impr ed impr-I NUOVI POTERI DEL FISCO
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impr ed impr-I NUOVI POTERI DEL FISCO
I NUOVI POTERI DEL FISCO PER L’ACQUISIZIONE DI DATI ED ELEMENTI RILEVANTI AI FINI DELL’ACCERTAMENTO FISCALE SULLE IMPRESE Sommario: Premessa - 1. Gli obblighi di comunicazione a carico degli operatori nel settore delle assicurazioni - 2. Gli obblighi di comunicazione a carico delle banche e di tutti i soggetti contemplati dall’art.7 del D.P.R. nr.605/1973 - 3. L’estensione dei poteri dell’Anagrafe Tributaria in materia di invio dei questionari - 4. L’obbligo a carico delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di comunicare, in formato elettronico, i dati e le notizie relative alle imprese - 5. L’estensione dei poteri degli Uffici nell’attività di accertamento rilevante ai fini delle imposte sui redditi - 6. Il potenziamento dello strumento degli studi di settore - 7. Brevi considerazioni conclusive. Premessa Il Decreto Legge 4 Luglio 2006 nr. 223, convertito con la Legge 4 Agosto 2006 nr. 248 e parzialmente modificato dal D.L. 3 ottobre 2006 nr.262, oltre a prevedere interventi normativi urgenti per il rilancio economico e sociale e per la razionalizzazione della spesa pubblica, introduce importanti disposizioni finalizzate ad incrementare le potestà dell’Amministrazione Finanziaria in funzione di un più efficace contrasto all’evasione fiscale1. Il legislatore, pertanto, attraverso incisive integrazioni al D.P.R. nr. 605 del 29 settembre 1973 e al D.P.R. nr.600 del 29 settembre 1973, ha inteso aumentare il patrimonio informativo a disposizione dell’Amministrazione Finanziaria al fine di acquisire dati e notizie rilevanti ai fini dell’attività di controllo. In particolare, così come chiarito dalla Circolare nr.28/E del 4 agosto 2006 dell’Agenzia delle Entrate/Direzione Centrale Normativa e contenzioso, il D.L. nr.223/20062, consentendo un ulteriore potenziamento degli strumenti di controllo a disposizione degli organi ispettivi, anche attraverso l’informatizzazione di flussi di dati, ha previsto: Ø l’obbligo per le imprese, gli intermediari assicurativi e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni, di effettuare la comunicazione al sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria di tutti i dati inerenti l’erogazione di denaro, a qualsiasi titolo, nei confronti dei danneggiati in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo (art.35, comma 27 del D.L.nr.223/2006); 1 Per approfondimenti Vgs. COSCARELLI A. – MONFREDA N., Il controllo del sistema economico e finanziario, Dott. A.Giuffrè Editore, 2007. 2 La materia è stata, altresì, oggetto di approfondita analisi da parte della Circolare nr.187922/06 del 20.09.2006 del Comando Generale della Guardia di Finanza. Ø l’obbligo per le banche e per tutti i soggetti contemplati dall’art.7 del D.P.R. nr.605/1973 di comunicare telematicamente all’Anagrafe Tributaria l’elenco, completo del codice fiscale, dei clienti con i quali intrattengono rapporti, con la specificazione della natura di questi ultimi (art.37, commi 4 e 5 del D.L. nr.223/2006); Ø l’utilizzabilità dei poteri dell’Anagrafe Tributaria in merito all’invio di questionari di cui all’art.8 del D.P.R. nr.605/1973 anche solo per l’acquisizione di dati utili all’attività di controllo (art.37, comma 7 del D.L. nr.223/2006); Ø l’obbligo a carico delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di comunicare, in formato elettronico, i dati e le notizie relative alle imprese contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione, nonché i dati dei bilanci d’esercizio depositati (art.37, commi 21, 21-bis, 22 e 23 del D.L. nr.223/2006); Ø l’estensione dei poteri degli Uffici nell’attività di accertamento rilevante ai fini delle imposte sui redditi, incidendo sulle disposizioni contenute nell’art.32, comma 1, nn.4 e 8 del D.P.R. 29 settembre 1973 nr.600 (art.37, comma 32 del D.L. nr.223/2006); Ø il potenziamento dello strumento degli studi di settore nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili in forma semplificata ed ordinaria aventi volumi d’affari/ricavi o compensi fino alla soglia di 5.164.568,99 euro (art.37, commi 2 e 3 del D.L. nr.223/2006). 