Progetto di legge della XIII legislatura
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Progetto di legge della XIII legislatura
Atti Parlamentari — XIII LEGISLATURA — 1 Camera dei Deputati — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 5921 — PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI CAVERI, CHIAMPARINO, BARRAL, CAMBURSANO, MASSA, MERLO, SOAVE, VOGLINO Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi e conservati Presentata il 19 aprile 1999 ONOREVOLI COLLEGHI ! — Negli ultimi venti anni le conoscenze, gli usi, la coltivazione e la commercializzazione del tartufo sono profondamente cambiati, per cui si rendono necessarie alcune modifiche ed integrazioni alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, per adeguarla alla nuova realtà venutasi a determinare. Il tartufo è un prodotto agricolo che risente dell’inquinamento ambientale, tanto da essere considerato un buon indicatore della salute del terreno agricolo. Ogni tartufo commestibile ha un suo peculiare habitat, che va salvaguardato. In particolare, il tartufo bianco (Tuber magnatum Pico) − specie esclusiva del territorio italiano, forte veicolo commerciale dei prodotti agricoli nazionali all’estero − trova il suo habitat migliore nei prati coltivati dei fondi valle delle Langhe e del Monferrato; oggi, con il progressivo abbandono delle colture foraggiere in Piemonte, la produzione di tartufi bianchi è notevolmente regredita, cosicché si rende indispensabile favorire il recupero ed il mantenimento dell’habitat attraverso la coltivazione dei terreni allo scopo vocati. Non si deve poi trascurare che l’incentivazione della coltivazione del tartufo permetterebbe il recupero di quelle aree marginali dell’agricoltura destinate ad un rapido declino. Uno dei motivi principali della perdita di produzione delle tartufaie naturali di tartufo bianco è la crescita eccessiva delle piante che favoriscono un eccessivo om- Atti Parlamentari XIII LEGISLATURA — — 2 — Camera dei Deputati — 5921 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI breggiamento; la pratica comune per ovviare a tale inconveniente consiste nel procedere ad un diradamento delle stesse al fine di recuperare la produzione del tartufo bianco, per cui deve essere eliminato dall’articolo 3 della legge n. 752 del 1985 l’obbligo di migliorare ed incrementare le tartufaie naturali con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene (articolo 2 della proposta di legge). L’elenco dei tartufi destinati al consumo (di cui all’articolo 2, primo comma, della legge n. 752 del 1985) deve includere anche il Tuber indicum Cookee et Massee, una specie che arriva dalla Cina e che presenta caratteristiche organolettiche peggiori delle nostre, con le quali pertanto non va confusa anche se ne deve essere permessa la vendita: questa revisione è in linea con la nuova legge francese sulla commercializzazione dei tartufi freschi. — DOCUMENTI Per ciò che riguarda il commercio del prodotto fresco l’allegato 1 annesso alla legge n. 752 del 1985 è sostituito con un nuovo allegato, che prende anch’esso spunto dalla citata legge francese. Rimane molto importante la difesa del tartufo, prodotto agricolo di alta qualità, dalle frodi commerciali: negli ultimi anni sono stati sintetizzati alcuni prodotti chimici − appartenenti agli idrocarburi aromatici, di cui non si conoscono ancora gli effetti sulla salute umana, anche se sono ben note le capacità cancerogene di altri idrocarburi aromatici, come il benzopirene − che potrebbero essere usati per contraffare sia il prodotto fresco che quello conservato, nonché gli oli alimentari al tartufo e altri prodotti, per cui appare essenziale introdurre nell’articolo 14 della legge n. 752 del 1985 disposizioni recanti adeguati meccanismi di salvaguardia. Atti Parlamentari — XIII LEGISLATURA — 3 — Camera dei Deputati — 5921 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI PROPOSTA DI LEGGE — ART. 1. 