Guida operativa: Imprese di pulizia, disinfezione, disinfestazione
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Guida operativa: Imprese di pulizia, disinfezione, disinfestazione
IMPRESE Modalità, nn cl In caso Guida operativa: Imprese di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione (Legge n. 82/94 e D.M. 274/97) Aggiornata dicembre 2010 Attività rientranti nella disciplina delle pulizie Si intendono, per imprese di pulizie, tutte le imprese che svolgono una o più delle seguenti attività: a) pulizia: complesso di operazioni atte a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza**; b) disinfezione: complesso di operazioni aventi lo scopo di rendere sani ambienti ed aree mediante la distruzione o in attivazione di organismi patogeni**; c) disinfestazione: complesso di operazioni aventi lo scopo di distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie; d) derattizzazione: complesso di operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia; e) sanificazione: complesso di operazioni atte a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore. **L’esercizio di attività di pulizia e/o disinfezione non richiede l’indicazione di un preposto alla gestione tecnica, né il possesso di requisiti professionali MA IL SOLO POSSESSO DEI REQUISITI MORALI E DI CAPACITA’ ECONOMICO – FINANZIARIA. INIZIO DELL'ATTIVITÀ Art. 19 della legge 241/90, nella nuova versione introdotta dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le imprese sono tenute a presentare segnalazione certificata di inizio attività (s.c.i.a.) all’ufficio del Registro delle imprese nella cui provincia l’impresa ha fissato la propria sede legale, utilizzando il modello Scia/82, accompagnato dai modelli già previsti per le denunce al Registro delle imprese o Albo Artigiani. Si sottolinea che concettualmente e giuridicamente la segnalazione certificata di inizio di attività resta una vera e propria dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà idonea a dimostrare i requisiti necessari all’esercizio dell’attività. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Le imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione Europea, che intendano aprire sedi o unità locali sul territorio nazionale per svolgere una delle suddette attività, hanno titolo all’iscrizione qualora sussistano i requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza per lo svolgimento della stessa attività. Non rientrano nell’attività d’impresa di pulizia di cui alla Legge n. 82/1994 le seguenti attività (precisazione del Ministero dell’Industria diramata con lettera circolare dell’ 8.01.2001): pulizia di caminetti; l’espurgo dei pozzi neri; la sterilizzazione di terreni ed ambienti;la pulizia di arenili, strade, piazze, cigli stradali; la manutenzione e la pulizia di giardini, corsi d’acqua, sentieri; l’attività di disinfestazione o fumigazione, in locali confinati, di merci e derrate per mezzo di gas tossici. 2 CASI PARTICOLARI Struttura interna di impresa non del settore Se un'impresa non del settore si avvale di propria struttura interna per esercitare attività di disinfestazione, derattizzazione e/o sanificazione nei propri edifici (uffici, capannone, ecc.), deve iscrivere nel r.e.a. il responsabile tecnico che, con i propri requisiti professionali, abilita la struttura tecnica interna stessa. Per l'iscrizione utilizza gli usuali modelli r.e.a. accompagnati dall'intercalare P e dal modello Rt/82 e un modello Ono/82. Trasferimento sede da altra provincia In caso di trasferimento della sede principale o operativa in altra provincia, dato che le abilitazioni relative all’attività di pulizia, hanno valore in tutto il territori nazionale, l’impresa non deve ripresentare una nuova segnalazione certificata di inizio attività (S.c.i.a.) e attendere un ulteriore riconoscimento di requisiti da parte dell’ufficio Registro delle imprese di arrivo, ma deve presentare soltanto gli usuali modelli di iscrizione (UL, S5, ecc.). In