nucleo familiare rettifica isee quadro b della dsu canone di

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nucleo familiare rettifica isee quadro b della dsu canone di
- n. 1 figlia minore col convivente Marco, presente
nello stato di famiglia ma a sua volta coniugato ed
attratto nel nucleo di sua moglie (quindi Marco non
va indicato nell’ambito di questo primo nucleo).
2° nucleo
Come da DSU in banca dati.
Ove i dichiaranti volessero escludere dai rispettivi
nuclei i rispettivi coniugi è necessario che procedano
alla separazione legale.
Ove la dichiarante affermasse di non sapere nulla del
proprio coniuge, neanche dove sia, potrà procede
presso il Comune per ottenere la dichiarazione di
irreperibilità.
Ove il coniuge incluso nel nucleo della moglie, seppure
non presente nel suo stato di famiglia, non fosse
d’accordo con tale inclusione dovrà risolvere il
problema nell’ambito dei rapporti fra lui e la moglie
perché non vi siano due DSU contrastanti fra loro, con
conseguente perdita del diritto alla prestazione
richiesta.
NUCLEO FAMILIARE
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CANONE DI LOCAZIONE
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E’ possibile detrarre il canone di locazione per un contratto
regolarmente registrato, ma scaduto, per il quale c'è già la
convalida del tribunale e la famiglia che lo occupa
corrisponde l'indennità di occupazione prevista per legge?
Essendo il contratto regolarmente registrato, anche se
scaduto per finita locazione, è possibile detrarne il
canone, previa verifica degli effettivi pagamenti in sede
di controllo. Si rileva che ai fini fiscali anche se il
contratto è scaduto, il locatore continua a dichiarare nei
propri redditi quanto percepito a titolo di occupazione
dell’immobile in questione e continua a pagare
l’imposta di registro sul contratto di locazione.
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In tal caso, qual è l’importo da indicare: il canone
maggiorato dell’indennità di occupazione prevista dalla
legge (20% del canone) o il canone da contratto rivalutato
ISTAT?
L’importo da indicare è il canone previsto nel contratto,
aggiornato secondo i previsti indici ISTAT (la
maggiorazione del 20% ha natura risarcitoria).
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Nel caso di sig.ra ricoverata in casa di riposo si può detrarre
la retta? cosa si indica nel quadro C? (se non si può
detrarre la retta, il reddito da pensione della dichiarante
viene calcolato per intero nel calcolo dell’attestazione Isee e
la dichiarante non rientra più nella fascia individuata
dall’ente erogatore per le prestazioni richieste).
In primo luogo, bisogna verificare se la Sig.ra ha la
residenza nella casa di riposo o no:
a) se ha la residenza nella casa di riposo, la
dichiarante è da considerarsi in convivenza
anagrafica e compilerà una DSU quale unica
componente, ma solo se anche non coniugata
(altrimenti viene attratta nel nucleo del marito) e
non a carico fiscalmente di nessuno (altrimenti
viene attratta nel nucleo della persona della quale
è a carico); nel quadro C andrà indicato locazione
a canone 0, non potendo mai la retta essere
detratta al pari del canone, essendo corrisposta
per usufruire di una pluralità di prestazioni diverse;
b) se la signora, invece, non ha la residenza nella
casa di riposo, è da considerarsi componente del
nucleo nel cui stato di famiglia risulta.
Il nucleo familiare o famiglia nucleare è composto da
genitori e figli e va preso in considerazione a fini fiscali per
l’esenzione da determinati tributi.
La famiglia anagrafica può essere composta anche da più
nuclei familiari, anche se non certificabili anagraficamente,
e va considerata ai fini della rilevazione delle posizioni delle
famiglie che hanno stabilito la residenza nel comune.
Lo stato di famiglia rispecchia la composizione della sola
famiglia anagrafica allo stato del rilascio: è allo stato di
famiglia che occorre far riferimento per il nucleo ei fini
ISEE, salve le eccezioni di attrazione in altri nuclei per
vincoli di matrimonio o carico fiscale.
