Progetto di legge della XIII legislatura

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Progetto di legge della XIII legislatura
Atti Parlamentari
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DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI
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DOCUMENTI
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 5921
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PROPOSTA DI LEGGE
D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI
CAVERI, CHIAMPARINO, BARRAL, CAMBURSANO, MASSA,
MERLO, SOAVE, VOGLINO
Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di
raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi e conservati
Presentata il 19 aprile 1999
ONOREVOLI COLLEGHI ! — Negli ultimi
venti anni le conoscenze, gli usi, la coltivazione e la commercializzazione del tartufo sono profondamente cambiati, per cui
si rendono necessarie alcune modifiche ed
integrazioni alla legge 16 dicembre 1985,
n. 752, per adeguarla alla nuova realtà
venutasi a determinare.
Il tartufo è un prodotto agricolo che
risente
dell’inquinamento
ambientale,
tanto da essere considerato un buon indicatore della salute del terreno agricolo.
Ogni tartufo commestibile ha un suo
peculiare habitat, che va salvaguardato. In
particolare, il tartufo bianco (Tuber magnatum Pico) − specie esclusiva del territorio italiano, forte veicolo commerciale
dei prodotti agricoli nazionali all’estero −
trova il suo habitat migliore nei prati coltivati dei fondi valle delle Langhe e del
Monferrato; oggi, con il progressivo abbandono delle colture foraggiere in Piemonte,
la produzione di tartufi bianchi è notevolmente regredita, cosicché si rende indispensabile favorire il recupero ed il mantenimento dell’habitat attraverso la coltivazione dei terreni allo scopo vocati. Non
si deve poi trascurare che l’incentivazione
della coltivazione del tartufo permetterebbe il recupero di quelle aree marginali
dell’agricoltura destinate ad un rapido declino.
Uno dei motivi principali della perdita
di produzione delle tartufaie naturali di
tartufo bianco è la crescita eccessiva delle
piante che favoriscono un eccessivo om-
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breggiamento; la pratica comune per ovviare a tale inconveniente consiste nel procedere ad un diradamento delle stesse al
fine di recuperare la produzione del tartufo bianco, per cui deve essere eliminato
dall’articolo 3 della legge n. 752 del 1985
l’obbligo di migliorare ed incrementare le
tartufaie naturali con la messa a dimora di
un congruo numero di piante tartufigene
(articolo 2 della proposta di legge).
L’elenco dei tartufi destinati al consumo
(di cui all’articolo 2, primo comma, della
legge n. 752 del 1985) deve includere anche il Tuber indicum Cookee et Massee, una
specie che arriva dalla Cina e che presenta
caratteristiche organolettiche peggiori delle
nostre, con le quali pertanto non va confusa anche se ne deve essere permessa la
vendita: questa revisione è in linea con la
nuova legge francese sulla commercializzazione dei tartufi freschi.
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DOCUMENTI
Per ciò che riguarda il commercio del
prodotto fresco l’allegato 1 annesso alla
legge n. 752 del 1985 è sostituito con un
nuovo allegato, che prende anch’esso
spunto dalla citata legge francese.
Rimane molto importante la difesa del
tartufo, prodotto agricolo di alta qualità,
dalle frodi commerciali: negli ultimi anni
sono stati sintetizzati alcuni prodotti chimici − appartenenti agli idrocarburi aromatici, di cui non si conoscono ancora gli
effetti sulla salute umana, anche se sono
ben note le capacità cancerogene di altri
idrocarburi aromatici, come il benzopirene
− che potrebbero essere usati per contraffare sia il prodotto fresco che quello conservato, nonché gli oli alimentari al tartufo
e altri prodotti, per cui appare essenziale
introdurre nell’articolo 14 della legge
n. 752 del 1985 disposizioni recanti adeguati meccanismi di salvaguardia.
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PROPOSTA DI LEGGE
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ART. 1.
1. Al primo comma dell’articolo 2 della
legge 16 dicembre 1985, n. 752, è aggiunto,
in fine, il seguente numero:
« 9-bis) Tuber indicum Cookee et Massee, detto volgarmente tartufo cinese ».
ART. 2.
