La Conciliazione Presso le Direzioni Provinciali del Lavoro
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La Conciliazione Presso le Direzioni Provinciali del Lavoro
Fondazione Forense di Monza Organismo conciliazione Ordine avvocati Monza Monza, lunedì 7 giugno 2010 LA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO PRESSO GLI ORGANISMI DI CONCILIAZIONE FORENSE Massimo T. Goffredo LA CONCILIAZIONE PRESSO LE DIREZIONI PROVINCIALI DEL LAVORO NORME DI RIFERIMENTO Art. 410 c.p.c “Tentativo obbligatorio di riferimento” Art. 410 bis c.p.c. “Termine per l’espletamento del tentativo di conciliazione” Art. 411 c.p.c. “Processo verbale di conciliazione” Art. 412 c.p.c. “Verbale di mancata conciliazione” Art.412 bis c.p.c. “Procedibilità della domanda” ART. 410 : Tentativo obbligatorio di conciliazione “Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall’art. 409 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi deve promuovere, anche tramite l’associazione sindacale alla quale aderisce o conferisca mandato, il tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all’art. 413. La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo 1 di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza. La commissione, ricevuta la richiesta, tenta la conciliazione della controversia, convocando le parti, per una riunione da tenersi non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta. Con provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione è istituita in ogni provincia, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, una commissione provinciale di conciliazione composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. Commissioni di conciliazione possono essere istituite, con le stesse modalità e con la medesima composizione di cui al precedente comma, anche presso le sezioni zonali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione. Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal precedente comma 3. In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori. Ove la riunione della commissione non sia possibile per la mancata presenza di almeno uno dei componenti di cui al precedente comma, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro certifica l'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione”. OGGETTO Controversie aventi ad oggetto rapporti di lavoro subordinato privato Contenzioso agrario Controversie aventi ad oggetto rapporti di parasubordinazione Controversie attinenti i rapporti di agenzia 2 Controversie tra socio e cooperative (Cass. S.U. n. 10906/98 e art. 5,, comma 2, l.n. 142/2001) Controversie aventi ad oggetto rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica ed anche altri rapporti di lavoro pubblico, sempreché non siano espressamente devoluti dalla legge ad altro giudice Cass. 20 febbraio 2001, n.2450: Per controversie relative a rapporti di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 409 n. 1 c.p.c., devono intendersi non solo quelle relative ad obbligazioni propriamente caratteristiche del rapporto di lavoro, ma tutte le controversie, in cui la pretesa fatta valere in giudizio si ricolleghi direttamente a detto rapporto, nel senso che questo, pur non costituendo la "causa petendi" di tale pretesa, si presenti come antecedente e come presupposto necessario e non meramente occasionale della situazione di fatto in ordine alla quale viene invocata la tutela giurisdizionale, come nel caso di domanda di risarcimento del danno derivante da infortunio sul lavoro. Cass. 10 marzo 2006, n.5311: Il tentativo obbligatorio di conciliazione, introdotto dall'art. 410 c.p.c., novellato dall'art. 36 del d.lg. n. 80 del 1998, riguarda solo le controversie di cui all'art. 409 e non può essere esteso alle controversie previdenziali per effetto del disposto di cui all'art. 442 dello stesso codice; del resto, per le controversie previdenziali (anche se solo per quelle che riguardano le domande proposte dall'assicurato per conseguire prestazioni previdenziali o assistenziali), opera lo specifico istituto dell'improcedibilità di cui all'art. 443 c.p.c., improcedibilità rilevabile d'ufficio, peraltro, solo nella prima udienza di discussione. .....gli artt. 410 c.p.c. e seg. non trovano applicazione ai diritti fatti valere mediante domanda riconvenzionale ( ma in senso difforme: Tribunale Bolzano, Sez. Lav., Sentenza del 17 aprile 2007, n. 157) 3 ricorso per decreto