regolamento comunale sulle armi in dotazione alla polizia municipale

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regolamento comunale sulle armi in dotazione alla polizia municipale
COMUNE DI ANDORNO MICCA
PROVINCIA DI BIELLA
REGOLAMENTO COMUNALE SULLE ARMI IN
DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE
Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29.03.2004
Art.1 - DISPOSIZIONI GENERALI
Ai sensi dell’art. 2 del DM 4 marzo 1987, n. 145, l’armamento del servizio di Polizia Municipale,
per le finalità di cui alla Legge 7 marzo 1986, n. 65, è disciplinato dal presente Regolamento.
La detenzione, il porto e l’uso della armi e delle attrezzature speciali sono regolate dal presente
Regolamento, nonché dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.
Il comportamento doloso o colposo in violazione del presente Regolamento, ovvero alle altre norme
che regolano la materia, fatte salve le eventuali violazioni penali, cagiona di diritto l’avvio di
procedimento penale a carico del trasgressore.
Art. 2 - DOTAZIONE DELL’ARMA
Gli Agenti di Polizia Municipale, ai quali è conferita la qualifica di Agenti di Pubblica
Sicurezza, sono dotati dell’arma di ordinanza. La dotazione dell’arma è finalizzata ad esigenze
di difesa personale.
Art.3 - SERVIZI ARMATI
I servizi per i quali gli Agenti di Polizia Municipale, in possesso della qualifica di Agente di
Pubblica Sicurezza, portano senza licenza le armi di cui sono dotati, sono i seguenti:
-
tutti i servizi esterni comunque effettuati (automontati, motomontati, ciclisti,
appiedati);
servizi di vigilanza e protezione della Casa Comunale e degli immobili comunali;
servizi notturni;
servizi di pronto intervento;
servizi di scorta.
Art.4 - ASSEGNAZIONE DELL’ARMA E DELLE MUNIZIONI
Il Sindaco con suo provvedimento fissa il numero complessivo delle armi in dotazione al Servizio
di Polizia Municipale. Tale numero equivale al numero degli addetti in possesso della qualifica di
Agenti di Pubblica Sicurezza. Per i servizi di cui all’art. 3 l’arma è assegnata in via continuativa ai
sensi dell’art. 6 del D.M. 04.03.1987 n. 145.
Il numero complessivo delle munizioni in dotazione è nel massimo quello consentito dalle vigenti
norme in materia, e comunque non inferiore alla somma dei proiettili necessari al completamento
dei caricatori delle armi in dotazione e dei relativi caricatori di riserva.
Art.5 - TIPOLOGIA DELLE ARMI IN DOTAZIONE
Le armi in dotazione agli appartenenti alla Polizia Municipale di cui all’art. 2 del presente
regolamento sono:
- pistole Beretta semiautomatiche modello 84 F calibro 9.
Art.6 - COMUNICAZIONE AL PREFETTO
Il provvedimento di assegnazione delle armi di cui all’art. 4 ed ogni variazione del numero
complessivo delle armi in dotazione sono comunicati dal Sindaco al Prefetto.
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Art.7 - MODALITA’ E CASI DI PORTO DELL’ARMA
Gli addetti che esplicano servizio muniti dell’arma in dotazione indossano l’uniforme e portano
l’arma nella fondina esterna, corredata da caricatore di riserva.
Nel caso in cui l’addetto è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, l’arma è portata in modo
non visibile.
Non possono essere portate, in servizio, armi e munizioni diverse da quelle ricevute in dotazione,
per le quali è fatto divieto assoluto di alterarne le caratteristiche.
Gli addetti al Servizio di Polizia Municipale cui l’arma è stata assegnata in via continuativa possono
portare l’arma anche fuori dal servizio negli ambiti territoriali previsti dalla legge, in modo non
visibile.
Agli Agenti di Polizia Municipale cui l’arma è consegnata in via continuativa è consentito, il porto
dell’arma per raggiungere il proprio domicilio e luogo di servizio, ai sensi del D.M. n. 145/87 art. 8.
E’ fatto divieto di estrarre l’arma in luogo pubblico o aperto al pubblico per motivi non inerenti al
servizio.
Senza valido motivo, è fatto divieto di consegnare, anche temporaneamente, l’arma a terzi ovvero
permettere che venga maneggiata da chicchessia.
