attuazione del rilascio del deflusso minimo vitale

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attuazione del rilascio del deflusso minimo vitale
IN VETRINA
SISTRI.IT, ONLINE ISTRUZIONI AGGIORNATE
L'8 giugno 2016 sono state pubblicate sul portale Sistri le versioni aggiornate del "Manuale
operativo Sistri" e delle "Procedure di Iscrizione e Gestione del Fascicolo Azienda". Le
istruzioni, approvate e autorizzate dal MinAmbiente, sono state rese disponibili lo stesso
giorno di entrata in vigore del Dm 78/2016, nuovo "Tu Sistri" che manda in soffitta la precedente
disciplina in vigore dal 2011 (Dm 52/2011).
GLI OBBLIGHI DEGLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE
Gli operatori rivestono un ruolo cardine nel settore alimentare, dato che la legislazione vigente
li considera più di chiunque altro adatti a elaborare sistemi sicuri per l’approvvigionamento
alimentare e per garantire l’igiene dei prodotti forniti. La garanzia della sicurezza risulta infatti
essere di loro competenza, insieme alla necessità di verificare il rispetto delle disposizioni
legislative nell’impresa posta sotto il loro controllo. Proprio in merito alla grande responsabilità
affidata, l’obbligo della formazione diventa imprescindibile. La formazione del personale non
può e non deve essere un fatto episodico, ma richiede un continuo aggiornamento per il
personale che opera nei diversi impianti e settori.
RESPONSABILITÀ 231, INTERESSE/VANTAGGIO SI RIFERISCONO ALLA
CONDOTTA
In materia di sicurezza sul lavoro, l’interesse e/o il vantaggio che fondano la responsabilità
delle persone giuridiche in caso di infortuni, vanno riferiti alla condotta e non all’esito
antigiuridico. E’ necessario che il reato sia stato commesso nell’interesse e/o a vantaggio
dell’Ente, che nei reati colposi d’evento si traduce in un riferimento alla condotta e non al
sinistro. Il finalismo non deve infatti consistere nell’infortunio che si verifica quanto nel risparmio
che l’Ente trae dalla mancata adozione di norme antiinfortunistiche.
INDICE
SICUREZZA
RISCHIO ESPLOSIONE: ANALISI ATEX E VALUTAZIONE DEL RISCHIO
IL RISCHIO BIOLOGICO NEGLI ALBERGHI: LEGIONELLOSI E CIMICI DA LETTO
SCIA E SCIA2: IN VISTA DUE DECRETI DELEGATI
AMBIENTE
SISTRI, ONLINE ISTRUZIONI AGGIORNATE
PRODOTTI ESPLODENTI: UN REGOLAMENTO SU RACCOLTA E SMALTIMENTO
ACQUE SOTTERRANEE, NUOVE REGOLE PER OBIETTIVI QUALITÀ EX D.LGS. 152/2006
CONAI: APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE SUGLI ESPOSITORI DI MERCI DAL 1° LUGLIO
ENERGIA E QUALITÀ
RINNOVABILI, 2015 DA RECORD PER CRESCITA E INVESTIMENTI
NOTIZIE E ARTICOLI
GLI OBBLIGHI DEGLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE
ACQUEDOTTI COLABRODO, PERDONO IL 40% DELL'ACQUA
I FOCUS DI SEA
PIANO TUTELA ACQUE: ATTUAZIONE DEL RILASCIO DEL DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)
FORMAZIONE
I CORSI DI FORMAZIONE IN PROGRAMMA PER IL MESE DI LUGLIO 2016
SCADENZE
LE SCADENZE DI LUGLIO E AGOSTO 2016
SENTENZE E QUESITI
RESPONSABILITÀ 231, INTERESSE/VANTAGGIO SI RIFERISCONO ALLA CONDOTTA
SICUREZZA SUL LAVORO, RISCHI INTERFERENZIALI SEMPRE DA VALUTARE
SICUREZZA
RISCHIO ESPLOSIONE: ANALISI ATEX E VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Indice
Un’atmosfera che può trasformarsi in atmosfera esplosiva a causa delle condizioni locali e operative viene definita
come “atmosfera potenzialmente esplosiva” ed è a questo tipo di atmosfera potenzialmente esplosiva che sono
destinati i prodotti e le indicazioni correlate alla direttiva 2014/34/UE - concernente l’armonizzazione delle legislazioni
degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera
potenzialmente esplosiva - che dal 20 aprile 2016 ha abrogato la precedente direttiva 94/9/CE.
L’analisi ATEX è un procedimento con cui si valuta se un prodotto rientra nel campo di applicazione della stessa, una
valutazione che “non è sempre agevole, in quanto la realtà operativa è molto variegata e complessa”.
In attesa delle nuove linee guida Atex che sostituiranno le precedenti “Linee guida per l’applicazione della direttiva
94/9/CE”, diamo qualche breve informazione generale sulla valutazione del rischio.
Il processo di valutazione del rischio di esplosione va innanzitutto “effettuato caso per caso, non presentando una
soluzione aprioristicamente valida”. E si ricorda che l’art. 290 del D.LGS. 81/2008 impone al datore di lavoro una
valutazione che tenga conto almeno dei seguenti elementi:
probabilità e durata di atmosfere esplosive;
probabilità che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e divengano attive ed
efficaci;
caratteristiche dell’impianto, sostanze utilizzate, processi e possibili interazioni;
entità degli effetti prevedibili.
E dunque se, in definitiva, si vuole analizzare un attività sotto l’aspetto del rischio di esplosione, la valutazione “dovrà
essere svolta considerando la probabilità di accadimento dell’evento esplosivo (ovvero la sua frequenza) e le
conseguenze dell’incidente prevedibile”.
Per effettuare la valutazione del rischio di esplosione occorre poi “individuare i relativi pericoli” e a tal scopo occorre:
verificare se sono presenti sostanze infiammabili (sotto forma di gas, vapori, nebbie, liquidi, polveri e fibre);
valutare se i processi produttivi possono dar luogo ad atmosfere potenzialmente esplosive.
