La Conciliazione Presso le Direzioni Provinciali del Lavoro

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La Conciliazione Presso le Direzioni Provinciali del Lavoro
Fondazione Forense di Monza
Organismo conciliazione
Ordine avvocati Monza
Monza, lunedì 7 giugno 2010
LA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO
PRESSO GLI ORGANISMI DI CONCILIAZIONE FORENSE
Massimo T. Goffredo
LA CONCILIAZIONE PRESSO LE DIREZIONI PROVINCIALI
DEL LAVORO
NORME DI RIFERIMENTO
Art. 410 c.p.c “Tentativo obbligatorio di riferimento”
Art. 410 bis c.p.c. “Termine per l’espletamento del tentativo di
conciliazione”
Art. 411 c.p.c. “Processo verbale di conciliazione”
Art. 412 c.p.c. “Verbale di mancata conciliazione”
Art.412 bis c.p.c. “Procedibilità della domanda”
ART. 410 : Tentativo obbligatorio di conciliazione
“Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti
previsti dall’art. 409 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione
previste dai contratti e accordi collettivi deve promuovere, anche tramite
l’associazione sindacale alla quale aderisce o conferisca mandato, il tentativo di
conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri
di cui all’art. 413.
La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di
conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo
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di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di
ogni termine di decadenza.
La commissione, ricevuta la richiesta, tenta la conciliazione della
controversia, convocando le parti, per una riunione da tenersi non oltre dieci
giorni dal ricevimento della richiesta.
Con provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione è istituita in ogni provincia, presso l'ufficio provinciale del
lavoro e della massima occupazione, una commissione provinciale di
conciliazione composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato, in
qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti
dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti
dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative su base nazionale.
Commissioni di conciliazione possono essere istituite, con le stesse
modalità e con la medesima composizione di cui al precedente comma, anche
presso le sezioni zonali degli uffici provinciali del lavoro e della massima
occupazione.
Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di
conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore dell'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato, che
rispecchino la composizione prevista dal precedente comma 3.
In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del
presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei
lavoratori.
Ove la riunione della commissione non sia possibile per la mancata
presenza di almeno uno dei componenti di cui al precedente comma, il direttore
dell'ufficio provinciale del lavoro certifica l'impossibilità di procedere al
tentativo di conciliazione”.
OGGETTO
Controversie aventi ad oggetto rapporti di lavoro subordinato privato
Contenzioso agrario
Controversie aventi ad oggetto rapporti di parasubordinazione
Controversie attinenti i rapporti di agenzia
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Controversie tra socio e cooperative (Cass. S.U. n. 10906/98 e art. 5,,
comma 2, l.n. 142/2001)
Controversie aventi ad oggetto rapporti di lavoro dei dipendenti di enti
pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività
economica ed anche altri rapporti di lavoro pubblico, sempreché non
siano espressamente devoluti dalla legge ad altro giudice
Cass. 20 febbraio 2001, n.2450: Per controversie relative a rapporti di lavoro
subordinato ai sensi dell'art. 409 n. 1 c.p.c., devono intendersi non solo quelle
relative ad obbligazioni propriamente caratteristiche del rapporto di lavoro, ma
tutte le controversie, in cui la pretesa fatta valere in giudizio si ricolleghi
direttamente a detto rapporto, nel senso che questo, pur non costituendo la
"causa petendi" di tale pretesa, si presenti come antecedente e come
presupposto necessario e non meramente occasionale della situazione di fatto
in ordine alla quale viene invocata la tutela giurisdizionale, come nel caso di
domanda di risarcimento del danno derivante da infortunio sul lavoro.
Cass. 10 marzo 2006, n.5311: Il tentativo obbligatorio di conciliazione,
introdotto dall'art. 410 c.p.c., novellato dall'art. 36 del d.lg. n. 80 del 1998,
riguarda solo le controversie di cui all'art. 409 e non può essere esteso alle
controversie previdenziali per effetto del disposto di cui all'art. 442 dello stesso
codice; del resto, per le controversie previdenziali (anche se solo per quelle che
riguardano le domande proposte dall'assicurato per conseguire prestazioni
previdenziali o assistenziali), opera lo specifico istituto dell'improcedibilità di
cui all'art. 443 c.p.c., improcedibilità rilevabile d'ufficio, peraltro, solo nella
prima udienza di discussione.
