Capitolato - ULSS 6 Vicenza

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Capitolato - ULSS 6 Vicenza
Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 6 “VICENZA”
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA
COD. REGIONE 050 – COD. U.L.SS. 006 – COD.FISC. E P.IVA 02441500242
PROCEDURA APERTA PER L’ACQUISTO DI “ENDOSCOPI E COLONNE” PER LE U.O.C. DI
“GASTRO-ENTEROLOGIA
DIGESTIVA”,
DI
“PNEUMOLOGIA”
“OTORINOLARINGOIATRIA” DELL’OSPEDALE “SAN BORTOLO” DI VICENZA
N. GARA 6483048
Lotto I (CIG 67640449AE)
Lotto II (CIG 6764049DCD)
CAPITOLATO SPECIALE
E
DI
INDICE
ART.
1
OGGETTO DELLA FORNITURA
ART.
2
QUANTITA’ E QUALITA’ DELLA FORNITURA
ART.
3
TRASPORTO E CONSEGNA DELLE APPARECCHIATURE
ART.
4
INTEGRAZIONE NELL’AMBIENTE DEL SISTEMA INFORMATIVO IN USO
ART.
5
ACQUISTO E RITIRO APPARECCHIATURE IN USO
ART.
6
COLLAUDO DELLE APPARECCHIATURE
ART.
7
FORMAZIONE DEL PERSONALE
ART.
8
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE FULL RISK
ART.
9
VERIFICA DI CONFORMITA’
ART. 10
NORMATIVE DI SICUREZZA E DI IGIENE SUL LAVORO
ART. 11
TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI
ART. 12
REPERTORIO NAZIONALE DEI DISPOSITIVI MEDICI
ART. 13
CAUZIONE DEFINITIVA
ART. 14
SUBAPPALTO
ART. 15
PREZZI,FATTURAZIONE E PAGAMENTI
ART. 16
INADEMPIMENTI E PENALI
ART. 17
OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI
FLUSSI FINANZIARI
ART. 18
OBBLIGO DELL’APPALTATORE DI OSSERVANZA DELLE CLAUSOLE
CONTENUTE NEI PROTOCOLLI DI LEGALITA’ O NEI PATTI DI INTEGRITA’
ART. 19
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 20
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IN CASO DI VIOLAZIONE DEGLI
OBBLIGHI PREVISTI DAL CODICE DI CONDOTTA DEI DIPENDENTI PUBBLICI, DI CUI
AL D.P.R. 62/2013
ART. 21
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IN CASO DI VIOLAZIONE DEGLI
OBBLIGHI DI CUI ALL’ART. 53, COMMA 16 TER DLGS N. 165/2001
“INCOMPATIBILITA’ EX DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”
ART. 22
RECESSO UNILATERALE
ART. 23
SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE
ART. 24
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
ART. 25
FORO ESCLUSIVO
ART. 26
NORME E CONDIZIONI FINALI
ART. 27
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ART. 28
OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
ART. 29
RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(GESTITI DAI SISTEMI SOFTWARE FORNITI)
2
ART. 1
OGGETTO DELLA FORNITURA
Il presente capitolato speciale disciplina l’acquisto di “ENDOSCOPI E COLONNE” per il
fabbisogno delle U.O.C. di GASTRO-ENTEROLOGIA DIGESTIVA, di PNEUMOLOGIA e di
OTORINOLARINGOIATRIA dell’Azienda U.L.SS. n. 6 “Vicenza”.
La gara avverrà mediante procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 50/2016.
La gara è composta da n.2 LOTTI.
In particolare, l’oggetto della fornitura, e relativa base d’asta, sono di seguito riportati:
a) Apparecchiatura
LOTTO n. 1 (CIG 67640449AE)
È prevista la fornitura di n. 5 Colonne per videoendoscopia HD, e relativi Endoscopi, per
l’U.O.C. GASTROENTEROLOGIA DIGESTIVA di Vicenza
e
n. 2 Colonne per videobroncoscopia HD, e relativi Endoscopi, per l’U.O.C. PNEUMOLOGIA di
Vicenza, così composti:
DESCRIZIONE
Quantità:
Importo
complessivo
Base D’Asta
€ 1.250.000,00
come da tabelle di seguito
U.O.C. GASTRO-ENTEROLOGIA DIGESTIVA
Rif.
1(a)
Descrizione
Quantità
COLONNE
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
Processore video HD
Fonte luminosa (se non già integrata nel video
processore rif. punto A)
Sistema di registrazione digitale
Monitor full-HD
Carrello porta apparecchiature (da A a D)
ENDOSCOPI
Testina per telecamera
Videogastroscopio HD adulti
Videogastroscopi HD transnasali
Videogastroscopio operativo
Videogastroscopio con 2 canali operativi
Videocolonscopi HD adulti
Videocolonscopi HD pediatrici
Videobroncoscopio adulto HD
Videobroncoscopio pediatrico HD
Videoecobroncoscopio e relativo ecoprocessore
Videoduodenoscopi
Fibroscopio
Enteroscopio Flessibile a Doppio o a Singolo
Pallone
5
5
0
5
1
0
12
3
1
1
10
2
0
0
0
3
0
1
3
U.O.C. PNEUMOLOGIA
Rif.
1(b)
Descrizione
Quantità
COLONNE
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
R
S
Processore video HD
Fonte luminosa (se non già integrata nel video
processore rif. punto A)
Sistema di registrazione digitale
2
Monitor full-HD
Carrello porta apparecchiature (da A a D)
ENDOSCOPI
Testina per telecamera
Videogastroscopio HD adulti
Videogastroscopi HD transnasali
Videogastroscopio operativo
Videogastroscopio con 2 canali operativi
Videocolonscopi HD adulti
Videocolonscopi HD pediatrici
Videobroncoscopio Adulto HD
Videobroncoscopio pediatrico HD
Videoecobroncoscopio e relativo ecoprocessore
Videoduodenoscopi
Fibroscopio
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
3
1
1
0
1
Caratteristiche essenziali:
A - Processore video HD
Processore video HD di ultima generazione top di gamma, con connessione preferibilmente
one-touch per gli endoscopi con risoluzione nativa HD con capacità di acquisizione e
riproduzione delle immagini ad altissimo standard qualitativo in modalità di tipo HDTV.
Registrazione su supporto digitale su periferica rimovibile (memoria USB, memory card, ...).
Tastiera per l'inserimento dati. Possibilità di archiviazione elaborazione ed associazione a dati
anagrafici e clinici del paziente; possibilità di memorizzazione immagini fisse e filmati. Funzione
di fermo immagine istantanea con messa a fuoco ottimale. Sistema di analisi cromatica adatto
all’individuazione delle diverse caratteristiche strutturali della mucosa in esame e sistemi di
enfatizzazione cromatica per l’analisi dei tessuti. Possibilmente compatibile con video
endoscopi flessibili anche di serie precendenti. Formato video output selezionabile (16:9, 4:3,
..).
Funzione di enfatizzazione del pattern vascolare. Zoom elettronico. Possibilità di visualizzazione
simultanea dell’immagine endoscopica in diretta e dell’immagine proveniente da fonte esterna
(picture in picture). Uscite analogiche (almeno): s-Video, Y/C, RGB. Uscite video digitali ad alta
definizione di ultima generazione quali SDI, ed eventuale DV per periferiche (tipo “Firewire”),
DVI… Possibilità di controlli remoti programmabili sui tasti dell’endoscopio. Possibilità di
esportare le immagini tramite protocollo DICOM.
B - Fonte luminosa
Lampada allo xenon con potenza di almeno 300 Watt o, alternativamente, uso di tecnologia a
led con caratteristiche equivalenti o superiori. Compatibile con la visualizzazione del pattern
vascolare, intensità luminosa regolabile manualmente o automaticamente mediante segnale di
uscita video, funzione stand by di sicurezza. Almeno nel caso di lampada allo xenon, contatore
interno delle ore di servizio della lampada, spia di avviso esaurimento lampada, lampada
(sorgente di luce) di emergenza. Visualizzazione dei parametri sul monitor endoscopico o touch
screen per il controllo a distanza da campo sterile. Lampada o led facilmente sostituibile/i.
Cavo conduttore di luce fredda a fibre ottiche con lunghezza di almeno 2 mt.
4
C - Sistema di registrazione digitale
Sistema per la registrazione di filmati in HD (minimo 720P) e di immagini fisse a 1920x1080
prelevate dal sistema di acquisizione che da fonti esterne, dotato di Hard Disk di grande
capacità di memoria e possibilità di introdurre titolazione sui contenuti registrati. Possibilità di
registrazione delle immagini/video nei più comuni formati di compressione (JPG, BMP, AVI,
MPEG, ecc), capacità di registrazione delle immagini/video su supporti movibili, dotato di
ingressi di segnale acquisizione immagini/video esterne. Comandi in remoto per un agevole
controllo della registrazione.
D - Monitor full-HD
Monitor medicale da almeno 24” o superiore con tecnologia HDTV ingresso HD-SDI, SDI, DVI
con presa DVID, s-Video, RGB composito, luminosità almeno 450cd/m2, angolo di
osservazione 178° verticale, rapporto di contrasto almeno 800:1.