Successivamente, una volta individuati i pericoli, si deve:
individuare le sorgenti di emissione;
valutare la probabilità che si formi un’atmosfera esplosiva e la sua durata;
valutare se i volumi di atmosfera esplosiva sono pericolosi;
valutare se esistono sorgenti di accensione efficaci e con quale probabilità;
valutare i possibili effetti di una esplosione (onda di pressione, fiamme e gradiente di temperatura, proiezione di
materiale e sostanze pericolose) ed i danni ad essi connessi (relativi alla presenza di persone).
In conseguenza di questa fase di valutazione si procede, infine, alla realizzazione di misure finalizzate a:
evitare la formazione di atmosfere esplosive e se questo non è possibile: sostituzione delle sostanze pericolose;
limitazione delle concentrazioni; costruzione idonea, inertizzazione, utilizzo di sistemi chiusi, ventilazione,
monitoraggio, pulizia; ed infine si procede alla classificazione delle aree che può essere considerata una misura
protettiva;
evitare le sorgenti efficaci: mediante la scelta delle apparecchiature (es. modi di protezione) e delle loro
caratteristiche;
adottare misure di tipo tecnico (es. sistemi di soppressione dell’esplosione, costruzioni resistenti all’esplosione...);
adottare misure di tipo organizzativo (segnalazione, permessi di lavoro, procedure scritte, manutenzione
programmata...).
Concludiamo ricordando che “il metodo di analisi e valutazione, che porta alla definizione dei livelli di rischio, va attuato
tenendo sempre in debita considerazione tutti gli elementi di contesto del sito produttivo e dei singoli aspetti
produttivi”. E le misure di prevenzione e protezione “non vanno predisposte in relazione solo al rischio determinato, ma
anche agli eventuali effetti di danno che potrebbero verificarsi a seguito di incidenti”.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
dott. Michele Sighel
[email protected]
Tel. 0461/433451 – cell. 335/7213350
SICUREZZA
IL RISCHIO BIOLOGICO NEGLI ALBERGHI: LEGIONELLOSI E CIMICI DA LETTO
Indice
La sicurezza negli alberghi e nelle strutture ricettive non deve riguardare solo gli ospiti, ma anche i lavoratori. E
uno dei rischi che è necessario valutare con attenzione, anche in questa attività lavorativa, è il rischio biologico, ad
esempio con riferimento alla presenza di insetti infestanti o di microrganismi che possono causare la legionellosi.
Fra i principali rischi biologici quello della legionellosi, la manifestazione patologica causata da Legionella, si può
verificare in due forme:
la malattia del Legionario (la più severa);
la febbre di Pontiac.
La principale forma di trasmissione del batterio all’uomo “consiste nell’inalazione di acqua (sotto forma di aerosol)
contaminata” e che “non sono conosciuti casi di trasmissione da uomo a uomo”.
Veniamo brevemente ai rischi correlati alle attività ricettive.
Si indica che “la maggior parte dei casi di legionellosi sono stati associati alla contaminazione degli impianti di
distribuzione dell’acqua, di condizionamento dell’aria, di torri evaporative, fontane decorative e di impianti che utilizzano
acqua per il benessere della persona”.
In particolare i principali fattori di rischio presenti negli impianti sono:
la presenza di acqua ad una temperatura compresa tra 20 e 55 °C;
la possibilità che l’acqua sia nebulizzata in particelle di dimensione idonea a raggiungere le basse vie respiratorie;
la possibilità che tali particelle possano essere inalate.
Per la gestione del rischio si riportano indicazioni relative a:
piano di autocontrollo: documento periodico (annuale/biennale) che la struttura adotta per la prevenzione del
rischio Legionellosi: valutazione, gestione e monitoraggio;
valutazione: individuare le specificità del sito e degli impianti che possono favorire la colonizzazione di legionella
e che giustifichino il rischio che nella struttura possano verificarsi uno o più casi di malattia. La valutazione serve
ad acquisire conoscenze sulla vulnerabilità degli impianti in termini di potenziale: proliferazione batterica;
formazione di aerosol;
gestione: sulla base della valutazione il piano di autocontrollo dovrà prevedere le misure di manutenzione e di
disinfezione da adottare per la mitigazione del rischio;
monitoraggio: il piano di autocontrollo deve prevedere il monitoraggio periodico della qualità delle acque e quali
misure di disinfezione adottare in caso di positività.
Un altro rischio biologico da valutare nelle strutture ricettive è quello delle cimici da letto.
Le cimici sono un infestante che sembrava scomparso ma è prepotentemente tornato alla ribalta, non è direttamente
legato all’igiene degli ambienti. La cimice dei letti è un insetto ematofago, “che si nutre preferibilmente di sangue
umano, anche se può attaccare, in caso di bisogno, altri mammiferi o uccelli”. Generalmente sceglie “come punti di
annidamento le strutture dei letti, le cuciture dei materassi, gli spazi dietro i battiscopa e più in generale qualsiasi
fessura o intercapedine, generalmente il più vicino possibile agli esseri umani da cui sono attratti per il calore
propagato e per l’emissione di CO2”.
Una specie che è in grado di sviluppare una “forte infestazione nel giro di poco tempo”.
Innanzitutto in caso di infestazione in corso, “si sconsiglia di procedere ad interventi -fai da te-, in quanto è necessario
un intervento professionale, possibilmente effettuato da una ditta competente già pratica di questo particolare
problema”.
Inoltre riguardo alla verifica della presenza di cimici dei letti si segnala che bisogna “ispezionare attentamente tutti i
punti idonei ad ospitare un focolaio di infestazione alla ricerca di adulti, uova, neanidi (uno degli stadi di sviluppo degli
insetti) e residui di muta”.
Per verificare la presenza di cimici dei letti è possibile utilizzare anche le Unità Cinofile Anti Cimici, “costituite dal
binomio formato da un cane anti cimici (un cane addestrato alla ricerca olfattiva della Cimice dei letti) e dal suo
conduttore cinofilo (un addestratore cinofilo specificatamente formato nella gestione e conduzione di un cane anti
cimici)”.
Le principali cosa da non fare è la disinfestazione -fai da te- utilizzando comuni insetticidi: si corre il rischio di
snidare le cimici e propagarle in altre stanze della abitazione. Non trasportare vestiti, mobili ed altri oggetti in altre
stanze, corriamo il rischio di infestarle. Inoltre non andare a dormire sul divano o in altra stanza e non andare a
dormire da parenti”. Ed è meglio non buttare via il letto o il materasso: “per prima cosa sono oggetti costosi, sentiamo
gli esperti per come poterli recuperare; inoltre si corre il rischio che qualcuno li recuperi diffondendo in altri luoghi
l'infestazione”.
