IVIE e IVAFE le imposte patrimoniali su immobili e attività finanziarie
Transcript
IVIE e IVAFE le imposte patrimoniali su immobili e attività finanziarie
NEWSLETTER n. 32 9 luglio 2013 IVIE ED IVAFE: LE IMPOSTE PATRIMONIALI SU IMMOBILI ED ATTIVITÀ FINANZIARIE ESTERE RIFERIMENTI: Art.19, commi da 13 a 23 del D.L. n. 201/2011 Art. 1, commi 518 e 519, della L. n. 228/2012 Circ. Agenzia delle Entrate n. 12 del 3.5.2013 e n. 13 del 9.5.2013 INDICE DEGLI ARGOMENTI 1. L’imposta patrimoniale sugli immobili detenuti all’estero - IVIE 2. L’imposta patrimoniale sulle attività finanziarie detenute all’estero – IVAFE 3. Versamenti ed aspetti sanzionatori 4. L’assistenza dello Studio Con la presente Newsletter si intende analizzare il regime fiscale dell’IVIE e dell’IVAFE, anche alla luce delle modifiche normative recentemente introdotte e dei chiarimenti forniti in merito dall’Agenzia delle Entrate. L’IMPOSTA PATRIMONIALE SUGLI IMMOBILI POSSEDUTI ALL’ESTERO – IVIE L’IVIE, imposta patrimoniale sugli immobili detenuti all’estero, è un’imposta dovuta dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che detengono all’estero terreni e fabbricati a qualsiasi uso destinati. Soggetto passivo d’imposta è colui che detiene l’immobile in qualità di: IVIE proprietario; titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie; locatario, in caso di leasing; anche se il bene sia detenuto per il tramite di società fiduciaria o sia formalmente intestato ad entità giuridiche che agiscono quali soggetti interposti. La base imponibile è costituita dal valore dell’immobile identificato, in prima battuta, nel costo d’acquisto dello stesso. In assenza, essa è rappresentata dal valore di mercato rilevabile nel luogo in cui l’immobile è situato alla data del 31.12 dell’annualità di riferimento (o, se anteriore, alla data di cessazione Associazione Professionale Dottori Commercialisti - C.F./P.I. IT00757100326 – W boscolonet.eu TRIESTE TREVISO PRATA DI PORDENONE Via Dante Alighieri 5 – 34122 Trieste – T +39 040 0642411 – F +39 040 369124 – E [email protected] Piazza San Vito 15 – 31100 Treviso – T +39 0422 580340 – F +39 0422 919966 – E [email protected] Via Cesare Battisti 30 – 33080 Prata di Pordenone – T +39 0434 1834211 – F +39 0434 611067 – E [email protected] del periodo di detenzione). Per gli immobili situati in stati UE o aderenti allo SEE che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore di riferimento è prioritariamente quello catastale, come determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato. L’imposta è dovuta: nella genericità dei casi, in misura pari allo 0,76%; per gli immobili all’estero adibiti ad abitazione principale, in misura pari allo 0,40%. In tal caso è inoltre prevista una detrazione di importo pari a quella riconosciuta nella medesima circostanza ai fini IMU. E’ previsto un esonero (che non si applica alle abitazioni principale) per gli importi inferiori ad € 200. L’imposta va liquidata in misura proporzionale alla quota ed ai mesi di possesso del bene, e dalla stessa è possibile detrarre, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito di imposta pari al valore dell’eventuale “imposta patrimoniale” versata nello stato estero in cui è situato l’immobile. Si segnala inoltre che è stata disposta la non imponibilità IRPEF dei redditi fondiari per gli immobili non locati detenuti all’estero, conseguendone che per tali immobili non debba essere compilato il corrispondente quadro della dichiarazione dei redditi relativo all’indicazione dei redditi degli immobili situati all’estero. L’IMPOSTA PATRIMONIALE SULLE ATTIVITÀ FINANZIARIE POSSEDUTE ALL’ESTERO – IVAFE L’IVAFE, imposta patrimoniale sulle attività finanziarie detenute all’estero, è un’imposta dovuta dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che detengono all’estero attività