nucleo familiare quadro b della dsu casa di abitazione contratto di
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nucleo familiare quadro b della dsu casa di abitazione contratto di
Nel nucleo vi rientrano zia e nipote. La documentazione prodotta dal Tavolo Tecnico ISEE costituisce un orientamento interpretativo della norma a supporto degli Enti che applicano l’ISEE e in quanto tale non ha valore vincolante per gli stessi Enti. ■ ■ NUCLEO FAMILIARE ■ ■ In un nucleo familiare composto da madre, padre, figlio, figlia, figlio della figlia e compagno della figlia, zio, può la dichiarante (la figlia con il figlio e il compagno) scorporare il proprio nucleo sebbene tutti rientrino nello stesso stato di famiglia? No, va sempre preso in considerazione il nucleo che risulta dallo stato di famiglia. Resta ferma la possibilità per i singoli enti erogatori di prestazioni, secondo quanto disposto dai rispettivi regolamenti, di estrarre un nucleo ristretto. Altra possibilità è che l’interessata richieda al Comune lo scorporo dei due nuclei familiari. Quale nucleo familiare va preso in considerazione ai fini dell’ISEE, con conseguente inserimento in Banca Dati Centrale? Il nucleo che risulta dallo stato di famiglia . ■ Nel caso di figli minori in affidamento temporaneo al Comune, formalmente residenti con la madre, ma in realtà collocati dal Comune medesimo presso la famiglia affidataria, chi compila la DSU? E’ il comune ad essere tenuto alla compilazione della DSU per i minori, da considerarsi nucleo a sé stante in convivenza anagrafica, essendo prevalente il provvedimento giurisdizionale di affidamento. ■ Caso di un nipote maggiorenne residente con la zia, alla quale è affidato con provvedimento giurisdizionale fino alla maggiore età, e della quale è a carico ai fini Irpef: da chi è composto il nucleo ai fini Isee? In presenza di un decreto del Tribunale per i minorenni che affida il figlio al Comune perché lo collochi presso il padre ed i nonni paterni, il figlio risulta però nello stato di famiglia dei nonni paterni, ma senza il padre: chi può richiedere l’Isee per il minore affidato? Chi si scarica il minore dalla dichiarazione dei redditi: se il minore è a carico del padre, rientra nel nucleo di quest’ultimo; se il minore è a carico dei nonni, rientra nel nucleo dei medesimi. ■ Una persona anziana che risiede nel nucleo con la figlia, ma che di fatto abita in una struttura, può fare l’Isee per conto suo? No. Prevale sempre la situazione che risulta dallo stato di famiglia. ■ Caso di una moglie che non lavora, residente in Italia, abitante in locazione con contratto intestato solamente al marito, iscritto all’AIRE e residente in Germania, con due conti correnti, uno in Italia intestato al marito e uno in Germania intestato alla moglie. Chi entra nel nucleo? Chi si scarica il contratto di locazione? Quale patrimonio mobiliare va indicato? Nel nucleo entra solo la moglie, essendo l’unica residente in Italia: pertanto quest’ultima non potrà godere dello sgravio del contratto di locazione e dovrà essere indicato il solo conto corrente in Germania della moglie. A quale nucleo appartiene un maggiorenne economicamente autosufficiente che risulta anagraficamente insieme a padre e madre, ma che di fatto si trova presso una casa famiglia nella quale non ha la residenza? Il nucleo è quello che risulta dallo stato di famiglia e, cioè, con i suoi genitori. ■ Nel caso di coniugi legalmente separati, nel nucleo composto dalla madre e dal minore a lei affidato, chi può richiedere l’Isee, partecipando il padre al mantenimento del minore? Solo la madre. QUADRO B DELLA DSU Il secondo e il terzo quadrato del punto B della DSU possono essere barrati anche in presenza di figli maggiori oltre che di figli minori. ■ Nel caso di un nucleo composto da madre, suo figlio avuto con il marito non separato, nuovo compagno convivente ed altro suo figlio avuto con il convivente chi va indicato nella DSU? a) Rientrano nel nucleo tutte le persone sopra indicate oltre al marito non separato (pertanto, non si configura l’ipotesi di cui al secondo quadrato punto B). b) Ove i coniugi siano separati legalmente, l’ex marito non rientra