nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, la mancata

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nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, la mancata
GIUDICE DI PACE DI AMANTEA
GIUDICE DI PACE DI MORMANNO
SENTENZA DEL 24 GIUGNO 2005
SENTENZA DEL 14 APRILE 2006
ESTENSORE NOTARIANNI
ESTENSORE DONATO
GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA – MANCATA COSTITUZIONE DELLA PUBBLICA
ASSOLVIMENTO
AMMINISTRAZIONE RESISTENTE – MANCATO ASS
OLVIMENTO ONERE PROBATORIO GRAVANTE QUALE ATTRICE
IN SENSO SOSTANZIALE – NECESSARIO ACCOGLIMENTO RICORSO INTRODUTTIVO
NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA, LA MANCATA
COSTITUZIONE
DELLA
ASSOLVIMENTO
DA
PUBBLICA
PARTE
DELLA
AMMINISTRAZIONE
STESSA
COMPORTA
DELL’ONERE
IL
PROBATORIO
MANCATO
RELATIVO
ALLA FONDATEZZA DELLA SANZIONE OPPOSTA, GRAVANTE IN CAPO ALLA STESSA
QUALE ATTRICE IN SENSO SOSTANZIALE.
NE
CONSEGUE
IL
NECESSARIO
ACCOGLIMENTO
DEL
RICORSO
INTRODUTTIVO,
BASANDOSI IL GIUDIZIO ESCLUSIVAMENTE SULLE DOGLIANZE DEL RICORRENTE.
E’ QUANTO HANNO DECISO, CON SENTENZE DEL 24 GIUGNO 2005 E DEL 14
APRILE 2006, IL GIUDICE DI PACE DI AMANTEA E IL GIUDICE DI PACE DI
MORMANNO.
LE
SENTENZE
MENZIONATE
SI
RIFANNO
PERALTRO
ALL’ORIENTAMENTO
DI
LEGITTIMITÁ TRACCIATO DALLE SENTENZE CASS. CIV. 373/1998 E 7296/1996
Sentenzee reperit
reperitee e commentat
commentatee dall’avv. Mario Tocci, specialista forense SSPL, collaboratore della Cattedra di
Sentenz
Facoltà
vice--presidente
Diritto Privato della F
acoltà di Scienze Politiche dell’Università Statale degli Studi della Calabria, vice
e socio fondatore della Camera degli Avvocati e dei Patrocinatori Legali Tributaristi della provincia di Cosenza
Recapito di posta elettronica: [email protected]
GIUDICE DI PACE DI AMANTEA
GIUDICE DI PACE DI MORMANNO
SENTENZA DEL 24 GIUGNO 2005
SENTENZA DEL 14 APRILE 2006
ESTENSORE NOTARIANNI
ESTENSORE DONATO
GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA – MANCATA COSTITUZIONE DELLA PUBBLICA
ASSOLVIMENTO
AMMINISTRAZIONE RESISTENTE – MANCATO ASS
OLVIMENTO ONERE PROBATORIO GRAVANTE QUALE ATTRICE
IN SENSO SOSTANZIALE – NECESSARIO ACCOGLIMENTO RICORSO INTRODUTTIVO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI AMANTEA
Il Giudice di Pace del Mandamento di Amantea, nella persona del dottore
Ivan Notarianni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 486 del R.G.A.C. 2004 e vertente
TRA
XXXX, rappresentato e difeso dal dottore Mario Tocci del Foro di Cosenza
opponente
E
Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza, in persona del Prefetto pro
tempore
opposto contumace
AVENTE AD OGGETTO: Opposizione a sanzione amministrativa
Conclusioni per l’opponente: Annullare il verbale numero XXXXX elevato
dalla Polizia Stradale della Sezione di Cosenza (Sottosezione di Paola)
in data 24 agosto 2004 in località Acquicella del comune di Amantea
(provincia di Cosenza).
