PS8227 - UnionAlimentari

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PS8227 - UnionAlimentari
PS8227 - MEDESTEA-NATYGENDNA
Provvedimento n. 24280
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 20 marzo 2013;
SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;
VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del Consumo” e
successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);
VISTO l’articolo 23, comma 12-quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, che ha aumentato il massimo edittale della sanzione a 5.000.000 euro;
VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche
commerciali scorrette, clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera dell’8 agosto
2012;
VISTO il proprio provvedimento del 6 febbraio 2013, con il quale, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del Regolamento, è
stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per particolari esigenze istruttorie;
VISTI gli atti del procedimento;
I. LA PARTE
1. Medestea Biotech S.p.A. (di seguito, anche Medestea) in qualità di professionista ai sensi dell’articolo 18, lettera b),
del Codice del Consumo. La società, con sede legale a Torino, opera, tra l’altro, nella produzione e commercializzazione
di prodotti biotecnologici, farmaceutici, cosmetici, dermatologici e integratori alimentari. Tra questi ultimi, in
particolare, il prodotto denominato NatygenDna. Nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, Medestea ha realizzato un
fatturato di circa 7.400.000 euro.
II. LA PRATICA COMMERCIALE
2. Il procedimento riguarda la promozione di un integratore alimentare denominato NatygenDna, effettuata dal
professionista attraverso un’articolata campagna pubblicitaria consistente nella diffusione di messaggi contenenti
informazioni di carattere scientifico-terapeutico sull’efficacia del prodotto.
3. Tutti i messaggi acquisiti agli atti del fascicolo1, nonché quelli oggetto di segnalazione2, diffusi a mezzo stampa,
tramite opuscoli ed espositori/cartelli vetrina distribuiti nelle farmacie e parafarmacie, attraverso internet e spot TV,
vanterebbero presunte proprietà anti invecchiamento e di longevità cellulare del prodotto NatygenDna. In particolare,
tutti i messaggi pubblicitari presentano, in grande rilievo, l’affermazione: “NatygenDna – 5 fattori di longevità cellulare
per 5 azioni anti invecchiamento”, evidenziando come l’insieme degli ingredienti che compongono l’integratore
alimentare, in azione combinata, conferiscano ad esso la capacità di proteggere dall’invecchiamento precoce: 1)
cervello; 2) pelle; 3) cuore; 4) difese dell’organismo; 5) articolazioni.
4. Nei messaggi a mezzo stampa, vengono reclamizzate le presunte proprietà del prodotto nel: 1) contrastare
l’invecchiamento cerebrale (Curcumina); 2) proteggere e favorire la funzionalità cardiovascolare (Resveratrolo); 3)
favorire le naturali difese dell’organismo (Nucleotidi); 4) proteggere la pelle mediante la sua azione antiossidante
(Astaxantina e Licopene); 5) proteggere la funzionalità articolare (Curcumina) (cfr. successiva immagine n. 1).
Immagine n. 1 – Messaggio stampa - pubblicità istituzionale
1 [Con verbale del 10 settembre 2012, sono state acquisite agli atti del fascicolo n. 84 pagine web, rilevate nel periodo 5 - 10
settembre 2012, tratte a partire dall’home page www.natygendna.it, nonché copia in formato elettronico (DVD) di n. 2 video
pubblicitari del prodotto. Cfr. documento n. 5 di cui all’indice del fascicolo.]
2 [Cfr. documenti nn. 1 e 3 di cui all’indice del fascicolo.]
5. In particolare, in alcuni di tali messaggi si sottolinea, tra l’altro, la capacità del prodotto di sopperire alla carenza,
nella quantità e nella forma più efficace, delle sostanze attive presenti nella normale alimentazione (cfr. successive
immagini n. 2 e 3).
Immagine n. 2 – Estratto del messaggio stampa apparso sulla rivista Focus in data 22 marzo 2012
Immagine n. 3 – Estratto del messaggio stampa apparso sull’inserto Io Donna in data 31 marzo 2012
6. All’interno degli opuscoli pubblicitari, possono rinvenirsi, tra l’altro, affermazioni quali: “Si è recentemente capito
che alla base dell’invecchiamento precoce c’è uno stato infiammatorio debole ma costante, chiamato “inflammaging” e
una diminuzione delle difese immunitarie, chiamata “immunosenescenza”. Entrambi questi stati sono fortemente
correlati all’azione dei radicali liberi, che attaccano continuamente il nostro organismo. Con il passare del tempo la
capacità delle nostre cellule di proteggersi e di riparare i danni dovuti all’inflammaging ed ai radicali liberi viene
progressivamente meno. A causa poi dell’immunosenescenza ci si ammala più facilmente. Inflammaging e stress
ossidativo coinvolgono anche il DNA, il codice genetico presente nelle cellule. (…) Se le cellule riescono a
difendersi e a ripararsi efficacemente, vivono più a lungo ed in salute e quindi l’organismo intero si mantiene più
giovane e sano a lungo”.
7. Il messaggio prosegue con l’indicazione: “Le ultime scoperte scientifiche Medestea per prolungare la vita fino al
+170% – Nei laboratori Medestea, dove si studia il prolungamento della vita, è stata scoperta una nuova molecola “da
utilizzare nei farmaci del futuro” che fino ad oggi è stata in grado di più che raddoppiare la vita animale (Aleosoma
viride) (…). – La miscela di nutrienti di NatygenDna rappresenta, secondo i ricercatori Medestea, la più potente
formulazione antietà mai presentata in un integratore a livello mondiale e si pone l’obiettivo di proteggere i “geni
della longevità” da: inflammaging; immunosenescenza; radicali liberi generati dall’ossigeno; raggi UV; si
rallenta così il precoce invecchiamento di tutto l’organismo”.
8. Tali affermazioni sono supportate da immagini esemplificative che illustrano la vantata azione protettiva di
NatygenDna sulle cellule di un organismo umano, in particolare mettendo in risalto il confronto tra morte cellulare
senza NatygenDna e cellula vitale con NatygenDna (cfr. successiva immagine n. 4).
Immagine n. 4 – Pagina interna dell’opuscolo pubblicitario
9. In tutti i messaggi sopra descritti (stampa e opuscoli) è presente un rinvio al sito internet www.natygendna.it
dove, a partire dall’home page, viene fornita la scheda descrittiva del prodotto3 e la sua formula completa, illustrate
più nel dettaglio, attraverso appositi collegamenti ipertestuali, le 5 presunte azioni anti invecchiamento di NatygenDna
(contrasto all’invecchiamento cerebrale, protezione cardiovascolare, difese immunitarie, antiaging della pelle,
protezione delle articolazioni) ed i componenti del prodotto che le determinerebbero (Curcumina, Resveratrolo,
Licopene, Nucleotidi, Astaxantina, ecc.)4, il dépliant5, nonché alcuni riferimenti scientifici (cfr. successiva immagine n.
5).
Immagine n. 5 – Home page del sito www.natygendna.it, rilevata in data 5 settembre 2012
10. Inoltre, nelle pagine delle FAQ (Frequently Asked Questions)6, si rileva che alla domanda: Per quanto tempo
bisogna assumere NatygenDna™ prima di vedere dei risultati? il professionista indica un periodo di “20 giorni se si
assumono 3 capsule al giorno. 30 giorni se si assumono 2 capsule al giorno”.
11. Infine, a partire dall’home page del sito internet del professionista è possibile reperire un video istituzionale,
visionabile all’indirizzo www.natgendna.it/spot. In tale video, privo di speaker, attraverso immagini molto eloquenti si
rappresentano gli effetti dannosi prodotti sulle cellule del corpo umano da Inflammaging, Immunosenescenza,
ossigeno e raggi ultravioletti, rappresentando, sempre attraverso immagini, la presunta azione risolutrice
dell’integratore alimentare NatygenDna quale soluzione all’invecchiamento7.
12. Il professionista ha diffuso anche differenti spot TV, uno cosiddetto istituzionale ed uno per ciascuna delle 5 azioni
anti invecchiamento attribuite all’integratore NatygenDna, nei quali viene sostanzialmente ribadito il messaggio circa
l’effetto di “contrasto all’invecchiamento da radicali liberi in cinque passi con NatygenDna, l’antiossidante che protegge
anche cervello, pelle, cuore, difese naturali e articolazioni”8.
3 [NatygenDna che viene così presentato: “NatygenDna™ è un integratore alimentare "funzionale", formulato sulle basi della Ricerca
Nutrigenomica, per aumentare le difese cellulari dallo stress ossidativo e favorire la loro naturale capacità di riparazione. NatygenDna™
stimola le cellule di tutto il corpo a proteggersi da: • inflammaging; • immunosenescenza; • radicali liberi generati dall'ossigeno; • raggi
UV, combattendo efficacemente il precoce invecchiamento di tutto l'organismo”.]
4 [Cfr. documento n. 5 di cui all’indice del fascicolo.]
5 [Il dépliant (opuscolo pubblicitario) presente sul sito internet del professionista corrisponde sostanzialmente all’opuscolo pubblicitario
distribuito nelle farmacie e parafarmacie.]
6 [Cfr. documento n. 5 di cui all’indice del fascicolo.]
7 [Cfr. Video acquisito agli atti con verbale del 10 settembre 2012, di cui al doc. n. 5 dell’indice del fascicolo.]
8 [Di seguito, si riportano i testi dei diversi spot, istituzionali e specifici per singola azione di presunta efficacia del prodotto: a) Testo
pubblicità istituzionale: Contrasta l’invecchiamento da radicali liberi in 5 passi con NatygenDna, l’antiossidante che protegge anche
cervello, pelle, cuore, difese naturali e articolazioni. NatygenDna, da Medestea, in farmacia; b) Testo pubblicità cuore: Contrasta
l’invecchiamento in 5 passi con NatygenDna, l’antiossidante che ti aiuta a proteggere il cuore. 5 azioni contro i radicali liberi.
NatygenDna, da Medestea, in farmacia; c) Testo pubblicità difese naturali: Contrasta l’invecchiamento in 5 passi con NatygenDna,
l’antiossidante che sostiene le tue difese. 5 azioni contro i radicali liberi. NatygenDna, da Medestea, in farmacia; d) Testo pubblicità
articolazioni: Contrasta l’invecchiamento in 5 passi con NatygenDna, l’antiossidante che ti aiuta a proteggere le articolazioni. 5 azioni
III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO
1) L’iter del procedimento
13. In relazione alla pratica commerciale sopra descritta, in data 24 settembre 2012 è stato comunicato alla Parte
l’avvio del procedimento istruttorio n. PS8227, per possibile violazione degli artt. 20, comma 2, 21, comma 1, lettera
b), 22 e 23, lettera s), del Codice del Consumo9.
