a)animali da giardino zoologico

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a)animali da giardino zoologico
Circhi & Zoo
Legislazione sanitaria
Angelo Peli
Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
[email protected]
Circhi & Zoo: Legislazione sanitaria
Protezione animale
UE
nazionale
regionale
Dir. 1999/22/CE
D.Lvo 73/2005
D.M. 469/2001
L.R. E‐R 5/2005
Delibera E‐R 2007
Giardini
zoologici
Circhi
D.Lvo 73/2005
Attuazione dir 22/1999/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici
FINALITA’
DEFINIZIONE
ESCLUSIONI
LICENZA
conservazione della biodiversità
protezione della fauna selvatica Giardino zoologico: qualsiasi struttura pubblica o privata con carattere permanente e territorialmente stabile, aperta e amministrata per il pubblico almeno sette giorni all'anno, che espone e mantiene animali vivi di specie selvatiche, anche nati e allevati in cattività [….]
Circhi, negozi di animali, strutture di cura della fauna selvatica, allevamenti a scopo zootecnico, strutture di natura scientifica, strutture che espongono un numero di esemplari o specie non significativo
Rispetto di requisiti minimi; iscrizione in registro nazionale D.Lvo 73/2005
REQUISITI
Promozione di attività a favore di
Rispetto di
Strutture adeguate per
Registro esemplari detenuti
Ricerca
Conservazione specie
Educazione Arricchimento genetico
Benessere
Cura animali
Sicurezza degli operatori e del pubblico
Impedire fughe animali
D.Lvo 73/2005
Allegato 1
Cura degli animali – Benessere – Salute ed igiene
Allegato 2
Cura degli animali – Aspetti veterinari
Allegato 3
Protezione e sicurezza
Allegato 4
Procedura per il rilascio della licenza
D.Lvo 73/2005
Gestion
e
Strutture
Sicurezza
Allegati 1 ‐ 2 ‐ 3
Controllo quotidiano delle condizioni di salute degli animali
Controllo standard sanitari
Rispetto delle caratteristiche etologiche
Rispetto delle esigenze alimentari Formazione del personale
Pulizia
Controllo sinantropi Gestione dei rifiuti Dimensioni sufficienti
Presenza di ripari
Possibilità di fuga ed isolamento
Arricchimenti ambientali
Parametri microclimatici
Manutenzione Impianti Recinti adeguati al ricovero anche di animali pericolosi
Barriere invalicabili anche da parte di bambini
Vasche progettate per il benessere degli animali e la sicurezza dei visitatori
Doppi cancelli Segnaletica adeguata e comprensibile per i visitatori
Personale formato per la gestione delle emergenze, black out, fuga degli animali, pronto soccorso
D.Lvo 73/2005
Aspetti veterinari
Assistenza veterinaria di ruotine e disponibilità 24h tutti i giorni
All’interno del giardino zoologico devono essere presenti ambienti dedicati alle cure e all’assistenza veterinaria:
•Ambulatori e sale operatorie adeguatamente attrezzate per la cura degli animali
•Possibilità di conservare farmaci ed anestetici in modo sicuro
•Luoghi separati per il ricovero e l’assistenza di animali ammalati e femmine gravide
•Nurserie
•Locali per l’isolamento di animali appena arrivati (quarantena)
D.Lvo 73/2005
Compiti del Veterinario
Stabilisce i programmi sanitari
Effettua controlli clinici e di laboratorio di routine
Prescrive e somministra i farmaci
Stabilisce regimi alimentari speciali e di routine
Stabilisce tempi e modalità di quarantena
Indica tempi e modalità di isolamento di animali ammalti e femmine gravide
Dà istruzioni in caso di insorgenza di malattie infettive
Si occupa delle indagini anatomopatologiche
D.Lvo 73/2005
Organi di controllo
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
di concerto con il
Ministero della salute
Ministero delle Politiche agricole e forestali
Ministero dell’ambiente e della tutela del Territorio
Verifica requisiti
Licenza
registro dei giardini zoologici titolari della licenza (da trasmettere alla Commissione Europea)
Ministero dell’ambiente e della tutela del Territorio
Corpo Forestale dello Stato, medici veterinari, zoologi ed esperti
Ministero della salute
MIPAF
Controlli annuali
Art 11: DRP 320/54 (art 24)
Vigilanza veterinaria sui
concentramenti di animali
D.M. 469/2001
Disposizioni in materia di mantenimento in cattività di delfini appartenenti alla specie Tursiops truncatus Ogni attività svolta deve perseguire:
Strutture adeguate
Fini scientifici e di ricerca a
favore della specie
Fini educativi, di divulgazione
e di conoscenza della ecoetologia della specie
Raccolta
dati: sistema
ISIS-ARKS
Manutenzione strutture ed impianti
Controlli parametri ambientali, microclimatici, qualità dell’acqua
Manipolazione, trasporto, cura, impiego delfini
Aggiornamento dei registri, rapporto giornaliero animali, cartelle cliniche
Formazione del personale
Compiti del Veterinario
Promozione di programmi di condivisione di materiale biologico