ingiuntivo (anche se la giurisprudenza non è concorde, in senso difforme Trib. Chieti, 28-3-2000, e Tribunale Como, Sez. Lav., Sentenza del 11 maggio 2007, n. 121) e alle istanze finalizzate all’adozione di provvedimenti di urgenza e provvedimenti cautelari (ricorso ex art. 700 c.p.c.,art.28 S:L; procedimenti di istruzione preventiva) LA SEDE DELLA CONCILIAZIONE La conciliazione avviene di fronte a commissioni costituite ad hoc presso le Direzioni provinciali del lavoro, oppure di fronte a sottocommissioni nominate dalle prime. Le commissioni di conciliazione possono essere istituite anche presso le sezioni zonali degli uffici provinciali del lavoro (art. 410). COMPETENZA Art.413: - luogo ove è sorto il rapporto di lavoro - luogo ove si trova l’azienda -luogo ove si trova una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto La scelta del foro spetta all’istante (Cass. N.2870/2000; Cass. N.850/05) N.B. Per le controversie ex art.409, n.3, c.p.c. (rapporti di agenzia, rappresentanza commerciale, collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e non a carattere subordinato) il legislatore ha individuato un unico foro, quello del domicilio del lavoratore (art.413 c.p.c., 4° comma). INCOMPETENZA La conciliazione avvenuta avanti ad una commissione incompetente è inoppugnabile ex art.2113 c.c., non costituendo un requisito sostanziale la competenza territoriale LA COMMISSIONE E’ COMPOSTA… 4 Art. 410… “dal direttore dell’ufficio stesso (ufficio provinciale del lavoro) o da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni …..” ……… ma ai fini della validità è necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante del datore e del lavoratore. PROCEDURA Richiesta del tentativo di conciliazione sottoscritta e presentata dall’istante alla DPL, e alla controparte Convocazione delle parti a cura della DPL, entro il termine (ordinatorio) di 10 giorni e comunque non oltre 60 giorni dal ricevimento della richiesta Formazione del processo verbale di esito della procedura N.B. Cass. 16 marzo 2009, n.6336: La convocazione avanti alla competente commissione di conciliazione, all'esito della richiesta di svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione contenente la specificazione delle rivendicazioni avanzate (nella specie, l'accertamento dell'interposizione vietata e della sussistenza di un rapporto di lavoro con le Ferrovie dello Stato, oltre alle conseguenti differenze retributive) costituisce una vera e propria messa in mora, valutabile ex art. 2943, comma 4, c.c., ai fini dell'interruzione della prescrizione, contenendo l'esplicitazione della pretesa e manifestando l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo. Cass. 24 novembre 2008, n. 27882: La comunicazione al creditore della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione con effetto permanente fino al termine di venti giorni 5 successivi alla conclusione della procedura conciliativa ai sensi dell'art. 410, comma 2, c.p.c. Ne consegue che l'eccezione di interruzione è bensì eccezione in senso lato ma il giudice può rilevarla soltanto se la documentazione degli atti interruttivi, ossia della richiesta del tentativo di conciliazione comunicata alla controparte nonché della conclusione, sia stata ritualmente e correttamente acquisita, il che va dimostrato dal ricorrente, che l'abbia sollevata, nell'atto introduttivo. Corte di Cassazione, Sez. Lav., Sentenza del 21 gennaio 2004, n. 967: “ deve ritenersi che, ai fini dell'espletamento del tentativo di conciliazione, il quale ai sensi dell'art. 412 cod. proc. civ. costituisce condizione di procedibilità della domanda, sia sufficiente, in base a quanto disposto dall'art. 410-bis cod. proc. civ., la presentazione della richiesta all'organo istituito presso le Direzioni provinciali del lavoro, considerandosi comunque espletato il tentativo di conciliazione decorsi sessanta giorni dalla presentazione, a prescindere dall'avvenuta comunicazione della richiesta stessa alla controparte. Tale comunicazione è invece necessaria, ai sensi dell'art. 410, comma secondo, cod. proc. civ., perché si verifichi la interruzione della prescrizione e la sospensione, per il periodo ivi indicato, di ogni termine di decadenza.” RICHIESTA DI CONVOCAZIONE Ufficio Provinciale del lavoro di……………. Commissione di conciliazione Istanza di Conciliazione ex art. 410 c.p.c. Il sottoscritto…, nato a….il….residente in….., elettivamente