nota informativa sugli strumenti finanziari
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Nota Informativa sugli strumenti finanziari Società Cooperativa per Azioni Sede sociale: Vicenza, Via Btg. Framarin n. 18 Iscritta al n. 1515 dell’Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari, codice ABI 5728.1 Capogruppo del “Gruppo Banca Popolare di Vicenza” Capitale sociale variabile interamente versato Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Vicenza, Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 00204010243 Iscritta all’Albo delle Società cooperative al n. A159632 NOTA INFORMATIVA SUGLI STRUMENTI FINANZIARI Redatta ai sensi della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni e del Regolamento n. 809/2004/CE della Commissione del 29 aprile 2004 recante modalità di applicazione della Direttiva 2003/71/CE Relativa (A) all’offerta in opzione agli azionisti e ai possessori di obbligazioni convertibili del prestito obbligazionario denominato "Banca Popolare di Vicenza 15.A Emissione Subordinato Convertibile – codice ISIN IT0004548258" di azioni ordinarie di nuova emissione e di obbligazioni convertibili del prestito denominato "Banca Popolare di Vicenza 5% 2013/2018 convertibile con facoltà di rimborso in azioni" e (B) alla contestuale offerta al pubblico indistinto dell’eventuale inoptato Emittente e Responsabile del Collocamento: BANCA POPOLARE DI VICENZA - Società Cooperativa per Azioni La Nota Informativa è stata depositata presso la Consob in data 10 giugno 2013, a seguito di approvazione comunicata da quest’ultima con nota del 6 giugno 2013, protocollo n. 13050285. La Nota Informativa deve essere letta congiuntamente al Documento di Registrazione di BANCA POPOLARE DI VICENZA - Società Cooperativa per Azioni, depositato presso la Consob in data 10 giugno 2013, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 5 giugno 2013, protocollo n. 13049863, e alla Nota di Sintesi depositata presso la Consob in data 10 giugno 2013, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 6 giugno 2013, protocollo n. 13050285. La presente Nota Informativa e gli altri documenti che costituiscono il prospetto sono a disposizione del pubblico gratuitamente presso le filiali di BANCA POPOLARE DI VICENZA – Società Cooperativa per Azioni – nonché nel sito internet della medesima www.popolarevicenza.it. L’adempimento di pubblicazione della Nota Informativa non comporta alcun giudizio della Consob sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. 1 Nota Informativa sugli strumenti finanziari AVVERTENZA Banca Popolare di Vicenza, ai sensi dell’articolo 94, comma 4, del Testo Unico Finanza, si è avvalsa della facoltà di redigere il Prospetto nella forma di documenti distinti, suddividendo le informazioni richieste in un Documento di Registrazione, una Nota Informativa e una Nota di Sintesi. Il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi costituiscono, congiuntamente, il Prospetto. Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell’investimento, gli investitori sono invitati ad esaminare le informazioni contenute nella Nota Informativa (in particolare, i fattori di rischio contenuti nel Capitolo 2 della presente Nota Informativa) nonché le altre informazioni contenute nel Prospetto (in particolare, i fattori di rischio contenuti nel capitolo 4 del Documento di Registrazione). Salvo ove diversamente indicato, i rinvii ai Capitoli e ai Paragrafi si riferiscono ai capitoli e ai paragrafi della presente Nota Informativa. Per una dettagliata indicazione dei fattori di rischio relativi all’Emittente si veda il capitolo 4 (Fattori di Rischio) del Documento di Registrazione. Investimento in Azioni Per valutare se le Azioni oggetto delle Offerte siano compatibili con i propri obiettivi di investimento, i destinatari delle Offerte sono invitati, tra l’altro, a tener conto che le Azioni presentano gli elementi di rischio propri di un investimento in strumenti finanziari non quotati in un mercato regolamentato, per cui in sede di disinvestimento potrebbero sorgere difficoltà di smobilizzo. Per i sottoscrittori delle Azioni, infatti, potrebbe essere impossibile o difficile poter vendere le Azioni o poter ottenere, in caso di vendita, un valore uguale o superiore al valore dell’investimento originariamente effettuato. Investimento nelle Obbligazioni Convertibili Le Obbligazioni Convertibili, al pari delle sottostanti Azioni di Compendio, non sono e non saranno quotate su alcun mercato regolamentato. L’investimento nelle Obbligazioni Convertibili presenta, pertanto, i rischi tipici degli investimenti in strumenti finanziari non quotati, con la conseguenza che gli investitori potrebbero avere difficoltà a liquidare l’investimento nel corso della durata dello strumento, al pari di quanto sopra evidenziato in relazione alle Azioni. Per valutare se le Obbligazioni Convertibili, che sono caratterizzate da alcuni elementi di complessità, siano compatibili con il proprio profilo di rischio, i destinatari delle Offerte sono invitati, tra l’altro, a tener conto che: decorsi 18 (diciotto) mesi dalla Data di Emissione del Prestito, nei 30 giorni successivi all’Assemblea annuale che determina il sovrapprezzo delle azioni dell’Emittente ai sensi dell’articolo 6 dello Statuto, in conformità ad ogni applicabile disposizione di legge, l’Emittente avrà il diritto di procedere al riscatto totale o parziale delle Obbligazioni Convertibili in circolazione mediante consegna di Azioni di Compendio e/o pagamento in denaro (cfr. Capitolo 2, Paragrafo 2.1.2.2 (Rischi legati all’opzione di riscatto anticipato dell’Emittente) della presente Nota Informativa); alla luce di quanto sopra riferito in merito al rischio di smobilizzo delle Azioni, in caso di riscatto anticipato (totale o parziale) delle Obbligazioni mediante consegna di Azioni di Compendio, le Azioni di Compendio consegnate presentano i rischi tipici di un investimento in titoli azionari non quotati in un mercato regolamentato; pertanto, non vi è alcuna certezza che l’Obbligazionista che 2 Nota Informativa sugli strumenti finanziari intenda vendere le azioni ricevute riesca a recuperare, in tutto o anche solo in parte, la somma originariamente investita; gli Obbligazionisti potranno esercitare il Diritto di Conversione delle Obbligazioni dagli stessi detenute in Azioni di Compendio nel periodo che decorre dal 2 maggio al 31 maggio di ciascun anno di durata del Prestito (cfr. Capitolo 2, Paragrafo 2.1.2.3 (Rischi legati alla conversione facoltativa delle Obbligazioni Convertibili prima della scadenza) della presente Nota Informativa); in caso esercizio del Diritto di Conversione, le Azioni di Compendio consegnate presentano i rischi tipici di un investimento in titoli azionari non quotati in un mercato regolamentato e, pertanto, non vi è alcuna certezza che l’Obbligazionista che intenda vendere le azioni ricevute riesca a recuperare, in tutto o anche solo in parte, la somma originariamente investita; la pluralità delle opzioni in capo all’Emittente, nonché il fatto che le azioni sottostanti non sono quotate su alcun mercato regolamentato, possono rendere la valutazione delle Obbligazioni Convertibili più complessa rispetto alle obbligazioni convertibili standard (cfr. Capitolo 2, Paragrafo 2.1.2 (Fattori di rischio connessi all’investimento in Obbligazioni Convertibili) della presente Nota Informativa); le Obbligazioni Convertibili non hanno rating (cfr. Capitolo 2, Paragrafo 2.1.2.6 (Rischio correlato all’assenza di rating alla Data della Nota Informativa) della presente Nota Informativa). In considerazione di quanto sopra esposto, si invitano i destinatari delle Offerte, in caso di sottoscrizione delle Obbligazioni Convertibili, a prestare una particolare attenzione alle informazioni che saranno pubblicate dall’Emittente relativamente alle Obbligazioni Convertibili ed in particolare con riguardo all’Opzione di Riscatto da parte dell’Emittente. Quale specifico fattore di rischio connesso agli strumenti finanziari offerti, si segnala che i moltiplicatori “Price/Earnings” e “Price/Book Value” riferiti all’Emittente e impliciti nel valore delle azioni dell’Emittente e del Prezzo di Offerta, pari ad Euro 62,5 per le Azioni ed Euro 62,5 per le Obbligazioni, evidenziano un disallineamento rispetto ai multipli di mercato di un campione di banche con azioni quotate, in ragione del fatto che il valore delle azioni di Banca Popolare di Vicenza viene determinato dall’assemblea dei soci annualmente e non in un mercato regolamentato. Di seguito si riportano i principali moltiplicatori riferiti all’Emittente determinati sulla base del Prezzo di Offerta delle Azioni e delle Obbligazioni Convertibili, pari per entrambi ad Euro 62,5, unitamente a quelli relativi ad un campione di banche quotate e non quotate. Banca P/BV 2012 P/E 2012 Media banche non quotate 1,22x 69,35x Media banche quotate 0,38x 24,49x Banca Popolare di Vicenza 1,49x 49,36x Dalla tabella sopra riportata emerge che il multiplo Price/Book Value 2012 dell’Emittente è superiore sia alla media delle banche quotate che delle banche non quotate, mentre il multiplo Price/Earnings 2012, ancorché il parametro non appaia particolarmente significativo in ragione del numero elevato di banche che hanno chiuso l’esercizio 2012 in perdita, risulta superiore alle banche quotate e inferiore alle banche non quotate. Per maggiori informazioni si rinvia al Capitolo 5, Paragrafo 5.3.1 (Prezzo di Offerta) della presente Nota Informativa. 3 Nota Informativa sugli strumenti finanziari INDICE AVVERTENZA........................................................................................................................................... 2 INDICE ........................................................................................................................................................ 4 DEFINIZIONI ............................................................................................................................................. 8 GLOSSARIO ............................................................................................................................................. 13 1. PERSONE RESPONSABILI ...................................................................................................... 16 1.1 Indicazione delle persone responsabili .......................................................................................... 16 1.2 Dichiarazione di responsabilità ...................................................................................................... 16 2. FATTORI DI RISCHIO.............................................................................................................. 17 2.1 Fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari ......................................................................... 17 2.1.1 Fattori di rischio connessi all’investimento in Azioni ................................................................... 17 2.1.2 Fattori di rischio connessi all’investimento in Obbligazioni Convertibili ..................................... 18 2.2 Rischi relativi alle offerte............................................................................................................... 26 2.2.1 Rischi connessi alle condizioni economiche delle Offerte ............................................................ 26 2.2.2 Rischi connessi alla negoziazione dei diritti di opzione ................................................................ 28 2.2.3 Rischi connessi a conflitti di interesse dell’Emittente ................................................................... 28 2.2.4 Rischi connessi alla parziale esecuzione dell’Aumento di Capitale .............................................. 28 2.2.5 Rischi connessi a eventuali effetti diluitivi .................................................................................... 29 2.2.6 Esclusione dei mercati nei quali sono consentite le Offerte .......................................................... 29 3. INFORMAZIONI ESSENZIALI ............................................................................................... 31 3.1 Dichiarazione relativa al capitale circolante .................................................................................. 31 3.2 Fondi propri ed indebitamento ....................................................................................................... 31 3.3 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all’emissione ............................................... 31 3.4 Ragioni dell’offerta e impiego dei proventi ................................................................................... 33 4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE ...... 34 4.1 Informazioni riguardanti le azioni di nuova emissione .................................................................. 34 4.1.1 Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti ............................................. 34 4.1.2 Legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari sono stati creati ....................................... 34 4.1.3 Caratteristiche delle Azioni............................................................................................................ 34 4.1.4 Valuta di emissione delle Azioni ................................................................................................... 34 4.1.5 Descrizione dei diritti connessi alle Azioni ................................................................................... 34 4.1.6 Delibere ed autorizzazioni ............................................................................................................. 37 4.1.7 Data di emissione ........................................................................................................................... 39 4 Nota Informativa sugli strumenti finanziari 4.1.8 Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità delle Azioni ...................................... 39 4.1.9 Indicazione dell’esistenza di eventuali norme in materia di obbligo di offerta al pubblico di acquisto e/o di offerta di acquisto e di vendita residuali in relazione alle Azioni.......................... 39 4.1.10 Offerte pubbliche di acquisto effettuate da terzi sulle azioni dell’emittente nel corso dell’ultimo esercizio e dell’esercizio in corso .................................................................................................. 39 4.1.11 Aspetti Fiscali ................................................................................................................................ 39 4.2 Informazioni riguardanti le obbligazioni convertibili .................................................................... 53 4.2.1 Descrizione del tipo e della classe delle Obbligazioni Convertibili offerte ................................... 53 4.2.2 Legislazione in base alla quale le Obbligazioni Convertibili saranno emesse ............................... 54 4.2.3 Forma delle Obbligazioni Convertibili, regime di circolazione, grado di subordinazione e durata ....................................................................................................................................................... 54 4.2.4 Valuta di emissione delle Obbligazioni Convertibili ..................................................................... 54 4.2.5 Descrizione dei diritti connessi alle Obbligazioni Convertibili e procedura per il loro esercizio.. 55 4.2.6 Pagamenti....................................................................................................................................... 63 4.2.7 Tasso di rendimento ....................................................................................................................... 63 4.2.8 Rappresentanza degli Obbligazionisti ............................................................................................ 64 4.2.9 Delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali le Obbligazioni Convertibili sono state o saranno create e/o emesse ........................................................................................................... 64 4.2.10 Data prevista per l’emissione delle Obbligazioni Convertibili ...................................................... 64 4.2.11 Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità delle Obbligazioni Convertibili ....... 64 4.2.12 Aspetti fiscali ................................................................................................................................. 64 4.2.13 Disposizioni varie concernenti le Obbligazioni ............................................................................. 72 5. CONDIZIONI DELLE OFFERTE ............................................................................................ 73 5.1 Condizioni, statistiche relative all’offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione delle Offerte ............................................................................................................................................ 73 5.1.1 Condizioni alle quali le Offerte sono subordinate ......................................................................... 73 5.1.2 Ammontare totale delle Offerte ..................................................................................................... 73 5.1.3 Periodo di validità delle Offerte e modalità di sottoscrizione ........................................................ 74 5.1.4 Revoca o sospensione delle Offerte ............................................................................................... 76 5.1.5 Descrizione della possibilità di ridurre la sottoscrizione e delle modalità di rimborso dell’ammontare eccedente versato dai sottoscrittori ...................................................................... 76 5.1.6 Importo di sottoscrizione minimo e/o massimo ............................................................................. 76 5.1.7 Ritiro della sottoscrizione .............................................................................................................. 76 5.1.8 Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari .............................. 77 5.1.9 Comunicazione dei risultati delle Offerte ...................................................................................... 77 5.1.10 Procedura per l’esercizio del diritto di prelazione ed assegnazione delle Azioni e delle Obbligazioni Convertibili inoptate ................................................................................................ 77 5 Nota Informativa sugli strumenti finanziari 5.2 Piano di ripartizione e assegnazione .............................................................................................. 78 5.2.1 Destinatari e mercati dell’offerta ................................................................................................... 78 5.2.2 Impegni a sottoscrivere le Azioni e le Obbligazioni ...................................................................... 79 5.2.3 Piano di riparto............................................................................................................................... 79 5.2.4 Comunicazione ai sottoscrittori dell’ammontare assegnato ........................................................... 80 5.2.5 Over allotment e greenshoe ........................................................................................................... 80 5.3 Fissazione del prezzo di emissione delle azioni e delle obbligazioni convertibili ......................... 80 5.3.1 Prezzo di Offerta ............................................................................................................................ 80 5.3.2 Comunicazione del Prezzo di Offerta ............................................................................................ 85 5.3.3 Limitazione del diritto di opzione .................................................................................................. 85 5.3.4 Eventuali differenze tra il prezzo dell’offerta al pubblico e l’effettivo costo in denaro per i membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza............................................ 85 5.4 Collocamento e sottoscrizione ....................................................................................................... 85 5.4.1 Soggetti incaricati del coordinamento e del collocamento ............................................................ 85 5.4.2 Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del collocamento ...................................... 85 5.4.3 Garanzia del buon esito dell’operazione e accordi di riacquisto.................................................... 85 5.4.4 Data in cui sarà concluso l’accordo di sottoscrizione .................................................................... 86 6. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE ............... 87 6.1 Quotazione degli strumenti finanziari ............................................................................................ 87 6.2 Mercati regolamentati o equivalenti sui quali sono ammessi strumenti finanziari della stessa classe di quelli in offerta ................................................................................................................ 87 6.3 Soggetti che hanno assunto l’impegno di agire come intermediari sul mercato secondario.......... 87 6.4 Attività di stabilizzazione .............................................................................................................. 87 7. POSSESSORI DI STRUMENTI FINANZIARI CHE PROCEDONO ALLA VENDITA ... 88 7.1 Azionisti venditori ......................................................................................................................... 88 7.2 Strumenti finanziari offerti da ciascun azionista venditore............................................................ 88 7.3 Accordi di Lock-up ........................................................................................................................ 88 8. SPESE LEGATE ALLE OFFERTE .......................................................................................... 89 8.1 Proventi netti totali e stima delle spese totali legate alle offerte .................................................... 89 9. DILUIZIONE ............................................................................................................................... 90 10. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI ..................................................................................... 91 10.1 Consulenti legati all’Emissione ..................................................................................................... 91 10.2 Indicazione di informazioni contenute nella presente sezione sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte dei revisori legali dei conti .................................................................................. 91 10.3 Pareri o relazioni di esperti ............................................................................................................ 91 10.4 Informazioni provenienti dai terzi ................................................................................................. 91 6 Nota Informativa sugli strumenti finanziari 10.5 Rating ............................................................................................................................................. 91 7 Nota Informativa sugli strumenti finanziari DEFINIZIONI Si riportano qui di seguito le principali definizioni utilizzate nella presente Nota Informativa. Tali definizioni e termini, salvo ove diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato. Altri Paesi Qualsiasi paese, diverso dall’Italia, nel quale le Offerte non siano consentite in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità o di applicabili esenzioni di legge o regolamentari. Aumento di Capitale (A) L’aumento scindibile del capitale sociale a pagamento, per un importo complessivo massimo di Euro 253.000.000,00 (comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo), da realizzarsi mediante emissione in due tranche: (i) di massime n. 4.048.000 Azioni (come di seguito definite); (ii) di massime n. 809.600 azioni ordinarie a servizio del Premio Fedeltà (come di seguito definito); e (B) l’aumento di capitale sociale a pagamento ad esclusivo servizio del Prestito Obbligazionario (come di seguito definito) per un importo complessivo massimo di Euro 253.000.000,00 (comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo), da realizzarsi mediante emissione, anche in più fasi di esecuzione, delle Azioni di Compendio (come di seguito definite), contestualmente deliberati dal Consiglio di Amministrazione di Banca Popolare di Vicenza in data 28 maggio 2013, su delega conferita, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del Codice Civile, dall’Assemblea Straordinaria dei soci di Banca Popolare di Vicenza in data 30 aprile 2011 e di cui all’articolo 5 dello Statuto. Avviso di Proroga L’avviso su un quotidiano a diffusione nazionale con cui l’Emittente comunicherà al mercato e alla Consob l’eventuale volontà di prorogare il Periodo di Offerta (come di seguito definito). Azioni Le azioni ordinarie di Banca Popolare di Vicenza, ciascuna del valore nominale di Euro 3,75, rivenienti dall’Aumento di Capitale (I tranche), oggetto delle Offerte. Azionisti I soggetti titolari di azioni ordinarie dell’Emittente (diversi dai Soci) e i Soci. Azioni di Compendio Le azioni ordinarie di Banca Popolare di Vicenza da emettersi ad esclusivo servizio del Prestito Obbligazionario, a valere sulla delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente del 28 maggio 2013, a seguito dell’esercizio della delega di cui all’articolo 5 dello Statuto, conferitagli, ai sensi dell’articolo 2420-ter del Codice Civile, dall’Assemblea Straordinaria dei Soci di Banca Popolare di Vicenza in data 30 aprile 2011. Banca d’Italia La banca centrale della Repubblica Italiana. 8 Nota Informativa sugli strumenti finanziari Banca Popolare di Vicenza, Emittente, Società o BPV Banca Popolare di Vicenza S.C.p.A., con sede legale in Vicenza, Via Battaglione Framarin, n. 18, società a capo del Gruppo BPV. Circolare 263 o Disposizioni di Vigilanza La circolare di Banca d’Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 recante le “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”, come successivamente modificata e integrata. Codice Civile Il Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 262, come successivamente modificato e integrato. Consob Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, con sede in Roma, Via G.B. Martini, n. 3. Data della Nota Informativa La data di pubblicazione della Nota Informativa. Decreto Salva Italia Il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 recante le disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, come di volta in volta modificato ed integrato. Diritto di Conversione Il diritto riconosciuto agli Obbligazionisti di richiedere, nei Periodi di Conversione (come di seguito definiti), la conversione in Azioni di Compendio, di tutte o parte delle Obbligazioni detenute. Documento di Registrazione Il documento di registrazione che comprende le informazioni su Banca Popolare di Vicenza ai sensi dell’articolo 5 della Direttiva 2003/71/CE, nella sua veste di Emittente le Azioni e le Obbligazioni Convertibili oggetto delle Offerte, depositato presso la Consob in data 10 giugno 2013, a seguito di approvazione comunicata con nota del 5 giugno 2013, protocollo n. 13049863. ECAI External Credit Assessment Institution - Agenzie esterne di valutazione del merito di credito ai sensi delle nuove disposizioni di vigilanza prudenziale delle banche dettate dalla Circolare 263. Fitch Fitch Ratings. Giorno Lavorativo Bancario Qualunque giorno di calendario diverso dal sabato e dalla domenica nel quale le banche sono aperte in Italia per l’esercizio della loro attività. Gruppo BPV o Gruppo Banca Popolare di Vicenza e le società da questa controllate ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile e dell’articolo 93 del Testo Unico Finanza. IFRS o Principi Contabili Internazionali Tutti gli “International Financial Reporting Standards” (IFRS), tutti gli “International Accounting Standards” (IAS), tutte le Interpretazioni dell’“International Reporting Interpretations Committee” (IFRIC), precedentemente denominate “Standing Interpretations Committe” (SIC), adottati dall’Unione Europea. Intermediari Aderenti Gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di 9 Nota Informativa sugli strumenti finanziari Monte Titoli. IRES Imposta sul reddito delle società disciplinata dal Decreto Legislativo del 12 dicembre 2003, n. 344. IRAP Imposta regionale sulle attività produttive disciplinata dal Decreto Legislativo del 15 dicembre 1997 n. 446. Moody’s Moody's Investors Service. Monte Titoli Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari, n. 6. Nota di Sintesi La nota di sintesi relativa alle Offerte deposita presso la Consob il 10 giugno 2013, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione della Consob con nota del 6 giugno 2013, protocollo n. 13050285. Nota Informativa La presente nota informativa sugli strumenti finanziari oggetto delle Offerte. Obbligazioni 2016 Le obbligazioni subordinate convertibili del prestito obbligazionario denominato “Banca Popolare di Vicenza 15.A Emissione Subordinato Convertibile 2009-2016 – codice ISIN IT0004548258”. 2009- Obbligazioni Convertibili Obbligazioni o Le massime n. 4.048.000 obbligazioni convertibili in Azioni di Compendio, da emettersi ai sensi dell’articolo 2420-ter del Codice Civile, oggetto delle Offerte. Obbligazionisti I sottoscrittori delle Obbligazioni Convertibili. Offerta al Pubblico Indistinto L’offerta al Pubblico Indistinto delle Azioni e delle Obbligazioni Convertibili che risultassero non sottoscritte dagli Azionisti e dai possessori di Obbligazioni 2009-2016 (anche a seguito dell’esercizio del diritto di prelazione) durante il Periodo di Offerta (i.e. inoptato). Offerta in Opzione L’offerta in opzione agli Azionisti e ai possessori di Obbligazioni 20092016 delle Azioni e delle Obbligazioni Convertibili. Offerte Congiuntamente, l’Offerta in Opzione e l’Offerta al Pubblico Indistinto. Opzione di Riscatto Con riferimento al Prestito Obbligazionario, la facoltà dell’Emittente di procedere al riscatto anticipato, totale o parziale, delle Obbligazioni Convertibili in circolazione mediante pagamento di una somma in denaro e/o consegna di Azioni di Compendio. Periodo di Conversione o Periodi di Conversione I periodi in cui gli Obbligazionisti potranno, secondo le modalità ed i termini descritti nel Capitolo 4, Paragrafo 4.2.5.2 (Diritto di Conversione degli Obbligazionisti) della presente Nota Informativa, esercitare il Diritto di Conversione. Periodo di Offerta Il periodo di adesione alle Offerte compreso tra il 12 giugno 2013 (incluso) 10 Nota Informativa sugli strumenti finanziari ed il 9 agosto 2013 (incluso), salvo proroga. L’assegnazione di azioni ordinarie dell’Emittente rinvenienti dall’Aumento di Capitale (II tranche) a favore dei sottoscrittori delle Azioni che (i) manterranno, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dal giorno immediatamente successivo alla data di chiusura del Periodo di Offerta, l’ininterrotta titolarità delle Azioni e di altre azioni dell’Emittente eventualmente a tale data detenute, e (ii) durante il Periodo di Offerta non abbiano ceduto, a qualsiasi titolo, le azioni dell’Emittente eventualmente già detenute all’inizio del Periodo di Offerta. Le azioni oggetto del Premio Fedeltà saranno assegnate, senza ulteriori esborsi, nel rapporto di n. 1 azione ogni n. 5 Azioni sottoscritte e detenute (pari al 20% del valore di sottoscrizione delle Azioni). Premio Fedeltà Prestito Obbligazionario Prestito o Il prestito obbligazionario convertibile denominato “Banca Popolare di Vicenza 5% 2013/2018 convertibile con facoltà di rimborso in azioni” del valore nominale complessivo massimo pari ad Euro 253.000.000,00, costituito da massime n. 4.048.000 Obbligazioni Convertibili in Azioni di Compendio, del valore nominale unitario pari ad Euro 62,5. Prezzo di Conversione Il prezzo di conversione delle Obbligazioni Convertibili in Azioni di Compendio che è pari al rapporto tra (i) il valore nominale delle Obbligazioni (ii) il numero di Azioni di Compendio in cui potrà essere convertita ciascuna Obbligazione. Alla data di emissione delle Obbligazioni Convertibili, il Prezzo di Conversione corrisponde al valore nominale delle Obbligazioni Convertibili. Prezzo di Offerta Il prezzo al quale ciascuna Azione ed Obbligazione Convertibile è offerta nell’ambito delle Offerte, ovvero Euro 62,5 per ciascuna Azione e Euro 62,5 per ciascuna Obbligazione Convertibile. Prospetto Il prospetto, composto dal Documento di Registrazione, Nota Informativa e Nota di Sintesi avente ad oggetto le Offerte. Pubblico Indistinto o Terzi Soggetti terzi diversi dagli Azionisti e dai possessori di Obbligazioni 20092016 che potranno concorrere a sottoscrivere l’inoptato, ove ne abbiano fatto richiesta, durante il Periodo di Offerta. Rapporto Conversione di Il rapporto di conversione delle Obbligazioni Convertibili in Azioni di Compendio pari, alla data di emissione delle Obbligazioni, a n. 1 Azione di Compendio per ogni Obbligazione Convertibile. Regolamento Prestito del Il regolamento del Prestito Obbligazionario pubblicato sul dell’Emittente www.popolarevicenza.it. sito Scheda di Adesione Il modulo di adesione alla Offerta in Opzione o all’Offerta al Pubblico Indistinto. Socio L’azionista di Banca Popolare di Vicenza che abbia acquistato la qualità di socio ai sensi degli articoli 8, 9, 10 e 11 dello Statuto. 11 Nota Informativa sugli strumenti finanziari S&P Standard & Poor’s. Statuto Lo statuto sociale dell’Emittente, vigente alla Data della Nota Informativa. Testo Unico Finanza o TUF Il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e sue successive modifiche ed integrazioni. Testo Unico Bancario o TUB Il Decreto Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 e sue successive modifiche ed integrazioni. Testo Unico delle Imposte sui Redditi o TUIR Il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 e sue successive modifiche ed integrazioni. 