IVIE e IVAFE le imposte patrimoniali su immobili e attività finanziarie

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IVIE e IVAFE le imposte patrimoniali su immobili e attività finanziarie
NEWSLETTER n. 32
9 luglio 2013
IVIE ED IVAFE: LE IMPOSTE PATRIMONIALI SU IMMOBILI ED ATTIVITÀ FINANZIARIE ESTERE
RIFERIMENTI:
Art.19, commi da 13 a 23 del D.L. n. 201/2011
Art. 1, commi 518 e 519, della L. n. 228/2012
Circ. Agenzia delle Entrate n. 12 del 3.5.2013 e n. 13 del 9.5.2013
INDICE DEGLI ARGOMENTI
1. L’imposta patrimoniale sugli immobili detenuti all’estero - IVIE
2. L’imposta patrimoniale sulle attività finanziarie detenute all’estero – IVAFE
3. Versamenti ed aspetti sanzionatori
4. L’assistenza dello Studio
Con la presente Newsletter si intende analizzare il regime fiscale dell’IVIE e dell’IVAFE, anche
alla luce delle modifiche normative recentemente introdotte e dei chiarimenti forniti in merito
dall’Agenzia delle Entrate.
L’IMPOSTA PATRIMONIALE SUGLI IMMOBILI POSSEDUTI ALL’ESTERO – IVIE
L’IVIE, imposta patrimoniale sugli immobili detenuti all’estero, è un’imposta
dovuta dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che detengono
all’estero terreni e fabbricati a qualsiasi uso destinati.
Soggetto passivo d’imposta è colui che detiene l’immobile in qualità di:
IVIE
proprietario;
titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie;
locatario, in caso di leasing;
anche se il bene sia detenuto per il tramite di società fiduciaria o sia
formalmente intestato ad entità giuridiche che agiscono quali soggetti
interposti.
La base imponibile è costituita dal valore dell’immobile identificato, in prima
battuta, nel costo d’acquisto dello stesso. In assenza, essa è rappresentata
dal valore di mercato rilevabile nel luogo in cui l’immobile è situato alla data
del 31.12 dell’annualità di riferimento (o, se anteriore, alla data di cessazione
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del periodo di detenzione). Per gli immobili situati in stati UE o aderenti allo SEE
che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore di
riferimento è prioritariamente quello catastale, come determinato e rivalutato
nel Paese in cui l’immobile è situato.
L’imposta è dovuta:
nella genericità dei casi, in misura pari allo 0,76%;
per gli immobili all’estero adibiti ad abitazione principale, in misura pari
allo 0,40%. In tal caso è inoltre prevista una detrazione di importo pari a
quella riconosciuta nella medesima circostanza ai fini IMU.
E’ previsto un esonero (che non si applica alle abitazioni principale) per gli
importi inferiori ad € 200.
L’imposta va liquidata in misura proporzionale alla quota ed ai mesi di
possesso del bene, e dalla stessa è possibile detrarre, fino a concorrenza del
suo ammontare, un credito di imposta pari al valore dell’eventuale “imposta
patrimoniale” versata nello stato estero in cui è situato l’immobile.
Si segnala inoltre che è stata disposta la non imponibilità IRPEF dei redditi
fondiari per gli immobili non locati detenuti all’estero, conseguendone che
per tali immobili non debba essere compilato il corrispondente quadro della
dichiarazione dei redditi relativo all’indicazione dei redditi degli immobili
situati all’estero.
L’IMPOSTA PATRIMONIALE SULLE ATTIVITÀ FINANZIARIE POSSEDUTE ALL’ESTERO – IVAFE
L’IVAFE, imposta patrimoniale sulle attività finanziarie detenute all’estero, è
un’imposta dovuta dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che
detengono all’estero attività finanziarie da cui possano derivare redditi di
capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera, quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo:
IVAFE
partecipazioni al capitale di soggetti residenti o non;
obbligazioni e titoli similari;
titoli pubblici;
titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa;
valute estere;
depositi e conti correnti bancari;
contratti di natura finanziaria;
contratti derivati e altri rapporti finanziari;
metalli preziosi;
ecc...