domiciliato in…..via…., presso….., dove desidera che tutte le comunicazioni gli siano inviate, rappresentato, nel collegio, dal sindacato……, come da nomina in atti Premesso -che lo scrivente è dipendente della società…con sede in…. -che (esposizione dei fatti) 6 -che (esposizione delle ragioni di diritto) -che non è stato possibile raggiungere un accordo in via amichevole -che intende ricorrere al giudice del lavoro per la tutela dei propri diritti ciò premesso chiede che la commissione di conciliazione presso l’ufficio provinciale del lavoro di … voglia, ai sensi dell’art. 410 c.p.c., dare corso alla procedura di conciliazione. Nomina come proprio rappresentante, in sede di commissione di conciliazione il sindacato…., con ogni potere e facoltà di legge. …..,lì……… …………. IL CONTENUTO Nome, cognome e residenza ovvero denominazione dell’istante e del convenuto; se l’istante o il convenuto sono una persona giuridica, un’associazione non riconosciuta o un comitato, l’istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonché la sede sociale Il luogo dove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l’azienda o sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto (art. 413) Il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni inerenti alla procedura L’esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa Tribunale di La Spezia, 23 maggio 2000, in Mass. Giur. Lav. 2000, 785: “la richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione indirizzata alla direzione provinciale del lavoro deve contenere una indicazione specifica dell’oggetto della domanda. Nel caso di equivocità, derivanti dalla diversità dell’oggetto della richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione e l’oggetto del ricorso, il giudizio deve essere sospeso per consentire l’esperimento di un nuovo tentativo obbligatorio di conciliazione” 7 Pretura Forli', 29 gennaio 1999 Lavoro nella giur. (Il) 1999, 668: “Allorché il lavoratore agisca in giudizio con una pluralità di domande di cui solo alcune precedute dal tentativo obbligatorio di conciliazione, il giudice ha l'obbligo di sospendere l'intero procedimento” LA FORMA non sono previste particolari formalità ….. infatti la richiesta può essere effettuata anche personalmente dal lavoratore o dal difensore munito di procura conferita solo verbalmente (Trib. Milano, 10-5-99) oppure tramite l’associazione sindacale. E’ inoltre sufficiente che la richiesta sia comunicata alla Dpl e non anche al datore di lavoro (Trib. Milano, 10-5-99-D.L.2000,255). TERMINI Art. 410 bis Termine per l'espletamento del tentativo di conciliazione. “Il tentativo di conciliazione, anche se nelle forme previste dai contratti e accordi collettivi, deve essere espletato entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta. Trascorso inutilmente tale termine, il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato ai fini dell'articolo 412-bis”. CONVOCAZIONE Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 Direzione Provinciale del Lavoro di………… - Servizio Politiche del Lavoro Via…………….. Al sig…………. Alla spett.le Società Rep. …../…/… Prto. N. …………. Oggetto: Riunione della Commissione Provinciale di Conciliazione il ……… alle ore……. Presso lo scrivente - Direzione Provinciale del Lavoro di………… Via…………….. CONVOCAZIONE Questa commissione di conciliazione ha indetto la riunione in oggetto al fine di procedere, ai sensi dell’art. 410 c.p.c., al tentativo di conciliazione promosso da……………….. nei confronti di …………………. Come da richiesta pervenuta in data………………. Allegata in copia: -già presumibilmente inviata dall’interessato alla controparte Le parti in indirizzo sono invitate a partecipare alla riunione nel giorno e nell’ora indicata in oggetto, munite di codice fiscale e/o partita IVA – con l’avvertenza che, sia il datore che il lavoratore, potranno presentarsi personalmente o farsi rappresentare da persona munita di delega a rappresentarlo, decidere transigere ed incassare somme per proprio conto. Tale atto dovrà essere effettuato con PROCURA NOTARILE O CON DELEGA AUTENTICATA DA ALTRO PUBBLICO UFFICIALE anche presso questo Ufficio. Per motivi organizzativi si prega di comunicare tempestivamente per iscritto o a mezzo fax l’eventuale rinuncia alla vertenza e di non richiedere rinvii della data fissata. Si precisa che saranno concessi rinvii esclusivamente per motivazioni documentate riferite alle