Stabilisce criteri e modalità di alloggiamento (restrizioni e/o isolamento)
Prescrive e somministra i farmaci e stabilisce eventuali regimi dietetici speciali
Cartelle cliniche
L.R. E‐R 5/2005
Norme a tutela del benessere animale
Art.1
Finalità ed oggetto
[…..] tutela dalla salute umana ed animale […..] corretta convivenza tra le persone e gli animali nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e di benessere degli animali
disciplina […..] le condizioni di svolgimento degli spettacoli con animali, ivi compresa l'attività circense
Art. 4
Norme tecniche di attuazione
La vigilanza in ordine all'attuazione delle disposizioni della presente legge è
svolta dalle Aziende Unità sanitarie locali, dalle Province e dai Comuni
La Giunta emana indicazioni tecniche per…
… i requisiti tecnici di detenzione degli animali necessari al rilascio delle autorizzazioni dell'attività circense da parte dei Comuni di cui all'articolo 7, comma 4, in base ai criteri stabiliti dalla Commissione CITES del Ministero dell'Ambiente
Art. 7
Esposizioni, competizioni, spettacoli
L'attività circense è autorizzata dal Comune in cui avviene la manifestazione, nel rispetto dei requisiti stabiliti in apposite indicazioni tecniche della Regione che prevedano adeguate condizioni di tutela degli animali, nonché i requisiti formali della domanda da presentarsi da parte dei soggetti interessati.
Delibera Giunta E‐R (VET/07/71200)
Indicazioni tecniche per l’attuazione della Legge 5/2005
•
•
Allegato B
Criteri generali
Raccomandazione alla non detenzione di animali in via di estinzione
Verifica del Comune sulla idoneità del suolo pubblico
requisiti tecnici di detenzione degli animali necessari al rilascio delle autorizzazioni dell'attività circense e delle mostre itineranti da parte dei Comuni
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Denominazione circo
Legale rappresentante
Idoneità prefettizia
Consulenza Veterinaria
Personale
CITES
Registro carico/scarico
Criteri tecnici specifici per Taxa
Istruzione operativa
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
Piano alimentare
Visita agli animali
Strutture
Piano pulizia
Trasporto
Piano emergenza
Esibizioni
Requisiti delineati per specie
Scheda informativa sulle condizioni di
detenzione degli animali al seguito del circo
Delibera Giunta E‐R (VET/07/71200)
Istruzione operativa
Circhi e mostre faunistiche itineranti
•
•
Criteri Commissione scientifica CITES
Requisiti tecnici detenzione Delibera Giunta E‐R , L. R 5/2005
Serv. Veterinario ASL
Artt. 68,69, 80 TULPS
Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo
Autorizzazione
Comune
Scheda informativa
Delibera Giunta E‐R (VET/07/71200)
Criterio 4: Medico Veterinario
La struttura deve garantire:
a)Rapporto costante con consulente e/o dipendente veterinario
b)Rapporto formalizzato e condiviso
c)Riferimento di uno o più veterinari per urgenze
d)Archivio delle cartelle cliniche
Il Medico Veterinario ha i seguenti compiti:
Impostazione di un programma di medicina preventiva
Cura degli animali ammalati
Diagnosi tempestiva e trattamento di malattie infettive, infestive e zoonosiche
Pronto soccorso
Eutanasia
Gestione della quarantena e infermeria
Consulenze relative alle caratteristiche delle strutture interne ed esterne degli animali, dei mezzi di trasporto, delle tecniche di cattura e manipolazione, delle necessità
nutrizionali
Controllo soggetti malati/feriti
Circhi & Zoo: Legislazione sanitaria
UE
nazionale
regionale
Protezione animale
Dir. 1999/22/CE
D.Lvo 73/2005
D.M. 469/2001
L.R. E‐R 5/2005
Delibera E‐R 2007
CITES
Reg. 338/1997/CE
Reg. 865/2006/CE
L. 150/1992
Animali pericolosi
L. 150/1992 (art.6)
D.M. 19/4/1996
D.M. 26/04/2001
L. 213/2003
CITES - Normativa comunitaria
Reg. 3626/82/CEE del Consiglio, 3/12/1982: applicazione nella Comunità della
convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche
minacciate di estinzione
Reg. 3418/83/CEE della Commissione, 28/11/1983: modalità uniformi per il rilascio e
per l’uso dei documenti richiesti ai fini dell’applicazione nella Comunità della CITES
Reg. 338/1997/CEE del Consiglio, 9/12/1997: protezione di specie
della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio
Reg. 938/1997/CE della Commissione
Reg. 1801/2001/CE della Commissione
Reg. 865/2006/CE della Commissione: modalità di applicazione del
Reg. 338/97/CE del Consiglio
CITES - Normativa comunitaria
Legge 19 dicembre 1975 n. 874: ratifica ed esecuzione della Convenzione sul
commercio internazionale dele specie animali e vegetali in via d’estinzione, firmata
a Washington il 3 marzo 1973
D.M. 31/12/1979, DM 31/12/1983: attuazione del Reg. 3626/82/CEE e del Reg.