12 Nota Informativa sugli strumenti finanziari GLOSSARIO Si riporta di seguito un elenco dei termini utilizzati all’interno della Nota Informativa, i quali, salvo diversa indicazione, hanno il significato di seguito specificato. Basilea II Accordo internazionale del gennaio 2001, sui requisiti patrimoniali delle banche, redatto dal Comitato di Basilea, istituito dai governatori delle Banche Centrali dei dieci Paesi più industrializzati (G10) alla fine del 1974. Tale accordo prevede, tra l’altro, che le banche dei Paesi aderenti accantonino quote di capitale proporzionali ai tipici rischi bancari assunti. Basilea III Accordo internazionale contenente modifiche alla regolamentazione prudenziale in materia di capitale e liquidità delle banche, con un’entrata in vigore graduale dei nuovi requisiti prudenziali prevista dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2019. Common Equity Tier One Componente primaria di capitale secondo la normativa di Basilea III, rappresentata principalmente dal capitale ordinario versato, dalle relative riserve sovrapprezzo, dall’utile di periodo, dalle riserve, dal patrimonio di terzi (computato entro determinati limiti) e da altre rettifiche regolamentari. EMTN Euro Medium Term Note (titolo obbligazionario). Patrimonio di Base o Tier One Capital Ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza applicabili ed in conformità a quanto stabilito da Basilea II e dalla Direttiva 2006/48/CE, che ne recepisce il dettato (c.d. CRD II - Capital Requirements Directive II), il patrimonio di base è costituito da: a1) il capitale versato; a2) le riserve, ivi compreso il sovrapprezzo azioni; a3) gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale; a4) l’utile del periodo; a5) i filtri prudenziali positivi del patrimonio di base; al netto di: b1) le azioni proprie; b2) l’avviamento; b3) le immobilizzazioni immateriali; b4) le rettifiche di valore su crediti; b5) le perdite registrate in esercizi precedenti e in quello in corso; b6) le rettifiche di valore di vigilanza relative al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza; b7) gli altri elementi negativi; 13 Nota Informativa sugli strumenti finanziari b8) i filtri prudenziali negativi del patrimonio di base. La Banca d’Italia può richiedere che vengano portati in deduzione ulteriori elementi che, per le loro caratteristiche, possano determinare un “annacquamento” del patrimonio di base. Patrimonio di Vigilanza o Total Capital Il Patrimonio di Vigilanza è costituito dal Patrimonio di Base e dal Patrimonio Supplementare. Il Patrimonio Supplementare è computabile nel Patrimonio di Vigilanza nella misura massima pari all’ammontare del Patrimonio di Base. Il Patrimonio di Vigilanza è un indicatore di particolare rilevanza ai fini della valutazione dei livelli di patrimonializzazione da parte di Banca d’Italia. La dimensione del Patrimonio di Vigilanza deve essere adeguata rispetto alla complessiva dimensione della banca (o del gruppo bancario) e dei relativi rischi. Patrimonio Supplementare o Tier 2 Capital Il patrimonio supplementare è costituito dai seguenti elementi, (nei limiti di computabilità): a1) le riserve da valutazione; a2) gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale non computabili nel Patrimonio di Base; a3) gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le passività subordinate; a4) le plusvalenze nette su partecipazioni; a5) l’eventuale eccedenza delle rettifiche di valore complessive rispetto alle perdite attese; a6) gli altri elementi positivi; a7) i filtri prudenziali positivi del patrimonio supplementare. Da tali elementi vanno dedotte le seguenti componenti negative: b1) le minusvalenze nette su partecipazioni; b2) gli altri elementi negativi; b3) i filtri prudenziali negativi del patrimonio supplementare. La differenza tra la somma degli elementi da a1) ad a7) e la somma di quelli da b1) a b3) costituisce il “patrimonio supplementare”. Price Book Value (P/B) Indicatore che esprime il rapporto tra il prezzo di un’azione e il patrimonio netto dell’Emittente diviso per il numero delle azioni. Price Earning (P/E) Indicatore che rapporta il prezzo unitario di un’azione all’utile per azione. Indica quante volte il prezzo dell’azione moltiplica gli utili aziendali. Rating Valutazione della qualità di una società o delle sue emissioni di titoli di debito sulla base della solidità finanziaria della società stessa e delle sue prospettive. Tale valutazione viene eseguita da agenzie 14 Nota Informativa sugli strumenti finanziari specializzate o da una banca sulla base di modelli interni. RWA o Risk-Weighted Assets o Attività di Rischio Ponderate Risk Weighted Assets (attività di rischio ponderate) consistono nell’ammontare complessivo delle attività di rischio (di bilancio e fuori bilancio) alle quali è esposta ciascuna banca (o gruppo bancario) e che concorrono all’assorbimento del patrimonio. Dette attività vengono ponderate sulla base delle indicazioni fornite dalle vigenti normative (ad esempio, ad un credito garantito viene riconosciuto un “peso” inferiore rispetto ad un credito non garantito in termini di assorbimento patrimoniale). Tier 1 Capital Ratio Il coefficiente di solvibilità espresso dal rapporto tra il Patrimonio di Base (Tier 1 Capital) e le Attività di Rischio Ponderate (RWAs). Total Capital Ratio (coefficiente di solvibilità) Indicatore previsto dalle vigenti normative in tema di vigilanza prudenziale. È determinato dal rapporto tra Patrimonio di Vigilanza e RWA e deve assumere un valore percentuale non inferiore all’8%. 15 Nota Informativa sugli strumenti finanziari 1. PERSONE RESPONSABILI 1.1 INDICAZIONE DELLE PERSONE RESPONSABILI Banca Popolare di Vicenza, con sede in Vicenza, via Battaglione Framarin, n. 18, assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. 1.2 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ BANCA POPOLARE DI VICENZA - Società Cooperativa per Azioni, in qualità di redattore della presente Nota Informativa, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, dichiara che le informazioni contenute nella presente Nota Informativa sono, per quanto a sua conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. 16 Nota Informativa sugli strumenti finanziari FATTORI DI RISCHIO 2. FATTORI DI RISCHIO Al fine di comprendere i fattori di rischio relativi all’Emittente, si invitano gli investitori a leggere attentamente le informazioni fornite negli specifici fattori di rischio relativi all’Emittente e al settore di attività in cui esso opera, come descritti nel capitolo 4 del Documento di Registrazione. I fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari oggetto dell’Offerta devono essere letti congiuntamente alle altre informazioni contenute nella presente Nota Informativa e nel Documento di Registrazione. 2.1 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI 2.1.1 Fattori di rischio connessi all’investimento in Azioni Tra gli strumenti finanziari oggetto delle Offerte vi sono azioni ordinarie emesse da Banca Popolare di Vicenza (le “Azioni”), le quali hanno le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla Data della Nota Informativa. Alla Data della Nota Informativa le azioni ordinarie dell’Emittente non sono quotate in alcun mercato regolamentato italiano o estero e l’Emittente non intende né prevede di richiedere l’ammissione alla negoziazione ad alcuno di tali mercati. La sottoscrizione delle Azioni implica, pertanto, l’assunzione dei rischi tipici connessi ad un investimento in azioni non negoziate su un mercato regolamentato. In particolare: il valore economico delle Azioni, al pari di un qualsiasi altro strumento rappresentativo del capitale di rischio dell’Emittente, dipende essenzialmente dalla consistenza del patrimonio dell’Emittente e dalle valutazioni circa le sue prospettive di utili futuri, per cui non vi è alcuna certezza che il valore economico delle Azioni in futuro possa essere superiore al Prezzo di Offerta a cui possono essere sottoscritte le Azioni nell’ambito delle presenti Offerte; in caso di indebolimento della consistenza patrimoniale dell’Emittente e/o di modifica delle prospettive circa gli utili futuri della stessa, il valore economico delle Azioni potrebbe subire riduzioni significative, anche al di sotto del Prezzo di Offerta; le suddette variazioni potrebbero non essere conosciute tempestivamente dall’azionista, in quanto, non essendo quotate le Azioni su alcun mercato regolamentato, non sono costantemente disponibili informazioni sui relativi valori; si tenga, inoltre, conto del fatto che gli obblighi informativi previsti dalle norme di legge e regolamentari per gli emittenti titoli diffusi non quotati su mercati regolamentati, quale l’Emittente, sono più limitati rispetto a quelli previsti per emittenti con titoli quotati sui predetti mercati, per cui eventuali accadimenti significativi inerenti la Società potrebbero non essere conosciuti dagli Azionisti in maniera tempestiva; in sede di disinvestimento, non essendo disponibile un mercato di scambi regolamentato, si potrebbero incontrare difficoltà a trovare una controparte disposta ad acquistare le azioni che si intendono vendere, come meglio illustrato al Paragrafo 2.1.1.1 (Rischio di liquidità connesso alle Azioni) che segue. 2.1.1.1 Rischio di liquidità connesso alle Azioni Gli Azionisti, poiché le Azioni non sono quotate su alcun mercato regolamentato, potrebbero incontrare difficoltà in futuro, ove vogliano vendere, in tutto o anche solo in parte, le proprie Azioni. Essi potrebbero, infatti, non trovare controparti disponibili all’acquisto in tempi ragionevolmente brevi o a prezzi in linea con le proprie 17 Nota Informativa sugli strumenti finanziari FATTORI DI RISCHIO aspettative. Per maggiori informazioni si rinvia al Capitolo 5, Paragrafo 5.3.1 (Prezzo di Offerta) della presente Nota Informativa. 2.1.1.2 Rischi connessi alle caratteristiche delle Azioni L’Emittente è una banca popolare e, pertanto, ai sensi dell’articolo 30 del Testo Unico Bancario e dell’articolo 13 dello Statuto (come modificato dall’Assemblea Straordinaria dell’Emittente in data 27 aprile 2013), nessuno può detenere azioni in misura eccedente l’1 per cento del capitale sociale, ad eccezione degli organismi di investimento collettivo del risparmio i cui regolamenti determinano il limite di competenza. Ciascun socio può esprimere in assemblea un solo voto, indipendentemente dall’entità del possesso; l’ammissione nella compagine sociale consegue, a fronte di specifica richiesta del richiedente, al gradimento del Consiglio di Amministrazione della Società. 2.1.2 Fattori di rischio connessi all’investimento in Obbligazioni Convertibili 2.1.2.1 Rischi connessi alla natura delle Obbligazioni Convertibili Le Obbligazioni si caratterizzano per una componente obbligazionaria unita a delle componenti derivative. Il valore delle Obbligazioni dipende principalmente dai seguenti parametri: (i) prezzo delle azioni dell’Emittente: una diminuzione del prezzo delle azioni dell’Emittente può comportare, infatti, una diminuzione del valore del derivato che compone l’Obbligazione Convertibile; viceversa, un aumento del prezzo delle azioni dell’Emittente può comportare un aumento del valore del derivato che compone l’Obbligazione Convertibile; (ii) tassi di interesse: un aumento dei tassi di interesse può comportare una diminuzione del valore della componente obbligazionaria che compone l’Obbligazione Convertibile; viceversa, una diminuzione dei tassi di interesse può comportare un aumento del valore di tale componente incorporata nell’Obbligazione Convertibile; (iii) merito creditizio dell’Emittente (rating): un aumento del merito creditizio dell’Emittente può comportare un aumento del valore della componente obbligazionaria che compone l’Obbligazione Convertibile; viceversa, una diminuzione del merito creditizio può comportare una diminuzione del valore della componente obbligazionaria incorporata nell’Obbligazione Convertibile; (iv) vita residua delle Obbligazioni Convertibili: il valore della componente derivativa delle Obbligazioni Convertibili decresce con il diminuire della vita residua delle Obbligazioni Convertibili; pertanto, più è distante la data di scadenza delle Obbligazioni, più è elevato il valore della componente derivativa; viceversa, più è vicina la data di scadenza dell’Obbligazione, minore è il valore del derivato che compone l’Obbligazione Convertibile. Le Obbligazioni Convertibili presentano alcuni elementi di complessità derivanti dalle diverse opzioni di regolamento che l’Emittente si è riservato in caso di riscatto anticipato a seguito dell’esercizio dell’Opzione di Riscatto da parte dell’Emittente. Tali elementi sono rappresentati nel successivo Paragrafo 2.1.2.2 (Rischi legati all’opzione di riscatto anticipato dell’Emittente) del presente Capitolo. In considerazione di ciò, si invitano i destinatari delle Offerte, in caso di sottoscrizione 18 Nota Informativa sugli strumenti finanziari FATTORI DI RISCHIO delle Obbligazioni Convertibili, a prestare una particolare attenzione alle informazioni che saranno pubblicate dall’Emittente relativamente al Prestito Obbligazionario ed in particolare con riguardo all’Opzione di Riscatto dell’Emittente. Al riguardo, si veda il Capitolo 4, Paragrafo 4.2.13 (Disposizioni varie concernenti le Obbligazioni) della presente Nota Informativa. 2.1.2.2 Rischi legati all’opzione di riscatto anticipato dell’Emittente Decorsi 18 (diciotto) mesi dalla data di emissione del Prestito e per ciascun anno di durata del Prestito, l’Emittente, nei trenta giorni successivi all’assemblea annuale che determina il sovrapprezzo delle azioni dell’Emittente ai sensi dell’articolo 6 dello Statuto e dell’articolo 2528, comma 2, del Codice Civile, (il “Periodo del Riscatto”) avrà il diritto di procedere al riscatto anticipato, integrale o parziale, delle Obbligazioni Convertibili in circolazione. Il riscatto anticipato potrà avvenire mediante pagamento di una somma in denaro (il “Regolamento in Contanti”) e/o consegna di Azioni di Compendio (il “Regolamento in Azioni” o il “Regolamento Misto”), secondo le modalità di seguito indicate. In caso di esercizio dell’Opzione di Riscatto, l’Obbligazionista avrà, altresì, diritto ad un premio (il “Premio”) pari al 10% del valore nominale delle Obbligazioni oggetto di riscatto nel caso in cui l’Emittente riscatti le Obbligazioni mediante Regolamento in Azioni o mediante Regolamento Misto (ed in quest’ultimo caso solo per la quota regolata in azioni). Al fine di esercitare l’Opzione di Riscatto, l’Emittente pubblicherà, entro il 60° giorno antecedente alla data di esercizio dell’Opzione di Riscatto (la “Data di Esercizio dell’Opzione di Riscatto”), un avviso (l’“Avviso di Esercizio dell’Opzione di Riscatto”). Nell’Avviso di Esercizio dell’Opzione di Riscatto saranno indicate espressamente le seguenti informazioni: (a) la Data di Esercizio dell’Opzione di Riscatto; (b) le modalità di regolamento con cui l’Emittente procederà ad effettuare il riscatto anticipato delle Obbligazioni Convertibili (i.e. Regolamento in Contanti, Regolamento in Azioni, ovvero Regolamento Misto); e (c) che l’Emittente effettuerà il regolamento alla Prima Data di Regolamento (nel caso in cui il riscatto anticipato venga esercitato nell’anno 2015 ai sensi del punto (i) seguente), ovvero entro il 30 giugno successivo alla Data di Esercizio dell’Opzione di Riscatto (nel caso in cui il riscatto anticipato sia esercitato in un anno successivo al 2015 ai sensi del punto (ii) seguente). In caso di esercizio dell’Opzione di Riscatto, l’Emittente effettuerà il Regolamento in Azioni, il Regolamento in Contanti ovvero il Regolamento Misto (a seconda delle modalità indicate nell’Avviso di Esercizio dell’Opzione di Riscatto) nei termini di seguito indicati: (i) qualora l’Opzione di Riscatto sia esercitata nel primo Periodo del Riscatto che cadrà nell’anno 2015, l’Emittente pagherà agli Obbligazionisti una somma in denaro e/o consegnerà agli stessi Azioni di Compendio (a seconda delle modalità prescelte) alla Data di Pagamento (come definita al Paragrafo 4.2.5.1 (Interessi e termine di prescrizione) seguente) immediatamente successiva alla Data di Esercizio dell’Opzione di Riscatto (la “Prima Data di Regolamento”), unitamente alla Cedola maturata a tale data; e 19 Nota Informativa sugli strumenti finanziari FATTORI DI RISCHIO (ii) qualora l’Opzione di Riscatto sia esercitata in uno dei Periodi del Riscatto successivi al primo, l’Emittente pagherà agli Obbligazionisti una somma in denaro e/o consegnerà agli stessi Azioni di Compendio (a seconda delle modalità prescelte) entro il successivo 30 giugno (ciascuna una “Data di Regolamento Successiva”), unitamente agli interessi maturati sino alla Data di Esercizio dell’Opzione di Riscatto e calcolati secondo le modalità indicate al Paragrafo 4.2.5.1 (Interessi e termini di prescrizione) della presente Nota Informativa. Alla Prima Data di Regolamento, ovvero ad una Data di Regolamento Successiva (a seconda del caso), l’Emittente procederà come segue: A) Se il Valore delle Azioni per il Riscatto (come di seguito definito e calcolato) è superiore al Prezzo di Conversione l’Emittente: (a) in caso di Regolamento in Azioni, consegnerà agli Obbligazionisti un numero di Azioni di Compendio (le “Azioni per il Riscatto A”), pari alla somma tra (i) il numero di Azioni di Compendio risultante dal Rapporto di Conversione e (ii) il numero di Azioni di Compendio risultante dal rapporto tra il Premio ed il Valore delle Azioni per il Riscatto; o (b) in caso di Regolamento in Contanti, pagherà una somma in denaro equivalente al controvalore delle Azioni per il Riscatto A, escluso quanto previsto alla lettera (a), punto (ii) che precede (valorizzate al Valore delle Azioni per il Riscatto); o (c) in caso di Regolamento Misto, consegnerà, nella proporzione comunicata nell’Avviso di Esercizio dell’Opzione di Riscatto, un numero di Azioni di Compendio (aumentato, per tale parte regolata in azioni, del Premio ai sensi di quanto indicato alla lettera (a) punto (ii) che precede) e pagherà una somma in denaro, per un valore complessivo equivalente al controvalore delle Azioni per il Riscatto A relativamente solo a quanto previsto alla lettera (a), punto (i) che precede (valorizzate al Valore delle Azioni per il Riscatto). B) Se il Valore delle Azioni per il Riscatto (come di seguito definito e calcolato) è inferiore o uguale al Prezzo di Conversione l’Emittente: (a) in caso di Regolamento in Azioni, consegnerà agli Obbligazionisti un numero di Azioni di Compendio (le “Azioni per il Riscatto B”), pari al rapporto tra (i) il valore nominale delle Obbligazioni Convertibili aumentato del Premio e (ii) il Valore delle Azioni per il Riscatto; o (b) in caso di Regolamento in Contanti, pagherà una somma in denaro equivalente al controvalore delle Azioni per il Riscatto B (valorizzate al Valore delle Azioni per il Riscatto) senza l’aumento del Premio; o (c) in caso di Regolamento Misto, consegnerà, nella proporzione comunicata nell’Avviso di Esercizio dell’Opzione di Riscatto, un numero di Azioni di Compendio e pagherà una somma in denaro, il cui valore complessivo sarà equivalente al controvalore delle Azioni per il Riscatto B (valorizzate al Valore delle Azioni per il Riscatto) con l’aumento del Premio sulla quota parte consegnata in azioni. Il “Valore delle Azioni per il Riscatto” sarà pari all’ultimo prezzo delle azioni dell’Emittente determinato dall’Assemblea dei Soci dell’Emittente ai sensi 20 Nota Informativa sugli strumenti finanziari FATTORI DI RISCHIO dell’articolo 6 dello Statuto antecedentemente alla Data di Esercizio dell’Opzione di Riscatto. Ai fini della determinazione del Valore delle Azioni per il Riscatto si rappresenta che l’Assemblea dei Soci dell’Emittente determina il prezzo delle azioni dell’Emittente annualmente, in sede di esame del bilancio, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 6 dello Statuto. Per maggiori informazioni sulla determinazione del valore delle azioni dell’Emittente si rinvia a quanto descritto nel Capitolo 2, Paragrafi 2.2.3 (Rischi connessi a conflitti di interesse dell’Emittente) e 2.2.1 (Rischi connessi alle condizioni economiche delle Offerte), Capitolo 3, Paragrafo 3.3 (Interessi di persone fisiche d giuridiche partecipanti all’emissione) e Capitolo 5, Paragrafo 5.3.1 (Prezzo di Offerta). Nei casi indicati alle lettere (A) e (B) che precedono, l’Emittente procederà, in conformità alle applicabili disposizioni di legge, alla consegna di Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero e riconoscerà in contanti il controvalore, arrotondato al centesimo di Euro superiore, della parte frazionaria. In nessun caso verranno emesse Azioni di Compendio al di sotto del relativo valore nominale, ove espresso. Nel caso in cui l’Emittente proceda ad un riscatto parziale, che in ogni caso non potrà essere inferiore al 10% del valore nominale complessivo del prestito residuo alla Data di Esercizio dell’Opzione di Riscatto, tale riscatto sarà esercitato nei confronti di ciascun Obbligazionista mediante rimborso parziale del valore nominale di ciascuna Obbligazione. In caso di riscatto parziale, le previsioni del presente Paragrafo saranno applicate pro quota alla parte di valore nominale delle Obbligazioni oggetto di riscatto. Si riporta di seguito una esemplificazione numerica del meccanismo di funzionamento dell’Opzione di Riscatto dell’Emittente. 21 Nota Informativa sugli strumenti finanziari FATTORI DI RISCHIO IPOTESI 1: Valore delle Azioni per il Riscatto uguale al Prezzo di Conversione OPZIONE DI RISCATTO DELL'EMITTENTE Prezzo di Conversione (€) IPOTESI 2: Valore delle Azioni per il Riscatto superiore al Prezzo di Conversione IPOTESI 3: Valore delle Azioni per il Riscatto inferiore al Prezzo di Conversione 62,50 62,50 62,50 Rapporto di Conversione (n° az. per ogni Obbligazione) 1,00 1,00 1,00 N° di Obbligazioni detenute 100 100 100 6.250 6.250 6.250 Controvalore investimento iniziale Valore Nominale singola Obbligazione 62,50 62,50 62,50 10,0% 10,0% 10,0% Premio per singola Obbligazione (€) 6,25 6,25 6,25 Valore delle Azioni per il Riscatto (€) 62,50 65,00 60,00 Premio per singola Obbligazione ( % del Val. Nominale) Azioni per il Riscatto A 109,62 Azioni per il Riscatto B 110,00 Numero Azioni parte capitale 100,00 100,00 104,17 6.250 6.500 6.250 Controvalore Azioni di Compendio (€) Numero Azioni parte Premio Controvalore Azioni parte Premio (€) Numero Azioni Consegnate Controvalore Azioni Consegnate (€) Controvalore parte frazionaria (€) Controvalore totale (€) 114,58 10,00 9,62 10,42 625,00 625,00 625,00 110 109 114 6.875,00 7.085,00 6.840,00 0,00 40,00 35,00 6.875,00 7.125,00 6.875,00 Per maggiori informazioni sull’Opzione di Riscatto, si rinvia al Capitolo 4, Paragrafo 4.2.5.7 (Opzione di Riscatto dell’Emittente) della presente Nota Informativa. Gli investitori devono tener presente che il mantenimento in portafoglio delle Azioni di Compendio agli stessi consegnate a seguito del riscatto anticipato (in caso di Regolamento in Azioni ovvero di Regolamento Misto) comporta gli elementi di rischio connessi ad un investimento in strumenti finanziari non quotati. Gli Obbligazionisti devono considerare che, successivamente alla Data di Esercizio dell’Opzione di Riscatto, le Azioni di Compendio consegnate in sede di riscatto saranno soggette a fluttuazioni di prezzo e di valore in funzione dell’andamento economico, patrimoniale e finanziario dell’Emittente. Ove, pertanto, il possessore intendesse vendere le Azioni di Compendio successivamente alla relativa data di consegna, il ricavato di tale vendita potrebbe non consentire il recupero integrale del valore nominale delle Obbligazioni Convertibili. In caso di riscatto anticipato integrale del Prestito mediante Regolamento in Azioni, il numero massimo di Azioni di Compendio che sarebbero consegnate è pari a 4.452.800 (nel caso in cui il valore delle azioni dell’Emittente resti costante a Euro 62,5) a fronte di un numero medio mensile di azioni acquistate dall’Emittente da parte di investitori nel 2012 pari a 887.944. Nell’ipotesi teorica in cui l’Emittente riscatti integralmente il Prestito mediante Regolamento in Azioni ed il valore delle azioni dell’Emittente sia pari all’attuale valore nominale di Euro 3,75, il numero complessivo delle Azioni di Compendio da assegnare sarebbe pari a 67.466.667. Successivamente alla Data di Esercizio dell’Opzione di Riscatto, in caso di Regolamento in Azioni o di Regolamento Misto, gli investitori potrebbero incontrare 22 Nota Informativa sugli strumenti finanziari FATTORI DI RISCHIO difficoltà nella vendita delle Azioni di Compendio consegnate, nel caso in cui il flusso di ordini in vendita generato dai soggetti non interessati a detenere azioni dell’Emittente non fosse supportato da un flusso contrario di ordini in acquisto. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei volumi negoziati in acquisto e vendita nel corso del 2012 in contropartita diretta da parte dell’Emittente con riferimento alle azioni. Titolo azionario BPV - Volumi intermediati nel 2012 Tipo operazione Numero richieste Acquisti dall’Emittente Vendite all’Emittente Totale Numero azioni Controvalore 13.570 10.655.332 665.958.250 8.752 10.337.344 646.084.000 22.322 20.992.676 1.312.042.250 2.1.2.3 Rischi legati alla conversione facoltativa delle Obbligazioni Convertibili prima della scadenza Gli Obbligazionisti potranno esercitare il diritto di richiedere la conversione di tutte o parte delle Obbligazioni detenute in Azioni di Compendio in un qualsiasi Giorno Lavorativo Bancario ricompreso nei Periodi di Conversione che cadono nel mese di maggio di ciascun anno di durata del Prestito (cfr. Paragrafo 4.2.5.2 (Diritto di Conversione degli Obbligazionisti) della presente Nota Informativa). Le Obbligazioni saranno convertibili in ragione di n. 1 Azione di Compendio per ogni Obbligazione Convertibile presentata per la conversione. Il Diritto di Conversione può essere esercitato mediante presentazione della relativa domanda all’Intermediario Aderente presso cui le Obbligazioni Convertibili sono detenute in un qualsiasi Giorno Lavorativo ricompreso nel Periodo di Conversione. L’investimento in Azioni di Compendio comporta gli elementi di rischio connessi ad ogni investimento in azioni non quotate. Ai fini della valutazione dell’esercizio del Diritto di Conversione, il titolare delle Obbligazioni Convertibili, tra l’altro, dovrà considerare che il valore delle Azioni di Compendio è soggetto ai risultati economici dell’Emittente nonché alla situazione patrimoniale di quest’ultimo alla data della conversione e, pertanto, non può essere fornita garanzia che il valore delle Azioni di Compendio, alla data della domanda o di efficacia della conversione, risulti uguale o superiore al Prezzo di Conversione. Non vi è, pertanto, alcuna garanzia che nel corso della durata del Prestito Obbligazionario, il valore delle azioni dell’Emittente sia tale da rendere conveniente la conversione delle Obbligazioni. Fermo restando quanto previsto al Paragrafo 4.2.5.4, lett. d), della presente Nota Informativa, ai possessori delle Obbligazioni Convertibili non è data la facoltà di cui all'articolo 2503-bis, comma 2, del Codice Civile in ipotesi di fusioni per incorporazione nell'Emittente ovvero di scissioni in cui l'Emittente sia la beneficiaria, di società del Gruppo o comunque controllate direttamente o indirettamente da Banca Popolare di Vicenza. Per indicazioni sul Prezzo di Conversione, si rinvia al Capitolo 4, Paragrafo 4.2.5.2 (Diritto di Conversione degli Obbligazionisti) della presente Nota Informativa. 2.1.2.4 Rischio relativo alla vendita delle Obbligazioni Convertibili prima della scadenza L’Obbligazionista che proceda alla vendita delle Obbligazioni Convertibili durante la vita del Prestito, considerato che per le Obbligazioni non è prevista alcuna richiesta di 23 Nota Informativa sugli strumenti finanziari FATTORI DI RISCHIO ammissione a quotazione presso mercati regolamentati né di ammissione a negoziazione in un Sistema Multilaterale di Negoziazione (MTF) né essendo previsto alcun sistema di scambi svolto dall’Emittente, potrebbe incorrere nelle difficoltà di disinvestimento tipiche di uno strumento finanziario non quotato in un mercato regolamentato. Pertanto, qualora gli investitori decidano di vendere le Obbligazioni Convertibili prima della loro scadenza naturale, potrebbero non riuscire a venderle in quanto le richieste di vendita potrebbero non trovare adeguata contropartita e/o il ricavato di tale vendita potrebbe risultare inferiore al valore dell’investimento originariamente effettuato. Nell’ipotesi in cui l’Obbligazionista decida di vendere le Obbligazioni Convertibili prima della scadenza, l’Obbligazionista dovrà tener presente che il valore di mercato delle Obbligazioni Convertibili potrebbe subire l’influenza di diversi fattori quali la fluttuazione dei tassi di interesse, la variazione in negativo del merito di credito dell’Emittente e il valore delle azioni dell’Emittente. In particolare, un aumento dei tassi di interesse può comportare una riduzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni. Similmente, ad una variazione negativa del merito creditizio dell’Emittente corrisponde generalmente una diminuzione del valore delle Obbligazioni Convertibili. Il rischio è tanto maggiore quanto più lunga è la vita residua a scadenza del titolo e quanto minore è il valore delle cedole. 2.1.2.5 Rischio connesso al Prezzo di Offerta Le Obbligazioni Convertibili saranno emesse al prezzo unitario pari ad Euro 62,5, pari al valore nominale determinato dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in data 16 aprile 2013. Qualora gli Obbligazionisti decidano di vendere le Obbligazioni Convertibili prima della relativa scadenza, potrebbero ricavare un importo inferiore al valore nominale delle Obbligazioni Convertibili. Il valore delle Obbligazioni Convertibili risente di diversi fattori quali la fluttuazione dei tassi di interesse, la variazione in negativo del merito di credito dell’Emittente e il valore delle azioni dell’Emittente. In particolare, un aumento dei tassi di interesse potrà avere un effetto negativo sul prezzo di mercato delle Obbligazioni Convertibili. Allo stesso modo, una variazione negativa del merito di credito dell’Emittente corrisponde generalmente ad una diminuzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni Convertibili. Il rischio è tanto maggiore quanto più lunga è la vita residua a scadenza delle Obbligazioni e quanto minore è il valore delle relative cedole. Si segnala, inoltre, che considerata la natura complessa dello strumento, la componente derivativa potrebbe essere valutata dagli operatori di mercato diversamente dalla valutazione effettuata dall’Emittente al momento dell’emissione delle Obbligazioni. L’investitore deve considerare che l’Emittente, successivamente all’emissione delle Obbligazioni, non fornirà alcuna informazione circa il loro valore corrente. Nel corso della durata del Prestito, sarà reso pubblico esclusivamente il prezzo di emissione delle Azioni di Compendio, determinato annualmente dall’Assemblea ordinaria dei Soci. Tale carenza di informazioni, nonostante il prezzo delle azioni della Società rappresenti uno degli elementi da cui dipende il valore delle Obbligazioni Convertibili, potrebbe incidere in maniera significativa sulla capacità dell’investitore di individuare agevolmente il valore delle stesse e l’opportunità di convertirle in Azioni di Compendio. 24 Nota Informativa sugli strumenti finanziari FATTORI DI RISCHIO Si riporta di seguito la scomposizione teorica del Prezzo di Offerta nelle componenti implicite delle Obbligazioni Convertibili: Valore – In termini percentuali rispetto al Prezzo di Offerta Componente Obbligazionaria 99,30% Opzione connessa al riscatto anticipato da parte dell’Emittente -0,10% Opzione a dell’Offerta 0,80% favore del destinatario Nessun onere o spesa accessoria sono previsti a carico dei sottoscrittori delle Obbligazioni Convertibili. Per maggiori informazioni si rinvia al Capitolo 5, Paragrafo 5.3.1 (Prezzo di Offerta) della presente Nota Informativa. 2.1.2.6 Rischio correlato all’assenza di rating alla Data della Nota Informativa L’Emittente, alla Data della Nota Informativa, non intende richiedere l’attribuzione di rating per le Obbligazioni Convertibili. Non vi sarà, pertanto, un giudizio indipendente rilasciato da una agenzia di rating sul Prestito Obbligazionario. L’assenza di rating delle Obbligazioni può rappresentare un fattore di rischio in quanto non vi è disponibilità immediata di un indicatore sintetico rappresentativo della loro rischiosità. Gli investitori devono considerare a tal riguardo che sottoscrivendo le Obbligazioni Convertibili, indipendentemente dalle modalità con cui tali strumenti saranno eventualmente riscattati anticipatamente, essi acquisiscono un diritto di credito nei confronti dell’Emittente per la restituzione del capitale e il pagamento degli interessi, per cui il merito di credito dell’Emittente e la sua solvibilità rappresentano un elemento essenziale ai fini della valutazione dell’investimento. Per le informazioni relative al rating dell’Emittente si veda il Capitolo 10, Paragrafo 10.5 (Rating) della presente Nota Informativa. 2.1.2.7 Rischio connesso al superamento della soglia prevista dall’articolo 30 del Testo Unico Bancario Si segnala che nel caso in cui il Prestito non fosse interamente sottoscritto, gli azionisti della Società che avessero esercitato i propri diritti di opzione per l’intera parte di propria competenza potrebbero, a seconda della partecipazione detenuta nell’Emittente, superare la soglia dell’1% del capitale sociale della Società. In tal caso, ai sensi dell’articolo 30 del Testo Unico Bancario e dell’articolo 13 dello Statuto (come modificato dall’Assemblea Straordinaria in data 27 aprile 2013), la Società, appena rileverà il superamento di tale limite, contesterà al detentore la violazione del divieto. Le azioni eccedenti dovranno essere alienate entro un anno dalla contestazione. Trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all’alienazione delle Azioni verranno acquisiti dalla Società. 2.1.2.8 Rischio connesso alla possibilità di modifiche del regime fiscale delle Obbligazioni Non è possibile prevedere se il regime fiscale applicabile agli interessi e altri proventi, ivi inclusi eventuali plusvalenze, derivanti dalle Obbligazioni Convertibili potrà subire 25 Nota Informativa sugli strumenti finanziari FATTORI DI RISCHIO eventuali modifiche nel corso della vita delle Obbligazioni né, pertanto, può essere escluso che, in caso di modifiche, i rendimenti attesi possano discostarsi, anche sensibilmente, da quelli che saranno effettivamente corrisposti alle varie date di pagamento. Saranno a carico degli Obbligazionisti ogni imposta e tassa, presente o futura che, ai sensi delle disposizioni di volta in volta applicabili, dovessero essere riferite alle Obbligazioni Convertibili o alle quali le Obbligazioni Convertibili vengano comunque ad essere soggette. Eventuali maggiori prelievi fiscali sui redditi o sulle plusvalenze relative alle Obbligazioni Convertibili rispetto a quelle previste dalla vigente normativa fiscale applicabile, ad esito di sopravvenute modifiche legislative o regolamentari ovvero di sopravvenute prassi interpretative dell’amministrazione finanziaria, comporteranno conseguentemente una riduzione del rendimento delle Obbligazioni al netto del prelievo fiscale, senza che ciò determini obbligo alcuno per l’Emittente di corrispondere agli Obbligazionisti alcun importo aggiuntivo a compensazione di tale maggiore prelievo fiscale. 