14. In data 23 ottobre 2012 è pervenuta una memoria difensiva del professionista, con allegata la documentazione e
le informazioni richieste nella comunicazione di avvio del procedimento istruttorio10.
15. In data 8 novembre 2012 Medestea ha presentato una proposta di impegni - ai sensi dell’articolo 27, comma 7,
del Codice del Consumo, e dell’articolo 8, del Regolamento - volti a rimuovere i profili di scorrettezza della pratica
commerciale oggetto di contestazione. Il 12 dicembre 2012 l’Autorità ha deliberato il loro rigetto con decisione
comunicata alla Parte il successivo 14 dicembre 201211.
16. In data 21 dicembre 2012 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria, ai sensi
dell’articolo 16, comma 1, del Regolamento, fissata al 10 gennaio 201312.
17. Il 9 gennaio 2013 il professionista è stato sentito in audizione13 ed ha presentato, il giorno seguente, una
memoria conclusiva14.
18. L’11 gennaio 2013 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, successivamente
pervenuto in data 12 febbraio 201315.
19. Il 6 febbraio 2013 l’Autorità ha deliberato la proroga del termine di conclusione del procedimento, comunicata alla
Parte il 13 febbraio 201316.
2) Le evidenze acquisite
a) Confezione e caratteristiche del prodotto
20. NatygenDna è un integratore alimentare commercializzato in Italia a partire dal mese di ottobre 201117. Esso
viene proposto come trattamento idoneo a sostenere l'organismo nelle fisiologiche funzioni di contrasto ai fattori che
favoriscono l'invecchiamento, attraverso l'interazione sinergica di diversi ingredienti.
21. Secondo quanto riportato sulla confezione del prodotto, contenente 60 capsule softgel, “La formulazione di
NatygenDnaTM è studiata per fornire un’azione protettiva e antiossidante dell’organismo nel suo complesso”; gli
ingredienti principali sono: a) Curcuma, il cui estratto agisce da antiossidante e favorisce la funzionalità articolare
insieme alla Vitamina D3; b) Licopene e Resveratrolo, noti per la loro attività antiossidante e protettiva, in particolare
del sistema cardiovascolare; c) Astaxantina, antiossidante naturale conosciuto per la sua azione di protezione della
pelle dai danni da raggi UV, coadiuvata dall’azione della Vitamina E; d) Nucleotidi, che favoriscono le naturali difese
dell’organismo; altri ingredienti presenti nel prodotto sono il Rosmarino, il Pepe Nero e l’Arancia olii essenziali.
22. Nella parte centrale della confezione, al di sotto della denominazione del prodotto, campeggia l’indicazione
“Sostiene le difese cellulari contro i radicali liberi, principali fattori dell’invecchiamento”18.
23. La modalità d’uso “[...] consiglia di assumere 2 capsule contemporaneamente al mattino a colazione. A seconda
delle necessità la dose può essere aumentata fino a 3 capsule al giorno, 2 capsule al mattino e 1 capsula nel
pomeriggio”. Le avvertenze apposte sulla confezione raccomandano di non superare la dose giornaliera consigliata, di
tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini, precisando che “Gli integratori non vanno intesi quali sostituti di una
dieta varia, equilibrata e di un sano stile di vita”.
contro i radicali liberi. NatygenDna, da Medestea, in farmacia; e) Testo pubblicità cervello: Contrasta l’invecchiamento in 5 passi con
NatygenDna, l’antiossidante che ti aiuta a mantenere attivo il cervello. 5 azioni contro i radicali liberi. NatygenDna, da Medestea, in
farmacia; e) Testo pubblicità pelle: Contrasta l’invecchiamento in 5 passi con NatygenDna, l’antiossidante che ti aiuta a proteggere la
pelle. 5 azioni contro i radicali liberi. NatygenDna, da Medestea, in farmacia. Gli spot TV sono anch’essi reperibili sul sito internet
www.natygenDna.it all’indirizzo www.natgendna.it/spot.]
9 [Cfr. documento n. 6 di cui all’indice del fascicolo.]
10 [Cfr. documento n. 12 di cui all’indice del fascicolo.]
11 [Cfr. docc. nn. 13 e 15 di cui all’indice del fascicolo.]
12 [Cfr. documento n. 16 di cui all’indice del fascicolo.]
13 [Cfr. il verbale dell’audizione, doc. n. 18 di cui all’indice del fascicolo.]
14 [Cfr. doc. n. 19 di cui all’indice del fascicolo, protocollato in data 11 gennaio 2013..]
15 [Cfr. docc. nn. 20 e 21 di cui all’indice del fascicolo.]
16 [Cfr. documento n. 22 di cui all’indice del fascicolo.]
17 [La produzione avviene per il tramite di società terza, Ibsa Farmaceutici Italia S.r.l..]
18 [Medestea, ai sensi del D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 169, e secondo la procedura di cui all’art. 7 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 111,
ha notificato il 8 settembre 2011 la confezione del prodotto al Ministero della Salute che ha proceduto all’inserimento nel registro degli
integratori. A seguito del Regolamento UE 432/2012, il professionista ha provveduto a notificare al Ministero le variazioni apportate alla
confezione volte a renderla conforme al citato regolamento UE. Medestea ha depositato, in data 10 ottobre 2011, domanda di brevetto
per invenzione del prodotto. ]
24. All'interno della confezione del prodotto si trova il foglietto illustrativo dove vengono rappresentate al consumatore
le caratteristiche e le modalità di utilizzo dello stesso, con particolare riguardo alla descrizione dei 5 fattori di longevità
cellulare, per 5 azioni antinvecchiamento.
b) Ampiezza e durata della campagna pubblicitaria, vendite del prodotto
25. La campagna pubblicitaria NatygenDna si è sviluppata attraverso una pluralità di mezzi.
26. Per quanto riguarda la campagna stampa, sono stati veicolati su diversi quotidiani e periodici a diffusione
nazionale19, nel periodo febbraio – agosto 2012, molteplici messaggi pubblicitari di contenuto analogo a quelli descritti
al precedente punto II, concernenti sia comunicazioni cd. istituzionali e pubbliredazionali, sia comunicazioni dedicate
alla singola specifica azione di presunta efficacia del prodotto (pelle, articolazioni, cervello), per un totale di n. 70
avvisi dal costo complessivo di [omissis] euro 20.
27. L’integratore alimentare NatygenDna, nel periodo 27 novembre - 24 dicembre 2011, è stato oggetto di una
massiccia campagna pubblicitaria televisiva - il cui costo complessivo, dai dati forniti dal professionista, risulta pari a
[omissis] euro - attraverso la messa in onda di circa 3.500 spot tv, della durata di 15 secondi, sulle principali
emittenti nazionali e locali, sia generaliste che satellitari21. Come per i messaggi stampa, gli spot TV hanno riguardato
sia la pubblicità cd. istituzionale che quella dedicata alle singola specifiche azioni di efficacia del prodotto
NatygenDna22.
28. Negli anni 2011 e 2012, il professionista ha diffuso, altresì, ulteriori messaggi pubblicitari sia sul sito internet
dedicato al prodotto23, sia tramite opuscoli pubblicitari, nonché attraverso espositori (cartelli vetrina, Expo
plexiglas, ecc.) distribuiti nei punti vendita (farmacie e parafarmacie). I contenuti di tali messaggi sono
sostanzialmente analoghi ai comunicati stampa e TV precedentemente illustrati24.
29. Con riferimento alle vendite del prodotto, dai dati forniti dal professionista risulta che il relativo fatturato è stato
pari, al 22 ottobre 2012, a [omissis] euro, di cui [omissis] riferibile all’anno 2011 e [omissis] euro al 201225.
Complessivamente, dall’ottobre 2011 all’ottobre 2012, sono stati prodotti n. [omissis] pezzi di prodotto finito di
vendita, di cui n. [omissis] venduti ai concessionari, ossia società specializzate nella distribuzione e nella vendita dei
prodotti in farmacia e parafarmacia26.
c) Breve sintesi della normativa sull’etichettatura e sulle indicazioni salutistiche per i prodotti alimentari.
Il parere dell’EFSA sugli elementi che compongono il NatygenDna
30. Al fine di garantire che le indicazioni nutrizionali e sulla salute concernenti prodotti alimentari risultino veritiere,
chiare, affidabili e utili ai consumatori, il Regolamento (CE) n. 1924 del 20 dicembre 2006 (cd. Regolamento claim)27
predispone una articolata procedura di autorizzazione di tali indicazioni da parte della Commissione Europea la quale si
avvale della collaborazione dell’EFSA (European Food Safety Authority)28 al fine di assicurare una valutazione
scientifica del più alto livello possibile e armonizzata tra gli stati membri29.
19 [Si tratta di oltre una decina di quotidiani e n.7 periodici a diffusione nazionale. Cfr. allegati da 14 a 22 del documento n. 12 di cui
all’indice del fascicolo]
20 [Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle
informazioni.]
21 [Cfr. allegato n. 31 al doc. n. 12 di cui all’indice del fascicolo, in cui viene riportata la pianificazione pubblicitaria stampa e TV del
prodotto.]
22 [Vedi precedente nota n. 8. Nel corso del 2012 non si è dato corso ad una pianificazione televisiva.]
23 [Cfr. doc. n. 5 di cui all’indice del fascicolo e l’allegato n. 30 (DVD) al doc. n. 12, in cui sono riprodotti gli spot pubblicitari ed i video
istituzionali. Il sito internet www.natygenDna.it è stato oscurato successivamente all’avvio del procedimento istruttorio.]
24 [Fatta eccezione per il sito internet, secondo quanto affermato dal professionista, alcuni di questi materiali, in particolare gli
espositori, sono stati modificati nel mese di settembre 2012 nell’ambito del processo di rivisitazione dei contenuti a seguito della
pubblicazione del Regolamento UE n. 432 del 16 maggio 2012. Gli opuscoli pubblicitari, invece, non sono stati più distribuiti dal
luglio/agosto del 2012. Alla data di deposito della memoria (23 ottobre 2012, cfr. doc. n. 12 di cui all’indice del fascicolo), il
professionista ha dichiarato di avere in corso adeguamenti sia delle confezioni non ancora distribuite, e contestuale eliminazione del
foglio illustrativo interno, sia di quelle giacenti in magazzino o presso i punti vendita. La nuova etichetta della confezione del prodotto
NatygenDna è stata trasmessa dal professionista in allegato alla memoria conclusiva depositata in data 11 gennaio 2013. Cfr. doc. n.
