ASPETTI FISCALI RELATIVI ALLE POLIZZE

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ASPETTI FISCALI RELATIVI ALLE POLIZZE
ASPETTI FISCALI RELATIVI ALLE POLIZZE
ASSICURATIVE DOMESTICHE E INTERNAZIONALI
ALLA LUCE DELLE RECENTI CIRCOLARI E
RISOLUZIONI
Milano 1 Dicembre 2016
Lorenzo Guadagnucci
DIREZIONE CENTRALE ACCERTAMENTO
Ufficio contrasto agli illeciti fiscali internazionali
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POLIZZE ASSICURATIVE – ASPETTI FISCALI
Polizze vita: tassazione in sede di riscatto o a scadenza
Art. 44, comma 1, lettera g-quater) del TUIR
«Sono redditi di capitale: […] i redditi compresi nei capitali corrisposti in
dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione»
Art. 45, comma 4, del TUIR (Base imponibile)
«I capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di
capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla
differenza tra l'ammontare percepito e quello dei premi pagati. Si considera
corrisposto anche il capitale convertito in rendita a seguito di opzione […].»
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POLIZZE ASSICURATIVE – ASPETTI FISCALI
Polizze vita: tassazione in sede di riscatto o a scadenza
Art. 26-ter, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
«Sui redditi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g-quater), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'impresa di assicurazione applica una
imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'articolo 7
del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»
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POLIZZE ASSICURATIVE – ASPETTI FISCALI
L’imposta sostitutiva è applicata:
per i contratti stipulati con un’impresa residente o con la filiale italiana di
una compagnia estera, ai sensi dell’ art. 26-ter comma 1:
dall’impresa di assicurazione residente;
per i contratti stipulati con un’impresa estera, ai sensi dell’art. 26-ter
comma 3:
dall’impresa estera operante nel territorio dello Stato in regime di libertà di
prestazioni di servizi (LPS), oppure
dal rappresentante fiscale italiano che risponde in solido con l’impresa
estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell’imposta, oppure
dai sostituti d’imposta, indicati nell’articolo 23 del D.P.R.n. 600/1973, che
intervengono nella riscossione in qualità di intermediari ovvero nei casi in
cui per il loro tramite avviene l’accredito dell’importo e, in ogni caso, quando
gli stessi hanno in gestione o in amministrazione la polizza assicurativa
curando il trattamento fiscale dei relativi flussi (cfr. Circolare Agenzia delle
Entrate n.41/E del 31 ottobre 2012), oppure
nel caso in cui i redditi siano percepiti direttamente all’estero, senza
l’intervento di un sostituto di imposta, dal contribuente stesso che indicherà i
proventi nella dichiarazione dei redditi (quadro RM del Modello UNICO),
assoggettandoli a tassazione sostitutiva con la medesima aliquota.
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POLIZZE ASSICURATIVE – ASPETTI FISCALI
MISURA DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA
12,5% sulla quota di rendimento maturata fino al 31 dicembre 2011;
20% sulla quota di rendimento maturata dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014;
26 per cento sulla quota di rendimento maturata dal 1° luglio 2014.
Per i redditi maturati successivamente al 31.12.2011, la base imponibile si riduce in
presenza di proventi riferibili alle obbligazioni e ai titoli emessi dallo Stato italiano e
da Stati esteri «White list» (ai quali si applica ancora l’aliquota del 12,5%), al fine di
compensare l’aliquota dell’imposta sostitutiva ordinariamente pari al 20% o al
26%.(cfr. Decreto Ministro dell’Economia e delle finanze 13 dicembre 2011 Circolare AE n. 19/E del 2014)
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POLIZZE ASSICURATIVE – ASPETTI FISCALI
Polizze vita: riscatto parziale
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 11/E del 28 marzo 2012, ha precisato le
modalità di calcolo dell’imposta in caso di riscatto parziale:
Determinazione del reddito imponibile:
individuare il coefficiente dato dal rapporto tra l’importo riscattato e il valore
economico della polizza alla data di riscatto;
il reddito imponibile è pari al valore della polizza alla data di riscatto parziale
meno il premio versato, il tutto moltiplicato per il coefficiente.
