impr ed impr-I NUOVI POTERI DEL FISCO

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impr ed impr-I NUOVI POTERI DEL FISCO
I NUOVI POTERI DEL FISCO PER L’ACQUISIZIONE DI DATI ED ELEMENTI
RILEVANTI AI FINI DELL’ACCERTAMENTO FISCALE SULLE IMPRESE
Sommario: Premessa - 1. Gli obblighi di comunicazione a carico degli operatori nel settore delle
assicurazioni - 2. Gli obblighi di comunicazione a carico delle banche e di tutti i soggetti
contemplati dall’art.7 del D.P.R. nr.605/1973 - 3. L’estensione dei poteri dell’Anagrafe Tributaria in
materia di invio dei questionari - 4. L’obbligo a carico delle Camere di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura di comunicare, in formato elettronico, i dati e le notizie relative alle
imprese - 5. L’estensione dei poteri degli Uffici nell’attività di accertamento rilevante ai fini delle
imposte sui redditi - 6. Il potenziamento dello strumento degli studi di settore - 7. Brevi
considerazioni conclusive.
Premessa
Il Decreto Legge 4 Luglio 2006 nr. 223, convertito con la Legge 4 Agosto 2006 nr. 248 e
parzialmente modificato dal D.L. 3 ottobre 2006 nr.262, oltre a prevedere interventi
normativi urgenti per il rilancio economico e sociale e per la razionalizzazione della spesa
pubblica, introduce importanti disposizioni finalizzate ad incrementare le potestà
dell’Amministrazione Finanziaria in funzione di un più efficace contrasto all’evasione
fiscale1. Il legislatore, pertanto, attraverso incisive integrazioni al D.P.R. nr. 605 del 29
settembre 1973 e al D.P.R. nr.600 del 29 settembre 1973, ha inteso aumentare il
patrimonio informativo a disposizione dell’Amministrazione Finanziaria al fine di acquisire
dati e notizie rilevanti ai fini dell’attività di controllo.
In particolare, così come chiarito dalla Circolare nr.28/E del 4 agosto 2006 dell’Agenzia
delle Entrate/Direzione Centrale Normativa e contenzioso, il D.L. nr.223/20062,
consentendo un ulteriore potenziamento degli strumenti di controllo a disposizione degli
organi ispettivi, anche attraverso l’informatizzazione di flussi di dati, ha previsto:
Ø l’obbligo per le imprese, gli intermediari assicurativi e tutti gli altri operatori del
settore delle assicurazioni, di effettuare la comunicazione al sistema informativo
dell’Anagrafe Tributaria di tutti i dati inerenti l’erogazione di denaro, a qualsiasi
titolo, nei confronti dei danneggiati in ragione dei contratti di assicurazione di
qualsiasi ramo (art.35, comma 27 del D.L.nr.223/2006);
1
Per approfondimenti Vgs. COSCARELLI A. – MONFREDA N., Il controllo del sistema economico e
finanziario, Dott. A.Giuffrè Editore, 2007.
2
La materia è stata, altresì, oggetto di approfondita analisi da parte della Circolare nr.187922/06 del
20.09.2006 del Comando Generale della Guardia di Finanza.
Ø l’obbligo per le banche e per tutti i soggetti contemplati dall’art.7 del D.P.R.
nr.605/1973 di comunicare telematicamente all’Anagrafe Tributaria l’elenco,
completo del codice fiscale, dei clienti con i quali intrattengono rapporti, con la
specificazione della natura di questi ultimi (art.37, commi 4 e 5 del D.L.
nr.223/2006);
Ø l’utilizzabilità dei poteri dell’Anagrafe Tributaria in merito all’invio di questionari di cui
all’art.8 del D.P.R. nr.605/1973 anche solo per l’acquisizione di dati utili all’attività di
controllo (art.37, comma 7 del D.L. nr.223/2006);
Ø l’obbligo a carico delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura
di comunicare, in formato elettronico, i dati e le notizie relative alle imprese
contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione, nonché i dati dei
bilanci d’esercizio depositati (art.37, commi 21, 21-bis, 22 e 23 del D.L.
nr.223/2006);
Ø l’estensione dei poteri degli Uffici nell’attività di accertamento rilevante ai fini delle
imposte sui redditi, incidendo sulle disposizioni contenute nell’art.32, comma 1, nn.4
e 8 del D.P.R. 29 settembre 1973 nr.600 (art.37, comma 32 del D.L. nr.223/2006);
Ø il potenziamento dello strumento degli studi di settore nei confronti dei soggetti
obbligati alla tenuta delle scritture contabili in forma semplificata ed ordinaria aventi
volumi d’affari/ricavi o compensi fino alla soglia di 5.164.568,99 euro (art.37, commi
2 e 3 del D.L. nr.223/2006).