.....gli artt. 410 c.p.c. e seg. non trovano applicazione ai diritti fatti valere
mediante
domanda riconvenzionale ( ma in senso difforme: Tribunale
Bolzano, Sez. Lav., Sentenza del 17 aprile 2007, n. 157)
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ricorso per decreto ingiuntivo (anche se la giurisprudenza non è
concorde, in senso difforme Trib. Chieti, 28-3-2000, e Tribunale
Como, Sez. Lav., Sentenza del 11 maggio 2007, n. 121)
e alle istanze finalizzate all’adozione
di provvedimenti di urgenza e provvedimenti cautelari (ricorso ex
art. 700 c.p.c.,art.28 S:L; procedimenti di istruzione preventiva)
LA SEDE DELLA CONCILIAZIONE
La conciliazione avviene di fronte a commissioni costituite ad hoc presso
le Direzioni provinciali del lavoro, oppure di fronte a sottocommissioni
nominate dalle prime.
Le commissioni di conciliazione possono essere istituite anche presso le
sezioni zonali degli uffici provinciali del lavoro (art. 410).
COMPETENZA
Art.413: - luogo ove è sorto il rapporto di lavoro
- luogo ove si trova l’azienda
-luogo ove si trova una sua dipendenza alla quale è addetto il
lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al
momento della fine del rapporto
La scelta del foro spetta all’istante (Cass. N.2870/2000; Cass. N.850/05)
N.B. Per le controversie ex art.409, n.3, c.p.c. (rapporti di agenzia,
rappresentanza commerciale, collaborazione coordinata e continuativa
prevalentemente personale e non a carattere subordinato) il legislatore ha
individuato un unico foro, quello del domicilio del lavoratore (art.413 c.p.c., 4°
comma).
INCOMPETENZA
La conciliazione avvenuta avanti ad una commissione incompetente è
inoppugnabile ex art.2113 c.c., non costituendo un requisito sostanziale la
competenza territoriale
LA COMMISSIONE E’ COMPOSTA…
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Art. 410… “dal direttore dell’ufficio stesso (ufficio provinciale del lavoro) o
da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti
effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e dei lavoratori,
designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative su base nazionale.
Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di
conciliazione a proprie sottocommissioni …..”
……… ma ai fini della validità è necessaria la presenza del presidente e di
almeno un rappresentante del datore e del lavoratore.
PROCEDURA
Richiesta del tentativo di conciliazione sottoscritta e presentata
dall’istante alla DPL, e alla controparte
Convocazione delle parti a cura della DPL, entro il termine
(ordinatorio) di 10 giorni e comunque non oltre 60 giorni dal
ricevimento della richiesta
Formazione del processo verbale di esito della procedura
N.B. Cass. 16 marzo 2009, n.6336: La convocazione avanti alla competente
commissione di conciliazione, all'esito della richiesta di svolgimento del
tentativo obbligatorio di conciliazione contenente la specificazione delle
rivendicazioni avanzate (nella specie, l'accertamento dell'interposizione
vietata e della sussistenza di un rapporto di lavoro con le Ferrovie dello
Stato, oltre alle conseguenti differenze retributive) costituisce una vera e
propria messa in mora, valutabile ex art. 2943, comma 4, c.c., ai fini
dell'interruzione della prescrizione, contenendo l'esplicitazione della
pretesa e manifestando l'inequivocabile volontà del titolare del credito di
far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo.
Cass. 24 novembre 2008, n. 27882: La comunicazione al creditore della
richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la
prescrizione con effetto permanente fino al termine di venti giorni
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successivi alla conclusione della procedura conciliativa ai sensi dell'art.
410, comma 2, c.p.c. Ne consegue che l'eccezione di interruzione è bensì
eccezione in senso lato ma il giudice può rilevarla soltanto se la
documentazione degli atti interruttivi, ossia della richiesta del tentativo di
conciliazione comunicata alla controparte nonché della conclusione, sia
stata ritualmente e correttamente acquisita, il che va dimostrato dal
ricorrente, che l'abbia sollevata, nell'atto introduttivo.