Sentenzee reperit
reperitee e commentat
commentatee dall’avv. Mario Tocci, specialista forense SSPL, collaboratore della Cattedra di
Sentenz
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vice--presidente
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GIUDICE DI PACE DI MORMANNO
SENTENZA DEL 24 GIUGNO 2005
SENTENZA DEL 14 APRILE 2006
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ESTENSORE DONATO
GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA – MANCATA COSTITUZIONE DELLA PUBBLICA
ASSOLVIMENTO
AMMINISTRAZIONE RESISTENTE – MANCATO ASS
OLVIMENTO ONERE PROBATORIO GRAVANTE QUALE ATTRICE
IN SENSO SOSTANZIALE – NECESSARIO ACCOGLIMENTO RICORSO INTRODUTTIVO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con
ricorso
depositato
addì
14
ottobre
2004,
XXXX
–
come
sopra
rappresentato e difeso – proponeva opposizione avverso il verbale di
contestazione
numero
XXXX
elevato
dalla
Polizia
Stradale
della
Sezione di Cosenza (Sottosezione di Paola) in data 24 agosto 2004 in
località Acquicella del comune di Amantea (provincia di Cosenza), per
aver violato l’articolo 146, commi primo e secondo, del Codice della
Strada,
in
quanto
circolava
senza
osservare
gli
obblighi
imposti
dalla segnaletica orizzontale avendo superato la striscia continua di
mezzeria.
L’opposizione si basava sui presupposti della mancata commissione di
alcuna infrazione e del posizionamento della pattuglia della Polizia
di Stato a distanza troppo ragguardevole da permettere l’accertamento
della
presunta
infrazione
commessa
(come
da
dichiarazioni
del
presunto trasgressore a verbale).
All’udienza
del
ricorrente,
che
21
si
dicembre
riportava
2004
compariva
integralmente
ai
il
procuratore
motivi
del
del
proprio
ricorso.
Eccepiva il dottore Tocci la mancata costituzione del Prefetto di
Cosenza
con
scaturente
conseguente
dall’assenza
richiesta
di
delega
di
declaratoria
allegata
alla
di
contumacia
comparsa
di
costituzione e risposta sottoscritta dal vice-prefetto aggiunto.
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ASSOLVIMENTO
AMMINISTRAZIONE RESISTENTE – MANCATO ASS
OLVIMENTO ONERE PROBATORIO GRAVANTE QUALE ATTRICE
IN SENSO SOSTANZIALE – NECESSARIO ACCOGLIMENTO RICORSO INTRODUTTIVO
Nessuno comunque compariva per la Pubblica Amministrazione opposta,
nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e
pur
avendo
pervenire
la
Polizia
all’Ufficio
Stradale
della
Territoriale
del
sezione
Governo
di
Cosenza
della
fatto
provincia
di
Cosenza controdeduzioni allegate al fascicolo di parte resistente e
contenute nell’atto individuato dal numero XXXX del 12 novembre 2004.
La causa veniva pertanto rinviata all’udienza del 31 marzo 2005 per
l’audizione degli agenti accertatori dell’infrazione dante causa al
verbale opposto, signor XXXX e signor XXXX, e del teste di parte
opponente, signor XXXX. In tale udienza si dava atto dell’assenza del
procuratore del ricorrente per motivi di salute e della presenza dei
summenzionati
agenti,
cosicché
la
causa
veniva
rinviata
per
i
medesimi incombenti all’udienza del 09 giugno 2005.
All’udienza
doglianze
del
giugno
argomentate
l’accoglimento,
parte
09
opposta
nel
evidenziando
e
2005,
ricorso
ancora
sostenendo
il
dottore
Tocci
introduttivo
una
volta
la
e
ribadiva
ne
chiedeva
contumacia
consequenzialmente
le
della
l’inutilità
dell’audizione degli agenti della Polizia Stradale pur presenti e del
teste del ricorrente cui rinunciava espressamente. Sosteneva comunque
la
genericità
delle
dell’infrazione
dante
controdeduzioni
causa
al
dell’organo
verbale
opposto
accertatore
e
chiedeva
l’assegnazione della causa a sentenza previa revoca della richiesta
di condanna di parte resistente alle spese di giudizio.
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ASSOLVIMENTO
AMMINISTRAZIONE RESISTENTE – MANCATO ASS
OLVIMENTO ONERE PROBATORIO GRAVANTE QUALE ATTRICE
IN SENSO SOSTANZIALE – NECESSARIO ACCOGLIMENTO RICORSO INTRODUTTIVO
La
causa
veniva
quindi
tenuta
a
sentenza,
previa
revoca
dell’ordinanza di audizione dei testi. Si procedeva alla lettura del
dispositivo in udienza come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Preliminarmente
deve
dichiararsi
la
contumacia
della
Pubblica
Amministrazione opposta, poiché, pur avendo essa fatto pervenire in
Cancelleria comparsa di costituzione e risposta a firma del viceprefetto
aggiunto,
la
stessa
era
priva
della
delega
prefettizia
conferita per iscritto e quindi inefficace, il tutto con conseguente
improcedibilità
nel
sentire
gli
agenti
accertatori
sui
fatti
di
causa.
