TRIBUNALE CIVILE DI ROMA SEZIONE LAVORO

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TRIBUNALE CIVILE DI ROMA SEZIONE LAVORO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE LAVORO
Ricorso ex art. 414 c.p.c.
PER: RICORRENTI
CONTRO: il MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, in persona del Ministro
pro-tempore, con sede in Roma, Piazzale della Farnesina, 00136,
elettivamente domiciliato ex lege presso l’Avvocatura dello Stato, in via dei
- Resistente –
Portoghesi, n. 12, Roma;
Oggetto:
Ricorso
per
l’accertamento
della
non
obbligatorietà
dell’iscrizione di…………………….. dall’Anagrafe Internazionale italiani
all’estero (AIRE). Mancata applicazione dell’art. 1, comma 9/b, della legge
470/88 nei confronti dei docenti temporaneamente in servizio all’estero.
Disapplicazione del provvedimento d’iscrizione d’ufficio all’ AIRE.
PREMESSO CHE
1. I RICORRENTI , appartenenti
ai ruoli del personale scolastico del
Ministero dell'Istruzione, collocati fuori ruolo a disposizione del Ministero
degli Affari Esteri, per essere destinati a prestare servizio
presso
istituzioni scolastiche all'estero, ai sensi dell’art. 636 del T.U. approvato
con D. L.vo n. 297/94 (doc. 1) e del CCNL comparto scuola del 2006 (doc.
2);
2. attualmente prestano servizio presso ………………..ai sensi degli art. 640
e 642 del richiamato T.U. e dell’art. 116 del suddetto CCNL;
3. con decreto ministeriale n. ………………), il Ministero degli Affari Esteri,
d’ora in avanti per brevità anche solo “MAE”, comunicava ai
RICORRENTI CHE a decorrere dal ……………, sarebbero stati collocati
“fuori ruolo” per prestare servizio presso ……………………. Comunicando
altresì, di avere diritto all’intero trattamento economico metropolitano di
godimento e ad un rimborso per le spese di viaggio, all’indennità di prima
sistemazione e all’assegno di sede previsto
4. con successivo decreto n……………… il MAE comunicava di aver
prorogato il periodo di servizio all’estero presso
…………………..a
decorrere dal ………….. e sino al raggiungimento di un periodo
complessivo di 9 anni scolastici ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 4
novies, della legge di conversione del 26.02.2010 n. 10, ovvero sino al
…………………………
5. occorre, infatti, far presente all’intestato Tribunale che I RICORRENTI
sebbene collocati all’estero in forza dei suddetti decreti, ogni anno tornano
in Italia
6. con Messaggio n. ……………. del Ministero degli Affari Esteri, D.G.I.T. è
stata data disposizione alla rete consolare di procedere all'iscrizione
all'AIRE del personale docente direttivo e ausiliario-tecnico-amministrativo
di ruolo nella scuola statale italiana e inviato dal Ministero degli Affari
Esteri a prestare servizio presso le istituzioni scolastiche di cui agli articoli
625 e 636 del T.U. 297 del 1994;
7. con comunicato del 31 maggio 2007 (doc. 5), la UIL scuola – dipartimento
estero -
a seguito del suddetto messaggio, si rivolgeva al MAE
contestando, da un lato, il mancato rispetto del CCNL che fa obbligo
all’amministrazione resistente di fornire ai sindacati l’informazione sugli atti
indirizzati al personale e sottolineando che la legge 470/88 in materia di
“Anagrafe e censimento degli italiani all'estero” (doc. 6) non viene
applicata uniformemente e sollevando, dall’altro, l’esistenza di dubbi circa
l’obbligo di iscrizione all’ AIRE del personale scolastico in servizio
all’estero, in considerazione della temporaneità del mandato stesso;
8. in particolare, con il suddetto comunicato, la UIL chiedeva, dunque, al
MAE di voler verificare l’effettiva obbligatorietà dell’iscrizione all’AIRE da
parte dei suddetti soggetti e di essere informata circa gli esiti delle
verifiche richieste;
9. in occasione della seduta della Camera dei Deputati n. 187 del 11.07.2007
(doc. 7), l’ Onorevole Gianni Farina rivolgeva congiuntamente al Ministero
dell’Interno,
al
MAE
e
al
Ministero
della
Pubblica
Istruzione
un’interrogazione a risposta orale sul delicato tema dell’obbligatorietà
dell’iscrizione all’ AIRE del personale scolastico in servizio all’estero;
10. in particolare, l’ On. Farina rilevava che l’art. 1, comma 9/b della legge n.