Parti. p. IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO (dr. …………………..) GLI EFFETTI DELLA CONCILIAZIONE 9 Il tentativo di conciliazione produce i suoi effetti sia che si raggiunga, sia che non si raggiunga un accordo…….. Art. 412 bis c.p.c. “L’espletamento del tentativo di conciliazione costituisce condizione di procedibilità della domanda”. TERMINI la domanda giudiziale non può essere proposta prima di 60 giorni dalla promozione del tentativo. SE LA CONCILIAZIONE RIESCE… SI REDIGE PROCESSO VERBALE Art. 411 Processo verbale di conciliazione “Se la conciliazione riesce, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal presidente del collegio che ha esperito il tentativo, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Il processo verbale è depositato a cura delle parti o dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato formato. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto. Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione a cura di una delle parti o per il tramite di un'associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane la autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto”. Se le obbligazioni contenute nel verbale di conciliazione non vengono eseguite (tipicamente e più frequentemente, quelle di 10 pagamento di determinate somme), la parte non inadempiente può chiedere, la dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione al fine di procedere esecutivamente. Istanza ex art. 411 c.p.c., comma 2 e 3 per l’esecutività del verbale tribunale di .... sezione lavoro Nell’ interesse di Sig. ...., residente in .... ed elettivamente domiciliato in ...., Via ...., presso lo Studio dell'Avv. ...., che l'assiste e rappresenta, in forza di procura a margine del presente atto; premesso 1) In data .... il ricorrente ha sottoscritto processo verbale di conciliazione innanzi alla Commissione Provinciale di Conciliazione delle Controversie Individuali di Lavoro costituita presso la Direzione Provinciale di .... 2) Il processo verbale è stato depositato presso la Cancelleria di codesto Ufficio giudiziario in data .... a cura di ....; 3) In forza di detto processo verbale, la controparte assumeva nei confronti dell'istante le seguenti obbligazioni di pagamento: ....; 4) Tali obbligazioni sono tuttavia rimaste inadempiute; tanto e vero che ad oggi nulla è stato pagato dalla società datrice di lavoro a titolo di ....; 5) Il capoverso dell'art. 411 c.p.c. dispone che il Tribunale, su istanza della parte interessata ed accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con apposito decreto; 6) L'interesse dell'esponente all’ esecutività del processo verbale di conciliazione discende dall'esigenza di procedere ad esecuzione forzata. 11 Tutto ciò premesso, il Sig. .... come sopra rappresentato e difeso, formula istanza affinché l'Ill.mo Tribunale voglia, con decreto emesso ai sensi dell’ art. 411 c.p.c., dichiarare esecutivo il verbale di conciliazione protocollo n. ...., redatto in data ...., innanzi a .... tra la parte istante e ...., depositato presso la Cancelleria di codesto Tribunale in data .... Si produce copia del verbale di conciliazione. Luogo, data .... Avv. .... MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ……………. COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONCILIAZIONE PROCESSO VERBALE DI CONCILIAZIONE EX ART. 410 C.P.C. Oggi………………, in ………………., presso l’intestata Commissione istituita con decreto n° …… del ………….. del Direttore dell’allora U.P.L.M.O. di ………….., e così composta: Presidente: Rappresentante dei Datori di Lavoro: Rappresentante dei Lavoratori: nella vertenza di cui al n° Rep. ……./….., sono comparsi: la ……………………………………., con sede in ………….., in Via ………………………… n…., in persona della ………………………….. legittimata a conciliare giusta procura per atto notaio n. rep. ……….. del …………………che dimette, di seguito denominata “società”, 12 il sig. …………………………… di seguito denominato “agente”, assistito dall’Avv…………………………., con studio in……….., Via …………………. n° …….; le predette parti dichiarano di aver raggiunto un accordo alle seguenti condizioni: 1) …………………………., pur nulla riconoscendo, e al solo fine di conciliare la vertenza offre l’importo lordo di € …………….. (…………………) (di cui € …………………… per concorso spese legali), a titolo transattivo e, ove occorra di (arretrati provvigionali/indennità di fine rapporto), che verrà liquidato al domicilio eletto, per il netto risultante, entro 30 