La Corte Suprema ha infatti stabilito che “per la costituzione in
giudizio del Prefetto, la delega al funzionario incaricato, pur in
assenza di forme particolari, deve essere conferita per iscritto, sia
per ragioni processuali in conformità con l’articolo 83 del Codice di
Procedura Civile sia per regolarità amministrativa ex legge 07 agosto
1990 numero 241” (Cass. Civ., sez. I, 15/03/2001 n. 3761).
Da ciò consegue che l’adito Giudicante, dovendo decidere sulla base
degli atti disponibili ed in considerazione che l’opposta Pubblica
Amministrazione
risulti
non
costituita
o
comunque
irregolarmente
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GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA – MANCATA COSTITUZIONE DELLA PUBBLICA
ASSOLVIMENTO
AMMINISTRAZIONE RESISTENTE – MANCATO ASS
OLVIMENTO ONERE PROBATORIO GRAVANTE QUALE ATTRICE
IN SENSO SOSTANZIALE – NECESSARIO ACCOGLIMENTO RICORSO INTRODUTTIVO
costituita, non può che limitarsi a valutare i fatti per come esposti
dal ricorrente.
Va poi considerato che la Corte Suprema, con sentenze numero 7296/96
e
373/98,
ha
ancora
stabilito
che
“nella
circostanza
in
cui
l’opponente può dimostrare le proprie eccezioni soltanto sulla base
degli
atti
a
disposizione
ed
in
possesso
della
Pubblica
Amministrazione, la loro mancata produzione da parte dell’Autorità
opposta
idoneo
non
a
può
non
suffragare
costituire
un
decisivo
presuntivamente
la
elemento
sussistenza
di
giudizio
delle
ragioni
dell’opponente stesso”.
D’altra parte, nel giudizio regolato dagli articoli 22 e 23 della
legge
689/81
si
realizza
un’inversione
dell’onere
della
prova
in
favore del ricorrente e conseguentemente la Pubblica Amministrazione
assumendo
la
veste
sostanziale
di
attore
è
tenuta,
ai
sensi
dell’articolo 2697 del Codice Civile, a provare la fondatezza dei
fatti
e
delle
motivazioni
poste
a
fondamento
del
provvedimento
impugnato dunque la sussistenza della pretesa sanzionatoria (GdP Oria
06/01/03) che nel giudizio de quo risulta completamente inesistente.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace del Mandamento di Amantea, definitivamente
pronunciando sulla causa in epigrafe, visto l’articolo 23 della legge
689/1981, così provvede:
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AMMINISTRAZIONE RESISTENTE – MANCATO ASS
OLVIMENTO ONERE PROBATORIO GRAVANTE QUALE ATTRICE
IN SENSO SOSTANZIALE – NECESSARIO ACCOGLIMENTO RICORSO INTRODUTTIVO
•
annulla il provvedimento impugnato;
•
compensa le spese.
Sentenza esecutiva ope legis.
Amantea (Cs), 13 giugno 2005
Depositata in Cancelleria addì 17 giugno 2005
Il Giudice di Pace (Dott. Ivan Notarianni)
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UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI MORMANNO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il
Giudice
di
Pace
del
Mandamento
di
Mormanno,
nella
persona
dell’avvocato Carmela Donato, ha pronunciato, ai sensi dell’art. 23
della l. 24/11/1981 n. 689, la seguente
SENTENZA
nella
causa
civile
iscritta
al
n.
96/C/05
del
Ruolo
Generale
e
vertente
TRA
G.
A.,
rappresentato
e
difeso
dall’avv.
Mario
Tocci
del
Foro
di
Cosenza
Ricorrente
E
Ufficio
Territoriale
del
Governo
della
provincia
di
Cosenza,
in
persona del Prefetto in carica
Resistente contumace
Oggetto: Opposizione a sanzione amministrativa
Conclusioni: Come in atti
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AMMINISTRAZIONE RESISTENTE – MANCATO ASS
OLVIMENTO ONERE PROBATORIO GRAVANTE QUALE ATTRICE
IN SENSO SOSTANZIALE – NECESSARIO ACCOGLIMENTO RICORSO INTRODUTTIVO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in Cancelleria addì 19 maggio 2005, G. A.
proponeva
opposizione
avverso
il
verbale
di
contestazione
n.