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POLIZZE ASSICURATIVE – ASPETTI FISCALI
Polizze vita: le prestazioni ricorrenti
Fattispecie: contratto d’assicurazione sulla vita che prevede la corresponsione sia
di un capitale a scadenza dipendente dall’andamento dei titoli sottostanti, sia di
prestazioni ricorrenti programmate indipendenti dagli eventi assicurati e dalla
richiesta di riscatti parziali o totali.
Circolare n. 8/E del 1° aprile 2016
«Coerentemente con i criteri di tassazione precisati con la risoluzione n. 138/E del
17 novembre 2004, le prestazioni ricorrenti di una polizza sono tassabili qualora,
alle prestabilite scadenze periodiche, sia determinabile con certezza la sussistenza
di un vero e proprio rendimento finanziario della polizza stessa. Sempre in base al
medesimo documento di prassi, si precisa che le prestazioni ricorrenti assumono
rilevanza ai fini della tassazione qualora, alla scadenza contrattuale o in occasione
dell’eventuale riscatto anticipato il loro importo, aumentato dell’eventuale capitale
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minimo garantito, ecceda i premi versati.»
POLIZZE ASSICURATIVE – ASPETTI FISCALI
Polizze vita: le prestazioni ricorrenti
L’Agenzia delle Entrate esclude «l’imponibilità delle prestazioni ricorrenti erogate
nel corso della durata contrattuale in quanto alla data della loro corresponsione
non sono maturati rendimenti che presentino il carattere della certezza tali da
determinare l’esistenza delle condizioni per l’applicazione dell’imposta sostitutiva
di cui all’articolo 26-ter del DPR n. 600 del 1973. La tassazione delle prestazioni
ricorrenti è, pertanto, sospesa fino al momento dell’erogazione del capitale
assicurato a seguito di riscatto o a scadenza del contratto.»
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POLIZZE ASSICURATIVE – ASPETTI FISCALI
Polizze vita: le prestazioni ricorrenti
L’imposta sostitutiva si applicherà sull’eventuale reddito venutosi a determinare
al momento dell’erogazione della prestazione, qualora sussista un differenziale
positivo tra l’ammontare delle prestazioni ricorrenti programmate aumentato
della prestazione corrisposta alla scadenza o al riscatto anticipato, e
l’ammontare dei premi versati.
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POLIZZE ASSICURATIVE – ASPETTI FISCALI
Polizze vita: le prestazioni ricorrenti
Nel caso in cui la prestazione finale sia corrisposta al beneficiario per effetto del
decesso dell’assicurato, è necessario ripartire il reddito calcolato alla conclusione
del contratto, ossia alla morte dell’assicurato, attribuendolo in modo proporzionale
all’ammontare delle prestazioni ricorrenti erogate durante la vita dell’assicurato e a
quello erogato all’atto del decesso, escludendo comunque dalla determinazione del
reddito imponibile gli importi (prestazione e premio) riferiti al rischio demografico.
In questo caso si applicano, infatti, le modifiche recate dal comma 658, articolo 1,
della legge di stabilità 2015, all’articolo 34 del D.P.R. n. 601 del 1973, per effetto
delle quali tra i capitali erogati in caso di morte sono esenti solo quelli percepiti a
copertura del rischio demografico.
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POLIZZE ASSICURATIVE – ASPETTI FISCALI
Polizze vita: somme corrisposte ai beneficiari in caso di decesso
dell’assicurato
Art. 34 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (in vigore fino al 31.12.2014):
«I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione
sulla vita sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta
locale sui redditi.»
I commi 658 e 659 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190
(Legge di Stabilità 2015) hanno modificato il comma 5 dell’articolo 34 del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601:
A decorrere dal 1° gennaio 2015, l’esenzione IRPEF è limitata ai soli capitali
percepiti, in caso di morte dell’assicurato, a copertura del rischio demografico,
dai beneficiari di assicurazioni sulla vita.