E - Carrello
Carrello da destinare all’alloggiamento in configurazione di sistema di apparecchiature
elettromedicali e non elettromedicali. Configurazione a giorno, antiribaltamento con
trasformatore di isolamento. Alloggiamento monitor a schermo piatto con possibilità di
orientamento e/o articolazione mediante braccio di supporto, completo di supporto per tastiera
e per gli endoscopi. Dotato di adeguato numero di alloggiamenti e ripiani ad ospitare la
apparecchiature e periferiche previste. Munito di 4 ruote piroettanti antistatiche di cui almeno
2 con freno di stazionamento. Dotato di sistemi di alloggiamento dei cavi ergonomico (tipo
canalette). Dotato di sistema di presa e manovra solido ed ergonomico. Dotato di prese di
servizio di tipo interbloccato in numero adeguato a servire tutte le apparecchiature ospitate a
bordo. Dotato di morsetti equipotenziali. Provvisto di specifici vani porta-bombole ed asta
portabottiglie. Asta porta endoscopi. Cavo di alimentazione di almeno 5m.
F - Testina telecamera HD
Testina della telecamera 3 CCD ad alta definizione (HDTV), risoluzione nativa 1920 x 1080 a
scansione progressiva (Standard 1080p50) o tecnologia equivalente o superiore CMOS.
Possibilità di acquisire immagini direttamente dalla testina, possibilità di interscambio dei
sistemi ottici sulla stessa testina durante ciascuna procedura chirurgica, testina utilizzabile con
qualsiasi ottica con oculare standard da 2,9mm a 10mm e comunque compatibile con l’utilizzo
dei fibroscopi e delle ottiche rigide già in dotazione. Tasti multifunzione programmabili
dall’operatore sulla testina, per il controllo remoto da campo sterile delle funzioni della
telecamera ed eventuali funzioni di comando. Rivestimento della telecamera ad elevata
dispersione termica. In offerta tecnica dovranno essere specificati i metodi di sterilizzazione.
G – Videogastroscopi HD Adulti (caratteristiche tecniche indicative)
Camera con CCD o tecnologia equivalente o superiore CMOS per immagini HD
Possibilità di visualizzazione della vascolarizzazione sottomucosa.
Angolo di visuale non inferiore a 120°
Diametro non superiore a circa 10mm
Canale operativo standard non inferiore a 2,8mm
Lunghezza utile non inferiore a 1000mm
Movimento alto/basso non inferiore a 180°/90°, destra/sinistra 100°/100°
H– Videogastroscopi HD transnasali (caratteristiche tecniche indicative)
Visione frontale con immagini preferibilmente in HD
Angolo di visuale non inferiore a 120°
Possibilità di visualizzazione della vascolarizzazione sottomucosa
Diametro di inserzione non superiore a circa 5,5 mm
Canale operativo standard circa 2 mm
Lunghezza utile non inferiore a 1000mm
Movimento alto/basso non inferiore a 180°/90°, destra/sinistra 100°/100°
I- Videogastroscopio operativo (caratteristiche tecniche indicative)
Visione frontale, possibilità di visualizzazione della vascolarizzazione sottomucosa.
Diametro circa a 11-12mm.
Canale operativo standard da 3,5 mm.
5
L - Videogastroscopio con 2 canali operativi (caratteristiche tecniche indicative)
Visione frontale
Camera con CCD o tecnologia equivalente o superiore CMOS per immagini HD
Possibilità di visualizzazione della vascolarizzazione sottomucosa
Doppio canale operativo, quello minore di diametro di circa 2,8mm e quello maggiore con
diametro di circa 3,7mm, preferibilmente dotato di sistema di lavaggio ausiliario con pompa
(tipo water-jet) comandabile dallo strumento
M– Videocolonscopi HD Adulti (caratteristiche tecniche indicative)
Camera con CCD o tecnologia equivalente o superiore CMOS per immagini HD
Possibilità di visualizzazione della vascolarizzazione sottomucosa.
Angolo di visuale non inferiore a 140°
Diametro non superiore a circa 13mm
Canale operativo standard circa 3,7mm
Lunghezza utile non inferiore a 1300mm
Movimento alto/basso 180°, destra/sinistra 160°
Completo di canale accessorio per lavaggio del viscere collegabile a irrigatore-pompa di
lavaggio
N– Videocolonscopi HD Pediatrici (caratteristiche tecniche indicative)
Camera con CCD o tecnologia equivalente o superiore CMOS per immagini preferibilmente HD
Possibilità di visualizzazione della vascolarizzazione sottomucosa
Angolo di visuale non inferiore a 130°
Diametro non superiore a circa 11,5mm
Canale operativo standard circa 3,2mm
Lunghezza utile non inferiore a 1300mm
Dotato di sistema di lavaggio ausiliario con pompa (tipo water-jet)
O– Videobroncoscopio Adulto HD (caratteristiche tecniche indicative)
Visione frontale con immagini in HD, angolo di visuale non inferiore a 120°, possibilità di
visualizzazione della vascolarizzazione sottomucosa.
Diametro non superiore a circa 6 mm.
Canale operativo standard circa 2,8 mm.
Lunghezza utile non inferiore a 600mm.
Movimento alto/basso non inferiore a 180°/130°
P – Videobroncoscopio Pediatrico HD (caratteristiche tecniche indicative)
Visione frontale con immagini in HD, angolo di visuale non inferiore a 120°
Possibilità di visualizzazione della vascolarizzazione sottomucosa.
Diametro di inserzione non superiore a 5,5 mm
Canale operativo standard circa 2 mm.
Lunghezza utile non inferiore a 600mm.
Movimento alto/basso non inferiore a 180°/130°
Q – Videoecobroncoscopio e relativo ecoprocessore (caratteristiche tecniche
indicative)
Destinato all’operativa di ago aspirazione diagnostica (TBNA ECOGUIDATA) con modalità di
scansione lineare elettronica (frequenza non inferire a 7.5mhz).
Angolo di visuale 80°/90°.
Diametro non superiore a circa 6,2 mm.
Canale operativo standard circa 2 mm.
Lunghezza utile non inferiore a 600mm.
Movimento alto/basso non inferiore a 120°/90°.
L’ecoprocessore deve essere in grado di generare e memorizzare immagini ecografiche e
disporre di un’ampia gamma di controllo ed elaborazione delle immagini ecografiche;
deve essere compatibile con ecoendoscopi a scansione meccanica ed elettronica;
deve essere compatibile con ecosonde miniaturizzate a scansione meccanica per eventuale
integrazione
futura
(tramite
motore
dedicato
opzionale).
Disponibilità di ampia gamma di minisonde compatibili, comprese minisonde compatibili con
canali operativi da 2.0 mm per lo studio e la stadiazione delle lesioni periferiche.
6
Il videoecobroncoscopio e relativo ecoprocessore devono essere completi di colonna , carrello,
fonte luce e monitor autonomi.
R– Videoduodenoscopi (caratteristiche tecniche indicative)
Visione laterale
Camera con CCD o tecnologia equivalente o superiore CMOS per immagini preferibilmente in
HD
Possibilità di visualizzazione della vascolarizzazione sottomucosa
Diametro non superiore a 12,5 mm.
Canale operativo standard non inferiore a 4,2 mm.
S – Fibroscopio (caratteristiche tecniche indicative)
Visione frontale, angolo di visuale non inferiore a 120°.
Diametro non superiore a circa 6,2 mm.
Canale operativo standard circa 3,2 mm.
Lunghezza utile non inferiore a 600mm.
Movimento alto/basso non inferiore a 180°/130°.
T – Enteroscopio Flessibile a Doppio o a Singolo Pallone
Sonda flessibile dotata di idoneo sistema ottico elettronico che permette di esplorare il piccolo
intestino (intestino tenue) e di effettuare biopsie attraverso il canale operativo dello strumento.
Camera con CCD o tecnologia equivalente o superiore CMOS per immagini preferibilmnete HD
Possibilità di visualizzazione della vascolarizzazione sottomucosa.
Angolo di visuale non inferiore a 140°
Con profondità di campo da 2 a 100 mm
Diametro non superiore a 9,4 mm
Canale operativo standard compreso fra 2,8 e 3,2 mm
Lunghezza utile non inferiore a 2000 mm
Movimento alto/basso 180°, destra/sinistra 160°
Deve essere compresa l’ unità di controllo del/dei palloni. Trattasi di apposita pompa per il
gonfiaggio e sgonfiaggio del/dei palloni con le seguenti caratteristiche:
deve essere fornito apposito telecomando (remote control)
Potenza compresa fra i 100 ed i 240 V con 50-60 Hz
Set di pressione del/dei palloni compreso fra 5,4-5,6 kpa con una accuratezza al massimo di
±2,6 kpa
Peso massimo della unità di controllo 11Kg
Il sistema di “overtube, sistema monouso, verrà acquistato come materiale di consumo al di
fuori della seguente gara.
