Decentramento farmacie, il Tar di Palermo chiarisce alcuni dubbi

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Decentramento farmacie, il Tar di Palermo chiarisce alcuni dubbi
Venerdì, 18 Aprile 2014, 09.00
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182014
Decentramento farmacie, il Tar di Palermo chiarisce
alcuni dubbi
TAGS: ORGANIZZAZIONE E AMMINISTRAZIONE, PROFESSIONI SANITARIE, FARMACIA, AMMINISTRAZIONE DELLA FARMACIA
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Il decentramento della farmacia è competenza del Comune, può avvenire in caso di nuovi
insediamenti abitativi sprovvisti di servizio farmaceutico o di eccessiva concentrazione può
prescindere dalla revisione della pianta organica. Sono questi i chiarimenti che emergono da una
pronuncia del Tar di Palermo, segnalati da IUSFARMA, in merito a tre questioni, relative alla richiesta
di decentramento da parte del titolare.
Innanzitutto, secondo il Tar, la competenza a provvedere sul decentramento della singola farmacia
non è più della Regione ma del Comune. In base alle norme, infatti, c’è una semplificazione del
procedimento di formazione della pianta organica, «in quanto lo stesso è ora di competenza
esclusiva dell'amministrazione comunale, mentre in precedenza la proposta deliberata dall’ente
locale veniva formalmente emanata con provvedimento regionale. La competenza
dell’Amministrazione comunale va ritenuta sussistente non solo con riferimento alla approvazione
della pianta organica, ma a maggior ragione relativamente alle singole istanze di decentramento».
Ma quali sono i presupposti che legittimano l’accoglimento dell’istanza di decentramento? La
pronuncia indica che questo può avvenire in presenza di nuovi insediamenti abitativi privi di
farmacie e quando c’è una concentrazione di esercizi farmaceutici eccessiva rispetto al parametro
legale. Nel caso specifico sottoposto al Tar palermitano i presupposti per il decentramento
esistevano, poiché «nel centro storico erano concentrate 4 farmacie nel raggio di 200 metri, tra cui
quella della ricorrente, con un bacino di appena 956 abitanti», mentre nella zona richiesta,
sprovvista di assistenza farmaceutica, «vi erano 1.270 abitanti ed una previsione di incremento
demografico».
Infine, il tribunale ha stabilito che il decentramento della singola farmacia può prescindere dalla
revisione della pianta organica. Infatti, nella pronuncia si legge: «il decentramento della singola
sede farmaceutica e la revisione della pianta organica costituiscono procedimenti autonomi collocati
su piani diversi, cosicché la seconda non condiziona la prima».
Renato Torlaschi