Corte di Cassazione, Sez. Lav., Sentenza del 21 gennaio 2004, n. 967: “
deve ritenersi che, ai fini dell'espletamento del tentativo di conciliazione, il
quale ai sensi dell'art. 412 cod. proc. civ. costituisce condizione di
procedibilità della domanda, sia sufficiente, in base a quanto disposto
dall'art. 410-bis cod. proc. civ., la presentazione della richiesta all'organo
istituito presso le Direzioni provinciali del lavoro, considerandosi
comunque espletato il tentativo di conciliazione decorsi sessanta giorni
dalla presentazione, a prescindere dall'avvenuta comunicazione della
richiesta stessa alla controparte. Tale comunicazione è invece necessaria,
ai sensi dell'art. 410, comma secondo, cod. proc. civ., perché si verifichi la
interruzione della prescrizione e la sospensione, per il periodo ivi
indicato, di ogni termine di decadenza.”
RICHIESTA DI CONVOCAZIONE
Ufficio Provinciale del lavoro di…………….
Commissione di conciliazione
Istanza di Conciliazione ex art. 410 c.p.c.
Il sottoscritto…, nato a….il….residente in….., elettivamente domiciliato
in…..via…., presso….., dove desidera che tutte le comunicazioni gli siano inviate,
rappresentato, nel collegio, dal sindacato……, come da nomina in atti
Premesso
-che lo scrivente è dipendente della società…con sede in….
-che (esposizione dei fatti)
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-che (esposizione delle ragioni di diritto)
-che non è stato possibile raggiungere un accordo in via amichevole
-che intende ricorrere al giudice del lavoro per la tutela dei propri diritti
ciò premesso
chiede
che la commissione di conciliazione presso l’ufficio provinciale del lavoro di …
voglia, ai sensi dell’art. 410 c.p.c., dare corso alla procedura di conciliazione.
Nomina come proprio rappresentante, in sede di commissione di conciliazione
il sindacato…., con ogni potere e facoltà di legge.
…..,lì………
………….
IL CONTENUTO
Nome, cognome e residenza ovvero denominazione dell’istante e
del convenuto; se l’istante o il convenuto sono una persona
giuridica, un’associazione non riconosciuta o un comitato, l’istanza
deve indicare la denominazione o la ditta nonché la sede sociale
Il luogo dove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l’azienda o
sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale
egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto (art.
413)
Il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le
comunicazioni inerenti alla procedura
L’esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della
pretesa
Tribunale di La Spezia, 23 maggio 2000, in Mass. Giur. Lav. 2000, 785: “la
richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione indirizzata alla direzione
provinciale del lavoro deve contenere una indicazione specifica dell’oggetto
della domanda. Nel caso di equivocità, derivanti dalla diversità dell’oggetto
della richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione e l’oggetto del ricorso,
il giudizio deve essere sospeso per consentire l’esperimento di un nuovo
tentativo obbligatorio di conciliazione”
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Pretura Forli', 29 gennaio 1999 Lavoro nella giur. (Il) 1999, 668: “Allorché il
lavoratore agisca in giudizio con una pluralità di domande di cui solo alcune
precedute dal tentativo obbligatorio di conciliazione, il giudice ha l'obbligo di
sospendere l'intero procedimento”
LA FORMA
non sono previste particolari formalità …..
infatti la richiesta può essere effettuata anche personalmente dal
lavoratore o dal difensore munito di procura conferita solo verbalmente
(Trib. Milano, 10-5-99) oppure tramite l’associazione sindacale.
E’ inoltre sufficiente che la richiesta sia comunicata alla Dpl e non anche
al datore di lavoro (Trib. Milano, 10-5-99-D.L.2000,255).
TERMINI
Art. 410 bis Termine per l'espletamento del tentativo di conciliazione.
“Il tentativo di conciliazione, anche se nelle forme previste dai contratti e
accordi collettivi, deve essere espletato entro sessanta giorni dalla
presentazione della richiesta.