XXXXXX, elevato in data 19 gennaio 2004 dalla Polizia Stradale di
Potenza
sull’Autostrada
A3
Salerno
–
Reggio
Calabria
nel
territorio del comune di Laino Borgo per violazione dell’articolo
142,
comma
ottavo,
del
Codice
della
Strada,
rilevata
a
mezzo
apparecchio Autovelox 104 C/2 49419.
Il
ricorrente
chiedeva
l’annullamento
dell’opposto
verbale
per
omessa contestazione immediata dell’infrazione e addiceva, tra gli
altri motivi di ricorso, la mancanza di prova circa il corretto
funzionamento
rilevazione,
dell’apparecchio
la
mancanza
di
utilizzato
segnaletica
al
circa
momento
la
della
presenza
dell’autovelox nel tratto di strada percorso e la sussistenza di
varie irregolarità nella compilazione del verbale.
Nessuno compariva per la Pubblica Amministrazione resistente, che
non si costituiva in giudizio così da determinare il Giudicante
alla declaratoria di contumacia all’udienza del 30 settembre 2005.
Alla stessa udienza del 30 settembre 2005, la causa veniva decisa
come da separato dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
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ASSOLVIMENTO
AMMINISTRAZIONE RESISTENTE – MANCATO ASS
OLVIMENTO ONERE PROBATORIO GRAVANTE QUALE ATTRICE
IN SENSO SOSTANZIALE – NECESSARIO ACCOGLIMENTO RICORSO INTRODUTTIVO
In
primis
si
evidenzia
costituendosi
e
non
come
la
Pubblica
presentandosi
in
Amministrazione,
giudizio,
ha
non
omesso
di
assolvere all’onere probatorio che su di essa incombe, rinunciando
a fornire “fatti costituitivi” in grado di confermare la pretesa
punitiva
messa
in
dubbio
dall’opponente
e
quindi
la
prova
di
quanto valutato e riportato nell’opposto verbale di contestazione.
Da ciò consegue che l’adito Magistrato, dovendo decidere sulla
base degli atti disponibili, non può che limitarsi a valutare i
fatti per come esposti dal ricorrente.
Sulla mancata contestazione immediata, gli articoli 383 e 385 del
Regolamento
di
disciplina
che
articoli
200
si
e
contestazione
correttezza
Esecuzione
correla
201
del
immediata
del
del
Codice
con
quella
Codice
ha
procedimento
della
un
Strada
speciale
della
Strada,
rilievo
dettano
sancita
per
essenziale
sanzionatorio,
onde
essa
una
dagli
cui
la
per
la
non
può
essere omessa ogni qualvolta sia possibile, con la conseguenza che
la detta omissione costituisce una violazione di legge che rende
illegittimi
i
successivi
eventuali
atti
del
procedimento
amministrativo.
Il verbale de quo, nel caso di specie, è affetto da nullità in
quanto la contestazione immediata, pur concretamente possibile,
non
fu
effettuata
ed
inoltre
poiché
privo
di
sottoscrizione
autografa dell’agente accertatore.
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IN SENSO SOSTANZIALE – NECESSARIO ACCOGLIMENTO RICORSO INTRODUTTIVO
L’adito
Magistrato,
disporre
dunque,
l’annullamento
ritiene
di
dell’opposto
dover
legittimamente
provvedimento,
la
cui
efficacia di piena prova fino a querela di falso, stante la sua
natura
di
riguardo
a
atto
pubblico,
quei
fatti
non
che,
in
può
essergli
ragione
delle
riconosciuta
loro
con
modalità
di
accadimento repentino, non si siano potuti controllare secondo un
metro sufficientemente obiettivo (Cass. Civ. 10/04/1999 n. 3522).
Infatti esso deve contenere a pena di nullità una motivazione
ampia perché possa essere ritenuta sufficiente ed adeguata, posto
che la natura afflittiva dell’atto richiede l’indicazione delle
ragioni per le quali si ritiene la fondatezza dell’accertamento,
che nel caso che ci occupa non risulta provato in quanto l’Ente
convenuto non ha preso parte al giudizio.
A tutto quanto sin qui esposto si aggiunga il fatto che l’articolo
4 del Decreto Legge numero 121 del 2002, come convertito in legge,
stabilisce
un
obbligo
Amministrazione
attestante
oltre
a
i
che
fatti
quella
di
ha
e
le
informazione
omesso
di
circostanze
riguardante
a
carico
fornire
la
relative
l’omologazione
e
della
Pubblica
documentazione
all’accertamento,
la
taratura
del
rilevatore utilizzato.
