Quadro RW INVESTIMENTI ALL`ESTERO E/O ATTIVITÀ ESTERE DI

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Quadro RW INVESTIMENTI ALL`ESTERO E/O ATTIVITÀ ESTERE DI
FASCICOLO 2 - QUADRO RW
Quadro RW
INVESTIMENTI ALL’ESTERO E/O ATTIVITÀ ESTERE
DI NATURA FINANZIARIA - MONITORAGGIO
IVIE/IVAFE
ADEMPIMENTO X
Il Quadro RW deve essere compilato ai fini del monitoraggio fiscale, dalle
persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e ai fini dell’IVIE e
dell’IVAFE.
NOVITÀ 2015 X
- La Legge n. 186 del 15 dicembre 2014 recante “Disposizioni in materia di
emersione e rientro di capitali detenuti all’estero” ha introdotto la procedura
di Voluntary disclosure.
- È ammessa la compilazione semplificata del Quadro RW a condizione che
sia predisposto e conservato un apposito prospetto da esibire o trasmettere,
su richiesta all’Amministrazione finanziaria.
SOGGETTI INTERESSATI X
Il Quadro RW deve essere compilato dalle persone fisiche residenti in Italia
che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a
titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e ai fini dell’IVIE e dell’IVAFE.
SOGGETTI ESONERATI X
Il quadro RW non deve essere compilato da:
- gli enti commerciali, le società di persone e di capitali;
- gli intermediari residenti a cui sono affidate in gestione o in amministrazione le attività finanziarie e patrimoniali di natura estera, e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i
redditi derivanti da tali contratti siano già stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi;
- persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una
sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale, nonché
le persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia, la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in via
eccezionale, sulla base di accordi internazionali;
- i contribuenti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in
via continuativa all’estero in zona di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute
nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa.
SCADENZA X
Deve essere presentato esclusivamente in via telematica entro il 30 settembre dell’anno successivo alla chiusura del periodo d’imposta.
Il versamento delle imposte relativo al saldo e primo acconto deve effettuarsi
entro il 16 giugno ovvero entro il 16 luglio dell’anno di presentazione della
dichiarazione stessa.
COME SI COMPILA X
Il Quadro si compone di tre riquadri:
- Primo Riquadro - Sez. I Righi RW1-RW5;
- Secondo Riquadro - Sez. II Rigo RW6 - IVAFE;
- Terzo Riquadro - Sez. III Rigo RW7 - IVIE.
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CASI PARTICOLARI X
RIFERIMENTI NORMATIVI X
- Sanzioni
- Interessi percepiti - obblighi dichiarativi
- Dossier titoli - obblighi dichiarativi
- Partecipazioni detenute all’estero - obblighi dichiarativi
- Usufrutto immobiliare - obblighi dichiarativi
- Ravvedimento operoso
- Immobili all’estero
- Operazioni in valuta estera
- Utilizzo di più moduli
- Titoli esenti
Legge n. 186/2014, D.L. n. 4/2014, Circolare n. 38/E/2013 Agenzia delle Entrate
X ADEMPIMENTO
Il Quadro RW deve essere compilato ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia
che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, in ogni caso, ai fini dell’Imposta sul
valore degli immobili all’estero (IVIE) e dell’Imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei
libretti di risparmio detenuti all’estero (IVAFE).
Occorre compilare il Quadro anche se l’investimento non è più posseduto al termine del periodo di
imposta.
Per gli importi in valuta estera il contribuente deve indicare il controvalore in euro utilizzando il cambio indicato nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia emanato ai fini dell’individuazione dei cambi medi
mensili.
X NOVITÀ 2015
Semplificazioni in materia di monitoraggio fiscale sulle attività e sugli investimenti detenuti
all’estero
La Legge n. 186 del 15 dicembre 2014 recante “Disposizioni in materia di emersione e rientro di
capitali detenuti all’estero” ha introdotto la procedura di Voluntary disclosure con la quale sarà
possibile beneficiare di una forte riduzione delle sanzioni applicabili in caso di mancata compilazione
del Quadro RW ed in caso di infedele od omessa dichiarazione in Italia dei redditi generati all’estero.
Potranno beneficiare della procedura i contribuenti soggetti agli obblighi di monitoraggio di cui all’art.
4, comma 1, D.L. n. 167/1990 (persone fisiche, società semplici, trust ed enti non commerciali
residenti in Italia) mediante il pagamento integrale delle imposte evase sui redditi ancora interessati
da accertamento fiscale.