19, allegato n. 39, di cui all’indice del fascicolo.]
25 [Sempre secondo quanto affermato dal professionista, il valore di fatturato deve essere calcolato sul [40-60%] del prezzo al
pubblico, in quanto tale valore corrisponde a quello con il quale viene fatturato il prodotto ai concessionari. Il sell out dell'integratore
NatygenDna, quantificato in valore dai dati elaborati da IMS relativi a tutti i competitors del settore degli integratori antiossidanti, ad
agosto 2012 era pari a [omissis] euro che corrisponde ad un volume di [omissis] pezzi (posto che IMS non si basa sul prezzo
consigliato, pari a 49,50 euro, ma su un prezzo determinato dalla media dei corrispettivi di vendita del settore farmacie pari a 48,39
euro)..]
26 [I restanti pezzi risultano giacenti nei magazzini Medestea, nonché presso i magazzini dei concessionari e nei punti vendita.]
27 [REGOLAMENTO (CE) N. 1924/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 2006 relativo alle indicazioni
nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, pubblicato in GU L 404, in data 30 dicembre 2006.]
28 [Autorità europea per la sicurezza alimentare.]
29 [Cfr. considerando 23 e articolo 4 del Regolamento CE 1924/2006.]
31. L’articolo 13, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1924/2006 ha previsto l’obbligo per gli Stati membri di fornire,
entro il 31 gennaio 2008, gli elenchi delle indicazioni sulla salute che descrivono o fanno riferimento – tra altri – al
ruolo di una sostanza nutritiva o di altro tipo per la crescita, lo sviluppo e le funzioni dell'organismo, corredati delle
relative condizioni applicabili e dei riferimenti alla fondatezza scientifica pertinente30. La norma ha prescritto, altresì,
che - entro il 31 gennaio 2010 - la Commissione avrebbe adottato ufficialmente, in base alla procedura di cui
all'articolo 25, paragrafo 2, tale elenco comunitario previa consultazione dell'EFSA. L’articolo 17 del Regolamento (CE)
n. 1924/2006 ha disposto, infine, che in esito all’autorizzazione rilasciata dalla Commissione, le indicazioni sulla salute
incluse negli elenchi di cui agli artt. 13 e 14 possono essere utilizzate in osservanza delle condizioni ad esse applicabili
da qualsiasi operatore del settore alimentare.
32. A causa dell’imponente numero di claim pervenuti31, soltanto di recente il citato elenco comunitario è stato
elaborato e pubblicato, previa consultazione dell’EFSA, in allegato al Regolamento (UE) della Commissione n.
432/201232. Esso prevede circa 200 indicazioni salutistiche, relative ad un numero significativo di sostanze impiegabili
negli alimenti, che possono essere utilizzate con riferimento a dette sostanze e nel rispetto delle condizioni ivi previste.
33. Dal 17 maggio 2012, infine, è stato reso pubblico il “EU Register of nutrition and health claim” previsto dall’articolo
20 del Regolamento CE 1924/2006, che contiene, tra l’altro, oltre alle indicazioni sulla salute autorizzate e le relative
condizioni di applicazione, anche l’elenco delle indicazioni sulla salute respinte ed il motivo del rigetto.
34. Tra le indicazioni presentate per essere sottoposte a valutazione la Commissione ne ha individuate diverse
riguardanti gli effetti delle sostanze provenienti da piante o da erbe, comunemente denominate sostanze «botaniche»,
la cui valutazione scientifica non è stata ancora completata dall’EFSA33 e che pertanto, allo stato, risultano pending34.
35. Alla luce della breve ricostruzione normativa sopra esposta, emerge che dalla data di applicazione del Regolamento
1924/2006 e sino alla pubblicazione del Regolamento n. 432/2012 35, relativo all’adozione del più volte citato elenco
europeo delle indicazioni sulla salute ammesse, gli operatori del settore hanno potuto riferirsi ad una lista di claim
provvisoria pubblicata anche sul sito del Ministero della Salute, da utilizzarsi sotto la responsabilità degli operatori
economici del settore alimentare36, ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 5, del Regolamento claim37.
36. Al fine di favorire una maggiore comprensione della fattispecie in esame, di seguito si riportano una serie di
Tabelle che mettono a confronto, per ciascuna delle sostanze che compongono l’integratore alimentare NatygenDna, i
claim utilizzati nei messaggi pubblicitari oggetto di contestazione e quelli non spendibili (Tab. n.1), quelli assentiti (Tab.
n.2) e quelli allo stato pending (Tab. n.3), sulla base dell’evoluzione della normativa nazionale e comunitaria38, nonché
del processo di validazione scientifica degli stessi identificabile nei pareri resi dall’EFSA nell’arco temporale di
riferimento.
Tab.1
SOSTANZA
Sintesi
messaggi
PRINCIPALI CLAIM NON ASSENTITI EFSA - Assenza di evidenza scientifica
Medestea in - EFSA Journal - Anno parere
contestazione
30 [Lo Stato italiano – unitamente agli altri Paesi membri dell’Unione - ha trasmesso, entro il 31 gennaio 2008, dei claim di cui al
paragrafo 1 dell’articolo 13.]
31 [I claim, inizialmente raccolti in un elenco provvisorio, sono risultati in numero maggiore a 44.000.]
32 [REGOLAMENTO (UE) N. 432/2012 DELLA COMMISSIONE del 16 maggio 2012 relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni
sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e
alla salute dei bambini, pubblicato in GU, L 136/1, in data 25 maggio 2012.]
33 [Cfr. Considerando n. 10 del regolamento UE 432/2012.]
34 [Cfr. Considerando n. 11 del Regolamento UE 432/2012: “Le indicazioni la cui valutazione da parte dell’Autorità o il cui esame da
parte della Commissione non sono stati ancora completati saranno pubblicate sul sito della Commissione e possono continuare a essere
utilizzate a norma delle disposizioni di cui all’articolo 28, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006”.]
35 [Nel corso di tale periodo transitorio ha avuto inizio la commercializzazione di NatygenDna, nonché sviluppata la relativa campagna
pubblicitaria del prodotto.]
36 [Tale lista, che ha costituito una sorta di linee guida ministeriali, non ha, infatti, valore di atto normativo.]
37 [Tale disposizione, infatti, recita quanto segue: “Le indicazioni sulla salute di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a) possono
essere fornite (….) fino all'adozione dell'elenco di cui all'articolo 13, paragrafo 3, sotto la responsabilità degli operatori economici del
settore alimentare, purché siano conformi al presente regolamento e alle vigenti disposizioni nazionali applicabili (…)” [sottolineatura
aggiunta].]
38 [Nel caso di specie si fa riferimento all’evoluzione normativa e regolamentare a partire dal D.Lgs. 169/2004, che ha recepito la
direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari, fino alla pubblicazione del Regolamento CE n. 432/2012. In questo periodo,
sulla base del decreto legislativo n. 169/2004, recante attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari, in
particolare dell'art. 5 in base al quale, in attesa dell'adozione di specifiche disposizioni comunitarie, i livelli ammessi di vitamine,
minerali ed altre sostanze sono definiti nelle linee guida sugli integratori alimentari definite dal Ministero della salute, quest’ultimo ha
pubblicato sul proprio sito gli elenchi delle sostanze e dei preparati vegetali ammessi all'impiego negli integratori alimentari. Da ultimo,
il decreto ministeriale 9 luglio 2012 riporta, oltre l’elenco delle sostanze utilizzabili negli integratori alimentari, una ulteriore colonna,
che non è parte integrante del predetto DM, in cui vengono riproposte le “Linee guida ministeriali di riferimento per gli effetti
fisiologici”; dette linee guida sono quelle invocate dal professionista a giustificazione dei claim salutistici utilizzati per l’integratore
NatygenDna.]
Sintesi
PRINCIPALI CLAIM NON ASSENTITI EFSA - Assenza di evidenza scientifica
messaggi
SOSTANZA
Medestea in - EFSA Journal - Anno parere
contestazione
Due to its antioxidant activity, resveratrol contributes to cell protection from the
POLYGONUM
damage caused by free radicals. Provides antioxidant protection. Helps to scavenge
Contrasta
i
CUSPIDATUM
free radicals which are responsible for skin aging. Helps to fight against skin aging
(principio attivo radicali liberi
thanks to its antioxidant activity.
Resveratrolo)
ID 1957 - [EFSA Journal 2010; 8(2):1489]
Helps to maintain a healthy heart/contributes to maintain a healthy cardiovascular
system/contributes
to
protect
the
arteries
from
narrowing
and
hardening/contributes to keep the arteries healthy/helps to maintain a normal blood
flow - Helps to maintain healthy appearance and structure of the skin when exposed
to sun. Helps protect the skin from exposure to sun. - Helps to maintain intact cells
- Lycopene from tomato extract has an antioxidant effect Lycopenes contained in
Antiossidante this product have an antioxidant action/ ensure a protective effect on the
LICOPENE
Protegge
la
organism/contribute to the protection of the cellular membranes from oxidation (from Tomato
pelle dai raggi
Lycopenes contained in this product ensure antioxidant action. Ensure protective
extract)
UV e il cuore
effect on the organism. Contribute to the protection of the cellular membranes from
oxidation - lycopene is an antioxidant and helps to protect the body s cells/helps to
maintain intact body cells. Lycopene or a diet rich in lycopene helps to maintain
intact cell DNA/contributes to healthy ageing by maintaining intact cell DNA.
ID 1607 - 1608 - 1610 - 2082 -2372 - 2373 - 3081 - [EFSA Journal 2011; 9(4):
2031]
Favoriscono le Contributes to the normal functioning of the immune system/supports natural
naturali difese defences - Dietary nucleotides are conditionally essential nutrients that provide
dell'organismo building blocks for new cells. Dietary nucleotides: - promote general wellbeing
- Favoriscono [and/or] - enhance the body s immunity [and/or] - help promote normal/proper
le
difese digestive/intestinal function.
immunitarie - ID 1623 - 1626 - [EFSA Journal 2011; 9(4): 2066]
NUCLEOTIDI
Favoriscono
Dietary nucleotides enhance immune system function following exercise stress.
l'aumento del ID 1624 - [EFSA Journal 2010;8(10):1799]
numero
delle
cellule
Dietary nucleotides help support a healthy gastro-intestinal tract.
immunitarie e ID 1625 - [ EFSA Journal 2011;9(6):2228]
le rinforzano
Astaxanthin helps to protect against free radicals and harmful factors of
environment - Supports anti-aging through cellular health. Supports increased
energy levels. Helps control excessive free radicals in the body. Supports a healthy
response to oxidative stress. Protects DNA from free radicals. Supports healthy
Protezione
cholesterol levels. Maintains low C reactive protein levels. Supports joint health.
antiossidante
ASTAXANTINA
per la pelle - Supports Healthy Tendons. Supports Healthy Carpal Tunnel. Supports joint function
(from
after heavy exercise.