Il nuovo regime riguarda tutti i contratti per i quali il capitale viene corrisposto a
partire dal 1° gennaio 2015 anche se il decesso dell’assicurato è intervenuto
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entro il 31 dicembre 2014.
POLIZZE ASSICURATIVE – ASPETTI FISCALI
Polizze vita: somme corrisposte ai beneficiari in caso di decesso
dell’assicurato
Pertanto:
1.
nel caso di contratti di assicurazione “temporanea caso morte”, i cui premi
sono finalizzati interamente alla copertura del rischio demografico, si
applica la totale esenzione dall’IRPEF di quanto corrisposto ai beneficiari;
2.
diversamente, nel caso delle cosiddette polizze vita “miste”, è esente
dall’IRPEF il capitale erogato a copertura del “rischio demografico” mentre
la parte restante della prestazione corrisposta sarà imponibile in capo ai
beneficiari, quale reddito di capitale di cui alla lettera g-quater) dell’art. 44,
comma 1 del TUIR, determinato ai sensi dell’art. 45, comma 4, dello
stesso testo unico.
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POLIZZE ASSICURATIVE – ASPETTI FISCALI
Polizze vita: somme corrisposte ai beneficiari in caso di decesso
dell’assicurato
Ai fini dell’applicazione di tale disciplina, nel caso delle predette polizze vita
“miste”, l’Agenzia delle Entrate, nella Circ. n. 8/E del 1° aprile 2016, ha chiarito
che “l’ammontare della prestazione imponibile debba corrispondere alla
differenza fra il “valore di riscatto” che sarebbe stato riconosciuto all’assicurato,
determinato al momento individuato sulla base delle condizioni contrattuali e
l’ammontare dei premi pagati al netto di quelli corrisposti per la copertura del
rischio morte”.
«Qualora le pattuizioni contrattuali stabiliscano un termine specifico per
l'erogazione della prestazione, il valore di riscatto è quello determinato a tale
data. Inoltre, nel caso in cui non vi sia un termine espressamente previsto dalle
condizioni di polizza si dovrà fare riferimento alla data del decesso. »
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POLIZZE ASSICURATIVE – ASPETTI FISCALI
Polizze vita: somme corrisposte ai beneficiari in caso di decesso
dell’assicurato
«Nella ipotesi in cui il valore di riscatto sia superiore a quanto effettivamente
percepito dai beneficiari a seguito dell’evento morte, la tassazione avverrà con
riferimento alla differenza fra l’importo globale della prestazione caso morte
erogata ai beneficiari e il totale dei premi pagati dall’assicurato riferibili alla
componente finanziaria.»
«Nei casi in cui non sia possibile determinare il valore di riscatto (in particolare nei
casi in cui il decesso dell’assicurato si verifichi in un momento in cui il contratto
assicurativo non prevede ancora la possibilità di riscatto) si ritiene di poter
assumere, in sostituzione di tale dato, la riserva matematica rilevata alla data del
decesso. Tale valore fornisce, infatti, una rappresentazione attendibile della
componente finanziaria del capitale liquidato.»
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POLIZZE ASSICURATIVE – ASPETTI FISCALI
Polizze vita: tassazione in caso di cessione della polizza
Inclusione nei redditi diversi ex art. 67, lett. c-quinquies, del TUIR
“Le plusvalenze ed altri proventi (…) realizzati mediante cessione a titolo
oneroso di rapporti produttivi di redditi di capitale”.
Soggetti ad imposta sostitutiva sulla base del regime prescelto
dall’investitore ai sensi del d.lgs. n. 461/1997 (con aliquota del 26% a
partire dal 1° luglio 2014)
Le regole per la determinazione della base imponibile sono indicate
nell’art. 68, co. 9, del TUIR:
“differenza positiva tra i corrispettivi percepiti (…) e (…) le somme corrisposte,
aumentate di ogni onere inerente alla loro produzione, con esclusione degli
interessi passivi”;
“dal corrispettivo percepito si scomputano i redditi di capitale derivanti dal
rapporto ceduto maturati ma non riscossi”.