nel nucleo e si configura la seconda ipotesi di cui al quadro B. CASA DI ABITAZIONE Lo sgravio per la casa di abitazione non si estende alla pertinenza della medesima: pertanto, nel quadro F6, va segnata una sola “X” con riferimento alla abitazione. ■ Nel caso di mutuo contratto per l’acquisto o la costruzione di un immobile con pertinenza annessa (es. garage): a) se il mutuo è stato contratto in maniera distinta, per l’immobile e la pertinenza, nel quadro F6 va indicata separatamente la quota capitale residua del muto sia per la casa che per la pertinenza; b) se il mutuo è stato contratto in maniera unitaria per l’acquisto complessivo dell’immobile e della pertinenza, la quota capitale residua del mutuo va indicata solamente in riferimento alla casa. Lo sgravio del mutuo per l’acquisto dell’immobile è detraibile anche per la pertinenza solo ove i relativi importi siano già definiti nel contratto di mutuo. CONTRATTO DI LOCAZIONE ■ Caso in cui il contratto di locazione è intestato al marito che ha abbandonato il nucleo familiare, come risultante da apposita certificazione. Restano nella casa di abitazione la moglie e due figli: può la moglie godere della agevolazione prevista per il canone di locazione, sebbene non sia né intestataria del contratto ne’ separata legalmente? Tre soluzioni alternative: 1) attribuzione al certificato dello stato di abbandono di una valenza equivalente alla separazione giudiziale, in modo da consentire alla moglie di usufruire dello sgravio; 2) necessità di modificazione della intestazione del contratto di locazione da parte della moglie e del locatore, con registrazione; 3) se la moglie chiede la separazione e ottiene dal giudice la assegnazione della casa di abitazione, non è necessario alcun cambio di registrazione del contratto. ■ Nel caso in cui il contratto di locazione sia intestato a due persone entrambe facenti parte del nucleo, chi usufruisce dell’agevolazione? Entrambi gli intestatari al 50%. Nell’ipotesi in cui ci siano due intestatari nel contratto di locazione, uno dei quali va via dall’appartamento, colui che resta potrà usufruire della detrazione del canone solo per la sua quota del 50%, anche se fosse in possesso di ricevute bancarie attestanti l’intero pagamento del canone da parte sua. Nel caso di morte di uno dei due coniugi o nel caso di separazione legale con provvedimento del giudice di assegnazione della casa di abitazione, rispettivamente il coniuge superstite o il coniuge assegnatario possono scaricare il 100% del canone di locazione. (*) Il Tavolo Tecnico Isee (TTI) è stato costituito nel marzo 2004 nell’ambito dell’attività di supporto e coordinamento svolta dalla Amministrazione Provinciale di Modena per sostenere l’attività degli Enti del territorio tenuti all’applicazione dell’Isee. Al TTI partecipano, anche in rappresentanza di altri Enti: Provincia di Modena, INPS di Modena, Comuni di Carpi, Castelfranco Emilia, Mirandola, Modena, Unione Terre di Castelli, Co.I.S.S. Vignola, ACER, ARESTUD, Caf CGIL, Caf CIA, Caf CISL, Caf CNA. Il CANONE ED IL CONTRATTO DI LOCAZIONE da considerarsi sono quelli in corso di validità al momento di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (che fotografa la potenzialità economica del nucleo). DELLA PROVINCIA DI MODENA Il CANONE DI LOCAZIONE di un nucleo familiare che risulta “MOROSO”, deve essere indicato ugualmente nel quadro C della DSU. Nota n. 1/2004 ATTIVITA’ DEL SOGGETTO Nel quadro F3 va indicata l’attività che il soggetto svolge alla data di presentazione della DSU. SOGGETTI NON RESIDENTI IN ITALIA Gli iscritti all’AIRE (anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero) e i cittadini stranieri non residenti in Italia, non possono ottenere l’Isee. REDDITI Il reddito di un immobile situato all’estero va indicato nella DSU ed è quello presente nel quadro RL8, fascicolo 2 del modello Unico 2004. L’anno di riferimento del reddito da considerare per la Dichiarazione Sostitutiva Unica è l’ultimo disponibile, così come definito dal DLGS 109/98 e successive modificazioni. Tavolo Tecnico Isee Redazione testi: Dr.ssa Cantella e Dr. Frigeri - INPS Modena Grafica e stampa: Provincia di Modena