Haematococcus Svolge
ID 1449 - 1450 - 1918 - 1978 - 3141 - [EFSA Journal 2009; 7(9): 1253]
un'azione
pluvialis )
antiaging
Supports anti-aging through cellular health. Supports a healthy response to
physiological stress. Supports healthy immune function. Protects DNA - Supports
skin structure during sun exposure. Supports healthy skin.
ID 1919 - 1979 - 1980 - [EFSA Journal 2011; 9(6): 2206]
Tab.2
Sintesi
messaggi
CLAIM
Medestea in (ex Reg. UE 432/2012)
contestazione
SOSTANZA
Vitamina
naturale
E
-
ASSENTITI
DALL'EFSA
La vitamina E contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo*
La vitamina D contribuisce al mantenimento di ossa normali* - La vitamina D
contribuisce al mantenimento della normale funzione muscolare* - La vitamina D
contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario*
Vitamina D3
* Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina E/D come
specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui
all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.)
-
Tab.3
SOSTANZA
CURCUMA
TURMERIC
Sintesi
messaggi
Medestea in
contestazion
e
LONGA Azione
antiossidante
CLAIM
PENDING
(botanicals)
sito
EFSA
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questions
ListLoader
UNDER
CONSIDERATION
Curcumin helps to control inflammatory responses within the body - ID
2030
per contrastare
l'invecchiamen
to cerebrale Protegge
le
cellule
del
sistema
nervoso
centrale
Aiuta
a
proteggere la
funzionalità
articolare
RESVERATROLO
Soulage le douleurs inflammatories – Action anti – inflammatoire - Soulage
le douleurs musclaires et articulaires - ID 2598
Contribue à un bon équilibre nerveux – Favorìse un bon équilibre mental ID 2599
Cell protection/Helps to protect joints/helps to maintain joints
flexibility/Contributes to Joints health - ID 3748
Helps reduce the inflammation and oxidative stress - ID 4007
Helps to keep the skin healthy - ID 4008
Helps to maintain the efficacy of the immune system. Helps to maintain
resistance to allergies. Has significant antioxidant properties - ID 4009
Supports production and quality of blood. Supports hearticolofunction.
Supports blood circulation - ID 4010
Helps maintain the health of joints and bones - ID 4012
Supports the function of the nervous system - ID 4014
Protegge
e
favorisce
la
For cardiovascular health - ID 1849
funzionalità
cardiovascolar
e
37. Dalle deliberazioni dell’EFSA riassunte nelle Tabelle 1 e 2, non risulta che gli effetti fisiologici sulla salute, con
particolare riferimento alla capacità antinvecchiamento (in generale), alla protezione e al miglioramento della
funzionalità cardiovascolare, al miglioramento del sistema immunitario, alla protezione della pelle dai raggi UV e il
cuore, alla protezione antiossidante per la pelle, siano riconducibili alle proprietà attribuite ad alcuni dei componenti di
NatygenDna, come riportato nelle relative comunicazioni pubblicitarie oggetto di contestazione.
38. Inoltre, dall’analisi delle precedenti Tabelle, emerge come il professionista abbia già utilizzato, prima dell’avvio del
procedimento istruttorio (24 settembre 2012) e sotto la propria responsabilità (cfr. articolo 28, paragrafo 5, del
Regolamento 1924/2006) alcuni claim per i quali l’EFSA aveva già espresso parere negativo – diniego poi confermato
dall’assenza delle relative indicazioni salutistiche nell’elenco allegato al nuovo Regolamento CE n. 432/2012 (cfr. Tab.
n. 1) - che propone di eliminare con la proposta di impegni (vedi infra), mentre dichiara la propria intenzione di
continuare ad utilizzare i claim ancora pending (cfr. Tab. n. 3), nonché rivedere la propria comunicazione valorizzando
quelle sostanze i cui vanti risultano, sempre sulla base del nuovo Regolamento UE 432/2012, assentiti (cfr. Tab. n. 2).
d) Documentazione acquisita sulle caratteristiche di NatygenDna
39. A sostegno della veridicità delle asserzioni contenute nei claim salutistici in esame, il professionista ha prodotto un
razionale scientifico, dal titolo "Meccanismo d'azione e razionale d'impiego dell'integratore alimentare NatygenDna"39,
nonché copiosa letteratura scientifica reperibile anche nel sito internet del professionista40.
40. Il citato razionale scientifico, partendo dall’esposizione delle basi biologiche dell'invecchiamento, illustra la
composizione e l’efficacia attribuita ai singoli componenti di NatygenDna (Curcumina, Resveratrolo, ecc.)41,
sottolineando come da qualche anno sia sempre più accettata l'idea che l'associazione di più sostanze ad azione
fisiologica funzionale con finalità antiossidanti e antinfiammatorie sortisca effetti sinergici e sia preferibile al singolo
composto da un punto di vista degli effetti sulla salute. In conclusione, nel documento si afferma che “[..]
NatygenDna, grazie alla sua peculiare composizione a base di nutraceutici ad azione antiossidante e antinfiammatoria,
risulta un supplemento particolarmente efficace nella gestione di un invecchiamento in salute, e in grado di favorire la
fisiologia e il mantenimento delle corrette funzioni di alcuni tessuti e aree, tipicamente colpite da fenomeni cronico
degenerativi età correlati”.
e) Ulteriori elementi acquisiti
41. In relazione ai claim utilizzati dal professionista nelle proprie comunicazioni pubblicitarie, dalle risultanze
istruttorie42 è emerso, altresì, che Medestea non ha attivato specifiche richieste di autorizzazione all’EFSA
relativamente ai claim salutistici utilizzati nella proprie comunicazioni pubblicitarie.
42. Con memoria finale depositata il 10 gennaio 2013, il professionista ha trasmesso, oltre alla documentazione
relativa ai risultati della fase sperimentale di un test di autovalutazione sull’efficacia del prodotto43, copia della notifica
39 [Il razionale scientifico è stato redatto dal Prof. Giovanni Scapagnini, professore di Biochimica Clinica presso la Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell'Università degli Studi del Molise. Cfr. doc. n. 12, allegato n. 3, di cui all’indice del fascicolo.]
40 [Cfr. doc. n. 12 , allegato n. 32, di cui all’indice del fascicolo.]
41 [Azione protettiva cerebrale (Curcumina), cardiovascolare (Licopene, Astaxantina, Resveratrolo, Rosmarino), articolare (Curcumina,
Resveratrolo), cutanea contro il foto invecchiamento (Curcumina, Licopene), sistema immunitario (Nucleotidi).]
42 [Cfr. doc. n. 18 di cui all’indice del fascicolo (verbale audizione del 9 gennaio 2013).]
43 [Medestea ha commissionato alla CRA un'indagine di valutazione (allegata alla memoria di cui al doc. n. 12 dell’indice del fascicolo)
su un campione di 117 uomini e donne, sani, in forza della quale emergerebbe, in più della metà del campione, un miglioramento dello
stato complessivo psico-fisico, già dopo un mese di regolare assunzione dell'integratore. L'incidenza di tale miglioramento risulta
individualmente alquanto variegata a seconda delle condizioni soggettive del soggetto testato. Con la memoria finale, il professionista
effettuata da Medestea al Ministero della Salute, in data 20 dicembre 2012, circa le modifiche apportate alla confezione
post Regolamento UE n. 432/2012. Il professionista, infine, ha allegato alla memoria copia della nuova bozza di
comunicazione pubblicitaria che sarà in futuro veicolata dall'inserzionista.
3) Le argomentazioni difensive del professionista
43. Medestea ha dichiarato che NatygenDna è un integratore alimentare a base di nutrienti e di ingredienti botanici
selezionati tra quelli dell'elenco ministeriale di cui al Decreto Legislativo n. 169/200444 aventi, tra l'altro, un'azione
fisiologica contro i radicali liberi, fattori riconosciuti come favorenti l'invecchiamento delle cellule e dei tessuti.
44. NatygenDna viene proposto come trattamento di medio lungo periodo sia nel foglio illustrativo che nel dépliant
dove, nelle modalità d'uso, si indica che il trattamento consigliato è di dodici settimane. L'unico punto in cui viene fatto
cenno ad un periodo inferiore alle dodici settimane è nella FAQ (Frequently Asked Questions) del sito internet, dove il
riferimento è a risultati generici senza alcuna promessa di risultato e quantificazione del beneficio45.
45. Prima di procedere alla commercializzazione dell'integratore alimentare in oggetto, Medestea ha approfondito
l'aspetto tecnico scientifico, affidando al Prof. Giovanni Scapagnini l'incarico di predisporre una "review bibliografica"46
che riporta in allegato gli specifici aspetti regolatori legati alle indicazioni dei componenti del prodotto vigenti alla data
di commercializzazione del prodotto stesso (ottobre 2011).
46. In proposito, secondo quanto riportato nel razionale scientifico, in base “agli attuali termini di legge, fino al
recepimento del Reg. 432/2012, e previa indicazione del Ministero della Salute su modalità e termini di adeguamento,
l’utilizzo delle (…) rivendicazioni vantate in etichetta e in comunicazione da NatygenDna, sono (…) ampiamente
supportate dalla letteratura scientifica esistente e da quanto riconosciuto dagli organi competenti”.
47. In conformità alla normativa vigente che prevede, peraltro, che un integratore alimentare specifichi al pubblico
una descrizione della sua destinazione d'uso, Medestea ha provveduto a notificare la confezione del prodotto al
Ministero della Salute il quale non ha ritenuto di sollevare alcuna eccezione o inviare richieste di modifica dell'etichetta,
tanto meno con riguardo agli ingredienti.
48. La valutazione degli health claim contenuti nei messaggi è stata effettuata sulla base delle indicazioni fornite dal
Ministero della Salute in relazione a claim validati e pubblicati sul sito del Ministero fino a luglio 2012 e da letteratura e
prove scientifiche universalmente accettate.