1. Gli obblighi di comunicazione a carico degli operatori nel settore delle assicurazioni Come sottolineato in precedenza, il DPR 29 settembre 1973, n. 605, recante disposizioni relative all’anagrafe tributaria e al codice fiscale3, è stato oggetto di incisive integrazioni e modifiche ad opera del D.L. nr. 223/2006 e, in conseguenza di tali innovazioni normative, le potestà dell’Anagrafe Tributaria risultano essere notevolmente ampliate. In altre parole, il legislatore ha attribuito al ruolo istituzionale svolto da tale organismo un posto di primo piano nel sistema di contrasto all’evasione fiscale, accrescendo le possibilità di utilizzo del relativo patrimonio informativo, sensibilmente incrementato sul piano quantitativo e qualitativo. L’Anagrafe Tributaria, infatti, ai sensi dell’art.1 del D.P.R. nr.605/1973, raccoglie e ordina su scala nazionale i dati e le notizie risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate agli uffici dell'amministrazione finanziaria e dai relativi accertamenti, 3 In Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 16 ottobre, n. 268. nonché i dati e le notizie che possono comunque assumere rilevanza ai fini tributari. I dati e le notizie raccolti sono comunicati agli organi dipendenti dal Ministro per le finanze preposti agli accertamenti ed ai controlli relativi all'applicazione dei tributi, ed, in particolare, ai fini della valutazione della complessiva capacità contributiva e degli adempimenti conseguenziali di rettifica delle dichiarazioni e di accertamento, all'ufficio distrettuale delle imposte nella cui circoscrizione il soggetto ha il domicilio fiscale. Sulla base dei dati in suo possesso, inoltre, l'anagrafe tributaria provvede alle elaborazioni utili per lo studio dei fenomeni fiscali. L’art.35, comma 27 del D.L. nr.223/2006, ha inserito nell’articolo 7 del D.P.R. nr.605/1973 il nuovo comma 13, in ragione del quale sussiste l’obbligo per le imprese, gli intermediari assicurativi e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni, di effettuare comunicazioni al sistema informativo dell’anagrafe tributaria. In particolare, il nuovo comma 13 prevede che: “Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro a qualsiasi titolo nei confronti dei danneggiati, comunicano in via telematica all'anagrafe tributaria, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, l'ammontare delle somme liquidate, la causale del predetto versamento, il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata.” La nuova norma, pertanto, accresce sensibilmente i dati e le notizie in possesso dell’Amministrazione finanziaria per una più incisiva e razionale attività di controllo, con particolare riferimento al flusso di importi liquidati dalle compagnie assicurative ai danneggiati. Tale patrimonio informativo deve essere utilizzato “prioritariamente nell’attività di accertamento effettuata nei confronti dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata”. Per quanto concerne l’ambito soggettivo cui si riferisce il nuovo obbligo di comunicazione de quo deve farsi riferimento al Codice delle assicurazioni private, introdotto con il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n.2094. In particolare, l’art. 6, nel delineare i destinatari della vigilanza esercitata dall'ISVAP, individua: a) le imprese, comunque denominate e costituite, che esercitano nel territorio della Repubblica attività di assicurazione o di riassicurazione in qualsiasi ramo e in qualsiasi forma, ovvero operazioni di capitalizzazione e di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa; b) i 4 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2005, n.239 - Supplemento Ordinario. gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali sono incluse imprese di assicurazione e di riassicurazione in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile; c) i soggetti, enti e organizzazioni che in qualunque forma svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione o di riassicurazione limitatamente ai profili assicurativi e riassicurativi; d) gli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, dei periti di assicurazione e di ogni altro operatore del mercato assicurativo. Il presupposto al verificarsi del quale sorge l’obbligo di comunicazione deve essere individuato nell’erogazione di somme di denaro, a qualsiasi titolo, nei confronti dei danneggiati in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo, stipulati con i loro clienti dagli operatori nel settore assicurativo di