questo caso l’attività trasferita deve essere la medesima e non devono esserci stati cambiamenti nella persona del responsabile tecnico. Per le imprese che esercitano attività di disinfestazione, derattizzazione e/o sanificazione l’attività trasferita deve essere la medesima e non ci devono essere stati cambiamenti nella persona del preposto alla gestione tecnica. Per le imprese che esercitano attività di pulizia e/o disinfezione (per le quali non è prevista la figura del preposto alla gestione tecnica) è sufficiente che l’attività trasferita sia la medesima. Trasferimento dell'azienda L’impresa che si intesti una attività di pulizia e/o disinfezione e/o disinfestazione e/o derattizzazione e/o sanificazione, già attiva a seguito di: • trasferimento di azienda o di ramo di azienda; • conferimento di azienda; • fusione, scissione e incorporazione; • trasformazione eterogenea presenta gli usuali modelli previsti per le iscrizioni nel Registro delle imprese e/o r.e.a. allegando i modelli Rt/82, Ono/82. Sospensione dell'attività L’impresa che abbia iscritto la sospensione dell’attività senza cancellare la propria posizione dal Registro delle imprese, quando riprenda l'attività medesima (nel caso di imprese di disinfestazione, derattizzazione e/o sanificazione anche con il medesimo preposto alla gestione tecnica) deve presentare esclusivamente gli usuali modelli previsti per le iscrizioni nel Registro delle imprese e/o r.e.a.. L’impresa di disinfestazione, derattizzazione e/o sanificazione che abbia iscritto la sospensione dell’attività senza cancellare la propria posizione dal Registro delle imprese, quando riprenda la attività, avvalendosi di diverso preposto alla gestione tecnica, deve presentare gli usuali modelli previsti per le iscrizioni nel Registro delle imprese e/o r.e.a, allegando i modelli Rt/82e Ono/82, relativi al nuovo preposto alla gestione tecnica. Se la sospensione dell’attività si protrae oltre i 365 giorni, l’impresa dovrà reiterare la procedura di avvio dell’attività. La sospensione determinata per ragioni disciplinari/cautelari segue le specifiche procedure previste dall’art. 5 del decreto ministeriale 274/97. Apertura di Unità locale L’impresa che sia già attiva, se apre una unità locale per la medesima attività, non è tenuta a presentare ulteriore segnalazione di inizio di attività (S.c.i.a.), ma deve presentare esclusivamente gli usuali modelli previsti per le iscrizioni nel Registro delle imprese e/o r.e.a. 3 REQUISITI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ Requisiti di capacità economico-finanziaria (art. 2, comma 1, D.M. 274/97). inesistenza di protesti a carico del titolare di ditta individuale, dei soci delle s.n.c. e della s.a.s., degli amministratori delle società di capitali e delle società cooperative. Tale requisito sussiste anche in presenza di eventuali protesti a condizione che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’art. 17 della legge n. 108 del 1996, ovvero l’integrale pagamento dei debiti connessi al protesto (in questo caso allegare titolo quietanzato); Tale requisito verrà accertato d’ufficio attraverso il registro informatico della Camera di Commercio. che l’impresa ha regolarmente iscritto all’INAIL tutti i propri addetti, per i quali sussiste l’obbligo; che l’impresa ha regolarmente iscritto all’INPS (o lo farà nei termini prescritti) tutti i propri addetti, compreso il titolare i familiari e i soci prestatori d’opera per i quali sussiste l’obbligo; che l’impresa applica regolarmente i contratti collettivi di settore (qualora occupi personale dipendente); che l’impresa (o nel caso di impresa individuale, il suo titolare) è titolare almeno di un c/c bancario (o postale). Requisiti di onorabilità (art. 2 Legge 82/94) Devono essere dimostrati da: Il titolare di impresa individuale e l’institore o il direttore che questi abbia preposto all’esercizio dell’impresa, di un ramo di essa o di una sua sede; tutti i soci di società in nome collettivo; tutti