nucleo familiare rettifica isee quadro b della dsu canone di
Transcript
nucleo familiare rettifica isee quadro b della dsu canone di
- n. 1 figlia minore col convivente Marco, presente nello stato di famiglia ma a sua volta coniugato ed attratto nel nucleo di sua moglie (quindi Marco non va indicato nell’ambito di questo primo nucleo). 2° nucleo Come da DSU in banca dati. Ove i dichiaranti volessero escludere dai rispettivi nuclei i rispettivi coniugi è necessario che procedano alla separazione legale. Ove la dichiarante affermasse di non sapere nulla del proprio coniuge, neanche dove sia, potrà procede presso il Comune per ottenere la dichiarazione di irreperibilità. Ove il coniuge incluso nel nucleo della moglie, seppure non presente nel suo stato di famiglia, non fosse d’accordo con tale inclusione dovrà risolvere il problema nell’ambito dei rapporti fra lui e la moglie perché non vi siano due DSU contrastanti fra loro, con conseguente perdita del diritto alla prestazione richiesta. NUCLEO FAMILIARE ■ CANONE DI LOCAZIONE ■ E’ possibile detrarre il canone di locazione per un contratto regolarmente registrato, ma scaduto, per il quale c'è già la convalida del tribunale e la famiglia che lo occupa corrisponde l'indennità di occupazione prevista per legge? Essendo il contratto regolarmente registrato, anche se scaduto per finita locazione, è possibile detrarne il canone, previa verifica degli effettivi pagamenti in sede di controllo. Si rileva che ai fini fiscali anche se il contratto è scaduto, il locatore continua a dichiarare nei propri redditi quanto percepito a titolo di occupazione dell’immobile in questione e continua a pagare l’imposta di registro sul contratto di locazione. ■ In tal caso, qual è l’importo da indicare: il canone maggiorato dell’indennità di occupazione prevista dalla legge (20% del canone) o il canone da contratto rivalutato ISTAT? L’importo da indicare è il canone previsto nel contratto, aggiornato secondo i previsti indici ISTAT (la maggiorazione del 20% ha natura risarcitoria). ■ Nel caso di sig.ra ricoverata in casa di riposo si può detrarre la retta? cosa si indica nel quadro C? (se non si può detrarre la retta, il reddito da pensione della dichiarante viene calcolato per intero nel calcolo dell’attestazione Isee e la dichiarante non rientra più nella fascia individuata dall’ente erogatore per le prestazioni richieste). In primo luogo, bisogna verificare se la Sig.ra ha la residenza nella casa di riposo o no: a) se ha la residenza nella casa di riposo, la dichiarante è da considerarsi in convivenza anagrafica e compilerà una DSU quale unica componente, ma solo se anche non coniugata (altrimenti viene attratta nel nucleo del marito) e non a carico fiscalmente di nessuno (altrimenti viene attratta nel nucleo della persona della quale è a carico); nel quadro C andrà indicato locazione a canone 0, non potendo mai la retta essere detratta al pari del canone, essendo corrisposta per usufruire di una pluralità di prestazioni diverse; b) se la signora, invece, non ha la residenza nella casa di riposo, è da considerarsi componente del nucleo nel cui stato di famiglia risulta. Il nucleo familiare o famiglia nucleare è composto da genitori e figli e va preso in considerazione a fini fiscali per l’esenzione da determinati tributi. La famiglia anagrafica può essere composta anche da più nuclei familiari, anche se non certificabili anagraficamente, e va considerata ai fini della rilevazione delle posizioni delle famiglie che hanno stabilito la residenza nel comune. Lo stato di famiglia rispecchia la composizione della sola famiglia anagrafica allo stato del rilascio: è allo stato di famiglia che occorre far riferimento per il nucleo ei fini ISEE, salve le eccezioni di attrazione in altri nuclei per vincoli di matrimonio o carico fiscale. RETTIFICA ISEE ■ ■ In sede di controllo sono stati riscontrati redditi superiori a quelli indicati nella DSU e si è invitato il dichiarante alle opportune verifiche; in seguito a tale richiesta, il dichiarante si è presentato all’ente erogatore della prestazione direttamente con DSU rettificata: quando si può utilizzare la rettifica? La rettifica va utilizzata nel caso di errore materiale e gli effetti retroagiscono al momento della sottoscrizione della DSU; nel caso di aggiornamento o modifica dati contenuti in una DSU già presentata, invece, va acquisita una nuova DSU, i cui effetti si produrranno dal giorno della sua sottoscrizione. DSU RELATIVE AD ANNI PRECEDENTI ■ Una università ha richiesto al dichiarante l’attestazione Isee relativa ad anni precedenti ai fini del pagamento delle tasse e dei contributi universitari; l’Inps ha acquisito in pari data 1/7/06 due DSU relative ai redditi anni 2004 e 2005, ma la procedura non ha consentito l’acquisizione dei redditi anno 2003, segnalando: “non è possibile fornire i dati reddituali dell’anno 2003 per una dichiarazione sottoscritta in data 2006”. ■ Nel caso di DSU relative ad anni precedenti (anno 2004) il nucleo familiare, l’attività svolta, la casa di abitazione, l’eventuale detrazione del canone, il carico fiscale, il patrimonio mobiliare (e immobiliare) a quale data devono essere riferiti? Sempre alla data di sottoscrizione della DSU, anche se riferita all’anno precedente l’ultima dichiarazione dei redditi posseduta (2005), oppure vanno riferiti all’anno cui si riferiscono i redditi? Tutti i dati di cui sopra, ad eccezione ovviamente del reddito, vanno comunque riferiti alla data di sottoscrizione della DSU, altrimenti sarebbe difficile individuare una data diversa, con conseguente disparità di trattamento; analogamente, patrimonio mobiliare e immobiliare vanno comunque riferiti al 31/12/2005 (e non al 31/12/2004). Da segnalare nelle note la data di riferimento. Si ribadisce la necessità di utilizzare le note anche in sede di rettifica, rivelandosi spesso decisive in sede di consultazione da parte degli altri enti in fase di controlli. QUADRO B DELLA DSU ■ Si può barrare il terzo punto del quadro B in presenza nel nucleo solo di figli minori o è possibile barrarlo anche nel caso di presenza nel nucleo, oltre ai figli minori, anche di altre persone? Si richiama la risposta già fornita dal T.T.I. nel Pieghevole nota n. 1/2004: “il secondo e il terzo quadrato del punto B della DSU possono essere barrati anche in presenza di figli maggiori oltre che di figli minori”. ■ La pensione del Ministero del Tesoro per invalidità durante il servizio militare va indicata nei redditi? No, non deve essere dichiarata. ISEE STANDARD ED ULTERIORI CRITERI DI SELEZIONE ■ Premesso che l'ISEE è calcolato in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, gli Enti erogatori al fine di individuare i beneficiari delle prestazioni, possono prevedere, nei relativi bandi, accanto all'ISEE standard ulteriori criteri di selezione, secondo quanto previsto dai propri regolamenti e dalla normativa in materia. CONTROLLI ■ Nel caso di dichiarazioni non veritiere nella DSU, è configurabile a carico del dichiarante il reato previsto dall’art. 483 c. p. (falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico). La documentazione prodotta dal Tavolo Tecnico ISEE costituisce un orientamento interpretativo della norma a supporto degli Enti che applicano l’ISEE e in quanto tale non ha valore vincolante per gli stessi Enti. CONTROLLI E BANCA DATI ISEE (*) Il Tavolo Tecnico Isee (TTI) è stato costituito nel marzo 2004 nell’ambito dell’attività di supporto e coordinamento svolta dalla Amministrazione Provinciale di Modena per sostenere l’attività degli Enti del territorio tenuti all’applicazione dell’Isee. Al TTI partecipano, anche in rappresentanza di altri Enti: Provincia di Modena, INPS di Modena, Comuni di Carpi, Castelfranco Emilia, Maranello, Modena, Unione dei Comuni Modenesi Area Nord, Unione Terre di Castelli, Co.I.S.S. Vignola, ACER, ARESTUD, Caf CGIL, Caf CIA, Caf CISL, Caf CNA. Redazione testi: Dr.ssa Cantella – INPS Modena Per la formulazione di quesiti: [email protected] ww.provincia.modena.it Novembre 2006 ■ In sede di verifiche per l’erogazione della prestazione richiesta, si è riscontrata la presenza in banca dati di due DSU incompatibili fra loro, entrambe in corso di validità, acquisite da due Caaf diversi di regioni diverse: 1° nucleo (maggio 2006): - marito residente in nord Italia (stato di fam. Lui + una zia) - moglie residente in sud Italia (fiscalmente a carico del marito) - 3 figli minori residenti al sud con la madre (moglie, figli fiscalmente a carico del padre) - 1 figlio minore (solo del marito, a suo carico) residente in altra città con sua madre (stato di fam. figlio minore + madre) Nella dichiarazione redditi moglie e 3 figli risultano fiscalmente a carico; l’altro figlio è appena nato e lui dichiara che è a suo carico (la verifica sarà possibile solo l’anno prossimo); la zia non è stata indicata nella DSU, anche se presente nello stato di famiglia del dichiarante. 2° nucleo (aprile 2006): - moglie, 3 figli minori, 2 genitori della moglie, fratello. Tutti residenti nel sud Italia e nello stesso stato di famiglia. In questo caso è necessario contattare la moglie ed il secondo Caaf per le opportune rettifiche. I coniugi con residenza diversa devono risultare necessariamente nello stesso nucleo dichiarato nella DSU, scegliendo il nucleo di riferimento per tutto l’anno di validità della dichiarazione. In questo caso, però, i coniugi non si sono interpellati e la scelta del nucleo è stata effettuata solo dal marito. Comunque, entrambe le DSU non sono corrette: la prima perché manca la zia; la seconda perché manca il marito. Restando così le cose, una volta aggiunta nel 1° nucleo la zia, questa DSU acquisita nel maggio 2006 DOVREBBE RITENERSI VALIDA. Al contrario, la DSU relativa al secondo nucleo sarebbe comunque non valida, perché non include il marito; i problemi sorgerebbero, invece, ove il marito fosse incluso. In tale ultimo caso, entrambe le DSU non sarebbero corrette, perché contrastanti tra loro, con conseguente perdita del diritto alla prestazione richiesta. ■ In sede di acquisizione si è riscontrata in banca dati la presenza di DSU discordanti fra i dati presenti in banca dati e quelli da dichiarare: 1° nucleo da acquisire: - dichiarante coniugata (Franca), che afferma di non sapere nulla del marito (Franco) non presente nel suo stato di famiglia - n. 2 figli minori col marito Franco - convivente (Marco), a sua volta separato di fatto con due figli minori con la propria moglie (Maria), figli e moglie non presenti nello stato di famiglia - una figlia minore della dichiarante e del convivente Marco, inclusa nello stato di famiglia 2° nucleo presente in banca dati dall’aprile 2006, acquisito da un Caaf del sud Italia: - dichiarante (Maria) coniugata con Marco, non presente nel suo stato di famiglia - n. 2 figli minori col marito Marco - coniuge non presente nello stato di famiglia (Marco) - due genitori ed una sorella della dichiarante Il coniuge incluso nella DSU, seppure non presente nello stato di famiglia, non era a conoscenza di essere stato incluso nel nucleo della moglie. In questo caso occorre innanzi tutto verificare se le separazioni sono solo di fatto o anche di diritto. Nel caso di separazioni di fatto, i coniugi devono necessariamente appartenere allo stesso nucleo familiare da scegliere in accordo per tutto l’anno di validità della dichiarazione. Soluzione proposta: 1° nucleo - Dichiarante (Franca) - coniuge non presente nello stato di famiglia (Franco) - n. 2 figli minori col marito