cui sopra. Il nuovo disposto normativo prevede, in particolare, che siano comunicati al sistema informativo dell’anagrafe tributaria: • l’ammontare delle somme liquidate; • il codice fiscale o la partita Iva del beneficiario; • il codice fiscale e la partita Iva dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata. L’obbligo di comunicazione, pertanto, non riguarda esclusivamente l’importo della somma liquidata al beneficiario, ma si deve anche specificare, indicando i relativi dati, se per la determinazione dell’importo si è tenuto anche conto delle prestazioni di soggetti terzi (ad esempio, il professionista che ha fornito assistenza al danneggiato). “Dal tenore letterale della disposizione in esame si evince che devono essere comunicati all’anagrafe tributaria due diverse tipologie di informazioni: • ammontare delle somme liquidate e codice fiscale o partita Iva del danneggiato; • gli stessi dati riferiti ai soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata.”5 In riferimento all’ambito temporale delle disposizioni de quibus, la comunicazione di tali dati è obbligatoria per le somme erogate dal 1° ottobre 2006, anche se relative a liquidazioni effettuate per contratti stipulati anteriormente a tale data, visto che la norma dispone testualmente che: “la disposizione si applica con riferimento alle somme erogate a decorrere dal 1° ottobre 2006”. La trasmissione di tali informazioni obbligatorie deve essere effettuata in via telematica, a partire dal momento in cui il Direttore dell’Agenzia delle entrate provvederà a delineare “il 5 Così la Circolare nr.28/E del 4 Agosto 2006 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, paragrafo 19, p.52. contenuto, le modalità ed i termini delle trasmissioni mediante posta elettronica certificata, nonché le specifiche tecniche del formato…”. 2. Gli obblighi di comunicazione a carico delle banche e di tutti i soggetti contemplati dall’art.7 del D.P.R. nr.605/1973 Il previgente comma 6 dell’art.7 del D.P.R.nr.605/1973, aggiunto dall'art. 20 della Legge 30 dicembre 1991, nr. 413 e successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 332, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, prevedeva a carico delle banche, della società Poste italiane Spa, degli intermediari finanziari, delle imprese di investimento, degli organismi di investimento collettivo del risparmio, delle società di gestione del risparmio, nonchè a carico di ogni altro operatore finanziario, un semplice obbligo di rilevamento e di “conservazione in evidenza” dei dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che aveva intrattenuto con loro qualsiasi rapporto o che aveva effettuato qualsiasi operazione di natura finanziaria. L’art.2, comma 14, lett. c), nr.1 del D.L. 30 settembre 2005 nr. 203, convertito nella Legge 2 dicembre 2005 nr.248, aveva esteso tali obblighi anche per i clienti che si presentano allo sportello ed eseguono operazioni “per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi”. In realtà, non vi era una disposizione che consentisse un trasferimento di tale patrimonio conoscitivo dai soggetti de quibus all’Amministrazione Finanziaria. L’art. 37 (commi 4 e 5) del decreto nr.223/2006, pertanto, ha integrato in modo sostanziale il comma 6 dell’art.7 del D.P.R.nr.605/1973 prevedendo che le banche, la società Poste italiane, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio e ogni altro intermediario finanziario devono comunicare telematicamente all’Anagrafe tributaria l’elenco, completo di codice fiscale, dei soggetti con i quali intrattengono rapporti, compresi quelli di cui siano titolari soggetti non residenti, con la specificazione della natura. Tali dati vengono acquisiti dall’Anagrafe tributaria in un’apposita sezione, denominata “Archivio dei rapporti con operatori finanziari”. In altre parole, il legislatore ha ampliato le incombenze a carico dei soggetti de quibus, aggiungendo, ai previgenti obblighi di rilevamento e di “conservazione in evidenza” dei dati, l’obbligo di trasmissione telematica degli stessi all’Anagrafe Tributaria; la norma, infatti, prevede testualmente che: “l’esistenza dei rapporti, nonché la natura degli stessi sono comunicati all’anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l’indicazione dei dati anagrafici dei titolari, compreso il codice fiscale.” In riferimento ai soggetti