Regolamento per prevenzione e indennizzo danni causati da fauna
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Regolamento per prevenzione e indennizzo danni causati da fauna
Provincia di Sondrio Regolamento per la prevenzione e l’indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita alle colture agrarie Provincia di Sondrio Articolo 1– PRINCIPI La Provincia, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’articolo 47 della legge regionale 16 agosto 1993 n. 26 e successive modifiche, provvede all’erogazione di somme per la prevenzione e l’indennizzo a favore di proprietari o affittuari di fondi per i danni causati dalla fauna selvatica e dalla fauna domestica inselvatichita, per i casi previsti al successivo articolo 2, secondo le modalità contenute nel presente regolamento. Articolo 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE L’erogazione di somme per la prevenzione e gli indennizzi riconosciuti dalla Provincia riguardano: a) le colture erbacee ed arboree (foraggere, cerealicole, frutteti, vigneti, piccoli frutti, colture orticole); b) i prati a mezza costa e i maggenghi che presentano evidenti segnali di ribaltamento della cotica erbosa; c) le opere agricole dissuasive approntate nei campi coltivati, nei pascoli e nei maggenghi in uso. Articolo 3 – DANNI NELLE OASI DI PROTEZIONE E NELLE ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA Le attività di prevenzione e gli indennizzi per i danni verificatisi nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura come individuate nel piano faunistico-venatorio della Provincia di Sondrio, seguono lo stesso iter del presente regolamento, fermo restando che sono a totale carico della Provincia. Articolo 4 – REQUISITI E DECURTAZIONI 1. Viene riconosciuto il danno con indennizzo nella misura di cui al successivo articolo 5 agli aventi titolo in possesso dei seguenti requisiti: a) coltivatori diretti iscritti all’I.N.P.S.; b) imprenditori agricoli iscritti al registro imprese della C.C.I.A.A. (con la decurtazione di cui al successivo comma 3); 2. Viene riconosciuto il danno con indennizzo nella misura di cui al successivo articolo 5 per i danni accertati nelle zone a vocazione agricola tipica dei luoghi: a) vigneti rientranti nelle zone di produzione D.O.C.G. (Denominazione di Origine Controllata e Garantita –decreto ministero politiche agricole del 24 giugno 1998), D.O.C. (denominazione di Origine Controllata –decreto ministero politiche agricole del 26 giugno 1998), I.G.T. (Indicazione Geografica Tipica –decreto ministero politiche agricole del 18 novembre 1995); b) mais coltivato sul fondovalle della Valchiavenna e della Valtellina. c) meleti coltivati nella zona di produzione e di condizionamento della Mela di Valtellina I.G.P., che comprende i seguenti comuni della provincia di Sondrio: Albosaggia, Andalo Valtellino, Ardenno, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Buglio in Monte, Caiolo, Castello dell’Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Cercino, Chiavenna, Chiuro, Cino, Civo, Colorina, Cosio Valtellino, Dazio, Delebio, Dubino, Faedo Valtellino, Forcola, Fusine, Gordona, Grosio, Grosotto, Lovero, Mantello, Mazzo di Valtellina, Menarola, Mese, Mello, Montagna in Valtellina, Morbegno, Novate Mezzola, Piateda, Piantedo, Piuro, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Prata Camportaccio, Rogolo, Samolaco, San Giacomo Filippo, Sernio, Sondalo, Sondrio, Spriana, Talamona, Teglio, Tirano, Torre di Santa Maria, Tovo di Sant’Agata, Traona, Tresivio, Verceia, Vervio, Villa di Chiavenna, Villa di Tirano. 3. La Provincia applica le seguenti decurtazioni: a) decurtazione del 20% sul danno periziato nel caso di agricoltore non coltivatore diretto iscritto all’I.N.P.S. ma imprenditore agricolo iscritto al registro imprese della C.C.I.A.A., il cui fondo risulti incluso nelle zone descritte nel comma 2; b) decurtazione del 20% sul danno periziato nel caso di agricoltore con i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, il cui fondo risulti escluso dalle zone descritte nel comma 2; c) decurtazione del 40% sul danno periziato nel caso di soggetti senza i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, il cui fondo risulti incluso nelle zone descritte nel comma 2. 