Art.8 - PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DELL’ARMA
Il provvedimento con cui si assegna l’arma, dotata di due caricatori e delle relative munizioni, in
via continuativa è disposto dal Sindaco per un periodo determinato ed il Sindaco stesso provvede
annualmente alla sua revisione, contestualmente vengono consegnate agli agenti le norme cui
attenersi per la custodia dell’arma.
I provvedimenti sono comunicati al Prefetto; si applicano, per quanto previsto, le vigenti
disposizioni in materia di porto e detenzione di armi e delle relative munizioni.
Del provvedimento con cui si assegna l’arma in dotazione in via continuativa è fatta menzione nel
tesserino di riconoscimento dell’addetto, o in altro documento rilasciato dal Sindaco, che l’addetto è
tenuto a portare sempre con sè.
Il Sindaco, qualora ne ravvisi la necessità in relazione allo stato psico-fisico dell’Agente può
disporre la sospensione o revoca dell’assegnazione dell’arma. Il Sindaco, può avvalersi della
facoltà, a sua discrezione, di far sottoporre a specifiche visite presso le competenti strutture sanitarie
il personale che abbia in assegnazione l’arma, qualora sorgano dubbi sul permanere dei requisiti
psichici che a sua tempo, avevano determinato l’assegnazione della medesima in via continuativa.
Art.9 - FUNZIONI AUSILIARIE DI PUBBLICA SICUREZZA
Gli addetti della Polizia Municipale di cui all’art. 1, che collaborano con le forze di Polizia di Stato
ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 65/86, esplicano il servizio in uniforme ordinaria e muniti
dell’arma in dotazione, salvo sia diversamente richiesto dalla competente autorità.
Art.10 - SERVIZI FUORI DEL TERRITORIO DEL COMUNE
I servizi espletati fuori dall’ambito territoriale dell’Ente di appartenenza, per soccorso in caso di
calamità e disastri, per rinforzare altri Corpi e Servizi in particolare occasioni stagionali, sono
effettuati, di massima, senza armi. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio
esterno deve essere svolto può richiedere, nell’ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell’art. 4
delle Legge n. 65/86, che un contingente del personale inviato sia composto da addetti in possesso
della qualifica di Agente di P.S., il quale effettui il servizio stesso in uniforme e munito di arma.
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I servizi di supporto che rivestono carattere occasionale, i contingenti di rinforzo di cui al comma
precedente, nonché i casi e le modalità del loro armamento in servizio sono predeterminati dai piani
o dagli accordi tra le amministrazioni interessate.
Per i servizi di cui sopra deve essere data comunicazione, dal Sindaco al Prefetto competente per
territorio ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà espletato, del contingente
di agenti che effettua servizio con armi fuori dal territorio del Comune di appartenenza.
Art.11 - SERVIZI DI COLLEGAMENTO E DI RAPPRESENTANZA
I servizi di collegamento e di rappresentanza esplicati fuori territorio del Comune di appartenenza
sono svolti di massima senza armi, tuttavia, fatto salvo quanto previsto dall’articolo precedente,
agli addetti della Polizia Municipale, la cui arma è assegnata in via continuativa, è consentito il
porto della medesima nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento e di rappresentanza.
Art. 12 - OPERAZIONE DI PRELEVAMENTO E DI VERSAMENTO
L’arma e le attrezzature speciali sono prelevate presso il Comune di Andorno Micca, a seguito di
provvedimento di assegnazione di cui all’art. 8.
L’arma deve essere immediatamente riconsegnata al Sindaco quando sia scaduto o revocato il
provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne determinano
l’assegnazione.
L’arma assegnata deve essere, comunque, immediatamente versata all’Ufficio allorquando viene
meno la qualifica di Agente di P.S., all’atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e
tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dalla Amministrazione o dal Prefetto.
Quando l’arma assegnata è depositata in Comune, essa deve essere conservata nell’apposita
cassaforte presso l’Ufficio di Polizia Municipale e nella stessa deve essere versata al termine del
servizio medesimo, previa annotazione su apposito registro previsto dal DM 145/87 di cui all’art.
