allegato alla deliberazione di assemblea consortile n

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allegato alla deliberazione di assemblea consortile n
C.I.S.A.
Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale
Comuni di: Rivoli – Rosta – Villarbasse
REGOLAMENTO
REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO DI DANNI
PATRIMONIALI
ARRECATI DA ATTI CRIMINOSI A PERSONE ANZIANE
Approvato dall’Assemblea Consortile con deliberazione n.2 del 28 Giugno 2005
REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO DI DANNI PATRIMONIALI
ARRECATI DA ATTI CRIMINOSI A PERSONE ANZIANE
ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento disciplina le modalità per la concessione da parte del Consorzio di
contributi economici volti a rimborsare i danni patrimoniali subiti dai cittadini anziani vittime
di furto o rapina.
Il Servizio è attivato, con le modalità e i limiti specificati nell’art. 3, sia quando l’atto
criminoso avviene all’interno dell’abitazione della vittima sia quando avviene nella pubblica
via o in altri luoghi pubblici (ad esempio sede bancaria, ufficio postale, mezzo di trasporto
pubblico).
ART. 2 – BENEFICIARI
Possono accedere ai contributi previsti dal presente Regolamento tutti i soggetti in possesso
dei seguenti requisiti:
1)
essere cittadino italiano o cittadino di altri Paesi dell’Unione Europea;
2)
essere residente in uno dei Comuni aderenti al Consorzio;
3)
avere compiuto il sessantesimo anno di età;
4)
versare in condizioni economiche tali per cui l’Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (ISEE) assume un valore non superiore al limite massimo indicato
nell’art. 4;
5)
essere rimasto vittima di uno dei reati previsti dal codice penale agli articoli 624
(furto) e 628 (rapina);
6)
avere subito, a seguito di uno dei suddetti reati, un danno patrimoniale tuttora
esistente. Non può accedere al Servizio, ad esempio, colui che, grazie all’intervento
delle forze dell’ordine, abbia integralmente recuperato la refurtiva o colui che abbia
ottenuto il pieno ristoro dei danni subiti da parte dell’Assicurazione.
7)
avere provveduto, entro tre giorni dalla data in cui il fatto è avvenuto, a sporgere
denuncia presso la Polizia di Stato o l’Arma dei Carabinieri.
ART. 3 – NATURA DEL DANNO RIMBORSABILE
1) Quando l’atto criminoso è avvenuto all’interno dell’abitazione della vittima, il rimborso
può essere ottenuto solo nel caso che l’autore del furto, al fine di introdursi nell’abitazione
medesima, abbia provveduto alla rottura o allo scasso di cancelli, porte, finestre o altre difese
esterne. In questo caso potrà essere rimborsata, nei limiti previsti dall’art. 4 del presente
Regolamento, esclusivamente la somma necessaria per riparare i danni arrecati alle parti di
fabbricato, oggetto della rottura o dello scasso, ed agli infissi posti a protezione degli accessi.
Non saranno invece rimborsabili i danni determinati dall’asportazione di denaro o qualunque
altro bene mobile all’interno dell’abitazione. Neppure saranno rimborsabili i danni provocati
dai ladri all’interno dell’abitazione (ad esempio, distruzione o imbrattamento di oggetti anche
preziosi).
2) Quando invece l’atto criminoso è avvenuto in una pubblica via o in un altro luogo
pubblico, potrà essere rimborsato esclusivamente il denaro asportato con violenza o destrezza
in occasione del furto o della rapina. In questo caso la vittima dovrà dimostrare che il denaro
in suo possesso era stato prelevato nelle tre ore precedenti da banca o ufficio postale
3) In entrambe le ipotesi di cui ai precedenti commi non saranno rimborsabili i danni connessi
alle eventuali ferite o lesioni riportate dalla vittima a seguito dell’atto criminoso, né i danni
connessi allo shock e alle conseguenze psicologiche per la violenza subita.
ART. 4 – ENTITA’ DEL DANNO RIMBORSABILE
Il rimborso, operato dal Consorzio ai sensi del presente Regolamento, non potrà in alcun caso
superare l’ammontare del danno subito, che dovrà essere attestato da fattura o preventivo di
spesa rilasciato da un operatore specializzato (nel caso previsto dall’art. 3 comma 1) o dovrà
essere espressamente determinato nella denuncia presentata alle Forze dell’ordine (nel caso
previsto dall’art. 3 comma 2).