Queste alcune indicazione su cosa si può fare:
interpellare una ditta privata esperta, in quanto debellare le cimici non è una azione che richiede poco tempo, ma
che necessita di buona tecnica e professionalità;
lavare a 60°C e trattare materassi, struttura del letto, battiscopa, stipiti delle porte ed eventuali fessure con
vapore secco al almeno 100°C ad una distanza dalle superfici non superiore ai 20 cm (diversi comuni
elettrodomestici possono aiutare in questa funzione);
terminato l’intervento della ditta disinfestatrice possiamo chiedere di porre in atto alcuni accorgimenti che
permettano di verificare la completa eradicazione dell’infestazione ricercando questi insetti mediante l’utilizzo di
trappole a cattura, specifiche per le cimici da letto. Ne esistono di due tipi. Il primo (trappola inerte) sfrutta la
necessità dell’insetto di trovare nascondigli sicuri”. Il secondo (trappola attivata) “permette di catturare le cimici
da letto utilizzando un attrattivo che a contatto con l’aria simula l’emissione di CO2 con aumento della
temperatura;
dopo il trattamento, in caso si voglia riutilizzare il materasso o proteggere quelli nuovi è possibile utilizzare degli
specifici coprimaterasso che hanno la caratteristica di essere impermeabili a questo insetto.
E riguardo alle metodologie di disinfestazione si può avere una “metodologia tradizionale o chimica: si basa sul
trattamento insetticida all’interno dei luoghi ove l’infestazione ha attecchito”. Vi sono infatti varie metodiche “che vanno
dall’irrorazione di soluzioni di gocce grossolane di insetticida con pompa a bassa pressione, all’aerosol della miscela
con nebulizzatori per arrivare alla fumigazione degli ambienti da trattare con l’utilizzo di apposite apparecchiature o
utilizzando speciali fumogeni”. Recenti ricerche hanno portato alla “scoperta di un nuovo insetticida chimico/fisico per
combattere le cimici” a base di polveri fossili.
Per la disinfestazione esistono poi trattamenti puramente fisici:
trattamento criogenico con impiego di azoto liquido;
trattamento con vapore secco;
trattamento con calore.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
dott.ssa Donatella Maoro
[email protected]
Tel. 0461/433483 – cell. 348/6564704
SICUREZZA
SCIA E SCIA2: IN VISTA DUE DECRETI DELEGATI
Indice
Durante il Consiglio dei Ministri del 15 giugno, che ha trattato in particolare della riforma della Pubblica
Amministrazione, sono stati annunciati due provvedimenti in materia di SCIA. Il primo èun decreto legislativo
proposto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, giunto all'esame
definitivo, che reca attuazione alla delega di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (legge Delega sulla
riorganizzazione della PA). Il futuro Decreto legislativo, che ha raccolto le condizioni poste dalle commissioni
parlamentari e le osservazioni avanzate dalla Conferenza unificata e dal Consiglio di Stato:
un unico modulo per la SCIA valido in tutto il paese da presentare presso ad un unico ufficio, anche in via
telematica;
un unico ufficio a cui rivolgersi, che avrà il compito di interagire con tutti gli altri uffici e/o amministrazioni
interessate. La richiesta al cittadino di documenti ulteriori rispetto a quelli previsti sarà considerata inadempienza
sanzionabile sotto il profilo disciplinare;
la ricevuta che viene rilasciata a seguito della presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni costituirà
comunicazione di avvio del procedimento e dovrà indicare i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta a
rispondere o entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza;
il provvedimento di sospensione dell'attività intrapresa verrà limitato ai soli casi di attestazioni non veritiere o di
coinvolgimento di interessi sensibili (ambiente, paesaggio, ecc.);
nel caso di Scia unica la possibilità di iniziare subito l'attività sarà circoscritta ai casi in cui non siano
presupposte autorizzazioni o altri titoli espressi; è introdotta una disposizione transitoria che consente a Regioni
ed enti locali di adeguarsi al nuovo regime entro il 1º gennaio 2017.
Inoltre, sempre nel Consiglio dei ministri del 15 giugno si è parlato della cosiddetta SCIA2, attualmente però ancora in
esame preliminare. Il Decreto provvederà alla mappatura completa e all'individuazione delle attività oggetto di
procedimento di mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o di silenzio assenso, nonché
quelle per le quali è necessario il titolo espresso e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento.
Contemplata anche la semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
geom. Francesco Ardemagni
[email protected]
Tel. 0461/433448 – cell. 349/2352898
AMBIENTE
SISTRI, ONLINE ISTRUZIONI AGGIORNATE
Indice
L'8 giugno 2016 sono state pubblicate sul portale Sistri le versioni aggiornate del "Manuale operativo Sistri" e delle
"Procedure di Iscrizione e Gestione del Fascicolo Azienda".
Le istruzioni, approvate e autorizzate dal MinAmbiente, sono state rese disponibili lo stesso giorno di entrata in
vigore del Dm 78/2016, nuovo "Tu Sistri" che manda in soffitta la precedente disciplina in vigore dal 2011 (Dm
52/2011).
Il nuovo "Manuale operativo Sistri" (versione 1.0 del 7 giugno 2016), in attuazione del Dm 78/2016, costituisce il
completo rifacimento delle precedenti istruzioni rese disponibili sullo stesso portale Sistri nel 2013.
Le "Procedure di Iscrizione e Gestione del Fascicolo Azienda" (versione 1.0 del 7 giugno 2016) servono quale
strumento di supporto informativo per i soggetti obbligati, o che aderiscono al sistema su base volontaria, al fine di
gestire il proprio fascicolo azienda.