49. In fase di stesura dei testi dei claim contenuti nei messaggi e di realizzazione dell'etichetta del prodotto, Medestea
ha, dunque, applicato le regole previste dalla normativa vigente nel periodo d'immissione in commercio (ottobre 2011)
ovvero il Decreto Legislativo. n. 169/2004 e gli elenchi pubblicati sul sito ministeriale indicanti sostanze nutritive e/o
non nutritive, piante utilizzabili e relativi claim ammessi, continuando ad utilizzarli anche dopo i pareri negativi
pubblicati dall’EFSA relativamente ad alcuni degli ingredienti costituenti il prodotto perché, pur se autorevoli, non
risultavano ancora trasfusi in norma di legge, modificandoli a seguito della pubblicazione del citato Regolamento n.
432/2012 e prima della sua entrata in vigore.
50. In proposito, il professionista ha poi evidenziato che le proprie scelte comunicazionali hanno subito una profonda
rivisitazione, tuttora in corso, a partire dal 25 maggio 2012, in correlazione alla pubblicazione del Regolamento UE n.
432 del 16 maggio 2012 avente ad oggetto la compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui
prodotti alimentari e sugli integratori.
51. Successivamente al citato Regolamento, infatti, Medestea ha modificato la propria comunicazione pubblicitaria
espungendo i claim bocciati da Efsa, nonché, - considerando la sussistenza di alcuni claim "pending", in relazione ai
quali detta Autorità non ha ancora completato la relativa valutazione cosicché, ai sensi della Premessa n. 11 del citato
Regolamento47 possono continuare ad essere medio tempore utilizzati48 - riproposto la declinazione del messaggio
facendone oggetto di proposta di impegni (vedi infra - Punto IV – Gli impegni del professionista).
52. Con riguardo, invece, alle comunicazioni pubblicitarie presenti nel sito internet, successivamente al ricevimento
della comunicazione di avvio del procedimento, Medestea ha provveduto ad oscurarlo in attesa di una rivisitazione dei
relativi contenuti.
53. Il professionista ha poi sostenuto la veridicità dei claim aventi ad oggetto la funzionalità delle singole sostanze
contenute in NatygenDna e dei risultati asseritamente conseguibili attraverso l'utilizzo dell'integratore alimentare,
evidenziando come quanto riportato nella review bibliografica depositata sia comprovato dalla letteratura scientifica e
dai test sperimentali condotti in relazione alle singole sostanze.
54. Le rivendicazioni riguardanti gli effetti positivi sulla salute dell'individuo si basano sui claim vantabili secondo il
Ministero della Salute (per il periodo fino alla pubblicazione del regolamento EFSA) e sul razionale scientifico in accordo
ha trasmesso i risultati dell’ultima fase sperimentale dell’indagine sopra descritta, ritenendo che questa confermi l'efficacia
dell'integratore, già acclarata sul piano scientifico, anche dal punto di vista della percezione del consumatore-utilizzatore del prodotto.]
44 [D.lgs. 21 maggio 2004, n. 169 concernente “Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari”.]
45 [In tale sezione Medestea segnala la possibilità di percepire benefici con l'utilizzo di una confezione, al solo scopo di indicare al
consumatore un periodo minimo di utilizzo per non creare false aspettative sull'attesa di risultati in pochi giorni. ]
46 [Cfr. precedente punto III, n. 2), lettera d).]
47 [Per il testo del considerando n. 11 del Reg. CE 432/2012, si veda la precedente nota n. 34. ]
48 [Ciò vale, ad esempio, con riguardo alla rivendicazione della capacità antiossidanti della curcuma, del rosmarino e del pepe nero.]
alle azioni rilevabili dalla letteratura a fortiori condivisibile se declinata in relazione ad un'azione sinergica delle diverse
sostanze che compongono l'integratore che migliora l'efficacia del prodotto49.
55. In relazione all'accreditamento al prodotto di un'efficacia terapeutica assimilabile a quella dei farmaci, Medestea ha
poi rappresentato che in nessuno dei materiali pubblicitari viene formulata una simile promessa di risultato, né
tantomeno viene data indicazione terapeutica con riferimento a patologie. Ciò detto non si può negare che un
integratore possa, legittimamente vantare la capacità di contribuire alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo
e dai radicali liberi50. Ugualmente, Medestea non ritiene che possa avere tale deteriore effetto il ricorso ad un
linguaggio scientifico51 che richiama i risultati della ricerca nutrigenomica52.
56. La prospettazione, nella comunicazione pubblicitaria di Medestea, di problematiche usualmente correlate
all'invecchiamento dell'organismo quali "Immunosenescenza ed Inflammaging", non può aver indotto il consumatore a
percepire una situazione di pericolo e di allarme essendo tali conseguenze percepite, al contrario, come naturale
conseguenza del decorso del tempo. L'invecchiamento dell'organismo, infatti, non sarebbe sentito dal pubblico come
una malattia prevenibile e/o curabile con i farmaci, bensì come un processo fisiologico e naturale.
57. Medestea ha precisato, altresì, che la vendita dell'integratore NatygenDna avviene esclusivamente presso farmacie
e parafarmacie ovvero in luoghi nei quali il personale è altamente qualificato ed in grado di fornire al consumatore ogni
informazione sulle caratteristiche, risultati e sulle interazioni fisiologiche dell'integratore.
58. Infine, il professionista, ha sottolineato, sia nel corso dell’audizione che nella propria memoria conclusiva53, il
comportamento proattivo che la società ha tenuto successivamente all’avvio del procedimento istruttorio e la propria
disponibilità a modificare i messaggi oggetto di contestazione contenuti nella comunicazione pubblicitaria proposta con
l’assunzione di impegni. Medestea, altresì, ha richiesto all’Autorità di considerare l'affidamento dalla stessa posto con
riguardo alla legittimità di alcuni claim che, in assenza delle determinazioni conclusive della Commissione europea,
potevano essere fornite, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, Reg. 1924/2006 sotto la responsabilità del
professionista54.
59. In data 8 novembre 2012, ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo, e dell’articolo 8, del
Regolamento, il professionista ha presentato impegni volti a rimuovere i profili di scorrettezza della pratica
commerciale oggetto di contestazione.
60. Nello specifico, il professionista si è impegnato a non diffondere ulteriormente i messaggi veicolati anteriormente
all'agosto 2012 (stampa, opuscoli, sito internet, spot TV)55, nonché ad orientare la propria futura comunicazione
pubblicitaria ispirandosi al layout ed ai contenuti dei messaggi pubblicitari allegati alla proposta di impegni (vedi
successiva immagine n. 6) in cui la declinazione degli stessi è articolata su cinque sostanze contro i fattori favorenti
l'invecchiamento, individuate però fra altri ingredienti sempre presenti nella formula di NatygenDna, in accordo al
regolamento EFSA, evidenziando i claim salutistici approvati o "pending".
Immagine n. 6 – messaggio pubblicitario apparso sul quotidiano il Giornale in data 8 agosto 2012 e sulla
rivista periodica Style in data 30 agosto 2012
49 [Secondo quanto riportato nel razionale scientifico, infatti, "NatygenDna rappresenta una miscela integrata di principi funzionali
contro i principali fattori dell'invecchiamento, da un lato carotenoidi ad azione antiossidante ed antiinfiammatoria, dall'altro polifenoli in
grado di attivare i geni delle difese antiossidanti ed i sistemi riparativi e parallelamente inibire i pathways dell'infiammazione".]
50 [Infatti, l'Efsa ha approvato claim orientati in tale direzione con riferimento alla vitamina E, che costituisce un'importante
componente dell'integratore NatygenDna. Ugualmente appare legittimo per il professionista che l'integratore vanti la capacità di
contribuire al mantenimento della salute delle ossa ed alla protezione del sistema immunitario, claim validati dall'Efsa con riguardo alla
vitamina D3, in esso contenuta.]
51 [Il professionista ha evidenziato che, per giurisprudenza consolidata, non costituiscono attestazioni o raccomandazioni di tipo medico
le citazioni tratte dalla letteratura scientifica.]
52 [La Nutrigenomica è una branca della scienza relativamente giovane che si occupa di studiare l'interazione tra nutrienti che
assumiamo e DNA cellulare. Si basa sulla scoperta che gli alimenti che comunemente assumiamo, contengono sostanze capaci di
influenzare l'espressione dei geni contenuti nel DNA e, quindi, lo stato di salute e benessere dell'organismo.]
53 [Cfr. docc. nn. 18 e 19 di cui all’indice del fascicolo.]
54 [Il ritardo con cui la Commissione europea ha deliberato in merito ha creato una situazione di incertezza oggettiva ai danni sia di
Medestea, sia degli operatori del settore L’incertezza derivante dalla complessità della materia ha indotto la società a ritenere che la
Commissione Europea potesse anche approvare con modifiche tali pareri, come in alcuni casi è accaduto. Cfr. verbale audizione, doc. n.
18 di cui all’indice del fascicolo.]
55 [Copie di tali messaggi, già acquisite agli atti del procedimento in sede di avvio dell’istruttoria, sono state, altresì, allegate dal
professionista alla memoria depositata il 23 ottobre 2012 (doc. n. 12 di cui all’indice del fascicolo – allegati nn. 17-20, 22, 23, 25, 26,
30).]
61. Nel nuovo messaggio si richiama (i) la curcumina (con claim validati dal Ministero ed in attesa di valutazione da
parte dell'Efsa), (ii) la vitamina E naturale e la (iii) vitamina D3 con claim tutti approvati da Efsa. In aggiunta si fa
riferimento (iv) agli estratti di rosmarino e pepe nero (con claim validati dal Ministero ed in attesa di valutazione da
parte dell'Efsa), nonché alla (v) Astaxantina, al licopene, al Resveratrolo, ai Nucleotidi. In relazione a tali ultime
sostanze la nuova pubblicità si limita ad affermare genericamente la loro provenienza "da fonti naturali concentrate"
senza proporre claim sulla salute56.
62. Il professionista si è impegnato, altresì, a modificare i messaggi pubblicitari di cui sopra e la futura comunicazione
in ottemperanza alle valutazioni conclusive che verranno formulate dall'EFSA in relazione ai claim che, allo stato,
risultano pending.
63. Come precedentemente indicato, l’Autorità, nella sua adunanza del 12 dicembre 2012, ha deliberato di non
accogliere gli impegni presentati, in quanto ritenuti non idonei a rimuovere i profili di possibile scorrettezza contestati
nella comunicazione di avvio del procedimento57, nonché ritenendo sussistere l’interesse dell’Autorità a procedere
all’accertamento dell’infrazione.
