Guida operativa: Imprese di pulizia, disinfezione, disinfestazione

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Guida operativa: Imprese di pulizia, disinfezione, disinfestazione
IMPRESE
Modalità, nn cl
In caso
Guida operativa:
Imprese di pulizia,
disinfezione,
disinfestazione,
derattizzazione e
sanificazione
(Legge n. 82/94 e D.M. 274/97)
Aggiornata dicembre 2010
Attività rientranti nella disciplina delle pulizie
Si intendono, per imprese di pulizie, tutte le imprese che svolgono una o più delle seguenti attività:
a) pulizia: complesso di operazioni atte a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici,
oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza**;
b) disinfezione: complesso di operazioni aventi lo scopo di rendere sani ambienti ed aree mediante la
distruzione o in attivazione di organismi patogeni**;
c) disinfestazione: complesso di operazioni aventi lo scopo di distruggere piccoli animali, in particolare
artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non
desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a
singola specie;
d) derattizzazione: complesso di operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa
oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;
e) sanificazione: complesso di operazioni atte a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia
e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del
microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda
l’illuminazione e il rumore.
**L’esercizio di attività di pulizia e/o disinfezione non richiede l’indicazione di un preposto alla gestione
tecnica, né il possesso di requisiti professionali MA IL SOLO POSSESSO DEI REQUISITI MORALI E DI
CAPACITA’ ECONOMICO – FINANZIARIA.
INIZIO DELL'ATTIVITÀ
Art. 19 della legge 241/90, nella nuova versione introdotta dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Le imprese sono tenute a presentare segnalazione certificata di inizio attività (s.c.i.a.) all’ufficio del
Registro delle imprese nella cui provincia l’impresa ha fissato la propria sede legale, utilizzando il modello
Scia/82, accompagnato dai modelli già previsti per le denunce al Registro delle imprese o Albo Artigiani.
Si sottolinea che concettualmente e giuridicamente la segnalazione certificata di inizio di attività resta una
vera e propria dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà idonea a dimostrare i requisiti
necessari all’esercizio dell’attività.
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Le imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione Europea, che intendano aprire sedi o unità locali sul
territorio nazionale per svolgere una delle suddette attività, hanno titolo all’iscrizione qualora sussistano i
requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza per lo svolgimento della stessa attività.
Non rientrano nell’attività d’impresa di pulizia di cui alla Legge n. 82/1994 le seguenti attività (precisazione
del Ministero dell’Industria diramata con lettera circolare dell’ 8.01.2001):
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pulizia di caminetti;
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l’espurgo dei pozzi neri;
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la sterilizzazione di terreni ed ambienti;la pulizia di arenili, strade, piazze, cigli stradali;
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la manutenzione e la pulizia di giardini, corsi d’acqua, sentieri;
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l’attività di disinfestazione o fumigazione, in locali confinati, di merci e derrate per mezzo di gas
tossici.
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CASI PARTICOLARI
Struttura interna di impresa non del settore
Se un'impresa non del settore si avvale di propria struttura interna per esercitare attività di disinfestazione,
derattizzazione e/o sanificazione nei propri edifici (uffici, capannone, ecc.), deve iscrivere nel r.e.a. il
responsabile tecnico che, con i propri requisiti professionali, abilita la struttura tecnica interna stessa. Per
l'iscrizione utilizza gli usuali modelli r.e.a. accompagnati dall'intercalare P e dal modello Rt/82 e un modello
Ono/82.
Trasferimento sede da altra provincia
In caso di trasferimento della sede principale o operativa in altra provincia, dato che le abilitazioni relative
all’attività di pulizia, hanno valore in tutto il territori nazionale, l’impresa non deve ripresentare una nuova
segnalazione certificata di inizio attività (S.c.i.a.) e attendere un ulteriore riconoscimento di requisiti da parte
dell’ufficio Registro delle imprese di arrivo, ma deve presentare soltanto gli usuali modelli di iscrizione (UL,
S5, ecc.). In questo caso l’attività trasferita deve essere la medesima e non devono esserci stati cambiamenti
nella persona del responsabile tecnico. Per le imprese che esercitano attività di disinfestazione, derattizzazione
e/o sanificazione l’attività trasferita deve essere la medesima e non ci devono essere stati cambiamenti nella
persona del preposto alla gestione tecnica. Per le imprese che esercitano attività di pulizia e/o disinfezione (per
le quali non è prevista la figura del preposto alla gestione tecnica) è sufficiente che l’attività trasferita sia la
medesima.