In base a quanto stabilito dall’articolo 23 (comma 2) del Dm 78/2016, le indicazioni in questione si applicano fino
all'approvazione del nuovo DmAmbiente di disciplina delle procedure operative.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
ing. Alessandro Chistè
[email protected]
Tel. 0461/433424 – cell. 331/6760276
AMBIENTE
PRODOTTI ESPLODENTI: UN REGOLAMENTO SU RACCOLTA E SMALTIMENTO
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Indice
Con decreto interministeriale n.101/2016 il Ministero dell'Ambiente regolamenta l'individuazione delle modalità di
raccolta, di smaltimento e di distruzione dei prodotti esplodenti, compresi quelli scaduti, e dei rifiuti prodotti
dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, anche quelli per le esigenze di soccorso.
Il Regolamento non si applica:
agli articoli pirotecnici destinati ad essere utilizzati dalle forze armate, dalle forze di polizia e dai vigili del fuoco;
agli articoli pirotecnici da impiegarsi nell'industria aeronautica e spaziale;
alle capsule a percussione da utilizzarsi specificatamente nei giocattoli che rientrano nel campo di applicazione del
decreto d) agli esplosivi che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7;
alle munizioni.
Invece, per i residui inerti generati dall'accensione di fuochi di artificio all'interno dei nuclei domestici e quelli giacenti
su strade e aree pubbliche o private comunque soggette ad uso pubblico, inclusi i litorali costieri, si applica la
disciplina dei rifiuti urbani del Codice Ambiente (D.LGS. 152/06).
Gli artt. 3-5 regolano gli obblighi di utilizzatori, distributori e fabbricanti di articoli pirotecnici: l'utilizzatore (art.3) è
tenuto a resituire al distributore autorizzato gli articoli pirotecnici scaduti, in disuso o comunque non più suscettibili di
uso e dovrà depositarli in appositi contenitori localizzati presso il distributore autorizzato.
Il distributore (art.4) raccoglie gratuitamente quelli inutilizzati, scaduti o non più suscettibili di ulteriore uso
assicurandone il deposito presso il proprio punto vendita,. Inoltre deve assicurare, anche tramite avvisi posti nei punti
di distribuzione autorizzati, l'informazione circa il ritiro gratuito degli articoli pirotecnici scaduti o non utilizzati ed è,
infine, autorizzato ad effettuare la vendita di prodotti, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, comprese
la televendita e la vendita elettronica, indica le corrette modalità di gestione ed i luoghi presso cui l'utilizzatore può
conferire gli articoli pirotecnici e i relativi rifiuti.
Quanto al fabbricante e importatore degli articoli pirotecnici (art.6), dovranno assicurare, con oneri a proprio carico, il
ritiro, il trasporto fino agli impianti di smaltimento (regolati all'articolo 7) e lo smaltimento su tutto il territorio
nazionale degli articoli pirotecnici restituiti dall'utilizzatore e dei rifiuti da pirotecnici, depositati presso tutti i punti di
raccolta allo scopo predisposti.
L'art. 6 regola il Deposito preliminare alla raccolta presso i distributori: si tratta di contenitori idonei a conservarne
l'integrità anche durante le fasi del successivo trasporto presso gli impianti di smaltimento. Gli articoli pirotecnici
scaduti vanno conservati in contenitori separati e contrassegnati.
Il deposito preliminare alla raccolta allestito dal distributore presso il punto vendita deve essere (art. 6.2) conforme
alle disposizioni del decreto del Ministero dell'interno 9 agosto 2011, e presentare le seguenti caratteristiche:
non deve essere accessibile da parte di soggetti terzi non autorizzati;
essere pavimentato;
3. deve essere coperto e protetto dall'azione delle acque meteoriche e del vento;
4. essere allestito in modo tale da assicurare che gli articoli pirotecnici comunque ritirati siano separati dalle altre
tipologie di rifiuti da pirotecnici;
5. essere allestito in modo da assicurare l'integrità degli articoli pirotecnici adottando tutte le precauzioni necessarie ad
evitare il loro deterioramento e la fuoriuscita di sostanze pericolose.
Inoltre, il deposito preliminare non deve creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna, la flora o inconvenienti da
rumori o odori, né danneggiare il paesaggio e i beni paesaggistici di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Il prelievo dei rifiuti pirotecnici dal deposito preliminare (art. 6.4) ai fini del successivo trasporto presso gli impianti
di smaltimento va effettuato ogni tre mesi o, in alternativa, quando il quantitativo complessivamente raggiunge i 10 Kg.
In ogni caso, la durata del deposito non può superare un anno. Il distributore, ricorda il DM 101/2016 (art.6.5) ha
anche l'obbligo di tenere uno schedario numerato progressivamente, conforme al modello di cui all'allegato 1 al
decreto, dal quale risultino l'indirizzo e i dati identificativi del consumatore che conferisce l'articolo o il rifiuto e la
tipologia dello stesso. Nel caso di articoli scaduti nel predetto modello deve essere indicata anche la data di scadenza
e il numero di registrazione.
Infine, l'articolo 7 riporta regola il trasporto degli articoli e i rifiuti degli articoli pirotecnici ritirati dal distributore
verso gli impianti di smaltimento: devono essere smaltiti mediante termodistruzione in impianti specificamente
autorizzati secondo il D.LGS. 152/06.
Inoltre, sugli articoli pirotecnici per autoveicoli, qualora rimossi durante le operazioni di trattamento dei veicoli fuori
uso, costituiscono rifiuti da pirotecnici. Il loro smaltimento è a carico dei gestori dei centri di raccolta (articolo 3,
comma 1, lettera p), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209). Questi dispositivi vanno "neutralizzati" prima della
rimozione dagli autoveicoli a fine vita e depositati presso gli stessi centri di raccolta, al fine di essere avviati al
successivo smaltimento. Non è possibile attivare tali dispositivi nei suddetti centri di raccolta mentre gli articoli
pirotecnici per autoveicoli rimossi durante le attività di riparazione e manutenzione degli autoveicoli vanno raccolti e
smaltiti come rifiuti da pirotecnici, con oneri a carico del soggetto che svolge tali attività.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Veneta Recuperi Ambiente s.r.l.
sig. Michele Fronza
[email protected]
Tel. 045/6081118 - Fax 045/6081577
[email protected]
www.venetarecuperi.it
AMBIENTE
ACQUE SOTTERRANEE, NUOVE REGOLE PER OBIETTIVI QUALITÀ EX D.LGS. 152/2006
Indice
Dal 28 giugno 2016 nuovi criteri nazionali per il rilascio dell'autorizzazione al ravvenamento o accrescimento
artificiale dei corpi idrici sotterranei finalizzata al raggiungimento degli obiettivi ambientali.
