CONSIGLIO NAZIONALE 01.3142 Interpellanza Bühlmann

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CONSIGLIO NAZIONALE 01.3142 Interpellanza Bühlmann
CONSIGLIO NAZIONALE
01.3142
Interpellanza Bühlmann
Integrazione nello spazio di Schengen e controlli nell'area lungo il confine
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Testo dell'interpellanza del 22 marzo 2001
Leggo nella stampa che, in seguito all'associazione di Schengen, il Consiglio
federale sta preparando per la Svizzera non soltanto l'abrogazione dei controlli alle
frontiere degli Stati UE, ma anche, alla stregua della Germania, l'introduzione di
controlli volanti perlomeno lungo la fascia diacente al confine, vale a dire una zona di
territorio larga circa 30 km.
Per quanto auspicabile possa essere il fatto che il Consiglio federale voglia abolire i
controlli alle frontiere, suscita tuttavia timori che si preveda di sostituirli con controlli
all'interno del paese. Simili controlli, non motivati da un sospetto, contraddicono il
principio della libertà di movimento, una colonna portante dello Stato democratico di
diritto.
Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. È egli consapevole del fatto che l'introduzione di simili controlli sostitutivi all'interno
del paese non può costituire una condizione preliminare all'integrazione nel sistema
di Schengen poiché non è pretesa nell'accordo esecutivo di Schengen, e non può
essere pretesa siccome i controlli all'interno del paese anche nell'UE sottostanno alla
sovranità dei singoli Stati? È egli disposto a rinunciare all'introduzione di siffatti
controlli?
2. In caso contrario, chi deve assumersi questi controlli? Come prevede di ripartire i
compiti tra il Corpo delle guardie di confine e la polizia dei Cantoni interessati, in
particolare di quelli il cui territorio si trova quasi completamente nei 30 km di zona
(Ginevra, Basilea-Città, Sciaffusa)?
3. In controlli volanti implicano che si controllino persone e che si perquisiscano i loro
beni e il veicolo senza il minimo sospetto o il minimo incidente. Quali sono le basi
legali, sia di diritto federale che di diritto cantonale?
4. Il Consiglio federale fa conto di creare una base legale per il porto obbligatorio di
un documento d'identità allo scopo di poter controllare l'identità di ogni cittadino,
senza neppure sospettarlo di un reato e senza che abbia minacciato la sicurezza
pubblica?
5. Il Consiglio federale è a conoscenza della decisione presa nell'ottobre del 1999 dal
tribunale costituzionale del Land di Mecklenburg-Pomerania, che qualifica questi
controlli di prevalentemente anticostituzionali? Se sí, che cosa c'è di diverso nella
Costituzione svizzera?
6. Ricerche in materia hanno dimostrato che questi controlli, in Germania, erano
principalmente fondati sul colore della pelle e l'apparenza "straniera" delle persone:
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in altre parole, essi hanno un carattere fortemente discriminatorio. Come farà il
Consiglio federale a impedire questa discriminazione anticostituzionale quando
introdurrà i controlli volanti?
Cofirmatari
Baumann Ruedi, Cuche, Fasel, Genner, Gonseth, Hollenstein, Menétrey-Savary,
Mugny, Teuscher (9)
Senza motivazione
Risposta del Consiglio federale
Già da tempo il Consiglio federale persegue un'ottimizzazione della sicurezza interna
del nostro paese. Un mezzo in questo senso è di migliorare la collaborazione
internazionale. In questo campo l'UE è già attiva da tempo e ha approntato strumenti
per meglio combattere la criminalità organizzata e per controllare piú efficacemente
la migrazione. Se la Svizzera rimane in margine di tali trattati corre il pericolo di venir
esposta a un aumento della criminalità e a una pressione migratoria piú forte. Per
fronteggiare tale rischio il consigliere federale Koller ha reso attenta l'UE già nel 1995
dell'interesse per la Svizzera di una collaborazione con il sistema di Schengen. Nel
rapporto sull'integrazione del 1999 a tale ambito è stato dedicato un capitolo
dettagliato. Nell'atto finale dell'accordo sulla libera circolazione delle persone la
Svizzera ha affermato ancora una volta in una dichiarazione unilaterale l'interesse a
partecipare alla politica in materia di asilo e di migrazione contemplata nel trattato di
Dublino. Nel rapporto sulla politica estera 2000 il Consiglio federale ha in definitiva
descritto la partecipazione della Svizzera agli strumenti di Schengen come
un'importante richiesta di politica estera nell'ottica di una garanzia ottimale della
nostra politica interna.
La problematica di un controllo piú efficiente alle frontiere nonché la possibilità di
un'eventuale partecipazione della Svizzera al sistema di Schengen son stati piú volte
al centro di analisi interne. Dal 1999 è in corso il progetto di Esame del sistema di
sicurezza interna della Svizzera (USIS), nel cui ambito sono elaborate proposte
globali per migliorare la sicurezza interna; di queste fa parte anche –
indipendentemente dal sistema "Schengen/Dublino" - l'analisi dei controlli di frontiera.
Per ogni fase dei lavori di USIS i cantoni hanno un rappresentante.