Trasferimento dell'azienda
L’impresa che si intesti una attività di pulizia e/o disinfezione e/o disinfestazione e/o
derattizzazione e/o sanificazione, già attiva a seguito di:
• trasferimento di azienda o di ramo di azienda;
• conferimento di azienda;
• fusione, scissione e incorporazione;
• trasformazione eterogenea
presenta gli usuali modelli previsti per le iscrizioni nel Registro delle imprese e/o r.e.a.
allegando i modelli Rt/82, Ono/82.
Sospensione dell'attività
L’impresa che abbia iscritto la sospensione dell’attività senza cancellare la propria posizione dal Registro delle
imprese, quando riprenda l'attività medesima (nel caso di imprese di disinfestazione, derattizzazione e/o
sanificazione anche con il medesimo preposto alla gestione tecnica) deve presentare esclusivamente gli usuali
modelli previsti per le iscrizioni nel Registro delle imprese e/o r.e.a..
L’impresa di disinfestazione, derattizzazione e/o sanificazione che abbia iscritto la sospensione dell’attività
senza cancellare la propria posizione dal Registro delle imprese, quando riprenda la attività, avvalendosi di
diverso preposto alla gestione tecnica, deve presentare gli usuali modelli previsti per le iscrizioni nel Registro
delle imprese e/o r.e.a, allegando i modelli Rt/82e Ono/82, relativi al nuovo preposto alla gestione tecnica.
Se la sospensione dell’attività si protrae oltre i 365 giorni, l’impresa dovrà reiterare la procedura di avvio
dell’attività. La sospensione determinata per ragioni disciplinari/cautelari segue le specifiche procedure previste
dall’art. 5 del decreto ministeriale 274/97.
Apertura di Unità locale
L’impresa che sia già attiva, se apre una unità locale per la medesima attività, non è tenuta a presentare ulteriore
segnalazione di inizio di attività (S.c.i.a.), ma deve presentare esclusivamente gli usuali modelli previsti per le
iscrizioni nel Registro delle imprese e/o r.e.a.
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REQUISITI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti di capacità economico-finanziaria (art. 2, comma 1, D.M. 274/97).
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inesistenza di protesti a carico del titolare di ditta individuale, dei soci delle s.n.c. e della s.a.s., degli
amministratori delle società di capitali e delle società cooperative. Tale requisito sussiste anche in presenza
di eventuali protesti a condizione che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’art. 17 della legge n. 108
del 1996, ovvero l’integrale pagamento dei debiti connessi al protesto (in questo caso allegare titolo
quietanzato); Tale requisito verrà accertato d’ufficio attraverso il registro informatico della Camera di
Commercio.
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che l’impresa ha regolarmente iscritto all’INAIL tutti i propri addetti, per i quali sussiste l’obbligo;
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che l’impresa ha regolarmente iscritto all’INPS (o lo farà nei termini prescritti) tutti i propri addetti,
compreso il titolare i familiari e i soci prestatori d’opera per i quali sussiste l’obbligo;
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che l’impresa applica regolarmente i contratti collettivi di settore (qualora occupi personale
dipendente);
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che l’impresa (o nel caso di impresa individuale, il suo titolare) è titolare almeno di un c/c bancario
(o postale).
Requisiti di onorabilità (art. 2 Legge 82/94)
Devono essere dimostrati da:
Il titolare di impresa individuale e l’institore o il direttore che questi abbia preposto all’esercizio dell’impresa,
di un ramo di essa o di una sua sede;
tutti i soci di società in nome collettivo;
tutti i soci accomandatari di sas o di sapa;
tutti gli amministratori di società di capitali di ogni tipo ivi comprese le cooperative.
Ogni persona sopra indicata potrà autocertificare tali requisiti utilizzando il modello “Ono/82”, disponibile sul
sito internet e presso lo sportello delle Camere di Commercio di Latina. Ciò comporta l’assunzione di
responsabilità penali in caso di dichiarazioni false o mendaci.
