comune di oulx - operazione trasparenza amministrativa
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COMUNE DI OULX CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO ANNI 2008 E 2009 L’anno 2009 addì sette del mese di maggio, presso la sede municipale del comune di Oulx, si sono riuniti i Signori: BONITO d.ssa Michelina – Segretario comunale/Direttore generale quale Presidente delegazione trattante di parte pubblica della e ALTAMURA Pompeo - rappresentante di zona della UIL F.P.L. CHIAVIRANO Luciana – dipendente comunale - RSU FAURE Clara – dipendente comunale - RSU RAIMO LUCIA – dipendente comunale - RSU costituenti la delegazione trattante di parte sindacale. PREMESSO CHE » » » » le parti hanno definito, nella riunione del 18.2.2009, l’ipotesi di accordo integrativo dell’ente concernente i criteri di ripartizione del fondo per il trattamento accessorio del personale dipendente, degli anni 2008 e 2009; alla formazione del citato accordo sono state invitate, all’inizio della procedura contrattuale, le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto nazionale del personale degli Enti Locali e che soltanto la UIL F.P.L. è stata presente fino al termine dei lavori; la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 40 del 6.4.2009 ha approvato il suddetto accordo autorizzando il presidente della delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione dello stesso; il Revisore del Conto, con verbale n. 3/2009 in data 2.4.2009, ha espresso parere favorevole in ordine alla compatibilità dei costi derivanti dall’accordo in oggetto con i vincoli del bilancio ai sensi dell’art. 5 del CCNL sottoscritto il 1° aprile 1999. Tutto ciò premesso, le parti sopra indicate stipulano il seguente contratto decentrato integrativo dell’Ente formato da n. 3 articoli. Art.1 - OGGETTO: Il presente contratto integrativo aziendale disciplina le materie riservate alla contrattazione integrativa decentrata. Le disposizioni del presente contratto si applicano a tutto il personale a tempo indeterminato del comune e, nei limiti della compatibilità, al personale a tempo determinato. Il presente contratto concerne gli anni 2008 e 2009 ma produrrà i suoi effetti fino alla stipula di successivo contratto integrativo. Quanto non espressamente disposto nel presente contratto deve intendersi regolato dalle norme legislative, regolamentari e contrattuali vigenti. ART.2 - RISORSE DESTINATE ALL’INCENTIVAZIONE DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ Le parti prendono atto dell’ammontare del fondo destinato a remunerare il salario accessorio come risultante dagli allegati prospetti, come segue: 1) ANNO 2008 le risorse sono state integrate: 1.1) ai sensi dell’art. 4 – 1° comma – CCNL 9.5.2006, della somma di € 5.966,48 pari allo 0,5% del monte salari del 2003 ed ai sensi dell’art. 8 comma 2 CCNL 2008 della somma di € 4.768,24 pari allo 0,6% del monte salari anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, in quanto il rapporto tra le spese del personale ed entrate correnti accertate nel rendiconto di gestione anno 2007, si è attestato al 28,20%; 1.2) ai sensi dell’art. 8 comma 2 lettera “a” CCNL 2008, della somma di € 2.384,12 pari allo 0,3% del monte salari anno 2005; 1.3) ai sensi dell’art. 15 – comma 2° del CCNL 1.4.1999, avendo l’Amministrazione comunale mantenuto l’integrazione del fondo destinato al salario accessorio con la percentuale dell’1,2% del monte salari anno 1997, pari ad € 8.656,00; 1.4) ai sensi dell’art. 15 – 5° comma – del CCNL 1.4.1999, della somma di € 10.500,00 (oltre oneri) per lo svolgimento del “progetto ventennale gemellaggio con il Comune di Saint Donat sur l’Herbasse”, con una ripartizione della cifra in modo uniforme a tutto il personale dipendente che ha aderito ed effettivamente partecipato alla realizzazione ed alla riuscita del progetto, tenute presenti le indicazioni di cui a specifico accordo in data 07.04.2008 allegato alla deliberazione G.C. n. 56 del 4.06.2008, esecutiva ai sensi di legge; determinando l’ammontare complessivo del fondo a € 99.276,67; 2) ANNO 2009 le risorse sono state integrate: 2.1) ai sensi dell’art. 4 – 1° comma – CCNL 9.5.2006, della somma di € 5.966,48 pari allo 0,5% del monte salari del 2003 ed ai sensi dell’art. 8 comma 2 CCNL 2008 della somma di € 4.768,24 pari allo 0,6% del monte salari anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, in quanto il rapporto tra le spese del personale ed entrate correnti accertate nel rendiconto di gestione anno 2007, si è attestato al 38,30%; 2.2) ai sensi dell’art. 15 – comma 2° del CCNL 1.4.1999, avendo l’Amministrazione comunale mantenuto l’integrazione del fondo destinato al salario accessorio con la percentuale dell’1,2% del monte salari anno 1997, pari ad € 8.656,00; determinando