I criteri sono stabiliti dal DmAmbiente 2 maggio 2016, n. 100 ed arrivano in attuazione dell'articolo 104 del D.LGS.
152/2006, norma che — fermo restando il divieto allo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo —
consente alle autorità di autorizzare il ravvenamento o l'accrescimento artificiale dei corpi idrici sotterranei in stato non
"buono" (o in stato “buono” ma con tendenza significativa e duratura all'aumento delle concentrazioni di inquinanti)
tramite interventi di ricarica controllata, al fine di perseguire gli obiettivi di qualità degli stessi.
L'individuazione dei corpi idrici sotterranei potenzialmente idonei a ricevere la ricarica e dei corpi idrici superficiali e
sotterranei idonei al prelievo delle acque spetta alle Regioni che devono stabilire, nei provvedimenti di autorizzazione
rilasciati, le modalità tecniche per l'esecuzione dell'intervento e le attività di monitoraggio da adottarsi.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
ing. Mattia Tranquillini
[email protected]
Tel. 0461/433426 – cell. 335/1815558
AMBIENTE
CONAI: APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE SUGLI ESPOSITORI DI MERCI DAL
1° LUGLIO
Indice
Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Nazionale degli Imballaggi (CONAI) ha deliberato, nell'ambito di un più
ampio processo di aggiornamento delle liste di prodotti classificati imballaggio o non imballaggio, di fornire i seguenti
chiarimenti ed istruzioni operative riguardanti i cosiddetti "espositori di merci".
Nello specifico, ferma restando la natura di imballaggio per gli espositori che assolvono anche solo ad una delle
funzioni tipiche dell'imballaggio secondo la vigente normativa, in un'ottica di semplificazione procedurale per le
imprese, ai soli fini contributivi e con effetto dal 1° luglio 2016:
rientrano nella sfera di applicazione del contributo ambientale CONAI:
gli espositori destinati ad arrivare "pieni" di merci nel punto vendita;
gli espositori finalizzati ad un uso temporaneo e/o occasionale legato ad eventi o promozioni, anche se arrivano
vuoti nel punto vendita;
non sono da assoggettare a Contributo ambientale CONAI:
gli espositori destinati ad arrivare "vuoti" nel punto vendita, ad eccezione di quelli indicati nel precedente punto;
gli espositori finalizzati ad essere riempiti ripetutamente alla stessa stregua degli scaffali o di altri complementi
d'arredo del punto vendita, anche se arrivano pieni di merci nel punto vendita.
Il contributo ambientale CONAI si applica al momento della cosiddetta "prima cessione", ferme restando le regole
generali previste anche per le altre tipologie di imballaggi (immissione al consumo, esenzione per attività di
esportazione, ecc.).
Qualora il produttore di tali articoli al momento della "prima cessione" non abbia sufficienti elementi per la
classificazione degli espositori nell'una o nell'altra casistica, dovrà farsi rilasciare dal cliente una specifica attestazione.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
ing. Alessandro Chistè
[email protected]
Tel. 0461/433424 – cell. 331/6760276
ENERGIA E QUALITÀ
RINNOVABILI, 2015 DA RECORD PER CRESCITA E INVESTIMENTI
Indice
Il 2015 è stato un anno record per le energie rinnovabili, non solo per la capacità installata nel mondo, ma anche per
gli investimenti, registrando per la prima volta il sorpasso dei Paesi emergenti su quelli sviluppati. A scattare la
fotografia di settore è il rapporto di REN21 pubblicato all’inizio di giugno: l'anno scorso è stato registrato il maggior
incremento di sempre per capacità installata, circa 147 gigawatt (GW), per lo più da solare ed eolico, mentre gli
investimenti globali sono stati di 286 miliardi di dollari, di cui un terzo dalla Cina.
Almeno 8,1 milioni di persone lavorano nel settore. L'Italia risulta seconda solo alla Germania per capacità pro capite
di solare-fotovoltaico, e quinta per capacità complessiva. Il nostro Paese è nono per capacità nell'eolico e sesto per il
geotermico.
Il "Renewables 2016 Global Status Report" di REN21 - che riunisce governi, organizzazioni internazionali, ong e
associazioni di settore - evidenzia che le rinnovabili sono diventate una fonte di energia competitiva e diffusa in molti
Paesi del mondo.
La cifra record per gli investimenti segna un aumento del 5% rispetto all'anno precedente e rappresenta più del
doppio dei 130 miliardi di dollari destinati a nuovi progetti di impianti di carbone e gas naturale. A trainare è la Cina,
seguita da Stati Uniti, Giappone, Regno Unito e India.
Tra i fattori chiave che hanno contribuito al record di nuova capacità installata nel 2015 c'è la competitività economica
delle rinnovabili rispetto ai combustibili fossili in molti mercati.
I governi continuano a giocare un ruolo chiave, sottolinea REN21. La maggior parte dei Paesi - almeno 173 - si è
imposta obiettivi per le rinnovabili e sostiene politiche ad hoc.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
ing. Roberto Fenner
[email protected]
Tel. 0461/433442 – cell. 335/1817367
NOTIZIE E ARTICOLI
GLI OBBLIGHI DEGLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE
Indice
Gli operatori rivestono un ruolo cardine nel settore alimentare, dato che la legislazione vigente li considera più di
chiunque altro adatti a elaborare sistemi sicuri per l’approvvigionamento alimentare e per garantire l’igiene dei prodotti
forniti. La garanzia della sicurezza risulta infatti essere di loro competenza, insieme alla necessità di verificare il
rispetto delle disposizioni legislative nell’impresa posta sotto il loro controllo.
Al fine di consentire l’attuazione di questo compito nel migliore dei modi, la legislazione comunitaria ha però proposto
anche degli obblighi, che rappresentano i punti chiave dell’approccio di chiunque lavori nel campo. Sicurezza,
responsabilità, tracciabilità, trasparenza, urgenza, prevenzione, cooperazione, formazione sono le basi di ogni corretto
comportamento.
Proprio in merito alla grande responsabilità affidata, l’obbligo della formazione diventa imprescindibile. Con
l’Accordo Stato-Regioni n.59/CSR del 29 aprile 2010 relativo alle linee guida applicative del Regolamento n.