3418/83/CEE
Legge 7 febbraio 1992 n. 150: disciplina dei reati relativi all’applicazione in
Italia della Convenzione di Washington
modificata da L. 59/1993, L. 426/1998, D.L.vo 274/2001
CITES - Normativa nazionale
L. 150/1992
 definisce le sanzioni penali ed amministrative per le violazioni alla normativa di
attuazione CITES
 definisce le misure e procedure per regolamentare la detenzione ed il commercio di
specie CITES in Italia
 identifica le Autorità amministrative preposte all’attuazione della CITES: di gestione
(Ministero dell’ambiente e della tutela territoriale; Ministero dello sviluppo economico), di
controllo (Corpo forestale dello Stato) e scientifica (Commissione scientifica)
 rende concretamente applicabile la convenzione di Washington e la disciplina UE
L.150/1992
Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, […..] nonche' norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica
Art. 6 Divieto di detenzione di animali pericolosi
D.M. 18 maggio 1992: individuazione ai
sensi della L. 150/92 delle specie di
mammiferi e rettili selvatici pericolosi per la
salute e l’incolumità pubblica
D.M. 19/4/1996
D.M. 26/4/2001
Elenco delle specie di animali pericolosi
Esenzione dal divieto di detenzione di specie pericolose ed idoneità delle strutture
di cui all’art. 6 comma 6, modif. da art. 4 comma 13 L. n. 426/98
Strutture di cui all’art. 6 comma 6 lett a): Giardini zoologici, parchi naturali, acquari, aree protette, delfinari
Strutture di cui all’art. 6 comma 6 lett b):
Circhi e mostre faunistiche permanenti e itineranti
Criteri Commissione scientifica CITES
Serv. Veterinario ASL
Artt. 68,69, 80 TULPS
Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo
Commissione scientifica CITES
Ufficio territoriale del governo
L.150/1992
Art. 6 Divieto di detenzione di animali pericolosi
Circolare Ministero dell’Interno, Dip. Pubbl. Sicurezza, 20/1272004
Divieto impiego animali pericolosi in riprese cinematografiche, televisive, teatrali
D.L.vo 112/1998, art 164 (art 76 TULPS)
Deroga al divieto in strutture autorizzate presso attività circensi e mostre faunistiche permanenti o itineranti previa autorizzazione Uff. Prov. Governo
L. 213/2003
Divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l’uomo
mancanza di un elenco di aracnidi pericolosi
ovvero
di criteri per la definizione della pericolosità
Norma di difficile e soggettiva applicazione
Circhi & Zoo: Legislazione sanitaria
UE
nazionale
regionale
Protezione animale
Dir. 1999/22/CE
D.Lvo 73/2005
D.M. 469/2001
L.R. E‐R 5/2005
Delibera E‐R 2007
CITES
Reg. 338/1997/CE
Reg. 865/2006/CE
L. 150/1992
Animali pericolosi
L. 150/1992 (art.6)
D.M. 19/4/1996
D.M. 26/04/2001
L. 213/2003
Polizia sanitaria
D.P.R. 320/54 (art. 24)
D.Lvo 633/96
D.L.vo 274/2006 (art. 64)
Dir. 92/65/CEE
Dir. 85/2003/CE
Reg. 1739/2005
circhi
Reg. 1739/2005/CE
Norme sanitarie per la circolazione degli animali da circo tra gli Stati membri
Deroga al regime generale stabilito dalla dir 92/65/CEE per i circhi ma non per gli zoo
Registrazione circo presso Aut San SM
•richiesta 40 gg lavorativi prima del primo spostamento in altro SM
•Vet Uff verifica conformità norme sanitarie
Rilascio di:
1.Numero registrazione unico
2.Registro animali presenti 3.Registro località
4.Passaporti animali: modello unico per tutte le specie allegato III eccetto che per volatili e roditori (allegato IV), cani, gatti e furetti (Reg 576/2013/UE ), equidi (Dec