RETTIFICA ISEE
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In sede di controllo sono stati riscontrati redditi superiori a
quelli indicati nella DSU e si è invitato il dichiarante alle
opportune verifiche; in seguito a tale richiesta, il dichiarante
si è presentato all’ente erogatore della prestazione
direttamente con DSU rettificata: quando si può utilizzare la
rettifica?
La rettifica va utilizzata nel caso di errore materiale e gli
effetti retroagiscono al momento della sottoscrizione
della DSU; nel caso di aggiornamento o modifica dati
contenuti in una DSU già presentata, invece, va
acquisita una nuova DSU, i cui effetti si produrranno dal
giorno della sua sottoscrizione.
DSU RELATIVE AD ANNI PRECEDENTI
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Una università ha richiesto al dichiarante l’attestazione Isee
relativa ad anni precedenti ai fini del pagamento delle tasse
e dei contributi universitari; l’Inps ha acquisito in pari data
1/7/06 due DSU relative ai redditi anni 2004 e 2005, ma la
procedura non ha consentito l’acquisizione dei redditi anno
2003, segnalando:
“non è possibile fornire i dati reddituali dell’anno 2003
per una dichiarazione sottoscritta in data 2006”.
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Nel caso di DSU relative ad anni precedenti (anno 2004) il
nucleo familiare, l’attività svolta, la casa di abitazione,
l’eventuale detrazione del canone, il carico fiscale, il
patrimonio mobiliare (e immobiliare) a quale data devono
essere riferiti? Sempre alla data di sottoscrizione della DSU,
anche se riferita all’anno precedente l’ultima dichiarazione
dei redditi posseduta (2005), oppure vanno riferiti all’anno
cui si riferiscono i redditi?
Tutti i dati di cui sopra, ad eccezione ovviamente del
reddito, vanno comunque riferiti alla data di
sottoscrizione della DSU, altrimenti sarebbe difficile
individuare una data diversa, con conseguente
disparità di trattamento; analogamente, patrimonio
mobiliare e immobiliare vanno comunque riferiti al
31/12/2005 (e non al 31/12/2004).
Da segnalare nelle note la data di riferimento.
Si ribadisce la necessità di utilizzare le note anche in sede
di rettifica, rivelandosi spesso decisive in sede di
consultazione da parte degli altri enti in fase di controlli.
QUADRO B DELLA DSU
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Si può barrare il terzo punto del quadro B in presenza nel
nucleo solo di figli minori o è possibile barrarlo anche nel
caso di presenza nel nucleo, oltre ai figli minori, anche di
altre persone?
Si richiama la risposta già fornita dal T.T.I. nel
Pieghevole nota n. 1/2004: “il secondo e il terzo
quadrato del punto B della DSU possono essere barrati
anche in presenza di figli maggiori oltre che di figli
minori”.
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La pensione del Ministero del Tesoro per invalidità durante il
servizio militare va indicata nei redditi?
No, non deve essere dichiarata.
ISEE STANDARD ED ULTERIORI CRITERI DI SELEZIONE
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Premesso che l'ISEE è calcolato in modo uniforme su
tutto il territorio nazionale, gli Enti erogatori al fine di
individuare i beneficiari delle prestazioni, possono
prevedere, nei relativi bandi, accanto all'ISEE standard
ulteriori criteri di selezione, secondo quanto previsto dai
propri regolamenti e dalla normativa in materia.
CONTROLLI
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Nel caso di dichiarazioni non veritiere nella DSU, è
configurabile a carico del dichiarante il reato previsto
dall’art. 483 c. p. (falsità ideologica commessa da privato in
atto pubblico).
La documentazione prodotta dal Tavolo Tecnico ISEE costituisce un orientamento interpretativo della norma
a supporto degli Enti che applicano l’ISEE e in quanto tale non ha valore vincolante per gli stessi Enti.
CONTROLLI E BANCA DATI ISEE
(*) Il Tavolo Tecnico Isee (TTI) è stato costituito
nel marzo 2004 nell’ambito dell’attività di
supporto e coordinamento svolta dalla
Amministrazione Provinciale di Modena per
sostenere l’attività degli Enti del territorio
tenuti all’applicazione dell’Isee.
Al TTI partecipano, anche in rappresentanza di
altri Enti:
Provincia di Modena, INPS di Modena, Comuni
di Carpi, Castelfranco Emilia, Maranello,
Modena, Unione dei Comuni Modenesi Area
Nord, Unione Terre di Castelli, Co.I.S.S.
