111 5-8-2004 - Studio Giancarlo Modolo

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111 5-8-2004 - Studio Giancarlo Modolo
RISOLUZIONE N. 111/E
Direzione Centrale
Normativa e Contenzioso
Roma, 5 agosto 2004
OGGETTO: Istanza di Interpello. IVA-Prestazioni alberghiere
effettuate in istituti sanitari. YH
Con l’istanza di interpello concernente l’esatta applicazione del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633, è stato posto il seguente
QUESITO
YH, istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico,
effettua prestazioni di ricovero e cura
e fornisce, sia ai pazienti che agli
accompagnatori, servizi di comfort alberghiero.
A fronte delle prestazioni alberghiere viene richiesto un unico
corrispettivo.
L’ente chiede di conoscere il trattamento, agli effetti dell’imposta sul
valore aggiunto, applicabile alle suddette prestazioni.
SOLUZIONE
CONTRIBUENTE
INTERPRETATIVA
PROSPETTATA
DAL
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L’Istituto ha finora applicato alle prestazioni alberghiere l’IVA nella
misura ordinaria del 20 per cento, risultando di difficile applicazione la
differenziazione degli importi a carico del paziente e dell’accompagnatore.
Alle prestazioni aventi carattere sanitario viene applicata l’esenzione
dall’imposta.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’articolo 10, n. 19) del d.P.R. n. 633 del 1972, prevede, tra l’altro,
l’esenzione dall’IVA per “le prestazioni di ricovero e cura rese da enti
ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate … , compresa la
somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, … .”.
Il numero 120), parte terza della Tabella A allegata al d. P.R. n. 633,
dispone invece l’applicazione dell’IVA nella misura del 10 per cento, tra l’altro,
per le “ … prestazioni di maggior comfort alberghiero rese a persone ricoverate
in istituti sanitari;”.
Nella fattispecie in esame l’Istituto interpellante rende, su richiesta, sia al
paziente che all’accompagnatore, servizi alberghieri specifici e più confortevoli,
per i quali viene fatturato un unico corrispettivo.
Al riguardo, si chiarisce che, per un consolidato principio di carattere
generale, implicito nell’ordinamento che disciplina l’imposta sul valore aggiunto,
se a fronte di prestazioni per le quali sono previste diverse aliquote viene
richiesto e fatturato un corrispettivo indistinto prevale in ogni caso l’aliquota
maggiore.
In considerazione del tenore letterale della disposizione contemplata nel
suddetto n. 120) della Tabella A, l’aliquota agevolata del 10 per cento può essere
applicata unicamente alle prestazioni di maggior comfort destinate ai pazienti,
mentre alle prestazioni rese nei confronti degli accompagnatori si applica
l’aliquota ordinaria.
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Conseguentemente, dette prestazioni, rese sia ai pazienti che agli
accompagnatori, se sono fatturate indistintamente con un unico importo devono
essere assoggettate all’IVA nella misura ordinaria del 20 per cento.
Pertanto, nel caso di specie la scrivente, condividendo la soluzione
prospettata dall’Istituto interpellante, ritiene che al corrispettivo fatturato per le
prestazioni di maggior comfort alberghiero, senza differenziazione di importi,
debba applicarsi l’aliquota del 20 per cento.