***********
Tutti gli endoscopi proposti dovranno avere:
gruppo comandi con blocco delle angolazioni per consentire il mantenimento della
posizione del tratto angolabile durante la visione e le procedure terapeutiche;
illuminazione del campo operativo tale da assicurare una qualità visiva ottimale,
minimizzando al massimo “l’effetto ombra” in particolare durante l’uso degli accessori
transendoscopici;
profondità di campo tale da assicurare la perfetta visione ravvicinata di particolari
anatomici e la repentina inquadratura degli accessori transendoscopici durante la
fuoriuscita dal canale bioptico;
ed essere conformati in modo tale da permettere una agevole pulizia e la disinfezione per un
corretto trattamento di re processing.
7
LOTTO n. 2 (CIG 6764049DCD)
È prevista la fornitura di n. 1 Colonna per videobroncoscopia HD, e relativi Endoscopi, per
l’U.O.C. OTORINOLARINGOIATRIA di Vicenza così composta:
DESCRIZIONE
Quantità:
Importo
complessivo
Base D’Asta
€ 185.000,00
come da tabella di seguito
U.O.C. OTORINOLARINGOIATRIA
Rif.
Descrizione
Quantità
COLONNE
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Processore video HD
Fonte luminosa (se non già integrata nel video
processore rif. punto A)
Fonte luce stroboscopia (se non già integrata
nella fonte luce rif. punto B)
Monitor full-HD
Carrello porta apparecchiature (da A a D)
ENDOSCOPI
Testina per telecamera
Videobroncoscopio Adulto HD
Videobroncoscopio pediatrico HD
Fibroscopio
1
1
1
1
1
1
2
3
2
Caratteristiche essenziali:
A - Processore video HD
Processore video HD di ultima generazione top di gamma, con connessione preferibilmente
one-touch per gli endoscopi con risoluzione nativa HD con capacità di acquisizione e
riproduzione delle immagini ad altissimo standard qualitativo in modalità di tipo HDTV.
Registrazione su supporto digitale su periferica rimovibile (memoria USB, memory card, ...).
Tastiera per l'inserimento dati. Possibilità di archiviazione elaborazione ed associazione a dati
anagrafici e clinici del paziente; possibilità di memorizzazione immagini fisse, filmati ed audio
per attività clinica specifica di ORL (funzione che può essere presente in modo alternativo e
sostitutivo anche su altra attrezzatura componente il sistema). Funzione di fermo immagine
istantanea con messa a fuoco ottimale. Sistema di analisi cromatica adatto all’individuazione
delle diverse caratteristiche strutturali della mucosa in esame e sistemi di enfatizzazione
cromatica per l’analisi dei tessuti. Possibilmente compatibile con video endoscopi flessibili
anche di serie precendenti. Formato video output selezionabile (16:9, 4:3, ..).
Funzione di enfatizzazione del pattern vascolare. Zoom elettronico. Possibilità di visualizzazione
simultanea dell’immagine endoscopica in diretta e dell’immagine proveniente da fonte esterna
(picture in picture). Uscite analogiche (almeno): s-Video, Y/C, RGB. Uscite video digitali ad alta
definizione di ultima generazione quali SDI, ed eventuale DV per periferiche (tipo “Firewire”),
DVI… Possibilità di controlli remoti programmabili sui tasti dell’endoscopio. Possibilità di
esportare le immagini tramite protocollo DICOM.
B - Fonte luminosa
Lampada allo xenon con potenza di almeno 300 Watt o, alternativamente, uso di tecnologia a
led con caratteristiche equivalenti o superiori. Compatibile con la visualizzazione del pattern
vascolare, intensità luminosa regolabile manualmente o automaticamente mediante segnale di
uscita video, funzione stand by di sicurezza. Almeno nel caso di lampada allo xenon, contatore
interno delle ore di servizio della lampada, spia di avviso esaurimento lampada, lampada
(sorgente di luce) di emergenza. Visualizzazione dei parametri sul monitor endoscopico o touch
8
screen per il controllo a distanza da campo sterile. Lampada o led facilmente sostituibile/i.
Cavo conduttore di luce fredda a fibre ottiche con lunghezza di almeno 2 mt.
C - Fonte luminosa stroboscopia
Sistema stroboscopico possibilmente senza alcun rumore di fondo della luce o lampeggio delle
immagini con tecnologia a LED, completo di microfono e pedale e quanto necessario per
l’analisi della funzione vocale.
Sul pannello frontale devono essere visualizzate tutte le principali funzioni attivate e attivabili.
Possibilmente uscite video per poter visualizzare anche a monitor i parametri della
stroboscopica.
Compatibile con gli strumenti ottici rigidi e flessibili già in dotazione.
D - Monitor full-HD
Monitor medicale da almeno 24” con tecnologia HDTV ingresso HD-SDI, SDI, DVI con presa
DVID, s-Video, RGB composito, luminosità almeno 450cd/m2, angolo di osservazione 178°
verticale, rapporto di contrasto almeno 800:1.
E - Carrello
Carrello da destinare all’alloggiamento in configurazione di sistema di apparecchiature
elettromedicali e non elettromedicali. Configurazione a giorno, antiribaltamento con
trasformatore di isolamento. Alloggiamento monitor a schermo piatto con possibilità di
orientamento e/o articolazione mediante braccio di supporto, completo di supporto per tastiera
e per gli endoscopi. Dotato di adeguato numero di alloggiamenti e ripiani ad ospitare la
apparecchiature e periferiche previste. Munito di 4 ruote piroettanti antistatiche di cui almeno
2 con freno di stazionamento. Dotato di sistemi di alloggiamento dei cavi ergonomico (tipo
canalette). Dotato di sistema di presa e manovra solido ed ergonomico. Dotato di prese di
servizio di tipo interbloccato in numero adeguato a servire tutte le apparecchiature ospitate a
bordo. Dotato di morsetti equipotenziali. Provvisto di specifici vani porta-bombole ed asta
portabottiglie. Asta porta endoscopi. Cavo di alimentazione di almeno 5m.
F - Testina telecamera HD
Testina della telecamera 3 CCD ad alta definizione (HDTV), risoluzione nativa 1920 x 1080 a
scansione progressiva (Standard 1080p50) o tecnologia equivalente o superiore CMOS.
Possibilità di acquisire immagini direttamente dalla testina, possibilità di interscambio dei
sistemi ottici sulla stessa testina durante ciascuna procedura chirurgica, testina utilizzabile con
qualsiasi ottica con oculare standard da 2,9mm a 10mm e comunque compatibile con l’utilizzo
dei fibroscopi e delle ottiche rigide già in dotazione. Possibilmente con microfono di ricezione
frequenza incorporato.
Tasti multifunzione programmabili dall’operatore sulla testina, per il controllo remoto da campo
sterile delle funzioni della telecamera ed eventuali funzioni di comando. Rivestimento della
telecamera ad elevata dispersione termica. In offerta tecnica dovranno essere specificati i
metodi di sterilizzazione.
G – Videobroncoscopio Adulto HD (caratteristiche tecniche indicative)
Visione frontale con immagini in HD, angolo di visuale non inferiore a 120°, possibilità di
visualizzazione della vascolarizzazione sottomucosa.
Diametro non superiore a circa 6 mm.
Canale operativo standard circa 2,8 mm.
Lunghezza utile non inferiore a 600mm.
Movimento alto/basso non inferiore a 180°/130°.
Profondità di campo 3-100 mm.
H – Videobroncoscopio Pediatrico HD (caratteristiche tecniche indicative)
Visione frontale con immagini in HD, angolo di visuale non inferiore a 120°
Possibilità di visualizzazione della vascolarizzazione sottomucosa.
Diametro di inserzione non superiore a 5,5 mm
Canale operativo standard circa 2 mm.
Lunghezza utile non inferiore a 600mm.
Movimento alto/basso non inferiore a 180°/130°
Profondità di campo 3-100 mm.
9
I – Fibroscopio (caratteristiche tecniche indicative)
Visione frontale, angolo di visuale non inferiore a 120°.
Diametro non superiore a circa 6,2 mm.
Canale operativo standard circa 3,2 mm.
Lunghezza utile non inferiore a 600mm.
Movimento alto/basso non inferiore a 180°/130°.
***********
Le apparecchiature da fornire devono essere comprensive di tutti gli accessori necessari al
funzionamento, nulla escluso, nonché di ogni ulteriore strumentazione dedicata necessaria ai
fini della manutenzione.
b) Servizi connessi
- Trasporto, consegna e quant’altro necessario per rendere completamente funzionante e
funzionale l’apparecchiatura
- Integrazione nell’ambiente del sistema informativo
- Collaudo
- Istruzione del personale
- Periodo di garanzia di 24 mesi con decorrenza dalla data dell’avvenuto collaudo
favorevole; comprensivo di contratto di manutenzione full risk per tutta la durata della
garanzia
Quanto descritto nei punti a) e b) si intende comprensivo nell’importo a unitario a base d’asta
(IVA esclusa).
Le Ditte che proporranno offerte con importo superiore all’importo a base d’asta saranno
escluse dalla gara.
ART. 2
QUANTITA’ E QUALITA’ DELLA FORNITURA
Le apparecchiature da fornire devono essere comprensive di:
- tutti gli accessori necessari al funzionamento, nulla escluso, nonché di ogni ulteriore
componente dedicato
- relativi servizi connessi
Le Ditte partecipanti dovranno dettagliare nella documentazione tecnica il materiale di
consumo eventualmente necessario per il corretto e regolare funzionamento della
apparecchiatura con specificazione se trattasi di materiale dedicato o acquistabile nel libero
mercato.