I requisiti di onorabilità sono quelli previsti dall’art. 2 co. 1 della Legge 82/94 e in particolare:
non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non siano in corso procedimenti penali nei
quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni
o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell’interdizione
dall’esercizio di una professione o di un’arte o all’interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia
intervenuta la riabilitazione;
non sia stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare;
non siano state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27.12.1956 n. 423, 10.2.1962
n. 57, 31.5.1965 n. 575 e 13.9.1982 n. 646, e successive modificazioni, o non siano in corso procedimenti
penali per reati di stampo mafioso;
non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all’art. 513- bis del codice
penale;
non siano state accertate contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di
assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via
amministrativa.
Perdita dei requisiti
Se l’impresa perde uno dei requisiti previsti dalla Legge 82/1994 e dal D.M. 274/1997 saranno
avviate le procedure d’ufficio di rito.
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PREPOSTO ALLA GESTIONE TECNICA
di imprese che esercitano l’attività di disinfestazione, derattizzazione e/o sanificazione
Nomina del preposto alla gestione tecnica
L’impresa di disinfestazione, derattizzazione e/o sanificazione che presenta la dichiarazione di inizio
dell’attività, utilizzando il modello PulDia/82, deve dimostrare il possesso dei “requisiti di capacità tecnica e
organizzativa”, che si intendono acquisiti con l’individuazione del preposto alla gestione tecnica.
Il preposto alla gestione tecnica può essere nominato per più imprese fatta eccezione per le imprese artigiane, e
deve rispettare un “rapporto di immedesimazione” con l’impresa che si individua in una delle seguenti figure:
• titolare
amministratore (in caso di amm.re unico o presidente e vice presidente Consiglio di Amministrazione, negli
altri casi l’immedesimazione è dimostrata da iscrizione INAIL)
• socio (produrre una autocertificazione del datore di lavoro le mansioni, il livello di inquadramento e il codice
del contratto di pulizia applicato)
• institore
• dipendente qualificato o specializzato (produrre una autocertificazione le mansioni, il livello di inquadramento
e il codice del contratto di pulizia applicato)
• collaboratore familiare
• associato in partecipazione (con contratto debitamente registrato all’Agenzia delle entrate)
• procuratore, con procura relativa all’esercizio dell’attività di impresa di pulizie
• prestatore di lavoro somministrato (già interinale)
• prestatore di lavoro ripartito
Non è consentita la nomina di un consulente o professionista esterno.
N.B.: per le imprese artigiane il preposto alla gestione tecnica deve necessariamente essere o il titolare
dell’impresa individuale o un socio lavorante di s.n.c. o di s.r.l. o socio lavorante accomandatario di s.a.s.
*Inoltre si fa presente che la stessa persona può essere nominata preposto alla gestione tecnica al massimo per
due società ( ma occorre presentare la dichiarazione liberatoria di ambedue le società).
Nel caso di impresa artigiana tale possibilità è esclusa.
Requisiti tecnico-professionali (art. 2, comma 3, D.M. 274/97).
Il preposto alla gestione tecnica di un’impresa che eserciti l’attività di disinfestazione, derattizzazione e/o
sanificazione deve possedere uno dei seguenti requisiti tecnico professionali:
A) titolo di studio
- diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell’attività;
- diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l’attività;
- attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l’attività, conseguito ai sensi della legislazione vigente in
materia di formazione professionale.
E’ necessario che il corso di studi specifico abbia previsto almeno un corso biennale di chimica, nonché
nozioni di scienze naturali e biologiche (Circolare del Ministero dell’industria (ora Ministero dello Sviluppo
economico) n. 3428/c del 25 novembre 1997) va allegato, oltre alla fotocopia del titolo di studio, una
dichiarazione rilasciata dall’Istituto di provenienza del titolo, ove siano specificati il numero di anni e le
materie previste dal corso di studio all’epoca in cui lo stesso è stato conseguito; in sostituzione di tali
documenti è possibile allegare una dettagliata autocertificazione).