Le sanzioni per la violazione degli obblighi di compilazione del Quadro RW (dal 6% al 30% degli
importi non dichiarati se la violazione ha ad oggetto investimenti all’estero ovvero attività estere di
natura finanziaria detenute in Paesi black list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e dal 3% al 15% se la
violazione ha ad oggetto investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria detenute in
Paesi white list) verranno ridotte alla metà del minimo edittale. Qualora gli investimenti all’estero o le
attività estere di natura finanziaria fossero detenute in Paesi black list che entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore della Legge hanno firmato con l’Italia un accordo per lo scambio di informazioni, le
sanzioni saranno applicabili nella misura del 3%.
Sarà possibile aderire alla procedura fino al 30 settembre 2015, previa presentazione di un’istanza
all’Agenzia delle Entrate.
È ammessa la compilazione semplificata del Quadro RW a condizione che sia predisposto e
conservato un apposito prospetto da esibire o trasmettere, su richiesta all’Amministrazione
finanziaria, in cui sono specificati i dati delle singole attività finanziarie, i criteri di raggruppamento
delle stesse nonché le modalità di calcolo dell’IVAFE (circolare n. 38/E/2013 Agenzia delle Entrate).
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L’obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui
valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 10.000
euro (art. 2, comma 4-bis del D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28
marzo 2014, n. 50); resta fermo l’obbligo di compilazione del Quadro laddove sia dovuta l’IVAFE.
Tali soggetti devono indicare la consistenza degli investimenti e delle attività detenute all’estero nel
periodo di imposta; questo obbligo sussiste anche se il contribuente nel corso del periodo di imposta
ha totalmente disinvestito.
È stato soppresso l’obbligo di monitoraggio dei trasferimenti da, verso e sull’estero che nel periodo di
imposta hanno interessato le suddette attività.
REDDITI DI FONTE ESTERA
Si considerano di fonte estera i redditi corrisposti da non residenti o soggetti alla ritenuta prevista nel terzo
comma dell’art. 26 del D.P.R. n. 600/1973 (interessi ed altri proventi di obbligazioni e titoli similari esteri, interessi ed altri proventi di depositi e c/c esteri, ecc.), nonché i redditi derivanti da beni che si trovano al di fuori
del territorio dello Stato (comma 3 dell’art. 26 del D.P.R. n. 600/1973).
PRESUNZIONE DI FRUTTUOSITÀ
Per le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società di persone ed equiparate, le somme in denaro,
titoli o valori mobiliari trasferiti o costituiti all’estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, si presumono, salvo prova contraria, fruttiferi di interesse in misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nel relativo periodo di imposta, a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi
la cui percezione avviene in un successivo periodo di imposta.
La prova contraria deve essere data dal contribuente entro 60 giorni dal ricevimento della espressa richiesta
notificatagli dall’ufficio delle imposte (art. 6, D.L. n. 167/1990).
ESONERO DALLA DICHIARAZIONE
In caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, o qualora il contribuente abbia utilizzato
il Mod. 730/2015, il Quadro RW deve essere presentato con le modalità e nei termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi unitamente al frontespizio del Mod. UNICO 2015 PF debitamente compilato
(in tal caso il Quadro RW costituisce un “Quadro aggiuntivo” al Mod. 730).
X SOGGETTI INTERESSATI
Sono obbligati alla compilazione del Quadro RW le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate (art. 5 del D.P.R. n. 917/1986), residenti in Italia che, al termine del periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia.
Il contribuente che detiene direttamente un investimento all’estero o attività estere di natura finanziaria, è tenuto ad indicarne il valore nel presente quadro, nonché la quota di possesso espressa in percentuale.
L’obbligo di compilazione del Quadro RW sussiste anche nel caso in cui le attività siano possedute dal contribuente per il tramite di interposta persona. È il caso, ad esempio, di soggetti che abbiano l’effettiva disponibilità di attività finanziarie e patrimoniali “formalmente” intestate ad un trust residente o non residente.
DETENZIONE DI INVESTIMENTI O ATTIVITÀ ESTERE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ
L’obbligo dichiarativo riguarda anche il caso in cui le attività e gli investimenti esteri, pur essendo formalmente
intestati a società o ad entità giuridiche diverse dalla società (ad esempio, fondazioni o trust), siano riconducibili
a persone fisiche in qualità di titolari effettivi delle attività stesse.