470/88, istitutiva dell’ AIRE, esclude espressamente dall’iscrizione altri
soggetti tra cui “ i dipendenti dello Stato in servizio all’estero, i quali siano
stati notificati alle autorità locali ai sensi delle convenzioni di Vienna”, e
che, pertanto, tale articolo ben poteva applicarsi, per analogia legis, anche
nei confronti del personale docente in servizio nelle scuole e nelle
istituzioni scolastiche italiane all’estero;
11. a partire dal mese di settembre 2011, le sedi consolari hanno iniziato a
chiedere al personale della scuola in servizio all’estero i dati anagrafici per
l’iscrizione all’AIRE;
12. tenuto conto, soprattutto, delle gravi conseguenze che l’iscrizione all’AIRE
comporta per i cittadini italiani temporaneamente all’estero – tra le tante, la
perdita del diritto all’assistenza sanitaria in Italia, il cambio dati nei
documenti italiani, la cessazione del riconoscimento al diritto della
detrazione
degli
oneri
passivi
sui
mutui
prima
c
indirizzavano
comunicazioni ai soggetti competenti in materia chiedendo, da un lato,
consulenze e pareri autorevoli sull’argomento e, dall’altro, un intervento
atto a colmare il gap legislativo, anche attraverso la predisposizione di un
dispositivo legislativo;
13. tuttavia , nonostante la delicatezza della materia, nessun intervento Tutto
ciò premesso in fatto,
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Sul vuoto legislativo in materia di obbligatorietà dell’iscrizione
all’AIRE per il personale docente collocato all’estero. Violazione del
principio di legalità e imparzialità dell’ amministrazione resistente.
Come poc’anzi si diceva, l’art. 1, comma 9/b della legge 470 del 1988
rubricata “Anagrafe e censimento degli italiani all'estero” prevede che non
sono iscritti all’AIRE “i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero e le
persone con essi conviventi, i quali siano stati notificati alle autorità locali ai
sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni
consolari, rispettivamente del 1961 e del 1963, ratificate con legge 9 agosto
1967, n. 804”.
La richiamata normativa non esclude, dunque, dal novero dei cittadini italiani
esentati dall’iscrizione all’ AIRE, i docenti di ruolo a tempo indeterminato in
servizio all’estero, presso il MAE; tuttavia, è interesse di questa difesa
evidenziare che l’inclusione tra i soggetti obbligati ad iscriversi all’AIRE è
illegittima e, come noto, l’art. 1, comma 8, della richiamata disposizione
normativa prevede che “ non sono iscritti nelle anagrafi di cui al presente
articolo 1 i cittadini che si recano all'estero per cause di durata limitata non
superiore a dodici mesi” e, dall’altro, la mancata estensione del diritto
riconosciuto ai dipendenti del MAE di cui all’art. 1 comma 9/b è ingiusta, , al
fine di tutelare l’integrità dei soggetti colpiti dal vuoto legislativo presente
nell’ordinamento italiano in materia di iscrizione all’AIRE per il personale
docente dello Stato,
atteso che gli insegnanti comandati dal MAE si trovano
all’estero con le medesime caratteristiche del personale in lista diplomatica.
Infatti, non sussistono dubbi circa lo status dell’ insegnante comandato
all’estero, il quale appartiene al personale di ruolo dello Stato in servizio
all’estero.
A sostegno di tale argomentazione, parte ricorrente si richiama l’art. 145 del
CCNL Comparto Scuola 2006/2009, il quale stabilisce che “il periodo
trascorso dal personale della scuola in posizione di comando, distacco,
esonero e collocamento fuori ruolo, con retribuzione a carico del MIUR, è
valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola”; inoltre è
importante rilevare che l’art. 647 del richiamato T.U n. 297/94 prevede che il
docente destinato all’estero per un periodo non superiore ai 3 anni mantiene il
diritto alla titolarità nel proprio istituto di provenienza, mentre per il docente il
cui servizio sia durato oltre tale data, garantisce, qualora vi sia vacanza, la
destinazione alla stessa scuola, o in subordine, nella sede scolastica nella
quale era titolare all’atto della destinazione all’estero, ovvero ad una sede, a
scelta dell’amministrazione scolastica, fra tre tra lo stesso indicate.
Tali tutele garantite al personale docente all’estero evidenziano in maniera
incontrovertibile la temporaneità della destinazione medesima ed il suo
carattere residuale, rispetto al ruolo centrale ricoperto in Italia: il legislatore
mantiene, dunque, una posizione di privilegio nei confronti di quei docenti
destinati all’estero, in considerazione del fatto che se questo avesse voluto
attribuire un ruolo diverso al periodo trascorso all’estero, non avrebbe di certo
previsto siffatte tutele.
Preme, inoltre, rilevare che il legislatore nel sancire l’obbligatorietà
dell’iscrizione all’ AIRE, ha previsto che tale condizione sia legata allo status di
cittadino che si trasferisce all’estero per lavoro o per scelta, escludendo,
dunque,il personale del MAE – così come previsto dal richiamato art. 1,
comma 9/b, e, per analogia legis, il personale della scuola la cui tipologia è
quella del funzionario in servizio all’estero.