giorni da oggi. 2) Il ………………………. accetta l’offerta e dichiara che, con la percezione dell’importo di cui al punto 1 non avrà null’altro a pretendere nei confronti di ………………………………………… e sue collegate, danti causa e rappresentate, per qualsiasi titolo derivante dall’intercorso rapporto di agenzia e sua risoluzione ivi compresi anticipi, compensi fissi, provvigioni, premi, rimborsi spese, indennizzi di qualunque natura, indennità contrattuali ed extracontrattuali e di fine rapporto quali F.I.R.R. (salva verifica della regolarità dei versamenti all'Enasarco), suppletiva, meritocratica, ex art. 1751 c.c., nonché per preavviso e indennità sostitutiva, risarcimenti, danni contrattuali ed extracontrattuali, per titoli previdenziali e assistenziali, per accantonamenti contrattuali e previdenziali, intendendosi la presente quale transazione generale e novativa e quale rinuncia dell’agente ad ogni ulteriore azione e domanda. 3) La vertenza si intende conciliata con compensazione di spese, ed il procuratore dell’agente sottoscrive per rinunzia alla solidarietà ex art. 68 L.P.F. IL LAVORATORE LASOCIETA’ Avv. ………………………. 13 Il Presidente della Commissione di Conciliazione istituita presso l’intestata Direzione attesta l’autenticità delle su estese sottoscrizioni. IL PRESIDENTE NATURA DELLA TRANSAZIONE La transazione è un contratto e, in quanto tale, richiede l’incontro delle volontà di tutte le parti interessate e la contestuale sottoscrizione del verbale di conciliazione (Cass. 18 agosto 2004, n. 16168). La Suprema Corte ha affermato che: “Perché l’accordo tra il lavoratore e il datore di lavoro possa qualificarsi atto di transazione è necessario che contenga lo scambio di reciproche concessioni, sicché, ove manchi l’elemento dell’ aliquid datum, aliquid retentum, essenziale ad integrare lo schema della transazione, questa non è configurabile. (Nella specie, la S.C. ha cassato per vizio di motivazione la sentenza di merito che aveva ritenuto la natura transattiva dell’atto recante dichiarazione di voler transigere ogni diritto derivante dall’intercorso rapporto di lavoro senza considerare nella motivazione che la somma corrisposta al lavoratore nel preteso atto di transazione corrispondeva esattamente a quanto a lui spettante per t.f.r.) (Cass. 17 maggio 2006, n. 11536). LA RINUNCIA DEVE RIGUARDARE DIRITTI PATRIMONIALI CONNESSI AL RAPPORTO DI LAVORO DIRITTI GIA’ ACQUISITI AL PATRIMONIO DEL LAVORATORE (in tal senso Cass. 13 marzo 1992 n. 3093: “ La rinuncia del lavoratore subordinato a futuri, eventuali e non imprecisati diritti derivanti dalla definitività del rapporto per superamento del periodo di prova, è radicalmente nulla”, e ancora Cass. 13 luglio 1998, n. 6857: “La rinuncia al diritto alla retribuzione in corrispettivo della retribuzione lavorativa 14 […] quando sia anteriore alla maturazione del diritto è viziata da nullità assoluta…”) DIRITTI DETERMINATI OD OBIETTIVAMENTE DETERMINABILI. La c.d. quietanza liberatoria, in mancanza di specifiche indicazioni sui crediti cui il lavoratore intende rinunciare o transigere, costituisce una semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell’interessato di essere stato soddisfatto di tutti i suoi diritti e, pertanto, si converte in una dichiarazione di scienza priva di alcuna efficacia negoziale, che non preclude al dichiarante di agire in giudizio (nel termine di prescrizione) per il riconoscimento dei suoi diritti non ancora soddisfatti. (Trib. Bari, 20 gennaio 2007). La dichiarazione liberatoria contenuta in una quietanza a saldo con la quale il lavoratore dà atto di aver ricevuto una determinata somma e di non aver altro a pretendere non può integrare una rinuncia a tutti gli eventuali diritti connessi al rapporto, e alle azioni esercitabili in dipendenza di essi, in difetto dell'indefettibile presupposto che il lavoratore abbia avuto l'esatta rappresentazione dei diritti che intendeva dismettere in favore del proprio datore di lavoro, ma può avere solo il valore di una dichiarazione di scienza, ovvero di mera manifestazione del convincimento soggettivo del lavoratore stesso di essere stato soddisfatto in tutti i suoi diritti, e come tale, è del tutto inidonea a precludere l'azione giudiziaria volta a far valere diritti che non risultino soddisfatti effettivamente (in questo senso Cass. n. 15371, 14 ottobre 2003; Cass. 5 dicembre 1997, n. 12374). Cassazione n.16682, 27 luglio2007: “la