Analogamente a quanto previsto per l’IVIE, anche per l’IVAFE soggetto
passivo d’imposta è colui che detiene l’attività finanziaria a titolo di:
proprietà;
altro diritto reale
a prescindere dalla modalità di acquisizione ed ancorché formalmente
intestate ad entità giuridiche che agiscono quali persone interposte o
detenute tramite società fiduciarie.
La base imponibile è costituita dal valore di mercato dell’attività finanziaria
rilevata al 31.12 dell’annualità di riferimento (o, se anteriore, alla data in cui è
terminato il periodo di detenzione) nel luogo in cui la stessa è detenuta, anche
utilizzando la documentazione dell’intermediario estero.
Per i titoli negoziati in mercati regolamentati, va fatto riferimento al valore
puntuale di quotazione alla data di riferimento, mentre per quelli non
negoziati va fatto riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di
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rimborso.
L’imposta è dovuta:
in misura pari allo 0,1% per il 2012;
in misura pari allo 0,15%, dal 2013;
e va liquidata in misura proporzionale alla quota ed ai giorni di possesso del
bene, e dalla stessa è possibile detrarre, fino a concorrenza del suo
ammontare, un credito di imposta pari al valore dell’eventuale “imposta
patrimoniale” versata nello Stato estero ove sono detenute le attività
finanziarie.
Per i conti correnti ed i libretti di risparmio detenuti all’estero l’imposta:
è dovuta nella misura fissa di € 34,20 per ciascuna posizione detenuta;
non è dovuta qualora il valore medio di giacenza annuo non sia
superiore ad € 5.000.
VERSAMENTI ED ASPETTI SANZIONATORI
Per effetto delle modifiche apportate alla disciplina delle imposte in
commento dall’art. 1, commi 518 e 519, della L. n. 288/2012 L’IVIE e l’IVAFE
sono dovute a partire dal 2012 e vanno versate, in acconto e saldo, con le
modalità ed entro i termini previsti per il versamento dell’IRPEF.
Gli importi già versati per il 2011 in base alle disposizioni previgenti vanno
considerati quali acconti per il 2012.
VERSAMENTI ED
ASPETTI
SANZIONATORI
Entrambe le imposte vanno liquidate nell’ambito del modello UNICO 2013. Si
rammenta a riguardo che in caso di esonero dalla dichiarazione dei redditi o
di presentazione del Modello 730, il quadro RM, relativo alle attività estere
oggetto delle imposte patrimoniali, dovrà essere comunque presentato con
le modalità e nei termini previsti per la dichiarazione dei redditi unitamente al
frontespizio del Modello UNICO 2013.
Per le sanzioni, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione e i rimborsi
nonché per il contenzioso si applicano le disposizioni previste per l’imposta sul
reddito delle persone fisiche.
L’ASSISTENZA DELLO STUDIO
L’ASSISTENZA DELLO
Si invitano i Sigg.ri Clienti soggetti alle disposizioni oggetto della presente
Newsletter che non vi avessero già provveduto a comunicare allo Studio (o
ad altri soggetti incaricati dell’invio telematico delle dichiarazioni) la presenza
di immobili e di attività finanziarie all’estero ed a fornire la documentazione
necessaria alla definizione del valore di tali attività.
STUDIO
In difetto della suddetta comunicazione, lo Studio procederà all’invio delle
dichiarazioni fiscali così come predisposte e si riterrà esonerato da
qualsivoglia responsabilità in ordine al mancato assolvimento degli obblighi
fiscali.
LA PRESENTE NEWSLETTER SARÀ QUANTO PRIMA DISPONIBILE SUL SITO WWW.BOSCOLOEPARTNERS.COM NELLA SEZIONE DOCUMENTAZIONE
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