1. Al quinto comma dell’articolo 3 della
legge 16 dicembre 1985, n. 752, le parole:
« migliorate ed incrementate con la messa
a dimora di un congruo numero di piante
tartufigene » sono soppresse.
ART. 3.
1. All’articolo 14 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi:
« Tutti i prodotti alimentari contenenti
tartufo devono recare sull’etichetta l’indicazione della specie del tartufo utilizzato e
della relativa quantità.
È vietato utilizzare sostanze aromatiche
naturali o di sintesi per aromatizzare prodotti alimentari freschi o conservati ».
ART. 4.
1. L’allegato 1 e l’allegato 2 annessi alla
legge 16 dicembre 1985, n. 752, sono sostituiti dal seguente:
« ALLEGATO 1.
ARTICOLO 1.
(Finalità).
Il presente allegato ha la finalità di
migliorare la classificazione dei tartufi,
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ascocarpi provenienti da funghi del genere
Tuber, prodotti agricoli, commercializzati
freschi o destinati alla trasformazione, o
conservati.
ARTICOLO 2.
(Caratteristiche dei tartufi freschi)
1. Specie commerciabili.
L’elenco delle specie di cui è autorizzata
la commercializzazione è il seguente:
a) Tuber melanosporum Vitt, chiamato anche T. Nigrum Bull, usualmente
chiamato tartufo nero pregiato, tartufo
nero dolce, tartufo nero di Norcia o di
Spoleto, tartufo nero del Penigord;
b) Tuber brumale Vitt, chiamato anche T. brumale var moschatum Ferry de la
Belonne, usualmente chiamato tartufo
nero d’inverno, trifola nera o tartufo nero
moscato;
c) Tuber aestivum Vitt, usualmente
chiamato scorzone o tartufo nero d’estate;
d) Tuber uncinatum Chatin, usualmente chiamato scorzone o di Fragno;
e) Tuber mesentericum Vitt, usualmente chiamato tartufo mesenterico o tartufo nero ordinario, tartufo di Bagnoli o di
Avellino;
f) Tuber magnatum Pico, usualmente
chiamato tartufo bianco d’Alba o del Piemonte o tartufo buono di Acqualagna;
g) Tuber borchii Vitt, chiamato anche
T. albidum Pico, usualmente chiamato
bianchetto o marzuolo;
h) Tuber macrosporum Vitt, usualmente chiamato tartufo macrosporo o nero
liscio o grigio. Le loro caratteristiche botaniche e organolettiche sono descritte in
allegato;
i) vari tartufi del genere Tuber, usualmente chiamati tartufo nero della Cina o
dell’Asia o tartufo cinese o asiatico.
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2. Disposizioni riguardanti la qualità.
A − Caratteristiche minime.
Per tutte le categorie indipendentemente dalle disposizioni particolari previste per ciascuna categoria e per le tolleranze ammesse, i tartufi devono:
1) avere l’odore, il sapore e il colore
caratteristico delle specie;
2) avere una sufficiente maturità, tale
che i tartufi rispondano alle esigenze commerciali cui sono destinati;
3) essere duri al tatto;
4) essere puliti, spazzolati o spazzolati e lavati, senza traccia di terra;
5) essere esenti da parassiti o da
materiali estranei;
6) essere esenti da marciume o muffe
o da alterazioni dovute al gelo;
7) essere esenti da una umidità
esterna normale.
B − Classificazione.
I tartufi sono oggetto della seguente
classificazione:
a) Categoria « extra ».
I tartufi classificati in questa categoria
devono essere di qualità superiore.
Devono presentare le caratteristiche della
specie. Essi devono altresı̀:
1) essere interi;
2) avere una forma arrotondata, più
o meno regolare e lobata;
3) essere esenti da deterioramenti dovuti a predatori.
Essi non devono presentare difetti, ad
eccezione dei seguenti, purchè questi non
portino danno all’aspetto generale del prodotto, alla sua qualità, alla sua conservazione e alla sua presentazione:
1) leggerissime alterazioni superficiali;
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2) leggerissimi difetti d’aspetto;
3) leggerissimi difetti di forma;
4) leggerissimi difetti di colore.
b) Categoria « 1 ».