2.2 RISCHI RELATIVI ALLE OFFERTE 2.2.1 Rischi connessi alle condizioni economiche delle Offerte Il Prezzo di Offerta delle Azioni e delle Obbligazioni Convertibili, pari ad Euro 62,5, ed il valore nominale delle Obbligazioni sono basati sul prezzo delle azioni di Banca Popolare di Vicenza approvato dall’Assemblea dei Soci del 27 aprile 2013. A tal proposito, con riferimento al prezzo delle azioni (valore nominale più sovrapprezzo) dell’Emittente, si evidenzia che, ai sensi dell’articolo 6 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, formula all’Assemblea ordinaria dei Soci una proposta in merito al sovrapprezzo da richiedere per le emissioni di nuove azioni (nel rispetto di quanto indicato all’articolo 2528 del Codice Civile). Nella prassi consolidata che regola i rapporti dell’Emittente con i propri soci relativamente all’acquisto ed alla vendita di azioni proprie, il prezzo delle azioni corrisponde, quindi, a quello stabilito dall’ultima Assemblea dei Soci ai sensi ed ai fini dell’articolo 6 dello Statuto. In questo senso il sovrapprezzo concorre a definire, di conseguenza, il prezzo di tutti gli scambi di azioni dell’Emittente nel corso dell’esercizio in cui viene determinato. L’Emittente, conformemente alle indicazioni di Banca d’Italia, ha provveduto ad identificare un’appropriata metodologia valutativa, quanto più possibile ancorata alla redditività dell’Emittente stesso ed atta a garantire continuità di metodo nel tempo, avvalendosi di esperti indipendenti. In tal senso, il perito indipendente incaricato ha proceduto ad effettuare la valutazione con riferimento al prezzo delle azioni al 31 dicembre 2012, in continuità rispetto ai due esercizi precedenti, applicando tre criteri: 1. il criterio di mercato, fondato su transazioni comparabili; 2. il criterio del costo (o criterio patrimoniale complesso), il quale desume il valore dalla riespressione del valore delle attività/passività di Banca Popolare di Vicenza a costo di rimpiazzo; 3. il criterio di natura reddituale, fondato su una valutazione di natura reddituale per somma delle parti mediante il criterio del Dividend Discount Model con Excess Capital. Tenuto conto delle indicazioni dell’esperto indipendente, il Consiglio di Amministrazione 26 Nota Informativa sugli strumenti finanziari FATTORI DI RISCHIO come già peraltro avvenuto negli esercizi precedenti, ha ritenuto di fare riferimento al criterio reddituale ovvero al Dividend Discount Model con distribuzione dell’excess capital. A differenza di quanto accaduto nei due precedenti esercizi ed in un’ottica prudenziale, l’esperto indipendente nel 2012 ha determinato due ipotesi di costo del capitale che hanno portato ad identificare, con riferimento al criterio reddituale, un intervallo di prezzo per azione compreso tra Euro 57,6 e 62,5. Di conseguenza, il prezzo delle azioni dell’Emittente determinato dall’Assemblea dei soci in data 27 aprile 2013 e il Prezzo di Offerta, entrambi pari ad Euro 62,5, corrispondono al massimo del suindicato intervallo di prezzo per azione (compreso tra Euro 57,6 e 62,5). Le due diverse ipotesi di costo del capitale derivano da due diverse modalità di quantificazione del coefficiente beta, il più possibile allineate ma non esattamente coincidenti con la metodologia utilizzata nei precedenti esercizi, in quanto quest’ultima nel 2012 forniva dei risultati statisticamente non significativi. L’esperto indipendente precisa che, relativamente al calcolo del beta, la metodologia che appare statisticamente e metodologicamente più robusta è quello che porta ad una configurazione di costo del capitale più bassa e sostanzialmente allineata al precedente esercizio (e, di conseguenza, ad un valore dell’azione posizionato sulla parte superiore dell’intervallo). Si evidenzia, altresì, che il perito, nell’affermare che nella definizione del prezzo per azione maggiore enfasi doveva essere riposta nel criterio di natura reddituale, precisa come tale approccio comporti il rischio di una maggiore discrezionalità, in quanto fondato principalmente su variabili di input fornite dalla società oggetto di valutazione, oltre ad essere soggetto ad un’alea, di ampiezza variabile anche in ragione dell’andamento del contesto macroeconomico, che comporta il rischio di non realizzare quanto previsto nel piano industriale. Sono state pertanto effettuate ulteriori verifiche circa i risultati ottenuti mediante l’applicazione del criterio di natura reddituale, tutte con esito positivo. Per maggiori informazioni si rinvia al Capitolo 5, Paragrafo 5.3.1 (Prezzo di Offerta) della presente Nota Informativa. Sulla base di quanto predisposto dall’esperto indipendente incaricato, che ha identificato il range di valori spiegando in modo approfondito i razionali e gli eventuali punti di attenzione dei vari criteri, e sentito il parere del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione ha proposto all’Assemblea dei Soci il sovrapprezzo di Euro 58,75 corrispondente ad un prezzo delle azioni pari ad Euro 62,5, in linea con il prezzo delle azioni del 2011 e del 2012. Il prezzo di Euro 62,5 per azione, determinato secondo le logiche sopra esposte, evidenzia, quale specifico fattore di rischio connesso agli strumenti finanziari offerti relativamente ai moltiplicatori “Price/Earnings” e “Price/Book Value” riferiti all’Emittente e calcolati sulla base dei Prezzi di Offerta, un disallineamento rispetto ai multipli di mercato di un campione di banche con azioni quotate, in ragione del fatto che il valore delle azioni di Banca Popolare di Vicenza viene determinato dall’assemblea dei soci annualmente e non in un mercato regolamentato, come esposto nella tabella seguente: Multipli per le banche quotate e non quotate 27 Nota Informativa sugli strumenti finanziari FATTORI DI RISCHIO Banca P/BV 2012 P/E 2012 Media banche non quotate 1,22x 69,35x Media banche quotate 0,38x 24,49x Banca Popolare di Vicenza 1,49x 49,36x Dalla tabella sopra riportata emerge che il multiplo Price/Book Value 2012 dell’Emittente è superiore sia alla media delle banche quotate che delle banche non quotate, mentre il multiplo Price/Earnings 2012, ancorché il parametro non appaia particolarmente significativo in ragione del numero elevato di banche che hanno chiuso l’esercizio 2012 in perdita, risulta superiore alle banche quotate e inferiore alle banche non quotate. Per maggiori informazioni si rinvia al Capitolo 3, Paragrafo 3.3 (Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all’emissione) e al Capitolo 5, Paragrafo 5.3.1 (Prezzo di Offerta) della presente Nota Informativa. 2.2.2 Rischi connessi alla negoziazione dei diritti di opzione I diritti di opzione relativi alle Azioni e alle Obbligazioni non saranno negoziabili in alcun mercato regolamentato né in alcun sistema multilaterale di negoziazione né in altri sistemi bilaterali, né l’Emittente svolgerà alcuna attività volta ad accelerare, gestire, realizzare o agevolare gli scambi dei diritti di opzione. Pertanto, pur essendo possibile per i titolari dei diritti di opzione relativi alle Azioni e alle Obbligazioni cedere tali diritti di opzione sulla base dei principi che regolano l’autonomia negoziale dei privati, tuttavia il soggetto che intende cedere i propri diritti di opzione potrebbe incontrare difficoltà o addirittura non riuscire a cedere a terzi i propri diritti di opzione. 2.2.3 Rischi connessi a conflitti di interesse dell’Emittente Si segnala che le Azioni e le Obbligazioni Convertibili sono offerte direttamente dall’Emittente. La Società è, dunque, Emittente, offerente e responsabile del collocamento delle Offerte. Esiste, pertanto, sotto tale profilo, un potenziale conflitto di interesse su cui si richiama l’attenzione degli investitori. Inoltre, in caso di riscatto anticipato delle Obbligazioni mediante Regolamento in Azioni o Regolamento Misto, il valore di riferimento per il calcolo del numero di azioni della Società da consegnare agli Obbligazionisti sarà calcolato dall’Emittente, per cui quest’ultimo potrebbe trovarsi, in relazione a tale aspetto, in una situazione di potenziale conflitto di interessi. Per maggiori informazioni si rinvia al Capitolo 3, Paragrafo 3.3 (Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all’emissione) e al Capitolo 5, Paragrafo 5.4.1 (Soggetti incaricati del coordinamento e del collocamento) della presente Nota Informativa. 2.2.4 Rischi connessi alla parziale esecuzione dell’Aumento di Capitale Non esiste un consorzio di garanzia per il buon esito delle Offerte; pertanto, le Offerte potrebbero chiudersi per un ammontare inferiore, rispetto a quanto previsto. Si segnala che nel caso in cui le Offerte si chiudano per un ammontare inferiore rispetto a quanto previsto, la patrimonializzazione dell’Emittente rimarrebbe, comunque, superiore ai livelli attualmente richiesti dalla Banca d’Italia. Per maggiori informazioni si rinvia al Capitolo 5, Paragrafo 5.2.2 (Impegni a sottoscrivere le Azioni e le Obbligazioni) della presente Nota Informativa. 28 Nota Informativa sugli strumenti finanziari FATTORI DI RISCHIO 2.2.5 Rischi connessi a eventuali effetti diluitivi Le Azioni e le Obbligazioni sono preliminarmente offerte in opzione a tutti gli Azionisti e ai possessori di Obbligazioni 2009-2016 nell’ambito dell’Offerta in Opzione e, pertanto, non vi sono effetti diluitivi derivanti dall’emissione di tali strumenti in termini di quota percentuale sul capitale sociale nei confronti degli Azionisti e dei possessori di Obbligazioni 2009-2016 che decideranno di sottoscrivere l’Offerta per la parte di loro competenza. In caso di totale sottoscrizione delle Azioni, pari a n. 4.048.000, gli Azionisti dell’Emittente e i possessori di Obbligazioni 2009-2016 che decidano di non sottoscrivere l’Offerta in Opzione per la parte di loro competenza potrebbero vedere diluita la propria partecipazione nel capitale effettivamente emesso di una percentuale massima pari al 4,8%. In caso di integrale assegnazione del Premio Fedeltà, con assegnazione di ulteriori 809.600 azioni senza ulteriore esborso, la diluizione massima salirebbe al 5,7%. Con l’integrale esercizio dell’Opzione di Riscatto mediante Regolamento in Azioni e di totale sottoscrizione delle Azioni, nonché di assegnazione integrale del Premio Fedeltà, nell’ipotesi in cui il Valore delle Azioni per il Riscatto sia pari al Prezzo di Conversione, si avrebbe una diluizione massima pari al 10,3%. Qualora, fermo restando quanto precede, Banca Popolare di Vicenza emettesse per il riscatto delle Obbligazioni mediante Regolamento in Azioni, nuove azioni il cui valore sia pari al valore nominale attuale delle azioni dell’Emittente, la diluizione massima teorica potenziale sarebbe pari al 47,3%. A tale riguardo, si ricorda che la possibilità che vengano a determinarsi effetti diluitivi sul capitale sociale detenuto da ciascun socio, consistenti nella riduzione della quota di capitale detenuta per l’effetto dell’ingresso di nuovi soci o, nei limiti previsti dalla legge, della sottoscrizione di ulteriori azioni da parte di soci esistenti sono insiti nella forma sociale dell’Emittente che, in quanto cooperativa, è una società a capitale variabile. Gli effetti di tale profilo di rischio, stante il principio del voto capitario applicabile alle banche popolari, aventi natura di cooperativa, sarebbero circoscritti ai soli effetti economici. L’Emittente segnala, al riguardo, che, contestualmente alle Offerte, ha avviato l’istruttoria dinanzi alle autorità competenti per l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni al fine di procedere ad un aumento di capitale ordinario (per un importo massimo complessivo pari ad Euro 100 milioni) mediante campagna finalizzata all’ampliamento della base sociale dell’Emittente. Tale aumento di capitale ordinario è riservato a soggetti che non siano soci dell’Emittente (con esclusione dei dipendenti) e le azioni che saranno assegnate nell’ambito di tale aumento di capitale non attribuiranno il diritto di aderire alle Offerte, in quanto la data di stacco del diritto di opzione prevista in relazione alle Offerte medesime è precedente alla data di emissione delle azioni rinveniente dall’aumento di capitale ordinario. 2.2.6 Esclusione dei mercati nei quali sono consentite le Offerte L’Offerta in Opzione è riservata, a parità di condizioni, a tutti gli Azionisti dell’Emittente e ai possessori di Obbligazioni 2009-2016, senza limitazioni o esclusioni del diritto di opzione; le eventuali Azioni ed Obbligazioni residue inoptate (anche a seguito dell’esercizio del diritto di prelazione) verranno assegnate al Pubblico Indistinto che ne abbia fatto richiesta durante il Periodo di Offerta. Le Offerte sono promosse esclusivamente sul mercato italiano sulla base del Prospetto. Esse, quindi, non sono né saranno estese agli investitori residenti negli Stati Uniti d’America, in Canada, in Giappone ed in Australia, nonché negli Altri Paesi nei quali tale diffusione non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità, con alcun mezzo, non utilizzando quindi né i servizi postali, né alcun altro strumento di comunicazione o di commercio interno o internazionale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, 29 Nota Informativa sugli strumenti finanziari FATTORI DI RISCHIO la posta elettronica, il telefono ed internet) degli Altri Paesi, né attraverso alcuno dei mercati regolamentati nazionali degli Altri Paesi, né in alcun altro modo. Ogni adesione alle Offerte descritte nel Prospetto posta in essere, direttamente o indirettamente, in violazione delle limitazioni di cui sopra sarà considerata non valida. I soggetti non residenti in Italia, quindi, potrebbero non poter esercitare e/o vendere i diritti di opzione loro spettanti (e/o, comunque, non poter sottoscrivere le Azioni e le Obbligazioni Convertibili) ai sensi della normativa straniera a loro eventualmente applicabile. Tali soggetti, pertanto, dovrebbero avvalersi di specifici pareri legali in materia prima di intraprendere qualsiasi azione. L’Emittente si riserva il diritto di non consentire a tali soggetti l’esercizio e/o la vendita dei suddetti diritti di opzione (e/o, comunque, la sottoscrizione delle Azioni e delle Obbligazioni Convertibili), qualora dovesse riscontrare che ciò viola leggi e/o regolamenti applicabili negli Altri Paesi. Per maggiori informazioni si rinvia al Capitolo 5, Paragrafo 5.2.1 (Destinatari e mercati dell’offerta) della presente Nota Informativa. 30 Nota Informativa sugli strumenti finanziari 3. INFORMAZIONI ESSENZIALI 3.1 DICHIARAZIONE RELATIVA AL CAPITALE CIRCOLANTE Alla Data della Nota Informativa, il Gruppo dispone di un capitale circolante sufficiente per fare fronte alle proprie esigenze per un periodo di dodici mesi. Per capitale circolante, ai sensi delle raccomandazioni contenute nel documento ESMA/2011/81 del Marzo 2011, si intende il mezzo mediante il quale il Gruppo ottiene le risorse liquide necessarie a soddisfare le obbligazioni in scadenza. Per le informazioni sulle risorse finanziarie dell’Emittente si rinvia al capitolo 10 (Risorse finanziarie) del Documento di Registrazione. 3.2 FONDI PROPRI ED INDEBITAMENTO La seguente tabella riporta il totale della provvista e dei mezzi propri del Gruppo alla data del 31 marzo 2013. Si precisa che le suddette informazioni sono tratte elaborazioni gestionali e non sono state sottoposte a revisione contabile. (dati in migliaia di euro) 31/03/2013 Debiti verso banche 6.959.963 Debiti verso clientela 22.064.771 Titoli in circolazione 7.592.913 Passività finanziarie valutate al fair value 1.696.537 Totale provvista Patrimonio netto del Gruppo (escluso utile di periodo) Totale 38.314.184 3.212.593 41.526.777 Per ulteriori informazioni si rinvia ai capitoli 9 (Resoconto della situazione gestionale e finanziaria), 10 (Risorse finanziarie) e 20 (Informazioni finanziarie riguardanti le attività e le passività, la situazione finanziaria ed i profitti e le perdite dell’Emittente e del Gruppo) del Documento di Registrazione. 3.3 INTERESSI DI PERSONE FISICHE E GIURIDICHE PARTECIPANTI ALL’ EMISSIONE Le Azioni e le Obbligazioni Convertibili sono offerte direttamente dall’Emittente. La Società è, dunque, emittente, offerente e responsabile del collocamento delle Offerte. Sotto tale profilo esiste, dunque, un potenziale conflitto di interessi. Gli investitori devono, inoltre, considerare che il prezzo delle azioni dell’Emittente è stabilito annualmente, ai sensi dell’articolo 6 dello Statuto, dall’Assemblea ordinaria dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale. Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione, ai fini della proposta da presentare all’Assemblea dei soci per il calcolo del prezzo delle azioni ai sensi dell’articolo 6 dello Statuto, ha provveduto 31 Nota Informativa sugli strumenti finanziari ad identificare, conformemente alle indicazioni della Banca d’Italia, un’appropriata metodologia valutativa, quanto più possibile ancorata alla redditività dell’Emittente stesso ed atta a garantire continuità di metodo nel tempo, avvalendosi di esperti indipendenti per la determinazione del prezzo delle azioni dell’Emittente al 31 dicembre di ciascun anno. In tal senso, il perito indipendente incaricato, Prof. Mauro Bini, ha proceduto ad effettuare la valutazione con riferimento al prezzo al 31 dicembre 2012, in continuità rispetto ai due esercizi precedenti, applicando tre criteri: 1. il criterio di mercato, fondato su transazioni comparabili; 2. il criterio del costo (o criterio patrimoniale complesso), il quale desume il valore dalla riespressione del valore delle attività/passività di Banca Popolare di Vicenza a costo di rimpiazzo; 3. il criterio di natura reddituale, fondato su una valutazione di natura reddituale per somma delle parti mediante il criterio del Dividend Discount Model con Excess Capital. Tenuto conto delle indicazioni dell’esperto indipendente, il Consiglio di Amministrazione come già, peraltro, avvenuto negli esercizi precedenti, ha ritenuto di fare riferimento al criterio reddituale ovvero al Dividend Discount Model con distribuzione dell’excess capital. A differenza di quanto accaduto nei due precedenti esercizi ed in un’ottica prudenziale, l’esperto indipendente nel 2012 ha determinato due ipotesi di costo del capitale che hanno portato ad identificare, con riferimento al criterio reddituale, un intervallo di prezzo per azione compreso tra Euro 57,6 e 62,5. Sulla base del parere predisposto dall’esperto indipendente incaricato, che ha identificato il range di valori spiegando in modo approfondito i razionali e gli eventuali punti di attenzione dei vari criteri, e sentito il parere del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione ha proposto all’Assemblea dei Soci il sovrapprezzo di Euro 58,75 corrispondente ad un prezzo di Euro 62,5, in linea con il prezzo del 2011 e del 2012. Il parere dell’esperto indipendente che il Consiglio di Amministrazione dovrà acquisire, ai fini di sottoporre all’Assemblea dei Soci dell’Emittente la proposta di determinazione del valore delle azioni, sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale dell’Emittente entro i 10 (dieci) giorni successivi alla data in cui si terrà l’Assemblea dei Soci convocata ai sensi dell’articolo 2528, secondo comma, del Codice Civile e dell’articolo 6 dello Statuto. Si segnala che il prezzo delle azioni determinato sulla base dei criteri e delle modalità su indicati, rileverà, oltre che per la determinazione del Prezzo di Offerta, anche in relazione (i) al Diritto di Conversione degli Obbligazionisti, come prezzo di riferimento per valutare l’opportunità di esercitare o meno il Diritto di Conversione e (ii) al riscatto anticipato delle Obbligazioni da parte dell’Emittente (mediante Regolamento in Azioni, Regolamento Misto o Regolamento in Contanti), in quanto costituisce il prezzo di riferimento per la valorizzazione delle azioni, ovvero del controvalore in contanti, da consegnare agli Obbligazionisti. Tale valore sarà, infatti, pari all’ultimo prezzo delle azioni dell’Emittente deliberato dall’Assemblea dei Soci dell’Emittente, su proposta del Consiglio di Amministrazione, prima della data di riscatto, ai sensi dell’articolo 6 dello Statuto. Ai fini del riscatto anticipato delle Obbligazioni sarà, pertanto, rilevante anche il valore stabilito dal Consiglio di Amministrazione, il quale verserà in relazione a tale aspetto in una situazione di potenziale conflitto di interessi. Fatto salvo quanto indicato nel capitolo 14, paragrafo 14.2 (Conflitti di interesse degli organi di amministrazione, di direzione, di vigilanza e degli alti dirigenti) e capitolo 17, paragrafo 17.2 (Partecipazioni azionarie e stock option) del Documento di Registrazione, per quanto a conoscenza dell’Emittente, alla Data della Nota Informativa, oltre alle finalità indicate al 32 Nota Informativa sugli strumenti finanziari Paragrafo 3.4 (Ragioni dell’offerta e impiego dei proventi) della presente Nota Informativa che segue, non sussistono ulteriori interessi significativi in merito all’emissione delle Azioni e delle Obbligazioni Convertibili o alle Offerte stesse. 3.4 RAGIONI DELL’ OFFERTA E IMPIEGO DEI PROVENTI L’Aumento di Capitale (relativo alla sottoscrizione delle Azioni) consentirà un incremento del livello di patrimonializzazione dell’Emittente, anche nell’ottica dell’entrata in vigore delle disposizioni cosiddette di Basilea III. Tale rafforzamento patrimoniale, previsto nell’aggiornamento del piano industriale 2012-2014/16 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 12 marzo 2013 ed esteso di un anno, sarà strumentale, tra l’altro, al perseguimento degli obiettivi previsti nel piano stesso. Tali obiettivi, peraltro, prevedono la possibilità di valutare opportunità di crescita per linee esterne. Alla Data della Nota Informativa l’Emittente sta valutando, in via assolutamente preliminare, eventuali opportunità di acquisizioni. L’impatto dell’Aumento di Capitale (relativo alla sottoscrizione delle Azioni) sul Tier 1 Capital Ratio, sulla base di un aumento di capitale di Euro 253 milioni e dei ratios patrimoniali al 31 dicembre 2012, sarebbe pari a 88 punti base. Il Prestito Obbligazionario, oltre alle esigenze generali di finanziamento fino al verificarsi dell’eventuale conversione e/o del riscatto anticipato da parte dell’Emittente, nei termini meglio descritti nel Capitolo 4, Paragrafo 4.2.5.7 (Opzione di Riscatto dell’Emittente), consentirà, successivamente alla conversione e/o al riscatto dell’Emittente, di rafforzare ulteriormente la patrimonializzazione dell’Emittente. Tale strumento finanziario consente all’Emittente di poter godere della flessibilità derivante dalla possibilità di rimborsare anticipatamente il prestito pagandolo in azioni, aumentando di conseguenza i propri ratios patrimoniali, qualora se ne ravvisasse l’opportunità e/o la necessità. Tale ulteriore rafforzamento patrimoniale (in caso di conversione/riscatto della totalità dell’importo del Prestito Obbligazionario) è stimato in 88 punti base, e con l’Aumento di Capitale (mediante sottoscrizione delle Azioni), porterebbero il totale dell’incremento del Tier 1 Capital Ratio a 175 punti base. Per quanto riguarda i proventi, le risorse ottenute dall’Offerta consentiranno flessibilità nella gestione del costo della raccolta, sostituendo altri finanziamenti sul mercato interbancario ed internazionale e alimenteranno, nella normale gestione, l’attività creditizia del Gruppo, orientata, in ogni caso e pur in un contesto macroeconomico difficile ed incerto, al rispetto di una prudente erogazione del crediti. 33 Nota Informativa sugli strumenti finanziari 4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE 4.1 INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE 4.1.1 Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti Le Azioni oggetto dell’Offerta in Opzione e dell’Offerta al Pubblico Indistinto sono le massime n. 4.048.000 Azioni, ciascuna del valore nominale di Euro 3,75, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla Data della Nota Informativa. Le Azioni avranno il codice ISIN IT0000784212. 4.1.2 Legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari sono stati creati Le Azioni saranno emesse in base alla legge italiana. 4.1.3 Caratteristiche delle Azioni Le Azioni saranno ordinarie, nominative ed indivisibili, liberamente trasferibili e assoggettate al regime di dematerializzazione di cui agli artt. 83-quinquies e 83-sexies del Testo Unico Finanza e dei relativi regolamenti di attuazione e saranno immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli. Conseguentemente, sino a quando le Azioni saranno gestite in regime di dematerializzazione presso Monte Titoli, il trasferimento delle Azioni e l’esercizio dei relativi diritti potranno avvenire esclusivamente per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso quest’ultima società. 4.1.4 Valuta di emissione delle Azioni Le Azioni saranno emesse in Euro. 4.1.5 Descrizione dei diritti connessi alle Azioni Le Azioni avranno le stesse caratteristiche e attribuiranno gli stessi diritti amministrativi e patrimoniali delle azioni in circolazione alla Data della Nota Informativa. Le Azioni avranno godimento 1° gennaio 2013. Nel rispetto di quanto deliberato del Consiglio di Amministrazione in data 28 maggio 2013, non sarà dovuto, da parte dei sottoscrittori delle Azioni, il pagamento degli interessi di conguaglio (c.d. dietimi), ai fini della partecipazione ai dividendi per l’esercizio in corso. Non esistono categorie di Azioni diverse da quelle ordinarie. Le Azioni non sono quotate su alcun mercato regolamentato né su altre piattaforme di negoziazione. I sottoscrittori delle Azioni che: (i) abbiano mantenuto, senza soluzione di continuità presso una banca del Gruppo o altro Intermediario Aderente, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, che decorre dal giorno immediatamente successivo alla data di chiusura del Periodo di Offerta (il “Periodo di Riferimento”), l’ininterrotta titolarità (a) delle Azioni e (b) di altre azioni ordinarie dell’Emittente eventualmente detenute al termine del Periodo di Offerta; e 34 Nota Informativa sugli strumenti finanziari (ii) durante il Periodo di Offerta non abbiano ceduto, a qualsiasi titolo, le azioni dell’Emittente eventualmente già detenute all’inizio del Periodo di Offerta, mantenendo, continuativamente, la titolarità di tali azioni presso una banca del Gruppo o altro Intermediario Aderente, avranno diritto, senza ulteriori esborsi, alla assegnazione di azioni ordinarie dell’Emittente, secondo il rapporto di n. 1 azione gratuita ogni n. 5 Azioni sottoscritte (il “Premio Fedeltà”). La cessione, a qualsiasi titolo, da parte dell’investitore, durante il Periodo di Riferimento, delle Azioni di Compendio eventualmente ricevute, a seguito di esercizio del Diritto di Conversione e/o riscatto anticipato del Prestito mediante Regolamento in Azioni o Regolamento Misto, non inciderà sull’attribuzione del Premio Fedeltà, che, pertanto, sarà assegnato al ricorrere delle circostanze indicate ai punti (i) e (ii) che precedono e alla positiva verifica effettuata secondo le modalità indicate alle lettere (a) e (b) seguenti. Le azioni ordinarie dell’Emittente da assegnarsi come Premio Fedeltà, al ricorrere delle circostanze indicate ai punti (i) e (ii) che precedono, saranno azioni ordinarie dell’Emittente di nuova emissione, rivenienti dell’Aumento di Capitale, ovvero azioni proprie detenute dall’Emittente in portafoglio. Ai fini dell’assegnazione delle azioni del Premio Fedeltà agli aventi diritto: (a) l’Emittente, entro 90 (novanta) giorni di calendario dalla scadenza del Periodo di Riferimento, effettuerà la verifica della ininterrotta titolarità per i sottoscrittori delle Azioni che abbiano detenuto ininterrottamente, durante il Periodo di Riferimento, le azioni, nei termini indicati ai punti (i) e (ii) che precedono, presso l’Emittente, ovvero altre banche del Gruppo; ovvero (b) l’Emittente dovrà ricevere, entro il termine di decadenza di 90 (novanta) giorni di calendario dalla scadenza del Periodo di Riferimento, una comunicazione scritta dell’Intermediario Aderente (qualora diverso dall’Emittente o da altre banche del Gruppo) attestante l’ininterrotta titolarità delle azioni nei termini indicati ai punti (i) e (ii) che precedono. A tal fine, l’Emittente si renderà parte diligente: (x) inviando una comunicazione scritta agli Intermediari Aderenti (diversi dall’Emittente o dalle altre banche del Gruppo), richiedendo la suindicata attestazione; e (y) comunicando per iscritto al sottoscrittore delle Azioni (all’indirizzo da quest’ultimo indicato nella Scheda di Adesione, ovvero comunicato successivamente all’Emittente) l’invio della suindicata richiesta di attestazione all’Intermediario Aderente. Le azioni eventualmente attribuite come Premio Fedeltà, avranno il medesimo godimento ed attribuiranno i medesimi diritti delle azioni della Società in circolazione al momento della loro emissione e saranno inserite nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli. Si riportano di seguito alcune previsioni dello Statuto relative ai diritti amministrativi e patrimoniali connessi a tutte le azioni dell’Emittente, incluse le Azioni. Lo Statuto è a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società nonché sul sito internet www.popolarevicenza.it. Diritto al dividendo Ai sensi dell’articolo 19 dello Statuto, le Azioni attribuiscono il pieno diritto ai dividendi, ove deliberati dall’Assemblea ordinaria dei soci per l’esercizio in corso, qualunque sia l’epoca di acquisto delle azioni; i sottoscrittori delle azioni devono però corrispondere alla Società gli interessi di conguaglio nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione. Nel caso di operazioni di aumento di capitale sottoposte all’approvazione dell’Assemblea dei 35 Nota Informativa sugli strumenti finanziari soci, questa determina anche la data di godimento del dividendo per l’esercizio in cui l’operazione ha corso. Per l’esercizio dei diritti patrimoniali, il titolare delle azioni si avvale dell’intermediario presso il quale esiste la posizione in azioni dell’Emittente. I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili restano devoluti all’Emittente. Diritto di voto Ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto, hanno diritto di voto in Assemblea coloro che risultano iscritti nel libro soci almeno novanta giorni prima di quello fissato per l’Assemblea di prima convocazione e siano in possesso della comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della legislazione vigente, attestante l’avvenuto deposito delle azioni due giorni prima non festivi dell’Assemblea. La Società, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, emette un biglietto di ammissione nominativo valevole per l’esercizio del diritto di voto. Ogni Socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia il numero di azioni possedute. E’ ammessa la rappresentanza di un socio da parte di altro socio che non sia amministratore, sindaco o dipendente dell’Emittente o di società da quest’ultimo controllate. Le deleghe rilasciate valgono sia per la prima che per la seconda convocazione dell’Assemblea. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci non è ammessa la rappresentanza da parte di persona non socio dell’Emittente anche se munita di mandato generale Le suindicate limitazioni non si applicano in caso di rappresentanza legale. Acquisizione della qualità di Socio Ai sensi degli articoli 8, 11, 12 e 13 dello Statuto possono essere ammesse quali soci della Società le persone fisiche, con esclusione di quelle che si trovino nelle condizioni previste dall’articolo 12 dello Statuto, le persone giuridiche, le società di ogni tipo, i consorzi, le associazioni ed altri enti. Ai fini dell’ammissione a socio è inoltre necessario che l’aspirante socio abbia uno sperimentato rapporto di clientela in atto con la Società stessa ovvero che sia favorevolmente conosciuto nelle aree in cui la Società è attiva attraverso la rete dei propri sportelli. Ai sensi dell’articolo 9 dello Statuto, chi intende diventare socio deve esibire al Consiglio di Amministrazione il certificato di partecipazione al sistema di gestione accentrata e presentare al Consiglio stesso una domanda scritta contenente, oltre all’indicazione del numero delle azioni acquistate per sottoscrizione o cessione, le generalità, il domicilio ed ogni altra informazione e/o dichiarazione dovute per legge o per Statuto o richieste dalla Società in via generale. Ai sensi dell’articolo 10 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione delibera sull’accoglimento o sul rigetto della domanda di ammissione a socio. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata agli interessati e annotata a cura degli amministratori sul libro soci. L’eventuale rifiuto può essere sottoposto dall’interessato, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della notizia, al Collegio dei Probiviri che decide entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su motivata richiesta del Consiglio dei Probiviri e la sua decisione è inappellabile. Coloro ai quali il Consiglio di Amministrazione abbia rifiutato l’ammissione a socio e siano portatori legittimati di azioni possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniali, ferme 36 Nota Informativa sugli strumenti finanziari restando le limitazioni previste dallo Statuto. Ai sensi dell’articolo 11 dello Statuto, la qualità di socio si acquista con l’iscrizione nel libro soci, adempiute le formalità prescritte, previo versamento della tassa di ammissione a socio determinata dal Consiglio di Amministrazione; tale tassa può essere variata dal Consiglio di Amministrazione in qualsiasi momento durante l’esercizio sociale. Diritto di opzione Ai sensi dell’articolo 2441, primo comma, del Codice Civile, le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di conversione. Diritto di prelazione Ai sensi dell’articolo 2441, comma 3, del Codice Civile, in caso di offerta di azioni di nuova emissione in opzione ai soci, coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione sulle azioni eventualmente rimaste inoptate. Diritto alla partecipazione agli utili dell’Emittente Ai sensi dell’articolo 53 dello Statuto, dall’utile netto risultante dal bilancio annuale sottoposto all’approvazione dell’Assemblea ordinaria della Società, viene innanzitutto prelevata una quota non inferiore a quella prevista dalla legge per l’incremento della riserva ordinaria legale ed una quota non inferiore al 10% per l’incremento della riserva straordinaria. Il residuo utile è ripartito come segue: (i) una quota non superiore al 10% è destinata ad opere di beneficenza, assistenza, cultura e interesse sociale; (ii) ai soci, nella misura che, su proposta del Consiglio di Amministrazione, viene approvata dall’Assemblea; (iii) il rimanente è ripartito, su proposta del Consiglio di Amministrazione, secondo le deliberazioni dell’Assemblea la quale può, con l’eccedenza, costituire od incrementare riserve comunque denominate nonché la riserva per l’acquisto o il rimborso delle azioni della Società e assegnare una ulteriore quota agli scopi previsti dal precedente (i), senza comunque superare il limite ivi stabilito. Diritto di partecipazione all’eventuale residuo attivo in caso di liquidazione Ai sensi dell’articolo 55 dello Statuto, al termine della liquidazione il riparto delle somme disponibili tra i titolari delle azioni ha luogo in proporzione delle rispettive partecipazioni. 