L’impresa aggiudicataria s’impegna a fornire, senza alcun onere aggiuntivo, le apparecchiature
e le componenti tecnologicamente più avanzate poste in commercio fino al momento della
consegna, anche se non oggetto dell’offerta ma comunque equivalenti alla stessa, nella
versione più aggiornata disponibile al momento della consegna.
ART. 3
TRASPORTO E CONSEGNA DELL’ APPARECCHIATURA
La consegna del bene dovrà essere effettuata a terra, in porto franco, presso l’Unità Operativa
di Gastro-Enterologia, di Pneumologia e di Otorinolaringoiatria del Presidio Ospedaliero di
“Vicenza”, a seconda del lotto aggiudicato, completa del documento di consegna.
Il fornitore dovrà effettuare la consegna a proprio rischio.
L’apparecchiatura dovrà essere consegnata entro un termine massimo previsto in offerta
e comunque non superiore a 30 giorni naturali e consecutivi dalla data del contratto.
10
Il Documento di Trasporto (DDT), che accompagna l’attrezzatura all’atto della consegna,
dovrà contenere gli estremi dell’ordine a fornitore/contratto dell’Azienda U.L.SS. e dovrà
obbligatoriamente specificare:
• quantità
• descrizione
• nome commerciale
• codice ditta
• serial number
ART. 4
INTEGRAZIONE NELL’AMBIENTE DEL SISTEMA INFORMATIVO IN USO
La Ditta dovrà realizzare e garantire l’integrazione e il collegamento dell’apparecchiatura con il
Sistema informativo aziendale di gestione, refertazione e archiviazione delle immagini
endoscopiche Endox fornito dalla ditta Tesi Imaging in uso presso le UU.OO. interessate.
L’apparecchiatura dovrà disporre di interfaccia che ne consenta la connessione con il Sistema
informativo in uso.
Gli eventuali software proposti dovranno essere conformi alla normativa sulla privacy, secondo
il D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii.
ART. 5
ACQUISTO E RITIRO APPARECCHIATURE IN USO
La ditta aggiudicataria di ogni lotto dovrà formulare un’offerta per l’acquisto delle
apparecchiature attualmente in uso nelle Unità Operative di Gastroenterologia, di Pneumologia
e di Otorinolaringoiatria, riportate nelle seguenti tabelle e provvedere al ritiro a seconda del
lotto aggiudicato.
LOTTO N. 1
U.O. Gastroenterologia Digestiva
Apparecchiatur
a
Quantità da
sostituire
Descrizione
Ditta
n. 5
Matricola
Inv. SIC
Anno di
messa in
funzione
7202
2002
monitor
Olympus
OEV 143
processore
Olympus
CV 180
12729
2008
fonte luminosa
Olympus
CLV 180
12730
2008
processore
Olympus
CV 180
15361
2010
fonte luminosa
Olympus
CLV 180
MONITOR ADVAN
AMM 213 TD
15362
2010
15364
12800
2008
monitor
colonna
Modello
2010
monitor
Olympus
OEV 191
processore
Olympus
CV 160
7198
2002
fonte luminosa
Olympus
CLV 160
8040
2003
fonte luminosa
Olympus
CLV 160
7200
2002
monitor
Olympus
OEV 143
7204
2002
processore
Olympus
CV 160
8042
2003
fonte luminosa
Olympus
CLV 160
9650
2005
processore
Olympus
CV 160
MONITOR ADVAN
AMM 213 TD
9651
2005
monitor
2010
15363
11
fonte luminosa
Olympus
monitor
videoduodenos
copio
videocolonscop
io
videogastrosco
pio
videogastrosco
pio operativo
videogastrosco
pio con 2
canali operativi
n. 3
n. 12
n. 15
9669
CLV 160
MONITOR SONY
LMD 1420 MD
2005
2006
10423
9668
2005
Olympus
7191
15-03-02
videoduodenoscopio
Olympus
8067
06-03-03
videoduodenoscopio
olympus
11394
11-06-07
videocolonscopio
Olympus
9652
27-09-05
videocolonscopio
Olympus
10305
07-06-06
videocolonscopio
Olympus
10306
07-06-06
videocolonscopio
Olympus
10424
11-08-06
videocolonscopio
Olympus
11381
11-06-07
videocolonscopio
Olympus
11382
11-06-07
videocolonscopio
Olympus
11386
11-06-07
videocolonscopio
Olympus
11388
11-06-07
videocolonscopio
Olympus
11395
06-06-07
videocolonscopio
Olympus
11401
04-07-07
videocolonscopio
Olympus
11459
13-07-07
videocolonscopio
Olympus
13733
08-02-10
videogastroscopio
Olympus
7195
15-03-02
videogastroscopio
Olympus
9654
27-09-05
videogastroscopio
Olympus
9655
27-09-05
videogastroscopio
Olympus
11378
11-06-07
videogastroscopio
Olympus
11379
11-06-07
videogastroscopio
Olympus
11380
11-06-07
videogastroscopio
Olympus
11383
11-06-07
videogastroscopio
Olympus
11384
11-06-07
videogastroscopio
Olympus
11385
11-06-07
videogastroscopio
Olympus
11389
11-06-07
videogastroscopio
Olympus
11390
11-06-07
videogastroscopio
Olympus
11391
11-06-07
videogastroscopio
Olympus
11392
11-06-07
videogastroscopio
Olympus
11393
11-06-07
videogastroscopio
Olympus
11396
06-06-07
9654
27-09-05
7196
15-03-02
processore
Olympus
videoduodenoscopio
CV 160
GIF-1TQ160
n.2500352
n. 1
GIF-2T160
N.2100214
n. 1
U.O. Pneumologia
Apparecchiatura
colonna
Quantità da
sostituire
n.1(per video
Descrizione
colonna
Ditta
Modello
Matricola
Inv. SIC
Anno di
messa in
funzione
3812
12
broncoscopio)
colonna
7165
video
videobroncoscopio
n. 4
fonte luminosa
Olympus
7163
fonte luminosa
Olympus
7164
fonte luminosa
Olympus
2055
videobroncoscopio
Olympus
BF XT 160
100048
7180
20-03-07
videobroncoscopio
Olympus
BF 1T 160
1110882
7179
20-03-07
videobroncoscopio
Olympus
BF P 180
2700774
11730
20-03-07
broncoscopio
Olympus
BF TE
I500955
9146
2005
broncoscopio
Olympus
BF TE
I200299
8046
2003
broncoscopio
Olympus
BF PE
I300434
8075
2003
broncoscopio
Olympus
BF TX 40
2720747
11729
2007
videobroncoscopio
fibroscopio
n. 1
Lotto n. 2
U.O. Otorinolaringoiatria
Apparecchiatura
Quantità
da
sostituire
Inv.
SIC
Anno di
messa in
funzione
183
1979
CV 160
7160
2002
CLV 160
7161
2002
OEV 143
7162
2002
18891
1997
BF P160
7175
2002
BF 1T160
7177
2002
BF 1T160
7178
2002
BF 1T180
11731
2007
BF 3C40
5063
1999
18892
1997
Ditta
Modello
ATMOS MEDIZINTECHNIK
GMBH
colonna
n. 1
11001RD1
videobroncoscopio
fibroscopio
n. 5
n. 2
11003BC1
Matricola
ART. 6
COLLAUDO DELLE APPARECCHIATURE
Entro 10 giorni lavorativi dalla consegna la Ditta aggiudicataria dovrà procedere alla
effettuazione del collaudo dell’apparecchiatura, previo accordo con il Responsabile
dell’esecuzione del contratto che coinvolgerà le figure professionali all’uopo necessarie.
Il collaudo viene effettuato dal Fornitore in contraddittorio con l’Amministrazione e deve
riguardare la totalità dell’Apparecchiatura compresi gli eventuali dispositivi oggetto
dell’Ordinativo di Fornitura ed i relativi sistemi software installati.
I collaudi verranno effettuati nel rispetto delle indicazioni riportate nella Direttiva dei dispositivi
medici 93/42/CEE e nella Guida CEI 62-122 “Guida alle prove di accettazione ed alle verifiche
periodiche di sicurezza e/o prestazione dei dispositivi medici alimentati da una particolare
sorgente di alimentazione” e sue eventuali successive revisioni.
Il collaudo dell’apparecchiatura dovrà essere effettuato entro 4 giorni lavorativi a seguito
dell’esito positivo del Verbale di esecuzione dei lavori e consisterà:
13
nell'accertamento della presenza di tutte le componenti dell’apparecchiatura, compresi
software e dispositivi
- nella verifica della conformità tra i requisiti tecnici posseduti dalle apparecchiature e dai
relativi dispositivi, con quelli dichiarati ed emersi in sede di offerta
- nella verifica della conformità dell’apparecchiatura ai requisiti e alle caratteristiche
tecniche previsti dalle norme di legge
- nell’accertamento delle corrette condizioni di funzionamento delle apparecchiature sulla
scorta di tutte le prove funzionali e diagnostiche (a cura di un clinico) stabilite per
ciascun tipo di apparecchiatura nei manuali tecnici del Fornitore, con prove di
funzionamento sia a livello di hardware che di software, mediante dimostrazioni
effettuate dal tecnico del Fornitore, inclusa la eventuale riproduzione di immagini test
- nella esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica generali e particolari
conformemente a quanto previsto dalle norme CEI generali e particolari di riferimento
- l’esecuzione delle prove in campo per la verifica della conformità ai requisiti di
benessere ambientale (acustico, climatico e luminoso).