1. Al primo comma dell’articolo 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è aggiunto, in fine, il seguente numero: « 9-bis) Tuber indicum Cookee et Massee, detto volgarmente tartufo cinese ». ART. 2. 1. Al quinto comma dell’articolo 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, le parole: « migliorate ed incrementate con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene » sono soppresse. ART. 3. 1. All’articolo 14 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: « Tutti i prodotti alimentari contenenti tartufo devono recare sull’etichetta l’indicazione della specie del tartufo utilizzato e della relativa quantità. È vietato utilizzare sostanze aromatiche naturali o di sintesi per aromatizzare prodotti alimentari freschi o conservati ». ART. 4. 1. L’allegato 1 e l’allegato 2 annessi alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, sono sostituiti dal seguente: « ALLEGATO 1. ARTICOLO 1. (Finalità). Il presente allegato ha la finalità di migliorare la classificazione dei tartufi, — DOCUMENTI Atti Parlamentari XIII LEGISLATURA — — 4 — Camera dei Deputati — 5921 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ascocarpi provenienti da funghi del genere Tuber, prodotti agricoli, commercializzati freschi o destinati alla trasformazione, o conservati. ARTICOLO 2. (Caratteristiche dei tartufi freschi) 1. Specie commerciabili. L’elenco delle specie di cui è autorizzata la commercializzazione è il seguente: a) Tuber melanosporum Vitt, chiamato anche T. Nigrum Bull, usualmente chiamato tartufo nero pregiato, tartufo nero dolce, tartufo nero di Norcia o di Spoleto, tartufo nero del Penigord; b) Tuber brumale Vitt, chiamato anche T. brumale var moschatum Ferry de la Belonne, usualmente chiamato tartufo nero d’inverno, trifola nera o tartufo nero moscato; c) Tuber aestivum Vitt, usualmente chiamato scorzone o tartufo nero d’estate; d) Tuber uncinatum Chatin, usualmente chiamato scorzone o di Fragno; e) Tuber mesentericum Vitt, usualmente chiamato tartufo mesenterico o tartufo nero ordinario, tartufo di Bagnoli o di Avellino; f) Tuber magnatum Pico, usualmente chiamato tartufo bianco d’Alba o del Piemonte o tartufo buono di Acqualagna; g) Tuber borchii Vitt, chiamato anche T. albidum Pico, usualmente chiamato bianchetto o marzuolo; h) Tuber macrosporum Vitt, usualmente chiamato tartufo macrosporo o nero liscio o grigio. Le loro caratteristiche botaniche e organolettiche sono descritte in allegato; i) vari tartufi del genere Tuber, usualmente chiamati tartufo nero della Cina o dell’Asia o tartufo cinese o asiatico. — DOCUMENTI Atti Parlamentari XIII LEGISLATURA — — — Camera dei Deputati — 5921 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI 2. Disposizioni riguardanti la qualità. A − Caratteristiche minime. Per tutte le categorie indipendentemente dalle disposizioni particolari previste per ciascuna categoria e per le tolleranze ammesse, i tartufi devono: 1) avere l’odore, il sapore e il colore caratteristico delle specie; 2) avere una sufficiente maturità, tale che i tartufi rispondano alle esigenze commerciali cui sono destinati; 3) essere duri al tatto; 4) essere puliti, spazzolati o spazzolati e lavati, senza traccia di terra; 5) essere esenti da parassiti o da materiali estranei; 6) essere esenti da marciume o muffe o da alterazioni dovute al gelo; 7) essere esenti da una umidità esterna normale. B − Classificazione. I tartufi sono oggetto della seguente classificazione: a) Categoria « extra ». I tartufi classificati in questa categoria devono essere di qualità superiore. Devono