IV PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
64. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa tramite internet, a mezzo
stampa e spot TV, in data 11 gennaio 2013 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
(di seguito, anche, AGCOM o Autorità), ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo.
65. Con parere pervenuto in data 12 febbraio 201358, la suddetta Autorità ha ritenuto che la pratica commerciale in
esame risulta scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 2, 21, comma 1, lettera b), 22 e 23, lettera s) del Codice del
Consumo.
66. In particolare, l’AGCOM ha rilevato che, nei propri messaggi, il professionista ha scelto di incentrare in misura
pressoché integrale la comunicazione pubblicitaria relativa al prodotto NatygenDna sulla particolare idoneità dello
stesso a stimolare le cellule di tutto il corpo a proteggersi da inflammaging, Immunosenescenza, Radicali liberi
generati dall'ossigeno, Raggi UV, combattendo efficacemente il precoce invecchiamento di tutto l'organismo, ma che
56 [Il professionista ha sottolineato, altresì, la tempestività del suo intervento di adeguamento dal momento che il considerando n. 13
del Regolamento 432/2012 prevede espressamente: “La data di applicazione del presente regolamento è successiva di sei mesi alla
data della sua entrata in vigore al fine di consentire agli operatori del settore alimentare di adeguarsi alle sue prescrizioni, compreso il
divieto a norma dell'art. 10, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1924/2006 di quelle indicazioni sulla salute di cui sono stati completati
la valutazione da parte dell'Autorità e l'esame da parte della Commissione”.]
57 [In particolare, l’Autorità ha ritenuto che i citati impegni, da un lato, consistono nella mera intenzione di interrompere, per il futuro,
la diffusione della pratica oggetto dell’accertamento istruttorio, dall’altro, si riferiscono alla mera prospettazione della semplice struttura
(layout) di una diversa e futura comunicazione pubblicitaria che, nel suo complesso, nonché tenuto conto della riproposizione di specifici
claim salutistici quali “Combatti l’invecchiamento in profondità. A partire dalle cellule”, non appare in grado di risolvere le problematiche
evidenziate nella comunicazione di avvio del procedimento.]
58 [Cfr. doc. n. 21 di cui all’indice del fascicolo.]
tali risultati non sono ascrivibili a un integratore alimentare e, comunque, le indicazioni salutistiche contenute nei
messaggi non sono ammesse in base al Regolamento n. 1924/2006/CE.
67. L’Autorità ha, inoltre, considerato il parere sfavorevole espresso dal1'EFSA sui claim riguardanti prodotti a base di
Resveratrolo, Licopene, Nucleotidi, ecc., e che né alle singole sostanze in esso contenute né alla combinazione delle
stesse appaiono riconducibili gli effetti salutistici vantati; così come non appare consentito, nella presentazione e nella
pubblicità dei prodotti, lasciare intendere che una dieta equilibrata e variata non è in grado di apportare le sostanze
nutritive in quantità sufficienti.
68. Con riferimento, poi, alle affermazioni presenti, tra l’altro, sul sito internet del professionista, l’AGCOM ha rilevato
che, nel momento in cui paventano l'insorgenza di tutta una serie di condizioni patologiche dell'organismo dipendenti,
ma non solo, dal semplice decorso del tempo, i messaggi promozionali sono idonei ad ingenerare nei consumatori la
percezione di una situazione di allarme e pericolo, inducendoli a ritenere, attraverso i vanti e le proprietà salutistiche
attribuiti al prodotto, che l’integratore alimentare NatygenDna possa rappresentare una valida soluzione ed un rimedio.
69. Alla luce di quanto esposto, l’Autorità ha ritenuto che la pratica commerciale in esame risulta idonea ad indurre in
errore le persone alle quali è rivolta o da essa raggiunte, ingenerando nel consumatore il convincimento che il prodotto
pubblicizzato sia dotato di particolari proprietà salutistiche e benefiche, pregiudicando il comportamento economico dei
destinatari e violando, pertanto, il disposto degli articoli 20, comma 2, 21, comma 1, lettera b), 22 e 23, lettera s) del
Codice del Consumo.
V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
70. Il prodotto NatygenDna è stato promosso e presentato ai consumatori, attraverso un’ampia campagna
promozionale diffusa a mezzo stampa, spot TV, sul sito internet dedicato www.natygenDna.it, nonché tramite opuscoli
pubblicitari distribuiti presso farmacie e parafarmacie, evidenziando alcune proprietà salutistiche dell’integratore
alimentare nel contrastare l’invecchiamento cellulare, come anche di migliorare l’apparato cardiovascolare, le difese
immunitarie, lo stato della pelle o delle articolazioni.
71. Tutte le comunicazioni promozionali descritte al precedente punto II, osservate sia singolarmente che nel loro
complesso, sono principalmente incentrate sull’efficacia del prodotto nei termini sinteticamente sopra indicati, la cui
composizione ricomprende una miscela di principi nutrizionali e di ingredienti botanici, tutti appartenenti alla categoria
degli integratori alimentari59.
72. Per i motivi che di seguito si esporranno, la pratica commerciale oggetto di osservazione appare integrare una
violazione degli articoli 20, comma 2, 21, comma 1, lettera b), 22 e 23, lettera s), del Codice del Consumo, in quanto
contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del
consumatore medio in relazione alle caratteristiche, alle proprietà e all’efficacia del prodotto.
73. Preliminarmente, ai fini di una valutazione compiuta della fattispecie, occorre rilevare che i vanti pubblicitari in
esame, oggetto della massiccia campagna promozionale realizzata dal professionista, sono strutturati in modo tale da:
1) rappresentare tutta una serie di degenerazioni dell’organismo rispetto alle quali il prodotto di cui trattasi sarebbe in
grado di porre rimedio, anche evidenziando la sua capacità di prevenire l’insorgenza di specifiche situazioni
patologiche; 2) attribuire all’azione combinata delle sostanze contenute in NatygenDna, l’attitudine a determinare un
effetto complessivo antiage, proteggendo dall’invecchiamento precoce cervello, pelle, cuore, difese dell’organismo e
articolazioni; 3) evidenziare, rispetto a ciascuna specifica sostanza contenuta nell’integratore alimentare, altrettante
specifiche proprietà salutistiche quali: i) contrastare l’invecchiamento cerebrale (Curcumina); ii) proteggere e favorire
la funzionalità cardiovascolare (Resveratrolo); iii) favorire le naturali difese dell’organismo (Nucleotidi); iv) proteggere
la pelle mediante la sua azione antiossidante (Astaxantina e Licopene); v) proteggere la funzionalità articolare
(Curcumina).
74. Con riferimento al primo profilo, alcune affermazioni riscontrabili nelle diverse tipologie di messaggi veicolati ai
consumatori, nel momento in cui paventano l’insorgenza di tutta una serie di condizioni patologiche dell’organismo
dipendenti, ma non solo, dal semplice decorso del tempo, sono suscettibili di ingenerare nei consumatori la percezione
di una situazione di allarme e pericolo.
75. A titolo puramente esemplificativo, si consideri la comunicazione stampa di cui alla precedente Immagine n. 6 in
cui, sostanzialmente, si veicola il messaggio che il prodotto abbia la capacità di difendere l’organismo dall’attacco di
virus e batteri (Con l’età l’organismo è più esposto all’attacco di virus e batteri e bisogna attivare i meccanismi di
difesa per aiutarlo a proteggersi), assimilando i suoi effetti a quelli normalmente attribuibili alle funzioni proprie di un
farmaco e non ad un mero integratore alimentare. Si considerino, inoltre, le numerose affermazioni di analogo tenore
riscontrate nel sito internet dedicato al prodotto www.natygendna.it, tutte incentrate sulla descrizione di possibili stati
patologici associati al processo di invecchiamento e al conseguente effetto benefico derivante dall’assunzione di
NatygenDna 60.
59 [Cfr. razionale scientifico depositato dal professionista in allegato n. 3 del doc. n. 12 di cui all’indice del fascicolo.]
60 [Si riporta, a titolo esemplificativo: i) “Il cervello oltretutto ha una bassissima concentrazione di difese antiossidanti che provvedano
alla sua protezione. Gli antiossidanti contenuti in NatygenDna™ aiutano a proteggere le cellule nervose dai danni dello stress ossidativo
e dall'invecchiamento precoce”; ii) “Il colesterolo alto, i radicali liberi, la scarsa attività fisica provocano irrigidimento delle pareti dei
76. Tali affermazioni e modalità di presentazione del prodotto sono da ritenersi particolarmente scorrette in quanto,
nel disegnare un quadro allarmistico circa le possibili disfunzioni e/o alterazioni alle quali il nostro organismo è
soggetto a causa del naturale decorso del tempo, in particolare enfatizzando specifiche condizioni patologiche, sono
suscettibile di creare allarmismo nei destinatari del messaggio, principalmente costituiti da persone in età matura e, in
quanto tali, più facilmente impressionabili, inducendoli a ritenere, attraverso i vanti e le proprietà salutistiche attribuiti
al prodotto, che l’integratore alimentare NatygenDna possa rappresentare una valida soluzione ai problemi
rappresentati.
77. I messaggi, peraltro, utilizzando terminologie non facilmente comprensibili per il consumatore medio non gli
consentono di percepire l’esatta natura del prodotto, potendo, anche in questo caso, indurlo erroneamente a ritenere
che lo stesso abbia un’efficacia terapeutica, assimilabile a quella dei farmaci. In tal senso, rilevano, in particolare, i
vanti di innovazione, di ricerca farmaceutica nutrigenomica, riferiti all’attività del professionista come premessa per la
presentazione del prodotto o affermazioni del tipo “L’obiettivo della ricerca e quello di accendere l’interruttore genetico
NRF2" per stimolare le nostre cellule ed il DNA a ripararsi e difendersi dall'invecchiamento precoce e spegnere
l’interruttore NFKB, correlato all’Inflammaging” 61.
78. Avuto riguardo al secondo profilo di scorrettezza riscontrato, ovvero, alla generale efficacia antinvecchiamento
attribuita al prodotto derivante dall’azione sinergica delle sostanze che lo costituiscono, giova rilevare che gli specifici
claim utilizzati da Medestea, intesi a far discendere dall’assunzione dell’integratore effetti di “contrasto
all’invecchiamento cellulare” non sono, ad oggi - come del resto ammesso dallo stesso professionista nel corso
dell’audizione62 - suffragati da alcuna specifica autorizzazione sul prodotto o sul suo principio attivo (ex articolo 14 del
Regolamento (CE) n. 1924/2006), né in via generale erano proposti nell’elenco provvisorio con riferimento agli
ingredienti che lo compongono (ex articolo 13.1 del Regolamento (CE) n. 1924/2006).