i soci accomandatari di sas o di sapa; tutti gli amministratori di società di capitali di ogni tipo ivi comprese le cooperative. Ogni persona sopra indicata potrà autocertificare tali requisiti utilizzando il modello “Ono/82”, disponibile sul sito internet e presso lo sportello delle Camere di Commercio di Latina. Ciò comporta l’assunzione di responsabilità penali in caso di dichiarazioni false o mendaci. I requisiti di onorabilità sono quelli previsti dall’art. 2 co. 1 della Legge 82/94 e in particolare: non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non siano in corso procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio di una professione o di un’arte o all’interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione; non sia stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare; non siano state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27.12.1956 n. 423, 10.2.1962 n. 57, 31.5.1965 n. 575 e 13.9.1982 n. 646, e successive modificazioni, o non siano in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso; non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all’art. 513- bis del codice penale; non siano state accertate contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa. Perdita dei requisiti Se l’impresa perde uno dei requisiti previsti dalla Legge 82/1994 e dal D.M. 274/1997 saranno avviate le procedure d’ufficio di rito. 4 PREPOSTO ALLA GESTIONE TECNICA di imprese che esercitano l’attività di disinfestazione, derattizzazione e/o sanificazione Nomina del preposto alla gestione tecnica L’impresa di disinfestazione, derattizzazione e/o sanificazione che presenta la dichiarazione di inizio dell’attività, utilizzando il modello PulDia/82, deve dimostrare il possesso dei “requisiti di capacità tecnica e organizzativa”, che si intendono acquisiti con l’individuazione del preposto alla gestione tecnica. Il preposto alla gestione tecnica può essere nominato per più imprese fatta eccezione per le imprese artigiane, e deve rispettare un “rapporto di immedesimazione” con l’impresa che si individua in una delle seguenti figure: • titolare amministratore (in caso di amm.re unico o presidente e vice presidente Consiglio di Amministrazione, negli altri casi l’immedesimazione è dimostrata da iscrizione INAIL) • socio (produrre una autocertificazione del datore di lavoro le mansioni, il livello di inquadramento e il codice del contratto di pulizia applicato) • institore • dipendente qualificato o specializzato (produrre una autocertificazione le mansioni, il livello di inquadramento e il codice del contratto di pulizia applicato) • collaboratore familiare • associato in partecipazione (con contratto debitamente registrato all’Agenzia delle entrate) • procuratore, con procura relativa all’esercizio dell’attività di impresa di pulizie • prestatore di lavoro somministrato (già interinale) • prestatore di lavoro ripartito Non è consentita la nomina di un consulente o professionista esterno. N.B.: per le imprese artigiane il preposto alla gestione tecnica deve necessariamente essere o il titolare dell’impresa individuale o un socio lavorante di s.n.c. o di s.r.l. o socio lavorante accomandatario di s.a.s. *Inoltre si fa presente che la stessa persona può essere nominata preposto alla gestione tecnica al massimo per due società ( ma occorre presentare la dichiarazione liberatoria di ambedue le società). Nel caso di impresa artigiana tale possibilità è esclusa. Requisiti tecnico-professionali (art. 2, comma 3, D.M. 274/97). Il preposto alla gestione tecnica di un’impresa che eserciti l’attività di disinfestazione, derattizzazione e/o sanificazione deve possedere uno dei seguenti requisiti tecnico professionali: A) titolo di studio - diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell’attività; - diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l’attività; - attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l’attività, conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale. E’ necessario che il corso di studi specifico abbia previsto almeno un corso biennale di chimica, nonché nozioni di scienze naturali e biologiche (Circolare del Ministero dell’industria (ora Ministero dello Sviluppo economico) n. 3428/c del 25 novembre 1997) va allegato, oltre alla fotocopia del titolo di studio, una dichiarazione rilasciata dall’Istituto di provenienza del titolo, ove siano specificati il numero di anni e le materie previste dal corso di studio all’epoca in cui lo stesso è stato conseguito; in sostituzione di tali documenti è possibile allegare una dettagliata autocertificazione). 5 B) assolvimento dell’obbligo scolastico ed acquisizione di esperienza professionale I nati prima del 1952 per provare l’assolvimento dell’obbligo scolastico devono dimostrare la frequenza della scuola dell’obbligo per 5 anni, i nati dal 1952 se dimostrano la frequenza della scuola dell’obbligo per 8 anni; i nati dal 1985 al 1989 se dimostrano la frequenza della scuola dell’obbligo per 9 anni. Per l’esperienza lavorativa si richiede un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività di almeno tre anni in qualità di: • titolare, amministratore, socio, lavorante iscritto all’INAIL • collaboratore familiare, lavorante iscritto all’INAIL • dipendente operaio qualificato o specializzato (produrre una autocertificazione del datore di lavoro le mansioni, il livello di inquadramento e il codice del contratto di pulizia applicato) (inclusa formazione lavoro con conseguimento della qualifica d’uscita; escluso apprendistato). • associato in partecipazione (con contratto di associazione registrato Agenzia entrate) • prestatore di lavoro somministrato (già interinale) v. Circ. Mica 3600 del 10/04/2006 • prestatore di lavoro intermittente v. Circ. Mica 3600 del 10/04/2006 • prestatore di lavoro ripartito v. Circ. Mica 3600 del 10/04/2006. C) casi particolari Rientrare in uno dei seguenti casi: - soggetto in possesso dei requisiti già accertati dalla Camera di commercio o Commissione provinciale dell’artigianato; - dipendente di impresa/ente non del settore che abbia svolto attività di disinfestazione, derattizzazione e/o sanificazione nell’ufficio tecnico interno. Nomina (aggiunta) di ulteriore preposto La nomina di un ulteriore preposto per la medesima attività (solo nel caso di esercizio dell’attività di disinfestazione, derattizzazione e/o sanificazione) deve essere comunicata dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa entro 30 giorni il verificarsi dell’evento, utilizzando la denuncia/domanda del Registro delle imprese (modello Registro delle imprese e intercalare P), unitamente al modello “RT/82”.. Cessazione e contestuale sostituzione dell’unico preposto La cessazione con contestuale sostituzione dell’unico preposto (solo nel caso di esercizio dell’attività di disinfestazione, derattizzazione e/o sanificazione) deve essere comunicata dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa entro 30 giorni dall’evento presentando il modello delle imprese corredato di un intercalare P per la cessazione del precedente preposto ed uno per comunicare la nomina del nuovo; “RT/82”, relativo alla nomina del nuovo preposto e un modello “ONO/82”. Predetti intercalari devono contenere le dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio relative a tutti i requisiti. Cessazione dell’unico preposto La cessazione dell’unico preposto (solo nel caso di esercizio dell’attività di disinfestazione, derattizzazione e/o sanificazione) deve essere comunicata dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa entro 30 giorni dall’evento pena la comminazione di sanzioni previtse dal D. m. 274/97. Nel caso di cessazione del preposto occorre presentare al Registro delle imprese il modello per la cessazione dell’attività, corredato di un intercalare P per la cessazione del preposto. Anche nel caso di cessazione dell’attività occorre presentare il modello base previsto dal Registro Imprese e Intercalare P di cessazione. 