presentare le caratteristiche della specie. Essi devono altresı̀: 1) essere interi; 2) avere una forma arrotondata, più o meno regolare e lobata; 3) essere esenti da deterioramenti dovuti a predatori. Essi non devono presentare difetti, ad eccezione dei seguenti, purchè questi non portino danno all’aspetto generale del prodotto, alla sua qualità, alla sua conservazione e alla sua presentazione: 1) leggerissime alterazioni superficiali; 5 — DOCUMENTI Atti Parlamentari XIII LEGISLATURA — — 6 — Camera dei Deputati — 5921 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI 2) leggerissimi difetti d’aspetto; 3) leggerissimi difetti di forma; 4) leggerissimi difetti di colore. b) Categoria « 1 ». I tartufi classificati in questa categoria devono essere di buona qualità. Devono essere interi. Possono tuttavia presentare i seguenti leggeri difetti, a condizione che questi non nuocciano né all’aspetto generale del prodotto, né alla sua qualità, nè alla sua conservazione: 1) leggeri difetti di forma, d’aspetto e di colore; 2) leggere modificazioni superficiali; 3) leggeri deterioramenti causati da predatori. c) Categoria « 2 ». Entrano in questa categoria: 1) i tartufi interi che non entrano nelle categorie superiori, a condizione che rispettino le caratteristiche minime; 2) i pezzi di tartufo rispondenti alle caratteristiche minime, di taglio fresco e di recente esecuzione. I tartufi che entrano in questa categoria possono presentare i seguenti difetti, a condizione che siano rispettate le loro caratteristiche essenziali di qualità e di presentazione: 1) difetti di forma, di aspetto e di colore; 2) modificazioni superficiali o tagli freschi; 3) leggeri deterioramenti dovuti a predatori. 3. Disposizioni riguardanti i calibri. Il calibro è determinato dal peso di ciascun tartufo o pezzo di tartufo. — DOCUMENTI Atti Parlamentari XIII LEGISLATURA — — 7 — Camera dei Deputati — 5921 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI Disposizioni generali. Sono chiamati: 1) « tartufi interi » quelli di peso superiore o pari a 5 grammi; 2) « pezzi di tartufo » quelli di peso superiore o pari a 5 grammi; 3) « ritagli di tartufo » i tartufi interi e i pezzi di tartufo di peso inferiore a 5 grammi. I ritagli di tartufo sono commercializzati fuori classificazione: essi sono riservati esclusivamente alla trasformazione. Disposizioni particolari. I tartufi classificati di categoria « extra » devono avere un peso superiore o uguale a 30 grammi. I tartufi classificati di categoria « 1 » devono avere una massa superiore o uguale a 10 grammi. 4. Disposizioni riguardanti la tolleranza. Tolleranze relative alle specie commercializzate: la commercializzazione separata dei tartufi è obbligatoria; la presente disposizione non ammette nessuna tolleranza; l’incisione è consigliata per ogni incertezza. Tolleranze relative alla qualità: per ogni categoria è ammesso che il 2 per cento di peso di tartufi non corrisponda alle caratteristiche della categoria, ma sia conforme alle caratteristiche della categoria immediatamente inferiore. Tolleranze relative al peso: per ogni categoria è ammesso che un 2 per cento di tartufi abbia un peso inferiore al peso minimo previsto per la categoria. La tolleranza sommata di qualità e di peso non deve superare il 2 per cento di peso. — DOCUMENTI Atti Parlamentari XIII LEGISLATURA — — 8 — Camera dei Deputati — 5921 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI 5. Disposizioni concernenti la presentazione. Le specie di tartufi devono essere commercializzate separatamente. A − Omogeneità. Il contenuto di ciascun contenitore deve essere omogeneo, comprendere tartufi della stessa origine, specie, qualità e sensibilmente di pari stato di maturazione, sviluppo e colore. La parte in