1. Gli obblighi di comunicazione a carico degli operatori nel settore delle
assicurazioni
Come sottolineato in precedenza, il DPR 29 settembre 1973, n. 605, recante disposizioni
relative all’anagrafe tributaria e al codice fiscale3, è stato oggetto di incisive integrazioni e
modifiche ad opera del D.L. nr. 223/2006 e, in conseguenza di tali innovazioni normative,
le potestà dell’Anagrafe Tributaria risultano essere notevolmente ampliate. In altre parole,
il legislatore ha attribuito al ruolo istituzionale svolto da tale organismo un posto di primo
piano nel sistema di contrasto all’evasione fiscale, accrescendo le possibilità di utilizzo del
relativo patrimonio informativo, sensibilmente incrementato sul piano quantitativo e
qualitativo. L’Anagrafe Tributaria, infatti, ai sensi dell’art.1 del D.P.R. nr.605/1973,
raccoglie e ordina su scala nazionale i dati e le notizie risultanti dalle dichiarazioni e dalle
denunce presentate agli uffici dell'amministrazione finanziaria e dai relativi accertamenti,
3
In Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 16 ottobre, n. 268.
nonché i dati e le notizie che possono comunque assumere rilevanza ai fini tributari. I dati
e le notizie raccolti sono comunicati agli organi dipendenti dal Ministro per le finanze
preposti agli accertamenti ed ai controlli relativi all'applicazione dei tributi, ed, in
particolare, ai fini della valutazione della complessiva capacità contributiva e degli
adempimenti conseguenziali di rettifica delle dichiarazioni e di accertamento, all'ufficio
distrettuale delle imposte nella cui circoscrizione il soggetto ha il domicilio fiscale. Sulla
base dei dati in suo possesso, inoltre, l'anagrafe tributaria provvede alle elaborazioni utili
per lo studio dei fenomeni fiscali.
L’art.35, comma 27 del D.L. nr.223/2006, ha inserito nell’articolo 7 del D.P.R. nr.605/1973
il nuovo comma 13, in ragione del quale sussiste l’obbligo per le imprese, gli intermediari
assicurativi e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni, di effettuare
comunicazioni al sistema informativo dell’anagrafe tributaria. In particolare, il nuovo
comma 13 prevede che: “Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore
delle assicurazioni che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo,
somme di denaro a qualsiasi titolo nei confronti dei danneggiati, comunicano in via
telematica all'anagrafe tributaria, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative,
l'ammontare delle somme liquidate, la causale del predetto versamento, il codice fiscale o
la partita IVA del beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini
della quantificazione della somma liquidata.” La nuova norma, pertanto, accresce
sensibilmente i dati e le notizie in possesso dell’Amministrazione finanziaria per una più
incisiva e razionale attività di controllo, con particolare riferimento al flusso di importi
liquidati dalle compagnie assicurative ai danneggiati. Tale patrimonio informativo deve
essere utilizzato “prioritariamente nell’attività di accertamento effettuata nei confronti dei
soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma
liquidata”.
Per quanto concerne l’ambito soggettivo cui si riferisce il nuovo obbligo di comunicazione
de quo deve farsi riferimento al Codice delle assicurazioni private, introdotto con il Decreto
Legislativo 7 settembre 2005, n.2094. In particolare, l’art. 6, nel delineare i destinatari della
vigilanza esercitata dall'ISVAP, individua: a) le imprese, comunque denominate e
costituite, che esercitano nel territorio della Repubblica attività di assicurazione o di
riassicurazione
in
qualsiasi
ramo
e
in
qualsiasi
forma,
ovvero
operazioni
di
capitalizzazione e di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in
caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa; b) i
4
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2005, n.239 - Supplemento Ordinario.
gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali sono incluse imprese di
assicurazione e di riassicurazione in conformità alla specifica normativa ad essi
applicabile; c) i soggetti, enti e organizzazioni che in qualunque forma svolgono funzioni
parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione o di
riassicurazione limitatamente ai profili assicurativi e riassicurativi; d) gli intermediari di
assicurazione e di riassicurazione, dei periti di assicurazione e di ogni altro operatore del
mercato assicurativo.