Trascorso inutilmente tale termine, il tentativo di conciliazione si
considera comunque espletato ai fini dell'articolo 412-bis”.
CONVOCAZIONE
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
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Direzione Provinciale del Lavoro di………… - Servizio Politiche del Lavoro
Via……………..
Al sig………….
Alla spett.le Società
Rep. …../…/… Prto. N. ………….
Oggetto: Riunione della Commissione Provinciale di Conciliazione il ……… alle
ore……. Presso lo scrivente - Direzione Provinciale del Lavoro di………… Via……………..
CONVOCAZIONE
Questa commissione di conciliazione ha indetto la riunione in oggetto al fine di
procedere, ai sensi dell’art. 410 c.p.c., al tentativo di conciliazione promosso
da……………….. nei confronti di …………………. Come da richiesta pervenuta in
data……………….
Allegata in copia:
-già presumibilmente inviata dall’interessato alla controparte
Le parti in indirizzo sono invitate a partecipare alla riunione nel giorno e
nell’ora indicata in oggetto, munite di codice fiscale e/o partita IVA – con
l’avvertenza che, sia il datore che il lavoratore, potranno presentarsi
personalmente o farsi rappresentare da persona munita di delega a
rappresentarlo, decidere transigere ed incassare somme per proprio conto.
Tale atto dovrà essere effettuato con PROCURA NOTARILE O CON DELEGA
AUTENTICATA DA ALTRO PUBBLICO UFFICIALE anche presso questo Ufficio.
Per motivi organizzativi si prega di comunicare tempestivamente per iscritto o a
mezzo fax l’eventuale rinuncia alla vertenza e di non richiedere rinvii della data
fissata.
Si precisa che saranno concessi rinvii esclusivamente per motivazioni
documentate riferite alle Parti.
p. IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
(dr. …………………..)
GLI EFFETTI DELLA CONCILIAZIONE
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Il tentativo di conciliazione produce i suoi effetti sia che si raggiunga, sia che
non si raggiunga un accordo……..
Art. 412 bis c.p.c.
“L’espletamento del tentativo di conciliazione costituisce condizione di
procedibilità della domanda”.
TERMINI
la domanda giudiziale non può essere proposta prima di 60 giorni dalla
promozione del tentativo.
SE LA CONCILIAZIONE RIESCE…
SI REDIGE PROCESSO VERBALE
Art. 411 Processo verbale di conciliazione
“Se la conciliazione riesce, si forma processo verbale che deve
essere sottoscritto dalle parti e dal presidente del collegio che ha esperito
il tentativo, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o
la loro impossibilità di sottoscrivere.
Il processo verbale è depositato a cura delle parti o dell'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione nella cancelleria del
tribunale nella cui circoscrizione è stato formato. Il giudice, su istanza
della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di
conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.
Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, il
processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso l'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione a cura di una delle
parti o per il tramite di un'associazione sindacale. Il direttore, o un suo
delegato, accertatane la autenticità, provvede a depositarlo nella
cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto. Il giudice,
su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del
verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto”.
Se le obbligazioni contenute nel verbale di conciliazione non
vengono eseguite (tipicamente e più frequentemente, quelle di
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pagamento di determinate somme), la parte non inadempiente può
chiedere, la dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione al
fine di procedere esecutivamente.
Istanza ex art. 411 c.p.c., comma 2 e 3 per l’esecutività del verbale
tribunale di ....
sezione lavoro
Nell’ interesse di
Sig. ...., residente in .... ed elettivamente domiciliato in ...., Via ....,
presso lo Studio dell'Avv. ...., che l'assiste e rappresenta, in forza di
procura a margine del presente atto;
premesso
1) In data .... il ricorrente ha sottoscritto processo verbale di
conciliazione innanzi alla Commissione Provinciale di Conciliazione delle
Controversie Individuali di Lavoro costituita presso la Direzione
Provinciale di ....