evidenza della confezione deve essere rappresentativa dell’insieme. B − Sistemazione. I tartufi devono essere imballati in modo da assicurare la protezione conveniente al prodotto. I materiali e in particolare le carte utilizzate all’interno del contenitore devono essere nuovi, puliti e di sostanze tali da non poter causare ai prodotti alterazioni sia esterne che interne. L’impiego di materiali e in particolare di carte o di timbri con indicazioni commerciali è autorizzato a patto che la stampa o l’etichettatura siano realizzate con inchiostro o colla non tossici. Le confezioni devono essere esenti da qualsiasi corpo estraneo. I tartufi devono essere obbligatoriamente confezionati in imballaggi nuovi quando sono oggetto di spedizione. C − Presentazione. I tartufi possono essere commercializzati nella forma di: 1) tartufi interi; 2) pezzi di tartufi. Le due tipologie devono essere commercializzate separatamente, rispettando le disposizioni di cui all’articolo 3. 6. Disposizioni riguardanti l’etichettatura. Le disposizioni relative all’etichettatura: a) devono risultare evidenti all’atto della presentazione del prodotto all’utiliz- — DOCUMENTI Atti Parlamentari XIII LEGISLATURA — — 9 — Camera dei Deputati — 5921 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI zatore o al consumatore; devono figurare sul contenitore o sul preimballaggio o, in caso di vendita in blocco, su uno scritto visibile da chi acquista; b) possono essere poste all’interno del pacco in caso di spedizione. A − Identificazione. Produttore e/o spedizioniere. Nome e indirizzo o marchio approvato o riconosciuto da un organismo ufficiale. B − Denominazione del prodotto. Nome usuale della specie di tartufo come previsto dall’articolo 2. Nome botanico della specie di tartufo come previsto dall’articolo 2. Modo di presentazione: « interi » o « pezzi ». C − Origine del prodotto. Paese, provincia o regione di raccolta; eventuale appellativo regionale o locale, marca collettiva. D − Caratteristiche commerciali. Categoria. E − Certificato ufficiale di controllo (facoltativo). ARTICOLO 3. (Date di commercializzazione). 1. La commercializzazione di tartufi immaturi è vietata. 2. I tartufi freschi non possono essere commercializzati prima della data di inizio raccolta fissata con decreto del prefetto in Italia o delle autorità locali preposte per i Paesi di origine o, in mancanza, prima dell’inizio del periodo di maturazione che è considerato normale nei luoghi di origine, e cioè: a) Tuber melanospporum Vitt o Tuber nigrum Bull: Italia: 15 novembre − 15 marzo/Francia: 1o dicembre − 31 marzo; — DOCUMENTI Atti Parlamentari XIII LEGISLATURA — — 10 — Camera dei Deputati — 5921 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI b) Tuber brumale Vitto, Tuber brumale var moscatum Ferry de Belonne: Italia 15 dicembre − 15 marzo/Francia: 1o dicembre − 31 marzo; c) Tuber indicum Cookee et Massee: Cina: 1o dicembre − 31 marzo; d) Tuber aestivum Vitt: Italia: 1o maggio − 30 novembre/Francia: 1o maggio − 30 settembre; e) Tuber uncinatum Chatin: Italia: 1o settembre − 31 gennaio/Francia: 1o settembre − 31 dicembre; f) Tuber magnatum Pico: Italia: 1o ottobre − 31 dicembre; g) Tuber borchii Vitt o Tuba albidum Pico: Italia: 15 gennaio − 3 aprile; h) Tuber macrosporum: Italia: 1o settembre − 31 dicembre. 3. I tartufi freschi non possono essere commercializzati oltre dieci giorni dalla data di chiusura dei periodi di cui al comma 2. ARTICOLO 4. (Controlli). 