I tartufi classificati in questa categoria
devono essere di buona qualità.
Devono essere interi.
Possono tuttavia presentare i seguenti
leggeri difetti, a condizione che questi non
nuocciano né all’aspetto generale del prodotto, né alla sua qualità, nè alla sua
conservazione:
1) leggeri difetti di forma, d’aspetto e
di colore;
2) leggere modificazioni superficiali;
3) leggeri deterioramenti causati da
predatori.
c) Categoria « 2 ».
Entrano in questa categoria:
1) i tartufi interi che non entrano
nelle categorie superiori, a condizione che
rispettino le caratteristiche minime;
2) i pezzi di tartufo rispondenti alle
caratteristiche minime, di taglio fresco e di
recente esecuzione.
I tartufi che entrano in questa categoria
possono presentare i seguenti difetti, a
condizione che siano rispettate le loro caratteristiche essenziali di qualità e di presentazione:
1) difetti di forma, di aspetto e di
colore;
2) modificazioni superficiali o tagli
freschi;
3) leggeri deterioramenti dovuti a
predatori.
3. Disposizioni riguardanti i calibri.
Il calibro è determinato dal peso di
ciascun tartufo o pezzo di tartufo.
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Disposizioni generali.
Sono chiamati:
1) « tartufi interi » quelli di peso superiore o pari a 5 grammi;
2) « pezzi di tartufo » quelli di peso
superiore o pari a 5 grammi;
3) « ritagli di tartufo » i tartufi interi
e i pezzi di tartufo di peso inferiore a 5
grammi.
I ritagli di tartufo sono commercializzati fuori classificazione: essi sono riservati
esclusivamente alla trasformazione.
Disposizioni particolari.
I tartufi classificati di categoria « extra »
devono avere un peso superiore o uguale a
30 grammi.
I tartufi classificati di categoria « 1 »
devono avere una massa superiore o
uguale a 10 grammi.
4. Disposizioni riguardanti la tolleranza.
Tolleranze relative alle specie commercializzate:
la commercializzazione separata dei
tartufi è obbligatoria;
la presente disposizione non ammette
nessuna tolleranza;
l’incisione è consigliata per ogni incertezza.
Tolleranze relative alla qualità:
per ogni categoria è ammesso che il 2
per cento di peso di tartufi non corrisponda alle caratteristiche della categoria,
ma sia conforme alle caratteristiche della
categoria immediatamente inferiore.
Tolleranze relative al peso:
per ogni categoria è ammesso che un 2
per cento di tartufi abbia un peso inferiore
al peso minimo previsto per la categoria.
La tolleranza sommata di qualità e di
peso non deve superare il 2 per cento di
peso.
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5. Disposizioni concernenti la presentazione.
Le specie di tartufi devono essere
commercializzate separatamente.
A − Omogeneità.
Il contenuto di ciascun contenitore deve
essere omogeneo, comprendere tartufi
della stessa origine, specie, qualità e sensibilmente di pari stato di maturazione,
sviluppo e colore.
La parte in evidenza della confezione
deve essere rappresentativa dell’insieme.
B − Sistemazione.
I tartufi devono essere imballati in
modo da assicurare la protezione conveniente al prodotto.
I materiali e in particolare le carte
utilizzate all’interno del contenitore devono essere nuovi, puliti e di sostanze tali
da non poter causare ai prodotti alterazioni sia esterne che interne. L’impiego di
materiali e in particolare di carte o di
timbri con indicazioni commerciali è autorizzato a patto che la stampa o l’etichettatura siano realizzate con inchiostro o
colla non tossici.
Le confezioni devono essere esenti da
qualsiasi corpo estraneo.
I tartufi devono essere obbligatoriamente confezionati in imballaggi nuovi
quando sono oggetto di spedizione.
C − Presentazione.
I tartufi possono essere commercializzati nella forma di:
1) tartufi interi;
2) pezzi di tartufi.
Le due tipologie devono essere commercializzate separatamente, rispettando le disposizioni di cui all’articolo 3.