in capo ai quali vige l’obbligo di cui all’art.7 del D.P.R. nr.605/1973, gli stessi vanno individuati negli operatori finanziari elencati nell’apposita tabella allegata al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 Dicembre 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10/01/2006 e concernente le modalità tecniche per l'invio delle richieste e delle risposte in modalità telematica, in attuazione a quanto previsto rispettivamente negli articoli 32, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 51, quarto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. In particolare, i destinatari degli obblighi di trasmissione in esame sono: Ø Banche Ø Poste Italiana S.p.a. Ø Soggetti ex art.106 T.U.B. (finanziamenti, locazione finanziaria, assunzione di partecipazioni, servizi pagamento, intermediazione) Ø Soggetti ex art.107 T.U.B. (attività codice 3, servizi di investimento, acquisizione fondi con obbligo di rimborso) Ø Soggetti ex art.113 T.U.B. (Holding di partecipazione o “casseforti” di famiglia) Ø Soggetti ex art.155 T.U.B. (Consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi) Ø Casse peota Ø Agenti in attività finanziaria (custodia/trasporto valori, commercio in oro, gestione case da gioco, case d’asta, recupero crediti) Ø Addetti al commercio in oro Ø Istituti di moneta elettronica (IMEL) Ø Imprese di investimento (SIM) Ø Organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R. – Fondi di investimento – SICAV) Ø Società di gestione del risparmio (SGR) Ø Società fiduciarie Ø Altri intermediari Le comunicazioni non devono essere effettuate dai soggetti che svolgono in modo esclusivo l’attività di cambia valute. Per quanto concerne l’ambito oggettivo di applicazione dell’obbligo di cui trattasi, la Circolare n. 32/E del 19 ottobre 2006, richiamata a tal proposito dalla Circolare nr.18 del 4 aprile 2007, precisa che per rapporto devono intendersi tutte le attività aventi carattere continuativo esercitabili dagli intermediari finanziari ed i “servizi offerti continuativamente al cliente, instaurando con quest'ultimo un complesso di scambio all'interno di una forma contrattuale specifica e durevole nel tempo". Dall’analisi della recente circolare dell’Agenzia delle Entrate, si evince che: Ø costituiscono oggetto di comunicazione obbligatoria anche i rapporti compresi nell’ambito di applicazione della Legge 23 novembre 2001, nr.409, concernente l’emersione di attività detenute illecitamente all’estero, poiché, in tal caso, non opera il regime di riservatezza caratterizzante tale tipologia di situazione giuridica6; Ø vanno comunicati anche i rapporti nell’ambito dei quali la controparte sia rappresentata da un altro operatore finanziario, salvo che si tratti di rapporti che abbiano un fine di mero regolamento contabile; Ø non costituiscono oggetto di comunicazione obbligatoria i rapporti aventi esclusivamente ad oggetto la prestazione di servizi di consulenza; Ø vanno comunicati, da parte delle Società di gestione del risparmio (Sgr) e delle Società di investimento a capitale variabile (Sicav), i rapporti concernenti le quote o azioni di Organismi di investimento collettivo del risparmio, inclusi i fondi aperti, indicando i dati dei sottoscrittori7; nel caso di emittenti non residenti di quote o azioni di tali organismi di investimento, che non abbiano nel territorio dello Stato una stabile organizzazione, l’obbligo di comunicazione deve essere ottemperato dall’intermediario residente che si è occupato del collocamento; Ø le holding di partecipazioni finanziarie, in particolare, devono comunicare: i finanziamenti ricevuti dai soci della holding e quelli effettuati dalla holding alle societa' partecipate; i prestiti obbligazionari, sia quelli emessi dalla holding e sottoscritti da terzi, sia quelli emessi dalle partecipate o da terzi, e sottoscritti dalle holding medesime; il rilascio di garanzie a terzi a favore di societa' partecipate ed il rilascio di garanzie da parte di terzi nell'interesse della holding a favore dell'intermediario presso cui viene acceso il rapporto di finanziamento; il c.d. "cash pooling"; le partecipazioni; Ø per quanto concerne il leasing, così come già sottolineato dalla Circolare nr.32/E del 2006, richiamata sul punto dalla recente circolare in esame (nr.18 del 4.4.2007), non devono essere comunicati i rapporti relativi al leasing operativo; 6 La riservatezza de qua, al contrario, potrà essere eccepita innanzi all’Amministrazione Finanziaria, qualora quest’ultima richieda informazioni specifiche inerenti il contenuto di tali rapporti. 