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B) assolvimento dell’obbligo scolastico ed acquisizione di esperienza professionale
I nati prima del 1952 per provare l’assolvimento dell’obbligo scolastico devono dimostrare la frequenza della
scuola dell’obbligo per 5 anni, i nati dal 1952 se dimostrano la frequenza della scuola dell’obbligo per 8 anni; i
nati dal 1985 al 1989 se dimostrano la frequenza della scuola dell’obbligo per 9 anni.
Per l’esperienza lavorativa si richiede un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo
di attività di almeno tre anni in qualità di:
• titolare, amministratore, socio, lavorante iscritto all’INAIL
• collaboratore familiare, lavorante iscritto all’INAIL
• dipendente operaio qualificato o specializzato (produrre una autocertificazione del datore di lavoro le
mansioni, il livello di inquadramento e il codice del contratto di pulizia applicato) (inclusa formazione lavoro
con conseguimento della qualifica d’uscita; escluso apprendistato).
• associato in partecipazione (con contratto di associazione registrato Agenzia entrate)
• prestatore di lavoro somministrato (già interinale) v. Circ. Mica 3600 del 10/04/2006
• prestatore di lavoro intermittente v. Circ. Mica 3600 del 10/04/2006
• prestatore di lavoro ripartito v. Circ. Mica 3600 del 10/04/2006.
C) casi particolari
Rientrare in uno dei seguenti casi:
- soggetto in possesso dei requisiti già accertati dalla Camera di commercio o Commissione provinciale
dell’artigianato;
- dipendente di impresa/ente non del settore che abbia svolto attività di disinfestazione, derattizzazione e/o
sanificazione nell’ufficio tecnico interno.
Nomina (aggiunta) di ulteriore preposto
La nomina di un ulteriore preposto per la medesima attività (solo nel caso di esercizio dell’attività di
disinfestazione, derattizzazione e/o sanificazione) deve essere comunicata dal titolare o dal legale
rappresentante dell’impresa entro 30 giorni il verificarsi dell’evento, utilizzando la denuncia/domanda del
Registro delle imprese (modello Registro delle imprese e intercalare P), unitamente al modello “RT/82”..
Cessazione e contestuale sostituzione dell’unico preposto
La cessazione con contestuale sostituzione dell’unico preposto (solo nel caso di esercizio dell’attività di
disinfestazione, derattizzazione e/o sanificazione) deve essere comunicata dal titolare o dal legale
rappresentante dell’impresa entro 30 giorni dall’evento presentando il modello delle imprese corredato di un
intercalare P per la cessazione del precedente preposto ed uno per comunicare la nomina del nuovo; “RT/82”,
relativo alla nomina del nuovo preposto e un modello “ONO/82”. Predetti intercalari devono contenere le
dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio relative a tutti i requisiti.
Cessazione dell’unico preposto
La cessazione dell’unico preposto (solo nel caso di esercizio dell’attività di disinfestazione, derattizzazione e/o
sanificazione) deve essere comunicata dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa entro 30 giorni
dall’evento pena la comminazione di sanzioni previtse dal D. m. 274/97. Nel caso di cessazione del preposto
occorre presentare al Registro delle imprese il modello per la cessazione dell’attività, corredato di un intercalare
P per la cessazione del preposto.
Anche nel caso di cessazione dell’attività occorre presentare il modello base previsto dal Registro Imprese e
Intercalare P di cessazione.
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FASCE DI CLASSIFICAZIONE (riferimento alla circolare M.I.C.A. n. 3428/c del 25/11/1997)
Trascorsi almeno due anni dall’inizio dell’attività le imprese di pulizia , regolarmente iscritte al Registro
Imprese o all’Albo Imprese Artigiane ai sensi dell’art. 1 della legge 82/94, possono essere ammesse a
partecipare secondo la normativa comunitaria alle procedure di affidamento dei servizi
(appalti) appalti pubblici.