6. Disposizioni riguardanti l’etichettatura.
Le disposizioni relative all’etichettatura:
a) devono risultare evidenti all’atto
della presentazione del prodotto all’utiliz-
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zatore o al consumatore; devono figurare
sul contenitore o sul preimballaggio o, in
caso di vendita in blocco, su uno scritto
visibile da chi acquista;
b) possono essere poste all’interno del
pacco in caso di spedizione.
A − Identificazione.
Produttore e/o spedizioniere.
Nome e indirizzo o marchio approvato
o riconosciuto da un organismo ufficiale.
B − Denominazione del prodotto.
Nome usuale della specie di tartufo
come previsto dall’articolo 2.
Nome botanico della specie di tartufo
come previsto dall’articolo 2.
Modo di presentazione: « interi » o
« pezzi ».
C − Origine del prodotto.
Paese, provincia o regione di raccolta;
eventuale appellativo regionale o locale,
marca collettiva.
D − Caratteristiche commerciali.
Categoria.
E − Certificato ufficiale di controllo
(facoltativo).
ARTICOLO 3.
(Date di commercializzazione).
1. La commercializzazione di tartufi
immaturi è vietata.
2. I tartufi freschi non possono essere
commercializzati prima della data di inizio
raccolta fissata con decreto del prefetto in
Italia o delle autorità locali preposte per i
Paesi di origine o, in mancanza, prima
dell’inizio del periodo di maturazione che
è considerato normale nei luoghi di origine, e cioè:
a) Tuber melanospporum Vitt o Tuber
nigrum Bull: Italia: 15 novembre − 15
marzo/Francia: 1o dicembre − 31 marzo;
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b) Tuber brumale Vitto, Tuber brumale var moscatum Ferry de Belonne: Italia
15 dicembre − 15 marzo/Francia: 1o dicembre − 31 marzo;
c) Tuber indicum Cookee et Massee:
Cina: 1o dicembre − 31 marzo;
d) Tuber aestivum Vitt: Italia: 1o maggio − 30 novembre/Francia: 1o maggio − 30
settembre;
e) Tuber uncinatum Chatin: Italia: 1o
settembre − 31 gennaio/Francia: 1o settembre − 31 dicembre;
f) Tuber magnatum Pico: Italia: 1o
ottobre − 31 dicembre;
g) Tuber borchii Vitt o Tuba albidum
Pico: Italia: 15 gennaio − 3 aprile;
h) Tuber macrosporum: Italia: 1o settembre − 31 dicembre.
3. I tartufi freschi non possono essere
commercializzati oltre dieci giorni dalla
data di chiusura dei periodi di cui al
comma 2.
ARTICOLO 4.
(Controlli).
1. Gli agenti ufficiali di controllo, nel
limite delle loro competenze, possono effettuare tutti i controlli e i prelievi al fine
di assicurarsi del rispetto delle disposizioni
del presente allegato, dalla fase della produzione a quella della commercializzazione.
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DOCUMENTI
ARTICOLO 5.
(Caratteristiche botaniche e organolettiche delle specie di tartufi
prodotti e commercializzati in Europa).
Nomi
Tuber magnatum Pico
Tuber albidum Pico
Tuber borchi Vitt.
Tuber macrosporum Vitt.
Molto variabili, dalla taglia
di una noce a quella di una
grossa mela; in qualche caso
più di 10-15 cm. di diametro.
Regolare o irregolare, lobata, con base talvolta subconica evidente.
Variabile ma taglia generalmente da piccola a media da
un pisello ad un uovo di
gallina; in qualche caso fino
a 10 cm. di diametro.
Regolare o irregolare, sublobata.
Dalla taglia di una noce a
quella di un uovo di gallina,
raramente di più.
Caratteri
Corpo/ascocarpo
Dimensioni
Forma
Arrotondata o più o meno
irregolare.
Pelle/peridio
Colore
Aspetto
Verruche
Peridio
Molto variabile, inizialmente Bruno grigiastro, nerastro
biancastro, poi bianco-rosa- con macchie rugginose.
ceo, grigiastro, giallo-ocrabruno, bruno ruggine, bruno
arancio o anche bruno
scuro, sovente maculato di
macchie bruno-rosso o rossastro scuro.
Liscio (finemente granuloso
Liscio
Finemente verrucoso
alla lente)
Assenti.
Assenti.