852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari, sono stati stabiliti i requisiti
entro cui ciascuna Regione può deliberare in merito alla formazione per tutti i lavoratori destinati a venire in contatto,
diretto o indiretto, anche temporaneamente, con gli alimenti.
La formazione del personale non può e non deve essere un fatto episodico, ma richiede un continuo aggiornamento
per il personale che opera nei diversi impianti e settori. Per questo motivo, sono state indicate autorità competenti per
il controllo dell’applicazione dei regolamenti, per la vigilanza e le sanzioni: il Ministero della salute, le Regioni e le
Aziende sanitarie locali, nell’ambito delle rispettive competenze e fatte salve le prerogative ispettive dei Comandi
Carabinieri per la Sanità (NAS).
L’operatore deve assicurare che il personale sia adeguatamente formato circa l’igiene alimentare e circa
l’applicazione delle misure di autocontrollo e dei principi HACCP correlati allo specifico settore alimentare e alle
mansioni svolte dal lavoratore stesso. Lo stesso vale per i rischi identificati, i punti critici di controllo relativi alle fasi
della produzione, stoccaggio, trasporto e/o distribuzione, le misure correttive e di prevenzione, così come per la
documentazione relativa alle procedure.
In caso di anomalie e di mancato rispetto dei requisiti regolamentari, possono venire applicate sanzioni
amministrative pecuniarie da euro 500 a euro 6.000 (in misura ridotta: euro 1.000 o 2.000, a seconda dei casi),
sempre che il fatto non costituisca reato penale.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
dott.ssa Donatella Maoro
[email protected]
Tel. 0461/433483 – cell. 348/6564704
NOTIZIE E ARTICOLI
ACQUEDOTTI COLABRODO, PERDONO IL 40% DELL'ACQUA
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L'Italia degli acquedotti è ridotta male. Le reti sono un colabrodo: la media di perdite del nostro Paese è del 40% di
acqua anche se, scendendo nello specifico, si trovano punte di eccellenza e picchi di cattive pratiche.
Utilitalia (la federazione delle imprese di acqua, energia, ambiente) è chiara nel dire che servirebbero investimenti di
almeno 5 miliardi all'anno per una rigenerazione, riparazione e manutenzione della rete, e per opere ormai necessarie.
Servono almeno 5 miliardi di investimenti realizzati e non solo programmati all'anno, tutti gli anni. Invece siamo a meno
di un terzo, 1,5-1,6 miliardi".
Secondo i gestori idrici oltre un terzo dell'acqua erogata si perde nei tubi: ogni 100 litri se ne perdono circa 40; ma
il livello di efficienza della rete cambia in base all'area geografica. Ed infatti, secondo un recente report di
Cittadinanzattiva - in cui si fa presente che in Toscana le tariffe sono tra le più alte d'Italia - la dispersione di rete più
alta che arriva fino al 60% si ha in Calabria e nel Lazio; le migliori sono Valle d'Aosta (20%) e Trentino Alto Adige
(26%).
La media di investimento, osserva Utilitalia, è di 34 euro per abitante all'anno, contro una media europea che viaggia
tra gli 80 e i 130 euro. Investimenti che però si abbassano quando a gestire le aree sono direttamente gli enti locali,
con la media che scende a 12 euro.
Il 95,6% della popolazione è collegata ad acquedotti, il 78,5% è collegata a un depuratore (ma oltre il 30%, specie al
Sud, ha problemi sotto questo aspetto), il 7% non è collegata al servizio di depurazione; per quanto riguarda i livelli di
continuità del servizio, sono circa il 9% le famiglie che dichiarano di subire irregolarità nell'erogazione.
Per il presidente di Utilitalia "si tratta di una situazione gravissima che necessiterebbe un recovery plan; tra l'altro,
spesso le nostre aziende programmano gli interventi ma non riescono a portarli a termine in tempi brevi a causa di iter
burocratici".
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
p.i. Stefano Campana
[email protected]
Tel. 0461/433421 – cell. 329/5961428
I FOCUS DI SEA
PIANO TUTELA ACQUE: ATTUAZIONE DEL RILASCIO DEL DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)
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La Delibera della Giunta Provinciale n. 2378 di data 18 dicembre 2015 tratta la “Disciplina per l’attuazione del rilascio
del deflusso minimo vitale (DMV) dei corsi d’acqua ai sensi dell’articolo 9 delle Norme di Attuazione del Piano Tutela
delle Acque (PTA) approvato con Deliberazione delle Giunta Provinciale n. 233 di data 16 febbraio 2015”.
Il DMV è definito come quantità d'acqua (espressa in l/s) che il concessionario deve rilasciare a valle dell'opera di
presa prima di poter cominciare a derivare.
SOGGETTI COINVOLTI:
Titolari di concessioni a derivare acqua da corpi idrici superficiali;
Titolari di concessioni a prelevare acqua da sorgenti significative, definite come:
1. le sorgenti già valutate come tali in base a specifici provvedimenti già assunti;
2. le sorgenti che costituiscono origine di un corso d'acqua;
3. le sorgenti con una portata mediana pari o superiore al 50% di quella che caratterizza la sezione a valle individuata sul
corso d'acqua recettore; le portate vanno determinate basandosi su almeno cinque anni di misure;
4. in mancanza delle misure le sorgenti si considerano non classificate e sono soggette a rilascio del DMV.
SITUAZIONE ATTUALE:
nel caso di DERIVAZIONI RILASCIATE PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL PIANO GENERALE
UTILIZZAZIONE ACQUE PUBBLICHE (PGUAP), occorre distinguere:
1. le grandi derivazioni idroelettriche (GDI) rilasciano il DMV: dal giugno 2000 in ragione di 2 l/s*kmq; dal 1° gennaio
2009 in ragione di quanto previsto dal PGUAP;
2. le altre derivazioni (circa 1.000, tenuto conto delle deroghe previste dalla dGP n. 2378/2015) non rilasciano
nulla – oppure rilasciano quantitativi forfetari modesti - fino al 31.12.2016
nel caso invece DI DERIVAZIONI RILASCIATE DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL PGUAP (2006) esse
rilasciano il DMV previsto dal PGUAP (per le GDI si tratta di medi 4,8 l/s*kmq), a meno che non vi siano diverse
previsioni specifiche che emergono dalla valutazione ambientale dei relativi progetti.