A tal fine devono risultare iscritte, su domanda, nel Registro delle Imprese o nell’Albo delle Imprese Artigiane,
in una delle seguenti le seguenti fasce di classificazione, presentando il modello “MF/82”, disponibile sul sito
internet e presso lo sportello della Camera di Commercio di Latina:
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fascia a) fino a € 51.646,00
fascia b) fino a € 206.583,00
fascia c) fino a € 361.520,00
fascia d) fino a € 516.457,00
fascia e) fino a € 1.032.914,00
fascia f) fino a € 2.065.828,00
fascia g) fino a € 4.131.655,00
fascia h) fino a € 6.197.483,00
fascia i) fino a € 8.263.310,00
fascia l) oltre a € 8.263.310,00
Requisiti economico-finanziari per l’iscrizione nella fascia
L’iscrizione in una specifica fascia di classificazione avviene sulla base del volume di affari, al netto dell’IVA,
realizzato dall’impresa mediamente nell’ultimo triennio, o nel minor periodo di attività (comunque non
inferiore a due anni): la fascia di classificazione da richiedere è quella immediatamente superiore a quella
comprendente il predetto importo medio “.. Naturalmente per le imprese che, oltre alle attività di pulizia di cui
all’articolo 1della legge n. 82 del 1994 e del regolamento di attuazione approvato con D.M. n. 274 del 1997,
esercitano anche altre attività, potrà essere preso in considerazione soltanto il volume di affari relativo alle
attività di pulizia. Nessuna distinzione, invece, la legge e il regolamento hanno previsto riguardo i fatturati
ascrivibili alle varie tipologie delle attività di pulizia. Sicché l’impresa che opera in più di uno dei relativi
settori può far valere il proprio volume di affari per l’iscrizione nelle singole fasce di cui all’articolo 3 del
regolamento indipendentemente dallo specifico settore in cui lo ha realizzato. Resta inteso, comunque, che
l’impresa potrà esercitare la propria attività soltanto con riferimento alle specializzazioni per le quali ha
ottenuto l’iscrizione al Registro delle imprese, sulla base dei requisiti tecnico-professionali posseduti).(circolare
n. 3428/c del 25/11/1997).
Nel caso di iscrizione nella prima fascia l’importo medio deve essere almeno di euro 30.987,00.
I requisiti da dimostrare sono i seguenti:
1. Elenco dei servizi forniti nel periodo di riferimento

almeno un servizio di importo complessivo non inferiore al 40% dell’importo massimo della fascia
immediatamente inferiore a quella per la quale si richiede l’iscrizione;

ovvero almeno due servizi di importo complessivo non inferiore al 50%;

ovvero almeno tre servizi di importo complessivo non inferiore al 60%.
N. B.: Le suddette percentuali devono essere calcolate facendo riferimento all’importo corrispondente
alla fascia immediatamente inferiore a quella per la quale di richiede l’iscrizione.
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Per l’inserimento nella prima fascia le predette percentuali vanno applicate all’importo massimo della fascia
stessa (euro 51.646,00).
Nella tabella sottostante, si propone il calcolo delle percentuali dei servizi eseguiti per ciascuna
fascia (arrotondato all’unità di euro):
Fascia di classificazione
Fascia a)
Fascia b)
Fascia c)
Fascia d)
Fascia e)
Fascia f)
Fascia g)
Fascia h)
Fascia i)
Fascia l)
1 servizio (Euro)
12.395,00
20.658,00
82.633,00
144.608,00
206.583,00
413.166,00
826.331,00
1.652.662,00
2.478.993,00
3.305.324,00
2 servizi (totale Euro)
15.494,00
25.823,00
103.291,00
180.760,00
258.227,00
516.457,00
1.032.914,00
2.065.828,00
3.098.741,00
4.131.655,00
3 servizi (totale Euro)
18.592,00
30.987,00
123.949,00
216.912,00
309.874,00
619.748,00
1.239.497,00
2.478.993,00
3.718.490,00
4.957.986,00
Si precisa che i suddetti importi possono essere riferiti anche a contratti pluriennali: pertanto il contratto
può riguardare anche l’intero periodo di riferimento e quindi scontare servizi per importo annuale frazionato.
Le imprese che non possiedono i requisiti minimi di cui sopra debbono ritenersi escluse dalla possibilità di
partecipare all’affidamento di servizi di pulizia da parte delle pubbliche amministrazioni (circolare n. 3428/c
del 25/11/1997).