l’ammontare complessivo del fondo a € 84.866,14. I criteri per la suddivisione del suddetto fondo formano oggetto della presente contrattazione, nel rispetto dell’obiettivo principale della valorizzazione del personale e di una più efficiente organizzazione dell’Ente. ART. 3 - RIPARTIZIONE DEL FONDO Le parti stabiliscono di ripartire il suddetto fondo sulla base di criteri che seguono: PROGRESSIONI ORIZZONTALI: Per l’anno 2008 verrà concluso, mediante apposita selezione basata sui criteri della decorrenza delle progressioni orizzontali pregresse, dell’anzianità nel comparto e delle valutazioni applicate per l’esercizio 2007, il programma delle progressioni orizzontali contrattato negli anni precedenti in riferimento alla categoria D, prevedendo l’esclusione delle posizioni che nel biennio precedente hanno fruito di attribuzione di “posizione organizzativa”, prendendo atto della determinazione del costo per progressioni orizzontali 1.1.2008 per totali € 1.227,53; VARIE DA ANNO 2008 A VALERE ANCHE PER L’ANNO 2009: Si stabilisce di far confluire nella produttività collettiva gli importi di € 413,20 per “manifestazioni” e di € 497,80 per “responsabilità autisti”, attribuendo ai predetti compiti un maggior peso in sede di distribuzione individuale del fondo produttività, in rapporto ai singoli soggetti che effettivamente hanno contribuito alle attività. In riferimento all’applicazione dell’indennità di cui all’art. 17 – comma 2 lettera “i” del CCNL 1.4.1999 si ritiene di riconoscere ai 3 addetti in possesso della relativa qualifica la somma pro capite annua di € 200,00, stabilendo una riduzione dalla misura massima di legge di € 300,00, in rapporto alla pluralità di soggetti in possesso dei requisiti di legge. In considerazione dei compiti attribuiti al personale dei Comuni dal D.Lgs. 30/2007 in materia del diritto di soggiorno dei cittadini dell’Unione Europea, si riconosce il 100% dell’emolumento previsto dall’art. 2 – comma 11 – della legge 24.12.2007 n. 244 (finanziaria 2008) da suddividere in misura uguale fra le due unità di personale che dall’anno 2007 hanno regolarmente gestito le suddette incombenze, dando mandato al responsabile dell’area servizi della gestione successiva, anche in relazione al fatto che ad oggi non si conosce l’ammontare del contributo statale che non ha rilevanza economica sul bilancio comunale e non rientra nei parametri del conteggio del fondo efficienza dei servizi. In riferimento all’applicazione nei confronti dei vigili urbani delle disposizioni dell’art. 17 CCNL 22.1.2004, viene fornito riscontro negativo circa la disponibilità di fondi provenienti dall’art. 208 del codice della strada necessari per l’attivazione delle prestazioni assistenziali e previdenziali previste dal contratto. Per il progetto “protezione civile” si concorda una riduzione percentuale dell’importo orario riconosciuto dall’anno 2005 in rapporto all’effettivo orario di lavoro seguito da ogni aderente al progetto, in considerazione delle variazioni di orario che si sono verificate nel corso degli anni, come da prospetto riportato in calce al presente contratto. Il fondo per produttività generale, il cui ammontare risulta per differenza dalle operazioni precedenti: - ANNO 2008 viene integrato con € 10.500,00 per “progetto ventennale gemellaggio con il comune di Saint Donat sur l’Herbasse”, al quale sono stati chiamati i dipendenti che hanno specificatamente aderito. Viene a determinarsi la seguente situazione contabile: fondo disponibile € 15.660,80 progetto Gemellaggio 2008 € 10.500,00 TOTALE FONDO PRODUTTIVITA’ GENERALE 2008 € 26.160,80. Si allega il prospetto (sub “A”) concernente il riepilogo della utilizzazione del fondo per la remunerazione del salario accessorio anno 2008. - ANNO 2009 non viene prevista alcuna integrazione ex art. 15 – 5° comma – del CCNL 1.4.1999 l’Amministrazione comunale non ha previsto alcun istituto che consenta l’integrazione del fondo per salario accessorio. Viene a determinarsi la seguente situazione contabile: fondo disponibile € 15.211,67 TOTALE FONDO PRODUTTIVITA’ GENERALE 2009 € 15.211,67. Si allega il prospetto (sub “A1”) concernente il riepilogo della utilizzazione del fondo per la remunerazione del salario accessorio anno 2009. Si richiamano ad integrazione del presente accordo integrativo aziendale anni 2008 e 2009, gli istituti consolidati disciplinati dai precedenti contratti integrativi e tutt’ora in vigore, come di seguito indicati con le modifiche derivanti dalla presente contrattazione riportate in grassetto. Si dà atto che nella ripartizione del citato fondo, in ogni anno di riferimento, dovrà essere privilegiata la produttività collettiva connessa a specifici obiettivi e progetti assegnati al personale dipendente. Tale indirizzo rinvia ad una impostazione premiale nella gestione del personale basata sull’efficienza e professionalità del medesimo, senza esaurire le risorse delle indennità e compensi fissi, legati piuttosto alle posizioni e non già alla produttività. 