mozione - MoVimento 5 Stelle Prato

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MOZIONE
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Al Signor Sindaco Comune di Prato
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Segretario Generale del Comune
LORO SEDI
Prato, __/__/___
OGGETTO: MOZIONE ISTITUZIONE REGISTRO "UNIONI CIVILI" DEL COMUNE DI
PRATO E IL RICONOSCIMENTO DI UNIONE DI PERSONE CONVIVENTI (ANCHE
DELLO STESSO SESSO), NON SANCITA DAL MATRIMONIO
Il sottoscritto Gabriele CAPASSO, Capogruppo del Movimento 5 Stelle.
PREMESSO CHE:
L'unione civile è il termine con cui si indica l'istituto giuridico, diverso dal matrimonio,
comportante il riconoscimento giuridico, organico e complessivo, della coppia di fatto, finalizzato a
stabilirne diritti e doveri.
L'unione di persone conviventi, non sancita dal matrimonio, è una modalità di relazione
ampiamente diffusa in tutta Italia.
Che gli articoli 2 e 3 della Costituzione Italiana recitano:
Articolo 2: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di
solidarietà politica, economica e sociale.
Articolo 3: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione
di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto
la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
CONSIDERATO CHE:
Pur in assenza in Italia di una legge dello Stato che disciplini la materia delle convivenze
(coppie di fatto, unioni civili e formazioni sociali diverse dal matrimonio tradizionale), il Decreto del
presidente della Repubblica N. 223 del 30 maggio del 1989, all'articolo 4, prevede che: «Agli effetti
anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela,
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affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso
comune.»
Le sentenze della Corte Costituzionale N. 404 del 07 aprile 1988, con cui è stato esteso al
convivente il diritto di successione nel canone di locazione, e la numero 372 del 27 luglio 1994, che
ha riconosciuto, in caso di uccisione del convivente, il danno morale subito al partner superstite: «Si
aggiunga che l'assolutezza del diritto alla salute non consentirebbe limiti alla sfera dei soggetti
legittimati alla pretesa di risarcimento.»
Le risoluzioni del Parlamento Europeo del 16 maggio 2000 e del 15 gennaio 2003, che
richiedevano a quindici paesi dell'Unione Europee - tra cui l'Italia - di: «porre fine agli ostacoli frapposti
al matrimonio di coppie omosessuali ovvero a un istituto equivalente, garantendo pienamente diritti e
vantaggi del matrimonio e consentendo la registrazioni delle unioni», nonché di dotarsi di una
normativa adeguata in materia.
La risoluzione del Parlamento Europeo del 13 marzo 2012 secondo la quale gli Stati
membri dell'Unione europea - tra cui l'Italia - non devono dare al concetto di famiglia "definizioni
restrittive" allo scopo di negare protezione alle coppie omosessuali e ai loro figli.
La sentenza 4184/2012 del 15 marzo 2012 della Suprema Corte di Cassazione che verso
un pieno riconoscimento della famiglia omosessuale ha affermato che, in alcune specifiche situazioni,
le coppie omosessuali hanno il pieno diritto di rivolgersi al giudice per far valere il diritto ad un
trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata. Nella stessa pronuncia si
afferma che i componenti della coppia omosessuale, a prescindere dall'intervento del legislatore in
materia, sono titolari del diritto alla vita familiare, del diritto inviolabile di vivere liberamente una
condizione di coppia e del diritto alla tutela giurisdizionale di specifiche situazioni. La Corte ha inoltre
precisato che la differenza di sesso non è più da considerare quale elemento naturalistico del
matrimonio. Secondo la massima (cioè il riassunto ufficiale) della sentenza il matrimonio contratto
all'estero non è trascrivibile nei registri dello stato civile italiano. Tuttavia, esso può produrre effetti
anche in Italia, quali il sorgere del diritto della coppia gay alla vita familiare e all'unità della coppia.
La I Sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in una recentissima Sentenza ha
affrontato il problema della definizione di "coniuge" ai fini del diritto al permesso di soggiorno.
Giudicando il caso di un italiano sposato con cittadino extracomunitario in Spagna ha sancito che "il
termine coniuge non può essere interpretato secondo la normativa italiana", ma secondo il diritto
comunitario. E quindi ha riconosciuto, ai fini del permesso di soggiorno, il matrimonio contratto in
Spagna da due uomini, l'uno italiano, l'altro extracomunitario (nel caso, uruguayano). Al giovane
uruguayano è stato concesso, in base a tale sentenza, il permesso di soggiorno. Il Tribunale, come la
Cassazione nella sentenza di cui sopra, non ha riconosciuto il matrimonio, ma, sulla base di tale atto,
il diritto della coppia gay ad avere una vita familiare in Italia.