Il presupposto al verificarsi del quale sorge l’obbligo di comunicazione deve essere
individuato nell’erogazione di somme di denaro, a qualsiasi titolo, nei confronti dei
danneggiati in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo, stipulati con i loro
clienti dagli operatori nel settore assicurativo di cui sopra.
Il nuovo disposto normativo prevede, in particolare, che siano comunicati al sistema
informativo dell’anagrafe tributaria:
• l’ammontare delle somme liquidate;
• il codice fiscale o la partita Iva del beneficiario;
• il codice fiscale e la partita Iva dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini
della quantificazione della somma liquidata.
L’obbligo di comunicazione, pertanto, non riguarda esclusivamente l’importo della somma
liquidata al beneficiario, ma si deve anche specificare, indicando i relativi dati, se per la
determinazione dell’importo si è tenuto anche conto delle prestazioni di soggetti terzi (ad
esempio, il professionista che ha fornito assistenza al danneggiato).
“Dal tenore letterale della disposizione in esame si evince che devono essere comunicati
all’anagrafe tributaria due diverse tipologie di informazioni:
• ammontare delle somme liquidate e codice fiscale o partita Iva del danneggiato;
• gli stessi dati riferiti ai soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della
quantificazione della somma liquidata.”5
In riferimento all’ambito temporale delle disposizioni de quibus, la comunicazione di tali
dati è obbligatoria per le somme erogate dal 1° ottobre 2006, anche se relative a
liquidazioni effettuate per contratti stipulati anteriormente a tale data, visto che la norma
dispone testualmente che: “la disposizione si applica con riferimento alle somme erogate a
decorrere dal 1° ottobre 2006”.
La trasmissione di tali informazioni obbligatorie deve essere effettuata in via telematica, a
partire dal momento in cui il Direttore dell’Agenzia delle entrate provvederà a delineare “il
5
Così la Circolare nr.28/E del 4 Agosto 2006 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e
Contenzioso, paragrafo 19, p.52.
contenuto, le modalità ed i termini delle trasmissioni mediante posta elettronica certificata,
nonché le specifiche tecniche del formato…”.
2. Gli obblighi di comunicazione a carico delle banche e di tutti i soggetti
contemplati dall’art.7 del D.P.R. nr.605/1973
Il previgente comma 6 dell’art.7 del D.P.R.nr.605/1973, aggiunto dall'art. 20 della Legge
30 dicembre 1991, nr. 413 e successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 332, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, prevedeva a carico delle banche, della società Poste
italiane Spa, degli intermediari finanziari, delle imprese di investimento, degli organismi di
investimento collettivo del risparmio, delle società di gestione del risparmio, nonchè a
carico di ogni altro operatore finanziario, un semplice obbligo di rilevamento e di
“conservazione in evidenza” dei dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni
soggetto che aveva intrattenuto con loro qualsiasi rapporto o che aveva effettuato
qualsiasi operazione di natura finanziaria. L’art.2, comma 14, lett. c), nr.1 del D.L. 30
settembre 2005 nr. 203, convertito nella Legge 2 dicembre 2005 nr.248, aveva esteso tali
obblighi anche per i clienti che si presentano allo sportello ed eseguono operazioni “per
conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi”.
In realtà, non vi era una disposizione che consentisse un trasferimento di tale patrimonio
conoscitivo dai soggetti de quibus all’Amministrazione Finanziaria.
L’art. 37 (commi 4 e 5) del decreto nr.223/2006, pertanto, ha integrato in modo sostanziale
il comma 6 dell’art.7 del D.P.R.nr.605/1973 prevedendo che le banche, la società Poste
italiane, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento
collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio e ogni altro intermediario
finanziario devono comunicare telematicamente all’Anagrafe tributaria l’elenco, completo
di codice fiscale, dei soggetti con i quali intrattengono rapporti, compresi quelli di cui siano
titolari soggetti non residenti, con la specificazione della natura. Tali dati vengono acquisiti
dall’Anagrafe tributaria in un’apposita sezione, denominata “Archivio dei rapporti con
operatori finanziari”. In altre parole, il legislatore ha ampliato le incombenze a carico dei
soggetti de quibus, aggiungendo, ai previgenti obblighi di rilevamento e di “conservazione
in evidenza” dei dati, l’obbligo di trasmissione telematica degli stessi all’Anagrafe
Tributaria; la norma, infatti, prevede testualmente che: “l’esistenza dei rapporti, nonché la
natura degli stessi sono comunicati all’anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita
sezione, con l’indicazione dei dati anagrafici dei titolari, compreso il codice fiscale.”