2. Costo complessivo lordo per il personale dipendente

Per ogni anno del periodo di riferimento un costo complessivo non inferiore al 40% dei
costi totali;

ovvero per ogni anno del periodo di riferimento un costo complessivo non inferiore al
60% dei costi totali (se l’attività è esclusivamente quella di pulizia e disinfezione);
Non potendo dimostrare le suddette percentuali è possibile allegare gli attestati INPS e INAIL comprovanti la
regolarità della posizione previdenziale e assicurativa di tutti gli addetti dell’impresa (es. titolare, familiari,
collaboratori, soci prestatori d’opera, dipendenti).
3. Rapporti con il sistema bancario
È necessario comprovare tale requisito con apposite dichiarazioni bancarie o postali riferite agli affidamenti
effettivamente accordati
4. Libri paga e matricola
È necessario presentare copia dei libri paga e matricola. In alternativa è possibile presentare copia
del modello 770, comprensivo dei relativi quadri, per ciascuno degli anni di riferimento.
5. Elenco dei servizi
È necessario presentare un elenco di tutti i servizi prestati dall’impresa negli ultimi tre anni o nel minor periodo
(utilizzando il modello “elencoservizi” disponibile sul sito internet e presso lo sportello delle Camere di
Commercio di Latina).
6. Elenco dei contratti
È necessario presentare un elenco dei contratti in essere alla data di presentazione della domanda (utilizzando il
modello “elencocontratti” disponibile sul sito internet e presso lo sportello delle Camere di Commercio di
Latina).
7. Attestazione dei committenti
È necessario presentare le attestazioni dei committenti dei servizi prestati utilizzando il modello Att/82,
sottoscritto o con firma digitale o graficamente allegando copia del documento di identità in corso di validità.
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Subentro di attività (fusione, successione, ecc.)
Nei casi di subentro nell’attività (es. imprenditore individuale succeduto nell’attività a seguito del decesso del
precedente titolare, fusione per incorporazione, ecc.) è possibile fare ricorso, ai fini dell’iscrizione nelle fasce di
classificazione, anche al fatturato dell’impresa cessata, a condizione che sia verificabile la continuità delle
relative attività. Analogamente potrà operarsi anche nei casi di subentro nelle attività a seguito di
incorporazione o fusione
Variazione negativa
Qualora successivamente si verifichino i presupposti per la classificazione dell’impresa in una fascia inferiore a
quella di appartenenza, deve essere presentata al Registro delle Imprese o all’Albo
Artigiani la relativa denuncia di variazione, utilizzando il modello “MF/82” corredato della documentazione
prevista (elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento con l’indicazione per gli stessi dei compensi
ricevuti sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Il termine per comunicare la variazione negativa della fascia è di un anno dal suo verificarsi.
E’ invece facoltativa la comunicazione della sussistenza dei presupposti per la classificazione dell’impresa in
una fascia superiore
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE IMPRESA IN UN GIORNO
A)
IMPRESA INDIVIDUALE DI NUOVA COSTITUZIONE
Presentazione della segnalazione certificata (S.c.i.a.)
Il modello Scia/82 accompagna il modello I1 del Registro delle imprese.
L’utente dovrà inserire la data di inizio attività e riportare negli appositi riquadri la descrizione corretta
dell’attività svolta e la descrizione dell’attività prevalente 16 .
Nel caso di inizio attività disinfestazione, derattizzazione e sanificazione al modello base l’impresa dovrà
allegare l’Intercalare «P» del preposto alla gestione tecnica.
La data di inizio dell’attività dovrà coincidere con quella di presentazione dell’istanza al Registro delle
Imprese.
B) IMPRESA INDIVIDUALE GIÀ ISCRITTA PER ALTRA ATTIVITÀ
Presentazione della segnalazione certificata (S.c.i.a.)
Il modello Scia/82 accompagna il modello I2 o UL previsto per il Registro delle imprese.
L’utente dovrà inserire la data di inizio attività e riportare negli appositi riquadri la descrizione corretta della
nuova attività, la descrizione integrale dell’attività svolta (attività nuova e attività precedente) e la descrizione
dell’attività prevalente.