Vignola, ACER, ARESTUD, Caf CGIL, Caf CIA,
Caf CISL, Caf CNA.
Redazione testi:
Dr.ssa Cantella – INPS Modena
Per la formulazione di quesiti:
[email protected]
ww.provincia.modena.it
Novembre 2006
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In sede di verifiche per l’erogazione della prestazione
richiesta, si è riscontrata la presenza in banca dati di due
DSU incompatibili fra loro, entrambe in corso di validità,
acquisite da due Caaf diversi di regioni diverse:
1° nucleo (maggio 2006):
- marito residente in nord Italia (stato di fam. Lui + una zia)
- moglie residente in sud Italia (fiscalmente a carico del
marito)
- 3 figli minori residenti al sud con la madre (moglie, figli
fiscalmente a carico del padre)
- 1 figlio minore (solo del marito, a suo carico) residente in
altra città con sua madre (stato di fam. figlio minore +
madre)
Nella dichiarazione redditi moglie e 3 figli risultano
fiscalmente a carico; l’altro figlio è appena nato e lui
dichiara che è a suo carico (la verifica sarà possibile solo
l’anno prossimo); la zia non è stata indicata nella DSU,
anche se presente nello stato di famiglia del dichiarante.
2° nucleo (aprile 2006):
- moglie, 3 figli minori, 2 genitori della moglie, fratello.
Tutti residenti nel sud Italia e nello stesso stato di famiglia.
In questo caso è necessario contattare la moglie ed il
secondo Caaf per le opportune rettifiche.
I coniugi con residenza diversa devono risultare
necessariamente nello stesso nucleo dichiarato nella
DSU, scegliendo il nucleo di riferimento per tutto l’anno
di validità della dichiarazione.
In questo caso, però, i coniugi non si sono interpellati e
la scelta del nucleo è stata effettuata solo dal marito.
Comunque, entrambe le DSU non sono corrette: la
prima perché manca la zia; la seconda perché manca il
marito. Restando così le cose, una volta aggiunta nel 1°
nucleo la zia, questa DSU acquisita nel maggio 2006
DOVREBBE RITENERSI VALIDA.
Al contrario, la DSU relativa al secondo nucleo sarebbe
comunque non valida, perché non include il marito; i
problemi sorgerebbero, invece, ove il marito fosse
incluso. In tale ultimo caso, entrambe le DSU non
sarebbero corrette, perché contrastanti tra loro, con
conseguente perdita del diritto alla prestazione
richiesta.
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In sede di acquisizione si è riscontrata in banca dati la
presenza di DSU discordanti fra i dati presenti in banca dati
e quelli da dichiarare:
1° nucleo da acquisire:
- dichiarante coniugata (Franca), che afferma di non
sapere nulla del marito (Franco) non presente nel suo
stato di famiglia
- n. 2 figli minori col marito Franco
- convivente (Marco), a sua volta separato di fatto con due
figli minori con la propria moglie (Maria), figli e moglie
non presenti nello stato di famiglia
- una figlia minore della dichiarante e del convivente
Marco, inclusa nello stato di famiglia
2° nucleo presente in banca dati dall’aprile 2006, acquisito
da un Caaf del sud Italia:
- dichiarante (Maria) coniugata con Marco, non presente
nel suo stato di famiglia
- n. 2 figli minori col marito Marco
- coniuge non presente nello stato di famiglia (Marco)
- due genitori ed una sorella della dichiarante
Il coniuge incluso nella DSU, seppure non presente nello
stato di famiglia, non era a conoscenza di essere stato
incluso nel nucleo della moglie.
In questo caso occorre innanzi tutto verificare se le
separazioni sono solo di fatto o anche di diritto.
Nel caso di separazioni di fatto, i coniugi devono
necessariamente appartenere allo stesso nucleo
familiare da scegliere in accordo per tutto l’anno di
validità della dichiarazione.
Soluzione proposta:
1° nucleo
- Dichiarante (Franca)
- coniuge non presente nello stato di famiglia (Franco)
- n. 2 figli minori col marito