4. In mancanza di entrambi i requisiti indicati al comma 1 e 2, non viene riconosciuto alcun indennizzo. Regolamento per il controllo della fauna selvatica Pagina 2 Provincia di Sondrio Articolo 5 - INDENNIZZO La Provincia riconosce i danni causati dalla fauna selvatica e dalla fauna domestica inselvatichita e liquida tali danni in percentuale alla disponibilità di bilancio e comunque fino ad un massimo del 90% del danno riconosciuto dal comitato tecnico di cui al successivo articolo 18. Articolo 6 – FINALITÀ NELL’UTILIZZO DELL’INDENNIZZO 1) Il 10% dell’indennizzo erogato dalla Provincia al proprietario o all’affittuario del fondo dovrà essere impiegato dal medesimo per la realizzazione delle opere necessarie per limitare i danni, qualora queste risultassero mancanti o non complete; 2) la Provincia, nello stabilire le modalità e le entità degli interventi di prevenzione, dovrà tener conto di fattori naturali e/o ambientali che hanno influenzato la stagione agraria. Articolo 7 – DOTAZIONE FINANZIARIA La Provincia farà fronte all’indennizzo dei danni di propria competenza nei limiti della dotazione finanziaria messa a bilancio riguardante le spese per le funzioni trasferite dalla Regione Lombardia in materia di caccia, mediante riparto ai comitati di gestione dei comprensori alpini di caccia; gli stessi sono tenuti a compartecipare nella misura del 10% dei danni quantificati e liquidati tramite le quote versate dai singoli soci. In ogni esercizio finanziario la Provincia provvede all’erogazione degli indennizzi per la quota di spettanza ritenuta ammissibile per danni verificatisi dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, con invio dell’elenco degli indennizzati ai comprensori alpini di caccia e alle associazioni agricole. Articolo 8 – CASI DI ESCLUSIONE DALL’INDENNIZZO Oltre ai casi previsti nell’ articolo 47 della legge regionale 16 agosto 1993 n. 26 e successive modifiche (parchi nazionali, fondi chiusi, centri pubblici di riproduzione fauna selvatica, aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistiche venatorie, allevamenti, zone per l’allenamento e l’addestramento e per le gare e le prove cinofile), non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento i danni arrecati dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita: a) ai boschi; b) agli orti; c) ai giardini siano essi pubblici o privati; d) agli appezzamenti agricoli abbandonati; e) agli animali da cortile; f) all’ittiofauna presente nei corsi d’acqua, nei laghi naturali ed artificiali, negli allevamenti ittiogeni e nei laghetti ove si pratica la pescasportiva; g) agli animali appartenenti all’allevamento domestico e appartenenti a specie di fauna selvatica e domestica inselvatichita, anche se custoditi; h) ai mezzi e alle attrezzature di pertinenza dei predetti allevamenti; i) alle colture agricole oggetto di finanziamenti agevolati erogati da enti pubblici per le quali è previsto l’approntamento di opere di difesa. Articolo 9 – ULTERIORI ESCLUSIONI E DECURTAZIONI 1. Costituiscono motivo di esclusione dalla richiesta di indennizzo alla Provincia: a) la totale mancanza nell’applicazione degli interventi di cui al precedente articolo 6, relativa all’anno precedente; b) la presentazione della denuncia del danno a raccolto ultimato. 2. Costituiscono decurtazione sulla somma dell’indennizzo il rispetto parziale delle indicazioni tecniche di cui al precedente articolo 6. Regolamento per il controllo della fauna selvatica Pagina 3 Provincia di Sondrio Articolo 10 – DENUNCIA DEL DANNO Il danno deve essere denunciato dall’interessato al servizio caccia e pesca improrogabilmente entro 10 giorni dal suo verificarsi e la denuncia è contestuale alla richiesta di indennizzo. La denuncia del danno dovrà essere presentata dall’interessato almeno una settimana prima della data prevista per il raccolto. Qualora il danno si verificasse una settimana prima della data prevista per il raccolto, la denuncia dovrà essere presentata dall’interessato improrogabilmente entro 48 ore dal suo verificarsi. In caso di danno prolungato nel tempo la Provincia può, d’intesa con l’interessato, differire nel tempo la data del sopralluogo per una valutazione complessiva del danno stesso. Articolo 11 – MODALITÀ DI RICHIESTA DELL’INDENNIZZO La richiesta di indennizzo deve essere presentata, in carta semplice, utilizzando il modello di domanda predisposto dal Settore Agricoltura, Ambiente, Caccia e Pesca. La domanda potrà pervenire alla Provincia: a) per posta ordinaria, via fax al n. 0342/531.340, via e-mail all’indirizzo [email protected] b) consegnata direttamente presso gli uffici del servizio caccia e pesca siti in Via Trieste n° 8 a Sondrio, oppure presso il protocollo