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Art.13 - CUSTODIA DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI
Le armi non assegnate o lasciate temporaneamente in giacenza dagli assegnatari e relative
munizioni sono custodite nella cassaforte collocata nell’ ufficio della Polizia Municipale, poste
all’interno di distinti tesoretti.
L’affidatario in via continuativa dell’arma può depositare la stessa durante i congedi, sotto
l’osservanza delle formalità previste dall’art. 15 comma 1 lett. a).
Art. 14 - CONSERVAZIONE DELLE CHIAVI
1) Ad ogni Agente di Polizia Municipale sono affidate le chiavi del tesoretto in cui sono
custodite le munizioni e l’arma affidatagli e la chiave della cassaforte in cui è depositato il
tesoretto.
2) Copia di riserva di dette chiavi è conservata a cura del Sindaco o dell’Assessore delegato, in
busta sigillata, contro firmata dagli Agenti di Polizia Municipale.
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Art.15 - REGISTRI OBBLIGATORI
Gli Agenti di Polizia Municipale, assegnatari delle armi, devono curare la tenuta dei seguenti
registri:
a) registro di prelevamento e versamento, contenente data dell’operazione, elementi indicativi,
estremi del provvedimento, soggetto affidatario e tipo di operazione;
b) registro delle riparazioni, contenente data di consegna dell’arma per la riparazione, marca
tipo e numero di matricola, difetto lamentato, ditta esecutrice del trasporto, luogo di
destinazione e ditta esecutrice della riparazione, data di riconsegna dell’arma riparata;
Il registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni è tenuto dal Sindaco e deve contenere data
dell’operazione, quantità del materiale, elementi indicativi, provenienza e destinazione.
I registri di cui ai commi precedenti possono essere tenuti anche con metodologie informatiche,
purchè la stampa di aggiornamento su tabulato possa avvenire in tempo reale e contenga tutti gli
elementi indicati in questo articolo. La stampa di aggiornamento deve avvenire comunque con
scadenza non superiore ai tre mesi.
I registri e i tabulati previsti dal presente articolo devono essere preventivamente numerati e
vidimati con le modalità di cui all’art. 14 comma 5 e 6 del DM 145/87.
Sui registri non possono farsi cancellazioni, gli errori devono essere corretti in modo che risulti
leggibile quanto vi era precedentemente scritto.
Art.16 - DOVERI DELL’ASSEGNATARIO
L’addetto alla Polizia Municipale, cui è assegnata l’arma, ai sensi degli articoli precedenti, deve:
a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell’arma e le
condizioni in cui l’arma e le munizioni sono assegnate;
b) custodire diligentemente l’arma nell’interesse della sicurezza pubblica e privata, nonchè
curarne la manutenzione e la pulizia;
c) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell’arma;
d) mantenere l’addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro;
e) fare immediata denuncia alla competente Autorità Giudiziaria ed informare del fatto il
Sindaco in caso di smarrimento o di furto dell’arma o di sue parti o delle munizioni.
Art. 17 - PRESCRIZIONI PER LA SICUREZZA
Le armi devono essere prelevate e versate scariche.
Le operazioni di carico e scarico nonché di pulizia delle armi devono avvenire in luogo isolato e
comunque lontano dal locale in cui sono conservate le armi, a dette operazioni non deve assistervi
alcuno oltre l’affidatario dell’arma.
Le munizioni, assegnate in via continuativa agli appartenenti al servizio, devono essere sostituite
obbligatoriamente ogni tre anni ovvero ogni qualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte
ad immersione, al gelo od a particolari fonti di calore.
Le munizioni custodite in cassaforte devono essere sostituite almeno ogni 5 anni.
Le munizioni sostituite, se non presentano anomalie e se non hanno subito deterioramento, possono
essere utilizzate nei tiri di addestramento, in caso contrario devono essere versate all’apposito
servizio artificieri dell’Esercito.
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Art.18 - ADDESTRAMENTO
Gli addetti alla Polizia Municipale che rivestono la qualifica di Agente di P.S. prestano servizio
armato, dopo aver conseguito il necessario addestramento, salvo che provengano da altro servizio di
Polizia dove abbiano conseguito tale addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso
di numero 3 lezioni regolamentari di tiro a segno, presso poligoni abilitati per l’addestramento al
tiro con le armi comuni da sparo.