Il collaudo dovrà essere in linea con le eventuali indicazioni del Servizio di Ingegneria Clinica.
Il Fornitore dovrà produrre in sede di collaudo la certificazione dell'azienda di produzione
attestante la data di fabbricazione, il numero di matricola progressivo e le dichiarazioni di
conformità attestanti la rispondenza dell'apparecchiatura fornita alle vigenti norme di
sicurezza.
Il Fornitore, a proprio carico, dovrà procurare gli eventuali dispositivi/attrezzature/oggetti test
che dovessero essere necessari ai fini del collaudo. Tutte le operazioni consigliate nei manuali
tecnici si intendono obbligatorie per il Fornitore.
La Ditta in sede di collaudo dovrà fornire la scheda riepilogativa debitamente compilata (all.C
del disciplinare di gara).
La fornitura è da considerarsi collaudata con esito positivo quando tutti i suoi componenti sono
collaudati con esito positivo.
Delle suddette operazioni verrà redatto apposito “verbale di collaudo”, firmato dal Responsabile
dell’Esecuzione del Contratto (REC) e controfirmato dal Fornitore. In caso di collaudo positivo,
la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di accettazione” della Fornitura. Il
verbale dovrà contenere la data e il luogo dell’istruzione del personale (previamente
concordato con l’Amministrazione). Il collaudo positivo non esonera comunque il Fornitore per
eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo, ma vengano in
seguito accertati. Le prove di collaudo devono concludersi entro 10 gg lavorativi dal loro inizio,
salvo diverso accordo con l’Amministrazione.
Tutti gli oneri sostenuti per la fase di collaudo saranno da considerarsi a carico del Fornitore.
Qualora l’esito del collaudo fosse negativo, entro ulteriori 15 giorni dovrà avvenire il nuovo
collaudo.
Qualora anche la seconda prova di collaudo risultasse negativa, la Stazione Appaltante si
riserva il diritto di risolvere il contratto per inadempienza dell’appaltatore. La Ditta dovrà
provvedere a proprie spese alla rimozione immediata delle apparecchiature fornite, fatto salvo
il diritto dell’Amministrazione di vedersi rimborsati i danni tutti patiti.
-
Dal collaudo decorreranno i mesi di garanzia dell’apparecchiatura (di tipo full risk).
ART. 7
FORMAZIONE DEL PERSONALE
La Ditta dovrà assicurare, a proprie spese, la formazione del personale medico, sanitario e
tecnico addetto alla fornitura, comprendente:
o istruzione
iniziale
per
il
corretto
utilizzo
dell’apparecchiatura
e
relativi
accessori/dispositivi, istruzione per la soluzione autonoma degli inconvenienti più
frequenti, mediante corsi di formazione e materiale didattico, compresi eventuali
aggiornamenti
o assistenza telefonica al personale addetto
o modalità di comunicazione (es. orari, numeri di telefono, etc.) con il fornitore per
eventuali richieste di intervento, assistenza e manutenzione e per ogni altro tipo di
esigenza connessa con i servizi previsti e con le esigenze di utilizzo delle
apparecchiature e dei relativi dispositivi/accessori.
Le istruzioni, il manuale d’uso e di manutenzione, le schede di sicurezza e le schede tecniche,
dovranno essere tutte in lingua italiana.
14
Tutti i momenti formativi, salvo diversi accordi, dovranno essere effettuati presso l’Azienda
U.L.SS..
Il corso di formazione deve prevedere il rilascio di un attestato nominativo volto a certificare
l’addestramento avuto sull’apparecchiatura.
Tutte le attività di formazione dovranno essere preventivamente concordate dalla Ditta
aggiudicataria con l’Azienda U.L.SS. ed organizzate in modo adeguato rispetto alle esigenze
cliniche ed organizzative.
Nella documentazione tecnica (Busta B del Disciplinare di gara) il fornitore dovrà proporre il
“Piano di formazione del personale”.
ART. 8
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E CONTRATTO DI MANUTENZIONE FULL RISK
La Ditta dovrà indicare il tipo e la durata della garanzia delle attrezzature con decorrenza dalla
data dell’avvenuto collaudo favorevole a cui dovrà essere aggiunta la specifica garanzia della
reperibilità delle parti di ricambio e accessori di ogni componente dell’attrezzatura per almeno
un decennio dalla data di installazione anche se richiesti da terzi manutentori per conto delle
Aziende sanitarie, dichiarando i relativi tempi massimi di fornitura.
La garanzia, intesa come garanzia per vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 c.c.), per
mancanza di qualità promesse o essenziali (art. 1497 c.c.) nonché di buon funzionamento ai
sensi dell’art. 1512 c.c., deve rispettare le seguenti condizioni di minima senza alcun onere
aggiunto per questa Azienda:
• avere durata di almeno 24 mesi;
• copertura totale (ovvero con la possibilità di sostituzione con nuovo) di ogni singolo
componente del sistema;
• non contenere “formule a scalare”, ovvero dipendenti dall’utilizzo.
• la ditta aggiudicataria provvederà a proprie spese ad eliminare gli inconvenienti e/o ad
introdurre le eventuali funzionalità mancanti rispetto ai vincoli indicati nel presente
CSA; inoltre si impegna a fornire a proprie spese un muletto in caso di invio a
revisione/riparazione nel tempo contrattuale di vigenza della garanzia.
• l’assistenza e la manutenzione dovranno essere garantite anche per i moduli opzionali e
per le integrazioni specifiche aziendali e per ogni modulo/componente offerto.
Durante il periodo di garanzia, dalla data di collaudo positivo, la ditta dovrà attivare un
contratto di manutenzione che dovrà rispettare le seguenti condizioni di minima:
tipo “full risk” si intende: manutenzione preventiva (almeno 2 visite/anno), evolutiva
(per i sistemi HD e SW dovuta ad adeguamenti normativi nazionali e/o regionali,
aggiornamento di versione, ecc), correttiva, parti di ricambio incluse, numero di
interventi illimitati e controlli qualità.;
– tempo massimo di intervento garantito in caso di chiamata per guasto tecnico bloccante
(cioè macchina non utilizzabile) = 8 ore lavorative dalla chiamata, escluso i giorni festivi
di calendario;
– tempo massimo di intervento garantito in caso di chiamata per guasto tecnico non
bloccante (cioè macchina utilizzabile) = 16 ore lavorative dalla chiamata, escluso i
giorni festivi di calendario.
– tempo massimo di risoluzione garantito dall’inizio dell’intervento per guasto tecnico
bloccante e non bloccante = 24 ore lavorative (cioè macchina ferma al max. 3 giorni
lavorativi dall’inizio intervento), escluso i giorni festivi di calendario;
– interventi di manutenzione evolutiva sul software riguardanti adeguamenti a normative
regionali e nazionali: dovranno essere realizzati entro 15 gg. dall’emanazione della
normativa e comunque garantiti entro l’entrata in vigore della normativa stessa.
Superati i tempi sopra definiti sarà avviato il conteggio delle ore e giornate di inadempienza in
base alle quali saranno calcolate le penalità di cui all’art. 15 del presente Capitolato.
–
15
La manutenzione dovrà prevedere obbligatoriamente, oltre a quanto sopra indicato, gli
aggiornamenti alla documentazione e alla manualistica in merito alle correzioni apportate ed
agli interventi effettuati.
In caso di rottura dell’apparecchiatura si richiede disponibilità di fornire una macchina
sostitutiva.
L’U.L.SS. si riserva, al termine del periodo biennale di garanzia, di valutare l’opportunità e la
convenienza di sottoscrivere un contratto di assistenza tecnica full risk, avente le
caratteristiche sopra descritte, per un periodo massimo di durata quadriennale: a tal fine le
Ditte partecipanti dovranno dettagliare nella offerta economica il canone annuo di assistenza
per l’apparecchiatura offerto, che non rientrerà comunque nella valutazione dell’offerta.
La Ditta dovrà fornire garanzie tecnologiche di primissimo livello sia dal punto di vista
elettronico ed informatico che da quello meccanico e della sua manutenzione.
Si richiede di dettagliare in sede di offerta, nel piano per il servizio di assistenza e
manutenzione, in base alle richieste del presente Capitolato Speciale le caratteristiche in
termini di modalità e di tempi con cui la Ditta offerente intende prestare servizio di assistenza
e manutenzione. In particolare si richiede di indicare: modalità del servizio, sede del servizio,
organico e personale, helpdesk telefonico, teleassistenza, servizio e-mail di supporto, servizio
di mailing list, servizi web con accesso a FAQ, ecc..
Superati i tempi sopra definiti sarà avviato il conteggio delle giornate di inadempienza in base
alle quali saranno calcolate le penalità di cui all’art. 16 del presente Capitolato.
