ASSISTENZA SANITARIA ESTERO

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ASSISTENZA SANITARIA ESTERO
ASSISTENZA SANITARIA ALL’ESTERO PER DIPENDENTI PUBBLICI
I cittadini italiani che si spostano nell’Unione Europea, in Svizzera, nello Spazio Economico Europeo
(Norvegia, Islanda e Liechtenstein) e nei Paesi con cui sono state stipulate apposite convenzioni, possono
fruire dell’assistenza sanitaria diretta presentando la documentazione prevista dai Regolamenti comunitari
o dai singoli accordi.
I cittadini italiani che per motivi di lavoro si recano nei Paesi al di fuori dell’U.E. e in cui non vigono accordi
bilaterali in materia di assistenza sanitaria, usufruiscono dell’assistenza sanitaria in forma indiretta,
anticipando le spese di cui dovranno chiedere il rimborso tramite l’Ufficio consolare all’estero.
ASSISTENZA SANITARIA NEGLI STATI UNITI
Il Ministero della Salute ha stipulato una convenzione con la Compagnia assicuratrice Blue Cross & Blue
Shield per la copertura dell’assistenza sanitaria in forma diretta ai dipendenti pubblici con sede di servizio
negli Usa e ai relativi familiari a carico. L’assistenza sanitaria è in forma diretta, tramite il rilascio di un
tesserino che dà diritto a fruire dell'assistenza ospedaliera e dell'assistenza medico-specialistica e
strumentale presso le strutture ambulatoriali convenzionate, secondo le modalità previste
dalla Convenzione stessa.
Per i dipendenti pubblici in missione di breve durata (fino a tre mesi) l'assistenza è garantita in forma
diretta, limitatamente alle prestazioni ospedaliere con carattere di emergenza, senza necessità del rilascio
del tesserino; in tale ipotesi di missione di breve durata i familiari a carico sono coperti, per le sole
prestazioni urgenti, in forma indiretta, attraverso il rimborso delle spese secondo le modalità di cui all'art.7
del DPR 618/80, qui sottoriportate.
PROCEDURA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE SOSTENUTE ALL'ESTERO
La richiesta di rimborso delle spese sanitarie sostenute deve essere presentata al Ministero della Salute Direzione Generale per i Rapporti con l'Unione Europea e per i Rapporti Internazionali Ufficio VI c/o
Ministero degli Affari Esteri tramite l'Ambasciata o il Consolato territorialmente competente, entro tre mesi
dalla data di effettuazione dell'ultima spesa correlata ad un singolo evento morboso, allegando la seguente
documentazione:
domanda di rimborso redatta dal titolare dell'assistenza con l'apposizione della data di presentazione e del
timbro da parte della Rappresentanza ai fini dell’accertamento dei termini di decadenza;
copia dell'attestato ex art. 15 del D.P.R. 618/80
parere motivato del Capo della Rappresentanza diplomatica o dell'Ufficio consolare circa la congruità dei
prezzi, tariffe, onorari del luogo, con il quale venga specificato se l'assistito sia stato costretto a rivolgersi a
struttura privata per la mancanza o per l'inadeguatezza delle strutture pubbliche;
codice fiscale del titolare dell'assistenza, ovvero del lavoratore;
certificato medico con diagnosi e/o relazione sanitaria;
in caso di ricovero ospedaliero, la dichiarazione da parte della struttura sanitaria del costo della degenza
ordinaria in vigore nella struttura medesima;
documentazione di spesa in originale, regolarmente quietanzata, rilasciata in conformità con le norme
fiscali vigenti nel Paese (fatture, quietanze o ricevute di pagamento) dalla quale risulti la distinta dei singoli
costi delle prestazioni;
preferenza per la modalità di rimborso: domicilio o c/c bancario del titolare in Italia, con i relativi codici
ABI/CAB e IBAN;
una copia di tutto il carteggio.
L'Ambasciata o l'Ufficio Consolare, previa verifica della completezza degli atti presentati in originale,
appone il visto su tutta la documentazione (tranne l'attestato) e trasmette la stessa, tradotta, al Ministero
della Salute - Direzione Generale per i Rapporti con l'Unione Europea e per i Rapporti Internazionali Ufficio
VI - Sezione distaccata c/o Ministero degli Affari Esteri.
Il Ministero, verificata la regolarità e la completezza della documentazione, inoltrerà al competente organo
di controllo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il provvedimento di liquidazione delle spese
sanitarie sostenute nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza garantiti dal Servizio Sanitario Nazionale
italiano o, in caso contrario, qualora vengano a mancare i presupposti giuridici, procederà con un
provvedimento di reiezione.
ATTENZIONE: Se il periodo supera i 30 giorni verrà sospeso il medico di famiglia. Al rientro in Italia, alla
scadenza prevista o in anticipo rispetto alla stessa, è necessario recarsi nuovamente alla ASL per la scelta
del medico.