Indagini preliminari. Costituiscono la prima fase del procedimento

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Indagini preliminari. Costituiscono la prima fase del procedimento
PREPARARE
DOMANDE
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Indagini preliminari.
Funzioni del Gip.
Notizia di reato.
Il cittadino ha l’obbligo di denunciare i reati dei quali viene a conoscenza
A
L’ORALE DELL’ESAME DI
E
SCHEMI
CURA DELL’AVV.
DI
AVVOCATO
PROCEDURA PENALE
VALTER MARCHETTI,
ANNO
2009
Costituiscono la prima fase del procedimento penale. Consistono in investigazioni svolte dalla PG e dal pm che ex art.327cpp ne ha la direzione. Hanno inizio nel momento in cui la notizia di reato perviene alla polizia giudiziaria o al pm. Terminano quando il pm esercita l’azione penale o ottiene dal giudice l’archiviazione richiesta.
Il Gip svolge, nella fase delle indagini preliminari, una funzione di controllo imparziale sui provvedimenti che incidono sulle fondamentali libertà garantite dalla Costituzione. Egli non esercita poteri di iniziativa; la sua funzione si caratterizza come una “giurisdizione semipiena” perché incontra due limiti fondamentali. La funzione è esercitata soltanto nei casi previsti dalla legge e su richiesta di parte ( 328 cpp). Fra i casi previsti dalla legge si ricorda la convalida dell’arresto e del fermo, l’emissione dei provvedimenti cautelari e l’autorizzazione alle intercettazioni. Il Gip non ha una cognizione piena del quadro investigativo, come accade in dibattimento, bensì deve decidere soltanto sulla base degli elementi presentati dalle parti potenziali ( pm, indagato, offeso).
La notizia di reato è una informazione che permette alla PG e al pm di venire a conoscenza di un illecito penale. La presenza di una notizia di reato produce tre effetti: 1) segna il passaggio dalla funzione di polizia di sicurezza ( osservazione generica e ricerca di eventuali reati che possono essere commessi) alla funzione di PG ( indagine su un reato); 2) impone alla PG che abbia appreso la notizia l’obbligo di informare il pm (347 cpp); 3) impone al pm l’obbligo di provvedere alla immediata iscrizione della notizia nel registro delle notizie di reato (335 cpp)
Di regola per il cittadino la denuncia è facoltativa; essa è rimessa al senso civico della persona. Vi sono alcune ipotesi in cui la denuncia è obbligatoria sotto la minaccia di sanzioni penali ( 333,1 cpp). Il privato ha infatti l’obbligo di denuncia nei seguenti casi: 1) quando sia cittadino italiana ed abbia avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato per il quale la legge stabilisce l’ergastolo; 2) quando abbia ricevuto cose provenienti da delitto ( 709 cp); 3) quando abbia notizia di materie esplodenti situate nel luogo da lui abitato ( 679 cp); 4) quando abbia subito un furto di armi o esplosivi; 5) quando abbia avuto conoscenza di un delitto di sequestro di persona a fini estorsivi
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Referto.
Termini entri cui la PG deve riferire la notizia di reato al pm.
Cosa sono le condizioni di procedibilità
Querela
Il referto è una particolare forma di denuncia alla quale è tenuto il soggetto privato che, nell’esercizio di una professione sanitaria, ha prestato la propria assistenza o opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto procedibile d’ufficio (365 cp). Il soggetto obbligato deve far pervenire il referto entro 48 h ( o se vi è pericolo nel ritardo immediatamente) al pm o alla PG. Quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale ( 365, 2 cp) non c’è obbligo di referto; ciò accade quando il sanitario ha assistito il responsabile del reato.
Come regola il codice pone l’obbligo alla PG di riferire la notizia di reato senza ritardo e per iscritto al pm. Sono previste alcune eccezioni. In primo luogo l’informativa deve essere data immediatamente anche in forma orale (347,3cpp) quando sussistono ragioni di urgenza o quando si tratta di determinati delitti gravi o di criminalità organizzata. Il termine è invece di 48 h nel caso in cui la PG abbia compiuto atti per i quali è prevista l’assistenza del difensore dell’indagato ( 347, 2bis cpp). Infine, l’avvenuto arresto in flagranza impone la PG l’obbligo di informare immediatamente il pm ( 386, 1 cpp).
Sono atti ai quali la legge subordina l’esercizio dell’azione penale in relazione a determinati reati per i quali non si debba procedere d’ufficio. Sono condizioni di procedibilità la querela, l’istanza, la richiesta di procedimento e l’autorizzazione a procedere. Tali istituti possono condizionare solo la promozione dell’azione ( istanza e richiesta) oppure sia questa che la prosecuzione ( querela e autorizzazione). Il difetto della condizione si riflette sul tipo di provvedimento in relazione al momento processuale in cui esso si verifica: archiviazione per improcedibilità, sentenza di non luogo a procede nell’udienza preliminare o sentenza di non doversi procedere in dibattimento.
E’ un atto con cui la persona offesa manifesta la volontà che si persegua penalmente il fatto di reato che essa ha subito; ciò a prescindere dal soggetto o dai soggetti che risulteranno esserne gli autori ( 120 cp). La querela si compone di due elementi: la notizia di reato e la manifestazione della volontà che si proceda penalmente in ordine al medesimo.
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DOMANDE
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Rinuncia alla querela
Può il querelante ritirare la querela presentata
In cosa consiste e quando deve essere inviata all’indagato l’informazione di garanzia
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L’ORALE DELL’ESAME DI
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CURA DELL’AVV.