L’attività denunciata negli appositi riquadri dei modelli I1, I2, UL, AA deve fedelmente corrispondere al
contenuto delle categorie/settori indicati nel modello Scia/82 relativo alla segnalazione certificata di inizio di
attività.
Nel caso di inizio attività disinfestazione, derattizzazione e sanificazione al modello base l’impresa dovrà
allegare l’Intercalare «P» del preposto alla gestione tecnica (nota bene: se coincide con il titolare dell'impresa
l’intercalare «P» deve essere sempre predisposto con la funzione «modifica»).
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La data di inizio dell’attività dovrà coincidere con quella di presentazione dell’istanza al Registro delle
imprese.
C) SOCIETÀ INATTIVA
Presentazione della segnalazione certificata (S.c.i.a.)
Il modello Scia/82 accompagna il modello S5 o UL previsto per il Registro delle imprese.
L’utente dovrà inserire la data di inizio attività e riportare negli appositi riquadri la descrizione corretta
dell’attività e la descrizione dell’attività prevalente.
L’attività denunciata negli appositi riquadri dei modelli S5,UL, AA deve fedelmente corrispondere al contenuto
delle categorie/settori indicati nel modello Scia/82 relativo alla segnalazione certificata di inizio di attività.
Nel caso di inizio attività disinfestazione, derattizzazione e sanificazione al modello base l’impresa dovrà
allegare l’Intercalare «P» del preposto alla gestione tecnica (nota bene: se coincide con un amministratore/socio
della società, l’intercalare «P» deve essere sempre predisposto con la funzione «modifica»).
La data di inizio dell’attività dovrà coincidere con quella di presentazione dell’istanza al Registro delle
imprese.
D) SOCIETÀ GIÀ ATTIVA
Presentazione della segnalazione certificata (S.c.i.a.)
Il modello Scia/82 accompagna il modello S5 o UL previsto per il Registro delle imprese.
L’utente dovrà inserire la data di inizio attività e riportare negli appositi riquadri la descrizione corretta della
nuova attività, la descrizione integrale dell’attività svolta (attività nuova e attività precedente) e la descrizione
dell’attività prevalente.
L’attività denunciata negli appositi riquadri dei modelli S5,UL, AA deve fedelmente corrispondere al
contenuto delle categorie/settori indicati nel modello Scia/82 relativo alla segnalazione certificata di inizio di
attività.
Nel caso di inizio attività disinfestazione, derattizzazione e sanificazione al modello base l’impresa dovrà
allegare l’Intercalare «P» del preposto alla gestione tecnica (nota bene: se coincide con un amministratore/socio
della società, l’intercalare «P» deve essere sempre predisposto con la funzione «modifica»).
La data di inizio dell’attività dovrà coincidere con quella di presentazione dell’istanza al Registro delle
imprese.
MODULISTICA
Tutta la modulistica predisposta per l’attività di installazione di impianti, di seguito indicata, è disponibile sui
siti internet:
Scia/82 modello di segnalazione certificata di inizio attività
Ono/82 modello di dichiarazione sostitutiva per i requisiti di onorabilità.
Rt/82 modello per la nomina/aggiunta/sostituzione di responsabile tecnico
MF82 modello per iscrizione nella fascia di classificazione
Att/82 modello per l’attestazione del committente
N.B.: NEL CASO DI SOSTITUZIONE
amministratore unico (srl spa soc coop)
socio accomandatario (SAS SAA)
soci
consiglieri
modello R. I. “ S2” dovrà essere allegata l’autocertificazione ONO/82 in quanto i soggetti di cui sopra devono esser
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possesso dei requisiti morali e di onorabilità che verranno accertati nel caso di nuove nomine.
MODULISTICA /COSTI AMMINISTRATIVI
Impresa in un giorno: imprese individuali e società
Unica fase
Individuali
Società
Coop. Sociali
I1 / I2 /UL
S5 / UL
S5 / UL
Scia/82
SI
SI
SI
Ono/82(eventuale)
SI
SI
SI
Modulistica R.I.