79. Il riferimento è, in particolare - a titolo esemplificativo e non esaustivo – agli spot TV - ad es. la pubblicità cd.
istituzionale il cui claim è “Contrasta l’invecchiamento da radicali liberi in 5 passi con NatygenDna, l’antiossidante che
protegge anche cervello, pelle, cuore, difese naturali e articolazioni. (..)” - ed a taluna pubblicità stampa (istituzionale,
pubbliredazionale, ecc.), riferibile all’azione di efficacia sia nel suo complesso che rispetto a singole parti
dell’organismo umano, in cui campeggiano claim quali: “NatygenDna – 5 fattori di longevità cellulare per 5 azioni anti
invecchiamento”; “Combatti l’invecchiamento in profondità. A partire dalle cellule”; “Aiuta il tuo corpo a combattere
l’invecchiamento”; “L’Antiage che sognavi”; “Una nuova arma naturale contro invecchiamento e radicali liberi”, ecc.63
80. Inoltre, particolarmente scorretto è apparso quanto rappresentato negli opuscoli pubblicitari laddove, affermazioni
quali “Le ultime scoperte scientifiche Medestea per prolungare la vita fino al +170% – (...) è stata scoperta una nuova
molecola “da utilizzare nei farmaci del futuro” (...), la più potente formulazione antietà mai presentata in un
integratore a livello mondiale; (…); si rallenta così il precoce invecchiamento di tutto l’organismo”, sono supportate da
immagini esemplificative che mettono in risalto il confronto tra morte cellulare senza NatygenDna e cellula vitale con
NatygenDna (vedi precedente immagine n. 4).
81. Anche in questo caso, la comunicazione pubblicitaria è da ritenersi ingannevole perché lascia intendere, ancora
una volta e contrariamente al vero, che il prodotto possa costituire una rivoluzionaria e innovativa soluzione, frutto di
un’importante attività di ricerca, ad un problema/bisogno (la speranza di prolungare la vita, da un lato, la possibilità di
farlo rallentando l’invecchiamento, dall’altro) che i messaggi pubblicitari veicolati dal professionista, sia singolarmente
che nel loro contesto complessivo, hanno la tendenza ad enfatizzare.
82. In realtà, il prodotto in questione è un integratore alimentare antiossidante, come indicato in confezione, rispetto
al quale non risultano confermate le proprietà salutistiche vantate dal professionista nella comunicazione commerciale,
di talché i messaggi in questione risultano suscettibili di indurre in errore i consumatori.
vasi sanguigni, ipertensione e aterosclerosi fino anche all'ostruzione dei vasi. (…). Le sostanze contenute in NatygenDna™, come
resveratrolo e licopene aiutano il sistema cardiovascolare a proteggersi dai danni ossidativi e ne regolarizzano la funzionalità. Inoltre
l'azione antiossidante contrasta l'ossidazione del colesterolo e la conseguente formazione della placca aterosclerotica.”; iii) “Numerosi
dati in letteratura sembrano indicare che al processo di invecchiamento si associa un deterioramento del sistema immunitario. Il
sistema immunitario non riesce più a rispondere efficacemente agli stimoli esterni, per questo si parla di Immunosenescenza. Inoltre si
sviluppa uno stato di infiammazione cronica, non forte, ma sempre presente, che mina ulteriormente il sistema immunitario e che crea
danni a tutti i tessuti: questo fenomeno è detto Inflammaging. Immunosenescenza e Inflammaging sono tra le principali cause di
invecchiamento precoce. I nucleotidi presenti in NatygenDna™ favoriscono la rigenerazione delle cellule delle difese immunitarie.”; iv)
“Le cellule dell'epidermide e del derma (…) sono costantemente danneggiate da fattori ambientali, quali ad esempio l'inquinamento, il
fumo, i raggi solari, che causano disidratazione, perdita di tono e di elasticità, macchie scure e infine rughe sottili e profonde. (…) Gli
antiossidanti contenuti in NatygenDna™, in particolare l'astaxantina e il licopene, aiutano la corretta replicazione delle cellule cutanee,
(…).”; v) (L)“invecchiamento articolare è dovuto in parte all'usura (…), in parte a traumi e microtraumi che si accumulano nel corso
degli anni, ed è spesso peggiorato dal sovrappeso. Questo insieme di fattori provoca uno stato di infiammazione cronica di bassa entità,
il cosiddetto Inflammaging, che il sistema immunitario non riesce a contrastare in modo efficace. Il processo infiammatorio costante
provoca ulteriori danni, poiché genera radicali liberi, e quindi alimenta il declino della funzionalità articolare. La curcumina presente in
NatygenDna™, contrasta il processo infiammatorio,(...)”.]
61 [Cfr. quanto riportato nel messaggio stampa di cui all’immagine n. 1.]
62 [In merito ad eventuali autorizzazioni ottenute per i claim salutistici, il professionista ha dichiarato di non essere in possesso di
specifiche approvazioni, da parte dell'EFSA, in ordine ai claim impiegati [nei messaggi in esame] in relazione all'integratore alimentare
NatygenDna. Cfr. doc. n. 18 di cui all’indice del fascicolo (verbale audizione del 9 gennaio 2013).]
63 [Tutti i messaggi descritti nel testo sono reperibili anche sul sito internet www.natygenDna.it.]
83. Pertanto, al prodotto non può essere ascritta, in relazione alla sua efficacia antiossidante, alcuna funzione di
rallentamento del generale processo di invecchiamento né preventiva o di miglioramento in relazione ai diversi e
benefici effetti fisiologici vantati.
84. Infine, anche avuto riguardo ai, più circoscritti, claim proposti per la maggior parte degli ingredienti che
compongono il prodotto, quali “favorire le naturali difese dell’organismo (Nucleotidi)”; “proteggere e favorire la
funzionalità cardiovascolare (Resveratrolo)”; “proteggere la pelle mediante la sua azione antiossidante (Astaxantina e
Licopene)”, ecc.., riferiti alle specifiche azioni di efficacia fisiologica attribuite al Resveratrolo, al Licopene,
all’Astaxantina e ai Nucleotidi, l’EFSA - nelle scientific opinion pubblicate nel periodo 2010/2011 - si è espressa
escludendo la spendibilità di siffatti claim – alcuni dei quali, peraltro, eccedevano quelli proposti nell’elenco provvisorio
(ad es. i claim relativi alla Curcumina relativamente ai vanti di contrasto all’invecchiamento cerebrale) - in assenza di
alcun fondamento scientifico su una positiva relazione di causa-effetto fra l’assunzione di tali sostanze e gli indicati
effetti sull’uomo (Cfr. precedente Tab. n. 1).
85. Tale posizione è stata, peraltro, confermata a seguito della pubblicazione del Regolamento UE 432/2012, nel cui
elenco allegato, relativo alle indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, non figura alcun claim di
efficacia presente nell’elenco provvisorio relativamente alle sostanze summenzionate che sono, pertanto, da ritenersi,
a tutti gli effetti, non authorized. Tale circostanza conferma, inoltre, l’autorevolezza nella valutazione dei claim
utilizzabili dagli operatori del settore alimentare da parte dell’EFSA le cui scientific opinion restano, come già rilevato in
precedenti delibere dell’Autorità64, il punto di riferimento principale per i citati operatori.
86. Solo l’utilizzo dello specifico claim autorizzato dalla Commissione o, nelle more, validato dall’EFSA - chiamata a
rendere, nell’ambito dell’articolata procedura di formazione dell’elenco ufficiale dei claim salutistici, un parere
obbligatorio e “pertinente” al quale è espressamente attribuito valore di “valutazione scientifica del più alto livello
possibile” - può garantire i consumatori nelle scelte commerciali afferenti a prodotti alimentari o assimilati65.
87. Non può, pertanto, accogliersi quanto affermato dal professionista laddove sostiene che Medestea ha continuato,
nelle more delle definitive determinazioni ufficiali della Commissione, ad utilizzare claim anche dopo i pareri negativi
pubblicati dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare in relazione ad alcuni ingredienti costituenti il prodotto
perché, pur se autorevoli, non risultavano ancora trasfusi in norma di legge, riferendosi solo all’elenco provvisorio dei
claim all’epoca vigente e modificandoli soltanto a seguito della pubblicazione del citato Regolamento n. 432/201266. In
proposito, infatti, rileva quanto previsto dall’articolo 28, comma 5 del Regolamento (CE) n. 1924/2006 che rimette
l’utilizzo delle indicazioni salutistiche non ancora validate alla responsabilità dei professionisti67.
88. Peraltro, a differenza di quanto sostenuto dalla Parte, l’elenco dei claim riferiti a nutrienti vari, pubblicato dal
Ministero della Salute italiano, non rappresentava (e non rappresenta tuttora) indicazioni già autorizzate, costituendo
delle semplici linee guida ministeriali alle quali non può attribuirsi valore di legge e che non possono essere invocate a
fronte di un atto normativo europeo con esse contrastante che, in ogni caso, prevarrebbe sul diritto nazionale68.
89. È, invece, al parere scientifico dell’EFSA – ove esistente, come nel caso di specie in relazione alla maggior parte
delle sostante componenti il prodotto in esame – che occorre fare riferimento al fine di verificare la spendibilità di
un’indicazione salutistica; laddove, invece, tale parere scientifico non sia ancora stato espresso (come nel caso dei
claim c.d. pending, tra i quali ne risultano alcuni relativi a diversi ed ulteriori componenti il prodotto NatygenDna69), il
professionista, come gli operatori del settore alimentare in genere, può ritenersi autorizzati al loro utilizzo70
conformemente alle condizioni d’uso delle indicazioni precisate nell’allegato al Regolamento UE 432/201271.
90. In questa prospettiva non assume alcuna rilevanza la documentazione scientifica prodotta da Medestea la cui
validazione dovrebbe essere sottoposta ai competenti organi comunitari né, tanto meno, è possibile considerare dei
semplici test di autovalutazione, quali quelli depositati da Medestea, sui presunti risultati relativi al miglioramento dello
stato psico-fisico ed agli effetti fisiologici benefici derivanti dall’assunzione del prodotto72.
64 [Cfr. la delibera AGCM n. 22936 del 3 novembre 2011, relativa al caso PS6229 – Revidox.]
65 [Cfr. considerando 23 e articolo 4 del Regolamento (CE) n. 1924/2006).]
66 [Cfr. il verbale dell’audizione, doc. n. 18 di cui all’indice del fascicolo.]