generale sito in Via XXV Aprile n° 22 a Sondrio. Articolo 12 – SPESE DI ISTRUTTORIA E DI SOPRALLUOGO Per ogni richiesta di denuncia danno e di contestuale richiesta di indennizzo, l’interessato dovrà versare alla Provincia la somma di € 30,00. L’ammontare di tale gettito verrà versato ai comprensori alpini di caccia in aggiunta al fondo previsto dal precedente articolo 7. La somma verrà restituita all’interessato solo in presenza di un danno accertato superiore all’importo indicato al precedente comma, contestualmente alla liquidazione del danno. Nessun rimborso verrà effettuato per istanze di danni non indennizzabili a norma del presente regolamento. Il versamento, che dovrà specificare come causale “richiesta indennizzo danni causato da fauna selvatica anno ………..”, potrà essere effettuato o tramite il tesoriere provinciale, o sul conto corrente postale n° 11925237 intestato a Provincia di Sondrio. Articolo 13 – PERIZIE Le perizie per l’accertamento dei danni nonché le prescrizioni tecniche di tutela contenute nel comma 2 dell’articolo 6, sono effettuate direttamente dalla Provincia attraverso proprio personale competente o avvalendosi di professionisti esterni qualificati, individuati di concerto con i comprensori alpini di caccia, scelti tenuto conto del curriculum professionale. In quest’ultimo caso gli incaricati devono soddisfare i seguenti requisiti: a) non devono avere rapporti di lavoro con aziende agricole che hanno in corso istanze di richiesta di indennizzo danni provocati dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita; b) non devono essere proprietari di terreni o avere in essere contratti di affitto di fondi agricoli per i quali è in atto una istanza di richiesta di indennizzo danni alla Provincia. Articolo 14 – MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DEL DANNO La perizia per l’accertamento del danno eseguita da parte del tecnico incaricato, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda, dovrà far emergere, nel rispetto del regolamento, tutti i riscontri oggettivi che possono permettere alla Provincia di definire una quantificazione economica il più reale possibile del danno subito. La perizia dovrà essere eseguita utilizzando il modello di domanda predisposto dal Settore Agricoltura, Cave, Formazione e Lavoro. Regolamento per il controllo della fauna selvatica Pagina 4 Provincia di Sondrio Articolo 15 – SOPRALLUOGO La data del sopralluogo viene preventivamente comunicata da parte dell’incaricato della perizia al richiedente, che può parteciparvi anche supportato da tecnico di fiducia. Non sono prese in considerazioni perizie di parte che non siano state presentate contestualmente alla richiesta di indennizzo o che si riferiscano a data successiva a quella dell’eseguito sopralluogo. Articolo 16 - ISTRUTTORIA Compete al servizio caccia e pesca della Provincia: a) verificare l’ammissibilità della richiesta di indennizzo entro 10 giorni; b) richiedere eventuali documentazioni integrative al fine di acquisire tutti gli elementi necessari per poter accertare e quantificare il danno entro 20 giorni; c) comporre gli elenchi dei beneficiari da trasmettere ai comprensori alpini di caccia e alle associazioni agricole entro il primo semestre dell’anno successivo; d) inviare ai beneficiari le prescrizioni cautelative per prevenire e/o limitare i danni entro il primo semestre dell’anno successivo; e) elaborare le statistiche da inviare annualmente alla direzione generale agricoltura della Regione Lombardia entro il primo semestre dell’anno successivo. Articolo 17 – ARCHIVIAZIONE DELL’ISTANZA DI INDENNIZZO L’istanza di richiesta di indennizzo viene archiviata, sentito il parere della comitato tecnico di cui al successivo articolo 18, direttamente dal servizio caccia e pesca, qualora rientri nei casi previsti nei precedenti articoli 8 e 9. Articolo 18 – COMITATO TECNICO PER L’INDENNIZZO DEI DANNI In attuazione al punto 4) dell’articolo 36 della legge regionale 16 agosto 1993 n. 26 e successive modifiche, viene istituito il comitato tecnico per l’indennizzo dei danni, nominato con deliberazione della Giunta provinciale. Il comitato tecnico per l’indennizzo danni è così composto: a) presidente della Provincia o assessore delegato che la presiede; b) un rappresentante designato da ciascuna delle seguenti Associazioni agricole: Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, Confederazione Italiana Agricoltori della Provincia, Unione Provinciale Agricoltori; c) un