1. PROGETTO PROTEZIONE CIVILE: progetto anno 2005 al quale si destinano risorse per € 9.794,72, con la finalità di diramare i bollettini di allerta e preallarme ai Comuni indicati dal IV COM di Susa. Il suddetto progetto si articola secondo le seguenti linee direttrici: coordinamento da parte del Responsabile dell’Area Tecnica disponibilità volontaria del personale addetto da comunicare al servizio tecnico calendario di turnazione redatto dal medesimo servizio turni organizzati su 7 giorni, dopo l’orario di chiusura degli uffici, oltre i sabati e le domeniche compenso per ogni turno di 7 giorni pari a € 188,00 decorrenza dal 1.1.2005. A decorrere dall’1.1.2008 il compenso orario subisce una minima riduzione percentuale in rapporto all’effettivo orario di lavoro ordinario seguito da ogni aderente al progetto. 2. PROGETTO NEVE/MANIFESTAZIONI: L’accordo neve viene disdettato dall’anno anno 2005. Dall’anno 2008 il progetto manifestazioni viene soppresso, prevedendo di far confluire nella produttività collettiva l’importo di € 413,20, attribuendo ai predetti compiti un maggior peso in sede di distribuzione individuale del fondo produttività in rapporto ai singoli soggetti che effettivamente hanno contribuito alle attività. 3. INDENNITA’ PER FUNZIONI VICARIE: Aumento a € 1.500,00 per indennità riconosciuta a ciascuno dei dipendenti di categoria D1 per le funzioni vicarie di responsabile d’area. 4. INDENNITÀ DI MANEGGIO VALORI: Con i limiti di cui all’art. 36 del CCNL 14.9.2000, come prevista dal contratto integrativo aziendale 2000/2001: attribuzione al personale addetto al maneggio denaro di una somma pari a € 1,03 per un numero massimo di giorni 200, per un totale di € 206,00 annui lordi pro capite. Individuazione di n. 4 posizioni: economo comunale ufficio tecnico per riscossione diritti di segreteria polizia municipale per sanzioni ufficio anagrafe per riscossione diritti di segreteria Nel caso in cui più di un dipendente intervenga a turno nel servizio, la somma totale sarà in proporzione ripartita in base a relazione del Responsabile d’Area. 5. INDENNITÀ PER PARTICOLARI RESPONSABILITA’ come prevista dal contratto integrativo aziendale 2000/2001: Dall’anno 2008 l’indennità per particolari responsabilità viene soppressa, prevedendo di far confluire nella produttività collettiva l’importo di € 497,80, attribuendo ai predetti compiti un maggior peso in sede di distribuzione individuale del fondo produttività in rapporto ai singoli soggetti che effettivamente hanno contribuito alle attività (personale permanentemente addetto a servizi di trasporto di persone con l’autobus comunale). 6. INDENNITÀ DI RISCHIO come prevista dall’art. 37 del CCNL 14.9.2000 e modificata dall’art. 41 del CCNL 22.1.2004: L’attribuzione è riconosciuta a n. 6 operai nella misura di € 30,00 pro capite per mesi 12 o in rapporto alla data di effettivo servizio presso il Comune di Oulx; 7. INDENNITÀ DI TURNO come prevista dall’art. 22 del CCNL 14.9.2000: L’attribuzione è riconosciuta al personale dell’area di vigilanza per i periodi in cui sussistono effettivamente le condizioni contrattuali e di orario previsti dal CCNL per il riconoscimento ed al personale addetto al servizio di trasporto scolastico limitatamente al periodo scolastico. 8. INDENNITÀ DI REPERIBILITA’, come prevista dall’art. 23 del CCNL 14.9.2000: L’attribuzione, nei limiti di cui al comma 1 del citato articolo, è riconosciuta: al personale dell’area servizi nell’ambito delle prestazioni connesse allo STATO CIVILE nelle giornate di sabato dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e nelle giornate di festività infrasettimanali; al personale dell’area tecnica addetto ai servizi esterni con una previsione di prestazioni per n. 12 sabati e n. 12 domeniche all’anno e per eventuali 6 giornate festive infrasettimanali, rese da un totale di 7 dipendenti con organizzazione prevista con n. 2 reperibili per ciascun turno. 9. INDENNITA’ ANAGRAFE E STATO CIVILE, come prevista dall’art. 17 – comma 2 lettera “i” del CCNL 1.4.1999: L’attribuzione è riconosciuta dall’anno 2008 alle tre figure presenti nell’area servizi in possesso delle deleghe richieste per legge, nel limite annuo di € 200,00 pro capite, in rapporto alla pluralità di soggetti in possesso dei requisiti di legge. ^=^=^=^=^ Letto, confermato e sottoscritto DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA f.to BonitoMichelina DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE SINDACALE UIL F.P.L. f.to Altamura Pompeo R.S.A. f.to Raimo Lucia f.to Faure Clara f.to Chiavirano Luciana