1. Gli agenti ufficiali di controllo, nel limite delle loro competenze, possono effettuare tutti i controlli e i prelievi al fine di assicurarsi del rispetto delle disposizioni del presente allegato, dalla fase della produzione a quella della commercializzazione. — DOCUMENTI Atti Parlamentari — XIII LEGISLATURA — 11 — Camera dei Deputati — 5921 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI ARTICOLO 5. (Caratteristiche botaniche e organolettiche delle specie di tartufi prodotti e commercializzati in Europa). Nomi Tuber magnatum Pico Tuber albidum Pico Tuber borchi Vitt. Tuber macrosporum Vitt. Molto variabili, dalla taglia di una noce a quella di una grossa mela; in qualche caso più di 10-15 cm. di diametro. Regolare o irregolare, lobata, con base talvolta subconica evidente. Variabile ma taglia generalmente da piccola a media da un pisello ad un uovo di gallina; in qualche caso fino a 10 cm. di diametro. Regolare o irregolare, sublobata. Dalla taglia di una noce a quella di un uovo di gallina, raramente di più. Caratteri Corpo/ascocarpo Dimensioni Forma Arrotondata o più o meno irregolare. Pelle/peridio Colore Aspetto Verruche Peridio Molto variabile, inizialmente Bruno grigiastro, nerastro biancastro, poi bianco-rosa- con macchie rugginose. ceo, grigiastro, giallo-ocrabruno, bruno ruggine, bruno arancio o anche bruno scuro, sovente maculato di macchie bruno-rosso o rossastro scuro. Liscio (finemente granuloso Liscio Finemente verrucoso alla lente) Assenti. Assenti. Piccole, irregolari, poligonali, piuttosto quadrangolari, appiattite e difformi. Aderente alla gleba Aderente alla gleba Aderente alla gleba Giallastro, ocra pallido, giallo ocraceo, ocraceo, giallo-olivastro, sfumato di verdastro, talvolta con delle macchie bruno-marrone. Carne/gleba Consistenza Colore Vene Odore Sapore Soda, ma facilmente friabile, grassa al tatto. Molto variabile, inizialmente biancastro, poi giallastro, bianco-grigio, giallastro-rossastro, fuligginoso, rossastro-grigio, sovente cosparso di macchie rossastre, in qualche caso fuligginosorossastro o rossastro (colore di barbabietola rossa). Numerose, bianche, fini, sinuose, anastomosate in numerosi punti. Carnosa Soda, carnosa Inizialmente bianco, poi ocraceo, rossastro brunastro, bruno-rosso, bruno violaceo e anche quasi nero. Inizialmente bianco, poi bruno, bruno-grigiastro, bruno-ruggine e anche nerastro. Più numerose, ramificate, anastomosate, talvolta a contorni diffusi, bianche, bianco-ocracee, rossastre brunastre. Forte, caratteristico di me- Pressoché aromatico, poi tano, di formaggio ben fatto; forte e agliaceo, talvolta negli esemplari giovani ri- sgradevole (di acetilene). corda l’aglio e il formaggio grana. Numerose, larghe, bianche, che imbruniscono all’aria. Gradevole Gradevole Agliaceo, forte, che ricorda quello di T. magnatum. Gradevole Atti Parlamentari — XIII LEGISLATURA Spore Numero per asco Forma — 12 — Camera dei Deputati — 5921 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI 1–4 — 1 – 3 (4) DOCUMENTI 1–5 Sub-globosa Elissoide o sub-globosa Ellittica Da giallo-ocraceo pallido o Giallo ocraceo pallido, bru- Bruno grigiastro o rossastro Colore giallo-brunastro. no-chiaro, bruno-rosso. scuro. Spore particolarmente grandi (20) 25-32 (37) x (20) 30-48 (55) x (30) 40-80 (92) x Dimensioni (15) 20-30 (35) µ (15) 18-35 (42) µ (25) 30-55 (629) µ (ornamentazione esclusa) Reticolato-alveolate, reticolo Reticolo-alveolata, reticolo Reticolato-alveolata, reticolo Ornamentazione a maglie molto larghe, più o molto regolare, maglie ten- a maglie irregolari; larmeno regolari, più o meno denzialmente esagonali, più ghezza delle maglie: 5-9 µ; fitte che in T. magnatum, di altezza del reticolo: 2,5-5 µ. poligonati; altezza 4-5 µ. dimensioni molto variabili anche nello stesso corso fruttifero; altezza del reticolato variabile: 2-5 µ. Periodo normale di maturazione Francia Italia 1o ottobre-31 dicembre 15 gennaio-30 aprile Nomi Tuber aestivum Vitt. Tuber uncinatum Chatin 1o settembre-31 dicembre Tuber mesentericum Vitt. Caratteri