quietanza a saldo sottoscritta dal lavoratore, che contenga una dichiarazione di rinuncia a maggiori somme riferita, in termini generici, ad una serie di titoli di pretese in astratto ipotizzabili in relazione alla prestazione di lavoro subordinato e alla conclusione del relativo rapporto, può assumere il valore di rinuncia o di transazione (che il lavoratore ha l’onere di impugnare nel termine di cui 15 all’art. 2113 cod. civ.) alla condizione che risulti accertato, sulla base dell’interpretazione del documento o per il concorso di altre specifiche circostanze desumibili “aliunde”, che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi; infatti, enunciazioni in tal genere sono assimilabili alle clausole di stile e non sono sufficienti di per sé a comprovare l’effettiva sussistenza di una volontà dispositiva dell’interessato”. LA RINUNCIA NON PUO’ RIGUARDARE……….. ………..DIRITTI INDISPONIBILI La disposizione dell’art. 2113 c.c. che prevede l’impugnabilità delle rinunzie (art. 1236) e delle transazioni (art. 1965), aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all’art. 409 del codice di procedura civile (come il diritto alla salute, al riposo settimanale, alle ferie , alla previdenza e assistenza etc.), nel termine perentorio di sei mesi, non trova applicazione alle conciliazioni raggiunte davanti alle Commissioni di Conciliazione presso gli Uffici del Lavoro (art.410 c.p.c.) o in sede sindacale (art.411 c.p.c.), o ancora avanti all’Autorità Giudiziaria (art.185 c.p.c.). In questi casi, infatti, la posizione del lavoratore si presume essere adeguatamente protetta nei confronti del datore di lavoro per effetto dell’intervento in funzione garantista del terzo (autorità amministrativa, sindacale, o giudiziaria) (Cass. 3 aprile 1999 n. 3233). La rinuncia avente ad oggetto la risoluzione del rapporto di lavoro non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 2113 c.c. in quanto il nostro ordinamento riconosce al lavoratore il diritto potestativo di disporre negozialmente e definitivamente del posto di lavoro, in base all’art. 2118 c.c. (Cass. 4780/2003). LA RINUNCIA DEVE ESSERE UNIVOCA E SPECIFICA…. ....dunque la semplice accettazione dell'indennità di anzianità all'atto del licenziamento, accompagnata dalla dichiarazione di non avere null'altro da pretendere in relazione a determinati titoli (qualifiche, competenze ordinarie e 16 straordinarie, trasferte, ferie , ecc.), non comporta la rinunzia al diritto di far valere in giudizio l'illegittimità del licenziamento (Cass. 26 maggio 1983 n. 3645). IMPROCEDIBILITA’ DELLA DOMANDA… il mancato espletamento del tentativo o il mancato decorso del termine di 60 giorni determina l’improcedibilità della domanda Art. 412 bis Procedibilità della domanda. “L'espletamento del tentativo di conciliazione costituisce condizione di procedibilità della domanda. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto nella memoria difensiva di cui all'articolo 416 e può essere rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di cui all'articolo 420. Il giudice, ove rilevi che non è stato promosso il tentativo di conciliazione ovvero che la domanda giudiziale è stata presentata prima dei sessanta giorni dalla promozione del tentativo stesso, sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per promuovere il tentativo di conciliazione. Trascorso il termine di cui al primo comma dell'articolo 410-bis, il processo può essere riassunto entro il termine perentorio di centottanta giorni. Ove il processo non sia stato tempestivamente riassunto, il giudice dichiara d'ufficio l'estinzione del processo con decreto cui si applica la disposizione di cui all'articolo 308. Il mancato espletamento del tentativo di conciliazione non preclude la concessione dei provvedimenti speciali d'urgenza e di quelli cautelari previsti nel capo III del titolo I del libro IV”. …. E NON L’INAMMISSIBILITA’DEL RICORSO infatti il giudice adotta un provvedimento di sospensione assegnando alle parti un termine di 60 giorni per esperire il tentativo, trascorso il termine ex art. 410 bis, il processo può essere riassunto entro il termine perentorio di 180 gg.. 17 L’IMPROCEDIBILITA’ Può essere: Eccepita dal convenuto nella memoria di costituzione (a pena di decadenza) Rilevata d’ufficio dal giudice non oltre l’udienza di discussione (Corte di Cassazione, Sez. Lav., Sentenza del 16 agosto 2004, n. 15956) Sulla questione della