Piccole, irregolari, poligonali, piuttosto quadrangolari, appiattite e difformi.
Aderente alla gleba
Aderente alla gleba
Aderente alla gleba
Giallastro,
ocra
pallido,
giallo ocraceo, ocraceo, giallo-olivastro, sfumato di verdastro, talvolta con delle
macchie bruno-marrone.
Carne/gleba
Consistenza
Colore
Vene
Odore
Sapore
Soda, ma facilmente friabile,
grassa al tatto.
Molto variabile, inizialmente
biancastro, poi giallastro,
bianco-grigio, giallastro-rossastro, fuligginoso, rossastro-grigio, sovente cosparso
di macchie rossastre, in
qualche caso fuligginosorossastro o rossastro (colore
di barbabietola rossa).
Numerose, bianche, fini, sinuose, anastomosate in numerosi punti.
Carnosa
Soda, carnosa
Inizialmente bianco, poi
ocraceo, rossastro brunastro, bruno-rosso, bruno
violaceo e anche quasi nero.
Inizialmente bianco, poi
bruno,
bruno-grigiastro,
bruno-ruggine e anche nerastro.
Più numerose, ramificate,
anastomosate, talvolta a
contorni diffusi, bianche,
bianco-ocracee,
rossastre
brunastre.
Forte, caratteristico di me- Pressoché aromatico, poi
tano, di formaggio ben fatto; forte e agliaceo, talvolta
negli esemplari giovani ri- sgradevole (di acetilene).
corda l’aglio e il formaggio
grana.
Numerose, larghe, bianche,
che imbruniscono all’aria.
Gradevole
Gradevole
Agliaceo, forte, che ricorda
quello di T. magnatum.
Gradevole
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Spore
Numero
per asco
Forma
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1 – 3 (4)
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Sub-globosa
Elissoide o sub-globosa
Ellittica
Da giallo-ocraceo pallido o Giallo ocraceo pallido, bru- Bruno grigiastro o rossastro
Colore
giallo-brunastro.
no-chiaro, bruno-rosso.
scuro.
Spore particolarmente grandi
(20) 25-32 (37) x
(20) 30-48 (55) x
(30) 40-80 (92) x
Dimensioni
(15) 20-30 (35) µ
(15) 18-35 (42) µ
(25) 30-55 (629) µ
(ornamentazione
esclusa)
Reticolato-alveolate, reticolo Reticolo-alveolata, reticolo Reticolato-alveolata, reticolo
Ornamentazione a maglie molto larghe, più o molto regolare, maglie ten- a maglie irregolari; larmeno regolari, più o meno denzialmente esagonali, più ghezza delle maglie: 5-9 µ;
fitte che in T. magnatum, di altezza del reticolo: 2,5-5 µ.
poligonati; altezza 4-5 µ.
dimensioni molto variabili
anche nello stesso corso fruttifero; altezza del reticolato
variabile: 2-5 µ.
Periodo normale di maturazione
Francia
Italia
1o ottobre-31 dicembre
15 gennaio-30 aprile
Nomi
Tuber aestivum Vitt.
Tuber uncinatum Chatin
1o settembre-31 dicembre
Tuber mesentericum Vitt.
Caratteri
Corpo/ascocarpo
Dimensioni
Forma
Variabili, dalla taglia di una
noce a quella di un pugno di
uomo o più; in qualche caso
più di 10 cm. di diametro.
Arrotondata o irregolare,
talvolta presenza di una fossetta basale.
Variabile dalla taglia di una Dalla taglia di una noce a
noce a quella di un pugno di più; raramente di un uovo di
gallina.
uomo o più.
Arrotondato o irregolare, Arrotondata o irregolare; getalvolta presenza di una fos- neralmente presenza di una
fossetta basale più o meno
setta basale.
notevole.
Pelle/peridio
Colore
Da bruno nerastro a nero
Da bruno nerastro a nero
Nerissimo
Aspetto
Verrucoso
Sovente di grande taglia (larghezza 3-12 mm.) piramidali
(con 5-7 lati), sporgenti,
dure, a spigoli vivi, generalmente depresse al vertice,
striate trasversalmente e solcate longitudinalmente.