Il contribuente che abbia una partecipazione rilevante come definita dalla normativa antiriciclaggio (ad esempio, la partecipazione al capitale sociale è superiore al 25%), in società residenti in Paesi collaborativi deve inDICHIARAZIONI FISCALI 2015 - UNICO PF
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dicare nel Quadro RW il valore della partecipazione estera e la percentuale di partecipazione.
Si precisa che l’obbligo dichiarativo in capo al “titolare effettivo” sussiste esclusivamente in caso di partecipazioni in società di diritto estero e non riguarda, invece, anche l’ipotesi di partecipazioni dirette in una o più società residenti che effettuano investimenti all’estero. Rilevano, invece, le partecipazioni in società residenti,
qualora, unitamente alla partecipazione diretta o indiretta del contribuente in società estere, concorrano ad integrare, in capo al contribuente, il requisito di “titolare effettivo” di investimenti esteri o di attività estere di natura
finanziaria. In quest’ultimo caso occorre indicare il valore complessivo della partecipazione nella società estera
detenuta direttamente o indirettamente e la percentuale di partecipazione determinata tenendo conto
dell’effetto demoltiplicativo relativo alla partecipazione indiretta.
Per Stati o territori collaborativi si devono intendere quelli che assicurano comunque la possibilità
di un controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria italiana da attuare tramite lo strumento dello
scambio di informazioni. Si tratta non soltanto degli Stati o territori inclusi nella white list ma anche dei
Paesi che, pur non inclusi nella white list, prevedono un adeguato scambio di informazioni tramite una
convenzione per evitare la doppia imposizione sul reddito, uno specifico accordo internazionale o con
cui trovano applicazione disposizioni comunitarie in materia di assistenza amministrativa.
In caso di partecipazioni in società residenti in Paesi non collaborativi, occorre indicare, in luogo del valore
della partecipazione, il valore degli investimenti detenuti all’estero dalla società e delle attività estere di natura finanziaria intestati alla società, nonché la percentuale di partecipazione posseduta nella società
stessa. In tal modo, si deve dare rilevanza, ai fini del monitoraggio fiscale, al valore dei beni di tutti i soggetti “controllati” situati in Paesi non collaborativi e di cui il contribuente risulti “titolare effettivo”. Tale criterio deve essere adottato fino a quando nella catena partecipativa sia presente una società localizzata nei
suddetti Paesi.
Se il contribuente è “titolare effettivo” di attività estere per il tramite di entità giuridiche, diverse dalle società, quali fondazioni e trust, il contribuente è tenuto a dichiarare il valore degli investimenti detenuti
all’estero dall’entità e delle attività estere di natura finanziaria ad essa intestate, nonché la percentuale
di patrimonio nell’entità stessa. In tale ipotesi rilevano sia gli investimenti e le attività estere detenuti da
entità ed istituti giuridici residenti in Italia, sia quelli detenuti da entità ed istituti giuridici esteri, indipendentemente dallo Stato estero in cui sono istituiti.
LE ATTIVITÀ DA INDICARE
I contribuenti sono tenuti ad indicare nel Quadro RW sia gli investimenti all’estero sia le attività estere di
natura finanziaria, detenuti nel periodo di imposta, attraverso cui possono essere conseguiti redditi imponibili in Italia. L’obbligo sussiste a prescindere dall’importo delle attività finanziarie e patrimoniali possedute in detto periodo.
Per investimenti si intendono quei beni patrimoniali collocati all’estero suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia. Queste attività vanno sempre indicate nel presente Quadro indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponibili nel periodo di imposta.
Le attività estere di natura finanziaria sono quelle attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera. Queste attività vanno sempre indicate nel presente Quadro in
quanto di per sé produttive di redditi di fonte estera imponibili in Italia. Quindi, qualora l’attività non abbia
prodotto redditi nel periodo di imposta, il contribuente deve specificare in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi che si tratta di redditi la cui percezione avverrà in un successivo periodo d’imposta.