La Sentenza N 170 del 18 giugno 2014 della Corte Costituzionale ha dichiarato
incostituzionali le norme dell'ordinamento italiano che disciplinano l'automatico scioglimento del
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matrimonio in seguito al cambiamento di sesso di uno dei coniugi laddove non consentono ai coniugi
stessi, dopo lo scioglimento del matrimonio, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente
regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della
coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal legislatore: «Sarà, quindi, compito del legislatore
introdurre una forma alternativa (e diversa dal matrimonio) che consenta ai due coniugi di evitare il
passaggio da uno stato di massima protezione giuridica ad una condizione, su tal piano, di assoluta
indeterminatezza. E tal compito il legislatore è chiamato ad assolvere con la massima sollecitudine
per superare la rilevata condizione di illegittimità della disciplina in esame per il profilo dell’attuale
deficit di tutela dei diritti dei soggetti in essa coinvolti.»
Con ordinanza del 9 aprile 2014 il Tribunale di Grosseto ha ordinato all’Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Grosseto di trascrivere nei registri di stato civile il matrimonio contratto in data
6.12.2012 in New York (USA) con rito civile tra due persone dello stesso sesso. Il Tribunale ha
osservato che il matrimonio civile tra persone dello stesso sesso celebrato all’estero non è inesistente
per lo stato italiano (Cass. n. 4184/12) e non è contrario all’ordine pubblico.
Il TUEL che assegna ai Comune podestà statutaria e ampia autonomia regolamentare,
permettendo l'istituto di un registro per le unioni civili;
VERIFICATO CHE:
Oramai si ritiene la cittadinanza matura nell'affrontare le tematiche sopradescritte. Il Comune
di Prato dal 28 febbraio 2005, data in cui bocciava l'introduzione del registro delle unioni civili, non si
è più interessato alla questione, rimanendo indietro rispetto a molti comuni Italiani e Toscani che
hanno discusso e/o introdotto il registro delle unioni civili, tra queste: Empoli (Firenze) 1993, Pisa
1996, Firenze 1998/2001, Arezzo 1998, Scandicci (Firenze) 1998, Campi Bisenzio (Firenze) 1999,
San Sepolcro (Arezzo) 1999, San Giovanni Valdarno (Arezzo) 2000, Rosignano Marittimo (Livorno)
2000, Piombino (Livorno) 2004, Calenzano (Firenze) 2005, Cecina (Livorno) 2005, Pistoia 2005, San
Marcello Pistoiese (Pistoia) 2005, Viareggio (Lucca) 2006, Sovicille (Siena) 2006, Colle di Val d’Elsa
(Siena) 2007, Follonica (Grosseto) 2007, San Vincenzo (Livorno) 2007, Sesto Fiorentino (Firenze)
2008, Livorno 2011, Siena 2011, Gavorrano (Grosseto) 2011, Montepulciano (Siena) 2011, Orbetello
(Grosseto) 2011, Scarlino (Grosseto) 2011, Cascina (Pisa) 2011, Pomarance (Pisa) 2013, Barga
(Lucca) 2013, Camaiore (Lucca) 2013. Prato non deve e non può rimanere indietro.
IL CONSIGLIO COMUNALE
IMPEGNA SINDACO E GIUNTA:
a riconoscere tra le formazioni sociali di cu all'art. 2 della Costituzione anche le unioni civili,
considerate come il rapporto tra due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso
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sesso, che non siano legate tra loro da vincoli giuridici (patrimonio, parentela, affinità,
adozione, tutela, curatela);
ad istituire apposito Registro Comunale delle Unioni Civili e delle Convivenze;
a garantire la possibilità alle coppie richiedenti di sottoscrivere l'atto di iscrizione al Registro
Comunale delle Unioni Civili in forma pubblica ed alla presenza di un Ufficiale dello Stato
Civile;
di dare mandato alle commissioni competenti per la stesura di apposito regolamento e delle
eventuali modifiche allo statuto del Comune di Prato, da sottoporre all'approvazione del
Consiglio Comunale, volti a garantire parità di diritti e di accesso ai servizi comunali tra le
cosiddette famiglie tradizionali e quelle risultanti dal neo istituito Registro Comunale delle
Unioni Civili e delle Convivenze;
di impegnare l'amministrazione comunale a riconoscere pubblicamente, tutelare e sostenere
le unioni civili e le convivenze, al fine di superare situazioni di discriminazione e favorirne
l'integrazione e lo sviluppo nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio;
di impegnare l'amministrazione comunale ad adottare tutte le iniziative politiche e
amministrative volte a stimolare il riconoscimento giuridico nella normativa statale delle unioni
civili, al fine di garantire i principi di libertà individuale ed assicurare in ogni circostanza la
parità di trattamento dei cittadini;
a riconoscere e trascrivere nel registro dello Stato Civile le Unioni civili conseguite all'estero.
CAPASSO GABRIELE
Capogruppo MoVimento 5 Stelle
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