Verrucoso
Piccole o grosse, piramidali
(con 5-7 lati), sporgenti, a
spigoli vivi, solcate longitudinalmente e a striature trasversali limitate o assenti.
Verrucoso
Piccole (larghezza 1-2 mm.),
molto fitte, acute o a vertice
appiattito, con 5 lati, non
striate trasversalmente.
Aderente alla gleba
Aderente alla gleba
Aderente alla gleba
Verruche
Peridio
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DOCUMENTI
Carne/gleba
Consistenza
Colore
Vene
Odore
Sapore
Soda, carnosa
Soda, carnosa
Soda, carnosa
Inizialmente biancastro, poi Marrone scuro, da bruno Inizialmente biancastro, poi
grigio-bruno, bruno scuro,
giallastro, color mastice noc- scuro a cioccolato.
da marrone scuro a cioccociola pallido, bruno chiaro.
lato.
Molto numerose, fitte, fini, Molto numerose, fitte, fini, Bianche, ben marcate, imarborescenti, bianche, im- assai ramificate, arbore- mutabili, formanti un labiscenti, bianche, immutabili. rinto.
mutabili.
Gradevole, ricorda un po’ il Gradevole di nocciole, può Forte, bituminoso, al fenolo,
malto d’orzo torrefatto o la diventare acre, di fenolo nei di tintura di iodio, sparisce
fermentazione, può diven- vecchi esemplari o per più o meno qualche tempo
tare sgradevole (odore di esemplari chiusi in reci- dopo l’estrazione.
ovile) nei vecchi esemplari o pienti ermetici.
per gli esemplari chiusi in
recipienti ermetici.
Leggero, gradevole.
Molto gradevole, assai più Più o meno gradevole, talmarcato che quello di T. ae- volta di mandorle amare.
stivum.
Spore
Numero
per asco
1-4 (5)
1-4 (7)
1-3 (5)
Ellittica
Da elissoide a sub-globulosa
Forme
Ellittica
Colore
Da giallastro a bruno pallido Da giallastro a bruno pallido
Dimensioni
(ornamentazione
esclusa)
(18) 25-45 (50) x
(15) 12-36 (40) µ
Reticolato-alveolate, reticolo
Ornamentazione poco sviluppato con alveoli
piuttosto piccoli e irregolari,
miscela di zone alveolate e
di creste membranose non
chiuse; altezza media 2 µ.
20-55 x 15-40 µ
Da giallastro
a brunastro chiaro
(20) 25-50 (53) x
(15) 20-38 (43) µ
Reticolato-alveolate, reticolo
molto sviluppato con alveoli
piuttosto ampi e irregolari;
altezza media 4 µ (fino a
9 µ).
Reticolato-alveolate, reticolo
mediamente sviluppato con
alveoli piccoli e irregolari,
sovente interrotti, percorsi
da creste secondarie; altezze
dei reticolati 3-6 µ.
Periodo normale di maturazione
Italia
1o maggio-30 novembre
1o ottobre-31 dicembre
1o settembre-31 gennaio
Francia
1o maggio-30 settembre
15 settembre-31 gennaio
1o settembre-31 dicembre
Tuber melanosporum Vitt.
Tuber nigrum Bull.
Tuber brumale Vitt.
T. brumale var. moschatum
Ferry de La Belonne.
Nomi
Caratteri
Corpo/ascocarpo
Dimensioni
Dalla taglia di una noce ad Dalla taglia di una noce ad
un pugno di uomo; in qual- un pugno di uomo.
che caso 10 cm. di diametro
e oltre.
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Forma
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Arrotondata o irregolare lo- Arrotondata o irregolare lobata.
bata; talvolta presenza di
una fossetta basale.
Pelle/peridio
Colore
Aspetto
Verruche
Peridio
(mai
rossastro
Inizialmente rossastro, poi Nerastro
nero rossastro, nero bruna- prima della maturazione).
stro.
Verrucoso
Poligonali (1-5 lati) di taglia
media (3-5 mm.), costolate
longitudinalmente, depresse
al vertice sub-friabili.
