nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, previste annualmente in un apposito capitolo di spesa del Bilancio di Previsione, così come previsto dall’art. 8. Qualora, a seguito dei rimborsi già effettuati, tali risorse siano esaurite prima della fine dell’anno solare, nessun ulteriore rimborso potrà essere erogato fino al 31 dicembre, quand’anche il richiedente attesti il possesso di tutti i requisiti previsti in questo e nei precedenti articoli. ART. 5 – PRESENTAZIONE ED ESAME DELLE DOMANDE La domanda per ottenere il rimborso deve essere presentata in forma scritta, e può essere recapitata personalmente o inviata tramite il servizio postale alla sede del Consorzio, indirizzandola al Direttore. Nella domanda deve essere indicato il recapito telefonico del richiedente. Alla domanda deve essere allegata copia della denuncia presentata alla Polizia o ai Carabinieri. Nel caso previsto dall’art. 3 comma 1 deve essere altresì allegata la fattura o il preventivo di spesa che attesti l’ammontare della somma necessaria per riparare (o, se necessario, sostituire) la porta, la finestra, l’infisso oggetto dell’effrazione. Nel caso previsto dall’art. 3 comma 2 deve essere allegata la ricevuta del prelievo effettuato. Il Direttore, sentito il parere del Responsabile dell’Area di Base e del Responsabile dell’Area Amministrativa, verifica la regolarità e completezza della domanda, accerta la sussistenza dei requisiti previsti dal presente Regolamento, compresa la residua disponibilità di risorse finanziarie sull’apposito capitolo di bilancio, e stabilisce se e in che misura accogliere la richiesta di rimborso. La decisione viene sancita con apposita determinazione. In caso di reiezione della domanda, la decisione è comunicata al richiedente mediante lettera raccomandata, da inviare entro i quindici giorni successivi a quello in cui la domanda è stata consegnata o recapitata al Consorzio. Avverso tale decisione è ammesso ricorso al Consiglio di Amministrazione. In caso di accoglimento della domanda, il Direttore incarica il competente ufficio amministrativo di convocare il richiedente per procedere alla determinazione dell’ISEE. Il prospetto attestante il valore dell’ISEE dovrà essere allegato alla domanda. ART. 6 – EROGAZIONE DEL RIMBORSO Allorquando il richiedente si presenta al competente ufficio del Consorzio per le determinazione dell’ISEE, l’addetto gli richiede di comunicare, utilizzando un apposito modulo, gli estremi del suo conto corrente bancario o postale. Anche questo modulo viene allegato alla domanda. Ove non fosse titolare di alcun conto corrente, il richiedente potrà chiedere il rimborso in contanti presso la Tesoreria del Consorzio. Determinato il valore dell’ISEE, il competente Ufficio stabilisce l’esatto ammontare del rimborso e ne dà notizia al richiedente mediante lettera raccomandata, precisando le modalità e i tempi del pagamento. Copia della comunicazione e della domanda viene trasmessa al Servizio Finanziario, che procede all’emissione del relativo titolo di spesa. ART. 7 – DECADENZA DAL DIRITTO AL RIMBORSO La decadenza dal diritto al rimborso è disposta dal Consorzio qualora gli accertamenti d’ufficio evidenzino la falsità dei fatti attestati nella domanda e/o della documentazione allegata. In questo caso, fermo l’obbligo di denuncia all’Autorità Giudiziaria per il reato previsto e punito dall’art. 640 comma 2 n. 1 c.p., il provvedimento di concessione del rimborso è immediatamente revocato. Ove il rimborso sia stato già erogato, il richiedente è tenuto a restituire, immediatamente e in unica soluzione, l’intera somma percepita. ART. 8 – STANZIAMENTO ANNUO Il Consiglio d’Amministrazione determina annualmente l’ammontare delle risorse finanziarie destinate ai contributi previsti dal presente Regolamento. Per l’anno 2005 lo stanziamento è pari a € 5.000,00. Rivoli li 28/6/2005 \\Server\regolamenti\Regolamento vittime di violenza.doc