67 [Allo stesso modo non è accoglibile quanto declinato nell’allegato A del razionale scientifico dal titolo Effetti dichiarati, sostenibilità e
aspetti regolatori. Cfr. precedente punto 46.]
68 [L’assunto è supportato dalla circolare n. 5247 del 15 marzo 2008, del Ministero della Salute, secondo cui “la lista trasmessa alla
Commissione Europea ha il significato di una raccolta di indicazioni da sottoporre alla valutazione scientifica e non di indicazioni già
autorizzate”; Cfr. anche provv. del 7 agosto 2008, n. 18721, PS195 - ALIXIR-VIVI AL MEGLIO); provv. del 21 agosto 2008, n. 18783,
PS917 - STELLA 2006/LATTE MAGRO MILA; provv. del 29 APRILE 2009, n. 19816, PS20 - DANACOL.]
69 [Il riferimento è, in particolare, alla Curcuma, oltre che al Rosmarino ed al Pepe Nero, sostanze botanicals presenti tra gli ingredienti
di NatygenDna.]
70 [A fortiori, tale assunto vale per i claim assentiti (Vitamina E, Vitamina D) di cui alla Tab. n. 2.]
71 [Tale possibilità è, infatti, espressamente riconosciuta dal considerando n. 11 del medesimo Regolamento UE 432/2012.]
72 [Si rammenta che l’Autorità, secondo i propri recenti orientamenti, non effettua la validazione scientifica dei claim, né attribuisce
rilevanza a studi o documentazione prodotta dai professionisti a sostegno dei vanti pubblicitari oggetto di esame, valutando quale
scorretto un claim salutistico se non già approvato dalla Commissione UE o supportato da pareri scientifici positivi dell’EFSA, nonché, in
91. Sulla base del principio di diligenza richiesto quando si utilizzano specifici vanti di natura salutistica,
contrariamente a quanto riportato nel razionale scientifico73, il professionista avrebbe dovuto tenere nella massima
considerazione quale fosse il claim scientificamente validato dall’EFSA in relazione al consumo delle sostanze contenute
in NatygenDna, anziché predisporre e continuare a svolgere una intensa campagna promozionale incentrata su
indicazioni nutrizionali e salutistiche diverse e, soprattutto non ancora assodate, per accreditare il prodotto di
un’efficacia salutistica superiore, ad esso non riconoscibile74.
92. Del resto, anche volendo considerare l’eventuale contributo degli altri componenti il prodotto (nel caso di specie, il
riferimento è alla Vitamina E e alla Vitamina D, sostanze entrambe contenute in NatygenDna), i cui claim sono stati
assentiti dall’EFSA (Cfr. precedente Tab. n. 2) - premessa l’inesistente o, quanto meno, marginale rilevanza ad essi
attribuita nelle comunicazioni pubblicitarie oggetto di esame rispetto a quella riservata agli altri ingredienti la cui
efficacia nei termini vantati non è stata riconosciuta dall’EFSA (Nucleotidi, Resveratrolo, Astaxantina, Licopene) - non
appare in ogni caso giustificabile, anche alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, la spendibilità dei claim utilizzati
dal professionista circa l’efficacia dell’integratore alimentare in termini di generale contrasto all’invecchiamento, inteso
quale “fenomeno naturale inarrestabile, prodotto dell'interazione tra fattori genetici e ambientali, (….) che si manifesta
con una progressiva diminuzione della capacità di adattamento all'ambiente”75.
93. Ulteriore profilo di scorrettezza deve individuarsi, infine, nella presentazione del prodotto, in taluna pubblicità
stampa (Focus, 22 marzo 2012 – Io Donna, 31 marzo 2012 – cfr. precedenti immagini n. 2 e 3), in cui il professionista
veicola il messaggio, peraltro in contrasto con la specifica normativa nazionale di riferimento76, secondo cui non
sempre l’alimentazione da sola contiene tutte le sostanze attive in quantità sufficienti, così svilendo l’importanza di una
dieta equilibrata e variata e minimizzando la sua rilevanza rispetto all’assunzione di un mero integratore alimentare,
proposto come soluzione (ingannevole) del problema rappresentato. A quest’ultimo riguardo, rileva, altresì, quanto
riportato nelle FAQ del sito internet del professionista circa i risultati asseritamente conseguibili attraverso il consumo
del prodotto NatygenDna nel ristretto lasso temporale di un mese, messaggio che, sulla base delle considerazioni sin
qui esposte, appare ancor più ingannevole e fuorviante per i consumatori.
Conclusioni
94. Alla luce di quanto espresso nei punti precedenti, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni, si ritiene che i messaggi oggetto di esame, descritti al punto II del presente provvedimento, sono da
ritenersi contrari alla diligenza professionale dal momento che, nel caso di specie, non si riscontra da parte del
professionista, il normale grado di competenza e attenzione che ragionevolmente ci si può attendere, avuto riguardo
alla qualità del professionista stesso e alle caratteristiche dell’attività svolta, nonché ingannevoli, in quanto presentano
il prodotto vantando specifiche caratteristiche di natura salutistica derivanti dal suo consumo (in primis la sua efficacia
antinvecchiamento) ovvero di altro genere (sostituzione ad una dieta equilibrata e variata, tempi brevi in cui ottenere i
risultati vantati nelle comunicazioni pubblicitarie, proprietà attribuibili ad un farmaco, specifici effetti fisiologici benefici
in virtù delle sostanze in esso contenute), che si sono rilevate non veritiere o comunque ambigue, tali da indurre in
errore i consumatori e falsare in misura apprezzabile il loro comportamento economico, ai sensi degli artt. 20, comma
2, 21, comma 1, lettera b), 22 del Codice del Consumo, nonché indurli a ritenere, contrariamente al vero ed in
violazione dell’articolo 23, lettera s) del medesimo Codice, che l’integratore alimentare NatygenDna sia in grado di
porre rimedio all’insorgenza di malattie e/o disfunzioni dell’organismo rappresentate sia attraverso immagini, sia con
l’utilizzo di terminologie non comprensibili dal consumatore medio e che, in quanto tali, sono suscettibili di creare
un’ingiustificata situazione di allarme e pericolo nei destinatari dei messaggi.
VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE
95. Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo e dell'articolo 23, comma 12quinquiesdecies del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, con il
provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 di euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.
96. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati
dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo:
particolare, considerando la comunicazione pubblicitaria nel suo complesso e la percezione che essa induce nei destinatari dei messaggi
veicolati.]
73 [Cfr. precedente punto 46 del presente provvedimento.]
74 [Si rammenta, infatti che, ai sensi dell’art. 10, paragrafo 1, del Regolamento 1924/2006 “le indicazioni sulla salute sono vietate, a
meno che (…) non siano autorizzate a norma del presente regolamento e incluse nell'elenco delle indicazioni autorizzate di cui agli
articoli 13 e 14”.]
75 [Definizione di cui al razionale scientifico prodotto da Medestea (Cfr. doc. n. 12, allegato 3, di cui all’indice del fascicolo).]
76 [Cfr. art. 6, comma 3, del Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 169, concernente "Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa
agli integratori alimentari": “Nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità degli integratori alimentari non figurano diciture
che affermino o sottintendano che una dieta equilibrata e variata non e' generalmente in grado di apportare le sostanze nutritive in
quantità sufficienti”.]
in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della
personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa.
97. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame dell’importanza e della
dimensione economica del professionista, società di medie dimensioni, con un fatturato, nel 2011, di circa 7.400.000
euro.
98. La gravità si apprezza, inoltre, tenendo conto dell’utilizzo di claim salutistici in tutti i messaggi osservati che
integrano una pluralità di profili di scorrettezza, rivolti a un ampio target di consumatori, costituiti da soggetti di età
matura e più direttamente interessati alle problematiche connesse al naturale fenomeno dell’invecchiamento.
99. In particolare, la diffusione della pratica si apprezza in primo luogo per la massiccia campagna promozionale,
svolta attraverso svariati mezzi di diffusione (stampa, TV, internet e opuscoli promozionali), in grado di raggiungere un
vasto pubblico di utenti. Inoltre, per apprezzare la penetrazione della medesima e il pregiudizio economico ai
consumatori, si tiene conto del significativo numero di confezioni vendute a partire dal lancio del prodotto nell’ottobre
2011 fino ad agosto del 2012 pari a circa [omissis] confezioni (sell out), del loro elevato prezzo (pari a circa 49 euro),
alla luce anche della natura di integratore alimentare del prodotto.
100. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica commerciale
è stata posta in essere a partire dalla data di commercializzazione del prodotto (ottobre 2011 – inizio diffusione
opuscoli pubblicitari presso farmacie e parafarmacie) e fino all’agosto/settembre del 2012 (stampa/TV/internet).
101. Sulla base di tali elementi, nonché tenuto conto che la condotta si è realizzata pressoché interamente nel corso
del previgente regime sanzionatorio, si ritiene di determinare l’importo base della sanzione amministrativa pecuniaria
applicabile a Medestea Biotech S.p.A. nella misura di 120.000 € (centoventimila euro).
102. In considerazione del fatto che sussiste, nel caso di specie, una circostanza aggravante in quanto il professionista
risulta destinatario di provvedimenti di ingannevolezza in violazione del Codice del Consumo77, si ritiene di
determinare l’importo della sanzione nella misura di 144.000 € (centoquarantaquattromila euro).
RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle
considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, 21,
comma 1, lettera b), 22 e 23, lettera s), del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e
idonea, mediante l’utilizzo di vanti salutistici non veritieri, a falsare in misura apprezzabile il comportamento
economico del consumatore medio in relazione al prodotto offerto dal professionista;
DELIBERA
a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Medestea
Biotech S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi
degli artt. 20, comma 2, 21, comma 1, lettera b), 22 e 23, lettera s), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione
o continuazione;
b) di irrogare alla società Medestea Biotech S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 144.000 €
(centoquarantaquattromila euro).
La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla
notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al
Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle
banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato
telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e
CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia
delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
Ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a
presentare il modello F24 con modalità telematiche.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di
mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino
alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge
n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal
giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario
per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello
attestante il versamento effettuato.
77 [PS4025 - Medestea-Full Fast - provvedimento n. 21013 del 14 aprile 2010.]
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato.
Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo e dell'articolo 23, comma 12quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in caso di
inottemperanza al provvedimento l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro.
Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non
superiore a trenta giorni.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1,
lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni
dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’articolo 41, comma 5, del
Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai
sensi dell’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di
centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa
IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella