Regolamento per prevenzione e indennizzo danni causati da fauna

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Regolamento per prevenzione e indennizzo danni causati da fauna
Provincia di Sondrio
Regolamento per la prevenzione e l’indennizzo
dei danni causati dalla fauna selvatica e
domestica inselvatichita alle colture agrarie
Provincia di Sondrio
Articolo 1– PRINCIPI
La Provincia, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’articolo 47 della legge regionale 16 agosto 1993 n. 26 e successive modifiche, provvede all’erogazione di somme per la prevenzione e l’indennizzo a favore di proprietari o
affittuari di fondi per i danni causati dalla fauna selvatica e dalla fauna domestica inselvatichita, per i casi previsti al
successivo articolo 2, secondo le modalità contenute nel presente regolamento. Articolo 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE L’erogazione di somme per la prevenzione e gli indennizzi riconosciuti dalla Provincia riguardano: a) le colture erbacee ed arboree (foraggere, cerealicole, frutteti, vigneti, piccoli frutti, colture orticole); b) i prati a mezza costa e i maggenghi che presentano evidenti segnali di ribaltamento della cotica erbosa; c) le opere agricole dissuasive approntate nei campi coltivati, nei pascoli e nei maggenghi in uso. Articolo 3 – DANNI NELLE OASI DI PROTEZIONE E NELLE ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA
Le attività di prevenzione e gli indennizzi per i danni verificatisi nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e
cattura come individuate nel piano faunistico-venatorio della Provincia di Sondrio, seguono lo stesso iter del presente
regolamento, fermo restando che sono a totale carico della Provincia.
Articolo 4 – REQUISITI E DECURTAZIONI
1. Viene riconosciuto il danno con indennizzo nella misura di cui al successivo articolo 5 agli aventi titolo in possesso dei
seguenti requisiti:
a) coltivatori diretti iscritti all’I.N.P.S.;
b) imprenditori agricoli iscritti al registro imprese della C.C.I.A.A. (con la decurtazione di cui al successivo comma 3);
2. Viene riconosciuto il danno con indennizzo nella misura di cui al successivo articolo 5 per i danni accertati nelle zone
a vocazione agricola tipica dei luoghi:
a) vigneti rientranti nelle zone di produzione D.O.C.G. (Denominazione di Origine Controllata e Garantita –decreto
ministero politiche agricole del 24 giugno 1998), D.O.C. (denominazione di Origine Controllata –decreto
ministero politiche agricole del 26 giugno 1998), I.G.T. (Indicazione Geografica Tipica –decreto ministero
politiche agricole del 18 novembre 1995);
b) mais coltivato sul fondovalle della Valchiavenna e della Valtellina.
c) meleti coltivati nella zona di produzione e di condizionamento della Mela di Valtellina I.G.P., che comprende i
seguenti comuni della provincia di Sondrio: Albosaggia, Andalo Valtellino, Ardenno, Berbenno di Valtellina,
Bianzone, Buglio in Monte, Caiolo, Castello dell’Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Cercino, Chiavenna,
Chiuro, Cino, Civo, Colorina, Cosio Valtellino, Dazio, Delebio, Dubino, Faedo Valtellino, Forcola, Fusine,
Gordona, Grosio, Grosotto, Lovero, Mantello, Mazzo di Valtellina, Menarola, Mese, Mello, Montagna in
Valtellina, Morbegno, Novate Mezzola, Piateda, Piantedo, Piuro, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio,
Prata Camportaccio, Rogolo, Samolaco, San Giacomo Filippo, Sernio, Sondalo, Sondrio, Spriana, Talamona,
Teglio, Tirano, Torre di Santa Maria, Tovo di Sant’Agata, Traona, Tresivio, Verceia, Vervio, Villa di Chiavenna,
Villa di Tirano.
3. La Provincia applica le seguenti decurtazioni:
a) decurtazione del 20% sul danno periziato nel caso di agricoltore non coltivatore diretto iscritto all’I.N.P.S. ma
imprenditore agricolo iscritto al registro imprese della C.C.I.A.A., il cui fondo risulti incluso nelle zone descritte nel
comma 2;
b) decurtazione del 20% sul danno periziato nel caso di agricoltore con i requisiti di cui al comma 1 del presente
articolo, il cui fondo risulti escluso dalle zone descritte nel comma 2;
c) decurtazione del 40% sul danno periziato nel caso di soggetti senza i requisiti di cui al comma 1 del presente
articolo, il cui fondo risulti incluso nelle zone descritte nel comma 2.
4. In mancanza di entrambi i requisiti indicati al comma 1 e 2, non viene riconosciuto alcun indennizzo.
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Articolo 5 - INDENNIZZO
La Provincia riconosce i danni causati dalla fauna selvatica e dalla fauna domestica inselvatichita e liquida tali danni in
percentuale alla disponibilità di bilancio e comunque fino ad un massimo del 90% del danno riconosciuto dal comitato
tecnico di cui al successivo articolo 18.
Articolo 6 – FINALITÀ NELL’UTILIZZO DELL’INDENNIZZO
1) Il 10% dell’indennizzo erogato dalla Provincia al proprietario o all’affittuario del fondo dovrà essere impiegato dal
medesimo per la realizzazione delle opere necessarie per limitare i danni, qualora queste risultassero mancanti o non
complete;
2) la Provincia, nello stabilire le modalità e le entità degli interventi di prevenzione, dovrà tener conto di fattori naturali
e/o ambientali che hanno influenzato la stagione agraria.
Articolo 7 – DOTAZIONE FINANZIARIA
La Provincia farà fronte all’indennizzo dei danni di propria competenza nei limiti della dotazione finanziaria messa a
bilancio riguardante le spese per le funzioni trasferite dalla Regione Lombardia in materia di caccia, mediante riparto ai
comitati di gestione dei comprensori alpini di caccia; gli stessi sono tenuti a compartecipare nella misura del 10% dei
danni quantificati e liquidati tramite le quote versate dai singoli soci.
In ogni esercizio finanziario la Provincia provvede all’erogazione degli indennizzi per la quota di spettanza ritenuta
ammissibile per danni verificatisi dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, con invio dell’elenco degli indennizzati ai
comprensori alpini di caccia e alle associazioni agricole.
Articolo 8 – CASI DI ESCLUSIONE DALL’INDENNIZZO
Oltre ai casi previsti nell’ articolo 47 della legge regionale 16 agosto 1993 n. 26 e successive modifiche (parchi
nazionali, fondi chiusi, centri pubblici di riproduzione fauna selvatica, aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistiche­
venatorie, allevamenti, zone per l’allenamento e l’addestramento e per le gare e le prove cinofile), non rientrano nel
campo di applicazione del presente regolamento i danni arrecati dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita:
a) ai boschi;
b) agli orti;
c) ai giardini siano essi pubblici o privati;
d) agli appezzamenti agricoli abbandonati;
e) agli animali da cortile;
f) all’ittiofauna presente nei corsi d’acqua, nei laghi naturali ed artificiali, negli allevamenti ittiogeni e nei laghetti ove si
pratica la pescasportiva;
g) agli animali appartenenti all’allevamento domestico e appartenenti a specie di fauna selvatica e domestica
inselvatichita, anche se custoditi;
h) ai mezzi e alle attrezzature di pertinenza dei predetti allevamenti;
i) alle colture agricole oggetto di finanziamenti agevolati erogati da enti pubblici per le quali è previsto
l’approntamento di opere di difesa.
Articolo 9 – ULTERIORI ESCLUSIONI E DECURTAZIONI
1. Costituiscono motivo di esclusione dalla richiesta di indennizzo alla Provincia:
a) la totale mancanza nell’applicazione degli interventi di cui al precedente articolo 6, relativa all’anno precedente;
b) la presentazione della denuncia del danno a raccolto ultimato.
2. Costituiscono decurtazione sulla somma dell’indennizzo il rispetto parziale delle indicazioni tecniche di cui al
precedente articolo 6.
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Articolo 10 – DENUNCIA DEL DANNO
Il danno deve essere denunciato dall’interessato al servizio caccia e pesca improrogabilmente entro 10 giorni dal suo
verificarsi e la denuncia è contestuale alla richiesta di indennizzo. La denuncia del danno dovrà essere presentata dall’interessato almeno una settimana prima della data prevista per il
raccolto. Qualora il danno si verificasse una settimana prima della data prevista per il raccolto, la denuncia dovrà essere
presentata dall’interessato improrogabilmente entro 48 ore dal suo verificarsi. In caso di danno prolungato nel tempo la Provincia può, d’intesa con l’interessato, differire nel tempo la data del
sopralluogo per una valutazione complessiva del danno stesso. Articolo 11 – MODALITÀ DI RICHIESTA DELL’INDENNIZZO
La richiesta di indennizzo deve essere presentata, in carta semplice, utilizzando il modello di domanda predisposto dal
Settore Agricoltura, Ambiente, Caccia e Pesca.
La domanda potrà pervenire alla Provincia:
a) per posta ordinaria, via fax al n. 0342/531.340, via e-mail all’indirizzo [email protected]
b) consegnata direttamente presso gli uffici del servizio caccia e pesca siti in Via Trieste n° 8 a Sondrio, oppure presso il
protocollo generale sito in Via XXV Aprile n° 22 a Sondrio.
Articolo 12 – SPESE DI ISTRUTTORIA E DI SOPRALLUOGO
Per ogni richiesta di denuncia danno e di contestuale richiesta di indennizzo, l’interessato dovrà versare alla Provincia la
somma di € 30,00. L’ammontare di tale gettito verrà versato ai comprensori alpini di caccia in aggiunta al fondo previsto dal precedente articolo 7. La somma verrà restituita all’interessato solo in presenza di un danno accertato superiore all’importo indicato al
precedente comma, contestualmente alla liquidazione del danno. Nessun rimborso verrà effettuato per istanze di danni non indennizzabili a norma del presente regolamento. Il versamento, che dovrà specificare come causale “richiesta indennizzo danni causato da fauna selvatica anno ………..”,
potrà essere effettuato o tramite il tesoriere provinciale, o sul conto corrente postale n° 11925237 intestato a Provincia di Sondrio. Articolo 13 – PERIZIE
Le perizie per l’accertamento dei danni nonché le prescrizioni tecniche di tutela contenute nel comma 2 dell’articolo 6, sono effettuate direttamente dalla Provincia attraverso proprio personale competente o avvalendosi di professionisti esterni
qualificati, individuati di concerto con i comprensori alpini di caccia, scelti tenuto conto del curriculum professionale. In quest’ultimo caso gli incaricati devono soddisfare i seguenti requisiti: a) non devono avere rapporti di lavoro con aziende agricole che hanno in corso istanze di richiesta di indennizzo danni provocati dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita;
b) non devono essere proprietari di terreni o avere in essere contratti di affitto di fondi agricoli per i quali è in atto una
istanza di richiesta di indennizzo danni alla Provincia.
Articolo 14 – MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DEL DANNO
La perizia per l’accertamento del danno eseguita da parte del tecnico incaricato, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data
di ricevimento della domanda, dovrà far emergere, nel rispetto del regolamento, tutti i riscontri oggettivi che possono
permettere alla Provincia di definire una quantificazione economica il più reale possibile del danno subito.
La perizia dovrà essere eseguita utilizzando il modello di domanda predisposto dal Settore Agricoltura, Cave, Formazione
e Lavoro.
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Articolo 15 – SOPRALLUOGO
La data del sopralluogo viene preventivamente comunicata da parte dell’incaricato della perizia al richiedente, che può
parteciparvi anche supportato da tecnico di fiducia. Non sono prese in considerazioni perizie di parte che non siano state presentate contestualmente alla richiesta di indennizzo o che si riferiscano a data successiva a quella dell’eseguito sopralluogo. Articolo 16 - ISTRUTTORIA
Compete al servizio caccia e pesca della Provincia:
a) verificare l’ammissibilità della richiesta di indennizzo entro 10 giorni;
b) richiedere eventuali documentazioni integrative al fine di acquisire tutti gli elementi necessari per poter accertare e
quantificare il danno entro 20 giorni;
c) comporre gli elenchi dei beneficiari da trasmettere ai comprensori alpini di caccia e alle associazioni agricole entro il
primo semestre dell’anno successivo;
d) inviare ai beneficiari le prescrizioni cautelative per prevenire e/o limitare i danni entro il primo semestre dell’anno
successivo;
e) elaborare le statistiche da inviare annualmente alla direzione generale agricoltura della Regione Lombardia entro il
primo semestre dell’anno successivo.
Articolo 17 – ARCHIVIAZIONE DELL’ISTANZA DI INDENNIZZO
L’istanza di richiesta di indennizzo viene archiviata, sentito il parere della comitato tecnico di cui al successivo articolo 18,
direttamente dal servizio caccia e pesca, qualora rientri nei casi previsti nei precedenti articoli 8 e 9.
Articolo 18 – COMITATO TECNICO PER L’INDENNIZZO DEI DANNI
In attuazione al punto 4) dell’articolo 36 della legge regionale 16 agosto 1993 n. 26 e successive modifiche, viene
istituito il comitato tecnico per l’indennizzo dei danni, nominato con deliberazione della Giunta provinciale.
Il comitato tecnico per l’indennizzo danni è così composto:
a) presidente della Provincia o assessore delegato che la presiede;
b) un rappresentante designato da ciascuna delle seguenti Associazioni agricole: Federazione Provinciale Coltivatori
Diretti, Confederazione Italiana Agricoltori della Provincia, Unione Provinciale Agricoltori;
c) un rappresentante designato da ciascuno dei comitati di gestione dei comprensori alpini di caccia della provincia di
Sondrio.
Ai lavori del comitato tecnico partecipano, oltre al tecnico incaricato dalla Provincia per la perizia dei danni, anche
personale del servizio caccia e pesca, con compiti di supporto al comitato medesimo e di segretario per la redazione del
verbale.
La convocazione del comitato tecnico per l’indennizzo dei danni avviene entro il 31 dicembre di ogni anno, con lettera
scritta, da parte del presidente del comitato stesso.
Il comitato si riunisce, almeno una volta l’anno, e ha i seguenti compiti:
• esprimere parere sull’elenco e sugli importi da indennizzare;
• esprimere parere sulle istanze oggetto di archiviazione;
• formulare pareri e proposte in ordine alla materia.
Articolo 19 – NORME FINALI
Per quant’altro non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nella legge 11 febbraio
1992 n. 157 e successive modifiche e la legge regionale 16 agosto 1993 n. 26 e successive modifiche.
Articolo 20 – ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento, dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato, è pubblicato
all’albo provinciale per 15 giorni ed entrerà in vigore alla scadenza di tale periodo.
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ALLEGATO A
Alla Provincia di Sondrio
Settore Agricoltura, Ambiente, Caccia e Pesca
Servizio Caccia, Pesca e Strutture Agrarie
Via XXV Aprile, 22
23100 SONDRIO
OGGETTO: denuncia dei danni arrecati dalla fauna selvatica e domestica
inselvatichita alle colture agrarie nell’anno ………….
Il sottoscritto..…………………………………….. nato a ………………………….…………….
il………………………………...residente a…………………………………….….. ……………..
Via/Piazza/Piazzale………………………………………………………….……n……………….
telefono n…... ……………….. cellulare/o altro recapito telefonico n…………………………..
CODICE FISCALE: …………………………………………………………………………………
IN QUALITA’ DI: (barrare la condizione che interessa)
□ proprietario/affittuario
□ agricoltore iscritti all’I.N.P.S. nella sezione coltivatori diretti
□ imprenditore agricolo iscritto al registro imprese della CCIAA
superficie
mq
tipo di coltura
in atto
n. di piante
danneggiate
particella
catastale .n.
comune
censuario
foglio n.
n. ordine
DICHIARA DI AVER SUBITO DANNI DALLA FAUNA SELVATICA/DALLA FAUNA
DOMESTICA INSELVATICHITA alle colture praticate nei seguenti terreni (elencare solo i
terreni effettivamente danneggiati):
specificare
il selvatico che
ha causato
il danno
regolamento danni agricoltura causati da fauna selvatica e domestica inselvatichita________________________________ pag
1
DICHIARA
1. che i terreni sopramenzionati ricadono/non ricadono (cancellare la condizione che non
interessa) nelle zone indicate all’articolo 4, comma 2, del regolamento;
2. che i danni sono iniziati il ………………………………………………………………….
3. che la raccolta avrà inizio circa il ………………………………………………………….
breve descrizione degli accorgimenti adottati per prevenire o limitare i danni:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D. Lgs. n°
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
Documentazione da allegare a corredo della domanda:
1) versamento di € 30,00, a titolo di rimborso forfettario, da versarsi esclusivamente
presso la Banca Popolare di Sondrio – Servizio Tesoreria - (IBAN IT 86 S 05696
11000 000002935X25)-;
2) fotocopia documento di identità.
IL DICHIARANTE
…………………….….., .............................
(luogo)
(data)
......................................
(firma)
Si ricorda che:
a)
costituiscono motivi di esclusione la presentazione della domanda: oltre il 10^ giorno dal
verificarsi del danno, la settimana antecedente il raccolto, dopo le 48 ore qualora in presenza
di danno imprevisto;
b) costituiscono altresì motivi di esclusione: la totale mancanza dell’applicazione degli interventi
di prevenzione del danno, la presentazione della domanda dopo il raccolto e la fruizione di
finanziamenti per l’approntamento di opere di difesa;
c) la domanda deve essere debitamente compilata in ogni sua parte;
d) occorre che, a far data dalla presentazione della domanda, l’interessato possa essere
telefonicamente contattato anche in giorni festivi;
e) il servizio caccia e pesca della Provincia si riserva la facoltà di richiedere eventuale
documentazione integrativa ai fini di acquisire tutti gli elementi necessari per poter accertare e
quantificare il danno.
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