6 FASCE DI CLASSIFICAZIONE (riferimento alla circolare M.I.C.A. n. 3428/c del 25/11/1997) Trascorsi almeno due anni dall’inizio dell’attività le imprese di pulizia , regolarmente iscritte al Registro Imprese o all’Albo Imprese Artigiane ai sensi dell’art. 1 della legge 82/94, possono essere ammesse a partecipare secondo la normativa comunitaria alle procedure di affidamento dei servizi (appalti) appalti pubblici. A tal fine devono risultare iscritte, su domanda, nel Registro delle Imprese o nell’Albo delle Imprese Artigiane, in una delle seguenti le seguenti fasce di classificazione, presentando il modello “MF/82”, disponibile sul sito internet e presso lo sportello della Camera di Commercio di Latina: fascia a) fino a € 51.646,00 fascia b) fino a € 206.583,00 fascia c) fino a € 361.520,00 fascia d) fino a € 516.457,00 fascia e) fino a € 1.032.914,00 fascia f) fino a € 2.065.828,00 fascia g) fino a € 4.131.655,00 fascia h) fino a € 6.197.483,00 fascia i) fino a € 8.263.310,00 fascia l) oltre a € 8.263.310,00 Requisiti economico-finanziari per l’iscrizione nella fascia L’iscrizione in una specifica fascia di classificazione avviene sulla base del volume di affari, al netto dell’IVA, realizzato dall’impresa mediamente nell’ultimo triennio, o nel minor periodo di attività (comunque non inferiore a due anni): la fascia di classificazione da richiedere è quella immediatamente superiore a quella comprendente il predetto importo medio “.. Naturalmente per le imprese che, oltre alle attività di pulizia di cui all’articolo 1della legge n. 82 del 1994 e del regolamento di attuazione approvato con D.M. n. 274 del 1997, esercitano anche altre attività, potrà essere preso in considerazione soltanto il volume di affari relativo alle attività di pulizia. Nessuna distinzione, invece, la legge e il regolamento hanno previsto riguardo i fatturati ascrivibili alle varie tipologie delle attività di pulizia. Sicché l’impresa che opera in più di uno dei relativi settori può far valere il proprio volume di affari per l’iscrizione nelle singole fasce di cui all’articolo 3 del regolamento indipendentemente dallo specifico settore in cui lo ha realizzato. Resta inteso, comunque, che l’impresa potrà esercitare la propria attività soltanto con riferimento alle specializzazioni per le quali ha ottenuto l’iscrizione al Registro delle imprese, sulla base dei requisiti tecnico-professionali posseduti).(circolare n. 3428/c del 25/11/1997). Nel caso di iscrizione nella prima fascia l’importo medio deve essere almeno di euro 30.987,00. I requisiti da dimostrare sono i seguenti: 1. Elenco dei servizi forniti nel periodo di riferimento almeno un servizio di importo complessivo non inferiore al 40% dell’importo massimo della fascia immediatamente inferiore a quella per la quale si richiede l’iscrizione; ovvero almeno due servizi di importo complessivo non inferiore al 50%; ovvero almeno tre servizi di importo complessivo non inferiore al 60%. N. B.: Le suddette percentuali devono essere calcolate facendo riferimento all’importo corrispondente alla fascia immediatamente inferiore a quella per la quale di richiede l’iscrizione. 7 Per l’inserimento nella prima fascia le predette percentuali vanno applicate all’importo massimo della fascia stessa (euro 51.646,00). Nella tabella sottostante, si propone il calcolo delle percentuali dei servizi eseguiti per ciascuna fascia (arrotondato all’unità di euro): Fascia di classificazione Fascia a) Fascia b) Fascia c) Fascia d) Fascia e) Fascia f) Fascia g) Fascia h) Fascia i) Fascia l) 1 servizio (Euro) 12.395,00 20.658,00 82.633,00 144.608,00 206.583,00 413.166,00 826.331,00 1.652.662,00 2.478.993,00 3.305.324,00 2 servizi (totale Euro) 15.494,00 25.823,00 103.291,00 180.760,00 258.227,00 516.457,00 1.032.914,00 2.065.828,00 3.098.741,00 4.131.655,00 3 servizi (totale Euro) 18.592,00 30.987,00 123.949,00 216.912,00 309.874,00 619.748,00 1.239.497,00 2.478.993,00 3.718.490,00 4.957.986,00 Si precisa che i suddetti importi possono essere riferiti anche a contratti pluriennali: pertanto il contratto può riguardare anche l’intero periodo di riferimento e quindi scontare servizi per importo annuale frazionato. Le imprese che non possiedono i requisiti minimi di cui sopra debbono ritenersi escluse dalla possibilità di partecipare all’affidamento di servizi di pulizia da parte delle pubbliche amministrazioni (circolare n. 3428/c del 25/11/1997). 