Fatto salvo questo limite generale, il rimborso per i danni subiti in occasione di ciascun
episodio criminoso non potrà comunque superare un limite massimo, determinato in relazione
all’ISEE del richiedente come indicato nella seguente tabella:
Valore assunto dall’ISEE
Tra zero e € 9.000
Tra € 9.001 e € 15.000
Tra € 15.001 e € 19.000
Oltre € 19.000
Limite massimo del danno
rimborsabile
€ 1.000
€ 750
€ 500
Zero
Il Servizio oggetto del presente Regolamento è attivato dal Consorzio nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili, previste annualmente in un apposito capitolo di spesa del Bilancio di
Previsione, così come previsto dall’art. 8. Qualora, a seguito dei rimborsi già effettuati, tali
risorse siano esaurite prima della fine dell’anno solare, nessun ulteriore rimborso potrà essere
erogato fino al 31 dicembre, quand’anche il richiedente attesti il possesso di tutti i requisiti
previsti in questo e nei precedenti articoli.
ART. 5 – PRESENTAZIONE ED ESAME DELLE DOMANDE
La domanda per ottenere il rimborso deve essere presentata in forma scritta, e può essere
recapitata personalmente o inviata tramite il servizio postale alla sede del Consorzio,
indirizzandola al Direttore. Nella domanda deve essere indicato il recapito telefonico del
richiedente.
Alla domanda deve essere allegata copia della denuncia presentata alla Polizia o ai
Carabinieri. Nel caso previsto dall’art. 3 comma 1 deve essere altresì allegata la fattura o il
preventivo di spesa che attesti l’ammontare della somma necessaria per riparare (o, se
necessario, sostituire) la porta, la finestra, l’infisso oggetto dell’effrazione. Nel caso previsto
dall’art. 3 comma 2 deve essere allegata la ricevuta del prelievo effettuato.
Il Direttore, sentito il parere del Responsabile dell’Area di Base e del Responsabile dell’Area
Amministrativa, verifica la regolarità e completezza della domanda, accerta la sussistenza dei
requisiti previsti dal presente Regolamento, compresa la residua disponibilità di risorse
finanziarie sull’apposito capitolo di bilancio, e stabilisce se e in che misura accogliere la
richiesta di rimborso. La decisione viene sancita con apposita determinazione.
In caso di reiezione della domanda, la decisione è comunicata al richiedente mediante lettera
raccomandata, da inviare entro i quindici giorni successivi a quello in cui la domanda è stata
consegnata o recapitata al Consorzio. Avverso tale decisione è ammesso ricorso al Consiglio
di Amministrazione.
In caso di accoglimento della domanda, il Direttore incarica il competente ufficio
amministrativo di convocare il richiedente per procedere alla determinazione dell’ISEE. Il
prospetto attestante il valore dell’ISEE dovrà essere allegato alla domanda.
ART. 6 – EROGAZIONE DEL RIMBORSO
Allorquando il richiedente si presenta al competente ufficio del Consorzio per le
determinazione dell’ISEE, l’addetto gli richiede di comunicare, utilizzando un apposito
modulo, gli estremi del suo conto corrente bancario o postale. Anche questo modulo viene
allegato alla domanda.
Ove non fosse titolare di alcun conto corrente, il richiedente potrà chiedere il rimborso in
contanti presso la Tesoreria del Consorzio.
Determinato il valore dell’ISEE, il competente Ufficio stabilisce l’esatto ammontare del
rimborso e ne dà notizia al richiedente mediante lettera raccomandata, precisando le modalità
e i tempi del pagamento. Copia della comunicazione e della domanda viene trasmessa al
Servizio Finanziario, che procede all’emissione del relativo titolo di spesa.
ART. 7 – DECADENZA DAL DIRITTO AL RIMBORSO
La decadenza dal diritto al rimborso è disposta dal Consorzio qualora gli accertamenti
d’ufficio evidenzino la falsità dei fatti attestati nella domanda e/o della documentazione
allegata. In questo caso, fermo l’obbligo di denuncia all’Autorità Giudiziaria per il reato
previsto e punito dall’art. 640 comma 2 n. 1 c.p., il provvedimento di concessione del
rimborso è immediatamente revocato. Ove il rimborso sia stato già erogato, il richiedente è
tenuto a restituire, immediatamente e in unica soluzione, l’intera somma percepita.
ART. 8 – STANZIAMENTO ANNUO
Il Consiglio d’Amministrazione determina annualmente l’ammontare delle risorse finanziarie
destinate ai contributi previsti dal presente Regolamento. Per l’anno 2005 lo stanziamento è
pari a € 5.000,00.
Rivoli li 28/6/2005
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