7 Nel caso in cui la gestione dell'Oicr sia affidata ad una Sgr distinta da quella che lo ha promosso, l'obbligo di comunicazione è assolto da quest'ultima. Ø per quanto concerne i rapporti di factoring, non è oggetto di comunicazione il rapporto con il debitore ceduto, mentre va comunicato il rapporto con il soggetto cedente il credito; le eventuali garanzie, se non comprese nel contratto di factoring, vanno comunicate autonomamente; Ø in riferimento alle cartolarizzazioni, la società “originator” deve comunicare il rapporto contrattuale di cessione dei crediti smobilizzati e la società “veicolo” deve comunicare i rapporti inerenti all’emissione dei titoli sul mercato. I soggetti in capo ai quali vigono gli obblighi di cui all’art.7 del D.P.R. nr.605/1973 devono effettuare le comunicazioni previste tramite il servizio Entratel o il servizio Fisco on line, anche avvalendosi della trasmissione ad opera degli intermediari all’uopo abilitati, utilizzando l’apposito software di comunicazione predisposto e reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate. Le comunicazioni devono essere effettuate: Ø entro il 30 aprile 2007 per quanto concerne i rapporti intrattenuti dal 1 gennaio 2005 al 31 dicembre 2006, anche se cessati; Ø entro il 31 maggio 2007 in riferimento ai rapporti costituiti o cessati tra il 1 gennaio 2007 ed il 30 aprile 2007; Ø entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui sono cessati o vengono costituiti i rapporti a partire dal 1 maggio 2007. I dati comunicati all’Anagrafe Tributaria in ragione delle disposizioni de quibus potranno essere utilizzati ai fini della riscossione a ruolo, dell’esecuzione di indagini penali o nel corso di giudizi penali e degli accertamenti patrimoniali per finalità di prevenzione e di applicazione delle misure preventive, anche dai soggetti abilitati ad avanzare richiesta d'accesso all'anagrafe dei rapporti di conto e di deposito di cui all’art.4 del D.M. 4 agosto 2000 nr.2698: a) autorità giudiziaria, ai sensi delle vigenti disposizioni del codice di procedura penale, ovvero ufficiali di polizia giudiziaria delegati dal pubblico ministero o specificamente designati dal responsabile, a livello centrale, dei servizi di cui all'art. 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; b) Ufficio italiano dei cambi, nell'adempimento delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, così come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, 8 In Gazz. Uff., 2 ottobre, n. 230. Regolamento istitutivo dell'anagrafe dei rapporti di conto e di deposito, previsto dall'art. 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413. n. 153; c) Ministro dell'interno, Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, questori e direttore della Direzione investigativa antimafia, quando ricorrono le circostanze di cui al comma 1, ovvero quelle di cui all'art. 118, comma 1, del codice di procedura penale; d) esperti del Servizio consultivo ed ispettivo tributario (SECIT), funzionari del Dipartimento delle entrate o ufficiali della Guardia di finanza, su autorizzazione, rispettivamente, del direttore del SECIT, del direttore centrale per l'accertamento e la programmazione o dei direttori regionali delle entrate, dei comandanti regionali della Guardia di finanza; e) Comandante del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza. Per quanto concerne l’aspetto sanzionatorio, l’articolo 37, comma 6, lettera b) del decreto nr.223/2006 ha inserito nell’art. 10 del D.Lgs. nr.471/19979, il comma 1-bis, secondo cui “la sanzione prevista al comma 1 si applica nel caso di violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.” La disposizione del nuovo comma 1-bis, pertanto, ha portata innovativa, giacché estende l’applicabilità della sanzione amministrativa da euro 2.065 ad euro 20.658 alle ipotesi di violazioni dei nuovi obblighi di comunicazione all’anagrafe tributaria previsti a carico degli operatori finanziari. 