Ad esempio, dovranno essere sempre indicati:
• gli immobili tenuti a disposizione (ad esempio l’immobile in Francia), o i diritti reali immobiliare su di
essi (comproprietà, multiproprietà), nonché i beni immobili ubicati in Italia posseduti attraverso un
soggetto interposto residente all’estero);
• le imbarcazioni, le navi da diporto e gli altri beni mobili detenuti e/o iscritti nei pubblici registri esteri
(nonché quelli non iscritti, con i requisiti per essere iscritti in Italia);
• gli oggetti preziosi e le opere d’arte;
• i metalli preziosi detenuti all’estero;
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le attività e gli investimenti detenuti all’estero per il tramite di soggetti localizzati in Paesi diversi da
quelli collaborativi nonché in entità giuridiche italiane o estere, diverse dalle società, qualora il contribuente risulti essere “titolare effettivo”;
le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti; le obbligazioni estere o titoli similari, i titoli pubblici e i titoli equiparati emessi all’estero, i titoli non rappresentativi di merce e i certificati di massa emessi da non residenti, le valute estere, depositi e c/c bancari costituiti all’estero;
i diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati;
i contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti (finanziamenti, riporti, pronti contro termine, prestito titoli);
i contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato;
le forme di previdenza complementare organizzate o gestite da soggetti esteri, escluse quelle obbligatorie per legge;
le polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione;
le attività finanziarie italiane detenute all’estero, anche se in cassetta di sicurezza;
le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti.
Comunione
In caso di investimento o attività detenuta in comunione, ciascun cointestatario dovrà indicare la
propria quota di competenza nel caso in cui il diritto sull’intero bene debba essere esercitato
congiuntamente. In caso di piena disponibilità del bene cointestato, ciascuno dovrà compilare il
Quadro RW con riferimento all’intero valore dell’attività.
Usufrutto
Qualora sul bene sussista un diritto di usufrutto, sono tenuti alla compilazione del Quadro RW sia
l’usufruttuario che il nudo proprietario.
Il Quadro RW deve essere compilato anche dai soggetti che hanno la mera disponibilità o possibilità di
movimentazione delle attività detenute all’estero (ad esempio tutti i cointestatari di un c/c devono compilare il Quadro RW, indicando l’intero ammontare del conto medesimo, a condizione che ciascuno abbia la
piena disponibilità delle somme).
Gli obblighi di dichiarare le consistenze delle attività estere di natura finanziaria e gli investimenti esteri (art. 4
del D.L. n. 167/1990) sussistono solo per le attività di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera, che siano imponibili in Italia.
Gli obblighi di dichiarazione non sussistono, invece, per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro
intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano riscossi attraverso
l’intervento degli intermediari stessi.
VALORIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E DELLE ATTIVITÀ DI NATURA FINANZIARIA
Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti persone fisiche, a decorrere da quelli relativi al periodo di imposta 2014, sarà sufficiente compilare un unico quadro della dichiarazione dei redditi
per assolvere sia agli obblighi di monitoraggio fiscale sia di liquidazione dell’imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE) e dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE), istituite dall’art. 19, commi da 13 a 23, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
I soggetti non tenuti al pagamento dell’IVIE e dell’IVAFE dovranno utilizzare i medesimi criteri di valorizzazione delle attività esclusivamente ai fini del monitoraggio fiscale.
Per l’individuazione del valore degli immobili situati all’estero devono essere adottati gli stessi criteri
validi ai fini dell’IVIE, anche se non dovuta. Pertanto il valore dell’immobile è costituito dal costo di acquisto oppure, in mancanza, dal valore di mercato rilevabile al termine di ciascun anno solare nel luogo in
cui è situato l’immobile. Qualora l’immobile non sia più posseduto alla data del 31 dicembre dell’anno si
deve fare riferimento al valore dell’immobile rilevato al termine del periodo di detenzione.
Per gli immobili acquisiti per successione o donazione, il valore è quello indicato nella dichiarazione di
successione. In mancanza si assume il costo di acquisto o di costruzione sostenuto dal de cuius o dal donante.
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Se l’immobile è situato in un Paese dell’Unione Europea o in Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore da utilizzare è quello catastale
o, in mancanza, il costo di acquisto o, in assenza, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato
l’immobile.
Per le altre attività patrimoniali detenute all’estero, diverse dagli immobili, per le quali non è dovuta l’IVIE,
il contribuente deve indicare il costo di acquisto, ovvero il valore di mercato all’inizio di ciascun periodo di
imposta (ovvero al primo giorno di detenzione) e al termine dello stesso (ovvero al termine del periodo di
detenzione dello stesso).
Per l’individuazione del valore delle attività finanziarie devono essere adottati gli stessi criteri validi ai
fini dell’IVAFE. Pertanto il valore è pari al valore di mercato, rilevato al termine del periodo di imposta o al
termine del periodo di detenzione, oppure, in caso di attività finanziarie non negoziate in mercati regolamentati, il valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso.