In riferimento ai soggetti in capo ai quali vige l’obbligo di cui all’art.7 del D.P.R.
nr.605/1973, gli stessi vanno individuati negli operatori finanziari elencati nell’apposita
tabella allegata al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 Dicembre
2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10/01/2006 e concernente le modalità
tecniche per l'invio delle richieste e delle risposte in modalità telematica, in attuazione a
quanto previsto rispettivamente negli articoli 32, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600 e 51, quarto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. In particolare, i
destinatari degli obblighi di trasmissione in esame sono:
Ø Banche
Ø Poste Italiana S.p.a.
Ø Soggetti ex art.106 T.U.B. (finanziamenti, locazione finanziaria, assunzione di
partecipazioni, servizi pagamento, intermediazione)
Ø Soggetti ex art.107 T.U.B. (attività codice 3, servizi di investimento, acquisizione
fondi con obbligo di rimborso)
Ø Soggetti ex art.113 T.U.B. (Holding di partecipazione o “casseforti” di famiglia)
Ø Soggetti ex art.155 T.U.B. (Consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi)
Ø Casse peota
Ø Agenti in attività finanziaria (custodia/trasporto valori, commercio in oro, gestione
case da gioco, case d’asta, recupero crediti)
Ø Addetti al commercio in oro
Ø Istituti di moneta elettronica (IMEL)
Ø Imprese di investimento (SIM)
Ø Organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R. – Fondi di investimento
– SICAV)
Ø Società di gestione del risparmio (SGR)
Ø Società fiduciarie
Ø Altri intermediari
Le comunicazioni non devono essere effettuate dai soggetti che svolgono in modo
esclusivo l’attività di cambia valute.
Per quanto concerne l’ambito oggettivo di applicazione dell’obbligo di cui trattasi, la
Circolare n. 32/E del 19 ottobre 2006, richiamata a tal proposito dalla Circolare nr.18 del 4
aprile 2007, precisa che per rapporto devono intendersi tutte le attività aventi carattere
continuativo esercitabili dagli intermediari finanziari ed i “servizi offerti continuativamente al
cliente, instaurando con quest'ultimo un complesso di scambio all'interno di una forma
contrattuale specifica e durevole nel tempo".
Dall’analisi della recente circolare dell’Agenzia delle Entrate, si evince che:
Ø costituiscono oggetto di comunicazione obbligatoria anche i rapporti compresi
nell’ambito di applicazione della Legge 23 novembre 2001, nr.409, concernente
l’emersione di attività detenute illecitamente all’estero, poiché, in tal caso, non
opera il regime di riservatezza caratterizzante tale tipologia di situazione giuridica6;
Ø vanno comunicati anche i rapporti nell’ambito dei quali la controparte sia
rappresentata da un altro operatore finanziario, salvo che si tratti di rapporti che
abbiano un fine di mero regolamento contabile;
Ø non costituiscono oggetto di comunicazione obbligatoria i rapporti aventi
esclusivamente ad oggetto la prestazione di servizi di consulenza;
Ø vanno comunicati, da parte delle Società di gestione del risparmio (Sgr) e delle
Società di investimento a capitale variabile (Sicav), i rapporti concernenti le quote o
azioni di Organismi di investimento collettivo del risparmio, inclusi i fondi aperti,
indicando i dati dei sottoscrittori7; nel caso di emittenti non residenti di quote o
azioni di tali organismi di investimento, che non abbiano nel territorio dello Stato
una stabile organizzazione, l’obbligo di comunicazione deve essere ottemperato
dall’intermediario residente che si è occupato del collocamento;
Ø le holding di partecipazioni finanziarie, in particolare, devono comunicare: i
finanziamenti ricevuti dai soci della holding e quelli effettuati dalla holding alle
societa' partecipate; i prestiti obbligazionari, sia quelli emessi dalla holding e
sottoscritti da terzi, sia quelli emessi dalle partecipate o da terzi, e sottoscritti dalle
holding medesime; il rilascio di garanzie a terzi a favore di societa' partecipate ed il
rilascio di garanzie da parte di terzi nell'interesse della holding a favore
dell'intermediario presso cui viene acceso il rapporto di finanziamento; il c.d. "cash
pooling"; le partecipazioni;
Ø per quanto concerne il leasing, così come già sottolineato dalla Circolare nr.32/E
del 2006, richiamata sul punto dalla recente circolare in esame (nr.18 del 4.4.2007),
non devono essere comunicati i rapporti relativi al leasing operativo;
6
La riservatezza de qua, al contrario, potrà essere eccepita innanzi all’Amministrazione Finanziaria, qualora
quest’ultima richieda informazioni specifiche inerenti il contenuto di tali rapporti.