4.1.6 Delibere ed autorizzazioni In data 30 aprile 2011 l’Assemblea Straordinaria dei Soci dell’Emittente (di cui al verbale in pari data ai nn. 201.327/37.467 di Rep./Racc. del Dott. Giuseppe Boschetti Notaio in Vicenza, registrato a Vicenza-2 in data 4 maggio 2011 al n. 2975 Serie 1T e iscritto nel Registro delle Imprese di Vicenza in data 6 giugno 2011) ha deliberato, tra l’altro, di conferire al Consiglio di Amministrazione le seguenti deleghe: a) ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, anche in rinnovo di precedente delega scaduta, la facoltà di deliberare, in una o più volte e per un periodo massimo di tre anni dalla data della deliberazione, un aumento, a pagamento, scindibile del capitale sociale per un ammontare massimo nominale di euro 62.250.000,00 (sessantaduemilioni 37 Nota Informativa sugli strumenti finanziari duecentocinquantamila virgola zero zero), aumento da realizzarsi mediante l'emissione di azioni ordinarie del valore nominale unitario fissato dallo Statuto, nel rispetto da parte del Consiglio stesso delle condizioni previste dalla legge; attribuendo, tra l'altro, al Consiglio di Amministrazione, nell'ambito della suddetta delega, le facoltà di: b) (i) determinare, nel rispetto della normativa applicabile, il prezzo di emissione; (ii) riservare le emittende azioni in opzione agli aventi diritto, anche escludendo o limitando il diritto di prelazione sull'inoptato mediante criteri di ripartizione dello stesso che favoriscano l'accrescimento dei Soci "minori" (intendendosi per tali i Soci possessori di un numero di azioni inferiore ad una soglia da determinarsi a cura del Consiglio al momento dell'aumento sulla base della media dei possessi azionari) e/o riservare le emittende azioni, in tutto o in parte, a investitori istituzionali (quali gli OICR) e/o, anche mediante offerta in scambio, a soggetti detentori di partecipazioni che l’Emittente, nei limiti di legge ad esso consentiti, intendesse acquisire, con conseguente esclusione o limitazione del diritto di opzione, con la precisazione che, nell'ipotesi in cui si limiti o escluda il diritto di opzione per tali ragioni, il prezzo di emissione sarà da determinarsi nel rispetto di quanto previsto dalla normativa applicabile; (iii) determinare i termini entro i quali l'aumento o gli aumenti di capitale (sia in opzione sia con limitazione o esclusione del diritto di opzione) potranno essere sottoscritti e versati dagli aventi diritto; stabilire la scindibilità o meno dell'aumento o degli aumenti di capitale (sia in opzione sia con limitazione o esclusione del diritto di opzione); stabilire in genere termini e modalità ritenuti necessari o opportuni; ai sensi dell'articolo 2420-ter del Codice Civile, la facoltà di emettere, in una o più volte, entro e non oltre tre anni dalla data della deliberazione, per un controvalore di massimi complessivi nominali euro 1.000.000.000,00 (un miliardo virgola zero zero), obbligazioni interamente o parzialmente convertibili, anche eventualmente a conversione obbligatoria, in azioni ordinarie, obbligazioni cum warrant e/o, comunque, obbligazioni, anche diversamente denominate, che diano accesso al capitale dell’Emittente, tramite conversione in azioni ordinarie (quali, a titolo esemplificativo, obbligazioni che si convertono in azioni al verificarsi di un evento predefinito, c.d. strumenti di contingent capital), da offrire in opzione a tutti gli aventi diritto, con conseguente aumento del capitale sociale al servizio della conversione delle obbligazioni, anche diversamente denominate, o all'esercizio dei warrant, mediante emissione di azioni ordinarie del valore nominale indicato nello Statuto, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, nel rispetto da parte del Consiglio stesso delle condizioni previste dalla legge e con facoltà del medesimo di stabilire tutti i termini, le modalità, i regolamenti e le condizioni delle emittende obbligazioni, anche a conversione obbligatoria o che, anche se diversamente denominate, diano accesso al capitale della Società, o degli emittendi warrant, così come dell'aumento di capitale a servizio dei medesimi, ivi incluso, tra l'altro, il potere di determinare, nei limiti di legge, il prezzo di conversione e gli eventi e le modalità di aggiustamento del medesimo, nonché ogni altro termine e condizione dell'emissione e dell'offerta delle obbligazioni, convertibili o convertende, e/o cum warrant e del conseguente aumento di capitale per l'ammontare corrispondente al valore nominale delle azioni da attribuire in conversione delle obbligazioni o in esercizio dei warrant; 38 Nota Informativa sugli strumenti finanziari il tutto secondo quanto più dettagliatamente previsto dall'articolo 5, rispettivamente commi sesto e quinto, dello Statuto e dalla citata delibera assembleare (congiuntamente la “Delega”). Il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, in data 28 maggio 2013, ha deliberato l’esercizio parziale della Delega, procedendo a fissare, tra l’altro, (i) il numero massimo di Azioni (ed Obbligazioni Convertibili) oggetto delle Offerte, (ii) il numero massimo delle azioni a servizio del Premio Fedeltà, (iii) il Prezzo di Offerta ed (iii) il rapporto di opzione. 4.1.7 Data di emissione Le Azioni oggetto delle Offerte verranno messe a disposizione degli intermediari autorizzati e, comunque, agli aventi diritto entro il 30° giorno di calendario successivo al termine del Periodo di Offerta (ovvero, in caso di esercizio da parte dell’Emittente della facoltà di proroga, dalla data che sarà indicata nell’Avviso di Proroga). Le azioni eventualmente assegnate come Premio Fedeltà agli aventi diritto, al ricorrere delle condizioni indicate al Paragrafo 4.1.5 (Descrizione dei diritti connessi alle Azioni) che precede, saranno messe a disposizione, per il tramite di Monte Titoli, entro 30 (trenta) giorni di calendario dalla scadenza del termine di 90 (novanta) giorni di calendario previsto dal suindicato Paragrafo 4.1.5 (Descrizione dei diritti connessi alle Azioni). 4.1.8 Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità delle Azioni Non sono previste limitazioni alla trasferibilità delle Azioni ai sensi della legge, dello Statuto o derivanti dalle condizioni di emissioni. 4.1.9 Indicazione dell’esistenza di eventuali norme in materia di obbligo di offerta al pubblico di acquisto e/o di offerta di acquisto e di vendita residuali in relazione alle Azioni Non esistono norme che stabiliscono un obbligo di offerta al pubblico di acquisto e/o di offerta di acquisto e di vendita residuali che abbiano ad oggetto le Azioni, in quanto le Azioni medesime non sono ammesse a quotazione in un mercato regolamentato. 4.1.10 Offerte pubbliche di acquisto effettuate da terzi sulle azioni dell’emittente nel corso dell’ultimo esercizio e dell’esercizio in corso Nel corso dell’ultimo esercizio, chiuso il 31 dicembre 2012, e dell’esercizio in corso, non sono state promosse offerte pubbliche di acquisto o scambio sulle Azioni, né l’Emittente ha mai assunto la qualità di offerente nell’ambito di tali operazioni. 4.1.11 Aspetti Fiscali Le informazioni fornite di seguito sintetizzano alcuni aspetti del regime fiscale applicabile all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni, ai sensi della legislazione tributaria italiana vigente alla Data della Nota Informativa e relativamente a specifiche categorie di investitori. Quanto segue non intende costituire un’analisi esauriente di tutte le conseguenze fiscali connesse all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni per tutte le possibili categorie di investitori. Il regime fiscale applicabile all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni, di seguito riportato, si basa sulla legislazione vigente e sulla prassi esistente alla Data della Nota Informativa, fermo restando che le stesse rimangono soggette a eventuali future modifiche di legge o di prassi che potrebbero avere anche effetti retroattivi. Si segnala che, con il Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011 (il “D.L. 138/2011”), recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo”, convertito con 39 Nota Informativa sugli strumenti finanziari modifiche dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono state apportate rilevanti modifiche al regime impositivo delle rendite finanziarie. Ai fini che qui rilevano, si segnala in particolare che ai sensi del comma 6 dell’articolo 2 del D.L. 138/2011 le ritenute e le imposte sostitutive sui redditi di capitale di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito il “TUIR”) e sui redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lett. da cbis a c-quinquies, del TUIR, ovunque ricorrano, sono stabilite, con alcune eccezioni, nella misura del 20%. Ai sensi del D.L. 138/2011, coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, l'aliquota del 20% si applica agli utili e ai proventi assimilati percepiti dal 1° gennaio 2012, nonché ai redditi diversi realizzati a decorrere dalla stessa data. Qualora successivamente alla Data della Nota Informativa intervengano modifiche di legge o di prassi aventi ad oggetto il regime fiscale descritto di seguito, l’Emittente non provvederà ad aggiornare il presente Paragrafo, per dare conto delle modifiche intervenute anche nel caso in cui, a seguito di tali modifiche, le informazioni presenti in questo Paragrafo non risultassero più valide. Gli investitori sono, perciò, tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale applicabile all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni. A) Definizioni Ai fini del presente Paragrafo della Nota Informativa, i termini definiti hanno il significato di seguito riportato. “Azioni”: le Azioni dell’Emittente. “Cessione di Partecipazioni Qualificate”: cessione a titolo oneroso di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite azioni, che eccedano, nell’arco di un periodo di dodici mesi, le percentuali previste dalla legge per le Partecipazioni Qualificate. Il termine di dodici mesi decorre dalla data in cui le azioni, i titoli e i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore alle predette percentuali. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali di diritti di voto o di partecipazione al capitale potenzialmente ricollegabili alle partecipazioni; “Cessione di Partecipazioni Non Qualificate”: cessione a titolo oneroso di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite azioni, diverse dalle Cessioni di Partecipazioni Qualificate; “Partecipazioni Non Qualificate”: le partecipazioni sociali diverse dalle Partecipazioni Qualificate; “Partecipazioni Qualificate”: le partecipazioni sociali aventi ad oggetto partecipazioni (diverse dalle azioni di risparmio), nonché diritti o titoli, attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, che rappresentino complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 20% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25%. B) Trattamento ai fini delle imposte dirette dei dividendi I dividendi derivanti dalle Azioni dell’Emittente saranno soggetti al trattamento fiscale ordinariamente applicabile ai dividendi corrisposti da società fiscalmente residenti in Italia. Sono previste le seguenti differenti modalità di tassazione relativamente alle diverse categorie di soci. (i) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività di impresa 40 Nota Informativa sugli strumenti finanziari Gli utili corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia sulle azioni possedute al di fuori dell’esercizio d’impresa e costituenti Partecipazioni Non Qualificate, immesse nel sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli (quali le Azioni), sono soggetti ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 20%, con obbligo di rivalsa, ai sensi dell’articolo 27-ter, D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 (il “DPR 600/1973”) e dell’articolo 2, D.L. 138/2011 (convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148). Non sussiste l’obbligo da parte dei soci di indicare gli utili percepiti nella dichiarazione dei redditi. L’imposta sostitutiva è applicata dai soggetti residenti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli nonché dai soggetti (depositari) non residenti che aderiscono al sistema Monte Titoli o a Sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli, mediante un rappresentante fiscale nominato in Italia (in particolare, una banca o una SIM residente in Italia, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell’articolo 80 del TUF). Gli utili corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia sulle azioni possedute al di fuori dell’esercizio d’impresa e costituenti Partecipazioni Qualificate non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva a condizione che gli aventi diritto, all’atto della percezione, dichiarino che gli utili percepiti sono relativi a partecipazioni attinenti a Partecipazioni Qualificate. Ai sensi del DM 2 aprile 2008, tali utili concorrono limitatamente al 49,72% del loro ammontare alla formazione del reddito imponibile complessivo del percipiente assoggettato ad IRPEF. Tale percentuale si applica ai dividendi formati con utili prodotti dalla società a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Resta ferma l’applicazione della precedente percentuale di concorso alla formazione del reddito, pari al 40%, per gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007. Inoltre, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, agli effetti della tassazione del percettore, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino a tale data. (ii) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività di impresa che detengono le partecipazioni nell’ambito del regime del risparmio gestito Gli utili corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni, possedute al di fuori dell’esercizio d’impresa e costituenti Partecipazioni Non Qualificate, immesse in un rapporto di gestione patrimoniale intrattenuto con un intermediario autorizzato, in relazione al quale sia esercitata l’opzione per il regime del risparmio gestito di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 461/1997, non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva e concorrono alla formazione del risultato maturato di gestione, da assoggettare ad imposta sostitutiva del 20%. Per ulteriori dettagli sul regime del risparmio gestito, si veda infra il paragrafo relativo alla tassazione delle plusvalenze realizzate da persone fisiche residenti mediante Cessione di Partecipazioni Non Qualificate. (iii) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia esercenti attività di impresa Gli utili corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia sulle Azioni detenute in regime d’impresa non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva a condizione che gli aventi diritto, all’atto della percezione, dichiarino che gli utili percepiti sono relativi a partecipazioni attinenti all’attività d’impresa. Tali utili concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo del percipiente limitatamente al 49,72% del loro ammontare, ai sensi del DM 2 aprile 2008. Tale percentuale si applica ai dividendi formati con utili prodotti dalla società a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Resta ferma l’applicazione della precedente percentuale di concorso alla formazione del reddito, pari al 40%, per gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007. Inoltre, a partire dalle 41 Nota Informativa sugli strumenti finanziari delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, agli effetti della tassazione del percettore, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino a tale data. (iv) Società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all’articolo 5 del TUIR, società ed enti di cui all’articolo 73, comma primo, lettere a) e b), del TUIR, fiscalmente residenti in Italia Gli utili corrisposti a società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all’articolo 5 del TUIR, a società ed enti di cui all’articolo 73, comma primo, lett. a) e b), del TUIR, ovverosia a società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (cosiddetti enti commerciali), fiscalmente residenti in Italia non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva in Italia e concorrono parzialmente alla formazione del reddito imponibile complessivo, da assoggettare a tassazione secondo le regole ordinarie, con le seguenti modalità: 1. gli utili distribuiti a favore di soggetti IRPEF, quali ad esempio le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice, concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo limitatamente al 49,72% del loro ammontare, ai sensi del DM 2 aprile 2008. Tale percentuale si applica ai dividendi formati con utili prodotti dalla società a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Resta ferma l’applicazione della precedente percentuale di concorso alla formazione del reddito, pari al 40%, per gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007. Inoltre, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, agli effetti della tassazione del percettore, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino a tale data; 2. gli utili distribuiti a favore di soggetti IRES, quali ad esempio le società per azioni, le società a responsabilità limitata, le società in accomandita per azioni e gli enti commerciali, concorrono a formare il reddito imponibile complessivo del percipiente limitatamente al 5% del loro ammontare, ovvero per l’intero ammontare se relativi a titoli detenuti per la negoziazione da soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS di cui al Regolamento 1606/2002/CE. Per alcuni tipi di società ed enti ed a certe condizioni, gli utili percepiti concorrono a formare anche il relativo valore netto della produzione, soggetto ad imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). (v) Enti di cui all’articolo 73, comma 1, lett. c) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia Gli utili corrisposti agli enti di cui all’articolo 73, comma primo, lett. c), del TUIR, ovverosia dagli enti pubblici e privati fiscalmente residenti in Italia, diversi dalle società, non aventi ad oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva in Italia e concorrono generalmente a formare il reddito complessivo del percettore da assoggettare ad IRES limitatamente al 5% del loro ammontare. (vi) Soggetti esenti e Soggetti esclusi Gli utili corrisposti a soggetti residenti esenti dall’imposta sul reddito delle società (IRES) su azioni immesse nel sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli (quali le Azioni), sono soggetti a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 20%, con obbligo di rivalsa, applicata dal soggetto residente (aderente al sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli) presso il quale le Azioni sono depositate, ovvero dal soggetto (depositario) non 42 Nota Informativa sugli strumenti finanziari residente che aderisca al sistema Monte Titoli o a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli, mediante un rappresentante fiscale nominato in Italia. Gli utili corrisposti a soggetti esclusi dall’IRES ai sensi dell’articolo 74 del TUIR (i.e. organi e amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, comuni, consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni) non sono soggetti a ritenuta o imposta sostitutiva. (vii) Fondi pensione italiani ed O.I.C.R. italiani Gli utili corrisposti a fondi pensione italiani soggetti al regime di cui all’articolo 17, Decreto Legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 (il “Decreto 252”) non sono soggetti a ritenuta alla fonte né ad imposta sostitutiva. Tali utili concorrono per intero alla formazione del risultato della gestione maturato al termine di ciascun esercizio, assoggettato ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota dell’11%. Gli utili corrisposti agli organismi di investimento collettivo del risparmio con sede in Italia (“O.I.C.R.”) e a quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all’articolo 11-bis del Decreto Legge n. 512 del 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla Legge n. 649 del 25 novembre 1983 (i c.d.“Fondi Lussemburghesi Storici”) non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte né ad imposta sostitutiva. Il Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 225 (il “D.L. 225/2010”), convertito dalla Legge n. 10 del 26 febbraio 2011, ha introdotto rilevanti modifiche al regime tributario dei fondi comuni di investimento italiani e dei Fondi Lussemburghesi Storici, abrogando il regime di tassazione sul risultato maturato della gestione del fondo ed introducendo la tassazione in capo ai partecipanti, nella misura del 20%, al momento della percezione dei proventi derivanti dalla partecipazione ai predetti fondi e su quelli realizzati in sede di riscatto, liquidazione o cessione delle quote. (viii) Fondi comuni di investimento immobiliare italiani Ai sensi del Decreto Legge n. 351 del 25 settembre 2001 (il “D.L. 351/2001”), convertito con modificazioni dalla Legge n. 410 del 23 novembre 2001 ed a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 41-bis del Decreto Legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito con modificazioni in Legge 326/2003 (il “Decreto 269”), gli utili percepiti dai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell’articolo 37 del TUF ovvero dell’articolo 14-bis della Legge n. 86 del 25 gennaio 1994 (la “Legge 86”), sono soggetti ad imposizione al momento del pagamento dei proventi relativi alle quote secondo il regime loro proprio. (ix) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia che detengono le Azioni per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato Gli utili percepiti da soggetti fiscalmente non residenti in Italia che detengono la partecipazione attraverso una stabile organizzazione in Italia a cui la partecipazione sia effettivamente connessa, non sono soggetti ad alcuna ritenuta in Italia né ad imposta sostitutiva e concorrono a formare il reddito complessivo della stabile organizzazione da assoggettare ad imposizione secondo le regole ordinarie e generalmente nella misura del 5% del loro ammontare, ovvero per l’intero ammontare se relative a titoli detenuti per la negoziazione da soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS di cui al Regolamento 1606/2002/CE. In alcuni casi, gli utili percepiti concorrono a formare anche il relativo valore netto della produzione della stabile organizzazione, soggetto ad imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). (x) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia che non detengono le Azioni per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato 43 Nota Informativa sugli strumenti finanziari Gli utili corrisposti a soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato cui le azioni o titoli similari siano riferibili, immesse nel sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli (quali le Azioni), sono soggetti ad una imposta sostitutiva del 20% ai sensi dell’articolo 27-ter DPR 600/1973 e dell’articolo 2, D.L. 138/2011 (convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148). Tale imposta sostitutiva è applicata dai soggetti residenti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli, nonché dai soggetti non residenti che aderiscono al sistema Monte Titoli o a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli, mediante un rappresentante fiscale nominato in Italia (in particolare, una banca o una SIM residente in Italia, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell’articolo 80 del TUF). Gli azionisti fiscalmente non residenti in Italia, diversi dagli azionisti di risparmio, dai fondi pensione e dalle società soggette a ritenuta nella misura dell’1,375% hanno diritto, a fronte di istanza di rimborso da presentare secondo le condizioni e nei termini di legge, al rimborso fino a concorrenza di 1/4 dell’imposta sostitutiva subita in Italia ai sensi dell’articolo 27-ter, dell’imposta che dimostrino di aver pagato all’estero in via definitiva sugli stessi utili, previa esibizione alle competenti autorità fiscali italiane della relativa certificazione dell’ufficio fiscale dello Stato estero. I soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito possono chiedere l’applicazione dell’imposta sostitutiva sugli utili nella misura prevista dalla convenzione di volta in volta applicabile. A tal fine i soggetti presso cui le azioni sono depositate, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli, debbono acquisire tempestivamente: una dichiarazione del soggetto non residente effettivo beneficiario degli utili, dalla quale risultino i dati identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza di tutte le condizioni alle quali è subordinata l’applicazione del regime convenzionale e gli eventuali elementi necessari a determinare la misura dell’aliquota applicabile ai sensi della convenzione; un’attestazione dell’autorità fiscale competente dello Stato ove l’effettivo beneficiario degli utili ha la residenza, dalla quale risulti la residenza nello Stato medesimo ai sensi della convenzione. Questa attestazione produce effetti fino al 31 marzo dell’anno successivo a quello di presentazione. Nell'ipotesi in cui trovi applicazione l’imposta sostitutiva sugli utili nella misura prevista dalla convenzione per evitare le doppie imposizioni applicabile, non spetta il rimborso fino a concorrenza di 1/4 dell’imposta sostitutiva subita in Italia ai sensi dell’articolo 27-ter del D.P.R. 600/1973. L’Amministrazione finanziaria italiana ha, peraltro, concordato, con le amministrazioni finanziarie di alcuni Stati esteri, un’apposita modulistica volta a garantire un più efficiente e agevole rimborso o esonero totale o parziale del prelievo alla fonte applicabile in Italia. Se la documentazione non è presentata al soggetto depositario precedentemente alla messa in pagamento dei dividendi, l’imposta sostitutiva è applicata con aliquota del 20% ai sensi dell’articolo 27-ter DPR 600/1973 e dell’articolo 2, D.L. 138/2011 (convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148). In tal caso, il beneficiario effettivo dei dividendi può comunque richiedere all’Amministrazione finanziaria il rimborso della differenza tra l’imposta sostitutiva applicata e quella applicabile ai sensi della convenzione tramite apposita istanza di rimborso, corredata da idonea documentazione, da presentare secondo le condizioni e nei termini di legge. In relazione a partecipazioni non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, l’imposta sostitutiva è applicata con aliquota dell’1,375% sugli utili corrisposti a società ed enti che siano: 44 Nota Informativa sugli strumenti finanziari (i) soggetti ad un’imposta sul reddito delle società in uno degli Stati membri dell’Unione Europea ovvero in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo ed inclusi nella lista da predisporre con apposito Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’articolo 168-bis del TUIR e (ii) ivi fiscalmente residenti. Fino all’emanazione del predetto Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, gli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo che rilevano ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva nella citata misura dell’1,375% sono quelli inclusi nella lista di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 settembre 1996 e successive modifiche. Ai sensi dell’articolo 1, comma 68 della Legge Finanziaria 2008, l’imposta sostitutiva dell’1,375% si applica ai soli dividendi derivanti da utili formatisi a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva nella misura dell’1,375%, i beneficiari non residenti dovranno tempestivamente formulare specifica richiesta al soggetto depositario delle azioni tenuto al prelievo dell’imposta sostitutiva, corredata da idonea documentazione, inclusa una certificazione di residenza e di status fiscale rilasciata dalle competenti autorità dello Stato di residenza. L’imposta sostitutiva è applicata con aliquota dell’11% sugli utili corrisposti a fondi pensione istituiti in uno degli Stati membri dell’Unione Europea ovvero in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo ed inclusi nella lista da predisporre con apposito Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’articolo 168-bis del TUIR. Fino all’emanazione del predetto Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, gli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo che rilevano ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva nella citata misura dell’11% sono quelli inclusi nella lista di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 4 settembre 1996 e successive modifiche. Ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva nella misura dell’11%, i fondi pensione non residenti dovranno tempestivamente formulare specifica richiesta al soggetto depositario delle azioni tenuto al prelievo dell’imposta sostitutiva, corredata da idonea documentazione. Ai sensi dell’articolo 27-bis del DPR 600/1973, approvato in attuazione della Direttiva n. 435/90/CEE del 23 luglio 1990, poi rifusa nella Direttiva n. 2011/96/UE del 30 novembre 2011, nel caso in cui i dividendi siano percepiti da una società beneficiaria (a) che riveste una delle forme previste nell’allegato alla stessa Direttiva n. 435/90/CEE, (b) che è fiscalmente residente in uno Stato membro dell’Unione Europea senza essere considerata, ai sensi di una convenzione in materia di doppie imposizioni sui redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori dell’Unione Europea, (c) che è soggetta, nello Stato di residenza, senza fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, ad una delle imposte indicate nella predetta Direttiva e (d) che detiene una partecipazione diretta nell’Emittente non inferiore al 10% del capitale sociale, per un periodo ininterrotto di almeno un anno, tale società ha diritto a richiedere alle autorità fiscali italiane il rimborso dell’imposta sostitutiva applicata sui dividendi da essa percepiti. A tal fine, la società non residente deve produrre (i) una certificazione, rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato estero, che attesti che la società non residente soddisfa i requisiti di cui ai precedenti punti (a), (b), (c) nonché (ii) idonea documentazione attestante la sussistenza della condizione di cui al precedente punto (d). Inoltre, in base a quanto disposto dallo stesso articolo 27-bis del DPR 600/1973 e alla luce delle indicazioni fornite dalle autorità fiscali italiane, al verificarsi delle predette condizioni ed in alternativa alla presentazione di una richiesta di rimborso successivamente alla distribuzione del dividendo, e purché il periodo minimo annuale di detenzione della partecipazione nell’Emittente sia già trascorso al momento della distribuzione 45 Nota Informativa sugli strumenti finanziari del dividendo medesimo, la società non residente può direttamente richiedere all’intermediario depositario delle Azioni la non applicazione dell’imposta sostitutiva presentando tempestivamente all’intermediario in questione la stessa documentazione sopra indicata. In relazione alle società non residenti che risultano direttamente o indirettamente controllate da soggetti non residenti in Stati dell’Unione Europea, il suddetto regime di rimborso o di non applicazione dell’imposta sostitutiva può essere invocato soltanto a condizione che le medesime società dimostrino di non detenere la partecipazione allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del regime in questione. Sugli utili di pertinenza di enti o organismi internazionali che godono dell’esenzione dalle imposte in Italia per effetto di leggi o di accordi internazionali resi esecutivi in Italia non si applica l’imposta sostitutiva. (xi) Distribuzione di riserve di cui all’articolo 47, comma 5, del TUIR Le informazioni fornite nel presente Paragrafo sintetizzano il regime fiscale applicabile alla distribuzione da parte dell’Emittente – in occasione diversa dal caso di riduzione del capitale esuberante, di recesso, di esclusione, di riscatto o di liquidazione – delle Riserve di Capitale di cui all’articolo 47, comma 5, del TUIR, ovverosia, tra l’altro, delle riserve od altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta (di seguito anche “Riserve di Capitale”). Persone fisiche non esercenti attività d’impresa fiscalmente residenti in Italia Indipendentemente dalla delibera assembleare, le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività d’impresa costituiscono utili per i precettori nei limiti e nella misura in cui sussistano, in capo alla società distributrice, utili di esercizio e riserve di utili (fatta salva la quota di essi accantonata in sospensione di imposta). Le somme qualificate come utili sono soggette, a seconda che si tratti o meno di Partecipazioni Non Qualificate e,o non relative all’impresa, al medesimo regime sopra riportato per i dividendi. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, al netto, sulla base di quanto testé indicato, dell’importo eventualmente qualificabile come utile, riducono di pari ammontare il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Ne consegue che, in sede di successiva cessione, la plusvalenza imponibile è calcolata per differenza tra il prezzo di vendita ed il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione ridotto di un ammontare pari alle somme percepite a titolo di distribuzione delle riserve di capitali (al netto dell’importo eventualmente qualificabile come utile). Secondo l’interpretazione fatta propria dall’Amministrazione finanziaria le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, per la parte eccedente il costo fiscale della partecipazione costituiscono utili. In relazione alle partecipazioni per cui la persona fisica abbia optato per il regime del risparmio gestito di cui all’articolo 7 del D. Lgs. 461/1997, in assenza di chiarimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria, seguendo un’interpretazione sistematica delle norme, le somme distribuite a titolo di ripartizione delle Riserve di Capitale dovrebbero concorrere a formare il risultato annuo della gestione maturato relativo al periodo di imposta in cui è avvenuta la distribuzione. Anche il valore delle partecipazioni alla fine dello stesso periodo di imposta (o al venire meno del regime del risparmio gestito se anteriore) deve essere incluso nel calcolo del risultato annuo della gestione maturato nel periodo d’imposta, da assoggettare ad imposta sostitutiva del 20%. Società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all’articolo 5 del TUIR, società di persone, società ed enti di cui all’articolo 73, comma primo, lett. a) e b) del TUIR e persone fisiche esercenti attività d’impresa, fiscalmente residenti in Italia. 