Nel caso in cui siano cedute attività finanziarie appartenenti alla stessa categoria, acquistate a prezzi e in
tempi diversi, per stabilire quale delle attività finanziarie è detenuta nel periodo di riferimento il metodo da
adottare è il cosiddetto “LIFO” e, pertanto, si considerano ceduti per primi quelli acquisiti in data più recente.
X SOGGETTI ESONERATI
Sono esonerati i seguenti soggetti:
• gli enti commerciali, le società di persone e di capitali;
• gli intermediari residenti a cui sono affidate in gestione o in amministrazione le attività finanziarie e
patrimoniali di natura estera, e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i
flussi finanziari e i redditi derivanti da tali contratti siano già stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi;
• persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o
amministrativa o per un suo ente locale, nonché le persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia, la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in via
eccezionale, sulla base di accordi internazionali;
Tale esonero si applica esclusivamente qualora l’attività lavorativa all’estero sia stata svolta in via
continuativa per la maggior parte del periodo di imposta e a condizione che entro sei mesi
dall’interruzione del rapporto di lavoro all’estero, il lavoratore non detenga più le attività all’estero.
•
i contribuenti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero
in zona di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa.
X COME SI COMPILA
Nei Righi da RW1 a RW5 occorre indicare:
• nella Colonna 1, il codice che contraddistingue a che titolo i beni sono detenuti:
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- 1 proprietà;
- 2 usufrutto;
- 3 nuda proprietà;
- 4 altro (altro diritto reale, beneficiario di trust, ecc.).
nella Colonna 2 il codice 1 se il contribuente è un soggetto delegato al prelievo o alla movimentazione del conto corrente oppure il codice 2 se il contribuente risulta titolare effettivo;
nella Colonna 3 il codice di individuazione del bene, rilevato dalla “Tabella codici investimenti
all’estero e attività estera di natura finanziaria” posta in Appendice del Mod. UNICO PF 2015;
nella Colonna 4 il codice dello Stato estero, rilevato nella tabella “Elenco Paesi e Territori esteri” posta in Appendice al Fascicolo 1 del Mod. UNICO PF 2015;
nella Colonna 5 la quota di possesso in percentuale dell’investimento situato all’estero.
nella Colonna 6 il codice che contraddistingue il criterio di determinazione del valore:
- 1 valore di mercato;
- 2 valore nominale;
- 3 valore di rimborso;
- 4 costo di acquisto;
- 5 valore catastale;
- 6 valore dichiarato nella dichiarazione di successione o in altri atti.
nella Colonna 7 il valore all’inizio del periodo di imposta o al primo giorno di detenzione dell’attività;
nella colonna 8 il valore al termine del periodo ovvero al termine del periodo di detenzione
dell’attività. Per i conti correnti e libretti di risparmio va indicato il valore medio di giacenza;
nella Colonna 9 l’ammontare massimo che l’attività ha raggiunto nel corso del periodo di imposta se
l’attività riguarda conti correnti e libretti di risparmio detenuti in Paesi non collaborativi;
nella Colonna 10 il numero di giorni di detenzione per i beni per i quali è dovuta l’IVAFE (il campo è
da compilare solo nel caso in cui sia dovuta l’IVAFE);
nella Colonna 11 l’IVAFE calcolata rapportando il valore indicato in colonna 8 alla quota e al periodo
di possesso e applicando:
- per le attività finanziarie diverse dai conti correnti e libretti di risparmio, l’aliquota dello 0,20%.
- per i conti correnti e libretti di risparmio (codice 1 nella Colonna 3), la misura fissa pari a 34,20 euro, qualora la giacenza media annua sia superiore a 5.000 euro. Quindi, se la giacenza annua è inferiore a 5.000 euro, tenendo conto di tutti i rapporti intrattenuti con lo stesso intermediario,
l’IVAFE non è dovuta;
ESEMPIO 1: due conti correnti presso lo stesso intermediario
Conto A, possesso 50%, 365 giorni, valore medio 5.000 euro
Conto B, possesso 100%, 365 giorni, valore medio 3.000 euro
Valore medio di giacenza pro quota è (5.000*50%)+3.000 = 5.500 euro, pertanto è dovuta l’imposta.
In ogni caso il contribuente dovrà compilare il Quadro RW ai fini dei soli obblighi di monitoraggio qualora i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero abbiano un valore massimo complessivo raggiunto nel corso
del periodo d’imposta superiore a 10.000 euro.