7
Nel caso in cui la gestione dell'Oicr sia affidata ad una Sgr distinta da quella che lo ha promosso, l'obbligo
di comunicazione è assolto da quest'ultima.
Ø per quanto concerne i rapporti di factoring, non è oggetto di comunicazione il
rapporto con il debitore ceduto, mentre va comunicato il rapporto con il soggetto
cedente il credito; le eventuali garanzie, se non comprese nel contratto di factoring,
vanno comunicate autonomamente;
Ø in riferimento alle cartolarizzazioni, la società “originator” deve comunicare il
rapporto contrattuale di cessione dei crediti smobilizzati e la società “veicolo” deve
comunicare i rapporti inerenti all’emissione dei titoli sul mercato.
I soggetti in capo ai quali vigono gli obblighi di cui all’art.7 del D.P.R. nr.605/1973 devono
effettuare le comunicazioni previste tramite il servizio Entratel o il servizio Fisco on line,
anche avvalendosi della trasmissione ad opera degli intermediari all’uopo abilitati,
utilizzando l’apposito software di comunicazione predisposto e reso disponibile
dall’Agenzia delle Entrate.
Le comunicazioni devono essere effettuate:
Ø entro il 30 aprile 2007 per quanto concerne i rapporti intrattenuti dal 1 gennaio 2005
al 31 dicembre 2006, anche se cessati;
Ø entro il 31 maggio 2007 in riferimento ai rapporti costituiti o cessati tra il 1 gennaio
2007 ed il 30 aprile 2007;
Ø entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui sono cessati o vengono
costituiti i rapporti a partire dal 1 maggio 2007.
I dati comunicati all’Anagrafe Tributaria in ragione delle disposizioni de quibus potranno
essere utilizzati ai fini della riscossione a ruolo, dell’esecuzione di indagini penali o nel
corso di giudizi penali e degli accertamenti patrimoniali per finalità di prevenzione e di
applicazione delle misure preventive, anche dai soggetti abilitati ad avanzare richiesta
d'accesso all'anagrafe dei rapporti di conto e di deposito di cui all’art.4 del D.M. 4 agosto
2000 nr.2698: a) autorità giudiziaria, ai sensi delle vigenti disposizioni del codice di
procedura penale, ovvero ufficiali di polizia giudiziaria delegati dal pubblico ministero o
specificamente designati dal responsabile, a livello centrale, dei servizi di cui all'art. 12 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203; b) Ufficio italiano dei cambi, nell'adempimento delle disposizioni di cui all'art.
3 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
luglio 1991, n. 197, così come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997,
8
In Gazz. Uff., 2 ottobre, n. 230. Regolamento istitutivo dell'anagrafe dei rapporti di conto e di deposito,
previsto dall'art. 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
n. 153; c) Ministro dell'interno, Capo della polizia - direttore generale della pubblica
sicurezza, questori e direttore della Direzione investigativa antimafia, quando ricorrono le
circostanze di cui al comma 1, ovvero quelle di cui all'art. 118, comma 1, del codice di
procedura penale; d) esperti del Servizio consultivo ed ispettivo tributario (SECIT),
funzionari del Dipartimento delle entrate o ufficiali della Guardia di finanza, su
autorizzazione, rispettivamente, del direttore del SECIT, del direttore centrale per
l'accertamento e la programmazione o dei direttori regionali delle entrate, dei comandanti
regionali della Guardia di finanza; e) Comandante del Nucleo speciale di polizia valutaria
della Guardia di finanza.
Per quanto concerne l’aspetto sanzionatorio, l’articolo 37, comma 6, lettera b) del decreto
nr.223/2006 ha inserito nell’art. 10 del D.Lgs. nr.471/19979, il comma 1-bis, secondo cui
“la sanzione prevista al comma 1 si applica nel caso di violazione degli obblighi di
comunicazione previsti dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.” La disposizione del nuovo comma 1-bis, pertanto,
ha portata innovativa, giacché estende l’applicabilità della sanzione amministrativa da euro
2.065 ad euro 20.658 alle ipotesi di violazioni dei nuovi obblighi di comunicazione
all’anagrafe tributaria previsti a carico degli operatori finanziari.