Corpo/ascocarpo Dimensioni Forma Variabili, dalla taglia di una noce a quella di un pugno di uomo o più; in qualche caso più di 10 cm. di diametro. Arrotondata o irregolare, talvolta presenza di una fossetta basale. Variabile dalla taglia di una Dalla taglia di una noce a noce a quella di un pugno di più; raramente di un uovo di gallina. uomo o più. Arrotondato o irregolare, Arrotondata o irregolare; getalvolta presenza di una fos- neralmente presenza di una fossetta basale più o meno setta basale. notevole. Pelle/peridio Colore Da bruno nerastro a nero Da bruno nerastro a nero Nerissimo Aspetto Verrucoso Sovente di grande taglia (larghezza 3-12 mm.) piramidali (con 5-7 lati), sporgenti, dure, a spigoli vivi, generalmente depresse al vertice, striate trasversalmente e solcate longitudinalmente. Verrucoso Piccole o grosse, piramidali (con 5-7 lati), sporgenti, a spigoli vivi, solcate longitudinalmente e a striature trasversali limitate o assenti. Verrucoso Piccole (larghezza 1-2 mm.), molto fitte, acute o a vertice appiattito, con 5 lati, non striate trasversalmente. Aderente alla gleba Aderente alla gleba Aderente alla gleba Verruche Peridio Atti Parlamentari — XIII LEGISLATURA — 13 — Camera dei Deputati — 5921 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI Carne/gleba Consistenza Colore Vene Odore Sapore Soda, carnosa Soda, carnosa Soda, carnosa Inizialmente biancastro, poi Marrone scuro, da bruno Inizialmente biancastro, poi grigio-bruno, bruno scuro, giallastro, color mastice noc- scuro a cioccolato. da marrone scuro a cioccociola pallido, bruno chiaro. lato. Molto numerose, fitte, fini, Molto numerose, fitte, fini, Bianche, ben marcate, imarborescenti, bianche, im- assai ramificate, arbore- mutabili, formanti un labiscenti, bianche, immutabili. rinto. mutabili. Gradevole, ricorda un po’ il Gradevole di nocciole, può Forte, bituminoso, al fenolo, malto d’orzo torrefatto o la diventare acre, di fenolo nei di tintura di iodio, sparisce fermentazione, può diven- vecchi esemplari o per più o meno qualche tempo tare sgradevole (odore di esemplari chiusi in reci- dopo l’estrazione. ovile) nei vecchi esemplari o pienti ermetici. per gli esemplari chiusi in recipienti ermetici. Leggero, gradevole. Molto gradevole, assai più Più o meno gradevole, talmarcato che quello di T. ae- volta di mandorle amare. stivum. Spore Numero per asco 1-4 (5) 1-4 (7) 1-3 (5) Ellittica Da elissoide a sub-globulosa Forme Ellittica Colore Da giallastro a bruno pallido Da giallastro a bruno pallido Dimensioni (ornamentazione esclusa) (18) 25-45 (50) x (15) 12-36 (40) µ Reticolato-alveolate, reticolo Ornamentazione poco sviluppato con alveoli piuttosto piccoli e irregolari, miscela di zone alveolate e di creste membranose non chiuse; altezza media 2 µ. 20-55 x 15-40 µ Da giallastro a brunastro chiaro (20) 25-50 (53) x (15) 20-38 (43) µ Reticolato-alveolate, reticolo molto sviluppato con alveoli piuttosto ampi e irregolari; altezza media 4 µ (fino a 9 µ). Reticolato-alveolate, reticolo mediamente sviluppato con alveoli piccoli e irregolari, sovente interrotti, percorsi da creste secondarie; altezze dei reticolati 3-6 µ. Periodo normale di maturazione Italia 1o maggio-30 novembre 1o ottobre-31 dicembre 1o settembre-31 gennaio Francia 1o maggio-30 settembre 15 settembre-31 gennaio 1o settembre-31 dicembre Tuber melanosporum Vitt. Tuber nigrum Bull. Tuber brumale Vitt. T. brumale var. moschatum Ferry de La Belonne. Nomi Caratteri Corpo/ascocarpo Dimensioni Dalla taglia di una noce ad Dalla taglia di una noce ad un pugno di uomo; in qual- un pugno di uomo. che caso 10 cm. di diametro e oltre. Atti Parlamentari — XIII LEGISLATURA Forma — 14 Camera dei Deputati — 5921 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — Arrotondata