2) Il processo verbale è stato depositato presso la Cancelleria di
codesto Ufficio giudiziario in data .... a cura di ....;
3) In forza di detto processo verbale, la controparte assumeva nei
confronti dell'istante le seguenti obbligazioni di pagamento: ....;
4) Tali obbligazioni sono tuttavia rimaste inadempiute; tanto e
vero che ad oggi nulla è stato pagato dalla società datrice di lavoro a
titolo di ....;
5) Il capoverso dell'art. 411 c.p.c. dispone che il Tribunale, su
istanza della parte interessata ed accertata la regolarità formale del
verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con apposito decreto;
6) L'interesse dell'esponente all’ esecutività del processo verbale di
conciliazione discende dall'esigenza di procedere ad esecuzione forzata.
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Tutto ciò premesso, il Sig. .... come sopra rappresentato e difeso,
formula
istanza
affinché l'Ill.mo Tribunale voglia, con decreto emesso ai sensi dell’
art. 411 c.p.c., dichiarare esecutivo il verbale di conciliazione protocollo
n. ...., redatto in data ...., innanzi a .... tra la parte istante e ...., depositato
presso la Cancelleria di codesto Tribunale in data ....
Si produce copia del verbale di conciliazione.
Luogo, data
....
Avv.
....
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI …………….
COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONCILIAZIONE
PROCESSO VERBALE DI CONCILIAZIONE EX ART. 410 C.P.C.
Oggi………………, in ………………., presso l’intestata Commissione
istituita con decreto n° …… del ………….. del Direttore dell’allora
U.P.L.M.O. di ………….., e così composta:
Presidente:
Rappresentante dei Datori di Lavoro:
Rappresentante dei Lavoratori:
nella vertenza di cui al n° Rep. ……./….., sono comparsi:
la ……………………………………., con sede in ………….., in Via
………………………… n…., in persona della ………………………….. legittimata a
conciliare giusta procura per atto notaio
n. rep. ……….. del
…………………che dimette, di seguito denominata “società”,
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il sig. …………………………… di seguito denominato “agente”,
assistito dall’Avv…………………………., con studio in……….., Via ………………….
n° …….;
le predette parti dichiarano di aver raggiunto un accordo alle
seguenti condizioni:
1) …………………………., pur nulla riconoscendo, e al solo fine di
conciliare la vertenza offre l’importo lordo di € …………….. (…………………)
(di cui € …………………… per concorso spese legali), a titolo transattivo e,
ove occorra di (arretrati provvigionali/indennità di fine rapporto), che
verrà liquidato al domicilio eletto, per il netto risultante, entro 30 giorni
da oggi.
2) Il ………………………. accetta l’offerta e dichiara che, con la
percezione dell’importo di cui al punto 1 non avrà null’altro a pretendere
nei confronti di ………………………………………… e sue collegate, danti causa e
rappresentate, per qualsiasi titolo derivante dall’intercorso rapporto di
agenzia e sua risoluzione ivi compresi anticipi, compensi fissi, provvigioni,
premi, rimborsi spese, indennizzi di qualunque natura, indennità
contrattuali ed extracontrattuali e di fine rapporto quali F.I.R.R. (salva
verifica della regolarità dei versamenti all'Enasarco), suppletiva,
meritocratica, ex art. 1751 c.c., nonché per preavviso e indennità
sostitutiva, risarcimenti, danni contrattuali ed extracontrattuali, per titoli
previdenziali e assistenziali, per accantonamenti contrattuali e
previdenziali, intendendosi la presente quale transazione generale e
novativa e quale rinuncia dell’agente ad ogni ulteriore azione e
domanda.
3) La vertenza si intende conciliata con compensazione di spese, ed
il procuratore dell’agente sottoscrive per rinunzia alla solidarietà ex art.
68 L.P.F.
IL LAVORATORE
LASOCIETA’
Avv. ……………………….
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Il Presidente della Commissione di Conciliazione istituita presso
l’intestata Direzione attesta l’autenticità delle su estese sottoscrizioni.
IL PRESIDENTE
NATURA DELLA TRANSAZIONE
La transazione è un contratto e, in quanto tale, richiede l’incontro
delle volontà di tutte le parti interessate e la contestuale sottoscrizione
del verbale di conciliazione (Cass. 18 agosto 2004, n. 16168).