In questo caso vanno compilati due distinti Righi del Quadro RW e il valore medio da indicare nella Colonna 8 di entrambi i Righi è “ 5.500”, mentre nella Colonna 11, Rigo RW 1, relativo al primo conto corrente
va indicato “17” dato da ((34,20* 50%*(365/365)) e nella colonna 11 rigo RW2, relativo al secondo conto
corrente va indicato “34,20” dato da (34,20* 100%*(365/365)).
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nella Colonna 12 il numero di mesi di possesso per i beni per i quali è dovuta l’IVIE. Si considerano i
mesi in cui il possesso è durato almeno 15 giorni. Il campo è da compilare solo nel caso in cui sia dovuta l’IVIE;
nella Colonna 13 l’IVIE calcolata rapportando il valore indicato in colonna 8 alla quota e al periodo di
possesso applicando poi la percentuale dello 0,76% o dello 0,40% se trattasi di immobile adibito ad
abitazione principale (in questo caso in Colonna 3 indicare il Codice 19). In tal caso l’imposta è dovuta anche se sul valore complessivo dell’immobile non supera euro 200,00;
nella Colonna 14 il credito di imposta pari al valore dell’imposta patrimoniale versata nello Stato in cui
è situato l’immobile o l’attività finanziaria detenuta. L’importo indicato non può essere superiore
all’ammontare dell’imposta dovuta indicata in Colonna 11 o 13;
nella Colonna 15 l’IVAFE dovuta pari alla differenza tra l’imposta calcolata (Colonna 11) e il credito
d’imposta spettante (Colonna 14);
nella Colonna 16 la detrazione, pari a 200 euro, spettante agli immobili adibiti ad abitazione principale rapportata al periodo dell’anno durante il quale l’immobile e relative pertinenze sono state adibite
ad abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota di possesso;
nella Colonna 17 l’IVIE dovuta pari alla differenza tra l’imposta calcolata (Colonna 13) e il credito
d’imposta spettante (Colonna 14) e la detrazione (Colonna 16);
nella Colonna 18 barrare la casella nel caso in cui i redditi relativi alle attività finanziarie verranno
percepiti in un periodo d’imposta successivo ovvero se le predette attività sono infruttifere;
nella colonna 19 la percentuale di partecipazione nella società o nell’entità giuridica nel caso in cui il
contribuente risulti titolare effettivo;
nella colonna 20 barrare la casella nel caso in cui il contribuente adempia ai soli obblighi relativi al
monitoraggio fiscale, ma per qualsiasi ragione non è tenuto alla liquidazione della IVIE ovvero della
IVAFE;
nella colonna 21 il codice fiscale o il codice identificativo della società o dell’entità giuridica nel caso
in cui il contribuente risulti titolare effettivo (in questo caso la Colonna 2 deve essere compilata con il
codice 2 e la Colonna 19 va compilata con la percentuale relativa alla partecipazione);
nelle Colonne 22 e 23 i codici fiscali degli altri soggetti che a qualsiasi titolo sono tenuti alla compilazione della presente sezione nella propria dichiarazione dei redditi;
nella Colonna 24 barrare la casella nel caso i cointestatari siano più di due.
Nel caso in cui si utilizzino più moduli va compilato esclusivamente il Rigo RW6 e/o RW7 del primo modulo indicando in ciascuno di essi il totale di tutti i Righi compilati.
Il Rigo RW6 deve essere compilato dal contribuente per determinare l’IVAFE dovuta per l’anno 2014. In particolare:
• in Colonna 1 il totale dell’imposta dovuta che risulta sommando gli importi della colonna 15 dei righi
completati nella presente sezione;
• in Colonna 2 riportare l’eventuale credito di imposta sul valore delle attività finanziarie possedute
all’estero indicato in Colonna 4 del Rigo RX20 del Mod. UNICO 2014;
• in Colonna 3 indicare l’importo dell’eccedenza di IVAFE eventualmente compensata con il Mod. F24;
• in Colonna 4 indicare l’ammontare degli acconti dell’IVAFE versati per l’anno 2014 con Mod. F24.