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POLIZZE ASSICURATIVE – ASPETTI FISCALI
Polizze vita estere (di cui ai rami vita III e V dell’art. 2, comma 1, del d.lgs.
n. 209/2005): imposta di bollo e IVAFE
Compagnie estere in regime di LPS «bi-optate»
versamento
dell’imposta di bollo ai sensi dell’art. 13, commi 2-bis e 2-ter, della Tariffa,
Allegato A, parte prima, del D.P.R. 642/1972
Se la Compagnia estera opta solo per l’applicazione dell’imposta
sostitutiva o non esprime alcuna opzione:
se le polizze sono affidate in amministrazione a una fiduciaria residente o ad un
altro intermediario residente, le predette attività non si considerano detenute
all’estero e pertanto trova applicazione l’imposta di bollo da parte di questi ultimi
soggetti, nella misura pari al 2 per mille del valore della polizza rilevato alla fine
di ciascun anno e parametrato al periodo di possesso (l’imposta è dovuta al
momento del rimborso o del riscatto della polizza);
se le polizze non sono affidate in amministrazione a una fiduciaria residente o
ad un altro intermediario residente, il contraente è tenuto al pagamento
dell’IVAFE, pari al 2 per mille del valore di mercato o, in mancanza, del valore
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nominale o di rimborso.
POLIZZE ASSICURATIVE – ASPETTI FISCALI
QUADRO RW - PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE
EUROPEA 2013
Riduzione
delle sanzioni
Eliminazione
Sezione I e Sezione III del quadro RW
Eliminazione
della soglia di € 10.000
Introduzione
del concetto di Titolare Effettivo e dell’approccio «look through»
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POLIZZE ASSICURATIVE – ASPETTI FISCALI
QUADRO RW - AMBITO SOGGETTIVO
persone fisiche
enti non commerciali (trust)
società semplici e soggetti equiparati ai sensi dell’art. 5 TUIR
che sono fiscalmente residenti in Italia ai sensi degli articoli 2 e 73 del
TUIR
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POLIZZE ASSICURATIVE – ASPETTI FISCALI
QUADRO RW - AMBITO SOGGETTIVO
Fino al 2012………..
Devono essere indicate anche le attività detenute fittiziamente per
interposta persona. Es: trust interposti (circolare n. 61/E del 27
dicembre 2010); fiduciarie estere o altri soggetti esteri fittiziamente
interposti (cfr. risoluzione n. 134/E del 30 aprile 2002).
Dal 2013……………
Anche i titolari effettivi devono compilare in quadro RW
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POLIZZE ASSICURATIVE – ASPETTI FISCALI
LA FIGURA DEL TITOLARE EFFETTIVO
La nozione di «titolare effettivo», come soggetto nella cui sfera
si riflette effettivamente l’atto compiuto o l’operazione realizzata,
è stata introdotta nel nostro ordinamento giuridico dall’art. 1, 2°
comma, lett. u) del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come
modificato dall’art. 1, 1° comma, lett. d) del d.lgs. 25 settembre
2009, n. 251., e dal relativo allegato tecnico, in attuazione della
Direttiva n. 2005/60/CE (c.d.«III Direttiva») riguardante la
prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio
dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo
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TITOLARE EFFETTIVO
Soggetto passivo
- Persone Fisiche
- Enti non commerciali
- Società semplici
- Enti equiparati (fondazioni e trust)
Come precisato nel provvedimento del Direttore del 2013 sebbene la
normativa antiriciclaggio si riferisca esclusivamente alle persone fisiche
ai fini del monitoraggio fiscale lo status di titolare effettivo è riferibile
anche agli altri soggetti tenuti all’obbligo di compilazione del quadro
RW
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TITOLARE EFFETTIVO
COSA DICHIARARE
WHITE LIST:
NO WHITE LIST - TRUST
valore partecipazione
percentuale partecipazione
valore investimenti/attività
percentuale partecipazione