46 Nota Informativa sugli strumenti finanziari In capo alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, alle società in nome collettivo, alle società in accomandita semplice ed equiparate di cui all’articolo 5 del TUIR, alle società ed enti di cui all’articolo 73, comma primo, lett. a) e b), del TUIR, fiscalmente residenti in Italia, le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale costituiscono utili nei limiti e nella misura in cui sussistano utili di esercizio e riserve di utili (fatte salve le quote di essi accantonate in sospensione di imposta) in capo alla società che provvede all’erogazione. Le somme qualificate come utili sono soggette al medesimo regime sopra riportato per i dividendi. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, al netto dell’importo eventualmente qualificabile come utile, riducono il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, per la parte eccedente il costo fiscale della partecipazione, costituiscono plusvalenze e, come tali, sono assoggettate al regime evidenziato al successivo Paragrafo C. Fondi pensione italiani In base ad una interpretazione sistematica delle norme, le somme percepite da fondi pensione italiani soggetti al regime di cui al Decreto 252, a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, concorrono a formare il risultato netto di gestione maturato relativo al periodo d’imposta in cui è avvenuta la distribuzione, soggetto ad un’imposta sostitutiva dell’11%. Anche il valore delle partecipazioni alla fine dello stesso periodo d’imposta è incluso nel calcolo del risultato annuo di gestione. Soggetti fiscalmente non residenti in Italia privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato In capo ai soggetti fiscalmente non residenti in Italia (siano essi persone fisiche o società di capitali), privi di stabile organizzazione in Italia cui la partecipazione sia riferibile, la natura fiscale delle somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale è la medesima di quella evidenziata per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa fiscalmente residenti in Italia. Al pari di quanto evidenziato per le persone fisiche e per le società di capitali fiscalmente residenti in Italia, le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, al netto dell’importo eventualmente qualificabile come utile, riducono il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione di un pari ammontare. Soggetti fiscalmente non residenti in Italia dotati di stabile organizzazione nel territorio dello Stato Relativamente ai soggetti non residenti che detengono la partecipazione attraverso una stabile organizzazione in Italia a cui la partecipazione sia effettivamente connessa, le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale concorrono alla formazione del reddito della stabile organizzazione secondo il regime impositivo previsto per le società ed enti di cui all’articolo 73 comma primo, lett. a) e b) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia. C) Trattamento ai fini delle imposte dirette delle plusvalenze derivanti dalla cessione di Azioni Le plusvalenze derivanti dalla cessione delle Azioni dell’Emittente sono soggette al trattamento fiscale ordinariamente applicabile alle plusvalenze realizzate su azioni di società fiscalmente residenti in Italia. Di seguito si illustrano le differenti modalità di tassazione relativamente alle diverse categorie di investitori. (i) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia, società semplici e soggetti equiparati Le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell’esercizio di attività commerciale, realizzate da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia ovvero da società semplici e da soggetti equiparati mediante la cessione di Azioni sono soggette al seguente regime fiscale. 47 Nota Informativa sugli strumenti finanziari Cessione di Partecipazioni Non Qualificate Le plusvalenze realizzate da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia e non esercenti attività di impresa, se riferite a una cessione di Azioni “non qualificata”, sono soggette ad un’imposta sostitutiva del 20%. In tal caso, il cedente potrà decidere di assoggettare le plusvalenze al regime della dichiarazione ovvero del risparmio amministrato o del risparmio gestito, rispettivamente ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del D. Lgs. n. 461 del 21 novembre 1997. Secondo il c.d. regime della dichiarazione, che è il regime ordinario applicabile in Italia alle plusvalenze realizzate dalle persone fisiche ivi residenti che detengono azioni non in regime d’impresa, l’imposta sostitutiva è applicata cumulativamente sulle plusvalenze realizzate nel corso dell’esercizio, al netto delle relative minusvalenze. Le plusvalenze realizzate, al netto delle relative minusvalenze, devono essere distintamente indicate nella dichiarazione annuale dei redditi di ciascun azionista. L’imposta sostitutiva deve essere corrisposta da ciascun azionista mediante versamento diretto. Se l’ammontare complessivo delle minusvalenze è superiore all’ammontare complessivo delle plusvalenze, l’eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto. In alternativa al regime ordinario della dichiarazione, le persone fisiche italiane che detengono azioni non in regime d’impresa possono optare per l’assoggettamento a imposta sostitutiva di ciascuna plusvalenza realizzata in occasione di ciascuna operazione di cessione o rimborso (c.d. “regime del risparmio amministrato”). La tassazione separata di ciascuna plusvalenza secondo il regime del risparmio amministrato è consentita a condizione che: (i) le azioni siano depositate presso banche italiane, società di intermediazione mobiliare (SIM) o altri intermediari finanziari autorizzati; e (ii) il contribuente opti per il regime del risparmio amministrato con una comunicazione scritta. L’intermediario finanziario, sulla base delle informazioni comunicate dal contribuente, applica l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate in occasione di ciascuna operazione di vendita o rimborso di azioni, al netto delle minusvalenze o perdite realizzate, trattenendo l’imposta sostitutiva dovuta dai proventi realizzati e spettanti al portatore dei titoli. Secondo il regime del risparmio amministrato, qualora siano realizzate minusvalenze, perdite o differenziali negativi, gli importi delle predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi sono computati in deduzione, fino a loro concorrenza, dall’importo delle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle successive operazioni poste in essere nell’ambito del medesimo rapporto, nello stesso periodo d’imposta e nei successivi, ma non oltre il quarto. Il contribuente non è tenuto ad esporre nella propria dichiarazione annuale dei redditi le plusvalenze realizzate. Le plusvalenze realizzate dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono azioni non in regime di impresa e che hanno optato per il regime del c.d. “risparmio gestito” concorreranno a formare il risultato della gestione che sarà assoggettato a imposta sostitutiva, anche se non realizzato, al termine di ciascun esercizio. Se in un anno il risultato della gestione è negativo, il corrispondente importo è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto per l’intero importo che trova capienza in essi. L’imposta sostituiva sul risultato maturato della gestione è applicata nell’interesse del contribuente da parte dell’intermediario autorizzato. Il contribuente non è tenuto ad esporre nella propria dichiarazione annuale dei redditi le plusvalenze realizzate. Partecipazioni Qualificate Le plusvalenze, derivanti da cessioni di Azioni che rappresentano una Partecipazione Qualificata, conseguite al di fuori dell’esercizio di imprese commerciali da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia sono, per il 49,72% del loro ammontare, sommate algebricamente alla corrispondente quota delle minusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni. Se le plusvalenze sono superiori alle minusvalenze, l’eccedenza concorre alla formazione del reddito imponibile complessivo del contribuente assoggettato all’imposta sul reddito delle persone fisiche (“IRPEF”). Per tali 48 Nota Informativa sugli strumenti finanziari plusvalenze, la tassazione avviene unicamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi, in quanto le plusvalenze da Cessione di Partecipazioni Qualificate non possono essere soggette né al regime del risparmio amministrato né al regime del risparmio gestito previsti esclusivamente per le Partecipazioni Non Qualificate. (ii) Persone fisiche esercenti attività d’impresa, società in nome collettivo, società in accomandita semplice ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 del TUIR Le plusvalenze realizzate da persone fisiche in regime di impresa, società in nome collettivo, società in accomandita semplice ed equiparate di cui all’articolo 5 del TUIR mediante cessione a titolo oneroso di azioni concorrono per il loro intero ammontare alla determinazione del reddito d’impresa rilevante ai fini delle imposte sui redditi (e, in alcuni casi, anche della base imponibile IRAP). Ai sensi dell’articolo 86, comma 4 del TUIR, nel caso in cui le Azioni siano state possedute per un periodo non inferiore a tre anni, le plusvalenze possono, a scelta del contribuente, concorrere alla determinazione dell’imponibile in quote costanti nell’esercizio di realizzo e nei successivi, ma non oltre il quarto. Tuttavia, laddove siano soddisfatte le condizioni evidenziate ai punti (a), (b), (c) e (d) del successivo paragrafo, le plusvalenze concorrono alla formazione del reddito d’impresa imponibile complessivo limitatamente al 49,72% del loro ammontare, ai sensi del DM 2 aprile 2008. (iii) Società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lett. a) e b), del TUIR Le plusvalenze realizzate dalle società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, vale a dire da società per azioni e società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, mediante cessione a titolo oneroso delle Azioni concorrono a formare il reddito d’impresa imponibile per il loro intero ammontare. Ai sensi dell’articolo 86, comma 4 del TUIR, nel caso in cui le Azioni siano state possedute per un periodo non inferiore a tre anni, le plusvalenze possono, a scelta del contribuente, concorrere alla determinazione dell’imponibile in quote costanti nell’esercizio di realizzo e nei successivi, ma non oltre il quarto. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 87 del TUIR, le plusvalenze realizzate relativamente ad azioni in società ed enti indicati nell’articolo 73 del TUIR non concorrono alla formazione del reddito imponibile del cedente in quanto esenti nella misura del 95%, se le suddette azioni presentano i seguenti requisiti: (a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente; (b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso; (c) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio di cui al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del TUIR, o, alternativamente, l’avvenuta dimostrazione, a seguito dell’esercizio dell’interpello secondo le modalità di cui al comma 5, lettera b), dell’articolo 167 del TUIR, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall’inizio del periodo di possesso, l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da quelli individuati nel medesimo decreto di cui all’articolo 168-bis del TUIR; (d) la società partecipata esercita un’impresa commerciale secondo la definizione di cui all’articolo 55 del TUIR. 49 Nota Informativa sugli strumenti finanziari I requisiti di cui ai punti (c) e (d) devono sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo delle plusvalenze, almeno dall’inizio del terzo periodo di imposta anteriore al realizzo stesso. Le cessioni delle azioni o quote appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie e di quelle appartenenti alla categoria dell’attivo circolante vanno considerate separatamente con riferimento a ciascuna categoria. In presenza dei requisiti menzionati, le minusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni sono indeducibili dal reddito d’impresa. Le minusvalenze realizzate sulle azioni che non possiedono i requisiti per l’esenzione non rilevano fino a concorrenza dell’importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il loro realizzo/conseguimento. Tale disposizione (i) si applica con riferimento alle azioni acquisite nei trentasei mesi precedenti il realizzo/conseguimento, sempre che siano soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti punti (c) e (d), ma (ii) non si applica ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS di cui al Regolamento 1606/2002/CE. Per alcuni tipi di società ed a certe condizioni, le plusvalenze realizzate dai suddetti soggetti mediante cessione di azioni concorrono a formare anche il relativo valore netto della produzione, soggetto ad imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). (iv) Enti pubblici e privati che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, fiscalmente residenti in Italia (articolo 73, comma 1, lett. c) del TUIR) Le plusvalenze realizzate da soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, ovverosia da enti pubblici e privati fiscalmente residenti in Italia, diversi dalle società, non aventi ad oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, sono soggette ad imposizione sulla base delle stesse disposizioni applicabili alle persone fisiche residenti, cui si rimanda (punto (i) sopra). (v) Fondi pensione italiani e O.I.C.R. Le plusvalenze realizzate da fondi pensione italiani di cui al D. Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252 sono incluse nel risultato della gestione, maturato al termine di ciascun esercizio, soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota dell’11%. A decorrere dal 1° luglio 2011 gli O.I.C.R. non sono più soggetti all’imposta sostitutiva sul risultato maturato della gestione e la tassazione avviene, di norma, in capo al titolare delle quote mediante applicazione di una ritenuta sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento e su quelli realizzati in sede di riscatto, liquidazione o cessione delle quote. (vi) Fondi comuni di investimento immobiliare Le plusvalenze realizzate da fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell’articolo 37 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ovvero dell’articolo 14-bis della L. n. 86 del 25 gennaio 1994 non sono soggette ad alcuna imposizione in capo al fondo. (vii) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia, dotati di stabile organizzazione nel territorio dello Stato Relativamente ai soggetti non residenti che detengono la partecipazione attraverso una stabile organizzazione in Italia a cui la partecipazione sia effettivamente connessa, le plusvalenze realizzate mediante cessione della partecipazione concorrono alla formazione del reddito della stabile organizzazione secondo il regime impositivo applicabile alle plusvalenze realizzate da società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lett. a) e b) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia. In alcuni casi, le plusvalenze realizzate dai suddetti soggetti mediante cessione di azioni concorrono a formare anche il relativo valore netto della produzione, soggetto ad imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). 50 Nota Informativa sugli strumenti finanziari (viii) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato In generale, sono soggetti a tassazione in Italia i redditi diversi percepiti da soggetti non residenti ai fini fiscali in Italia derivanti da beni che si trovano nel territorio dello Stato nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti. Ciononostante, secondo il disposto dell’articolo 23 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le plusvalenze realizzate da soggetti non residenti in Italia e privi di stabile organizzazione nel territorio italiano alla quale le azioni siano effettivamente connesse non sono soggette a tassazione in Italia a condizione che le azioni rappresentino una partecipazione non qualificata e siano quotate in Italia o all’estero. Qualora le azioni non siano quotate in Italia o all’estero il regime applicabile è il seguente. Partecipazioni Non Qualificate Le plusvalenze derivanti dalla cessione di Azioni che rappresentano una Partecipazione Non Qualificata in società residenti in Italia non negoziate in mercati regolamentati, non sono soggette ad alcuna imposizione in Italia, qualora siano realizzate da: (a) soggetti residenti in Stati o territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell’articolo 168-bis del D.P.R. 917/1986 ovvero, sino alla pubblicazione ed entrata in vigore del predetto decreto, da soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio d’informazioni con l’Italia come indicati nel D.M. 4 settembre 1996 e successive integrazioni e modificazioni; (b) enti o organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; (c) investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi di cui alla precedente lettera (a); (d) banche centrali e organismi che gestiscono anche riserve ufficiali dello Stato. In capo agli azionisti fiscalmente non residenti in Italia che hanno optato per il regime del risparmio amministrato ovvero del risparmio gestito il beneficio dell’esenzione è subordinato alla presentazione di un’autocertificazione attestante la non residenza fiscale in Italia. Rimane comunque ferma la possibilità di applicare le disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni vigenti in Italia. Pertanto, le plusvalenze in argomento non sono soggette ad imposizione in Italia se il soggetto cedente risiede in uno Stato che ha concluso con l’Italia una Convenzione contro le doppie imposizioni ai sensi della quale la tassazione è riservata in via esclusiva allo Stato di residenza del soggetto cedente. A seconda dei casi, la possibilità di beneficiare dei menzionati regimi di esenzione da imposizione sulle plusvalenze è subordinata alla presentazione di idonea documentazione attestante la sussistenza delle relative condizioni di applicazione. Partecipazioni Qualificate Le plusvalenze realizzate da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione in Italia (attraverso cui siano detenute le Azioni), derivanti dalla cessione a titolo oneroso di Azioni che si riferiscano a una Partecipazione Qualificata concorrono alla formazione del reddito imponibile del cedente per il 49,72% del loro ammontare e sono soggette a tassazione con le aliquote applicabili a seconda che si tratti di una persona fisica ovvero di società od ente. 51 Nota Informativa sugli strumenti finanziari Tali plusvalenze non sono soggette ad imposizione in Italia nel caso in cui il soggetto cedente risieda in uno Stato che ha concluso con l’Italia una Convenzione contro le doppie imposizioni ai sensi della quale la tassazione è riservata in via esclusiva allo Stato di residenza del soggetto cedente. A seconda dei casi, la possibilità di beneficiare dei menzionati regimi di esenzione da imposizione sulle plusvalenze è subordinata alla presentazione di idonea documentazione attestante la sussistenza delle relative condizioni di applicazione. Tassa sui contratti di borsa L’articolo 37 del Decreto Legge n. 248 del 31 dicembre 2007, convertito con modificazioni dalla Legge n. 31 del 28 febbraio 2008, ha abrogato la tassa sui contratti di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278 che, pertanto, non risulta più applicabile. Imposta sulle transazioni finanziarie La legge 24 dicembre 2012, n. 228 (la “Legge 228/2012”) ha introdotto una nuova imposta sulle transazioni finanziarie. Le modalità di attuazione dell’imposta sulle transazioni finanziarie sono contenute nel Decreto 21 febbraio 2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2013, n. 50, Serie Generale). L’imposta si applica, fra le altre fattispecie, ai trasferimenti, conclusi a far data dal 1° marzo 2013, aventi ad oggetto: (i) la proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell’articolo 2346 del Codice Civile., emessi da società residenti nel territorio dello Stato Italiano; (ii) la proprietà di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente i titoli. Ai sensi dell’articolo 1, comma 491, della Legge 228/2012 è soggetto all’imposta anche il trasferimento della proprietà di azioni che avvenga per effetto della conversione di obbligazioni nonché quello derivante dallo scambio o dal rimborso delle obbligazioni, con azioni o altri strumenti finanziari partecipativi. L’imposta è dovuta dal soggetto in favore del quale avviene il trasferimento - indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti - con l’aliquota: (i) dello 0,2% (0,22% nel 2013) sul valore della transazione; (ii) dello 0,10% (0,12% nel 2013) sul valore della transazione, per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. L’imposta è, inoltre, applicata in misura fissa (secondo le modalità indicate nella Tabella 3 allegata alla Legge 228/2012) sulle operazioni relative a valori mobiliari che permettano di acquistare o vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui alle precedenti lettere (i) e (ii). La detta imposta è applicabile alle operazioni concluse a decorrere dal 1° luglio 2013 e dovuta da ciascuna delle controparti delle operazioni. Ai sensi dell’articolo 15, del Decreto 21 febbraio 2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sono escluse dall’ambito di applicazione dell’imposta, fra le altre, le seguenti operazioni: a) le operazioni su obbligazioni o titoli di debito; b) le operazioni di emissione e di annullamento di azioni e strumenti partecipativi di cui al sesto comma dell’articolo 2346 del Codice Civile, emessi da società residenti nel territorio dello Stato Italiano; 52 Nota Informativa sugli strumenti finanziari c) l'acquisto della proprietà di azioni di nuova emissione anche qualora avvenga per effetto della conversione di obbligazioni o dell'esercizio di un diritto di opzione spettante in qualità di socio. Imposta di successione e donazione L’imposta sulle donazioni e successioni, abrogata una prima volta dalla Legge n. 383 del 18 ottobre 2001 in relazione alle donazioni fatte o alle successioni aperte a partire dal 25 ottobre 2001, è stata successivamente reintrodotta dal Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito in Legge con modifiche dalla Legge n. 286 del 24 novembre 2006, entrava in vigore il 29 novembre 2006 e veniva successivamente modificata dalla Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, con effetto a partire dal 1° gennaio 2007. Per effetto delle predette modifiche, il trasferimento a causa di morte delle Azioni è soggetto ad una imposta sulle successioni del seguente tenore: (i) se il trasferimento avviene a favore del coniuge, di un discendente o ascendente diretto è dovuta una imposta del 4% sul valore delle Azioni trasferite, con una franchigia di Euro 1 milione per ciascun beneficiario; (ii) se il trasferimento avviene a favore di un fratello o di una sorella è dovuta una imposta del 6% sul valore delle Azioni trasferite con una franchigia di Euro 100.000,00 per ciascun beneficiario; (iii) se il trasferimento avviene a favore di parenti sino al quarto grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale sino al terzo grado è dovuta un’imposta del 6% sull’intero valore delle Azioni trasferite a ciascun beneficiario; (iv) in ogni altro caso è dovuta un’imposta dell’8% sull’intero valore delle Azioni trasferite a ciascun beneficiario. Il trasferimento delle Azioni per effetto di donazione è soggetto ad un’imposta sulle donazioni con le stesse aliquote e le stesse franchigie previste in materia di imposta sulle successioni. Imposta di bollo L’articolo 13 comma 2-ter, della Parte I della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 (l’“Imposta di Bollo”), come modificato dal Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ha introdotto un imposta di bollo sul valore dei prodotti e strumenti finanziari oggetto di comunicazioni alla clientela a partire dal 1° gennaio 2012. La comunicazione relativa ai prodotti e strumenti finanziari si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell’anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. L’imposta è dovuta nella misura dello 0,15% nel 2013 e in ciascuno degli anni successivi (in ogni caso solo per i soggetti diversi dalle persone fisiche la misura massima annuale è di Euro 4.500). Tale imposta trova applicazione sugli strumenti finanziari – quali le Azioni – detenuti per il tramite di un intermediario finanziario situato in Italia. Le modalità di attuazione dell’imposta di bollo sono contenute nel Decreto 24 maggio 2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 1 giugno 2012, n. 127, Serie Generale). 4.2 INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 4.2.1 Descrizione del tipo e della classe delle Obbligazioni Convertibili offerte Il Prestito Obbligazionario, di valore nominale complessivo massimo pari ad Euro 53 Nota Informativa sugli strumenti finanziari 253.000.000,00, è costituito da massime n. 4.048.000 Obbligazioni convertibili in Azioni di Compendio, ciascuna del valore nominale unitario pari ad Euro 62,5 (il “Valore Nominale”), emesse da Banca Popolare di Vicenza in data 2 settembre 2013 (ovvero, in caso di esercizio da parte dell’Emittente della facoltà di proroga, dalla data che sarà indicata nell’Avviso di Proroga) (la “Data di Emissione del Prestito”) ad un prezzo di emissione pari al 100% del Valore Nominale. Le Obbligazioni Convertibili sono offerte in opzione agli Azionisti dell’Emittente e ai portatori di Obbligazioni 2009-2016. Le Obbligazioni Convertibili sono disciplinate dal Regolamento del Prestito pubblicato sul sito internet dell’Emittente www.popolarevicenza.it. Le Obbligazioni Convertibili avranno il codice ISIN IT0004932031. 4.2.2 Legislazione in base alla quale le Obbligazioni Convertibili saranno emesse Le Obbligazioni Convertibili sono regolate dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia connessa con le Obbligazioni ovvero con il relativo Regolamento del Prestito sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Vicenza ovvero, ove l’Obbligazionista rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33, comma 2 del D.lgs. 6 novembre 2005, n. 206, e successive modifiche ed integrazioni (Codice del Consumo), il foro di residenza o domicilio elettivo di quest’ultimo. 4.2.3 Forma delle Obbligazioni Convertibili, regime di circolazione, grado di subordinazione e durata Forma delle Obbligazioni e regime di circolazione Le Obbligazioni sono al portatore, non sono frazionabili e sono liberamente trasferibili. Le Obbligazioni saranno immesse nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli in regime di dematerializzazione, ai sensi dell’articolo 83-bis del Testo Unico Finanza. La consegna delle Obbligazioni avverrà mediante messa a disposizione dei sottoscrittori delle Obbligazioni per il tramite degli Intermediari Aderenti entro i termini di legge e regolamentari. Grado di subordinazione delle Obbligazioni Le Obbligazioni Convertibili costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate, non subordinate e saranno considerate di pari grado tra loro e tutte le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell’Emittente. Le Obbligazioni Convertibili saranno, pertanto, subordinate alle obbligazioni presenti e future della Società che siano privilegiate in base a disposizioni generali ed inderogabili di legge. Durata del Prestito Il Prestito avrà durata dalla Data di Emissione del Prestito sino al 2 settembre 2018 (la “Data di Scadenza”), fatte salve le ipotesi in cui il godimento delle Obbligazioni Convertibili cessi prima della Data di Scadenza per l’esercizio da parte dell’Emittente dell’Opzione di Riscatto ovvero per esercizio del Diritto di Conversione da parte dei portatori delle Obbligazioni Convertibili. (Per maggiori informazioni si veda il Capitolo 4, Paragrafi 4.2.5.2 (Diritto di Conversione degli Obbligazionisti) e 4.2.5.7 (Opzione di Riscatto dell’Emittente) della presente Nota Informativa). 4.2.4 Valuta di emissione delle Obbligazioni Convertibili Le Obbligazioni Convertibili saranno emesse in Euro. 54 Nota Informativa sugli strumenti finanziari 4.2.5 Descrizione dei diritti connessi alle Obbligazioni Convertibili e procedura per il loro esercizio Le informazioni riportate dal Paragrafo 4.2.5.1 (Interessi e termini di prescrizione) al Paragrafo 4.2.6. (Pagamenti) che seguono sono tratte dal Regolamento del Prestito che contiene la disciplina delle Obbligazioni Convertibili. 4.2.5.1 Interessi e termini di prescrizione (cfr. articolo 3 (Interessi) del Regolamento del Prestito) Interessi Dalla Data di Emissione del Prestito (inclusa) gli Obbligazionisti avranno il diritto di ricevere, il 2 marzo e il 2 settembre di ciascun anno di vita delle Obbligazioni (ciascuna, una “Data di Pagamento”), una cedola fissa semestrale posticipata (la “Cedola”) pari al 2,5% lordo del valore nominale di ciascuna Obbligazione Convertibile (il “Tasso di Interesse”), corrispondente al 5% nominale annuo lordo. Le Cedole saranno calcolate secondo la convenzione Actual/Actual (ACT/ACT) su base periodale. Ogni Obbligazione cesserà di produrre interessi dalla prima nel tempo delle seguenti date: (i) la Data di Scadenza (inclusa); (ii) la Data di Conversione, inclusa, (come di seguito definita), in caso di esercizio da parte degli Obbligazionisti del Diritto di Conversione (come di seguito definito), ai sensi del Paragrafo 4.2.5.2 (Diritto di conversione degli Obbligazionisti) della presente Nota Informativa; (iii) la Prima Data di Regolamento (inclusa), in caso di esercizio, da parte dell’Emittente, dell’Opzione di Riscatto (come di seguito definita) nel corso dell’anno 2015, ai sensi di quanto indicato al successivo Paragrafo 4.2.5.7 (Opzione di Riscatto dell’Emittente); ovvero (iv) la Data di Esercizio dell’Opzione di Riscatto, ìnclusa, in caso di esercizio, da parte dell’Emittente, dell’Opzione di Riscatto negli anni successivi al 2015, ai sensi di quanto indicato al successivo Paragrafo 4.2.5.7 (Opzione di Riscatto dell’Emittente). Nel caso in cui il calcolo dell’interesse dovesse essere effettuato per un periodo che abbia termine in una data diversa da una Data di Pagamento, l’interesse sarà calcolato applicando al valore nominale complessivo il Tasso di Interesse e moltiplicando tale ammontare per il Tasso Frazionale (come di seguito definito). L’ammontare risultante sarà arrotondato allo 0,00001%. Ai fini del presente articolo, per “Tasso Frazionale” si intende il numero effettivo di giorni di calendario trascorsi nel periodo di riferimento a far tempo dalla più recente Data di Pagamento (inclusa) sino alla data in cui il calcolo degli interessi dovrà essere effettuato (esclusa), diviso per i giorni del periodo di riferimento. Il pagamento degli interessi avverrà per il tramite degli Intermediari Aderenti presso cui le Obbligazioni Convertibili sono depositate. Termini di prescrizione degli interessi e del capitale I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data fissata ai sensi della presente Nota Informativa per il pagamento 55 Nota Informativa sugli strumenti finanziari degli interessi e, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui è cessato il godimento dell’Obbligazione. 4.2.5.2 Diritto di Conversione degli Obbligazionisti (cfr. articolo 5 (Diritto di Conversione degli Obbligazionisti) del Regolamento del Prestito) 1. Le Obbligazioni Convertibili sono convertibili in Azioni di Compendio nel rapporto di n.1 Azione di Compendio per ogni Obbligazione (i.e. il Rapporto di Conversione). Pertanto, nei Periodi di Conversione (come di seguito definiti), gli Obbligazionisti potranno, secondo le modalità ed i termini di seguito indicati, esercitare il diritto di richiedere la conversione in Azioni di Compendio, del valore nominale di Euro 3,75 ciascuna, di tutte o parte delle Obbligazioni detenute (i.e. il Diritto di Conversione). 2. Il Diritto di Conversione potrà essere esercitato mediante presentazione di apposita richiesta (la “Domanda di Conversione”) all’Intermediario Aderente presso cui le Obbligazioni sono detenute, in un qualsiasi Giorno Lavorativo Bancario ricompreso in ciascun Periodo di Conversione. 3. I periodi di conversione decorrono: dal 2 maggio 2014 al 31 maggio 2014; dal 2 maggio 2015 al 31 maggio 2015; dal 2 maggio 2016 al 31 maggio 2016; dal 2 maggio 2017 al 31 maggio 2017; dal 2 maggio 2018 al 31 maggio 2018, (ciascuno un “Periodo di Conversione” e congiuntamente ai precedenti periodi di conversione, i “Periodi di Conversione”). 4. Le Azioni di Compendio rivenienti dall’esercizio del Diritto di Conversione saranno messe a disposizione degli aventi diritto, per il tramite di Monte Titoli, entro il 30 giugno di ciascun anno (ciascuna, una “Data di Conversione”). Qualora gli aventi diritto non siano già soci, sulle Azioni di Compendio potranno esercitare i soli diritti patrimoniali, finché non avranno chiesto ed ottenuto l’ammissione a socio ai sensi dell’articolo 9 dello Statuto. 5. Salvo quanto previsto al successivo Paragrafo 4.2.5.4 (Diritti degli Obbligazionisti in caso di operazioni sul capitale sociale dell’Emittente) della presente Nota Informativa, le Obbligazioni sono convertibili nel rapporto di n. 1 Azione di Compendio per ogni Obbligazione (i.e. il Rapporto di Conversione). Alla Data di Emissione del Prestito, il Prezzo di Conversione corrisponde al Valore Nominale delle Obbligazioni. 6. Le Azioni di Compendio da emettersi, in virtù dell’aumento di capitale a servizio del Prestito, ai sensi della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente del 28 maggio 2013, in esercizio della delega di cui all’articolo 5 dello Statuto, conferitagli, ai sensi dell’articolo 2420-ter del Codice Civile, dall’Assemblea Straordinaria di Banca Popolare di Vicenza del 30 aprile 2011, sono irrevocabilmente ed esclusivamente destinate alla conversione o al riscatto delle Obbligazioni fino alla Data di Scadenza del Prestito. 