La manutenzione dovrà prevedere obbligatoriamente, oltre a quanto sopra indicato, gli
aggiornamenti alla documentazione e alla manualistica in merito alle correzioni apportate ed
agli interventi effettuati.
ART. 9
VERIFICA DI CONFORMITA’
Per ogni singola apparecchiatura fornita, successivamente al relativo collaudo positivo, il
Responsabile dell’esecuzione del contratto (REC) effettuerà la verifica di conformità delle
prestazioni eseguite rispetto a quelle pattuite, ai sensi degli artt. 312 ss. del DPR 207/2010.
Detta verifica sarà avviata entro 20 giorni dal collaudo positivo e dovrà concludersi entro 60
giorni dal collaudo medesimo.
Il Responsabile dell’esecuzione del contratto rilascerà il certificato di conformità che dovrà
essere sottoscritto dalla Ditta aggiudicataria entro 15 giorni dal ricevimento, nei termini di cui
agli artt. 322 e ss. del DPR 207/2010.
Successivamente si procederà al pagamento delle prestazioni nei termini e nelle modalità di cui
all’art. 16 del presente capitolato.
ART. 10
NORMATIVE DI SICUREZZA E DI IGIENE SUL LAVORO
Le Ditte aggiudicatarie dovranno dichiarare a quali norme di sicurezza CEI o altre norme
internazionali sulla sicurezza, sono conformi le apparecchiature proposte.
Il fornitori dovranno eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti
in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D. Lgs. 81/08) e mediante operatori in
regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l’INAIL e
l’INPS (o equivalenti casse assicurative e previdenziali).
Il fornitore deve, pertanto, osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi
presenti sui luoghi nei quali si erogano le prestazioni, tutte le norme di cui sopra ed adottare
tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del
lavoro dei lavoratori tutti, senza con ciò creare danno o disturbo alle attività/proprietà
dell’Azienda.
16
Il committente in merito alla presenza di rischi dati da interferenze, vista la determinazione
dell’Autorità dei lavori pubblici n.3/2008, precisa che non è stato predisposto il DUVRI in
quanto:
− viste le attività oggetto dell’appalto non si sono riscontrate interferenze per le quali
intraprendere misure di prevenzione e protezione atte a eliminare e/o ridurre i rischi.
I costi per la sicurezza sono pari ad € 0,00.
Nel caso la ditta fornitrice rilevi, al contrario, la presenza di eventuali rischi da interferenza
dovrà proporre l’integrazione delle misure di sicurezza.
ART. 11
TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI
L’appaltatore assumerà ogni responsabilità per l’uso di apparecchiature/dispositivi o per
l’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti per invenzioni, modelli
industriali, marchi e diritti d’autore.
L’appaltatore dovrà pertanto assumere a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali
azioni esperite nei confronti dell’ente appaltante in relazione ai beni oggetto della fornitura o in
relazione al loro uso, obbligandosi di tenere indenne l’Azienda U.L.SS. n. 6 “Vicenza” dagli
oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio, dalle spese, dai danni, nonché da
qualunque altra somma per qualsivoglia altro titolo, a cui la stessa dovesse essere condannata
con sentenza passata in giudicato.
ART. 12
REPERTORIO NAZIONALE DEI DISPOSITIVI MEDICI
Se dovuto, prima dell’inizio della fornitura l’appaltatore è tenuto - qualora non abbia già
provveduto - all’inserimento nel Repertorio Nazionale dei Dispositivi Medici commercializzati in
Italia (RDM) dei prodotti oggetto della presente procedura, ai sensi del D.M. 20/02/2007 del
Ministero della Salute, nel limite delle disposizioni di legge in vigore.
A seguito della comunicazione di aggiudicazione - a comprova dell’avvenuto inserimento del
prodotto nel predetto repertorio nazionale - l’appaltatore dovrà obbligatoriamente comunicare
per iscritto al committente il numero del repertorio acquisito.
Sarà cura del committente verificare a Repertorio l’effettivo inserimento del dispositivo in
questione, prima dell’avvio della fornitura.
ART. 13
CAUZIONE DEFINITIVA
Ciascun fornitore risultato idoneo all’esito della procedura in oggetto ai fini della stipula
dell’accordo quadro e della successiva stipulazione dei contratti applicativi dello stesso, dovrà
prestare una cauzione definitiva, in favore dell’Azienda Ulss n. 6 “Vicenza”; detta garanzia
dovrà essere costituita entro 15 giorni dalla richiesta.
Tale cauzione dovrà avere durata pari a quella dell’accordo quadro, come definita all’art. 2
(Durata e decorrenza dell’Accordo Quadro) del presente capitolato speciale e dovrà coprire gli
oneri derivanti dal mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti
dall’accordo quadro, nonché di tutte le obbligazioni derivanti dai singoli contratti applicativi
dello stesso, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento dai suddetti obblighi,
nonché del rimborso delle somme che l’Azienda Sanitaria abbiano eventualmente pagato in più
durante l’esecuzione della fornitura.
17
La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata nel singolo appalto specifico;
verrà escussa, per la parte percentualmente proporzionale all’importo dell’appalto specifico, in
caso di mancata stipula dell’appalto specifico per fatto dell’aggiudicatario dell’accordo quadro,
nonché nel caso di dichiarazioni mendaci rese per la partecipazione all’appalto specifico.
L’ammontare del Deposito è pari al 10% o più dell’importo del contratto, al netto di IVA, in
base alle previsioni contenute nell’art. 103 del D.Lgs 50/2016 e secondo le modalità in esso
previste. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 %, la garanzia
fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento;
ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto
di ribasso superiore al 20 per cento.
La Ditta aggiudicataria potrà richiedere la riduzione della garanzia nei termini stabiliti all’art. 93
comma 7 del D.Lgs. 50/2016. Per fruire del beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare
il possesso del requisito, e lo dovrà documentare producendo copia dichiarata conforme
all’originale ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R.445/2000, della certificazione dichiarata.
Si precisa inoltre che: a) in caso di partecipazione in RTI e/o consorzio ordinario di concorrenti
di cui all’art. 45 comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente può godere del
beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono
siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le
modalità sopra previste; b) in caso di partecipazione in Consorzio di cui alle lettere b) e c)
dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della
riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio sia in possesso della predetta
certificazione.
La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza
assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo
107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle
finanze.
Si dovrà riportare la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione – art. 1944 del
Codice Civile – nei riguardi dell’Impresa obbligata e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957,
comma 2 del C.C. Se il deposito è costituito mediante polizza fideiussoria o atto di fidejussione,
si dovrà, inoltre, inserire il formale impegno del fideiussore a pagare la somma garantita entro
15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta.
La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e
l’acquisizione della cauzione provvisoria.
Il deposito dovrà ritenersi svincolato, solo dopo l’esecuzione completa e regolare di tutti gli
obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 103 del D.Lgs 50/2016.
ART. 14
SUBAPPALTO
È ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto all’art. 105 D.Lgs. n. 50/2016.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore che
rimane unico e solo responsabile nei confronti della Azienda Sanitaria. L’affidamento in
subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:
a) il contratto di subappalto in copia autentica;
b) dichiarazione di assenza di forme di controllo o di collegamento di cui all’art.
2359 del C.C. con il titolare del subappalto o del cottimo;
c) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di
qualificazione;
18
d) dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di
cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
e) eventuale indicazione se il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa.
La Stazione Appaltante provvederà a effettuare le verifiche di cui all’art. 105 del D.Lgs.
50/2016, con particolare riferimento a quanto disposto al comma 14. L’offerta presentata in
sede di gara dovrà quindi espressamente prevedere il costo delle parti del contratto che la
Ditta intende assegnare in subappalto.
Il contratto di subappalto dovrà contenere, a pena di nullità del contratto, le clausole di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/10. In particolare l’Azienda U.L.SS.
provvederà a verificare che sia state poste nel contratto le seguenti clausole:
“
1.
L’impresa .....….…. in qualità di subappaltatore dell’impresa ..…………nell’ambito del
contratto sottoscritto con l’Azienda ULSS n. 6 di “Vicenza”, CIG n……...…, assume tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136
e successive modifiche;
2.
L’impresa, in qualità di subappaltatore, si impegna a dare immediata comunicazione
all’Azienda U.L.SS. n. 6 di “Vicenza”, della notizia dell’inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.”
Detto contratto di subappalto dovrà contenere espressamente una clausola con la
quale entrambe le parti contraenti assumono l’obbligo di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.
Con il deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore deve trasmettere la dichiarazione del
subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016.
L’Azienda U.L.SS. provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista
l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, nei casi previsti dal comma 13 dell’art.
105 del d.lgs. 50/2016.
ART. 15
PREZZI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI
• Prezzi
Le condizioni economiche sono quelle derivanti dai prezzi proposti in sede di gara di appalto
che dovranno comprendere e comprenderanno tutto quanto richiesto dal presente capitolato e
quanto integrativamente proposto dall’appaltatore in sede di offerta.
L’IVA a carico dell’Ulss sarà applicata nella misura ridotta dove e se prevista dalla normativa
vigente.
• Fatturazione
L’appaltatore, a seguito del ricevimento dell’ordine di fatturazione dovrà emettere la relativa
fattura elettronica intestata all’Azienda U.L.SS. n. 6 “Vicenza”.