3. L’estensione dei poteri dell’Anagrafe Tributaria in materia di invio dei questionari
La previgente formulazione dell’art.8 del D.P.R. nr.605/1973, nel disciplinare i poteri
dell’Anagrafe Tributaria, prevedeva che tale organo potesse inviare questionari a qualsiasi
soggetto, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, e potesse richiedere la
presentazione di allegati alle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA, da redigersi in conformità a
modelli stabiliti con decreto del Ministro per le finanze allo scopo di acquisire o verificare
gli elementi di identificazione necessari per l'attribuzione del numero di codice fiscale e
9
Di particolare interesse risulta essere l’articolo 10, disciplinante le violazioni degli obblighi degli operatori
finanziari, in quanto l’intento del legislatore va inquadrato nella necessità di tutelare e garantire l’effettivo
esercizio dei poteri istruttori esercitabili dagli uffici dell’amministrazione finanziaria e dalla Guardia di Finanza
nei confronti dei contribuenti ai sensi dell’articolo 32, primo comma, nn. 5 e 7 del decreto n. 600/73 e
dell’articolo 51, secondo comma, nn. 5 e 7 del decreto n. 633 nel 1972. In particolare, tale figura illecita
prevede che se viene omessa la trasmissione dei documenti richiesti alle banche nell’esercizio dei poteri
inerenti all’accertamento delle imposte dirette o dell’imposta sul valore aggiunto ovvero i documenti
trasmessi non rispondono al vero o sono incompleti, si applica la sanzione amministrativa da euro 2.065 ad
euro 20.658. Si considera omessa la trasmissione non eseguita nel termine prescritto. La sanzione è ridotta
alla metà se il ritardo non eccede i quindici giorni. Medesimo trattamento sanzionatorio si ha nel caso di
violazione degli obblighi inerenti alle richieste rivolte alle società ed enti di assicurazione e alle società ed
enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi ovvero attività di gestione ed
intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, nonché all’Ente poste italiane. Vgs. sul punto
MONFREDA N., “Sanzioni tributarie e accertamenti bancari”, Giuffrè, 2006, p.53.
tutti gli altri elementi contenuti nelle domande di attribuzione, nonché gli altri dati utili per
una completa individuazione del soggetto ai fini dell'accertamento di tributi o contributi.
L’articolo 37, comma 7, del decreto ha modificato l’articolo 8, primo comma, del DPR 29
settembre 1973, n. 605, disponendo che l’anagrafe tributaria può inviare questionari non
solo quando sia necessario acquisire o verificare gli elementi utili per una completa
individuazione del contribuente, ma tale procedura, per effetto delle modifiche apportate,
adesso sarà utilizzabile anche solo per l’acquisizione di dati utili all’attività di controllo.
Per effetto della novella, il citato articolo 8, primo comma, dispone testualmente che
“l’anagrafe tributaria può inviare questionari a qualsiasi soggetto, mediante raccomandata
con avviso di ricevimento, e può richiedere la presentazione di allegati alle dichiarazioni
dei redditi e dell’Iva, da redigersi in conformità a modelli stabiliti con decreto del Ministro
per le finanze, allo scopo di acquisire o verificare gli elementi di identificazione necessari
per l’attribuzione del numero di codice fiscale e tutti gli altri elementi contenuti nelle
domande di attribuzione di cui al precedente art. 4, nonché gli altri dati utili per una
completa individuazione del soggetto ovvero ai fini dell’accertamento di tributi o contributi.”
Pertanto, con la nuova disposizione, l’Amministrazione Finanziaria potrà inviare a qualsiasi
soggetto questionari predisposti dall’anagrafe tributaria, con invito a restituirli compilati e
sottoscritti entro un termine prescritto, ogni qual volta dai dati in possesso dell’anagrafe
tributaria risulteranno situazioni tali da giustificare la richiesta di chiarimenti, dati, notizie e
documenti rilevanti ai fini dell’accertamento di tributi o contributi.
Tali questionari possono essere inviati anche a soggetti terzi in possesso di informazioni
utili ai fini dell’accertamento nei confronti di un determinato contribuente.