7. In sede di presentazione della Domanda di Conversione, gli Obbligazionisti dovranno, a pena di inefficacia della Domanda di Conversione medesima, (i) 56 Nota Informativa sugli strumenti finanziari prendere atto che le Azioni di Compendio non sono state e non saranno registrate ai sensi del Securities Act 1933 e successive modificazioni, vigente negli Stati Uniti d’America (il “Securities Act”); (ii) dichiarare di non essere una U.S. Person, come definita ai sensi della Regulation S del Securities Act; e (iii) prendere atto che le Azioni di Compendio non sono state e non saranno registrate ai sensi delle normative corrispondenti al Securities Act 1933 indicato al punto (i) che precede in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro paese estero che richieda tali autorizzazioni da parte delle autorità competenti o deroghe rispetto alle disposizioni vigenti. 8. Le Azioni di Compendio attribuite in conversione agli Obbligazionisti saranno inserite nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli e avranno il medesimo godimento delle azioni ordinarie dell’Emittente in circolazione alla relativa data di emissione. 9. Fermo restando quanto previsto al Paragrafo 4.2.5.4, lett. d), della presente Nota Informativa, ai possessori delle Obbligazioni Convertibili non è data la facoltà di cui all'articolo 2503-bis, comma 2, del Codice Civile in ipotesi di fusioni per incorporazione nell'Emittente ovvero di scissioni in cui l'Emittente sia la beneficiaria, di società del Gruppo o comunque controllate direttamente o indirettamente da Banca Popolare di Vicenza. 4.2.5.3 Frazioni (cfr. articolo 6 (Frazioni) del Regolamento del Prestito) Nei casi in cui all’Obbligazionista spetti, in conseguenza dell’esercizio del Diritto di Conversione, un numero non intero di Azioni di Compendio, l’Emittente procederà, in conformità con le applicabili disposizioni di legge, alla consegna di Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero e riconoscerà in contanti il controvalore, arrotondato al centesimo di Euro superiore, della parte frazionaria, valutata in base all’ultimo prezzo di emissione delle azioni deliberato dall’Assemblea ordinaria dell’Emittente e disponibile alla Data di Conversione. 4.2.5.4 Diritti degli Obbligazionisti in caso di operazioni sul capitale sociale dell’Emittente (cfr. articolo 7 (Diritti degli Obbligazionisti in caso di operazioni sul capitale sociale dell’Emittente) del Regolamento del Prestito) Fatto salvo quanto diversamente previsto nella presente Nota Informativa, qualora, tra la Data di Emissione del Prestito e la Data di Scadenza, siano eseguite operazioni sul capitale sociale dell’Emittente, il Rapporto di Conversione indicato al precedente Paragrafo 4.2.5.2 (Diritto di Conversione degli Obbligazionisti) della presente Nota Informativa sarà rettificato dall’Emittente, il quale comunicherà, ai sensi del seguente Paragrafo 4.2.13 (Disposizioni varie concernenti le Obbligazioni), il nuovo Rapporto di Conversione, quale risulterà a seguito della modifica effettuata in conformità con quanto disposto nel presente Paragrafo. In particolare: (a) nelle ipotesi in cui l’Emittente effettui aumenti di capitale a pagamento ovvero proceda all’emissione di prestiti obbligazionari convertibili in azioni dell’Emittente, warrant su azioni dell’Emittente ovvero altri strumenti similari, offerti in opzione agli azionisti dell’Emittente, tale diritto di opzione sarà attribuito, alle stesse condizioni e nei medesimi termini, anche agli Obbligazionisti, sulla base del Rapporto di Conversione; 57 Nota Informativa sugli strumenti finanziari (b) nelle ipotesi di aumenti gratuiti di capitale mediante imputazione a capitale di utili o riserve che comportino emissione di nuove azioni, il Rapporto di Conversione sarà soggetto ad aggiustamento, moltiplicando il Rapporto di Conversione in essere al momento immediatamente precedente l'emissione in questione per la seguente frazione: A/B dove: A è il valore nominale complessivo delle azioni di Banca Popolare di Vicenza in circolazione, immediatamente dopo l'emissione in questione; e B è il valore nominale complessivo delle azioni di Banca Popolare di Vicenza in circolazione, immediatamente prima dell'emissione in questione. Tale aggiustamento sarà efficace alla data di emissione delle azioni di Banca Popolare di Vicenza in questione. (c) nelle ipotesi di raggruppamento o frazionamento delle azioni dell’Emittente, il Rapporto di Conversione sarà soggetto ad aggiustamento secondo la seguente formula: A/B dove: A è il numero totale di azioni di Banca Popolare di Vicenza in circolazione immediatamente dopo, e per effetto, rispettivamente, del raggruppamento o frazionamento; e B è il numero totale di azioni di Banca Popolare di Vicenza in circolazione immediatamente prima, rispettivamente, di tale raggruppamento o frazionamento. Tale aggiustamento sarà efficace alla data in cui divengono efficaci, rispettivamente, il raggruppamento o il frazionamento delle azioni di Banca Popolare di Vicenza; (d) nelle ipotesi di fusione dell’Emittente in o con altra società (fatta eccezione per i casi di fusione in cui l’Emittente sia la società incorporante), nonché in caso di scissione (fatta eccezione per i casi di scissione in cui l’Emittente sia la società beneficiaria), ad ogni Obbligazione sarà riconosciuto il Diritto di Conversione in un numero di azioni della società risultante dalla fusione o dalla scissione, equivalente al numero di azioni che sarebbero state assegnate ad ogni Azione di Compendio, sulla base del relativo rapporto di concambio, ove l’Obbligazione fosse stata convertita prima della data di efficacia della fusione o scissione. L’elencazione sopra riportata non è esaustiva. In caso di compimento da parte di Banca Popolare di Vicenza di operazioni sul capitale diverse da quelle sopra indicate, il Rapporto di Conversione potrà essere rettificato dall’Emittente sulla base di metodologie di generale accettazione e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in vigore. In nessun caso le Azioni di Compendio possono essere emesse al di sotto del relativo valore nominale. 58 Nota Informativa sugli strumenti finanziari Nei limiti consentiti dalla legge applicabile, in relazione ad ogni aggiustamento del Rapporto di Conversione, ai sensi del presente Paragrafo 4.2.5.4 nonché del Paragrafo 4.2.5.5 (Diritti degli Obbligazionisti in caso di distribuzione di riserve e dividendi) che segue, qualora il Rapporto di Conversione come determinato, non risulti un multiplo intero di 0,001, lo stesso sarà arrotondato per difetto al multiplo intero di 0,001 più vicino. Fermo quanto sopra, il Rapporto di Conversione non sarà soggetto ad aggiustamenti nelle ipotesi: di aumento gratuito del valore nominale delle azioni dell’Emittente; di riduzione del valore nominale delle azioni dell’Emittente per perdite; di aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione; di modificazioni dell’atto costitutivo concernenti la ripartizione degli utili; di incorporazione di altra società in Banca Popolare di Vicenza; di emissione da parte dell’Emittente di azioni o di altri strumenti finanziari riservati agli amministratori e/o dipendenti dell’Emittente medesimo o delle sue controllate e/o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile; in cui la variazione dell’aggiustamento sia inferiore all’1% del Rapporto di Conversione. In tal caso, la variazione non effettuata sarà considerata riportata a nuovo per il calcolo di ogni successiva variazione del Rapporto di Conversione. 4.2.5.5 Diritti degli Obbligazionisti in caso di distribuzione di riserve e dividendi (cfr. articolo 8 (Diritti degli Obbligazionisti in caso di distribuzione di riserve e dividendi) del Regolamento del Prestito) Nei casi in cui, tra la Data di Emissione del Prestito e la Data di Scadenza, sia deliberata la distribuzione di Dividendi Straordinari (come di seguito definiti) (la “Distribuzione”), salvo che non sia già stato effettuato un aggiustamento per questa stessa Distribuzione ai sensi di una delle altre disposizioni della presente Nota Informativa, il Rapporto di Conversione sarà soggetto ad aggiustamento secondo la seguente formula: A /(A – B) dove: A è l'ultimo prezzo di sottoscrizione di nuove azioni dell'Emittente così come stabilito dall'ultima Assemblea dei Soci ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto e dell'articolo 2528, comma 2, del Codice Civile. B è la porzione di Dividendo Straordinario attribuibile ad una Azione; tale porzione è determinata come il rapporto tra il Dividendo Straordinario complessivo ed il numero di Azioni aventi diritto a ricevere tale Dividendo Straordinario. Tale aggiustamento sarà efficace alla data dell'Assemblea dei Soci che delibera il Dividendo Straordinario. Per "Dividendo Straordinario" si intende una distribuzione in denaro di riserve disponibili. 59 Nota Informativa sugli strumenti finanziari 4.2.5.6 Regolamento in danaro in caso di aggiustamento del Rapporto di Conversione (cfr. articolo 9 (Regolamento in danaro in caso di aggiustamento del Rapporto di Conversione) del Regolamento del Prestito) Qualora un aggiustamento al Rapporto di Conversione richieda che l’Emittente modifichi il numero di, o emetta, Azioni di Compendio ulteriori a servizio del Diritto di Conversione, l’Emittente porrà in essere tutte le attività societarie, nei limiti consentiti dalla legge applicabile, necessarie ad assicurare che il numero delle azioni da emettere al momento dell’esercizio del Diritto di Conversione venga aumentato in modo che il titolare di ciascuna Obbligazione in circolazione abbia il diritto (nel corso del periodo in cui tale Obbligazione può essere convertita) di convertire tale Obbligazione in Azioni di Compendio sulla base del Rapporto di Conversione rettificato. In tali casi, qualora, nonostante l’Emittente abbia a tal fine compiuto tutto quanto possibile, non possano emettersi le Azioni di Compendio aggiuntive e non siano utilizzabili azioni proprie dell’Emittente nella disponibilità di quest’ultimo, l’Emittente, fatto salvo quanto previsto al successivo Paragrafo 4.2.5.7 (Opzione di Riscatto dell’Emittente) della presente Nota Informativa per l’ipotesi di Opzione di Riscatto, corrisponderà agli Obbligazionisti, in occasione della conversione, il Corrispettivo in Denaro (come di seguito definito) delle Azioni di Compendio aggiuntive che sarebbero state emesse sulla base del Rapporto di Conversione come modificato. Tale pagamento dovrà essere effettuato il quindicesimo Giorno Lavorativo Bancario successivo alla Data di Conversione. Per “Corrispettivo in Denaro” si intende il prodotto tra il numero di Azioni di Compendio non consegnate e l’ultimo prezzo di emissione delle azioni deliberato dall’Assemblea ordinaria dell’Emittente e disponibile alla Data di Conversione. La comunicazione relativa al regolamento mediante Corrispettivo in Denaro avverrà con le modalità di cui al seguente Paragrafo 4.2.13 (Disposizioni varie concernenti le Obbligazioni), entro il secondo Giorno Lavorativo Bancario antecedente la Data di Conversione. 4.2.5.7 Opzione di Riscatto dell’Emittente (cfr. articolo 10 (Opzione di Riscatto dell’Emittente) del Regolamento del Prestito) Decorsi 18 (diciotto) mesi dalla Data di Emissione del Prestito e per ciascun anno successivo di durata del Prestito, l’Emittente, nei trenta giorni successivi all’assemblea annuale che determina il sovrapprezzo delle azioni dell’Emittente, ai sensi dell’articolo 6 dello Statuto e dell’articolo 2528, comma 2 del Codice Civile, (il “Periodo del Riscatto”) avrà il diritto di procedere al riscatto anticipato, integrale o parziale, delle Obbligazioni Convertibili in circolazione. Il riscatto anticipato potrà avvenire mediante pagamento di una somma in denaro (i.e. il Regolamento in Contanti) e/o consegna di Azioni di Compendio (i.e. il Regolamento in Azioni, o in caso di regolamento mediante pagamento in denaro e consegna di azioni, il Regolamento Misto) secondo le modalità di seguito indicate. Al fine di esercitare l’Opzione di Riscatto, l’Emittente pubblicherà, entro il 60° giorno dalla data di esercizio dell’Opzione di Riscatto (la “Data di Esercizio dell’Opzione di Riscatto”), un avviso (l’“Avviso di Esercizio dell’Opzione di Riscatto”) ai sensi del successivo Paragrafo 4.2.13 (Disposizioni varie concernenti le Obbligazioni). Nell’Avviso di Esercizio dell’Opzione di Riscatto saranno indicate espressamente le seguenti informazioni: 60 Nota Informativa sugli strumenti finanziari (a) la Data di Esercizio dell’Opzione di Riscatto; (b) le modalità di regolamento con cui l’Emittente procederà ad effettuare il riscatto anticipato delle Obbligazioni Convertibili (i.e. Regolamento in Contanti, Regolamento in Azioni, ovvero Regolamento Misto); e (c) che l’Emittente effettuerà il regolamento alla Prima Data di Regolamento (nel caso in cui il riscatto anticipato venga esercitato nell’anno 2015 ai sensi del punto (i) seguente), ovvero entro il 30 giugno successivo alla Data di Esercizio dell’Opzione di Riscatto (nel caso in cui il riscatto anticipato sia esercitato in un anno successivo al 2015 ai sensi del punto (ii) seguente). In caso di Regolamento Misto, nell’Avviso di Esercizio dell’Opzione di Riscatto sarà, altresì, indicato in termini percentuali la ripartizione tra denaro e Azioni di Compendio. In caso di esercizio dell’Opzione di Riscatto da parte dell’Emittente, gli Obbligazionisti avranno, altresì, diritto ad un premio pari al 10% del Valore Nominale delle Obbligazioni oggetto di riscatto (il “Premio”), solamente nel caso in cui l’Emittente riscatti le Obbligazioni mediante Regolamento in Azioni o Regolamento Misto (ed in quest’ultimo caso solo per la quota regolata in azioni). In caso di esercizio dell’Opzione di Riscatto, l’Emittente effettuerà il Regolamento in Azioni, il Regolamento in Contanti ovvero il Regolamento Misto (a seconda delle modalità indicate nell’Avviso di Esercizio dell’Opzione di Riscatto) nei termini di seguito indicati: (i) qualora l’Opzione di Riscatto sia esercitata nel primo Periodo del Riscatto che cadrà nell’anno 2015, l’Emittente pagherà agli Obbligazionisti una somma in denaro e/o consegnerà agli stessi Azioni di Compendio (a seconda delle modalità prescelte) alla Data di Pagamento (come definita al Paragrafo 4.2.5.1 (Interessi e termine di prescrizione) che precede) immediatamente successiva alla Data di Esercizio dell’Opzione di Riscatto (la “Prima Data di Regolamento”), unitamente alla Cedola maturata a tale data; e (ii) qualora l’Opzione di Riscatto sia esercitata in uno dei Periodi del Riscatto successivi al primo, l’Emittente pagherà agli Obbligazionisti una somma in denaro e/o consegnerà agli stessi Azioni di Compendio (a seconda delle modalità prescelte) entro il successivo 30 giugno (ciascuna una “Data di Regolamento Successiva”), unitamente agli interessi maturati sino alla Data di Esercizio dell’Opzione di Riscatto e calcolati secondo le modalità indicate al Paragrafo 4.2.5.1 (Interessi e termini di prescrizione) della presente Nota Informativa. Alla Prima Data di Regolamento, ovvero ad una Data di Regolamento Successiva (a seconda del caso), l’Emittente procederà come segue: A) Se il Valore delle Azioni per il Riscatto (come di seguito definito e calcolato) è superiore al Prezzo di Conversione: (a) in caso di Regolamento in Azioni, consegnerà agli Obbligazionisti un numero di Azioni di Compendio (le “Azioni per il Riscatto A”), pari alla somma tra (i) il numero di Azioni di Compendio risultante dal Rapporto di Conversione e (ii) il numero di Azioni di Compendio risultante dal rapporto tra il Premio ed il Valore delle Azioni per il Riscatto; o (b) in caso di Regolamento in Contanti, pagherà una somma in denaro equivalente al controvalore delle Azioni per il Riscatto A, escluso quanto previsto alla lettera 61 Nota Informativa sugli strumenti finanziari (a), punto (ii) che precede (valorizzate al Valore delle Azioni per il Riscatto); o (c) in caso di Regolamento Misto, consegnerà, nella proporzione comunicata nell’Avviso di Esercizio dell’Opzione di Riscatto, un numero di Azioni di Compendio (aumentato, per tale parte regolata in azioni, del Premio ai sensi di quanto indicato alla lettera (a) punto (ii) che precede) e pagherà una somma in denaro per un valore complessivo equivalente al controvalore delle Azioni per il Riscatto A relativamente solo a quanto previsto alla lettera (a), punto (i) che precede (valorizzate al Valore delle Azioni per il Riscatto). B) Se il Valore delle Azioni per il Riscatto (come di seguito definito e calcolato) è inferiore o uguale al Prezzo di Conversione: (a) in caso di Regolamento in Azioni, consegnerà agli Obbligazionisti un numero di Azioni di Compendio (le “Azioni per il Riscatto B”), pari al rapporto tra (i) il Valore Nominale delle Obbligazioni Convertibili aumentato del Premio e (ii) il Valore delle Azioni per il Riscatto; o (b) in caso di Regolamento in Contanti, pagherà una somma in denaro equivalente al controvalore delle Azioni per il Riscatto B (valorizzate al Valore delle Azioni per il Riscatto) senza l’aumento del Premio; o (c) in caso di Regolamento Misto, consegnerà, nella proporzione comunicata nell’Avviso di Esercizio dell’Opzione di Riscatto, un numero di Azioni di Compendio e pagherà una somma in denaro per un valore complessivo equivalente al controvalore delle Azioni per il Riscatto B (valorizzate al Valore delle Azioni per il Riscatto) con l’aumento del Premio sulla quota parte consegnata in azioni. Il “Valore delle Azioni per il Riscatto” sarà pari al prezzo delle azioni dell’Emittente stabilito dall’Assemblea dei soci, ai sensi dell’articolo 6 dello Statuto, antecedentemente alla Data di Esercizio dell’Opzione di Riscatto. Le Azioni di Compendio consegnate in caso di Regolamento in Azioni o di Regolamento Misto avranno le stesse caratteristiche e il medesimo godimento delle azioni dell’Emittente in circolazione alla relativa data di emissione. Nei casi indicati alle lettere (A) e (B) che precedono, l’Emittente procederà, in conformità alle applicabili disposizioni di legge, alla consegna di Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero e riconoscerà in contanti il controvalore, arrotondato al centesimo di Euro superiore, della parte frazionaria. In nessun caso verranno emesse Azioni di Compendio al di sotto del relativo valore nominale, ove espresso. Fermo restando quanto indicato alle lettere (A) e (B) che precedono, nel caso in cui il valore delle Azioni di Compendio da consegnare in caso di esercizio dell’Opzione di Riscatto sia inferiore al valore nominale delle azioni dell’Emittente, la differenza rispetto al Valore Nominale delle Obbligazioni sarà corrisposta dall’Emittente agli Obbligazionisti mediante conguaglio in denaro. Nel caso in cui l’Emittente proceda ad un riscatto parziale, che in ogni caso non potrà essere inferiore al 10% del valore nominale complessivo del Prestito residuo, tale riscatto sarà esercitato nei confronti di ciascun Obbligazionista, mediante rimborso parziale del Valore Nominale di ciascuna Obbligazione. In caso di riscatto parziale le previsioni del presente articolo saranno applicate pro quota in base alla parte di Valore Nominale oggetto di riscatto. 62 Nota Informativa sugli strumenti finanziari Successivamente alla Data di Esercizio dell’Opzione di Riscatto, in caso di riscatto parziale, l’Emittente comunicherà, con le modalità di cui al Paragrafo 4.2.13 (Disposizione varie concernenti le Obbligazioni) della presente Nota Informativa (i) il nuovo Rapporto di Conversione e (ii) il nuovo ammontare della Cedola, ricalcolato sulla base del nuovo Valore Nominale delle Obbligazioni (nessuna modifica sarà apportata, invece, al Tasso di Interesse delle Obbligazioni). Le Obbligazioni, per la quota di Valore Nominale riscattata, cesseranno di essere fruttifere alla Prima Data di Regolamento, ovvero alla Data di Esercizio dell’Opzione di Riscatto (a seconda del caso) e nessun diritto potrà essere vantato in relazione agli interessi non ancora maturati. 4.2.5.8 Rimborso delle Obbligazioni a scadenza (cfr. articolo 11 (Rimborso delle Obbligazioni a scadenza) del Regolamento del Prestito) Alla Data di Scadenza, fatto salvo quanto previsto al precedente Paragrafo 4.2.5.7 (Opzione di Riscatto dell’Emittente) della presente Nota Informativa, le Obbligazioni non convertite nel corso del Periodo di Conversione (le “Obbligazioni non Convertite”) saranno rimborsate alla pari mediante versamento di una somma in denaro pari al Valore Nominale di ciascuna Obbligazione non Convertita. 4.2.6 Pagamenti (cfr articolo 12 (Pagamenti) del Regolamento del Prestito) Il pagamento del capitale, degli interessi e delle altre somme dovute per le Obbligazioni sarà soggetto alla normativa fiscale e/o alle altre leggi e normative applicabili nel luogo di pagamento. Nessuna commissione e nessuna spesa sarà addebitata agli Obbligazionisti in relazione a tali pagamenti. Nel caso in cui la data di pagamento del capitale, degli interessi e di qualsiasi altra somma dovuta per le Obbligazioni non cada in un Giorno Lavorativo, il pagamento sarà effettuato nel Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza alcun computo di interessi aggiuntivo. Ai soli fini di questo Paragrafo, per “Giorno Lavorativo” si deve intendere ogni giorno nel quale il sistema Trans-european Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET) è operativo. Le somme dovute dall’Emittente in relazione alle Obbligazioni saranno corrisposte agli aventi diritto mediante accredito sul conto corrente indicato dall’Obbligazionista all’Intermediario Aderente presso cui le Obbligazioni sono detenute. 4.2.7 Tasso di rendimento Qualora l’Emittente rimborsi il Prestito alla Data di Scadenza, in un’unica soluzione, il rendimento effettivo annuo delle Obbligazioni Convertibili, calcolato con il metodo del Tasso di Rendimento Interno (IRR), ossia il tasso di sconto che rende equivalente il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni ai futuri flussi di cassa generati dallo strumento finanziario, è pari al 5,1%. In ogni caso, non vi è alcuna garanzia assoluta per l’Obbligazionista di conseguire tale rendimento, in quanto l’Emittente ha la facoltà di riscattare anticipatamente (in tutto ovvero in parte) le Obbligazioni Convertibili, mediante esercizio dell’Opzione di Riscatto, secondo le modalità stabilite al Capitolo 4.2 (Informazioni riguardanti le Obbligazioni Convertibili), Paragrafo 4.2.5.7 (Opzione di Riscatto dell’Emittente) della presente Nota Informativa. In caso di esercizio della predetta facoltà, il controvalore delle Azioni di Compendio consegnate a titolo di riscatto corrisponderà, unitamente al Premio da corrispondersi secondo i termini indicati al Paragrafo 4.2.5.7 (Opzione di Riscatto dell’Emittente) della presente Nota Informativa, almeno al cento per cento del Valore Nominale delle Obbligazioni. 63 Nota Informativa sugli strumenti finanziari Fermo restando quanto dianzi indicato, qualora l’investitore intenda vendere le Azioni di Compendio successivamente alla relativa data di consegna, lo stesso potrebbe non trovare una controparte disposta prontamente ad acquistare le Azioni di Compendio. Pertanto, non vi è alcuna certezza che l’investitore recuperi integralmente il valore nominale dell’investimento effettuato. 4.2.8 Rappresentanza degli Obbligazionisti L’assemblea degli Obbligazionisti è regolata dalle norme di legge applicabili (artt. 2415 e 2416 del Codice Civile). La nomina, gli obblighi ed i poteri del rappresentante comune degli Obbligazionisti sono disciplinati dagli artt. 2417 e seguenti del Codice Civile. 4.2.9 Delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali le Obbligazioni Convertibili sono state o saranno create e/o emesse In data 30 aprile 2011 l’Assemblea Straordinaria dei Soci della Società ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione delega ad aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del Codice Civile, nel termine di tre anni dalla data della relativa deliberazione secondo i termini e le condizioni indicate all’articolo 5 dello Statuto (la “Delega”). Per maggiori informazioni sul contenuto della Delega si rinvia al Paragrafo 4.1.6 (Delibere ed autorizzazioni) della presente Nota Informativa. Il Consiglio di Amministrazione della Società, in data 28 maggio 2013, ha deliberato l’esercizio parziale della Delega, procedendo a fissare, tra l’altro, (i) il numero massimo di Azioni ed Obbligazioni Convertibili oggetto delle Offerte (ii) il relativo Prezzo di Offerta ed (iii) il rapporto di opzione. 4.2.10 Data prevista per l’emissione delle Obbligazioni Convertibili Le Obbligazioni Convertibili oggetto delle Offerte verranno messe a disposizione degli Intermediari Autorizzati e, comunque, agli aventi diritto entro il 30° giorno di calendario successivo al termine del Periodo di Offerta (ovvero, in caso di esercizio da parte dell’Emittente della facoltà di proroga, dalla data che sarà indicata nell’Avviso di Proroga). Si veda il Capitolo 5, Paragrafo 5.1.3 (Periodo di validità delle Offerte e modalità di sottoscrizione) della presente Nota Informativa. 4.2.11 Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità delle Obbligazioni Convertibili Non sono previste limitazioni alla trasferibilità delle Obbligazioni Convertibili ai sensi della legge, dello Statuto o derivanti dalle condizioni di emissione. 4.2.12 Aspetti fiscali Le informazioni fornite di seguito riassumono il regime fiscale relativo alle Obbligazioni ai sensi della legislazione italiana vigente alla Data della Nota Informativa. Il regime fiscale delle Obbligazioni, come di seguito illustrato, tiene conto – tra le altre – delle più recenti modifiche apportate al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (il “D.P.R. 917/1986” o il “TUIR”) alla data di emissione. Non si può tuttavia escludere che in futuro vengano approvati provvedimenti legislativi che modifichino – in tutto o in parte – il regime fiscale descritto. In ogni caso, quanto segue non intende costituire un’analisi esauriente del regime fiscale delle Obbligazioni. Si invitano pertanto gli investitori a consultare i propri consulenti al fine di conoscere nel dettaglio il regime fiscale proprio delle Obbligazioni. A) Trattamento ai fini delle imposte dirette degli interessi, premi e altri proventi delle Obbligazioni 64 Nota Informativa sugli strumenti finanziari Gli interessi, i premi e gli altri proventi relativi alle Obbligazioni sono assoggettati al trattamento fiscale ordinariamente applicabile agli interessi, premi ed altri proventi relativi ad obbligazioni emesse dalle banche ai sensi del Decreto Legislativo 1 aprile 1996, n. 239 (il “D. Lgs. 239/1996”). Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 1, comma 1 e 2 del D. Lgs. 239/1996, tenuto conto delle modifiche apportate dall’articolo 2, commi 6 e seguenti del D.L. 138/2011, coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, gli interessi, i premi e gli altri proventi relativi alle Obbligazioni sono soggetti ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 20%, se percepiti dai seguenti soggetti residenti nel territorio dello Stato (i cosiddetti “nettisti”) che non abbiano conferito ad un intermediario autorizzato l’incarico di gestire masse patrimoniali e non abbiano optato per il c.d. regime del risparmio gestito di cui all’articolo 7, D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461: a) persone fisiche, anche se esercenti attività commerciali; b) società semplici, società di fatto non aventi per oggetto l’esercizio di attività commerciali e associazioni per l’esercizio in forma associata di arti e professioni; c) enti pubblici e privati, diversi dalle società, non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, di cui all’articolo 73, comma 1, lett. c), del D.P.R. 917/1986; d) soggetti esenti dall’Imposta sul Reddito delle Società (“IRES”). Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, D. Lgs. 239/1996, le persone fisiche esercenti attività commerciali e gli enti pubblici o privati, diversi dalle società, di cui all’articolo 73, comma 1, lett. c), D.P.R. 917/1986, che svolgono attività commerciali, includono nel proprio reddito imponibile gli interessi, i premi e gli altri proventi relativi alle obbligazioni riconducibili alle attività commerciali esercitate, con la possibilità di scomputare dalle imposte dovute, in sede di dichiarazione dei redditi, l’imposta sostitutiva assolta a titolo di acconto. L’imposta sostitutiva è applicata, tra gli altri, da banche, società fiduciarie, società di intermediazione mobiliare, agenti di cambio ed altri intermediari finanziari residenti nel territorio dello Stato, indicati in appositi decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze, presso cui le obbligazioni sono depositate ovvero da stabili organizzazioni in Italia di intermediari non residenti, che comunque intervengono nella riscossione degli interessi, premi e altri proventi ovvero, anche in qualità di acquirenti, nei trasferimenti delle obbligazioni. Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, D. Lgs. 239/1996, qualora le obbligazioni non siano depositate presso i predetti intermediari autorizzati, l’imposta sostitutiva è applicata dall’intermediario che interviene nella erogazione degli interessi, dei premi e degli altri proventi delle Obbligazioni ovvero dall’emittente stesso. Di norma, l’imposta sostitutiva non è applicata sugli interessi, premi e altri proventi derivanti da Obbligazioni percepiti dai seguenti soggetti residenti nel territorio dello Stato (i cosiddetti “lordisti”): (a) le società in nome collettivo, in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate; (b) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione; (c) gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali; 65 Nota Informativa sugli strumenti finanziari (d) gli organismi di investimento collettivo del risparmio, diversi dai fondi immobiliari, di cui all’articolo 73, comma 5-quinquies del TUIR, i fondi pensione di cui al D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. Rientrano nella categoria dei soggetti “lordisti” anche le stabili organizzazioni in Italia di società o enti commerciali non residenti, alle quali le Obbligazioni siano effettivamente connesse. In aggiunta ai requisiti di carattere soggettivo di cui sopra, perché gli interessi, i premi e gli altri proventi delle obbligazioni possano essere percepiti dai suddetti soggetti al “lordo”, ossia senza l’applicazione dell’imposta sostitutiva, è in generale necessario che le stesse siano depositate presso i predetti intermediari autorizzati residenti come sopra individuati ovvero non residenti autorizzati. Gli interessi, i premi e gli altri proventi delle obbligazioni, percepiti da società di capitali italiane, società di persone che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di una attività commerciale, enti pubblici e privati diversi dalle società che detengono le obbligazioni in connessione con la propria attività commerciale nonché da stabili organizzazioni in Italia di società non residenti in relazione alle quali le obbligazioni sono effettivamente connesse, concorrono a formare la base imponibile: (i) dell’imposta sul reddito delle società (“IRES”); o (ii) dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (“IRPEF”), oltre a quella delle addizionali in quanto applicabili; in presenza di determinati requisiti, i predetti interessi concorrono a formare anche la base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (“IRAP”). Gli interessi, i premi e gli altri proventi delle obbligazioni percepiti dagli organismi d’investimento collettivo del risparmio (“O.I.C.R.”) e da quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all’articolo 11-bis del Decreto Legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla Legge n. 649 del 25 novembre 1983 (i c.d. “Fondi Lussemburghesi Storici”) non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte né ad imposta sostitutiva. Il Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla Legge n. 10 del 26 febbraio 2011, ha introdotto rilevanti modifiche al regime tributario dei fondi comuni di investimento italiani e dei Fondi Lussemburghesi Storici, abrogando il regime di tassazione sul risultato maturato della gestione del fondo ed introducendo la tassazione in capo ai partecipanti, nella misura del 20%, al momento della percezione dei proventi derivanti dalla partecipazione ai predetti fondi e su quelli realizzati in sede di riscatto, liquidazione o cessione delle quote. I proventi delle obbligazioni percepiti dai fondi pensione di cui al D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 concorrono per intero alla formazione del risultato della gestione maturato al termine di ciascun esercizio assoggettato ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota dell’11%. Ai sensi del D.L. 25 settembre 2001, n. 351 (il “D.L. 351/2001”), convertito con modificazioni in legge 23 novembre 2001, n. 410, come successivamente modificato dall’articolo 41-bis del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, i proventi conseguiti dai fondi di investimento immobiliare, ivi inclusi gli interessi, i premi e gli altri proventi delle obbligazioni, sono soggetti ad imposizione al momento del pagamento dei proventi relativi alle quote secondo il regime loro proprio. Ai sensi dell’articolo 6, D.lgs. 239/1996, non sono soggetti all’applicazione dell’imposta sostitutiva, al ricorrere di determinate condizioni, gli interessi, i premi e gli altri proventi delle obbligazioni percepiti da: (a) soggetti residenti in Stati o territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell’articolo 168-bis del D.P.R. 917/1986 ovvero, sino alla pubblicazione ed entrata in vigore del predetto decreto, se percepiti da soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio d’informazioni con l’Italia come indicati nel D.M. 4 settembre 1996 e successive integrazioni e modificazioni; 66 Nota Informativa sugli strumenti finanziari (b) enti o organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; (c) investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi di cui alla precedente lettera (a); (d) banche centrali e organismi che gestiscono anche riserve ufficiali dello Stato. Il regime di esonero dall’imposta sostitutiva trova applicazione a condizione che le obbligazioni siano depositate presso un intermediario autorizzato (i.e. una banca o una società di intermediazione mobiliare residente, ovvero una stabile organizzazione in Italia di banca o società di intermediazione mobiliare non residente che intrattiene rapporti diretti in via telematica con il Ministero dell’Economia e delle Finanze). Affinché il regime di esonero possa trovare applicazione diretta è altresì necessario, ma solo con riguardo ai soggetti di cui alle precedenti lettere (a) e (c), che la banca o la società di intermediazione mobiliare depositaria acquisisca un’autocertificazione dell’effettivo beneficiario che attesti di essere residente in un Paese che consente un adeguato scambio di informazioni con l’Italia utilizzando lo schema approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’autocertificazione produce effetti sino a revoca. Qualora non siano verificate le predette condizioni sostanziali e documentali, ai proventi di cui trattasi si applica l’imposta sostitutiva nella misura del 20%. Resta salva, comunque, l’applicazione delle disposizioni più favorevoli contenute nelle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia ove applicabili. B) Trattamento ai fini delle imposte dirette delle plusvalenze realizzate sulle Obbligazioni In linea generale, le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso o dal rimborso delle Obbligazioni sono soggette ad un regime impositivo differente a seconda della tipologia di investitore che pone in essere la cessione. In base alla normativa vigente, inoltre, le cessioni di “diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni” (quali le Obbligazioni) possono essere assimilate alle cessioni di partecipazioni e soggette al regime fiscale alle stesse applicabile. Di seguito si illustrano le differenti modalità di tassazione relativamente alle diverse categorie di investitori. (i) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia, società semplici e soggetti equiparati Le plusvalenze realizzate sulle Obbligazioni costituiscono redditi diversi di natura finanziaria e sono soggette ad imposizione fiscale con le stesse modalità previste per le plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni (articoli 67 e seguenti del TUIR). A tale riguardo è rilevante distinguere a seconda che la cessione delle Obbligazioni costituisca una Cessione di Partecipazioni Non Qualificate ovvero Qualificate. Ai fini delle disposizioni di cui trattasi, una Partecipazione si considera Qualificata se rappresenta una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 20% ovvero una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25%. Le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell’esercizio di attività commerciale, realizzate da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia ovvero da società semplici e da soggetti equiparati mediante la cessione di Obbligazioni sono soggette al seguente regime fiscale. Partecipazioni Non Qualificate Le plusvalenze realizzate da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia e non esercenti attività di impresa, se riferite a una cessione di Obbligazioni “non qualificata”, sono soggette ad un’imposta 67 Nota Informativa sugli strumenti finanziari sostitutiva del 20%. In tal caso, il cedente potrà decidere di assoggettare le plusvalenze al regime della dichiarazione ovvero del risparmio amministrato o del risparmio gestito, rispettivamente ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del D. Lgs. n. 461 del 21 novembre 1997. Partecipazioni Qualificate Le plusvalenze, derivanti da cessioni di Obbligazioni che consentono di acquisire una Partecipazione Qualificata, conseguite al di fuori dell’esercizio di imprese commerciali, da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia sono, per il 49,72% del loro ammontare, sommate algebricamente alla corrispondente quota delle minusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni. Se le plusvalenze sono superiori alle minusvalenze, l’eccedenza concorre alla formazione del reddito imponibile complessivo del contribuente assoggettato all’imposta sul reddito delle persone fisiche (“IRPEF”). Per tali plusvalenze, la tassazione avviene unicamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi, in quanto le plusvalenze da Cessione di Partecipazioni Qualificate non possono essere soggette né al regime del risparmio amministrato né al regime del risparmio gestito previsti esclusivamente per le Partecipazioni Non Qualificate. (ii) Persone fisiche esercenti attività d’impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate (articolo 5 del TUIR), società di capitali ed enti commerciali (articolo 73, comma 1, lett. a), b) del TUIR) ovvero soggetti non residenti per il tramite di una stabile organizzazione in Italia Le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso delle Obbligazioni da parte di persone fisiche che detengono le Obbligazioni in regime di impresa, società in nome collettivo, società in accomandita semplice ed equiparate di cui all’articolo 5 del TUIR, escluse le società semplici, dalle società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lett. a), b) del TUIR ovvero da soggetti non residenti per il tramite di una stabile organizzazione in Italia, concorrono per il loro intero ammontare alla determinazione del reddito di impresa rilevante ai fini delle imposte sui redditi (e, in alcuni casi, anche della base imponibile IRAP). Ai sensi dell’articolo 86, comma 4 del TUIR, nel caso in cui le Obbligazioni costituiscano immobilizzazioni finanziarie e siano state possedute per un periodo non inferiore a tre anni, le plusvalenze possono, a scelta del contribuente, concorrere alla determinazione dell’imponibile in quote costanti nell’esercizio di realizzo e nei successivi, ma non oltre il quarto. (iii) Enti pubblici e privati che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, fiscalmente residenti in Italia (articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR) Le plusvalenze realizzate da soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, ovverosia da enti pubblici e privati fiscalmente residenti in Italia, diversi dalle società, non aventi ad oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, sono soggette ad imposizione sulla base delle stesse disposizioni applicabili alle persone fisiche residenti, cui si rimanda (punto (i) sopra). (iv) Fondi pensione italiani e O.I.C.R. Le plusvalenze realizzate da fondi pensione italiani di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252 sono incluse nel risultato della gestione, maturato al termine di ciascun esercizio,soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota dell’11%. A decorrere dal 1° luglio 2011 gli O.I.C.R. non sono più soggetti all’imposta sostitutiva sul risultato maturato della gestione e la tassazione avviene, di norma, in capo al titolare delle quote mediante applicazione di una ritenuta sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento e su quelli realizzati in sede di riscatto, liquidazione o cessione delle quote. (v) Fondi comuni di investimento immobiliare Le plusvalenze realizzate da fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell’articolo 37 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ovvero dell’articolo 14-bis della L. n. 86 del 25 gennaio 1994 non sono soggette ad alcuna imposizione in capo al fondo. 68 Nota Informativa sugli strumenti finanziari (vi) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato In generale, sono soggetti a tassazione in Italia i redditi diversi percepiti da soggetti non residenti ai fini fiscali in Italia derivanti da beni che si trovano nel territorio dello Stato nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti. Ciononostante, secondo il disposto dell’articolo 23 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le plusvalenze realizzate da soggetti non residenti in Italia e privi di stabile organizzazione nel territorio italiano alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse non sono soggette a tassazione in Italia a condizione che le Obbligazioni rappresentino una Partecipazione Non Qualificata e siano quotate in Italia o all’estero. Qualora le Obbligazioni non siano quotate in Italia o all’estero il regime applicabile è il seguente. Partecipazioni Non Qualificate Le plusvalenze derivanti dalla cessione di Obbligazioni che rappresentano una Partecipazione Non Qualificata in società residenti in Italia non negoziate in mercati regolamentati, non sono soggette ad alcuna imposizione in Italia, qualora siano realizzate da: (a) soggetti residenti in Stati o territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell’articolo 168-bis del D.P.R. 917/1986 ovvero, sino alla pubblicazione ed entrata in vigore del predetto decreto, da soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio d’informazioni con l’Italia come indicati nel D.M. 4 settembre 1996 e successive integrazioni e modificazioni; (b) enti o organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; (c) investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi di cui alla precedente lettera (a); (d) banche centrali e organismi che gestiscono anche riserve ufficiali dello Stato. In capo agli obbligazionisti fiscalmente non residenti in Italia che hanno optato per il regime del risparmio amministrato ovvero del risparmio gestito il beneficio dell’esenzione è subordinato alla presentazione di un’autocertificazione attestante la non residenza fiscale in Italia. Rimane comunque ferma la possibilità di applicare le disposizioni contenute nelle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni vigenti in Italia. Pertanto, le plusvalenze in argomento non sono soggette ad imposizione in Italia se il soggetto cedente risiede in uno Stato che ha concluso con l’Italia una Convenzione contro le doppie imposizioni ai sensi della quale la tassazione è riservata in via esclusiva allo Stato di residenza del soggetto cedente. A seconda dei casi, la possibilità di beneficiare dei menzionati regimi di esenzione da imposizione sulle plusvalenze è subordinata alla presentazione di idonea documentazione attestante la sussistenza delle relative condizioni di applicazione. Partecipazioni Qualificate Le plusvalenze realizzate da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione in Italia (attraverso cui siano detenute le Obbligazioni), derivanti dalla cessione a titolo oneroso di Obbligazioni che si riferiscano a una Partecipazione Qualificata concorrono alla formazione del reddito imponibile del cedente per il 49,72% del loro ammontare e sono soggette a tassazione con le aliquote previste a seconda che si tratti di una persona fisica ovvero di società od ente. 69 Nota Informativa sugli strumenti finanziari Tali plusvalenze non sono soggette ad imposizione in Italia nel caso in cui il soggetto cedente risieda in uno Stato che ha concluso con l’Italia una Convenzione contro le doppie imposizioni ai sensi della quale la tassazione è riservata in via esclusiva allo Stato di residenza del soggetto cedente. A seconda dei casi, la possibilità di beneficiare dei menzionati regimi di esenzione da imposizione sulle plusvalenze è subordinata alla presentazione di idonea documentazione attestante la sussistenza delle relative condizioni di applicazione. Tassa sui contratti di borsa L’articolo 37 del Decreto Legge n. 248 del 31 dicembre 2007 convertito, con modificazioni dalla Legge n. 31 del 28 febbraio 2008 ha abrogato la tassa sui contratti di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278 che, pertanto, non risulta più applicabile. Imposta sulle transazioni finanziarie La legge 24 dicembre 2012, n. 228 (la “Legge 228/2012”) ha introdotto una nuova imposta sulle transazioni finanziarie. Le modalità di attuazione dell’imposta sulle transazioni finanziarie sono contenute nel Decreto 21 febbraio 2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2013, n. 50, Serie Generale). L’imposta si applica, fra le altre fattispecie, ai trasferimenti, conclusi a far data dal 1° marzo 2013, aventi ad oggetto: (i) la proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell’articolo 2346 del Codice Civile, emessi da società residenti nel territorio dello Stato Italiano; (ii) la proprietà di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente i titoli. Ai sensi dell’articolo 1, comma 491, della Legge 228/2012 è soggetto all’imposta anche il trasferimento della proprietà di azioni che avvenga per effetto della conversione di obbligazioni nonché quello derivante dallo scambio o dal rimborso delle obbligazioni, con azioni o altri strumenti finanziari partecipativi. L’imposta è dovuta dal soggetto in favore del quale avviene il trasferimento - indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti - con l’aliquota: (i) dello 0,2% (0,22% nel 2013) sul valore della transazione; (ii) dello 0,10% (0,12% nel 2013) sul valore della transazione, per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. L’imposta è, inoltre, applicata in misura fissa (secondo le modalità indicate nella Tabella 3 allegata alla Legge 228/2012) sulle operazioni relative a valori mobiliari che permettano di acquistare o vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui alle precedenti lettere (i) e (ii). La detta imposta è applicabile alle operazioni concluse a decorrere dal 1° luglio 2013 e dovuta da ciascuna delle controparti delle operazioni. Ai sensi dell’articolo 15, del Decreto 21 febbraio 2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sono escluse dall’ambito di applicazione dell’imposta, fra le altre, le seguenti operazioni: a) le operazioni su obbligazioni o titoli di debito; b) le operazioni di emissione e di annullamento di azioni e strumenti partecipativi di cui al sesto comma dell’articolo 2346 del Codice Civile, emessi da società residenti nel territorio dello Stato Italiano; 70 Nota Informativa sugli strumenti finanziari c) l'acquisto della proprietà di azioni di nuova emissione anche qualora avvenga per effetto della conversione di obbligazioni o dell'esercizio di un diritto di opzione spettante in qualità di socio. Imposta di successione e donazione L’imposta sulle donazioni e successioni, abrogata una prima volta dalla Legge n. 383 del 18 ottobre 2001 in relazione alle donazioni fatte o alle successioni aperte a partire dal 25 ottobre 2001, è stata successivamente reintrodotta dal Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito in Legge con modifiche dalla Legge n. 286 del 24 novembre 2006, entrava in vigore il 29 novembre 2006 e veniva successivamente modificata dalla Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, con effetto a partire dal 1° gennaio 2007. Per effetto delle predette modifiche, il trasferimento a causa di morte delle Obbligazioni è soggetto ad una imposta sulle successioni del seguente tenore: (i) se il trasferimento avviene a favore del coniuge, di un discendente o ascendente diretto è dovuta una imposta del 4% sul valore delle Obbligazioni trasferite, con una franchigia di Euro 1 milione per ciascun beneficiario; (ii) se il trasferimento avviene a favore di un fratello o di una sorella è dovuta una imposta del 6% sul valore delle Obbligazioni trasferite con una franchigia di Euro 100.000,00 per ciascun beneficiario; (iii) se il trasferimento avviene a favore di parenti sino al quarto grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale sino al terzo grado è dovuta un’imposta del 6% sull’intero valore delle Obbligazioni trasferite a ciascun beneficiario; (iv) in ogni altro caso è dovuta un’imposta dell’8% sull’intero valore delle Obbligazioni trasferite a ciascun beneficiario. Il trasferimento delle Obbligazioni per effetto di donazione è soggetto ad un’imposta sulle donazioni con le stesse aliquote e le stesse franchigie previste in materia di imposta sulle successioni. Imposta di bollo L’articolo 13 comma 2-ter, della Parte I della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 (l’“Imposta di Bollo”), come modificato dal Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ha introdotto un imposta di bollo sul valore dei prodotti e strumenti finanziari oggetto di comunicazioni alla clientela a partire dal 1° gennaio 2012. La comunicazione relativa ai prodotti e strumenti finanziari si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell’anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. L’imposta è dovuta nella misura dello 0,15% nel 2013 e in ciascuno degli anni successivi (in ogni caso solo per i soggetti diversi dalle persone fisiche la misura massima annuale è di Euro 4.500). Tale imposta trova applicazione sugli strumenti finanziari – quali le Obbligazioni – detenuti per il tramite di un intermediario finanziario situato in Italia. Le modalità di attuazione dell’imposta di bollo sono contenute nel Decreto 24 maggio 2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 1 giugno 2012, n. 127, Serie Generale). Direttiva in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamento di interessi Il 3 giugno 2003 il Consiglio Europeo dei Ministri dell'Economia e delle Finanze ha adottato la Direttiva 2003/48/CE riguardante l’imposizione sui redditi da risparmio in base alla quale gli Stati membri dell'Unione Europea, al verificarsi di determinate condizioni e a partire dall’1 luglio 71 Nota Informativa sugli strumenti finanziari 2005, dovranno fornire alle autorità fiscali degli altri Stati membri le informazioni relative al pagamento di interessi (o redditi di natura similare) corrisposti da soggetti stabiliti all'interno delle rispettive giurisdizioni, definiti quali “agenti pagatori” ai fini della Direttiva, ad investitori persone fisiche residenti in un altro Stato membro. Fanno eccezione Lussemburgo ed Austria, i quali, per un periodo transitorio, effettueranno una ritenuta d'imposta su tali interessi. (La fine di tale periodo di transizione sarà legata alla stipulazione di ulteriori accordi sullo scambio di informazioni con gli altri Stati). Attuazione in Italia della Direttiva 2003/48/CE del 3 giugno 2003 in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamento di interessi L’Italia ha attuato la Direttiva Europea in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, con il Decreto Legislativo n. 84 del 18 aprile 2005 (il “D. Lgs. n. 84/05”). Ai sensi del D. Lgs. n. 84/2005, a condizione che siano rispettate una serie di importanti condizioni, nel caso di interessi pagati dal 1 luglio 2005 a persone fisiche che siano beneficiari effettivi degli interessi e siano residenti ai fini fiscali in un altro Stato membro dell’Unione Europea, gli agenti pagatori italiani qualificati dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate le informazioni relative agli interessi pagati e i dati personali relativi ai beneficiari effettivi del pagamento effettuato. Queste informazioni sono trasmesse dall’Agenzia delle Entrate alla competente autorità fiscale del Paese estero di residenza del beneficiario effettivo del pagamento stesso. 4.2.13 Disposizioni varie concernenti le Obbligazioni La titolarità delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel relativo Regolamento del Prestito, così come riprodotte nella presente Nota Informativa. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Nota Informativa si applicano le norme di legge. Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, la Società potrà apportare al Regolamento del Prestito modifiche che essa ritenga necessarie ovvero anche solo opportune al fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti, e con riferimento alle disposizioni di cui alla presente Nota Informativa che dovranno essere conseguentemente integrate o modificate, procederà alla pubblicazione di un supplemento, ove ne ricorrano i presupposti ai sensi dell’articolo 97, comma 7, del Testo Unico Finanza. Ove non diversamente disposto dalla legge, tutte le comunicazioni della Società agli Obbligazionisti saranno effettuate mediante pubblicazione di un avviso su il Sole 24 Ore o, nel caso di impossibilità, su un quotidiano a diffusione nazionale alternativo e sul sito internet dell’Emittente, www.popolarevicenza.it. 72 Nota Informativa sugli strumenti finanziari 5. CONDIZIONI DELLE OFFERTE 5.1 CONDIZIONI, STATISTICHE RELATIVE ALL’ OFFERTA, CALENDARIO PREVISTO E MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLE OFFERTE 5.1.1 Condizioni alle quali le Offerte sono subordinate L’Offerta in Opzione non è subordinata ad alcuna condizione. Si precisa che l’Offerta al Pubblico Indistinto sarà efficace solo ove residuino Azioni e Obbligazioni Convertibili non sottoscritte ad esito dell’Offerta in Opzione, a seguito dell’esercizio del diritto di prelazione da parte degli aventi diritto, ai sensi dell’articolo 2441, comma 3, del Codice Civile. 5.1.2 Ammontare totale delle Offerte L’Offerta in Opzione e l’Offerta al Pubblico Indistinto hanno entrambe ad oggetto massime n. 4.048.000 Azioni e n. 4.048.000 Obbligazioni Convertibili per un controvalore massimo di Euro 253.000.000,00 per le Azioni ed Euro 253.000.000,00 per le Obbligazioni Convertibili. Le Azioni e le Obbligazioni Convertibili sono offerte: (i) in opzione agli Azionisti dell’Emittente e ai possessori di Obbligazioni 2009-2016, rispettivamente al prezzo di Euro 62,5 ed al prezzo di Euro 62,5, sulla base del seguente rapporto di opzione: n. 1 Azione e n. 1 Obbligazione Convertibile (non sottoscrivibili separatamente) per ogni n. 20 azioni della Società detenute; n. 1 Azione e n. 1 Obbligazione Convertibile (non sottoscrivibili separatamente) per ogni n. 20 Obbligazioni 2009-2016 detenute1; (ii) ove non sottoscritte nell’ambito dell’Offerta in Opzione (anche a seguito dell’esercizio del diritto di prelazione), a soggetti terzi (i.e. i Terzi o il Pubblico Indistinto), secondo le modalità descritte al Paragrafo 5.1.3 (Periodo di validità delle Offerte e modalità di sottoscrizione) della presente Nota Informativa. L’adesione alle Offerte avverrà mediante la sottoscrizione di un “pacchetto inscindibile”, composto da n. 1 Azione e n. 1 Obbligazione Convertibile nell’ambito dell’Offerta in Opzione, e da n. 1 Azione e n. 1 Obbligazione Convertibile nell’ambito dell’Offerta al Pubblico Indistinto, per cui gli investitori dovranno, nell’ambito dell’Offerta a cui aderiscono, sottoscrivere congiuntamente entrambi gli strumenti di ciascun pacchetto inscindibile. La seguente tabella riassume i dati rilevanti delle Offerte: 1 Il rapporto di opzione per i possessori di Obbligazioni 2009-2016 è stato determinato sulla base delle azioni teoricamente spettanti agli stessi in caso di conversione delle Obbligazioni 2009-2016 allo strike previsto nel periodo di conversione di novembre 2014, con arrotondamento per difetto. 73 Nota Informativa sugli strumenti finanziari DATI RILEVANTI Numero di Azioni offerte 4.048.000 Numero di Obbligazioni Convertibili offerte 4.048.000 Rapporto di opzione dell’Offerta in Opzione n. 1 Azione e n. 1 Obbligazione Convertibile per ogni n. 20 azioni della Società detenute; n. 1 Azione e n. 1 Obbligazione Convertibile per ogni n. 20 Obbligazioni 2009-2016 detenute Rapporto di Conversione delle Obbligazioni n. 1 Azioni di Compendio per Convertibili Obbligazione Convertibile posseduta ogni Prezzo di Offerta dell’Offerta in Opzione e Euro 62,5 per Azione dell’Offerta al Pubblico Indistinto Euro 62,5 per Obbligazione Convertibile Controvalore totale dell’Aumento di Capitale Euro 253.000.000,00 relativo alle Azioni Valore nominale totale delle Obbligazioni Euro 253.000.000,00 Convertibili 5.1.3 Periodo di validità delle Offerte e modalità di sottoscrizione Il periodo di adesione all’Offerta in Opzione (il “Periodo di Opzione”) e il periodo di adesione all’Offerta al Pubblico Indistinto (il “Periodo di Offerta al Pubblico Indistinto”) decorrono contestualmente dal 12 giugno 2013 (incluso) al 9 agosto 2013 (incluso) (il Periodo di Offerta), salvo proroga. Pertanto, (i) l’esercizio da parte degli Azionisti dell’Emittente e dei possessori delle Obbligazioni 2009-2016 del diritto di opzione, (che da diritto alla sottoscrizione delle Azioni e delle Obbligazioni Convertibili) e l’eventuale richiesta di esercizio delle prelazione da parte degli stessi nonché (ii) la sottoscrizione da parte del Pubblico Indistinto delle Azioni e delle Obbligazioni eventualmente rimaste inoptate (anche a seguito dell’esercizio del diritto di prelazione da parte degli aventi diritto, ai sensi dell’articolo 2441, comma 3, del Codice Civile) dovranno essere effettuati dai rispettivi aventi diritto, a pena di decadenza, durante il Periodo di Offerta. Gli Azionisti dell’Emittente e i possessori di Obbligazioni 2009-2016 che, nell’ambito dell’Offerta in Opzione, esercitino interamente i diritti di opzione agli stessi spettanti, possono esercitare contestualmente il diritto di prelazione su tutte o parte delle Azioni e delle Obbligazioni Convertibili che al termine del Periodo di Offerta dovessero risultare inoptate. Durante il Periodo di Offerta i Terzi potranno richiedere l’assegnazione di Azioni o di Obbligazioni Convertibili eventualmente inoptate a seguito dell’esercizio del diritto di opzione e del diritto di prelazione da parte degli aventi diritto. Le Azioni e le Obbligazioni Convertibili saranno conseguentemente attribuite ai Terzi solo se alla scadenza del Periodo di Offerta 74 Nota Informativa sugli strumenti finanziari rimarranno Azioni o Obbligazioni Convertibili inoptate. La seguente tabella riporta il calendario delle Offerte: CALENDARIO DELLE OFFERTE Inizio del Periodo di Offerta 12 giugno 2013 Termine del Periodo di Offerta 9 agosto 2013 (ovvero, in caso di proroga, il giorno indicato dall’Emittente nell’Avviso di Proroga) Comunicazione dei risultati dell’Offerta in Opzione e Entro 30 giorni di calendario dell’Offerta al Pubblico Indistinto successivi al termine del Periodo di Offerta Data di pagamento e di consegna delle Azioni e delle Entro il 30° giorno di calendario Obbligazioni Convertibili assegnate all’esito del Periodo di successivo alla chiusura del Offerta Periodo di Offerta (ovvero, in caso di proroga, il quindicesimo Giorno Lavorativo Bancario successivo al termine del Periodo di Offerta, come indicato nell’Avviso di Proroga) L’Emittente si riserva la facoltà di prorogare il Periodo di Offerta di ulteriori massimi 60 (sessanta) giorni, dandone tempestiva comunicazione alla Consob e al mercato mediante la pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale dell’Avviso di Proroga entro l’ultimo giorno del Periodo di Offerta. Nell’Avviso di Proroga saranno indicati: (i) il termine finale del Periodo di Offerta, (ii) la data di assegnazione delle Azioni e delle Obbligazioni Convertibili e (iii) la data di addebito del controvalore (che corrisponderà al quindicesimo Giorno Lavorativo Bancario successivo al termine del Periodo di Offerta, quale indicato nell’Avviso di Proroga). Modalità di sottoscrizione delle Offerte Gli Azionisti e i possessori di Obbligazioni 2009-2016 che intendano aderire all’Offerta in Opzione dovranno presentare la Scheda di Adesione presso tutte le filiali delle banche del Gruppo o gli Intermediari Aderenti entro l’ultimo giorno del Periodo di Offerta. Se l’adesione all’Offerta in Opzione avviene tramite una filiale di una banca del Gruppo diversa dall’Emittente o tramite un altro Intermediario Aderente, questi ultimi dovranno inviare all’Emittente la Scheda di Adesione, regolarmente compilata e sottoscritta, entro il termine del Periodo di Offerta. L’Emittente non risponde di eventuali ritardi imputabili agli Intermediari Aderenti autorizzati all’esecuzione delle disposizioni impartite dai richiedenti in relazione all’adesione all’Offerta in Opzione. La verifica della regolarità e della correttezza delle adesioni prevenute agli Intermediari Aderenti sarà effettuata da questi ultimi. In ogni caso l’Emittente si riserva di verificare la regolarità delle adesioni, avuto riguardo alle modalità e condizioni dell’Offerta. I Terzi che intendano aderire all’Offerta in Opzione dovranno presentare la Scheda di Adesione 75 Nota Informativa sugli strumenti finanziari presso la sede dell’Emittente o le filiali del Gruppo o gli Intermediari Aderenti entro l’ultimo giorno del Periodo di Offerta. Ulteriori informazioni relative alle Offerte Presso la sede e le filiali delle banche del Gruppo, nonché sul sito internet dell’Emittente www.popolarevicenza.it sarà disponibile un fac-simile della Scheda di Adesione (uno relativa all’Offerta in Opzione e una relativa all’Offerta al Pubblico Indistinto). Le Schede di Adesione conterranno quantomeno gli elementi identificativi delle Offerte e le seguenti informazioni riprodotte con carattere che ne consenta un’agevole lettura: 5.1.4 (i) l’avvertenza che l’aderente potrà richiedere gratuitamente copia del Prospetto; (ii) il richiamo al capitolo “Fattori di Rischio” contenuto nella presente Nota Informativa. Revoca o sospensione delle Offerte L’Offerta in Opzione e l’Offerta al Pubblico Indistinto diverranno irrevocabili alla data del deposito presso il Registro delle Imprese di Vicenza del corrispondente avviso, ai sensi dell’articolo 2441, comma 2, del Codice Civile. 5.1.5 Descrizione della possibilità di ridurre la sottoscrizione e delle modalità di rimborso dell’ammontare eccedente versato dai sottoscrittori Ai sottoscrittori delle Offerte non è concessa la possibilità di ridurre, neppure parzialmente, la propria sottoscrizione. 5.1.6 Importo di sottoscrizione minimo e/o massimo L’Offerta in Opzione è destinata agli Azionisti dell’Emittente e ai possessori di Obbligazioni 2009-2016 in proporzione rispettivamente al numero di azioni dell’Emittente e di Obbligazioni 2009-2016 possedute. Al riguardo, la sottoscrizione delle Azioni e delle Obbligazioni Convertibili con esercizio del diritto di opzione potrà essere effettuata mediante la sottoscrizione di un pacchetto inscindibile nel seguente rapporto: n. 1 Azione e n. 1 Obbligazione Convertibile ogni 20 azioni della Società detenute; n. 1 Azione e n. 1 Obbligazione Convertibile ogni 20 Obbligazioni 2009-2016 detenute. Le Azioni e le Obbligazioni Convertibili residuate, derivanti dagli arrotondamenti sottesi all’applicazione del rapporto di sottoscrizione, al pari delle Azioni e delle Obbligazioni Convertibili rimaste eventualmente inoptate, saranno assegnate in prelazione a coloro che ne abbiano fatto richiesta al momento dell’esercizio integrale del diritto di opzione. Le eventuali Azioni ed Obbligazioni Convertibili residue inoptate (anche a seguito dell’esercizio del diritto di prelazione degli aventi diritto) verranno assegnate ai Terzi che ne abbiano fatto richiesta durante il Periodo di Offerta e il relativo pacchetto inscindibile sarà così composto: n. 1 Azione e n. 1 Obbligazione Convertibile. 5.1.7 Ritiro della sottoscrizione L’adesione alle Offerte è irrevocabile, salvo i casi previsti dalla legge. Ai sottoscrittori, pertanto, non è concessa la possibilità di ritirare la sottoscrizione delle Azioni e delle Obbligazioni Convertibili, fatta salva l’ipotesi di revoca prevista dall’articolo 95-bis, comma 2, del Testo Unico Finanza. Ai riguardo, l’articolo 95-bis, comma 2, del Testo Unico Finanza prevede che gli investitori che 76 Nota Informativa sugli strumenti finanziari abbiano già aderito alle Offerte prima della pubblicazione di un supplemento avranno il diritto, esercitabile entro il termine indicato nel supplemento medesimo, e comunque non inferiore a due giorni lavorativi dopo la pubblicazione del supplemento, di revocare la loro accettazione, facendo pervenire apposita richiesta scritta all’intermediario presso il quale hanno formalizzato la propria sottoscrizione. 5.1.8 Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari Per coloro che aderiranno alle Offerte mediante presentazione della Scheda di Adesione presso la sede o le filiali dell’Emittente o delle altre banche del Gruppo sarà costituito un vincolo sul conto corrente presso l’Emittente e/o le banche del Gruppo, pari al controvalore della relativa sottoscrizione, impegnando l’importo fino alla data di regolamento. Tale vincolo potrebbe non essere adottato, ovvero differentemente adottato e gestito dagli Intermediari Aderenti (diversi dall’Emittente o dalle altre banche del Gruppo) presso i quali gli investitori abbiano presentato la Scheda di Adesione. Le Azioni e le Obbligazioni Convertibili sottoscritte, accentrate in regime di dematerializzazione presso la Monte Titoli, saranno messe a disposizione presso il conto di deposito indicato nella Scheda di Adesione entro i termini indicati al Paragrafo 5.1 3 (Periodo di validità delle Offerte e modalità di sottoscrizione) che precede. Non sono previsti oneri o spese accessorie a carico del sottoscrittore. 5.1.9 Comunicazione dei risultati delle Offerte Il soggetto tenuto a comunicare al pubblico e alla Consob i risultati delle Offerte è l’Emittente. Entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi Bancari dalla conclusione dell’Offerta, l’Emittente comunicherà i risultati definitivi delle Offerte mediante diffusione di apposito comunicato da pubblicarsi su un quotidiano a diffusione nazionale e di un avviso messo a disposizione del pubblico gratuitamente presso le filiali di Banca Popolare di Vicenza e nel sito internet dell’Emittente www.popolarevicenza.it. 5.1.10 Procedura per l’esercizio del diritto di prelazione ed assegnazione delle Azioni e delle Obbligazioni Convertibili inoptate Ai sensi dell’articolo 2441 del Codice Civile, coloro che abbiano esercitato interamente i diritti di opzione agli stessi spettanti, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno la facoltà di esercitare, a pena di decadenza, entro il Periodo di Offerta, il diritto di prelazione sulle Azioni e sulle Obbligazioni Convertibili che, eventualmente, rimangono inoptate. Le Azioni e le Obbligazioni Convertibili che rimangono non optate verranno, pertanto, assegnate a coloro che ne avranno fatto esplicita richiesta all’Emittente, contestualmente all’esercizio del diritto di opzione, mediante esercizio del diritto di prelazione, durante il Periodo di Offerta. Ove residuassero Azioni ed Obbligazioni Convertibili, a seguito dell’esercizio del diritto di opzione e del diritto di prelazione da parte degli aventi diritto, si procederà all’assegnazione delle Azioni e delle Obbligazioni Convertibili non optate ai Terzi che ne hanno fatto esplicita richiesta all’Emittente nel Periodo di Offerta (l’Offerta al Pubblico Indistinto). In assenza di un mercato organizzato i diritti di opzione relativi alle Azioni e alle Obbligazioni Convertibili non saranno negoziabili in alcun mercato regolamentato né in un sistema multilaterale di negoziazione né in altri sistemi bilaterali né l’Emittente svolgerà alcuna attività volta ad accentrare, gestire, realizzare o agevolare gli scambi dei diritti di opzione. Pertanto, pur essendo astrattamente possibile per gli aventi diritto cedere o trasferire i propri diritti di opzione sulla base dei principi che regolano l’autonomia negoziale dei privati, tuttavia, il soggetto cedente 77 Nota Informativa sugli strumenti finanziari potrebbe incontrare difficoltà o addirittura non riuscire a cedere a terzi i propri diritti di opzione. Il diritto di esercitare la prelazione sulle eventuali Azioni ed Obbligazioni Convertibili rimaste inoptate non è negoziabile. Le Azioni e le Obbligazioni Convertibili saranno assegnate secondo il seguente ordine: Azioni ed Obbligazioni Convertibili derivanti dell’esercizio del diritto di opzione; Azioni ed Obbligazioni Convertibili derivanti dell’esercizio del diritto di prelazione; Azioni ed Obbligazioni Convertibili derivanti dalla sottoscrizione da parte dei Terzi. Sarà effettuato il riparto nelle ipotesi in cui: le richieste di assegnazione in prelazione di Azioni ed Obbligazioni Convertibili, pervenute da parte degli Azionisti e dei possessori di Obbligazioni 2009-2016, dovessero eccedere il quantitativo di Azioni ed Obbligazioni Convertibili rimaste inoptate (a seguito dell’esercizio del diritto di opzione); le richieste di sottoscrizione pervenute da pare dei Terzi dovessero eccedere il quantitativo di Azioni ed Obbligazioni Convertibili rimaste inoptate (a seguito dell’esercizio del diritto di opzione e del diritto di prelazione). In particolare, nell’ipotesi in cui le richieste di assegnazione in prelazione dovessero eccedere il quantitativo di Azioni ed Obbligazioni Convertibili rimaste inoptate, si procederà all’assegnazione ai richiedenti sulla base dei criteri di riparto indicati nel successivo Paragrafo 5.2.3 (Piano di riparto) della presente Nota Informativa. Qualora le richieste di sottoscrizione presentate dai Terzi dovessero eccedere il quantitativo di Azioni e di Obbligazioni Convertibili rimaste inoptate (i.e. non sottoscritte tramite l’esercizio dei diritti di opzione e di prelazione), l’assegnazione delle stesse da parte dell’Emittente avverrà sulla base dei criteri di riparto meglio descritti al successivo Paragrafo 5.2.3 (Piano di riparto) della presente Nota Informativa. 