look
through
PERIODO TEMPORALE FISCALMENTE RILEVANTE
(a decorrere dal 2013)
Status realizzato anche un solo giorno durante l’intero periodo
d’imposta
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TITOLARE EFFETTIVO
Requisiti:
SOCIETÀ ESTERA
ENTITÀ GIURIDICA
ESTERA
controllo/possesso
controllo/beneficio
25% + 1 del capitale sociale
25% o più del patrimonio
N.B. Regola del cumulo delle partecipazioni per i familiari indicati
nell’art. 5, comma 5, del TUIR(coniuge, parenti entro il terzo grado e
affini entro il secondo)
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TITOLARE EFFETTIVO
Circolare n. 38/E del 2013 - Esempio n. 15
Una persona fisica stipula un contratto di assicurazione con una impresa di
assicurazione di diritto estero i cui premi sono investiti in una partecipazione al
capitale di una società estera localizzata in un Paese non white list in misura
pari al 26 per cento la quale detiene all’estero investimenti e attività estere di
natura finanziaria. In tal caso il contribuente deve indicare nel quadro RW, in
luogo del valore della polizza, il valore complessivo degli investimenti e delle
attività della società estera indicando la percentuale di partecipazione nella
società estera (26%).
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POLIZZE ASSICURATIVE – ASPETTI FISCALI
QUADRO RW - AMBITO OGGETTIVO
Attività di natura finanziaria
Attività patrimoniali
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POLIZZE ASSICURATIVE – ASPETTI FISCALI
ATTIVITÀ DI NATURA FINANZIARIA
Attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di
fonte estera detenute all’estero o detenute in Italia al di fuori del circuito degli
intermediari residenti
Attività i cui redditi sono corrisposti da non residenti
Contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra
cui polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate
con compagnie di assicurazione estere
Contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio
dello stato
Metalli preziosi allo stato grezzo o monetario detenuti all’estero
Diritti all’acquisizione o alla sottoscrizione di azioni estere
Forme di previdenza complementare organizzate e gestite da società ed
enti di diritto estero
Attività finanziarie italiane detenute all’estero, ivi comprese le attività finanziarie
italiane detenute per il tramite di fiduciarie estere o soggetti interposti
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POLIZZE ASSICURATIVE – ASPETTI FISCALI
ATTIVITA’ FINANZIARIE: I VALORI DA INDICARE
FINO AL 2012
COSTO STORICO + ONERI ACCESSORI (NO
INTERESSI PASSIVI)
IN MANCANZA DEL COSTO STORICO IL VALORE
NORMALE
valore normale
determinabile
mediante perizia
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POLIZZE ASSICURATIVE – ASPETTI FISCALI
ATTIVITA’ FINANZIARIE : I VALORI DA INDICARE
DAL 2013
REGOLE IVAFE (C.M. 38/E/2013)
VALORE DI MERCATO RILEVATO AL TERMINE DEL PERIODI DI
DETENZIONE
VALORE NOMINALE SE LE ATTIVITA’ NON SONO
NEGOZIATE IN MERCATI REGOLAMENTATI
VALORE DI RIMBORSO, IN MANCAZA DEL VALORE
NOMINALE
COSTO D’ACQUISTO IN MANCANZA DI VALORE NOMINALE
E VALORE DI RIMBORSO
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POLIZZE ASSICURATIVE – ASPETTI FISCALI
QUADRO RW - ESONERI OGGETTIVI - ART. 4, C. 3, DL 167/1990
Gli obblighi di monitoraggio fiscale non sussistono per le attività finanziarie e
patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari
residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento,
qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati
assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.
L’obbligo di compilazione del quadro RW non sussiste altresì per i depositi e
conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo
raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 15.000 euro.