o irregolare lo- Arrotondata o irregolare lobata. bata; talvolta presenza di una fossetta basale. Pelle/peridio Colore Aspetto Verruche Peridio (mai rossastro Inizialmente rossastro, poi Nerastro nero rossastro, nero bruna- prima della maturazione). stro. Verrucoso Poligonali (1-5 lati) di taglia media (3-5 mm.), costolate longitudinalmente, depresse al vertice sub-friabili. Verrucoso Poligonali (5-6 lati) di taglia media (larghezza 1-3 mm.) generalmente più piccole di quelle di T. melanosporum, poco rilevate, depresse al vertice, solcate longitudinalmente, non striate trasversalmente. Aderente alla gleba Fragile, che si scolla facilmente Soda Soda Inizialmente bianco, poi grigiastro, grigio - rossastro, infine da bruno-violaceo a nero-porpora. Numerose, fini, filiformi, ben delimitate e molto ramificate, bianche, arrossanti all’aria a maturità. Intenso, gradevole, caratteristico. Inizialmente bianco, poi grigio, da grigio-bruno a grigionero. 1-3-4 (6) (mediamente 3-4) 1-6 (mediamente: 5) Carne/gleba Consistenza Colore Vene Odore Sapore Grossolane, spesse e spaziate, gangliformi, talvolta fini e fitte, bianche, immutabili. Da gradevole a forese, moscato nella varietà moschatum. Molto gradevole, caratteri- Gradevole; sgradevole nella stico. varietà moschatum. Spore Numero per asco Forme Colore Dimensioni (ornamentazioni escluse) Ad elissoide allungato (come Oblungo-ellittica. un pallone da rugby). Bruno scuro - spore opache. Giallo-chiaro, bruno charo; spore traslucide. (20) 25-55 x (15) 20-35 µ Echinulate, spine corte e riOrnamentazione gide, molto fitte, non allargate alla base; basi delle spine che si collegano in parte a formare delle piccole vallecole (al microscopio elettronico a scanzione) altezza delle spine 2,5-3 µ. (15) 20-42 x 15-30 µ Echinulate, spine lunghe, rigide e appuntite, non unite alla base, talvolta flessuose. Lunghezza fino a 6 µ. DOCUMENTI Atti Parlamentari — XIII LEGISLATURA — 15 — Camera dei Deputati — 5921 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI Periodo di maturazione Italia 15 novembre-15 marzo 15 novembre-15 marzo Francia 1o dicembre-31 marzo 1o dicembre-31 marzo Cina (Caratteristiche botaniche e organolettiche delle specie di tartufi prodotti nell’oriente asiatico e commercializzati in Europa). Nomi Caratteri Tartufi appartenenti al genere Tuber probabilmente di varie specie (T. indicum, T. himalaiese, eccetera) di cui prosegue lo studio e la definizione Corpo/ascocarpo Dimensioni Forma Dalla taglia di una noce ad un pugno di uomo (talvolta 60 mm. e oltre) Arrotondata od occasionalmente irregolare lobata. Pelle/peridio Colore Nero brunastro Aspetto Grossolanamente verrucoso Verruche Poligonali, larghe, appiattite, piuttosto friabili Peridio Aderente alla gleba Carne/gleba Consistenza Colore Vene Odore Sapore Un po’ elastica. Inizialmente nocciola grigiastro, poi nero porpora. Molto numerose, solitamente ancora più fitte che in T. melanosporum, fini, bianche, non arrossanti all’aria. Gradevole di fungo, abbastanza forte nell’estrema maturità. Gradevole; talvolta un po’ piccante al termine della maturità. Atti Parlamentari — XIII LEGISLATURA — 16 — Camera dei Deputati — 5921 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI Spore Numero per asco (1) 2-4 (5) A ellissoide corte (a profilo Forme ovoide) Da bruno a bruno rossastro Colore scuro; francamente nerastro a maturità estrema. molto variabili Dimensioni 20-35 (40) x (ornamentazioni 15-30 (35) µ escluse) Echinulate, spine tozze, larOrnamentazione ghe alla base (1-3 µ) spaziate, sovente curvate all’estremità, con uno pseudoreticolo all’inizio della maturità tendente poi a sparire, smussato. Altezza: 3-5 µ Periodo di maturazione Italia Francia Cina 1o dicembre-31 marzo ». DDL13-5921 Lire 500