COSA CAMBIA:
La dGP n. 2378/2015 disciplina l'attuazione del rilascio del DMV delle sole derivazioni di cui allalettera b (derivazioni
rilasciate prima dell'entrata in vigore del PGUAP diverse dalle GDI), stabilendo quanto e come si dovrà rilasciare entro
il 31 dicembre 2016.
COSA FARE:
Entro il 31/12/2016 i titolari di concessioni soggette a tale obbligo devono adeguarsi alle nuove disposizioni. In
particolare le modalità di effettuazione del rilascio del DMV vengono descritte in una relazione asseverata sottoscritta
da un tecnico abilitato, corredata da progetto se necessario, da presentare all’Agenzia Provinciale per le Risorse
Idriche ed Energetiche (APRIE). La relazione va presentata con un certo anticipo (mediamente 60 giorni) prima del
31/12/2016, in base al tipo di opera presente/progettata per garantire il DMV. APRIE verifica la documentazione e
può prescrivere modifiche o integrazioni. Rimane facoltà di APRIE effettuare dei sopralluoghi di verifica.
CASI PARTICOLARI – ESCLUSIONI
DERIVAZIONI DA LAGHI (CON EMISSARIO)
Se i livelli sono regolati dai concessionari di GDI, gli obblighi di rilascio sono già assolti ai sensi della dGP n.
1554/2007, altrimenti il Servizio istruttore decide come ripartire gli adempimenti tra tutti I concessionari interessati.
DERIVAZIONI PER USO POTABILE
Sono esentate dagli obblighi di rilascio le derivazioni d’acqua a servizio di acquedotti potabili, pubblici o privati ma di
interesse pubblico.
DERIVAZIONI TEMPORANEE
Sono esentate dagli obblighi di rilascio le derivazioni d’acqua temporanee legate a casi di conclamata emergenza
idrica oppure per esigenze particolari, con prelievi attuati mediante opere di presa mobili o utilizzando opere esistenti,
previo parere positivo di APPA.
DERIVAZIONI DI MODESTA ENTITA'
Sono infine esentate dagli obblighi di rilascio (temporaneamente, in attesa degli esiti dei monitoraggi triennali APPA) le
derivazioni da corsi d’acqua di entità massima non superiore a 5 l/s e le derivazioni da sorgenti non classificate
qualora la portata media complessivamente derivata non sia superiore a 10 l/s.
CALCOLO DEL DMV:
Il calcolo del DMV deve tener conto anche della presenza di eventuali bacini imbriferi sottesi, potenzialmente soggetti
a loro volta a rilasci di DMV non di 2 l/s ma sulla base di quanto stabilito dal PGUAP, come illustrato nell’esempio in
figura.
AZIONI FUTURE:
APRIE invierà a tutti i titolari di concessioni soggette alla disciplina del DMV una comunicazione indicando il DMV a
cui l’opera di presa è soggetta e ricordando la scadenza del 31/12/2016.
IL RUOLO DI SEA:
SEA può fornire tutto il supporto necessario per ottemperare a quando richiesto dalla normativa di riferimento, in
particolare:
Verifica dello stato attuale dell’opera di presa e della concessione a derivare;
Predisposizione studio e relazione in ottemperanza alla scadenza prevista per il 31/12/2016;
Consulenza a interfaccia con gli organi di controllo e verifica;
Progettazione opere di presa o modifica de quelle esistenti,
Realizzazione delle opere necessarie;
Monitoraggio, compresa l’installazione e manutenzione della strumentazione di misura.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
ing. Alessandro Chistè
[email protected]
Tel. 0461/433424 – cell. 335/6760276
FORMAZIONE
I CORSI DI FORMAZIONE IN PROGRAMMA PER IL MESE DI LUGLIO 2016
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RLS (32 ore)
05 luglio 08:30 - 12:30 e 13:30 - 17:30
06 luglio 08:30 - 12:30 e 13:30 - 17:30
07 luglio 08:30 - 12:30 e 13:30 - 17:30
08 luglio 08:30 - 12:30 e 13:30 - 17:30
CARRELLO ELEVATORE (12 ore)
Teoria (8 ore)
11 luglio 08:30 - 12:30 e 13:30 - 17:30
Pratica (4 ore a sessione, mattina o pomeriggio)
12 luglio 08:30 - 12:30 e 13:30 - 17:30
PRIMO SOCCORSO BASE 12 ORE (AZIENDE DI GRUPPO B)
13 luglio 8.30 - 12.30 e 13.30 - 17.30
14 luglio 8.30 - 12.30
PRIMO SOCCORSO AGGIORNAMENTO (AZIENDE DI GRUPPO A, B, C)
14 luglio 8.30 - 12.30
ANTINCENDIO RISCHIO BASSO (4 ore)
18 luglio 08:30 - 12:30
ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO (8 ore)
18 luglio 08:30 - 12:30 13:30-17:30
ANTINCENDIO RISCHIO BASSO AGGIORNAMENTO
18 luglio 10:30 - 12:30
FORMAZIONE LAVORATORI SULLA SICUREZZA - MODULO GENERALE (4 ore)
20 luglio 08:30 - 12:30
FORMAZIONE LAVORATORI – MODULO SPECIFICO RISCHIO BASSO (4 ore aggiuntive almodulo generale)
20 luglio 13:30 - 17:30
FORMAZIONE PREPOSTI (8 ore)
22 luglio 08:30 - 12:30 e 13:30 - 17:30
I corsi si svolgeranno presso le aule didattiche di Formazionespa in via Kufstein 5, Loc. Spini di Gardolo - Trento.
Per aderire a tali corsi è necessario contattare la dott.ssa Laura Fumarola ai contatti di seguito indicati.
I corsi verranno attivati al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti.
La restituzione dei moduli di adesione vale semplicemente quale manifestazione di interesse alla partecipazione e non
vincola l'iscrizione che potrà avvenire solo a seguito della nostra comunicazione di attivazione degli interventi formativi
mediante versamento della/e quota/e di partecipazione.