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POLIZZE ASSICURATIVE – ASPETTI FISCALI
Fino
al
periodo
d’imposta
2012, ai
fini
dell’esonero
dalla
compilazione del quadro RW era sufficiente la canalizzazione dei
redditi di fonte estera tramite un intermediario residente (mandato
all’incasso) a prescindere dalla tassazione (cfr. Circolare n. 45/E del
2010)
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POLIZZE ASSICURATIVE – ASPETTI FISCALI
Es: polizze assicurative estere offerte in regime di libera prestazione di servizi
Risoluzione AE n. 15/E del 18.02.2011:
«Il regime di esonero è (…) applicabile alle polizze assicurative a contenuto
finanziario contratte con compagnie di assicurazione estere per il tramite di un
intermediario finanziario residente, sempreché sia stato conferito ad un
intermediario italiano l’incarico di regolare tutti i flussi connessi con l’investimento,
con il disinvestimento ed il pagamento dei relativi proventi»
«….a nulla rileva la modalità con la quale avviene il conferimento di tale incarico
all’intermediario; esso può, infatti, essere indifferentemente effettuato dal
contribuente che delega un intermediario residente all’incasso della prestazione
assicurativa ovvero direttamente da parte della compagnia estera che attraverso
una specifica clausola nell’ambito dell’accordo negoziale individua l’intermediario
residente che è delegato ad erogare la prestazione al contribuente (compresi i
riscatti anticipati e i rendimenti).»
Segue……
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POLIZZE ASSICURATIVE – ASPETTI FISCALI
«L’obbligatorio intervento di un intermediario residente, tanto nella fase di costituzione del
rapporto assicurativo quanto in quella di chiusura, indipendentemente dal soggetto che lo
nomina (contribuente o compagnia di assicurazione) mette, infatti, l’Amministrazione
finanziaria in condizione di espletare i propri accertamenti, potendosi rivolgere ad un
soggetto tenuto, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge n. 167 del 1990, agli obblighi di
comunicazione dei flussi relativi all’operazione finanziaria in questione.»
A partire dal periodo d’imposta 2011, l’intermediario residente a cui è stato conferito
mandato all’incasso deve comunicare all’Amministrazione finanziaria i dati relativi al
contribuente contraente la polizza estera nel caso in cui la delega ricevuta venga
revocata o quando, alla scadenza della stessa, la riscossione della prestazione non sia
avvenuta attraverso il suo intervento. Tale comunicazione deve essere effettuata
nell’ambito della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770, quadro SO, codice R).
Medesimo orientamento è stato espresso nella successiva Circolare n. 41/E del
31.10.2012
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POLIZZE ASSICURATIVE – ASPETTI FISCALI
Es: polizze assicurative estere offerte in regime di libera prestazione di servizi
Circolare AE n. 19/E del 27.06.2014:
«….nel caso di polizze emesse da imprese di assicurazione estere operanti nel
territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi, l’esonero dalla
compilazione del quadro RW spetta non soltanto nel caso di applicazione opzionale
dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 26-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 da parte
della compagnia estera, ma anche qualora il contribuente abbia incaricato
l’intermediario residente che interviene nella riscossione del flusso all’applicazione
della predetta imposta sostitutiva.
Ai fini dell’esonero, non è infatti sufficiente il mero intervento di un intermediario
residente, essendo stabilito che è necessaria l’applicazione delle imposte da parte
dello stesso.»
«…i sostituti d’imposta che intervengono nella riscossione dei redditi derivanti da
attività finanziarie estere applicheranno le ritenute alla fonte e le imposte sostitutive
dietro specifico incarico a cura del contribuente…»
N.B.: E’ necessaria sempre la canalizzazione informata oltre che la tassazione
alla fonte
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POLIZZE ASSICURATIVE – ASPETTI FISCALI
Attività che nel periodo d’imposta
non hanno prodotto reddito
L’esonero compete se affidate in amministrazione o gestione
presso un intermediario residente, anche in assenza di opzione per
i regimi del risparmio amministrato o gestito, con canalizzazione dei
redditi
In mancanza di tale affidamento il contribuente deve indicare le
consistenze delle attività nel quadro RW evidenziando che le stesse
non hanno prodotto redditi nel periodo d’imposta o che sono
infruttifere
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