Per calcolare l’IVAFE a debito o a credito effettuare la seguente operazione:
col.1 - col.2 + col. 3 - col. 4
Se il risultato di tale operazione è positivo (debito) riportare l’importo così ottenuto nella Colonna 5 (imposta a
debito). In tal caso l’imposta va versata con Mod. F24, indicando il codice tributo 4043, con le stesse modalità
e scadenze previste per l’IRPEF. L’imposta non deve essere versata se l’importo non supera euro 12,00.
Se il risultato di tale operazione è negativo (credito) riportare l’importo così ottenuto nella Colonna 6 (imposta
a credito). Detto importo va riportato anche nella Colonna 1 del Rigo RX20.
Il Rigo RW7 deve essere compilato dal contribuente per determinare l’IVIE dovuta per l’anno 2014. In particolare:
• in Colonna 1 il totale dell’imposta dovuta che risulta sommando gli importi della colonna 17 dei righi
completati nella presente sezione;
• in Colonna 2 riportare l’eventuale credito di imposta sul valore degli immobili posseduti all’estero indicato in Colonna 4 del Rigo RX19 del Mod. UNICO 2014;
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FASCICOLO 2 - QUADRO RW
•
•
in Colonna 3 indicare l’importo dell’eccedenza di IVIE eventualmente compensata con il Mod. F24;
in Colonna 4 indicare l’ammontare degli acconti dell’IVIE versati per l’anno 2014 con Mod. F24
Per calcolare l’IVIE a debito o a credito effettuare la seguente operazione:
col.1 - col.2 + col. 3 - col. 4
Se il risultato di tale operazione è positivo (a debito) riportare l’importo così ottenuto nella Colonna 5 (imposta
a debito). In tal caso l’imposta va versata con Mod. F24, indicando il codice tributo 4041, con le stesse modalità e scadenze previste per l’IRPEF.
L’imposta non deve essere versata se l’importo non supera euro 12,00.
Se il risultato di tale operazione è negativo (credito) riportare l’importo così ottenuto nella Colonna 6 (imposta
a credito). Detto importo va riportato anche nella Colonna 1 del Rigo RX19.
X CASI PARTICOLARI
SANZIONI
Le sanzioni per la violazione degli obblighi di compilazione del Quadro RW sono state riformate come segue:
• dal 6% al 30% degli importi non dichiarati se la violazione ha ad oggetto investimenti all’estero ovvero
attività estere di natura finanziaria detenute in Paesi black list di cui al D.M. 4 maggio 1999;
• dal 3% al 15% negli altri casi.
Le sanzioni si applicano con effetto retroattivo, se più favorevoli (art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997 e
circolare n. 30/E del 2013).
Non sono più applicabili, anche per il passato, le sanzioni per non aver compilato le Sezioni I e III del Modulo RW, ora abrogate.
INTERESSI PERCEPITI - OBBLIGHI DICHIARATIVI
Un contribuente detiene titoli obbligazionari emessi da società residenti in altri Paesi europei per un controvalore di 40.000 euro collegati ad un conto corrente presso una banca in Belgio; si chiede quali siano gli
obblighi dichiarativi a seguito di interessi percepiti.
Ipotizzando che la persona fisica abbia deciso di investire senza anonimato facendo figurare la banca belga soltanto come contenitore di titoli sottoscritti direttamente, il detentore titoli italiano comunica
all’operatore economico, agente pagatore (ad esempio, francese), che effettua il pagamento degli interessi
le sue generalità quale beneficiario effettivo ed ottiene la non applicazione della ritenuta alla fonte.
L’agente pagatore comunicherà all’autorità competente del proprio Paese le generalità e gli interessi erogati assolvendo così agli obblighi informativi.
La persona fisica residente in Italia dichiarerà nel Modello UNICO, Quadro RW, la consistenza degli investimenti e assoggetterà a tassazione gli interessi percepiti con le aliquote previste dall’art. 26 del D.P.R. n.
600/1973, così come disposto dall’art. 18 del TUIR.
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FASCICOLO 2 - QUADRO RW
DOSSIER TITOLI - OBBLIGHI DICHIARATIVI
Un contribuente detiene un dossier titoli emessi da soggetti residenti in altri Stati membri tramite un intermediario finanziario italiano che gestisce gli aspetti fiscali del dossier. Si chiede se debba compilare il
Quadro RW del Modello UNICO PF 2014.
In questo caso non trova applicazione la disposizione comunitaria sullo scambio d’informazioni in quanto il
dossier è gestito da una persona giuridica residente nello stesso Paese del beneficiario. Di conseguenza il
percettore finale degli interessi non dovrà dichiarare i redditi percepiti, nel Quadro RW del Modello UNICO.