3. L’estensione dei poteri dell’Anagrafe Tributaria in materia di invio dei questionari La previgente formulazione dell’art.8 del D.P.R. nr.605/1973, nel disciplinare i poteri dell’Anagrafe Tributaria, prevedeva che tale organo potesse inviare questionari a qualsiasi soggetto, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, e potesse richiedere la presentazione di allegati alle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA, da redigersi in conformità a modelli stabiliti con decreto del Ministro per le finanze allo scopo di acquisire o verificare gli elementi di identificazione necessari per l'attribuzione del numero di codice fiscale e 9 Di particolare interesse risulta essere l’articolo 10, disciplinante le violazioni degli obblighi degli operatori finanziari, in quanto l’intento del legislatore va inquadrato nella necessità di tutelare e garantire l’effettivo esercizio dei poteri istruttori esercitabili dagli uffici dell’amministrazione finanziaria e dalla Guardia di Finanza nei confronti dei contribuenti ai sensi dell’articolo 32, primo comma, nn. 5 e 7 del decreto n. 600/73 e dell’articolo 51, secondo comma, nn. 5 e 7 del decreto n. 633 nel 1972. In particolare, tale figura illecita prevede che se viene omessa la trasmissione dei documenti richiesti alle banche nell’esercizio dei poteri inerenti all’accertamento delle imposte dirette o dell’imposta sul valore aggiunto ovvero i documenti trasmessi non rispondono al vero o sono incompleti, si applica la sanzione amministrativa da euro 2.065 ad euro 20.658. Si considera omessa la trasmissione non eseguita nel termine prescritto. La sanzione è ridotta alla metà se il ritardo non eccede i quindici giorni. Medesimo trattamento sanzionatorio si ha nel caso di violazione degli obblighi inerenti alle richieste rivolte alle società ed enti di assicurazione e alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi ovvero attività di gestione ed intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, nonché all’Ente poste italiane. Vgs. sul punto MONFREDA N., “Sanzioni tributarie e accertamenti bancari”, Giuffrè, 2006, p.53. tutti gli altri elementi contenuti nelle domande di attribuzione, nonché gli altri dati utili per una completa individuazione del soggetto ai fini dell'accertamento di tributi o contributi. L’articolo 37, comma 7, del decreto ha modificato l’articolo 8, primo comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 605, disponendo che l’anagrafe tributaria può inviare questionari non solo quando sia necessario acquisire o verificare gli elementi utili per una completa individuazione del contribuente, ma tale procedura, per effetto delle modifiche apportate, adesso sarà utilizzabile anche solo per l’acquisizione di dati utili all’attività di controllo. Per effetto della novella, il citato articolo 8, primo comma, dispone testualmente che “l’anagrafe tributaria può inviare questionari a qualsiasi soggetto, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, e può richiedere la presentazione di allegati alle dichiarazioni dei redditi e dell’Iva, da redigersi in conformità a modelli stabiliti con decreto del Ministro per le finanze, allo scopo di acquisire o verificare gli elementi di identificazione necessari per l’attribuzione del numero di codice fiscale e tutti gli altri elementi contenuti nelle domande di attribuzione di cui al precedente art. 4, nonché gli altri dati utili per una completa individuazione del soggetto ovvero ai fini dell’accertamento di tributi o contributi.” Pertanto, con la nuova disposizione, l’Amministrazione Finanziaria potrà inviare a qualsiasi soggetto questionari predisposti dall’anagrafe tributaria, con invito a restituirli compilati e sottoscritti entro un termine prescritto, ogni qual volta dai dati in possesso dell’anagrafe tributaria risulteranno situazioni tali da giustificare la richiesta di chiarimenti, dati, notizie e documenti rilevanti ai fini dell’accertamento di tributi o contributi. Tali questionari possono essere inviati anche a soggetti terzi in possesso di informazioni utili ai fini dell’accertamento nei confronti di un determinato contribuente. 4. L’obbligo a carico delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di comunicare, in formato elettronico, i dati e le notizie relative alle imprese L’art.50 del D.Lgs. nr.