93/623/CEE)
Reg. 1739/2005/CE
Norme sanitarie per la circolazione degli animali da circo tra gli Stati membri
Deroga al regime generale stabilito dalla dir 92/65/CEE per i circhi ma non per gli zoo
Norme per gli spostamenti tra SM
•richiesta 10 gg lavorativi prima spostamento in altro SM
•Controlli Vet Uff.:
1)verifica assenza restrizioni pol san
2)controlla condizioni cliniche tutti animali
3)verifica registri e passaporti
4)firma registro località
•TRACES (preavviso 48 h)
Test obbligatori:
Brc annuale per ovi‐caprini, bovini e camelidi
Tbc annuale per bovini e camelidi Vaccinazioni obbligatorie: Newcastle per piccioni
Dir. 85/2003/CE
D.Lvo 274/2006
Misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica
Art. 64: deroga al divieto di circolazione di animali vaccinati per afta epizootica
dall’Italia verso altri stati membri per gli animali tenuti nei giardini zoologici ed inclusi
in un programma di conservazione della fauna selvatica
Disposizioni dei Servizi Sanitari e delle Aziende Sanitarie concordemente con disposizioni adottate in sede Comunitaria
Reg. 1069/2009/CE
Sottoprodotti di origine animale
Materiali di categoria 1
I materiali di categoria 1 comprendono i seguenti sottoprodotti di origine animale:
[…] animali che non sono né animali d’allevamento né animali selvatici, come gli animali da compagnia, gli animali da giardino zoologico e gli animali da circo;
Articolo 18 - Impieghi speciali nei mangimi
1. In deroga agli articoli 13 e 14 […] l’autorità competente può consentire la raccolta e
l’uso di materiali di categoria 2, […] e di materiali di categoria 3 per l’alimentazione
di:
a)animali da giardino zoologico;
b)animali da circo;
2. in deroga all’art 12 e conformemente alle condizioni stabilite a norma del paragrafo 3
del presente articolo, l’autorità competente può consentire:
a) l’uso dei materiali di categoria 1 di cui all’articolo 8, lettera b), punto ii), e dei materiali
derivati da animali da giardino zoologico per l’alimentazione di animali da giardino
zoologico; e
b) l’uso dei materiali di categoria 1 di cui all’articolo 8, lettera b), punto ii), per
l’alimentazione di uccelli necrofagi di specie protette o minacciate di estinzione e di
altre specie che vivono nel loro habitat naturale, per la promozione della biodiversità.
Reg. 506/2010/CE
modifica l’allegato del Reg 21/2004/CE del Consiglio per quanto concerne gli animali della specie ovina e caprina custoditi nei giardini zoologici Deroghe all’obbligo di usare identificatori visibili
per gli animali della specie ovina e caprina custoditi presso giardini zoologici
in quanto potrebbero alterare l’aspetto autentico degli animali, in particolare di
quelli esotici
Circhi & Zoo: Legislazione sanitaria
UE
nazionale
regionale
Protezione animale
Dir. 1999/22/CE
D.Lvo 73/2005
D.M. 469/2001
L.R. E‐R 5/2005
Delibera E‐R 2007
CITES
Reg. 338/1997/CE
Reg. 865/2006/CE
L. 150/1992
Animali pericolosi
L. 150/1992 (art.6)
D.M. 19/4/1996
D.M. 26/04/2001
L. 213/2003
Polizia sanitaria
D.P.R. 320/54 (art. 24)
D.Lvo 633/96
D.L.vo 274/2006 (art. 64)
Dir. 92/65/CEE
Dir. 85/2003/CE
Reg. 1739/2005
Sottoprodotti di Reg 1069/2009
origine animale
Identificazione animali
Reg 506/2010
D.M. 8/1/2002
grazie per l’attenzione!
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