2. Costo complessivo lordo per il personale dipendente Per ogni anno del periodo di riferimento un costo complessivo non inferiore al 40% dei costi totali; ovvero per ogni anno del periodo di riferimento un costo complessivo non inferiore al 60% dei costi totali (se l’attività è esclusivamente quella di pulizia e disinfezione); Non potendo dimostrare le suddette percentuali è possibile allegare gli attestati INPS e INAIL comprovanti la regolarità della posizione previdenziale e assicurativa di tutti gli addetti dell’impresa (es. titolare, familiari, collaboratori, soci prestatori d’opera, dipendenti). 3. Rapporti con il sistema bancario È necessario comprovare tale requisito con apposite dichiarazioni bancarie o postali riferite agli affidamenti effettivamente accordati 4. Libri paga e matricola È necessario presentare copia dei libri paga e matricola. In alternativa è possibile presentare copia del modello 770, comprensivo dei relativi quadri, per ciascuno degli anni di riferimento. 5. Elenco dei servizi È necessario presentare un elenco di tutti i servizi prestati dall’impresa negli ultimi tre anni o nel minor periodo (utilizzando il modello “elencoservizi” disponibile sul sito internet e presso lo sportello delle Camere di Commercio di Latina). 6. Elenco dei contratti È necessario presentare un elenco dei contratti in essere alla data di presentazione della domanda (utilizzando il modello “elencocontratti” disponibile sul sito internet e presso lo sportello delle Camere di Commercio di Latina). 7. Attestazione dei committenti È necessario presentare le attestazioni dei committenti dei servizi prestati utilizzando il modello Att/82, sottoscritto o con firma digitale o graficamente allegando copia del documento di identità in corso di validità. 8 Subentro di attività (fusione, successione, ecc.) Nei casi di subentro nell’attività (es. imprenditore individuale succeduto nell’attività a seguito del decesso del precedente titolare, fusione per incorporazione, ecc.) è possibile fare ricorso, ai fini dell’iscrizione nelle fasce di classificazione, anche al fatturato dell’impresa cessata, a condizione che sia verificabile la continuità delle relative attività. Analogamente potrà operarsi anche nei casi di subentro nelle attività a seguito di incorporazione o fusione Variazione negativa Qualora successivamente si verifichino i presupposti per la classificazione dell’impresa in una fascia inferiore a quella di appartenenza, deve essere presentata al Registro delle Imprese o all’Albo Artigiani la relativa denuncia di variazione, utilizzando il modello “MF/82” corredato della documentazione prevista (elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento con l’indicazione per gli stessi dei compensi ricevuti sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Il termine per comunicare la variazione negativa della fascia è di un anno dal suo verificarsi. E’ invece facoltativa la comunicazione della sussistenza dei presupposti per la classificazione dell’impresa in una fascia superiore MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE IMPRESA IN UN GIORNO A) IMPRESA INDIVIDUALE DI NUOVA COSTITUZIONE Presentazione della segnalazione certificata (S.c.i.a.) Il modello Scia/82 accompagna il modello I1 del Registro delle imprese. L’utente dovrà inserire la data di inizio attività e riportare negli appositi riquadri la descrizione corretta dell’attività svolta e la descrizione dell’attività prevalente 16 . Nel caso di inizio attività