Infatti è indispensabile conoscere se lo strumento di rilevamento
della
velocità
sia
stato
tarato
e
a
quando
risalga
l’ultima
taratura, al fine di stabilire se lo stesso era conforme a tutte
le disposizioni di legge in materia.
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ASSOLVIMENTO
AMMINISTRAZIONE RESISTENTE – MANCATO ASS
OLVIMENTO ONERE PROBATORIO GRAVANTE QUALE ATTRICE
IN SENSO SOSTANZIALE – NECESSARIO ACCOGLIMENTO RICORSO INTRODUTTIVO
Gli
strumenti
di
misurazione
(compresi
quelli
che
rilevano
la
velocità) devono essere tarati periodicamente al fine di stabilire
la
loro
attendibilità
legalmente
con
riconosciuti
e
riferimento
verificare
a
campioni
l’eventuale
nazionali
presenza
di
errori sistematici rispetto a detti campioni sia al momento della
consegna
dello
strumento
da
parte
del
fabbricante
che
durante
l’uso.
Tali
risultanze
dagli
enti
vanno
preposti
periodicamente
a
tali
e
previamente
controlli,
al
fine
certificate
di
eliminare
qualsiasi dubbio sull’attendibilità della misurazione.
Inoltre, il sopra menzionato articolo 4 del Decreto Legge numero
121 del 2002 stabilisce un obbligo di informazione a carico della
Pubblica
Amministrazione
attraverso
qualsiasi
strumento
di
comunicazione atto a segnalare agli utenti della strada l’impiego
di
idonea
segnaletica
che
indichi
la
presenza
di
appositi
dispositivi di rilevamento e controllo della velocità.
Tale informazione deve essere eseguita in qualsiasi maniera e i
segnali stradali di indicazione vanno installati ad una distanza
adeguata dal luogo in cui venga utilizzato il dispositivo.
Inoltre
sui
detti
segnali
che
limitano
la
velocità
massima
consentita devono essere riportati gli estremi dell’ordinanza che
autorizza l’apposizione degli stessi, ai sensi dell’articolo 77
del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e comunque
Sentenzee reperit
reperitee e commentat
commentatee dall’avv. Mario Tocci, specialista forense SSPL, collaboratore della Cattedra di
Sentenz
Facoltà
vice--presidente
Diritto Privato della F
acoltà di Scienze Politiche dell’Università Statale degli Studi della Calabria, vice
e socio fondatore della Camera degli Avvocati e dei Patrocinatori Legali Tributaristi della provincia di Cosenza
Recapito di posta elettronica: [email protected]
GIUDICE DI PACE DI AMANTEA
GIUDICE DI PACE DI MORMANNO
SENTENZA DEL 24 GIUGNO 2005
SENTENZA DEL 14 APRILE 2006
ESTENSORE NOTARIANNI
ESTENSORE DONATO
GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA – MANCATA COSTITUZIONE DELLA PUBBLICA
ASSOLVIMENTO
AMMINISTRAZIONE RESISTENTE – MANCATO ASS
OLVIMENTO ONERE PROBATORIO GRAVANTE QUALE ATTRICE
IN SENSO SOSTANZIALE – NECESSARIO ACCOGLIMENTO RICORSO INTRODUTTIVO
in
ossequio
al
principio
generale
della
correttezza
e
della
trasparenza dell’azione della Pubblica Amministrazione.
In
conclusione,
conseguente
il
ricorso
annullamento
va
accolto
dell’atto
perché
impugnato
fondato,
in
con
quanto
illegittimo.
Con vittoria delle spese di giudizio da distrarsi in favore del
procuratore antistatario.
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
•
Accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il verbale di
contestazione
n.
XXXXXX,
elevato
in
data
19
gennaio
2004
dalla Polizia Stradale di Potenza, nonché la decurtazione di
2 (due) punti dalla patente di guida del ricorrente;
•
Condanna l’Ufficio Territoriale del Governo della provincia
di Cosenza, in persona del Prefetto in carica, a rifondere in
favore del procuratore antistatario del ricorrente le spese
di giudizio, che si liquidano in Euro … (omissis) …
Così deciso in Mormanno addì 30 settembre 2005
Depositata in Cancelleria addì 14 aprile 2006
Il Giudice di Pace (Avv. Carmela Donato)
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