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell’amministrazione digitale), così come modificato dal D.Lgs. 4 aprile 2006 nr.159, prevede l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di rendere accessibili e fruibili i dati richiesti da altre pubbliche amministrazioni qualora l’utilizzazione degli stessi sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali del richiedente. Il legislatore, pertanto, al fine di dare attuazione a quanto disposto dalla normativa de qua e, soprattutto, per rafforzare la capacità informativa dell’anagrafe tributaria, ha istituito, tramite l’art.37, commi 21, 21-bis, 22 e 23 del D.L. nr.223/2006 l’obbligo per le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di comunicare all’anagrafe tributaria i dati e le notizie contenute nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione delle imprese di cui alla lettera f) del primo comma dell’articolo 6 del DPR 29 settembre 1973,n. 605, anche se relative a singole unità locali, nonché i dati dei bilanci di esercizio depositati. I termini e le modalità delle trasmissioni dei dati all’anagrafe tributaria da parte delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, nonché le specifiche tecniche del formato degli stessi saranno stabiliti con decreto interdirigenziale dell’Agenzia delle entrate e del Ministero dello sviluppo economico. Il comma 22 dell’articolo 37 del decreto legge nr.223 dispone che “fino alla realizzazione delle modalità tecniche di deposito degli atti in formato elettronico elaborabile, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura forniranno le informazioni […] senza oneri per lo Stato, nel formato elettronico disponibile”. La prima trasmissione dei dati deve essere effettuata, ai sensi del successivo comma 23, entro il 31 ottobre 2006. 5. L’estensione dei poteri degli Uffici nell’attività di accertamento rilevante ai fini delle imposte sui redditi Mentre in materia di accertamento ai fini dell’imposta sul valore aggiunto si prevede la possibilità per gli uffici di “inviare ai soggetti che esercitano imprese, arti e professioni, con invito a restituirli compilati e firmati, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento, anche nei confronti di loro clienti e fornitori”, in materia di imposte dirette, nella versione antecedente alle recenti modifiche, si prevedeva che gli uffici potevano, ai sensi dell’art.32, comma 1 nr.4 del D.P.R. nr.600/1973, inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, con invito a restituirli compilati e firmati; al successivo nr.8 si disponeva che gli uffici potevano richiedere ai soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili dati, notizie e documenti relativi ad attività svolte in un determinato periodo d'imposta nei confronti di clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo nominativamente indicati. In altre parole, in precedenza, si riconosceva all’amministrazione il potere di richiedere ai soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili di cui all’articolo 13 del medesimo DPR n. 600 del 1973 dati, notizie e documenti relativi ad attività svolte in un determinato periodo d’imposta nei confronti di clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo, purché nominativamente indicati. Pertanto, con l’art.37, comma 32, del D.L. nr.223/2006, si è operata una sostanziale modifica delle disposizioni de quibus , sia per incrementare gli strumenti a disposizione del Fisco per acquisire elementi rilevanti ai fini dell’accertamento, sia per procedere ad un adeguamento della disciplina dei poteri in materia di imposte sui redditi a quella già vigente in materia di Iva. In conclusione, per effetto delle novità apportate dal decreto nr.223/2006, gli organi accertatori, a decorrere dal 4 luglio 2006, possono inviare i predetti questionari anche al fine di acquisire dati ed informazioni relative a soggetti diversi dai destinatari degli stessi, con i quali i contribuenti abbiano intrattenuto rapporti; i predetti dati e le notizie, in quanto rilevanti ai fini dell’accertamento, possono essere richiesti genericamente nei confronti di clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo, senza necessità di indicazione nominativa degli stessi. 