PARTECIPAZIONI DETENUTE ALL’ESTERO - OBBLIGHI DICHIARATIVI
•
•
•
Una persona fisica, fiscalmente residente in Italia, detiene una partecipazione al capitale sociale di
una società estera, dovrà compilare il Quadro RW per indicare la quota di partecipazione in tale società.
Una persona fisica, fiscalmente residente in Italia, detiene una partecipazione al capitale sociale di
una società italiana in misura pari al 50% che, a sua volta, detiene una partecipazione al capitale di
una società estera in misura pari al 100% la quale detiene all’estero investimenti e attività estere di
natura finanziaria. In tal caso il contribuente non deve compilare il Quadro RW.
Una persona fisica detiene una partecipazione al capitale sociale di una società estera localizzata in
un Paese white list in misura pari al 15% (partecipazione diretta) e una partecipazione in una società
italiana nella misura del 50% che, a sua volta, detiene una partecipazione nella medesima società
estera nella misura del 50% (partecipazione indiretta). In tal caso il contribuente integra il requisito di
“titolare effettivo” nella società estera, sommando il 15% della partecipazione diretta con il 25% della
partecipazione indiretta. Pertanto, deve indicare nel Quadro RW il valore della partecipazione nella
società estera diretta e indiretta pari al 40%.
USUFRUTTO IMMOBILIARE - OBBLIGHI DICHIARATIVI
Un contribuente detiene il 50% della nuda proprietà su un immobile in Francia, il cui usufrutto spettava in
parti uguali ai genitori, ed il restante 50% della nuda proprietà al fratello.
Secondo quanto chiarito dalla circ. n. 45/E del 2010, in caso di usufrutto, sono assoggettati a monitoraggio
fiscale, con conseguente compilazione del Quadro RW, sia l’usufruttuario che il nudo proprietario.
Nel caso specifico, poiché ciascun usufruttuario (ed anche ciascun nudo proprietario) può disporre del
proprio diritto liberamente, ciascun soggetto dovrà indicare nel Quadro RW il valore del proprio diritto, come risultante dall’atto costitutivo del diritto medesimo, moltiplicato per la percentuale di propria spettanza
(nel caso di specie 50%).
Ai fini del calcolo, dovrà essere considerato il costo storico del diritto, così come risulta dalla documentazione
probatoria, maggiorato degli eventuali oneri accessori (spese notarili, oneri di intermediazione), con l’espressa
esclusione degli interessi passivi.
Tale valore rimarrà costante nel tempo, senza che vi sia la necessità di provvedere ad aggiornamenti di alcun
tipo.
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DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - UNICO PF
FASCICOLO 2 - QUADRO RW
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Le violazioni del Quadro RW possono essere oggetto di ravvedimento operoso.
Considerato che le violazioni riguardanti il Quadro RW hanno natura tributaria, l’Agenzia delle Entrate ha
ritenuto applicabile anche l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 che,
come precisa la circolare del Ministero delle Finanze n. 180/E del 1998, consente di sanare tutti gli errori e
le omissioni anche se incidenti sulla determinazione del tributo (cfr. circolare 30 gennaio 2002 n. 9/E).
IMMOBILI ALL’ESTERO
Una persona fisica detiene un immobile all’estero del valore di 500.000 euro in comproprietà con altri quattro soggetti persone fisiche. In tal caso ciascun comproprietario deve indicare nel Quadro RW della propria
dichiarazione dei redditi l’intero valore dell’immobile (500.000) riportando la percentuale di possesso.
OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA
Nel caso in cui le operazioni da riportare nel Quadro RW siano state eseguite in valuta estera, il soggetto
interessato deve indicare il controvalore in euro utilizzando, per il 2014, il cambio riportato nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate emanato ai fini dell’individuazione dei cambi medi mensili
agli effetti delle norme contenute nei Titoli I e II del TUIR.
UTILIZZO DI PIÙ MODULI
Se per l’indicazione dei dati non è sufficiente un unico modulo, possono essere utilizzati altri moduli, numerandoli distintamente e riportando il numero progressivo nella casella posta nella prima pagina del modello.
TITOLI ESENTI
Nel caso in cui una persona fisica abbia acquistato all’estero titoli esenti, per il tramite di una banca non
residente, che cura l’incasso alla scadenza e accredita presso una banca italiana le somme, non deve essere compilato il Quadro RW (art. 4 del D.L. n. 167/1990).
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