La Suprema Corte ha affermato che: “Perché l’accordo tra il
lavoratore e il datore di lavoro possa qualificarsi atto di transazione è
necessario che contenga lo scambio di reciproche concessioni, sicché,
ove manchi l’elemento dell’ aliquid datum, aliquid retentum, essenziale
ad integrare lo schema della transazione, questa non è configurabile.
(Nella specie, la S.C. ha cassato per vizio di motivazione la sentenza di
merito che aveva ritenuto la natura transattiva dell’atto recante
dichiarazione di voler transigere ogni diritto derivante dall’intercorso
rapporto di lavoro senza considerare nella motivazione che la somma
corrisposta al lavoratore nel preteso atto di transazione corrispondeva
esattamente a quanto a lui spettante per t.f.r.) (Cass. 17 maggio 2006, n.
11536).
LA RINUNCIA DEVE RIGUARDARE
DIRITTI PATRIMONIALI CONNESSI AL RAPPORTO DI LAVORO
DIRITTI GIA’ ACQUISITI AL PATRIMONIO DEL LAVORATORE
(in tal senso Cass. 13 marzo 1992 n. 3093: “ La rinuncia del
lavoratore subordinato a futuri, eventuali e non imprecisati
diritti derivanti dalla definitività del rapporto per
superamento del periodo di prova, è radicalmente nulla”, e
ancora Cass. 13 luglio 1998, n. 6857: “La rinuncia al diritto
alla retribuzione in corrispettivo della retribuzione lavorativa
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[…] quando sia anteriore alla maturazione del diritto è
viziata da nullità assoluta…”)
DIRITTI DETERMINATI OD OBIETTIVAMENTE DETERMINABILI.
La c.d. quietanza liberatoria, in mancanza di specifiche
indicazioni sui crediti cui il lavoratore intende rinunciare o
transigere, costituisce una semplice manifestazione del
convincimento soggettivo dell’interessato di essere stato
soddisfatto di tutti i suoi diritti e, pertanto, si converte in una
dichiarazione di scienza priva di alcuna efficacia negoziale,
che non preclude al dichiarante di agire in giudizio (nel
termine di prescrizione) per il riconoscimento dei suoi diritti
non ancora soddisfatti. (Trib. Bari, 20 gennaio 2007).
La dichiarazione liberatoria contenuta in una quietanza a
saldo con la quale il lavoratore dà atto di aver ricevuto una
determinata somma e di non aver altro a pretendere non può
integrare una rinuncia a tutti gli eventuali diritti connessi al
rapporto, e alle azioni esercitabili in dipendenza di essi, in
difetto dell'indefettibile presupposto che il lavoratore abbia
avuto l'esatta rappresentazione dei diritti che intendeva
dismettere in favore del proprio datore di lavoro, ma può avere
solo il valore di una dichiarazione di scienza, ovvero di mera
manifestazione del convincimento soggettivo del lavoratore
stesso di essere stato soddisfatto in tutti i suoi diritti, e come
tale, è del tutto inidonea a precludere l'azione giudiziaria volta
a far valere diritti che non risultino soddisfatti effettivamente
(in questo senso Cass. n. 15371, 14 ottobre 2003; Cass. 5
dicembre 1997, n. 12374).
Cassazione n.16682, 27 luglio2007: “la quietanza a saldo sottoscritta dal
lavoratore, che contenga una dichiarazione di rinuncia a maggiori somme
riferita, in termini generici, ad una serie di titoli di pretese in astratto
ipotizzabili in relazione alla prestazione di lavoro subordinato e alla
conclusione del relativo rapporto, può assumere il valore di rinuncia o di
transazione (che il lavoratore ha l’onere di impugnare nel termine di cui
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all’art. 2113 cod. civ.) alla condizione che risulti accertato, sulla base
dell’interpretazione del documento o per il concorso di altre specifiche
circostanze desumibili “aliunde”, che essa sia stata rilasciata con la
consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il
cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi; infatti, enunciazioni
in tal genere sono assimilabili alle clausole di stile e non sono sufficienti di
per sé a comprovare l’effettiva sussistenza di una volontà dispositiva
dell’interessato”.
LA RINUNCIA NON PUO’ RIGUARDARE………..