Le fatture elettroniche prodotte dovranno essere emesse nel rispetto delle specifiche tecniche
reperibili nel sito http://www.fatturapa.gov.it/ .
Al fine del rispetto degli obblighi descritti in premessa, per indirizzare correttamente le fatture
emesse, dovrà essere utilizzato il Codice Univoco Ufficio UFI8LR, reperibile anche nel sito
www.indicepa.gov.it .
L’amministrazione non potrà accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né
potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio in forma elettronica.
L’appaltatore, a seguito del collaudo dell’apparecchiatura dovrà emettere la relativa fattura
intestata all’Azienda Ulss n. 6 “Vicenza”, in cui dovrà essere indicato il numero d’ordine, il
numero del DDT di consegna ed il CIG.
•
Pagamenti
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I pagamenti delle suddette fatture saranno effettuati, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n.
231/2002, a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, purchè sia intervenuto il relativo
collaudo.
Per quanto riguarda gli interessi moratori troverà applicazione quanto disposto dal D. Lgs.
231/2002.
Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e
riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.
L’Azienda Sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può
sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui
sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto
in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.).
Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di
pagamento dei corrispettivi dovuti, il fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le
attività previste nel contratto e nei singoli ordinativi di fornitura; qualora il fornitore si rendesse
inadempiente a tale obbligo l’ordinativo di fornitura e/o il contratto si potranno risolvere di
diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera
raccomandata A.R. da parte dell’U.L.SS..
L’affidatario della fornitura assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari previsti dalla Legge 13.08.2010 n. 136.
Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di
banche o della società Poste Italiane S.p.A. il contratto dovrà considerarsi risolto
ART. 16
INADEMPIMENTI E PENALI
In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali l’Azienda U.L.SS. si riserva di applicare le
seguenti penali:
1) in caso di ritardo nella consegna delle apparecchiature, intendendosi per ritardo
l’ipotesi in cui il fornitore non provveda alla consegna entro i termini previsti dall’art. 3
del presente capitolato, sarà addebitata – per ogni giorno di ritardo - una penale in
misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto
contrattuale, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, tenuto conto anche della
gravità e delle conseguenze del mancato adempimento, e comunque complessivamente
non superiore al 10 per cento.
La penale sarà applicata anche nel caso di consegna parziale.
La consegna delle restanti apparecchiature dovrà, in ogni caso, avvenire entro
90 giorni naturali e consecutivi dalla data del contratto.
L’Azienda U.L.SS., in caso di ritardo, procederà come di seguito indicato:
1. assegnerà alla Ditta un termine di 10 giorni per effettuare la consegna
2. se la consegna non verrà effettuata entro il suddetto termine, l’Azienda U.L.SS.
si riserva di acquisire quanto ordinato nel “libero mercato” , e comunicherà alla
Ditta inadempiente l’eventuale annullamento dell’ordine, oltre all’addebito dei
maggiori costi sostenuti
3. decorsi 10 giorni di ritardo, l’Azienda U.L.SS. deciderà se risolvere il contratto e
procederà all’annullamento dell’ordine
4. con l’annullamento dell’ordine cessa la corresponsione delle penali, fatti salvi i
maggiori danni
5. l’Azienda U.L.SS. addebiterà le penali fino al massimo del 10 per cento
dell’ammontare netto contrattuale.
In tal caso l’Azienda U.L.SS. chiederà, a titolo di risarcimento danni, il costo maggiore
sostenuto per le quantità residue poste in gara.
2) in caso di ritardo nel collaudo delle apparecchiature, intendendosi per ritardo
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l’ipotesi in cui il fornitore non provveda al collaudo entro i termini previsti dall’art. 6 del
presente capitolato, sarà addebitata – per ogni giorno di ritardo - una penale in misura
giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto
contrattuale, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, tenuto conto anche della
gravità e delle conseguenze del mancato adempimento, e comunque complessivamente
non superiore al 10 per cento.
3) in caso di fornitura di materiali difettosi/non conformi, l’Azienda contesta i difetti
ed invita la ditta all’immediata sostituzione in 48 ore.
In caso di ritardo nella sostituzione l’Azienda U.L.SS. procederà come al punto 1);
4) in caso di ritardi negli interventi di manutenzione, intendendosi per ritardo
l’ipotesi in cui il fornitore non provveda ad effettuare gli interventi entro i termini
previsti dall’art. 8 del presente capitolato, sarà addebitata – per ogni giorno di ritardo una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille
dell’ammontare netto contrattuale, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, tenuto
conto anche della gravità e delle conseguenze del mancato adempimento, e comunque
complessivamente non superiore al 10 per cento.
Agli importi delle penalità sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:
a) maggiori spese per acquisti sul libero mercato
b) oneri di natura organizzativa
c) danni di immagine all’esterno della qualità dei servizi forniti dal committente
d) minori introiti
e) maggiori danni.
L’appaltatore dovrà procedere al pagamento delle penali entro 60 gg. dalla comunicazione,
trascorsi i quali, l’incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria
sulla prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme
spettanti all’appaltatore - in esecuzione del rapporto intrattenuto con l’Azienda o a qualsiasi
altro titolo dovute – e/o sulla cauzione. Nel caso di incameramento totale o parziale della
cauzione, l’appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario
ammontare.
ART. 17
OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI
ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della L.
13 agosto 2010,n. 136 e successive modifiche.
Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione all’Azienda ULSS ed alla prefettura-ufficio
territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell’inadempimento della propria
controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Nei termini previsti dall’art. 3, comma 7, L. 136/2010 l’appaltatore dovrà comunicare al
Servizio Finanziario e Fiscale dell’Azienda Sanitaria, a mezzo telefax n. 0444- 753174, i
seguenti dati:
1. estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l’indicazione
dell’opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
2. le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
3. ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Il mancato rispetto dell’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari così come disposto dalla L.
136/2010 determinerà ai sensi dell’art. 1456 del C.C. la risoluzione del contratto.
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ART. 18
OBBLIGO DELL’APPALTATORE DI OSSERVANZA DELLE CLAUSOLE CONTENUTE NEI
PROTOCOLLI DI LEGALITA’ O NEI PATTI DI INTEGRITA’
Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità
sottoscritto dalla Regione Veneto in data 7 settembre 2015,approvato dalla Giunta regionale
con Deliberazione n. 1036 del 10 agosto 2015 ai fini della prevenzione dei tentativi di
infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale:
(http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita).
L’appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al suddetto Protocollo di
legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel
settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e di accettarne incondizionatamente il
contenuto e gli effetti.
Il contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere
comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni
interdittive di cui all’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a
carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella
misura del 10% del valore del contratto, salvo maggior danno. Ove possibile, le penali saranno
applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo
importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
L’appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui
all’Allegato 1, lett. a) del “Protocollo di legalità”, una clausola risolutiva espressa che preveda
la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca
dell’autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero
essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del
subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.
L’appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una
clausola che preveda l’applicazione a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva
successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del
subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall’applicazione
delle penali saranno affidate in custodia all’appaltatore e destinate all’attuazione di misure
incrementali della sicurezza dell’intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla
Prefettura.
L’Azienda Sanitaria si riserva di valutare le cc.dd. “informazioni supplementari atipiche” – di cui
all’art. 1 septies del Decreto Legge 6 settembre 1982, n. 629 (Misure urgenti per il
coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa), convertito nella legge 12 ottobre
1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell’impresa sub-affidataria, per
gli effetti di cui all’art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998.
ART. 19
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Azienda Sanitaria, in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà
assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte.
Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 C.C.).
L’Azienda Sanitaria, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà,
avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da
effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi:
• in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle
condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
• nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto;
• nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel
corso della procedura di gara;
• in caso di perdita, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara,
relativamente alle procedure ad evidenza pubblica;
• in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati.
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La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del
contratto sorge per l’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte
rimanente di questa, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono
addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal
contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante
incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti
dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di
minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente
articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso
del contratto.
Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di
banche o della società Poste Italiane S.p.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.
ART. 20
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IN CASO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI PREVISTI
DAL CODICE DI CONDOTTA DEI DIPENDENTI PUBBLICI, DI CUI AL D.P.R. 62/2013
La “Ditta Aggiudicataria”, con riferimento alle prestazioni relative alla fornitura in questione, si
impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto
compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile
2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, ai sensi dell’articolo 2, comma
3, dello stesso D.P.R.
La “Ditta Aggiudicataria” si impegna, pertanto, a darne la massima diffusione a tutti i
collaboratori che a qualunque titolo sono coinvolti nell’esecuzione della fornitura in questione.
La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, costituisce
causa di risoluzione del contratto.
ART. 21
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IN CASO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI CUI
ALL’ART. 53, COMMA 16 TER DLGS N. 165/2001 “INCOMPATIBILITÀ EX DIPENDENTI
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”
L’aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto contenente la clausola attestante, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e del Piano Nazionale Anticorruzione,
approvato con delibera dell’A.N.A.C. (già CIVIT) n. 72 dell’11 settembre 2013, di non aver
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito
incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle
pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo
alla cessazione del rapporto.