disinfestazione, derattizzazione e sanificazione al modello base l’impresa dovrà allegare l’Intercalare «P» del preposto alla gestione tecnica. La data di inizio dell’attività dovrà coincidere con quella di presentazione dell’istanza al Registro delle Imprese. B) IMPRESA INDIVIDUALE GIÀ ISCRITTA PER ALTRA ATTIVITÀ Presentazione della segnalazione certificata (S.c.i.a.) Il modello Scia/82 accompagna il modello I2 o UL previsto per il Registro delle imprese. L’utente dovrà inserire la data di inizio attività e riportare negli appositi riquadri la descrizione corretta della nuova attività, la descrizione integrale dell’attività svolta (attività nuova e attività precedente) e la descrizione dell’attività prevalente. L’attività denunciata negli appositi riquadri dei modelli I1, I2, UL, AA deve fedelmente corrispondere al contenuto delle categorie/settori indicati nel modello Scia/82 relativo alla segnalazione certificata di inizio di attività. Nel caso di inizio attività disinfestazione, derattizzazione e sanificazione al modello base l’impresa dovrà allegare l’Intercalare «P» del preposto alla gestione tecnica (nota bene: se coincide con il titolare dell'impresa l’intercalare «P» deve essere sempre predisposto con la funzione «modifica»). 9 La data di inizio dell’attività dovrà coincidere con quella di presentazione dell’istanza al Registro delle imprese. C) SOCIETÀ INATTIVA Presentazione della segnalazione certificata (S.c.i.a.) Il modello Scia/82 accompagna il modello S5 o UL previsto per il Registro delle imprese. L’utente dovrà inserire la data di inizio attività e riportare negli appositi riquadri la descrizione corretta dell’attività e la descrizione dell’attività prevalente. L’attività denunciata negli appositi riquadri dei modelli S5,UL, AA deve fedelmente corrispondere al contenuto delle categorie/settori indicati nel modello Scia/82 relativo alla segnalazione certificata di inizio di attività. Nel caso di inizio attività disinfestazione, derattizzazione e sanificazione al modello base l’impresa dovrà allegare l’Intercalare «P» del preposto alla gestione tecnica (nota bene: se coincide con un amministratore/socio della società, l’intercalare «P» deve essere sempre predisposto con la funzione «modifica»). La data di inizio dell’attività dovrà coincidere con quella di presentazione dell’istanza al Registro delle imprese. D) SOCIETÀ GIÀ ATTIVA Presentazione della segnalazione certificata (S.c.i.a.) Il modello Scia/82 accompagna il modello S5 o UL previsto per il Registro delle imprese. L’utente dovrà inserire la data di inizio attività e riportare negli appositi riquadri la descrizione corretta della nuova attività, la descrizione integrale dell’attività svolta (attività nuova e attività precedente) e la descrizione dell’attività prevalente. L’attività denunciata negli appositi riquadri dei modelli S5,UL, AA deve fedelmente corrispondere al contenuto delle categorie/settori indicati nel modello Scia/82 relativo alla segnalazione certificata di inizio di attività. Nel caso di inizio attività disinfestazione, derattizzazione e sanificazione al modello base l’impresa dovrà allegare l’Intercalare «P» del preposto alla gestione tecnica (nota bene: se coincide con un amministratore/socio della società, l’intercalare «P» deve essere sempre predisposto con la funzione «modifica»). La data di inizio dell’attività dovrà coincidere con quella di presentazione dell’istanza al Registro delle imprese. MODULISTICA Tutta la modulistica predisposta per l’attività di installazione di impianti, di seguito indicata, è disponibile sui siti internet: Scia/82 modello di segnalazione certificata di inizio attività Ono/82 modello di dichiarazione sostitutiva per i requisiti di onorabilità. Rt/82 modello per la nomina/aggiunta/sostituzione di responsabile tecnico MF82 modello per iscrizione nella fascia di classificazione Att/82 modello per l’attestazione del committente N.B.: NEL CASO DI SOSTITUZIONE amministratore unico (srl