………..DIRITTI INDISPONIBILI
La disposizione dell’art. 2113 c.c. che prevede l’impugnabilità delle
rinunzie (art. 1236) e delle transazioni (art. 1965), aventi ad oggetto
diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della
legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui
all’art. 409 del codice di procedura civile (come il diritto alla salute, al
riposo settimanale, alle ferie , alla previdenza e assistenza etc.), nel
termine perentorio di sei mesi, non trova applicazione alle conciliazioni
raggiunte davanti alle Commissioni di Conciliazione presso gli Uffici del
Lavoro (art.410 c.p.c.) o in sede sindacale (art.411 c.p.c.), o ancora avanti
all’Autorità Giudiziaria (art.185 c.p.c.). In questi casi, infatti, la posizione
del lavoratore si presume essere adeguatamente protetta nei confronti
del datore di lavoro per effetto dell’intervento in funzione garantista del
terzo (autorità amministrativa, sindacale, o giudiziaria) (Cass. 3 aprile
1999 n. 3233).
La rinuncia avente ad oggetto la risoluzione del rapporto di lavoro non rientra
nell’ambito di applicazione dell’art. 2113 c.c. in quanto il nostro ordinamento
riconosce al lavoratore il diritto potestativo di disporre negozialmente e
definitivamente del posto di lavoro, in base all’art. 2118 c.c. (Cass. 4780/2003).
LA RINUNCIA DEVE ESSERE UNIVOCA E SPECIFICA….
....dunque la semplice accettazione dell'indennità di anzianità all'atto del
licenziamento, accompagnata dalla dichiarazione di non avere null'altro da
pretendere in relazione a determinati titoli (qualifiche, competenze ordinarie e
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straordinarie, trasferte, ferie , ecc.), non comporta la rinunzia al diritto di far
valere in giudizio l'illegittimità del licenziamento (Cass. 26 maggio 1983 n.
3645).
IMPROCEDIBILITA’ DELLA DOMANDA…
il mancato espletamento del tentativo o il mancato decorso del termine
di 60 giorni determina l’improcedibilità della domanda
Art. 412 bis Procedibilità della domanda.
“L'espletamento del tentativo di conciliazione costituisce
condizione di procedibilità della domanda.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto nella memoria
difensiva di cui all'articolo 416 e può essere rilevata d'ufficio dal giudice
non oltre l'udienza di cui all'articolo 420.
Il giudice, ove rilevi che non è stato promosso il tentativo di
conciliazione ovvero che la domanda giudiziale è stata presentata prima
dei sessanta giorni dalla promozione del tentativo stesso, sospende il
giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per
promuovere il tentativo di conciliazione.
Trascorso il termine di cui al primo comma dell'articolo 410-bis, il
processo può essere riassunto entro il termine perentorio di centottanta
giorni.
Ove il processo non sia stato tempestivamente riassunto, il giudice
dichiara d'ufficio l'estinzione del processo con decreto cui si applica la
disposizione di cui all'articolo 308.
Il mancato espletamento del tentativo di conciliazione non
preclude la concessione dei provvedimenti speciali d'urgenza e di quelli
cautelari previsti nel capo III del titolo I del libro IV”.
…. E NON L’INAMMISSIBILITA’DEL RICORSO
infatti il giudice adotta un provvedimento di sospensione assegnando alle
parti un termine di 60 giorni per esperire il tentativo, trascorso il termine ex
art. 410 bis, il processo può essere riassunto entro il termine perentorio di 180
gg..
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L’IMPROCEDIBILITA’
Può essere:
Eccepita dal convenuto nella memoria di costituzione (a pena di
decadenza)
Rilevata d’ufficio dal giudice non oltre l’udienza di discussione
(Corte di Cassazione, Sez. Lav., Sentenza del 16 agosto 2004, n.
