Attività lavorativa - Abuso di bevande alcoliche

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Attività lavorativa - Abuso di bevande alcoliche
ATTIVITA’ LAVORATIVA
ABUSO DI BEVANDE ALCOLICHE
USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE
I recenti provvedimenti della Conferenza permanente per i rapporti Stato, Regioni e Province
Autonome relativi all’assunzione e somministrazione di bevande alcoliche nei luoghi di lavoro (16
marzo 2006) e agli accertamenti di assenza di tossicodipendenza (30 ottobre 2007), data la
delicatezza e l’importanza sociale dell’argomento trattato, trovano diverse difficoltà nella loro
applicazione pratica spesso legate a dubbi interpretativi.
Nel presente documento si vogliono sintetizzare i problemi che più frequentemente sono stati
portati all’attenzione del Servizio PSAL e le possibili soluzioni che si ritengono adeguate.
A – Legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati, n. 125 del 30 marzo 2001 –
Intesa della Conferenza permanente Stato, Regioni e Province Autonome del 16 marzo 2006
che individua le attività lavorative a rischio – articolo 15 “disposizioni per la sicurezza del
lavoro”
1. Lo scopo della norma è la promozione di stili di vita sani attraverso l’informazione sui rischi
legati all’abuso di bevande alcoliche: la norma tende quindi al recupero del lavoratore con
problemi di abuso di alcol e non alla sua esclusione dal lavoro e dalla società.
2. Nelle attività lavorative elencate nell’intesa Stato, Regioni, è vietata l’assunzione e la
somministrazione di bevande alcoliche. Si ritiene che il divieto di assunzione sia da estendere
all’intervallo pranzo. Resta fermo il divieto di somministrazione di bevande alcoliche all’interno
dell’azienda.
3. La norma non stabilisce un limite di alcolemia. Tuttavia risultando evidente la contraddizione
tra il divieto assoluto stabilito dalla legge 125 e i limiti di alcolemia ritenuti accettabili dal
codice della Strada in alcune delle attività dell’allegato, si ritiene che il limite da utilizzare nelle
valutazioni alcolimetriche previste dall’articolo 15 sia quello di 0,5 mg/l.
4. Sia il medico competente che il Servizio PSAL hanno la possibilità di effettuare test
alcolimetrici. Si ritiene che questi non abbiano ragione di essere utilizzati come esami di
screening, neppure all’interno della sorveglianza sanitaria, ma solo in casi particolari e per
confermare od escludere a fini preventivi condizioni in grado di determinare eventuali
comportamenti dannosi per sé o per gli altri.
5. Non sono peraltro accettabili programmi sanitari comprendenti accertamenti di screening mirati
ad identificare il solo consumo cronico di bevande alcoliche stante anche il fatto che il divieto
previsto dalla legge 125/01 è esclusivamente riferito all’assunzione di bevande alcoliche nello
stretto ambito lavorativo .
E’ evidente, tuttavia, che, nella valutazione di un caso specifico, nell’ambito della sorveglianza
sanitaria preventiva e periodica, il medico competente potrà richiedere tutti quegli accertamenti
sanitari finalizzati ad individuare condizioni cliniche che possano comportare limitazione,
parziale o assoluta, del giudizio di idoneità riferito alla esecuzione di specifici compiti
lavorativi. Un ragionamento analogo vale per gli accertamenti sanitari richiesti nel contesto
della valutazione clinica effettuata dall’ente pubblico ai sensi dell’articolo 5 della legge 300/70
(Statuto dei Lavoratori).
In alcuni contesti lavorativi, inoltre, ad esempio per gli addetti alla conduzione di veicoli adibiti
al trasporto pubblico, si vengono a sovrapporre legislazioni che prevedono il rilascio di idoneità
lavorative con finalità diverse dal Dlgs 626/94. Per queste specifiche categorie, pertanto, si
deve tener conto che il rilascio della idoneità è anche normato da leggi speciali volte alla tutela
dell’utenza.
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B – Intesa in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza. Provvedimento 30
ottobre 2007.
1. Per le mansioni a rischio individuate dal provvedimento, viene resa obbligatoria la
sorveglianza sanitaria prevista dagli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 626/94.
2. Il medico competente, preventivamente e periodicamente, deve richiedere test di screening
per verificare l’assenza di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. Riteniamo
opportuno che il medico competente faccia eseguire i test di screening, di cui all’articolo
4.2, presso i laboratori autorizzati all’esecuzione di esami di tipo B2, a scopo amministrativo
e medico legale. Nel territorio dell’ASL Città di Milano i laboratori autorizzati sono quelli
dell’ospedale Ca’ Granda Niguarda, dell’ospedale San Raffaele e dell’Istituto di Medicina
Legale dell’Università degli Studi. Nel provvedimento non vengono indicate quali sostanze
ricercare. In attesa di precisazioni in merito si suggerisce di indirizzare l’attenzione verso
quelle classi di sostanze che più frequentemente sono coinvolte nei casi di abuso: oppiacei,
cocaina, amfetamina, metamfetamina, cannabinoidi. Aspetti particolari assume la ricerca di
benzodiazepine e barbiturici. I farmaci in questione sono parte di terapie con precise
indicazioni per alcune patologie, ma potrebbero diminuire lo stato di vigilanza e diventare
potenziali farmaci di abuso; pertanto una loro eventuale ricerca con test di laboratorio va
attentamente valutata con un approfondimento anammnestico.
3. Nel caso che dai test di screening emerga una positività all’assunzione di stupefacenti, il
lavoratore va inviato al SERT.
4. Accanto al percorso peculiare che segue questo tipo di sorveglianza sanitaria, tendente a far
emergere casi di dipendenza allo scopo di un recupero del lavoratore, rimane valido quanto
stabilito dal D.Lgs. 626/94, compresa la possibilità di ricorrere all’organo di vigilanza
contro il giudizio di idoneità emesso dal medico competente.
5. La Regione Lombardia, emetterà a breve, indicazioni e chiarimenti in merito al
provvedimento in questione.
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