Per ulteriori informazioni in merito ai corsi e per preventivi personalizzati prego contattare:
dott.ssa Laura Fumarola cell. 320/2664916
email: [email protected]
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
p.i. Thomas Bassi
[email protected]
Tel. 0461/433446 – cell. 335/1817369
SCADENZE
LE SCADENZE DI LUGLIO E AGOSTO 2016
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Luglio 2016
01.07
Aria - Emissioni di COV: Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio invia alla Commissione europea entro il
1° luglio 2008, entro il 1° luglio 2011 e, successivamente, ogni cinque anni una relazione circa l'applicazione del
Decreto legislativo 27/03/2006, n. 161.
06.07
Emissioni in Atmosfera(solo regione Lombardia – D.d.u.o. n°1024 del 30/01/04 Art.10) termine entro il quale gli
esercenti di impianti di incenerimento devono mettere a disposizione dell’ARPA le tabelle riassuntive mensili dei dati di
emissione.
15.07
Denuncia infortuni attività estrattive(D.LGS. 624/96 Art.25 comma 8) invio del riepilogo infortuni mese precedente.
Sicurezza alimentare(Art. 59 comma 1, L. 488/99) termine entro il quale i titolari dell’immissione in commercio di
prodotti fitosanitari di cui all’Art. 123 comma 1, lett. A) Legge 388/00 devono versare la rata semestrale di contributo
per la sicurezza alimentare.
Materie Radioattive(Art. 5 L. 1860/62) termine entro il quale esercenti di trasporto di materiale fissile devono inviare
all’ ISPRA comunicazione trimestrale di riepilogo.
20.07
CONAI(Reg. CONAI) dichiarazione mensile del mese precedente (Moduli 6.1, 6.2, 6.10).
31.07
Emissioni in atmosfera(D.M. 03/02/2005 Art 3 cc. 2,3,4,5) termine entro il quale i gestori di depositi fiscali che
importano i combustibili per autorizzazione da Paesi terzi ed i produttori, devono fornire all’APAT i dati relativi ai
combustibili.
Rifiuti (L. 549/95) Art 3 comma 30) termine entro il quale i gestori di impianti di incenerimento e discariche senza
recupero di energia devono versare alla regione / provincia il tributo sui rifiuti solidi.
Energia(Delibera 142/07 dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas) termine per i soggetti operanti nel settore
dell’energia elettrica ed il gas ed iscritti al registro delle imprese, per il versamento del contributo per il funzionamento
dell’autorità stessa.
Emissioni(D.LGS. 133/05 Art. 11 c 5) termine entro il quale I gestori di impianti di incenerimento o coincenerimento
devono effettuare le misurazioni di cui all’Allegato A punti 3 e 4 del D.LGS. 133/05.
Agosto 2016 (Fino al 15 del mese)
05.08
Emissioni in Atmosfera(solo regione Lombardia – D.d.u.o. n°1024 del 30/01/04 Art.10) Termine entro il quale gli
esercenti di impianti di incenerimento devono mettere a disposizione dell’ARPA le tabelle riassuntive mensili dei dati di
emissione.
14.08
Denuncia infortuni attività estrattive(D.LGS. 624/96 Art.25 comma 8) invio del riepilogo infortuni mese precedente.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
sig. Daniel Sartori
[email protected]
Tel. 0461/433402 – cell. 335/1810995
SENTENZE E QUESITI
RESPONSABILITÀ 231, INTERESSE/VANTAGGIO SI RIFERISCONO ALLA CONDOTTA
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Corte di Cassazione, sentenza n. 24697/2016
In materia di sicurezza sul lavoro, l’interesse e/o il vantaggio che fondano la responsabilità delle persone giuridiche
in caso di infortuni, vanno riferiti alla condotta e non all’esito antigiuridico.
La Suprema Corte con sentenza 14 giugno 2016, n. 24697 ha ribadito che la colpa ex articolo 18 D.LGS. 81/2008
(negligenza ed omessa vigilanza) del datore di lavoro in caso di infortunio del lavoratore, ben può fondare una
responsabilità amministrativa da reato ex articolo 25-septies D.LGS. 231/2001.
È necessario altresì, ai sensi dell’articolo 5 del D.LGS. 231/2001, che il reato sia stato commesso nell’interesse e/o a
vantaggio dell’Ente, che nei reati colposi d’evento si traduce in un riferimento alla condotta e non al sinistro. Il finalismo
non deve infatti consistere nell’infortunio che si verifica quanto nel risparmio che l’Ente trae dalla mancata adozione di
norme antiinfortunistiche.
Nel caso in esame, l’Ente trentino che si occupa di frantumazione è stato condannato per le lesioni colpose occorse
ad un proprio lavoratore, infortunato a causa della mancanza di strutture antinfortunistiche adeguate.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
ing. Renzo Marucci
[email protected]
Tel. 0461/433447 – cell. 335/1272394
SENTENZE E QUESITI
SICUREZZA SUL LAVORO, RISCHI INTERFERENZIALI SEMPRE DA VALUTARE
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Corte di Cassazione, sentenza n. 20981/2016
Insiste sul datore di lavoro l'obbligo di predisposizione di un piano anche per i rischi interferenziali, in assenza del
quale risponde per i sinistri derivanti dalla sua omissione.
La Corte di Cassazione ha con sentenza 19 maggio 2016, n. 20981 ricordato come nel caso di cantieri dove siano
necessari distinte lavorazioni contemporaneamente, il datore di lavoro debba predisporre un piano di coordinamento
per la previsione dei rischi interferenziali di cui all'articolo 26, D.LGS. 81/2008.
Laddove non vi provveda e anzi acconsenta a che i dipendenti svolgano prestazioni anche diverse ma del tutto
coerenti con le proprie mansioni, il datore-garante della sicurezza risponde dei sinistri che si verificano, senza poter
invocare l’abnormità del comportamento del lavoratore.
Nel caso in esame, un lavoratore di una ditta marchigiana è rimasto gravemente lesionato a causa dell’interferenza
delle attività dell’impresa a cui non era preparato poiché il datore aveva omesso di redigere apposito piano di
prevenzione. Il datore risponde pertanto ex articolo 590 C.p. delle lesioni occorse al dipendente.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
dott. Mario Pelanda
[email protected]
Tel. 0461/433441 – cell. 348/6564703