15956)
Sulla questione della rilevabilità del mancato espletamento del tentativo di
conciliazione nel corso del giudizio vi sono due diversi orientamenti
I° Orientamento
Accoglie un’interpretazione restrittiva della norma, che non
consentirebbe la rilevabilità del mancato espletamento del tentativo di
conciliazione oltre la prima udienza
II° Orientamento
Accoglie un’interpretazione più estesa della norma, che consentirebbe la
dichiarazione di improcedibilità anche in un momento successivo alla
prima udienza, “ovvero fino a quando, attraverso l’interrogatorio libero
delle parti e le eventuali modificazioni delle domande e delle eccezioni,
non sia stato delimitato l’oggetto della controversia e non sia stato
espletato, con esito negativo, il tentativo di conciliazione, restando detta
facoltà preclusa soltanto dall’adozione dei provvedimenti attinenti
all’istruzione probatoria, anche se la discussione della causa prosegua
nella stessa udienza” (Cass. n. 3662/1994).
Corte D’Appello Potenza, Sez. Lav., Sentenza 12 febbraio 2009, n.182: “In
merito alle controversie di lavoro e più precisamente alla domanda con la quale
il lavoratore invochi la corresponsione delle differenze retributive cui assume di
aver diritto, non merita accoglimento l’eccezione di improcedibilità, sollevata
dalla controparte, in grado di appello, per il mancato esperimento del tentativo
obbligatorio di conciliazione. Ai sensi dell’art. 412 bis del c.p.c. infatti, esso
rappresenta una condizione di procedibilità della domanda; laddove però,
l’eccezione relativa al mancato esperimento del tentativo obbligatorio non sia
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stata sollevata nei termini legalmente previsti, nel primo grado del giudizio e
comunque entro l’udienza di discussione di cui all’art. 420 c.p.c. deve
dichiararsi inammissibile se formulata in grado di appello”.
Se la conciliazione non riesce
Art. 412 Verbale di mancata conciliazione
“Se la conciliazione non riesce, si forma processo verbale con l'indicazione
delle ragioni del mancato accordo; in esso le parti possono indicare la
soluzione anche parziale sulla quale concordano, precisando, quando è
possibile, l'ammontare del credito che spetta al lavoratore. In
quest'ultimo caso il processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo,
osservate le disposizioni di cui all'articolo 411.
L'Ufficio provinciale del lavoro rilascia alla parte copia del verbale entro
cinque giorni dalla richiesta.
Le disposizioni del primo comma si applicano anche al tentativo di
conciliazione in sede sindacale.
Delle risultanze del verbale di cui al comma 1 il giudice tiene conto in sede
di decisione sulle spese del successivo giudizio”.
VERBALE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI___________
COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONCILIAZIONE DI_______
PROCESSO VERBALE DI MANCATA CONCILIAZIONE
Il giorno _____ alle ore______ presso la Direzione Provinciale del Lavoro
di______ si è riunita la Commissione Provinciale costituita dal Direttore
della D.P.L. di______ ai sensi dell'art. 410 c.p.c., e così composta:
dott. Tizio Presidente
sig. Caio
in rappresentanza dei datori di lavoro
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sig. Sempronio
in rappresentanza dei lavoratori
per la discussione della controversia di lavoro promossa in data ____ dal
lavoratore sig. _______ nei confronti della società______e avente a
oggetto quanto indicato nella istanza di conciliazione e in particolare:
____________________indicare il motivo indicato nella richiesta di
conciliazione
Sono comparsi i seguenti signori:
A) la parte ricorrente sig._____, assistito dall'avv.______;
B) per la parte resistente la società_______ è presente il L.R.p.t. sig.
_______, assistito dall'avv.__________.
Dopo ampia e articolata discussione, la Commissione dà atto, ai fini e per
gli effetti di cui all'art. 412 c.p.c., dell'esito negativo dell'esperimento del
tentativo di conciliazione della controversia e redige il presente verbale
di mancata conciliazione, per le ragioni di seguito indicate:
- il lavoratore rinnova le richieste avanzate nell'istanza di tentativo di
conciliazione;
oppure:
- la società _____ rappresentata dal sig.______, legale rappresentante
pro tempore, ritiene infondate le richieste del lavoratore e, pertanto,
non ritiene possibile addivenire a una conciliazione;
oppure:
- non è comparsa al tentativo la parte sig.______
Letto, confermato e sottoscritto.
Luogo e data
I membri della Commissione
______________________
Le parti
______________________
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