La violazione degli obblighi sopra richiamati, costituisce causa di risoluzione del contratto.
ART. 22
RECESSO UNILATERALE
L’Azienda Sanitaria potrà in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni, da
comunicarsi al fornitore con lettera raccomandata A.R., recedere dal contratto ai sensi dell’art.
1373 C.C., così come previsto dall’art. 21-sexies L. 241/90.
L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di recedere anticipatamente il contratto, con
preavviso di almeno 30 giorni, nel caso in cui venga attivata analoga fornitura regionale
centralizzata, o di Area Vasta, o Consip.
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ART. 23
SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE
Sono a carico della Impresa aggiudicataria tutte le spese inerenti alla eventuale registrazione
del contratto, oltre a tasse o imposte che dovessero anche in avvenire colpire il contratto, ad
esclusione dell’imposta sul valore aggiunto che rimane a carico dell’Azienda U.L.SS..
Ai sensi dell’art. 216, comma 11, D. Lgs. 50/2016, le spese per la pubblicazione del bando e
avviso di aggiudicazione sulla G.U.R.I., saranno rimborsate alla Stazione Appaltante
dall’aggiudicatario, entro 60 giorni dall’aggiudicazione.
ART. 24
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Successivamente all’aggiudicazione definitiva sarà stipulato apposito contratto ai sensi e con le
modalità previste dall’art. 32 del d.lgs. 50/2016.
In caso di urgenza, il committente nelle more della stipula del contratto, può disporre,
l’anticipata esecuzione dello stesso, ai sensi del combinato disposto dei commi 8 e 13 dell’art.
32 del d.lgs. 50/2016.
Nel caso in cui la Ditta appaltatrice, ai sensi del medesimo comma 8 dell’art. 32 del sopra
citato Decreto Legislativo, si sciolga dal vincolo dell’aggiudicazione e, conseguentemente, non
stipuli il contratto, l’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria definitiva di
gara, al fine di individuare il nuovo offerente affidatario.
L’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria anche nel caso in cui
l’aggiudicatario receda dal contratto.
Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
ART. 25
FORO ESCLUSIVO
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla
interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto sarà esclusivamente competente il Foro
di Vicenza.
In ogni caso - nelle more d’eventuale giudizio dell’autorità giudiziaria – l’appaltatore non potrà
sospendere o interrompere la fornitura, pena l’incameramento della cauzione definitiva posta a
garanzia della fornitura e fatta salva la possibilità per l’Azienda Sanitaria di rivalersi per gli
eventuali ulteriori danni subiti.
ART. 26
NORME E CONDIZIONI FINALI
Si evidenzia che il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
La Stazione Appaltante si riserva di comunicare con le Ditte mediante una delle modalità
indicate all’art. 52 D. Lgs. 50/2016.
Per ogni altra qualsiasi norma non espressamente dichiarata o contenuta nel Disciplinare e
Capitolato di gara, valgono le norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché le norme
del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.
ART. 27
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si provvede all’informativa di cui al
comma 1 dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dalle imprese
saranno raccolti presso l’Azienda U.L.SS. n. 6 “Vicenza” – Servizio Appalti e Public eProcurement- viale Rodolfi n. 37, per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste
dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta del contraente. Il trattamento dei
dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione) svolto con strumenti informatici
e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, può avvenire sia
per finalità correlate alla scelta del contraente e all’instaurazione del rapporto contrattuale che
per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
L’impresa dovrà espressamente rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati
personali.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena
l’esclusione; con riferimento al vincitori il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della
stipulazione del contratto e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi
di legge. La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo nei
casi e con le modalità di cui all’art. 19 del D. Lgs. 196/03.
In relazione al trattamento dei dati conferiti l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.
Lgs. 196/03 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far
rettificare, aggiornare, completare e dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi
alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti del Direttore del Servizio Appalti e Public eProcurement dell’U.L.SS. n. 6 “Vicenza”, viale Rodolfi n. 37, titolare del trattamento.
ART. 28
OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
L’impresa ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e,
comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in
qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da
quelli strettamente necessari agli adempimenti contrattuali.
L’impresa s’impegna altresì a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente e dai relativi
regolamenti di attuazione in materia di riservatezza, ivi compresi quelli eventualmente adottati
dalla Azienda Sanitaria.
In casi di osservanza degli obblighi di riservatezza, l’Azienda U.L.SS. ha la facoltà di dichiarare
la risoluzione di diritto del contratto, fermo restando l’obbligo dell’impresa al risarcimento dei
danni che dovessero derivare all’Azienda U.L.SS..
ART. 29
RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI
1. Nell’ambito dell’attività oggetto del contratto, l’appaltatore potrà venire a conoscenza e
trattare dati comuni e sensibili relativi ai servizi offerti agli utenti della stazione appaltante.
2. L’appaltatore pertanto ai sensi dell’art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati
personali, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, per gli adempimenti previsti nel
contratto, nei limiti e per la durata dello stesso. In casi particolari, e previa accurata verifica
delle relative condizioni, l’appaltatore potrà rivestire il ruolo di Titolare del trattamento.
3. I dati personali oggetto del trattamento sono strettamente necessari per adempiere al
contratto stesso.
4. L’appaltatore, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la
responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della
normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (inclusi i provvedimenti del
Garante) e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le istruzioni
impartite dal Titolare del trattamento.
Il Responsabile esterno del trattamento dovrà assolvere, in particolare, i seguenti compiti,
indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:
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- garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti, dei quali venga a
conoscenza durante l’esecuzione della prestazione ed imporre l’obbligo di riservatezza a tutte
le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a
conoscenza di informazioni riservate;
- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell’attività oggetto del
contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione. Il Responsabile esterno non
produce copie dei dati personali e non esegue nessun tipo di trattamento che non sia attinente
allo scopo dei servizi offerti; non potrà, inoltre, diffondere, né comunicare, dati oltre ai casi
previsti nel contratto o necessari per l’adempimento dello stesso. In nessun caso il
Responsabile esterno acquisisce la proprietà intellettuale di dati e informazioni trattati
nell’ambito di svolgimento del contratto;
- adottare preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo,
qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di
accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle
disposizioni contenute nell’art. 31 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in
relazione ai rischi indicati nell’art. 31 e analiticamente specificate nell’allegato B (“Disciplinare
tecnico in materia di misure minime di sicurezza”) del citato decreto. Qualora, ai sensi delle
norme concernenti le misure minime di sicurezza, risulti necessario un adeguamento delle
stesse, il Responsabile esterno provvede, nei termini di legge, al relativo adeguamento, senza
alcun costo per la stazione appaltante;
- individuare, per iscritto, le persone Incaricate del trattamento e fornire loro le istruzioni
relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge,
per gli scopi e le finalità previste in contratto e nel rispetto delle misure minime di sicurezza
idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di
accesso non autorizzato o di trattamento non consentito, previste dal Codice e delle
disposizioni impartite dal Titolare. Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite;
- rispettare le istruzioni e le procedure in materia di privacy, adottate dall’Azienda ULSS per
garantire la sicurezza dei dati personali; in particolare, qualora gli Incaricati del Responsabile
esterno accedano, per esigenze di servizio, alle sedi o al sistema informativo del Titolare, il
Responsabile esterno risponderà di eventuali violazioni ai sensi dell’art. 2049 del codice civile;
- provvedere alla formazione degli Incaricati del trattamento;
- verificare annualmente lo stato di applicazione del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati
personali anche dopo che l’incarico è stato portato a termine o revocato;
- comunicare, tempestivamente, al Titolare, le eventuali richieste degli interessati all’accesso,
alla rettifica, all’integrazione, alla cancellazione dei propri dati, ai sensi dell’art. 7 (diritto di
accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- avvisare, tempestivamente, il Titolare qualora ricevesse ispezioni o richieste di informazioni,
documenti od altro, da parte del Garante, in merito ai trattamenti effettuati per la stazione
appaltante;
- fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da quest’ultimo, i dati e
le informazioni necessari per consentire, allo stesso, di svolgere una tempestiva difesa in
eventuali procedure instaurate davanti al Garante o all’Autorità Giudiziaria e relative al
trattamento dei dati personali connessi all’esecuzione del contratto in vigore tra le parti;
- consentire che il Titolare – come imposto dalla normativa – effettui verifiche periodiche in
relazione al rispetto delle presenti disposizioni;
- comunicare al Titolare, del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo
compromettere la sicurezza dei dati.
Si precisa che tale nomina sarà valida per il tempo necessario ad eseguire le operazioni
affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell’incarico. All’atto della
cessazione delle operazioni di trattamento, il Responsabile esterno dovrà restituire tutti i dati
personali del Titolare, a quest’ultimo, e provvedere ad eliminare definitivamente dal proprio
sistema informativo, e dagli archivi cartacei, i medesimi dati o copie degli stessi, dandone
conferma per iscritto al Titolare.
Il Titolare e il Responsabile esterno si mantengono vicendevolmente indenni per qualsiasi
danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese, avanzate nei rispettivi confronti a
seguito dell’eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che siano
imputabili a fatto, comportamento od omissione dell’altro.
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