4. L’obbligo a carico delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura di comunicare, in formato elettronico, i dati e le notizie relative alle
imprese
L’art.50 del D.Lgs. nr.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell’amministrazione digitale), così
come modificato dal D.Lgs. 4 aprile 2006 nr.159, prevede l’obbligo per le pubbliche
amministrazioni di rendere accessibili e fruibili i dati richiesti da altre pubbliche
amministrazioni qualora l’utilizzazione degli stessi sia necessaria per lo svolgimento dei
compiti istituzionali del richiedente. Il legislatore, pertanto, al fine di dare attuazione a
quanto disposto dalla normativa de qua e, soprattutto, per rafforzare la capacità
informativa dell’anagrafe tributaria, ha istituito, tramite l’art.37, commi 21, 21-bis, 22 e 23
del D.L. nr.223/2006 l’obbligo per le camere di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura di comunicare all’anagrafe tributaria i dati e le notizie contenute nelle domande
di iscrizione, variazione e cancellazione delle imprese di cui alla lettera f) del primo comma
dell’articolo 6 del DPR 29 settembre 1973,n. 605, anche se relative a singole unità locali,
nonché i dati dei bilanci di esercizio depositati. I termini e le modalità delle trasmissioni dei
dati all’anagrafe tributaria da parte delle camere di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura, nonché le specifiche tecniche del formato degli stessi saranno stabiliti con
decreto interdirigenziale dell’Agenzia delle entrate e del Ministero dello sviluppo
economico.
Il comma 22 dell’articolo 37 del decreto legge nr.223 dispone che “fino alla realizzazione
delle modalità tecniche di deposito degli atti in formato elettronico elaborabile, le camere di
commercio, industria, artigianato ed agricoltura forniranno le informazioni […] senza oneri
per lo Stato, nel formato elettronico disponibile”. La prima trasmissione dei dati deve
essere effettuata, ai sensi del successivo comma 23, entro il 31 ottobre 2006.
5. L’estensione dei poteri degli Uffici nell’attività di accertamento rilevante ai fini
delle imposte sui redditi
Mentre in materia di accertamento ai fini dell’imposta sul valore aggiunto si prevede la
possibilità per gli uffici di “inviare ai soggetti che esercitano imprese, arti e professioni, con
invito a restituirli compilati e firmati, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico
rilevanti ai fini dell'accertamento, anche nei confronti di loro clienti e fornitori”, in materia di
imposte dirette, nella versione antecedente alle recenti modifiche, si prevedeva che gli
uffici potevano, ai sensi dell’art.32, comma 1 nr.4 del D.P.R. nr.600/1973, inviare ai
contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini
dell'accertamento nei loro confronti, con invito a restituirli compilati e firmati; al successivo
nr.8 si disponeva che gli uffici potevano richiedere ai soggetti obbligati alla tenuta di
scritture contabili dati, notizie e documenti relativi ad attività svolte in un determinato
periodo d'imposta nei confronti di clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo
nominativamente
indicati.
In
altre
parole,
in
precedenza,
si
riconosceva
all’amministrazione il potere di richiedere ai soggetti obbligati alla tenuta di scritture
contabili di cui all’articolo 13 del medesimo DPR n. 600 del 1973 dati, notizie e documenti
relativi ad attività svolte in un determinato periodo d’imposta nei confronti di clienti, fornitori
e prestatori di lavoro autonomo, purché nominativamente indicati.
Pertanto, con l’art.37, comma 32, del D.L. nr.223/2006, si è operata una sostanziale
modifica delle disposizioni de quibus , sia per incrementare gli strumenti a disposizione del
Fisco per acquisire elementi rilevanti ai fini dell’accertamento, sia per procedere ad un
adeguamento della disciplina dei poteri in materia di imposte sui redditi a quella già
vigente in materia di Iva. In conclusione, per effetto delle novità apportate dal decreto
nr.223/2006, gli organi accertatori, a decorrere dal 4 luglio 2006, possono inviare i predetti
questionari anche al fine di acquisire dati ed informazioni relative a soggetti diversi dai
destinatari degli stessi, con i quali i contribuenti abbiano intrattenuto rapporti; i predetti dati
e le notizie, in quanto rilevanti ai fini dell’accertamento, possono essere richiesti
genericamente nei confronti di clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo, senza
necessità di indicazione nominativa degli stessi.