finanziarie da cui possano derivare redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: IVAFE partecipazioni al capitale di soggetti residenti o non; obbligazioni e titoli similari; titoli pubblici; titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa; valute estere; depositi e conti correnti bancari; contratti di natura finanziaria; contratti derivati e altri rapporti finanziari; metalli preziosi; ecc... Analogamente a quanto previsto per l’IVIE, anche per l’IVAFE soggetto passivo d’imposta è colui che detiene l’attività finanziaria a titolo di: proprietà; altro diritto reale a prescindere dalla modalità di acquisizione ed ancorché formalmente intestate ad entità giuridiche che agiscono quali persone interposte o detenute tramite società fiduciarie. La base imponibile è costituita dal valore di mercato dell’attività finanziaria rilevata al 31.12 dell’annualità di riferimento (o, se anteriore, alla data in cui è terminato il periodo di detenzione) nel luogo in cui la stessa è detenuta, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero. Per i titoli negoziati in mercati regolamentati, va fatto riferimento al valore puntuale di quotazione alla data di riferimento, mentre per quelli non negoziati va fatto riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di 2 rimborso. L’imposta è dovuta: in misura pari allo 0,1% per il 2012; in misura pari allo 0,15%, dal 2013; e va liquidata in misura proporzionale alla quota ed ai giorni di possesso del bene, e dalla stessa è possibile detrarre, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito di imposta pari al valore dell’eventuale “imposta patrimoniale” versata nello Stato estero ove sono detenute le attività finanziarie. Per i conti correnti ed i libretti di risparmio detenuti all’estero l’imposta: è dovuta nella misura fissa di € 34,20 per ciascuna posizione detenuta; non è dovuta qualora il valore medio di giacenza annuo non sia superiore ad € 5.000. VERSAMENTI ED ASPETTI SANZIONATORI Per effetto delle modifiche apportate alla disciplina delle imposte in commento dall’art. 1, commi 518 e 519, della L. n. 288/2012 L’IVIE e l’IVAFE sono dovute a partire dal 2012 e vanno versate, in acconto e saldo, con le modalità ed entro i termini previsti per il versamento dell’IRPEF. Gli importi già versati per il 2011 in base alle disposizioni previgenti vanno considerati quali acconti per il 2012. VERSAMENTI ED ASPETTI SANZIONATORI Entrambe le imposte vanno liquidate nell’ambito del modello UNICO 2013. Si rammenta a riguardo che in caso di esonero dalla dichiarazione dei redditi o di presentazione del Modello 730, il quadro RM, relativo alle attività estere oggetto delle imposte patrimoniali, dovrà essere comunque presentato con le modalità e nei termini previsti per la dichiarazione dei redditi unitamente al frontespizio del Modello UNICO 2013. Per le sanzioni, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione e i rimborsi nonché per il contenzioso si applicano le disposizioni previste per l’imposta sul reddito delle persone fisiche. L’ASSISTENZA DELLO STUDIO L’ASSISTENZA DELLO Si invitano i Sigg.ri Clienti soggetti alle disposizioni oggetto della presente Newsletter che non vi avessero già provveduto a comunicare allo Studio (o ad altri soggetti incaricati dell’invio telematico delle dichiarazioni) la presenza di immobili e di attività finanziarie all’estero ed a fornire la documentazione necessaria alla definizione del valore di tali attività. STUDIO In difetto della suddetta comunicazione, lo Studio procederà all’invio delle dichiarazioni fiscali così come predisposte e si riterrà esonerato da qualsivoglia responsabilità in ordine al mancato assolvimento degli obblighi fiscali. LA PRESENTE NEWSLETTER SARÀ QUANTO PRIMA DISPONIBILE SUL SITO WWW.BOSCOLOEPARTNERS.COM NELLA SEZIONE DOCUMENTAZIONE 3