Verrucoso
Poligonali (5-6 lati) di taglia
media (larghezza 1-3 mm.)
generalmente più piccole di
quelle di T. melanosporum,
poco rilevate, depresse al
vertice, solcate longitudinalmente, non striate trasversalmente.
Aderente alla gleba
Fragile, che si scolla facilmente
Soda
Soda
Inizialmente bianco, poi grigiastro, grigio - rossastro, infine da bruno-violaceo a nero-porpora.
Numerose, fini, filiformi,
ben delimitate e molto ramificate, bianche, arrossanti
all’aria a maturità.
Intenso, gradevole, caratteristico.
Inizialmente bianco, poi grigio, da grigio-bruno a grigionero.
1-3-4 (6) (mediamente 3-4)
1-6 (mediamente: 5)
Carne/gleba
Consistenza
Colore
Vene
Odore
Sapore
Grossolane, spesse e spaziate, gangliformi, talvolta
fini e fitte, bianche, immutabili.
Da gradevole a forese, moscato nella varietà moschatum.
Molto gradevole, caratteri- Gradevole; sgradevole nella
stico.
varietà moschatum.
Spore
Numero
per asco
Forme
Colore
Dimensioni
(ornamentazioni
escluse)
Ad elissoide allungato (come Oblungo-ellittica.
un pallone da rugby).
Bruno scuro - spore opache. Giallo-chiaro, bruno charo;
spore traslucide.
(20) 25-55 x (15) 20-35 µ
Echinulate, spine corte e riOrnamentazione gide, molto fitte, non allargate alla base; basi delle
spine che si collegano in
parte a formare delle piccole
vallecole (al microscopio
elettronico a scanzione) altezza delle spine 2,5-3 µ.
(15) 20-42 x 15-30 µ
Echinulate, spine lunghe, rigide e appuntite, non unite
alla base, talvolta flessuose.
Lunghezza fino a 6 µ.
DOCUMENTI
Atti Parlamentari
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XIII LEGISLATURA
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15
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Camera dei Deputati — 5921
DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI
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DOCUMENTI
Periodo di maturazione
Italia
15 novembre-15 marzo
15 novembre-15 marzo
Francia
1o dicembre-31 marzo
1o dicembre-31 marzo
Cina
(Caratteristiche botaniche e organolettiche
delle specie di tartufi prodotti nell’oriente asiatico e commercializzati in Europa).
Nomi
Caratteri
Tartufi appartenenti al genere Tuber probabilmente di
varie specie (T. indicum, T.
himalaiese, eccetera) di cui
prosegue lo studio e la definizione
Corpo/ascocarpo
Dimensioni
Forma
Dalla taglia di una noce ad
un pugno di uomo (talvolta
60 mm. e oltre)
Arrotondata od occasionalmente irregolare lobata.
Pelle/peridio
Colore
Nero brunastro
Aspetto
Grossolanamente verrucoso
Verruche
Poligonali, larghe, appiattite,
piuttosto friabili
Peridio
Aderente alla gleba
Carne/gleba
Consistenza
Colore
Vene
Odore
Sapore
Un po’ elastica.
Inizialmente nocciola grigiastro, poi nero porpora.
Molto
numerose,
solitamente ancora più fitte che
in T. melanosporum, fini,
bianche, non arrossanti all’aria.
Gradevole di fungo, abbastanza forte nell’estrema
maturità.
Gradevole; talvolta un po’
piccante al termine della
maturità.
Atti Parlamentari
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XIII LEGISLATURA
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16
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Camera dei Deputati — 5921
DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI
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DOCUMENTI
Spore
Numero
per asco
(1) 2-4 (5)
A ellissoide corte (a profilo
Forme
ovoide)
Da bruno a bruno rossastro
Colore
scuro; francamente nerastro
a maturità estrema.
molto variabili
Dimensioni
20-35 (40) x
(ornamentazioni
15-30 (35) µ
escluse)
Echinulate, spine tozze, larOrnamentazione ghe alla base (1-3 µ) spaziate, sovente curvate all’estremità, con uno pseudoreticolo all’inizio della maturità tendente poi a sparire,
smussato.
Altezza: 3-5 µ
Periodo di maturazione
Italia
Francia
Cina
1o dicembre-31 marzo
».
DDL13-5921
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