6. Il potenziamento dello strumento degli studi di settore
Come sottolineato in premessa, il D.L. nr.223/2006, attraverso i commi 2 e 3 dell’art.37,
ha introdotto disposizioni di rafforzamento dello strumento degli studi di settore nei
confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili in forma semplificata ed
ordinaria aventi volumi d’affari/ricavi o compensi fino alla soglia di 5.164.568,99 euro. In
particolare, l’accertamento degli studi di settore, in ragione dell’abrogazione dei commi 2 e
3 dell’art.10 della Legge 8 maggio 1998, nr.146, è stato esteso nei confronti dei titolari di
reddito di impresa e di lavoro autonomo a prescindere dal regime di contabilità adottato. In
altre parole, presupposto legittimante l’utilizzo di questo strumento è la semplice
incongruità, da parte dei contribuenti interessati, rispetto agli studi di settore anche per una
sola annualità, così come precisato dalla Circolare nr.28/E, p.46 dell’Agenzia delle Entrate.
Il comma 3 dell’art.37 del D.L. nr.223/2006, inoltre, ha introdotto una disposizione
transitoria in merito al primo periodo d’imposta per il quale il termine di presentazione della
dichiarazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento e,
quindi, il 2005 nel caso di coincidenza con l’anno solare. In tale caso, pertanto,
l’adeguamento alle risultanze degli studi di settore potrà essere effettuato entro il predetto
termine di presentazione della dichiarazione, secondo le modalità previste dall’art.2 del
D.P.R. nr. 195 del 31 maggio 1999.
7. Brevi considerazioni conclusive
Senza ombra di dubbio, la disposizione di maggiore interesse contenuta nel D.L.
nr.223/2006 va individuata nei commi 4 e 5 dell’art.37, concernente l’obbligo per le banche
e per tutti i soggetti contemplati dall’art.7 del D.P.R. nr.605/1973 di comunicare
telematicamente all’Anagrafe Tributaria l’elenco, completo del codice fiscale, dei clienti
con i quali intrattengono rapporti, con la specificazione della natura di questi ultimi. Tale
disposizione ha una rilevante importanza in ragione delle esigenze degli uffici dell’Agenzia
delle Entrate e della Guardia di Finanza di disporre di efficaci strumenti di indagine per il
contrasto dell’evasione tributaria. Infatti, la creazione di questa imponente banca dati
consente il “monitoraggio” di tutti i “rapporti”, intesi quali tutte le attività aventi carattere
continuativo esercitabili dagli intermediari finanziari ed i “servizi offerti continuativamente al
cliente, instaurando con quest'ultimo un complesso di scambio all'interno di una forma
contrattuale specifica e durevole nel tempo".
In altre parole, la norma in esame si introduce nel processo di riforma delle c.d. “indagini
bancarie” o, più propriamente, “indagini finanziarie”, avviato con i commi 402 e 403 dell'art.
1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e tende al raggiungimento del risultato
complessivo di un equo contemperamento tra l'interesse privato alla riservatezza,
derivante dal riserbo "bancario", e quello pubblico al conseguimento del gettito erariale e
alla repressione dell'evasione10.
Infatti, è bene precisare che per l’accesso alla banca dati dell’Anagrafe Tributaria
contenente i rapporti con i clienti che gli operatori finanziari sono tenuti a comunicare in
ragione delle disposizioni contenute nel riformato comma 6 dell’art.7 del D.P.R.
nr.605/1973 (modificato dall’art. 37 (commi 4 e 5) del decreto nr.223/2006), è necessario il
rispetto delle disposizioni contenute nei numeri 7) degli artt. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973
e 51 del D.P.R. n. 633 del 1972. Pertanto, le richieste all'Anagrafe possono essere
avanzate dai funzionari del Dipartimento delle entrate o dagli ufficiali della Guardia di
Finanza, su autorizzazione, rispettivamente del direttore centrale per l'accertamento e la
programmazione o dei direttori regionali delle entrate, e dei Comandanti Regionali della
Guardia di finanza.
Quindi, la disposizione normativa in esame non è assolutamente lesiva della “privacy” dei
contribuenti, così come è stato erroneamente prospettato da molti, ma, attraverso un equo
contemperamento dei diritti dei cittadini e delle esigenze investigative di coloro i quali sono
preposti alla tutela degli interessi
erariali
pubblici,
porterà probabilmente alla
semplificazione dei flussi delle richieste, all’accelerazione della tempistica necessaria
all'acquisizione delle informazioni e, pertanto, alla “velocizzazione” della fase istruttoria
dell'indagine nei confronti di tutti gli intermediari finanziari e con riguardo ai singoli dati ed
10
Vgs. sul punto la Circolare del 19/10/2006 n. 32 dell’Agenzia delle Entrate.
elementi informativi relativi a qualsivoglia rapporto od operazione
intercorrenti con i
rispettivi clienti.
Nicola Monfreda