Modello base
Modulistica «pulizia»
Costi amministrativi
Diritti di segreteria
La misura prevista per il Registro delle La misura prevista per il La misura prevista per il Registro delle
imprese maggiorata di € 9,00
Registro delle imprese
imprese maggiorata di € 15,00
maggiorata di € 15,00
Imposta di bollo
SI
NO
NO
Concessione governativa
168,00
168,00
NO
Si rammenta che per l'iscrizione è dovuto il diritto annuale, che va corrisposto, entro trenta giorni dalla data di
presentazione dell'istanza al Registro delle imprese.
* in caso di utilizzo dei modelli ai soli fini Rea il bollo non è dovuto
Preposto alla gestione tecnica – disinfestazione derattizzazione e
sanificazione
NOMINA
AGGIUNTA di ulteriore PREPOSTO
Individuali
Società
Coop. Sociali
Modello base
I2 / UL
S5 / UL
S5 / UL
Intercalare
Int. P
Int. P
Int. P
SI
SI
SI
Modulistica R.I.
Modulistica «pulizia»
Rt/82
Costi amministrativi
Diritti di segreteria
La misura prevista per il La misura prevista per il
Registro delle imprese Registro delle imprese
maggiorata di € 9,00
maggiorata di € 15,00
La misura prevista per il Registro delle
imprese maggiorata di € 15,00
Imposta di bollo
NO
NO
NO
Concessione governativa
168,00
168,00
NO
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CESSAZIONE E CONTESTUALE SOSTITUZIONE DELL’UNICO PREPOSTO (è sufficiente un solo adempimento)
Individuali
Società
Coop. Sociali
Modello base
I2 / UL
S5 / UL
S5 / UL
Intercalare
2 Int. P
2 Int. P
2 Int. P
SI
SI
SI
Modulistica R.I.
Modulistica «pulizia»
Rt/82
Costi amministrativi
Diritti di segreteria
La misura prevista per il
Registro delle imprese
maggiorata di € 9,00
La misura prevista per il La misura prevista per il Registro delle
Registro delle imprese
imprese maggiorata di € 15,00
maggiorata di € 15,00
Imposta di bollo
NO
NO
NO
Concessione governativa
168,00
168,00
NO
CESSAZIONE E SUCCESSIVA SOSTITUZIONE DELL’UNICO PREPOSTO(occorrono due adempimenti) – primo:
fase relativa alla cessazione del precedente preposto
Individuali
Società
Coop. Sociali
Modello base
I2 / UL
S5 / UL
S5 / UL
Intercalare
Int. P
Int. P
Int. P
Modulistica R.I.
Modulistica «pulizia»
nessuna
Costi amministrativi
Diritti di segreteria
Imposta di bollo
La misura prevista per il
Registro delle imprese
SI
*
La misura prevista per il La misura prevista per il Registro delle
imprese
Registro delle imprese
NO
NO
CESSAZIONE E SUCCESSIVA SOSTITUZIONE DELL'UNICO PREPOSTO (occorrono due adempimenti) –
secondo: fase relativa alla nomina del nuovo responsabile tecnico
Individuali
Società
Coop. Sociali
Modello base
I2 / UL
S5 / UL
S5 / UL
Intercalare
Int. P
Int. P
Int. P
SI
SI
SI
Modulistica R.I.
Modulistica «pulizia»
Rt/82
Costi amministrativi
Diritti di segreteria
Imposta di bollo
Concessione governativa
La misura prevista per il
Registro delle imprese
maggiorata di € 9,00
SI
*
168,00
La misura prevista per il La misura prevista per il Registro delle
imprese maggiorata di € 15,00
Registro delle imprese
maggiorata di € 15,00
NO
NO
168,00
NO
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* in caso di utilizzo dei modelli ai soli fini Rea il bollo non è dovuto.
Fasce di classificazione
Iscrizione/variazione della fascia di
classificazione
Individuali
Società
Coop. Sociali
I2
S5
S5
MF/82
SI
SI
SI
ATT/82
SI
SI
SI
Modulistica R.I.
Modello base
Modulistica «pulizia»
Costi amministrativi
Diritti di segreteria
La misura prevista per il La misura prevista per il La misura prevista per il Registro
Registro delle imprese Registro delle imprese delle imprese maggiorata di € 15,00
maggiorata di € 15,00
maggiorata di € 9,00
Imposta di bollo
SI
SI
NO
Concessione governativa
NO
NO
NO
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