Parallelamente all'esame generale della sicurezza interna della Svizzera, il gruppo di
progetto PESEUS (strategia DFGP Svizzera-UE) si occupa in modo approfondito
delle possibilità di cooperazione rafforzata in materia di polizia e di giustizia, dell'asilo
e della migrazione tra la CE e gli Stati membri dell'UE da una parte, e la Svizzera
dall'altra. Tale gruppo può usufruire delle ricerche e degli accertamenti di diversi
precedenti gruppi di lavoro e commissioni peritali (ad es. la commissione peritale
"Controlli di persone in materia di polizia di frontiera", presieduta dal consigliere
nazionale Leuba, rapporto finale 1993). Queste analisi interne costituiscono la base
di una valutazione globale nell'ottica dei trattati con l'UE. Vista la situazione attuale il
Consiglio federale raccomanda la partecipazione della Svizzera al sistema
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"Schengen/Dublino" poiché per la Svizzera prevalgono i vantaggi. Alcuni settori
necessitano ancora di approfonditi chiarimenti. Sarà possibile giungere a una
valutazione conclusiva soltanto dopo la conclusione delle trattative. Per il resto il
Consiglio federale ritiene che anche l'UE e i suoi Paesi membri possono avere un
certo interesse all'inclusione della Svizzera nel sistema "Schengen/Dublino".
Ad domanda 1
Il Consiglio federale sa benissimo che né il trattato di Schengen del 14 giugno 1985
né il relativo trattato d'esecuzione del 19 giugno 1990 esigono un obbligo legale di
organizzare controlli di polizia sulla fascia interna di confine e all'interno del paese.
La decisione di un eventuale rafforzamento di simili controlli sottostà, anche nel
sistema Schengen/Dublino, alla sovranità dei singoli Stati contraenti. In caso di
partecipazione a questo sistema la Svizzera potrà perciò decidere autonomamente
se ritiene necessario istituire controlli di polizia sulla fascia interna del confine o
all'interno del paese oltre ai provvedimenti di sicurezza imposti dal trattato e oltre a
eventuali altre misure di compensazione.
La questione dell'eventuale modalità di questi controlli è attualmente oggetto di
ampia discussione interna, tra l'altro nell'ambito del progetto USIS. Il criterio di base è
la salvaguardia della sicurezza del paese.
Ad domanda 2
Come detto sopra, la questione di eventuali controlli compensatori nella fascia
interna del confine o all'interno del paese è attualmente oggetto di schiarimenti, per
cui non è possibile per il momento fare affermazioni sulle concrete modalità di simili
controlli.
Ad domanda 3
Fino a che punto controlli e perquisizioni di persone, beni e veicoli in cui esse
viaggiano, effettuati senza alcun sospetto o incidente giustificatorio, costituiscono
una lesione della libertà personale e della vita privata dell'interessato, ai sensi degli
articoli 10 e 13 Cost., e a proposito dei quali non esiste ancora una base legale, si
dovrà al momento opportuno stabilirlo con norme di legge.
Ad domanda 4
Né il trattato di Schengen né quello di Dublino esigono dagli Stati contraenti
l'introduzione dell'obbligo generale di aver con sé un documento di identità. Il
Consiglio federale sta parimenti valutando gli effetti che potrebbe avere un eventuale
nuovo tipo di controllo.
Ad domanda 5
Il Consiglio federale è al corrente della sentenza definitiva del tribunale costituzionale
del Land tedesco del Mecklenburgo-Pomerania del 21 ottobre 1999. Secondo questa
sentenza in Germania è anticostituzionale autorizzare la polizia a procedere a
controlli l'identità sulla strada pubblica allo scopo di lottare preventivamente contro
ogni forma di criminalità transfrontaliera. È per contro possibile prevedere una simile
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autorizzazione quale lottare preventiva contro reati della criminalità organizzata
transfrontaliera in base a un relativo elenco di pene del legislatore, stabilito
appositamente per la criminalità organizzata.
La sentenza del tribunale costituzionale del Land tedesco del MecklenburgoPomerania presuppone gli stessi principi validi in virtú del diritto costituzionale
svizzero per l'azione statuale: violazioni da parte dello Stato dei diritti fondamentali
del singolo – ad es. limitazione della libertà personale mediante esecuzione di
controlli di persona senza alcun sospetto o incidente giustificatorio al di fuori della
zona di confine – devono poggiare su principi giuridici soddisfacenti, essere di
pubblica utilità e ottemperare al principio di proporzionalità (cf. art. 5 Cost.)
Ad domanda 6
Il Consiglio federale è del parere che i controlli d'identità e delle persone che
vengono eseguiti in punti non obbligatori d'intercettazione o in momenti che non
autorizzano un qualsiasi sospetto, ma soltanto in base al colore della pelle o
all'apparenza straniera della persona, hanno un carattere fortemente discriminatorio
e contraddicono fondamentalmente la convenzione internazionale ratificato dalla
Svizzera il 21 dicembre 1965 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione
razziale (RS 0.104). Questa problematica non ha perciò nulla a che vedere con
l'ammissibilità bensí con la corretta forma dell'esecuzione di questi controlli eseguiti
in punti non obbligatori d'intercettazione o in momenti che non autorizzano un
qualsiasi sospetto. Il problema del resto esiste per tutti gli organi svizzeri di controllo,
vale a dire anche per i controlli indipendenti dal sistema di Schengen.