A tal fine il Comune, nei quadri di programmi di addestramento e formazione disposti dalla
Regione, può stipulare apposite convenzioni con le sezioni del Tiro a Segno Nazionale, nonché con
gli Enti e Comandi che dispongono di poligoni abilitati.
Oltre a quanto previsto dalla Legge 28 maggio 1981 n. 286, contenente disposizioni per l’iscrizione
alle Sezioni del Tiro a Segno Nazionale, il Sindaco può disporre le ripetizione dell’addestramento al
tiro nel corso dell’anno per gli addetti alla Polizia Municipale o per quelli fra essi che svolgono
particolari servizi.
I corsi di tiro effettuati presso poligoni di Enti o Comandi dello Stato o presso poligoni
appositamente costituiti per la Polizia Municipale, sono equivalenti a tutti gli effetti ai corsi delle
Sezioni del Tiro a Segno Nazionale.
Il Sindaco o suo Assessore delegato comunica annualmente ed anticipatamente al Prefetto la data di
inizio delle esercitazioni al tiro nonché l’elenco nominativo degli Agenti di Polizia Municipale che
vi prendono parte, comunica altresì gli esiti complessivi di tali esercitazioni.
Art.19 - PORTO D’ARMI PER LA FREQUENZA DEI POLIGONI DI TIRO A
SEGNO
Qualora il poligono di tiro si trovi in Comune diverso da quello in cui prestano servizio gli addetti
alla Polizia Municipale, l’autorizzazione a portare le armi in dotazione fino al campo di tiro e
viceversa è rilasciata dal Questore, ai sensi della Legge 18.06.1969 n. 323, ed ha la durata di sei
anni.
A tal fine, il Sindaco trasmette al Questore l’elenco degli addetti in possesso della qualità di Agente
di Pubblica Sicurezza ed annota gli estremi dell’autorizzazione, con la data della scadenza,
nell’apposito tesserino di riconoscimento o altro documento di cui all’art. 7 comma 3.
Art.20 -NORME INTEGRATIVE
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al
DM 145/87 e s.m.i. ed ogni altra legge o disposizione normativa in materia.
Le norme regolamentari comunali in contrasto con il presente regolamento devono ritenersi
abrogate.
Art. 21 - ENTRATA IN VIGORE.
Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua ripubblicazione a deliberazione esecutiva per
15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio, del testo regolamentare.
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INDICE
Art.1 - DISPOSIZIONI GENERALI ...................................................................................................2
Art. 2 - DOTAZIONE DELL’ARMA .................................................................................................2
Art.3 - SERVIZI ARMATI..................................................................................................................2
Art.4 - ASSEGNAZIONE DELL’ARMA E DELLE MUNIZIONI ...................................................2
Art.5 - TIPOLOGIA DELLE ARMI IN DOTAZIONE ......................................................................2
Art.6 - COMUNICAZIONE AL PREFETTO .....................................................................................2
Art.7 - MODALITA’ E CASI DI PORTO DELL’ARMA..................................................................3
Art.8 - PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DELL’ARMA ..................................................3
Art.9 - FUNZIONI AUSILIARIE DI PUBBLICA SICUREZZA.......................................................3
Art.10 - SERVIZI FUORI DEL TERRITORIO DEL COMUNE .......................................................3
Art.11 - SERVIZI DI COLLEGAMENTO E DI RAPPRESENTANZA............................................4
Art. 12 - OPERAZIONE DI PRELEVAMENTO E DI VERSAMENTO ..........................................4
Art.13 - CUSTODIA DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI ...........................................................4
Art. 14 - CONSERVAZIONE DELLE CHIAVI.................................................................................4
Art.15 - REGISTRI OBBLIGATORI..................................................................................................5
Art.16 - DOVERI DELL’ASSEGNATARIO......................................................................................5
Art. 17 - PRESCRIZIONI PER LA SICUREZZA ..............................................................................5
Art.18 - ADDESTRAMENTO ............................................................................................................6
Art.19 - PORTO D’ARMI PER LA FREQUENZA DEI POLIGONI DI TIRO A SEGNO ..............6
Art.20 -NORME INTEGRATIVE.......................................................................................................6
Art. 21 - ENTRATA IN VIGORE. ......................................................................................................6