rappresentante designato da ciascuno dei comitati di gestione dei comprensori alpini di caccia della provincia di Sondrio. Ai lavori del comitato tecnico partecipano, oltre al tecnico incaricato dalla Provincia per la perizia dei danni, anche personale del servizio caccia e pesca, con compiti di supporto al comitato medesimo e di segretario per la redazione del verbale. La convocazione del comitato tecnico per l’indennizzo dei danni avviene entro il 31 dicembre di ogni anno, con lettera scritta, da parte del presidente del comitato stesso. Il comitato si riunisce, almeno una volta l’anno, e ha i seguenti compiti: • esprimere parere sull’elenco e sugli importi da indennizzare; • esprimere parere sulle istanze oggetto di archiviazione; • formulare pareri e proposte in ordine alla materia. Articolo 19 – NORME FINALI Per quant’altro non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nella legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modifiche e la legge regionale 16 agosto 1993 n. 26 e successive modifiche. Articolo 20 – ENTRATA IN VIGORE Il presente regolamento, dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato, è pubblicato all’albo provinciale per 15 giorni ed entrerà in vigore alla scadenza di tale periodo. Regolamento per il controllo della fauna selvatica Pagina 5 ALLEGATO A Alla Provincia di Sondrio Settore Agricoltura, Ambiente, Caccia e Pesca Servizio Caccia, Pesca e Strutture Agrarie Via XXV Aprile, 22 23100 SONDRIO OGGETTO: denuncia dei danni arrecati dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita alle colture agrarie nell’anno …………. Il sottoscritto..…………………………………….. nato a ………………………….……………. il………………………………...residente a…………………………………….….. …………….. Via/Piazza/Piazzale………………………………………………………….……n………………. telefono n…... ……………….. cellulare/o altro recapito telefonico n………………………….. CODICE FISCALE: ………………………………………………………………………………… IN QUALITA’ DI: (barrare la condizione che interessa) □ proprietario/affittuario □ agricoltore iscritti all’I.N.P.S. nella sezione coltivatori diretti □ imprenditore agricolo iscritto al registro imprese della CCIAA superficie mq tipo di coltura in atto n. di piante danneggiate particella catastale .n. comune censuario foglio n. n. ordine DICHIARA DI AVER SUBITO DANNI DALLA FAUNA SELVATICA/DALLA FAUNA DOMESTICA INSELVATICHITA alle colture praticate nei seguenti terreni (elencare solo i terreni effettivamente danneggiati): specificare il selvatico che ha causato il danno regolamento danni agricoltura causati da fauna selvatica e domestica inselvatichita________________________________ pag 1 DICHIARA 1. che i terreni sopramenzionati ricadono/non ricadono (cancellare la condizione che non interessa) nelle zone indicate all’articolo 4, comma 2, del regolamento; 2. che i danni sono iniziati il …………………………………………………………………. 3. che la raccolta avrà inizio circa il …………………………………………………………. breve descrizione degli accorgimenti adottati per prevenire o limitare i danni: ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D. Lgs. n° 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Documentazione da allegare a corredo della domanda: 1) versamento di € 30,00, a titolo di rimborso forfettario, da versarsi esclusivamente presso la Banca Popolare di Sondrio – Servizio Tesoreria - (IBAN IT 86 S 05696 11000 000002935X25)-; 2) fotocopia documento di identità. IL DICHIARANTE …………………….….., ............................. (luogo) (data) ...................................... (firma) Si ricorda che: a) costituiscono motivi di esclusione la presentazione della domanda: oltre il 10^ giorno dal verificarsi del danno, la settimana antecedente il raccolto, dopo le 48 ore qualora in presenza di danno imprevisto; b) costituiscono altresì motivi di esclusione: la totale mancanza dell’applicazione degli interventi di prevenzione del danno, la presentazione della domanda dopo il raccolto e la fruizione di finanziamenti per l’approntamento di opere di difesa; c) la domanda deve essere debitamente compilata in ogni sua parte; d) occorre che, a far data dalla presentazione della domanda, l’interessato possa essere telefonicamente contattato anche in giorni festivi; e) il servizio caccia e pesca della Provincia si riserva la facoltà di richiedere eventuale documentazione integrativa ai fini di acquisire tutti gli elementi necessari per poter accertare e quantificare il danno. regolamento danni agricoltura causati da fauna selvatica e domestica inselvatichita________________________________ pag 2