spa soc coop) socio accomandatario (SAS SAA) soci consiglieri modello R. I. “ S2” dovrà essere allegata l’autocertificazione ONO/82 in quanto i soggetti di cui sopra devono esser 10 possesso dei requisiti morali e di onorabilità che verranno accertati nel caso di nuove nomine. MODULISTICA /COSTI AMMINISTRATIVI Impresa in un giorno: imprese individuali e società Unica fase Individuali Società Coop. Sociali I1 / I2 /UL S5 / UL S5 / UL Scia/82 SI SI SI Ono/82(eventuale) SI SI SI Modulistica R.I. Modello base Modulistica «pulizia» Costi amministrativi Diritti di segreteria La misura prevista per il Registro delle La misura prevista per il La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 9,00 Registro delle imprese imprese maggiorata di € 15,00 maggiorata di € 15,00 Imposta di bollo SI NO NO Concessione governativa 168,00 168,00 NO Si rammenta che per l'iscrizione è dovuto il diritto annuale, che va corrisposto, entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza al Registro delle imprese. * in caso di utilizzo dei modelli ai soli fini Rea il bollo non è dovuto Preposto alla gestione tecnica – disinfestazione derattizzazione e sanificazione NOMINA AGGIUNTA di ulteriore PREPOSTO Individuali Società Coop. Sociali Modello base I2 / UL S5 / UL S5 / UL Intercalare Int. P Int. P Int. P SI SI SI Modulistica R.I. Modulistica «pulizia» Rt/82 Costi amministrativi Diritti di segreteria La misura prevista per il La misura prevista per il Registro delle imprese Registro delle imprese maggiorata di € 9,00 maggiorata di € 15,00 La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00 Imposta di bollo NO NO NO Concessione governativa 168,00 168,00 NO 11 CESSAZIONE E CONTESTUALE SOSTITUZIONE DELL’UNICO PREPOSTO (è sufficiente un solo adempimento) Individuali Società Coop. Sociali Modello base I2 / UL S5 / UL S5 / UL Intercalare 2 Int. P 2 Int. P 2 Int. P SI SI SI Modulistica R.I. Modulistica «pulizia» Rt/82 Costi amministrativi Diritti di segreteria La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 9,00 La misura prevista per il La misura prevista per il Registro delle Registro delle imprese imprese maggiorata di € 15,00 maggiorata di € 15,00 Imposta di bollo NO NO NO Concessione governativa 168,00 168,00 NO CESSAZIONE E SUCCESSIVA SOSTITUZIONE DELL’UNICO PREPOSTO(occorrono due adempimenti) – primo: fase relativa alla cessazione del precedente preposto Individuali Società Coop. Sociali Modello base I2 / UL S5 / UL S5 / UL Intercalare Int. P Int. P Int. P Modulistica R.I. Modulistica «pulizia» nessuna Costi amministrativi Diritti di segreteria Imposta di bollo La misura prevista per il Registro delle imprese SI * La misura prevista per il La misura prevista per il Registro delle imprese Registro delle imprese NO NO CESSAZIONE E SUCCESSIVA SOSTITUZIONE DELL'UNICO PREPOSTO (occorrono due adempimenti) – secondo: fase relativa alla nomina del nuovo responsabile tecnico Individuali Società Coop. Sociali Modello base I2 / UL S5 / UL S5 / UL Intercalare Int. P Int. P Int. P SI SI SI Modulistica R.I. Modulistica «pulizia» Rt/82 Costi amministrativi Diritti di segreteria Imposta di bollo Concessione governativa La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 9,00 SI * 168,00 La misura prevista per il La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00 Registro delle imprese maggiorata di € 15,00 NO NO 168,00 NO 12 * in caso di utilizzo dei modelli ai soli fini Rea il bollo non è dovuto. Fasce di classificazione Iscrizione/variazione della fascia di classificazione Individuali Società Coop. Sociali I2 S5 S5 MF/82 SI SI SI ATT/82 SI SI SI Modulistica R.I. Modello base Modulistica «pulizia» Costi amministrativi Diritti di segreteria La misura prevista per il La misura prevista per il La misura prevista per il Registro Registro delle imprese Registro delle imprese delle imprese maggiorata di € 15,00 maggiorata di € 15,00 maggiorata di € 9,00 Imposta di bollo SI SI NO Concessione governativa NO NO NO 13