6. Il potenziamento dello strumento degli studi di settore Come sottolineato in premessa, il D.L. nr.223/2006, attraverso i commi 2 e 3 dell’art.37, ha introdotto disposizioni di rafforzamento dello strumento degli studi di settore nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili in forma semplificata ed ordinaria aventi volumi d’affari/ricavi o compensi fino alla soglia di 5.164.568,99 euro. In particolare, l’accertamento degli studi di settore, in ragione dell’abrogazione dei commi 2 e 3 dell’art.10 della Legge 8 maggio 1998, nr.146, è stato esteso nei confronti dei titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo a prescindere dal regime di contabilità adottato. In altre parole, presupposto legittimante l’utilizzo di questo strumento è la semplice incongruità, da parte dei contribuenti interessati, rispetto agli studi di settore anche per una sola annualità, così come precisato dalla Circolare nr.28/E, p.46 dell’Agenzia delle Entrate. Il comma 3 dell’art.37 del D.L. nr.223/2006, inoltre, ha introdotto una disposizione transitoria in merito al primo periodo d’imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento e, quindi, il 2005 nel caso di coincidenza con l’anno solare. In tale caso, pertanto, l’adeguamento alle risultanze degli studi di settore potrà essere effettuato entro il predetto termine di presentazione della dichiarazione, secondo le modalità previste dall’art.2 del D.P.R. nr. 195 del 31 maggio 1999. 7. Brevi considerazioni conclusive Senza ombra di dubbio, la disposizione di maggiore interesse contenuta nel D.L. nr.223/2006 va individuata nei commi 4 e 5 dell’art.37, concernente l’obbligo per le banche e per tutti i soggetti contemplati dall’art.7 del D.P.R. nr.605/1973 di comunicare telematicamente all’Anagrafe Tributaria l’elenco, completo del codice fiscale, dei clienti con i quali intrattengono rapporti, con la specificazione della natura di questi ultimi. Tale disposizione ha una rilevante importanza in ragione delle esigenze degli uffici dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza di disporre di efficaci strumenti di indagine per il contrasto dell’evasione tributaria. Infatti, la creazione di questa imponente banca dati consente il “monitoraggio” di tutti i “rapporti”, intesi quali tutte le attività aventi carattere continuativo esercitabili dagli intermediari finanziari ed i “servizi offerti continuativamente al cliente, instaurando con quest'ultimo un complesso di scambio all'interno di una forma contrattuale specifica e durevole nel tempo". In altre parole, la norma in esame si introduce nel processo di riforma delle c.d. “indagini bancarie” o, più propriamente, “indagini finanziarie”, avviato con i commi 402 e 403 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e tende al raggiungimento del risultato complessivo di un equo contemperamento tra l'interesse privato alla riservatezza, derivante dal riserbo "bancario", e quello pubblico al conseguimento del gettito erariale e alla repressione dell'evasione10. Infatti, è bene precisare che per l’accesso alla banca dati dell’Anagrafe Tributaria contenente i rapporti con i clienti che gli operatori finanziari sono tenuti a comunicare in ragione delle disposizioni contenute nel riformato comma 6 dell’art.7 del D.P.R. nr.605/1973 (modificato dall’art. 37 (commi 4 e 5) del decreto nr.223/2006), è necessario il rispetto delle disposizioni contenute nei numeri 7) degli artt. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del D.P.R. n. 633 del 1972. Pertanto, le richieste all'Anagrafe possono essere avanzate dai funzionari del Dipartimento delle entrate o dagli ufficiali della Guardia di Finanza, su autorizzazione, rispettivamente del direttore centrale per l'accertamento e la programmazione o dei direttori regionali delle entrate, e dei Comandanti Regionali della Guardia di finanza. Quindi, la disposizione normativa in esame non è assolutamente lesiva della “privacy” dei contribuenti, così come è stato erroneamente prospettato da molti, ma, attraverso un equo contemperamento dei diritti dei cittadini e delle esigenze investigative di coloro i quali sono preposti alla tutela degli interessi erariali pubblici, porterà probabilmente alla semplificazione dei flussi delle richieste, all’accelerazione della tempistica necessaria all'acquisizione delle informazioni e, pertanto, alla “velocizzazione” della fase istruttoria dell'indagine nei confronti di tutti gli intermediari finanziari e con riguardo ai singoli dati ed 10 Vgs. sul punto la Circolare del 19/10/2006 n. 32 dell’Agenzia delle Entrate. elementi informativi relativi a qualsivoglia rapporto od operazione intercorrenti con i rispettivi clienti. Nicola Monfreda