DI
AVVOCATO
PROCEDURA PENALE
VALTER MARCHETTI,
ANNO
2009
E’ una atto irrevocabile ed incondizionato con cui la persona offesa, prima di aver proposto querela, manifesta la volontà che non si proceda penalmente per il reato subito (124 cp), attraverso un atto espresso o tacitamente.
Di regola la querela una volta proposta può essere revocata attraverso l’istituto della remissione che è un atto irrevocabile e incondizionato con cui la persona offesa, dopo aver proposto querela, manifesta la volontà che non si proceda penalmente per il fatto di reato. La remissione non produce effetto se il querelato l’ha ricusata espressamente o tacitamente. Questa regola soffre tuttavia una eccezione: nel caso di delitti in materia sessuale la querela proposta è irrevocabile ( 669septies, 3 cp).
L’informazione di garanzia è un atto con cui il pm informa la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa che sta per compiere un atto garantito. Essa contiene l’invito a ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia e l’indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della date e del luogo del fatto storico di reato ( 369 cpp), ovviamente se in quanto tali dati risultino dalle indagini. L’informazione di garanzia è inviata ( per posta in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno) solo quando il pm ritiene di compiere un atto garantito.
Informazione di garanzia ex art. 369 cpp e informazione sul diritto di difesa ex art.369bis cpp: il primo consente all’indagato di avere conoscenza del procedimento e di nominare un difensore che presenzi agli atti garantiti; il secondo lo si rende edotto del contenuto specifico del suo diritto alla difesa tecnica ( assistenza di un avvocato) e della obbligatorietà di essa.
Cosa si intende per atti garantiti
Sono quegli atti ai quali il difensore ha diritto di assistere previo avviso che deve essergli dato almeno 24 h prima del loro compimento. Si tratta dell’interrogatorio, dell’ispezione, del confronto ai quali partecipa l’indagato e dell’ispezione su persone diverse dall’indagato stesso. Nella categoria degli atti garantiti rientra anche l’accertamento tecnico non ripetibile disposto dal pm su persone o cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione ( 360 cpp). Il difensore di fiducia ( o d’ufficio) ha la facoltà ma non il dovere di assistere all’atto garantito; pertanto, l’atto è validamente compiuto se il difensore, regolarmente preavvisato, non si presenta.
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Gli atti di indagine sono conoscibili dall’indagato
In cosa consistono le indagini di iniziativa della PG
Quali garanzie prevede il codice per l’assunzione di sommarie
informazioni dall’indagato
A quali condizioni la PG può ottenere
dall’indagato dichiarazioni spontanee
Per gli atti di indagine compiuti dal pm e dalla PG è previsto come regola l’obbligo del segreto ex art.329, 1 cpp per garantire l’efficacia delle investigazioni. Tale vincolo comporta che l’atto di indagine non debba essere rivelato; il vincolo opera in modo oggettivo nel senso che grava su tutti i soggetti che siano a conoscenza dell’atto segreto. Essi sono obbligato a non rivelare l’atto a prescindere dalla loro qualifica di parte o di possibile testimone. Ovviamente l’atto può essere rivelato dall’inquirente a soggetti autorizzati a conoscerlo; ciò avviene ad esempio nei rapporti tra diversi uffici del pm impegnati in indagini collegate (371,1cpp). Il soggetto autorizzato a conoscere l’atto è a sua volta vincolato dall’obbligo del segreto. Il segreto permane fino al momento in cui la persona sottoposta alle indagini non ha diritto di conoscere gli atti. L’obbligo del segreto non sussiste in relazione a quegli atti che fin dall’origine siano conoscibili dall’indagato, quali gli atti garantiti o gli atti a sorpresa.
Il codice attribuisce alla PG il potere di continuare a svolgere, anche dopo la comunicazione della notizia di reato al pm, attività di propria iniziativa ( ex la perquisizione in caso di flagranza o evasione). E’ possibile distinguere ulteriormente tra una attività di iniziativa in senso stretto ( cd autonoma) ed una in senso ampio ( cd successiva): la prima consiste nella raccolta di ogni elemento utile a ricostruire il fatto e ad individuare il colpevole; la seconda si concretizza nelle indagini svolte dalla polizia dopo aver ricevuto le direttive dal pm
Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono assumere sommarie informazioni dall’indagato purché sia libero e con la necessaria presenza del difensore. Trovano applicazione inoltre le garanzie previste ex art.64 cpp per l’interrogatorio da parte dell’autorità giudiziaria ( 350, 1­4 cpp) e quindi l’indagato deve ricevere i seguenti avvertimenti: a) le sue dichiarazioni potranno essere sempre utilizzate nei suoi confronti; b) il procedimento seguirà il suo corso anche se non risponderà ad alcuna domanda; c) se renderà dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità di altri assumerà in ordine a tali fatti la qualifica di testimone.
L’ufficiale o l’agente di PG può ricevere dichiarazioni spontanee dall’indagato libero o arrestato ( 350, 7 cpp). Questa modalità comporta che la polizia non abbia posto domande; occorre che l’iniziativa sia venuta dall’indagato. Il codice non pone espressamente alla polizia l’obbligo di dare gli avvisi ex art.64, 3 cpp. Di tali dichiarazioni non è consentita l’utilizzazione in dibattimento salvo quanto previsto in art. 503,3 cpp ( contestazioni precedentemente rese dalla parte esaminata).