rilevabilità del mancato espletamento del tentativo di conciliazione nel corso del giudizio vi sono due diversi orientamenti I° Orientamento Accoglie un’interpretazione restrittiva della norma, che non consentirebbe la rilevabilità del mancato espletamento del tentativo di conciliazione oltre la prima udienza II° Orientamento Accoglie un’interpretazione più estesa della norma, che consentirebbe la dichiarazione di improcedibilità anche in un momento successivo alla prima udienza, “ovvero fino a quando, attraverso l’interrogatorio libero delle parti e le eventuali modificazioni delle domande e delle eccezioni, non sia stato delimitato l’oggetto della controversia e non sia stato espletato, con esito negativo, il tentativo di conciliazione, restando detta facoltà preclusa soltanto dall’adozione dei provvedimenti attinenti all’istruzione probatoria, anche se la discussione della causa prosegua nella stessa udienza” (Cass. n. 3662/1994). Corte D’Appello Potenza, Sez. Lav., Sentenza 12 febbraio 2009, n.182: “In merito alle controversie di lavoro e più precisamente alla domanda con la quale il lavoratore invochi la corresponsione delle differenze retributive cui assume di aver diritto, non merita accoglimento l’eccezione di improcedibilità, sollevata dalla controparte, in grado di appello, per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione. Ai sensi dell’art. 412 bis del c.p.c. infatti, esso rappresenta una condizione di procedibilità della domanda; laddove però, l’eccezione relativa al mancato esperimento del tentativo obbligatorio non sia 18 stata sollevata nei termini legalmente previsti, nel primo grado del giudizio e comunque entro l’udienza di discussione di cui all’art. 420 c.p.c. deve dichiararsi inammissibile se formulata in grado di appello”. Se la conciliazione non riesce Art. 412 Verbale di mancata conciliazione “Se la conciliazione non riesce, si forma processo verbale con l'indicazione delle ragioni del mancato accordo; in esso le parti possono indicare la soluzione anche parziale sulla quale concordano, precisando, quando è possibile, l'ammontare del credito che spetta al lavoratore. In quest'ultimo caso il processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni di cui all'articolo 411. L'Ufficio provinciale del lavoro rilascia alla parte copia del verbale entro cinque giorni dalla richiesta. Le disposizioni del primo comma si applicano anche al tentativo di conciliazione in sede sindacale. Delle risultanze del verbale di cui al comma 1 il giudice tiene conto in sede di decisione sulle spese del successivo giudizio”. VERBALE MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI___________ COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONCILIAZIONE DI_______ PROCESSO VERBALE DI MANCATA CONCILIAZIONE Il giorno _____ alle ore______ presso la Direzione Provinciale del Lavoro di______ si è riunita la Commissione Provinciale costituita dal Direttore della D.P.L. di______ ai sensi dell'art. 410 c.p.c., e così composta: dott. Tizio Presidente sig. Caio in rappresentanza dei datori di lavoro 19 sig. Sempronio in rappresentanza dei lavoratori per la discussione della controversia di lavoro promossa in data ____ dal lavoratore sig. _______ nei confronti della società______e avente a oggetto quanto indicato nella istanza di conciliazione e in particolare: ____________________indicare il motivo indicato nella richiesta di conciliazione Sono comparsi i seguenti signori: A) la parte ricorrente sig._____, assistito dall'avv.______; B) per la parte resistente la società_______ è presente il L.R.p.t. sig. _______, assistito dall'avv.__________. Dopo ampia e articolata discussione, la Commissione dà atto, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 412 c.p.c., dell'esito negativo dell'esperimento del tentativo di conciliazione della controversia e redige il presente verbale di mancata conciliazione, per le ragioni di seguito indicate: - il lavoratore rinnova le richieste avanzate nell'istanza di tentativo di conciliazione; oppure: - la società _____ rappresentata dal sig.______, legale rappresentante pro tempore, ritiene infondate le richieste del lavoratore e, pertanto, non ritiene possibile addivenire a una conciliazione; oppure: - non è comparsa al tentativo la parte sig.______ Letto, confermato e sottoscritto. Luogo e data I membri della Commissione ______________________ Le parti ______________________ 20