Sul punto, si noti, infatti, che I RICORRENTI sono in possesso del passaporto
di servizio (doc. 13 e 14) e del visto permanente “perdurante munere” previsto
per i dipendenti del MAE notificati all’autorità locali ai sensi della Convenzione
di Vienna del 1961 e del 1963.
Ed inoltre, gli artt. 1, comma 6, e 6, comma 1, della legge 470 del 27.10.1988
parlano entrambi di “cittadini che trasferiscono la loro residenza all’estero”..
Dunque, non si vede come il legislatore abbia voluto prevedere l’astensione
dall’iscrizione obbligatoria per il dipendente del MAE all’estero, ma non l’abbia,
altresì, prevista per il docente scolastico trasferito temporaneamente all’estero
in virtù di un decreto – si ricorda – emesso dallo stesso Ministero degli Esteri,
di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione.
Infatti, nel rapporto con il pubblico impiego la disparità di
trattamento si
verifica allorquando l'autorità pubblica disciplina in maniera differente casi che
dal punto di vista oggettivo e soggettivo si presentano in maniera del tutto
identica, risultando illogico e contraddittorio l'esercizio dei poteri autoritativi
della pubblica amministrazione.
Nel caso in esame, dunque, l’amministrazione resistente, prevedendo
l’obbligatorietà dell’iscrizione dei RICORRENTI , ha palesemente violato il
principio di uguaglianza formale e sostanziale di cui all’art. 3 Cost.,
realizzando un’illogica discriminazione, se si considera, peraltro, che, per tutta
la durata del mandato all’estero, i docenti mantengono il trattamento
economico metropolitano previsto dal MIUR per il ruolo ricoperto e che la
permanenza degli stessi all’estero non è volontari, ma bensì comandata e a
termine.
Nel caso de quo è quindi palese ed evidente che la condotta posta in essere
dalla convenuta amministrazione che ha comportato l’iscrizione della
ricorrente all’ AIRE è viziata di eccesso di potere e disposta in aperta
violazione di principi costituzionale di legalità, buon andamento ed imparzialità
espresso dagli artt. 3 e 97 Cost., relativi al corretto funzionamento della
macchina amministrativa.
2. Sul diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
Dunque, la cancellazione dall’anagrafe italiana e la successiva iscrizione
presso l’ AIRE sta causando un danno economico piuttosto elevato dovuto
alla perdita del diritto di prelazione e alla contestuale perdita della possibilità di
acquistare un immobile a condizioni vantaggiose, oltre a tutte le altre
conseguenze, evidentemente negative.
Sul punto si osserva che la perdita dell’assistenza sanitaria prevista per i
cittadini italiani comporterebbe un’evidente violazione del diritto alla salute
costituzionalmente garantito all’art. 32 Cost, in quanto in Italia, la tutela della
salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività
prevista dall'articolo 32 della Costituzione è garantita, nel rispetto della dignità
e della libertà della persona umana, attraverso il Servizio sanitario nazionale, il
quale, come noto, ha carattere universalistico e solidaristico, poiché fornisce
assistenza sanitaria a tutti i cittadini senza distinzioni di genere, residenza,
età, reddito e lavoro.
Alla luce di quanto sin qui emerso, l’odierna ricorrente si riserva sin d’ora di
agire, con separato giudizio, per il ristoro degli eventuali danni cagionati
dall’iscrizione all’ AIRE .
Tutto ciò premesso I RICORRENTI come in epigrafe rappresentato, difesi e
domiciliati,
RICORRE
Alla S.V. Ill.ma affinché, ai sensi dell’art. 415 c.p.c., entro 5 giorni dal deposito
del presente ricorso, Voglia fissare con decreto l’udienza di discussione, per
ivi sentire accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
Piaccia all’ Ecc.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del lavoro, contrariis
reiectis:
Accertare che la posizione DEI RICORRENTI
è analoga a quella
prevista dall’art. 1, comma 9/b della legge 470 del 1988
per i
dipendenti dello Stato in servizio all’estero, i quali siano stati notificati
alle autorità locali ai sensi delle convenzioni di Vienna e che, pertanto,
l’iscrizione presso l’AIRE non è obbligatoria;
Per l’effetto ordinare l’immediata cancellazione DEI RICORRENTI dall’
anagrafe italiani all’estero AIRE con ogni conseguenza di legge;
Con riserva di agire in un successivo giudizio per la richiesta di
risarcimento del danno cagionato a causa dell’iscrizione della
ricorrente all’ AIRE;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da
distrarsi a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario;
Avv.to Domenico Naso