5.2 PIANO DI RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE 5.2.1 Destinatari e mercati dell’offerta L’Offerta in Opzione è rivolta, indistintamente agli Azionisti dell’Emittente e ai possessori di Obbligazioni 2009-2016, senza limitazione o esclusione del diritto di opzione sulla base del Rapporto di Conversione. Le eventuali Azioni ed Obbligazioni Convertibili residue inoptate (anche a seguito dell’esercizio del diritto di prelazione) verranno assegnate ai Terzi che ne abbiano fatto richiesta durante il Periodo di Offerta. Le Offerte sono promosse sul mercato italiano sulla base del Prospetto. Il Prospetto non costituisce offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d’America, Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro paese estero nel quale tale offerta non sia consentita in assenza di specifiche autorizzazione da parte delle autorità competenti o di deroga rispetto alle disposizioni applicabili (collettivamente gli “Altri Paesi”). In particolare, le Offerte non sono rivolte, direttamente o indirettamente, e non potranno essere accettate, direttamente o indirettamente, negli o dagli Stati Uniti d’America, Canada, Australia e Giappone, nonché negli o dagli Altri Paesi, tramite i servizi di ogni mercato regolamentato degli Stati Uniti d’America, Canada, Australia e Giappone, nonché degli Altri Paesi, né tramite i servizi postali o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione o commercio nazionale o 78 Nota Informativa sugli strumenti finanziari internazionale riguardante Stati Uniti d’America, Canada, Australia e Giappone, nonché gli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, la posta elettronica, il telefono, internet e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico). Parimenti, in relazione ai paesi sopra indicati, non saranno accettate adesioni effettuate mediante tali servizi, mezzi o strumenti. Il Prospetto né qualsiasi altro documento afferente le Offerte viene spedito e non deve essere spedito o altrimenti inoltrato, reso disponibile, distribuito o inviato negli o dagli Stati Uniti d’America, in o dal Canada, in o dall’Australia e in o dal Giappone, nonché negli o dagli Altri Paesi; tale limitazione si applica anche ai titolari di azioni dell’Emittente con indirizzo negli Stati Uniti d’America, Canada, Australia e Giappone, nonché negli Altri Paesi. nonché a persone che l’Emittente o i suoi rappresentati sono consapevoli essere fiduciari, delegati o depositari in possesso di azioni dell’Emittente per conto di detti titolari. Coloro i quali ricevono tali documenti (inclusi, tra l’altro, custodi, delegati e fiduciari) non devono distribuire, inviare o spedire alcuno di essi negli o dagli Stati Uniti d’America, Canada, Australia e Giappone, nonché negli o dagli Altri Paesi, né tramite i servizi postali o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione o commercio nazionale o internazionale riguardante gli Stati Uniti d’America, Canada, Australia e Giappone, nonché gli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, la posta elettronica, il telefono, internet e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico). La distribuzione, l’invio o la spedizione di tali documenti negli o dagli Stati Uniti d’America, Canada, Australia e Giappone, nonché negli o dagli Altri Paesi, o tramite i servizi di ogni mercato regolamentato degli Stati Uniti d’America, Canada, Australia e Giappone, nonché degli Altri Paesi, tramite i servizi postali o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione o commercio nazionale o internazionale riguardante gli Stati Uniti d’America, Canada, Australia e Giappone, nonché gli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, la posta elettronica, il telefono, internet e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico) non consentiranno di accettare adesioni alle Offerte in virtù di tali documenti. Le Azioni e le Obbligazioni Convertibili ed i relativi diritti di opzione non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello United States Securities Act of 1933 e sue successive modifiche (il “Securities Act”), vigente negli Stati Uniti d’America, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada o Australia o Giappone o negli Altri Paesi. 5.2.2 Impegni a sottoscrivere le Azioni e le Obbligazioni Per quanto a conoscenza dell’Emittente né i principali azionisti, né i membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’Emittente, né altre persone hanno assunto impegni di sottoscrizione delle Azioni e delle Obbligazioni Convertibili nell’ambito delle Offerte di cui alla presente Nota Informativa. 5.2.3 Piano di riparto Nell’ambito dell’Offerta in Opzione, nel caso in cui le Azioni e le Obbligazioni Convertibili rimaste inoptate non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste di assegnazione in prelazione pervenute, l’assegnazione delle stesse avverrà sulla base di un meccanismo di riparto proporzionale alle Azioni e alle Obbligazioni Convertibili richieste in prelazione alla chiusura del Periodo di Offerta, arrotondate all’unità inferiore. L’eventuale quantitativo di Azioni ed Obbligazioni Convertibili residue all’esito del suindicato arrotondamento verrà assegnato, fino ad esaurimento delle Azioni e delle Obbligazioni Convertibili disponibili, ai richiedenti il maggior quantitativo in prelazione, nel rispetto di quanto indicato nella Scheda di Adesione. Nell’ambito dell’Offerta al Pubblico Indistinto, qualora le richieste di sottoscrizione presentate 79 Nota Informativa sugli strumenti finanziari dai Terzi dovessero eccedere il quantitativo di Azioni ed Obbligazioni Convertibili rimaste inoptate (i.e. non sottoscritte tramite l’esercizio dei diritti di opzione e di prelazione), l’assegnazione delle stesse avverrà sulla base di un meccanismo di riparto proporzionale alle Azioni ed Obbligazioni Convertibili richieste, arrotondate all’unità inferiore. L’eventuale quantitativo di Azioni ed Obbligazioni Convertibili residue all’esito del suindicato arrotondamento verrà assegnato, fino ad esaurimento delle Azioni e delle Obbligazioni Convertibili disponibili, ai richiedenti il maggior quantitativo, nel rispetto di quanto indicato nella Scheda di Adesione. 5.2.4 Comunicazione ai sottoscrittori dell’ammontare assegnato Non sono previste comunicazioni ai sottoscrittori delle Offerte prima della assegnazione delle Azioni e delle Obbligazioni Convertibili. La comunicazione di avvenuta assegnazione delle Azioni e delle Obbligazioni Convertibili verrà effettuata alla rispettiva clientela dagli Intermediari Aderenti o dall’Emittente (per il tramite delle filiali dell’Emittente o delle banche appartenenti al Gruppo). 5.2.5 Over allotment e greenshoe La presente disposizione non trova applicazione alle Offerte descritte nella presente Nota Informativa. 5.3 FISSAZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI E DELLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 5.3.1 Prezzo di Offerta Il Prezzo di Offerta delle Azioni e delle Obbligazioni Convertibili è pari ad Euro 62,5 (di cui Euro 58,75 a titolo di sovrapprezzo) per ciascuna Azione e ad Euro 62,5 per ciascuna Obbligazione Convertibile (pari al relativo valore nominale) ed è stato fissato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 16 aprile 2013. Azioni Ai sensi dell’articolo 6 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, formula all’Assemblea ordinaria dei Soci una proposta in merito al sovrapprezzo da richiedere per le emissioni di nuove azioni (articolo 2528 del Codice Civile). Nella prassi consolidata che regola i rapporti con i propri soci relativamente all’acquisto ed alla vendita di azioni proprie, il prezzo delle azioni corrisponde, quindi, a quello stabilito dall’ultima Assemblea dei Soci ai sensi ed ai fini dell’articolo 6 dello Statuto. In questo senso il sovrapprezzo concorre a definire di conseguenza il prezzo di tutti gli scambi di azioni dell’Emittente nel corso dell’anno in cui tale sovrapprezzo viene determinato. Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione, ai fini della proposta da presentare all’Assemblea dei soci per il calcolo del prezzo delle azioni ai sensi dell’articolo 6 dello Statuto, ha provveduto ad identificare, conformemente alle indicazioni della Banca d’Italia, un’appropriata metodologia valutativa, quanto più possibile ancorata alla redditività dell’Emittente stesso ed atta a garantire continuità di metodo nel tempo, avvalendosi di esperti indipendenti per la determinazione del prezzo delle azioni dell’Emittente al 31 dicembre di ciascun anno. In tal senso il perito indipendente incaricato ha proceduto ad effettuare la valutazione con riferimento al prezzo delle azioni al 31 dicembre 2012, in continuità rispetto ai due esercizi precedenti, applicando tre criteri: 1. Il criterio di mercato, fondato su transazioni comparabili; 2. Il criterio del costo (o criterio patrimoniale complesso), il quale desume il valore dalla 80 Nota Informativa sugli strumenti finanziari riespressione del valore delle attività/passività di Banca Popolare di Vicenza a costo di rimpiazzo; 3. Il criterio di natura reddituale, fondato su una valutazione di natura reddituale per somma delle parti mediante il criterio del Dividend Discount Model con Excess Capital. Il criterio basato sul mercato si fonda sulla costruzione, attraverso un’analisi di regressione, di un multiplo pari al rapporto tra prezzo e tangible book value (patrimonio netto privo degli avviamenti), mentre il criterio del costo (o metodo patrimoniale complesso) si basa sulla somma tra patrimonio netto ed una serie di ulteriori elementi quali avviamento derivante da raccolta diretta ed indiretta ed il valore del brand Banca Popolare di Vicenza meno i costi di struttura ed il valore delle minorities. Dall’analisi effettuata dal perito indipendente emerge che il criterio di mercato ed il criterio fondato sul costo desumono il loro valore da multipli di transazioni comparabili (che hanno avuto per oggetto o rami d’azienda costituiti da sportelli o intere banche) sia pure sinteticamente ricostruiti sulla base sia di parametri di natura fondamentale (redditività della banca acquisita piuttosto che location degli sportelli) sia di parametri in grado di cogliere il momentum di mercato del momento in cui è stato realizzato il deal, quali il saggio Euribor. Poiché nel corso del biennio 2011/2012 il mercato delle transazioni di banche/sportelli è stato sostanzialmente inattivo (se non per transazioni tra parti correlate o piccole transazioni aventi per oggetto pochi sportelli) determinando, quindi, l’assenza di transazioni comparabili osservabili, stante anche la significativa variazione del contesto macroeconomico rispetto agli anni precedenti, l’esperto indipendente sottolinea che i due criteri sopraccitati (criterio di mercato e criterio del costo) appaiono meno significativi rispetto al criterio di natura reddituale. Di conseguenza, tenuto conto delle indicazioni dell’esperto indipendente, il Consiglio di Amministrazione come già peraltro avvenuto negli esercizi precedenti, ha ritenuto di fare riferimento al criterio reddituale ovvero al Dividend Discount Model con distribuzione dell’excess capital. A differenza di quanto accaduto nei due precedenti esercizi ed in un’ottica prudenziale, l’esperto indipendente nel 2012 ha determinato due ipotesi di costo del capitale che hanno portato ad identificare, con riferimento al criterio reddituale, un intervallo di prezzo per azione compreso tra Euro 57,6 e 62,5. Le due diverse ipotesi di costo del capitale derivano da due diverse modalità di quantificazione del coefficiente beta, il più possibile allineate ma non esattamente coincidenti con la metodologia utilizzata nei precedenti esercizi, in quanto quest’ultima nel 2012 forniva dei risultati statisticamente non significativi. L’esperto indipendente precisa che, relativamente al calcolo del beta, la metodologia che appare statisticamente e metodologicamente più robusta, è quella che porta ad una configurazione di costo del capitale più bassa e sostanzialmente allineata al precedente esercizio (e di conseguenza ad un valore dell’azione posizionato sulla parte superiore dell’intervallo). Si evidenzia altresì che il perito nell’affermare che nella definizione del prezzo per azione, maggiore enfasi doveva essere riposta nel criterio di natura reddituale, precisa come tale approccio comporti il rischio di una maggiore discrezionalità, in quanto fondato principalmente su variabili di input fornite dalla società oggetto di valutazione, oltre ad essere soggetto ad un’alea, di ampiezza variabile anche in ragione dell’andamento del contesto macroeconomico, che comporta il rischio di non realizzare quanto previsto nel piano industriale. Sono state pertanto effettuate ulteriori verifiche circa i risultati ottenuti mediante l’applicazione del criterio di natura reddituale, tutte con esito positivo e che si sono sostanziate nella: verifica che le ipotesi alla base del piano industriale (utilizzate anche ai fini dell’impairment 81 Nota Informativa sugli strumenti finanziari test sugli avviamenti) siano coerenti con quelle assunte dal mercato, così come desumibili dalle previsioni effettuate dagli analisti relativamente alle banche quotate italiane. A tal proposito si evidenzia come le stime di crescita degli utili (ante imposte) per Banca Popolare di Vicenza nel periodo 2012-2015 risultino allineate a quelle delle banche caratterizzate da maggiore copertura di analisti (ritenute pertanto più affidabili) e più prudenziali rispetto a quelle delle banche di minori dimensioni; verifica che il valore ottenuto esprima multipli riconciliabili con quelli minimi impliciti nelle stime dei valori in uso effettuate ai fini di impairment test dalle banche italiane quotate al 31 dicembre 2012; applicazione, ai fini di ulteriore controllo, dello schema logico di riferimento, introdotto nel 2010 e in grado di spiegare la variazione di prezzo dell’azione rispetto all’anno precedente. L’applicazione di tale metodo ha evidenziato per il 2012 un differenziale positivo per azione rispetto al 2011, di Euro 0,06 vale a dire un valore allineato a quello risultante con il criterio reddituale, nella parte alta del range. La formula individuata esprime ogni anno il valore dell’impresa e la sua variazione (cum dividend) come somma tra il patrimonio netto ed i beni intangibili. Sulla base di quanto predisposto dall’esperto indipendente incaricato, che ha identificato il range di valori spiegando in modo approfondito i razionali e gli eventuali punti di attenzione dei vari criteri, e sentito il parere del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione ha proposto all’Assemblea dei Soci il sovrapprezzo di Euro 58,75 corrispondente ad un prezzo di Euro 62,5, in linea con il prezzo del 2011 e del 2012. Il prezzo di Euro 62,5 per azione, determinato secondo le logiche sopra esposte, evidenzia, quale specifico fattore di rischio connesso agli strumenti finanziari offerti relativamente ai moltiplicatori “Price/Earnings” e “Price/Book Value” riferiti all’Emittente e calcolati sulla base dei Prezzi di Offerta, un disallineamento rispetto ai multipli di mercato di un campione di banche con azioni quotate, in ragione del fatto che il valore delle azioni dell’Emittente viene determinato dall’Assemblea dei Soci annualmente e non in un mercato regolamentato, come esposto nelle tabelle seguenti: Multipli per le banche non quotate 82 Nota Informativa sugli strumenti finanziari Banca P/BV 2012 P/E 2012 Banca Popolare dell'Alto Adige 1,2x 33,3x Cassa di Risparmio di Bolzano 1,5x 250,4x Banca di Cividale 1,2x 44,0x Banca Popolare di Marostica 1,3x n.s. Cassa di Risparmio di Ravenna 1,7x 50,4x Cassa di Risparmio di Ferrara 1,4x n.s. Banca Popolare Pugliese 0,9x 20,4x Cassa di Risparmio di Asti 1,0x 17,6x Banca Marche 0,6x n.s. Veneto Banca 1,4x n.s. Media Mediana 1,22x 1,22x 69,35x 38,68x Banca Popolare di Vicenza 1,49x 49,36x Note: (1) I multipli P/E 2012 sono calcolati sulla base del risultato netto al 31/12/2012. Qualora la società sia parte di un Gruppo bancario, si fa riferimento al risultato netto consolidato. (2) I multipli P/BV 2012 sono calcolati sulla base del patrimonio netto al 31/12/2012. Qualora la società sia parte di un Gruppo bancario, si fa riferimento al patrimonio netto consolidato. (3) Prezzi utilizzati per il calcolo dei multipli: per BPAA, BP Marostica e Banca di Cividale si fa riferimento al prezzo di emissione deliberato dalle rispettive Assemblee 2013. Per BPP si fa riferimento al prezzo di emissione deliberato dalla rispettiva Assemblea 2012. Per CR Bolzano si fa riferimento all'ultimo "prezzo di riferimento" deliberato dal Consiglio di Amministrazione. Per CR Ferrara si fa riferimento al prezzo medio dell'azione di Aprile 2013. Per CR Ravenna, CR Asti e Banca Marche si fa riferimento al prezzo puntuale delle azioni (rispettivamente al 03 , 02, 06 maggio 2013) registrato nei rispettivi sistemi di scambio. 83 Nota Informativa sugli strumenti finanziari Multipli per le banche quotate Banca P/BV 2012 P/E 2012 Carige 0,3x n.s. Banca Popolare di Sondrio 0,7x 38,5x Banco Popolare 0,2x n.s. Banca Popolare Emilia Romagna 0,5x n.s. Banca Etruria 0,2x n.s. Banco Desio 0,3x 11,6x Credito Emiliano 0,7x 11,7x Credito Valtellinese 0,2x n.s. UBI Banca 0,3x 36,2x Media Mediana 0,38x 0,30x 24,49x 23,93x Banca Popolare di Vicenza 1,49x 49,36x Note: (1) I multipli P/BV 2012 e P/E 2012 sono rispettivamente calcolati sulla base del patrimonio e netto consolidato al 31/12/2012 e dell’utile netto consolidato al 31/12/2012 con i prezzi aggiornati al 27/05/2013. Dalle tabelle sopra riportate emerge che il multiplo Price/Book Value 2012 dell’Emittente è superiore sia alla media delle banche quotate che delle banche non quotate, mentre il multiplo Price/Earnings 2012, ancorché il parametro non appaia particolarmente significativo in ragione del numero elevato di banche che hanno chiuso l’esercizio 2012 in perdita, risulta superiore alle banche quotate e inferiore alle banche non quotate. Con riferimento alle transazioni aventi ad oggetto le azioni dell’Emittente, la tabella seguente indica i volumi scambiati in contropartita diretta con l’Emittente nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012 sulla base dell’ultimo prezzo (rispetto alla relativa transazione) stabilito dall’Assemblea dei Soci dell’Emittente ai sensi dell’articolo 6 dello Statuto. Trimestre I trimestre 2011 II trimestre 2011 III trimestre 2011 IV trimestre 2011 Totale anno 2011 Numero azioni Acquisti Vendite dall'Emittente all'Emittente 609.997 909.828 2.345.515 4.510.043 3.803.493 2.593.877 6.759.005 8.013.748 I trimestre 2012 II trimestre 2012 III trimestre 2012 IV trimestre 2012 Totale anno 2012 10.000 876.637 1.382.822 8.385.873 10.655.332 147 1.240.764 4.541.592 4.554.841 10.337.344 Controvalore Acquisti Vendite dall'Emittente all'Emittente 38.124.813 56.864.250 146.594.688 281.877.688 237.718.313 162.117.313 422.437.813 500.859.250 625.000 54.789.813 86.426.375 524.117.063 665.958.250 9.188 77.547.750 283.849.500 284.677.563 646.084.000 Obbligazioni Convertibili Il metodo di pricing utilizzato per le Obbligazioni Convertibili combina: - una valorizzazione delle componenti opzionali implicite nell’Obbligazione Convertibile, effettuata attraverso un modello binomial tree fondato su una serie di parametri quali le scadenze e le logiche decisionali sottostanti l’esercizio della facoltà di conversione/riscatto, il 84 Nota Informativa sugli strumenti finanziari livello dei tassi di interesse, il flusso previsto dei dividendi, il prezzo di esercizio ed il relativo rapporto con il valore dell’azione sottostante; - una valutazione della pura componente obbligazionaria naked (ossia del valore teorico dell’Obbligazione Convertibile privata della facoltà di conversione/riscatto) indicativa del valore attuale di cedole e rimborso del capitale scontate ai tassi impliciti nella curva risk free rilevata al momento della valutazione, aumentati dello spread di credito proprio dell’Emittente. Lo spread di emissione è stato determinato sulla base dei valori osservati sul mercato secondario con riferimento specifico a titoli a tasso fisso dell’Emittente. Si riporta di seguito la scomposizione teorica del Prezzo di Offerta nelle componenti implicite delle Obbligazioni Convertibili: Valore – In termini percentuali rispetto al Prezzo di Offerta Componente Obbligazionaria 99,30% Opzione connessa al riscatto anticipato da parte dell’Emittente -0,10% Opzione a favore del destinatario dell’Offerta 0,80% Nessun onere o spesa accessoria è previsto dall’Emittente a carico dei sottoscrittori. 5.3.2 Comunicazione del Prezzo di Offerta Il Prezzo di Offerta è indicato nella presente Nota Informativa. 5.3.3 Limitazione del diritto di opzione L’Offerta in Opzione delle Azioni e delle Obbligazioni Convertibili è rivolta ai possessori delle azioni ordinarie dell’Emittente e ai possessori di Obbligazioni 2009-2016 e non sono previste limitazioni ai diritti di opzione spettanti agli aventi diritto. 5.3.4 Eventuali differenze tra il prezzo dell’offerta al pubblico e l’effettivo costo in denaro per i membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza I membri del Consiglio di Amministrazione, i soggetti che, all’interno dell’Emittente, svolgono funzioni di direzione e di vigilanza, gli alti dirigenti e le persone strettamente legate agli stessi, non hanno acquistato azioni dell’Emittente ad un prezzo differente dal prezzo di riferimento deliberato dall’Assemblea dei Soci di Banca Popolare di Vicenza. 5.4 COLLOCAMENTO E SOTTOSCRIZIONE 5.4.1 Soggetti incaricati del coordinamento e del collocamento Le Azioni e le Obbligazioni Convertibili saranno collocate direttamente dall’Emittente, anche in qualità di responsabile del collocamento, dalle banche del Gruppo e dagli Intermediari Aderenti. 5.4.2 Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del collocamento La raccolta di adesioni alle Offerte avverrà attraverso la sede dell’Emittente o le filiali del Gruppo, ovvero presso gli Intermediari Aderenti. 5.4.3 Garanzia del buon esito dell’operazione e accordi di riacquisto Per quanto a conoscenza dell’Emittente, alla Data della Nota Informativa, non sono previsti 85 Nota Informativa sugli strumenti finanziari impegni di sottoscrizione né alcuna garanzia del buon esito del collocamento. 5.4.4 Data in cui sarà concluso l’accordo di sottoscrizione Non applicabile alle Offerte. 86 Nota Informativa sugli strumenti finanziari 6. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE 6.1 QUOTAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI La Azioni e le Obbligazioni Convertibili oggetto delle Offerte non saranno oggetto di domanda di ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato o su altri mercati equivalenti. 6.2 MERCATI REGOLAMENTATI O EQUIVALENTI SUI QUALI SONO AMMESSI STRUMENTI FINANZIARI DELLA STESSA CLASSE DI QUELLI IN OFFERTA Alla Data della Nota Informativa, l’Emittente non possiede strumenti finanziari della stessa classe di quelli oggetto delle Offerte ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o equivalente. 6.3 SOGGETTI CHE HANNO ASSUNTO L’ IMPEGNO DI AGIRE COME INTERMEDIARI SUL MERCATO SECONDARIO Non applicabile. 6.4 ATTIVITÀ DI STABILIZZAZIONE Non è previsto lo svolgimento di alcuna attività di stabilizzazione da parte dell’Emittente o di soggetti dallo stesso incaricati. 87 Nota Informativa sugli strumenti finanziari 7. POSSESSORI DI STRUMENTI FINANZIARI CHE PROCEDONO ALLA VENDITA 7.1 AZIONISTI VENDITORI Le Azioni e le Obbligazioni Convertibili saranno offerte direttamente dall’Emittente. Pertanto, per tutte le informazioni riguardanti la Società, si fa espressamente rinvio ai dati ed alle informazioni forniti nel Documento di Registrazione. 7.2 STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI DA CIASCUN AZIONISTA VENDITORE Non applicabile. 7.3 ACCORDI DI LOCK-UP Non applicabile. 88 Nota Informativa sugli strumenti finanziari 8. SPESE LEGATE ALLE OFFERTE 8.1 PROVENTI NETTI TOTALI E STIMA DELLE SPESE TOTALI LEGATE ALLE OFFERTE L’ammontare dei proventi derivanti dall’emissione delle Azioni e delle Obbligazioni Convertibili dipende dalla percentuale di sottoscrizione delle Azioni e Obbligazioni Convertibili: in caso di integrale sottoscrizione, i proventi saranno pari ad Euro 506.000.000,00. Non sono stimate spese in relazione alle Offerte. Non sarà addebitata alcuna spesa ai sottoscrittori. 89 Nota Informativa sugli strumenti finanziari 9. DILUIZIONE Le Azioni e le Obbligazioni sono preliminarmente offerte in opzione a tutti gli Azionisti e ai possessori di Obbligazioni 2009-2016 nell’ambito dell’Offerta in Opzione e, pertanto, non vi sono effetti diluitivi derivanti dall’emissione di tali strumenti in termini di quota percentuale sul capitale sociale nei confronti degli Azionisti e dei possessori di Obbligazioni 2009-2016 che decideranno di sottoscrivere l’Offerta per la parte di loro competenza. In caso di totale sottoscrizione delle Azioni, pari a n. 4.048.000, gli Azionisti dell’Emittente e i possessori di Obbligazioni 2009-2016 che decidano di non sottoscrivere l’Offerta in Opzione per la parte di loro competenza potrebbero vedere diluita la propria partecipazione nel capitale effettivamente emesso di una percentuale massima pari al 4,8%. In caso di integrale assegnazione del Premio Fedeltà, con assegnazione di ulteriori 809.600 azioni senza ulteriore esborso, la diluizione massima salirebbe al 5,7%. Con l’integrale esercizio dell’Opzione di Riscatto mediante Regolamento in Azioni e di totale sottoscrizione delle Azioni, nonché di assegnazione integrale del Premio Fedeltà, nell’ipotesi in cui il Valore delle Azioni per il Riscatto sia pari al Prezzo di Conversione, si avrebbe una diluizione massima pari al 10,3%. Qualora, fermo restando quanto precede, Banca Popolare di Vicenza emettesse per il riscatto delle Obbligazioni mediante Regolamento in Azioni, nuove azioni il cui valore sia pari al valore nominale attuale delle azioni dell’Emittente, la diluizione massima teorica potenziale sarebbe pari al 47,3%. A tale riguardo, si ricorda che la possibilità che vengano a determinarsi effetti diluitivi sul capitale sociale detenuto da ciascun socio, consistenti nella riduzione della quota di capitale detenuta per l’effetto dell’ingresso di nuovi soci o, nei limiti previsti dalla legge, della sottoscrizione di ulteriori azioni da parte di soci esistenti sono insiti nella forma sociale dell’Emittente che, in quanto cooperativa, è una società a capitale variabile. Gli effetti di tale profilo di rischio, stante il principio del voto capitario applicabile alle banche popolari, aventi natura di cooperativa, sarebbero circoscritti ai soli effetti economici. 90 Nota Informativa sugli strumenti finanziari 10. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI 10.1 CONSULENTI LEGATI ALL’ EMISSIONE Nella presente Nota Informativa non sono menzionati consulenti legati alle Offerte. 10.2 INDICAZIONE DI INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE SEZIONE SOTTOPOSTE A REVISIONE O A REVISIONE LIMITATA DA PARTE DEI REVISORI LEGALI DEI CONTI La presente Nota Informativa non contiene informazioni aggiuntive, rispetto a quelle contenute nel Documento di Registrazione, che siano state sottoposte a revisione contabile completa o limitata. 10.3 PARERI O RELAZIONI DI ESPERTI Nella presente Nota Informativa non sono inseriti pareri o relazioni di esperti. 10.4 INFORMAZIONI PROVENIENTI DAI TERZI Nella presente Nota Informativa non sono inserite informazioni provenienti dai terzi. 10.5 RATING Non è stato assegnato alcun rating alle Obbligazioni oggetto della presente Nota Informativa. Il rating attribuito dalle agenzie specializzate all’Emittente costituisce una valutazione della capacità dell’Emittente di assolvere agli impegni finanziari relativi agli strumenti finanziari emessi. Di seguito si riportano i giudizi rilasciati dalle due agenzie di rating, S&P e Fitch, aggiornati alla Data della Nota Informativa. Standard & Poor’s Fitch Ratings Lungo termine (long term) BB+ BB+ Breve termine (short term) B B Previsioni (outlook) negativo negativo Data ultimo report 03/08/2012 28/08/2012 In data 3 agosto 2012 la società di rating S&P, ha aggiornato il rating di Banca Popolare di Vicenza, unitamente al rating di altre istituzioni finanziarie italiane, abbassando il giudizio sul debito a lungo termine dell’Emittente da BBB- a BB+, quello a breve da A-3 a B, confermando l'outlook "negativo". L'azione di rating sulle banche italiane riflette l'incremento del rischio di credito per l'economia italiana e le sue banche. Infatti, S&P afferma che una potenziale più profonda e prolungata recessione, rispetto a quanto precedentemente previsto, sta aumentando la vulnerabilità delle banche al rischio di credito. In tale contesto, l'effetto combinato dell'aumento dei crediti problematici e della riduzione delle coperture avvenuto negli ultimi anni rende le banche più vulnerabili all'impatto di più elevate perdite su crediti, in particolare nel caso di un deterioramento del valore delle garanzie. 91 Nota Informativa sugli strumenti finanziari Descrizione della scala di valutazione di S&P La scala di valutazione adottata da S&P si basa su indicatori decrescenti da A-1 a D per il rating di breve termine (titoli di debito con durata inferiore ad un anno) e da AAA a D per il rating di lungo termine (titoli di debito con durata superiore a un anno). In particolare, la valutazione BB (a prescindere dal + o -) assegnata da S&P per il debito a lungo termine è così definita: “nel breve termine minore vulnerabilità al rischio di insolvenza rispetto ad altri debitori con rating inferiori. Tuttavia una maggiore incertezza ed esposizione ad avverse condizioni economiche, finanziarie e settoriali potrebbe comportare l’incapacità del debitore ad onorare i propri debiti”. Di seguito una tabella illustrativa: Rating del debito a lungo termine dell'Emittente secondo Standard & Poor's AAA AA+ AA AA- A+ A A- BBB+ BBB BBB- BB+ BB categoria DI INVESTIMENTO - investment grade BB- B+ B B- CCC+ CCC CCC- CC C D Categoria SPECULATIVA - non investment grade *** In data 28 agosto 2012 la società Fitch, ha aggiornato il giudizio di rating sull’Emittente, unitamente al rating di altre 8 banche territoriali italiane, abbassando il rating sul debito a lungo termine dell’Emittente da BBB a BB+ e quello a breve termine da F3 a B. L’outlook è stato confermato negativo. La revisione del rating di Banca Popolare di Vicenza effettuata da Fitch si inquadra nell’ambito di una periodica revisione di rating relativo a nove gruppi bancari medi italiani. Per tutti questi gruppi l’agenzia ha confermato l’outlook negativo, che riflette la crescente pressione derivante dalle attuali sfide del contesto operativo, caratterizzato da una maggiore difficoltà di accesso alla raccolta wholesale e da una elevata pressione sulla redditività. Il downgrade di Banca Popolare di Vicenza riflette l’aspettativa di Fitch che l’Emittente, in un difficile contesto operativo, dovrà affrontare delle sfide per il miglioramento della redditività, della raccolta e della capitalizzazione. La redditività operativa di Banca Popolare di Vicenza rimane debole nel 2011 e sul risultato operativo del primo semestre 2012 hanno pesato più elevate rettifiche su crediti. L’Emittente ha adottato misure per ridurre i costi operativi e si sta focalizzando sulla gestione dell’asset quality, che è peggiorata. Fitch considera debole la copertura dei crediti deteriorati dell’Emittente e riconosce che Banca Popolare di Vicenza ha in progetto di rafforzare i suoi indici di patrimonializzazione, valutati solo appena accettabili dato l’elevato livello di crediti deteriorati. L’Emittente è riuscito ad incrementare la raccolta da clientela attraverso l’offerta di depositi a termine e il collocamento di obbligazioni alla clientela retail, con un conseguente miglioramento del rapporto tra impieghi e raccolta retail. Tuttavia l’Emittente dovrà continuare a ribilanciare le fonti di finanziamento, dal momento che la liquidità è attualmente sostenuta dai finanziamenti ricevuti dalla BCE. Il rating di Banca Popolare di Vicenza potrebbe essere messo sotto pressione se l’Emittente non raggiungerà gli obiettivi di ribilanciamento del funding attraverso l’incremento dei depositi e il collocamento di obbligazioni presso clienti retail, limitando nel contempo la crescita degli impieghi. Il rating potrebbe essere messo sotto pressione anche se Banca Popolare di Vicenza non sarà in grado di raggiungere i suoi target di capitalizzazione. Descrizione della scala di valutazione di Fitch La scala di valutazione adottata da Fitch si basa su indicatori decrescenti da F1 a D per il rating di 92 Nota Informativa sugli strumenti finanziari breve termine (titoli di debito con durata inferiore ad un anno) e da AAA a C per il rating di lungo termine (titoli di debito con durata superiore a un anno). In particolare, la valutazione BB+ assegnata da Fitch per il debito a lungo termine dell’Emittente è così definita: “Speculativo. I rating BB indicano un'elevata possibilità che si sviluppi un rischio di credito, in particolare a seguito di cambiamenti economici negativi nel corso del tempo; tuttavia, vi possono essere a disposizione alternative relative all'attività o finanziarie tali da permettere il rispetto degli impegni finanziari.” Di seguito una tabella illustrativa: Rating del debito a lungo termine dell'Emittente secondo Fitch Ratings AAA AA+ AA AA- A+ A A- BBB+ BBB categoria DI INVESTIMENTO - investment grade BBB- BB+ BB BB- B+ B B- CCC CC C categoria SPECULATIVA - non investment grade L’outlook (o prospettiva) è un parametro che indica la tendenza attesa nel prossimo futuro circa il rating dell’Emittente. Per ulteriori informazioni relative ai giudizi rilasciati dalle agenzie di rating, S&P e Fitch si rimanda ai rispettivi siti internet www.standardandpoors.com e www.fitchratings.it, nonché al sito internet dell’Emittente www.popolarevicenza.it. 93