a)animali da giardino zoologico
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Circhi & Zoo Legislazione sanitaria Angelo Peli Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie Alma Mater Studiorum - Università di Bologna [email protected] Circhi & Zoo: Legislazione sanitaria Protezione animale UE nazionale regionale Dir. 1999/22/CE D.Lvo 73/2005 D.M. 469/2001 L.R. E‐R 5/2005 Delibera E‐R 2007 Giardini zoologici Circhi D.Lvo 73/2005 Attuazione dir 22/1999/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici FINALITA’ DEFINIZIONE ESCLUSIONI LICENZA conservazione della biodiversità protezione della fauna selvatica Giardino zoologico: qualsiasi struttura pubblica o privata con carattere permanente e territorialmente stabile, aperta e amministrata per il pubblico almeno sette giorni all'anno, che espone e mantiene animali vivi di specie selvatiche, anche nati e allevati in cattività [….] Circhi, negozi di animali, strutture di cura della fauna selvatica, allevamenti a scopo zootecnico, strutture di natura scientifica, strutture che espongono un numero di esemplari o specie non significativo Rispetto di requisiti minimi; iscrizione in registro nazionale D.Lvo 73/2005 REQUISITI Promozione di attività a favore di Rispetto di Strutture adeguate per Registro esemplari detenuti Ricerca Conservazione specie Educazione Arricchimento genetico Benessere Cura animali Sicurezza degli operatori e del pubblico Impedire fughe animali D.Lvo 73/2005 Allegato 1 Cura degli animali – Benessere – Salute ed igiene Allegato 2 Cura degli animali – Aspetti veterinari Allegato 3 Protezione e sicurezza Allegato 4 Procedura per il rilascio della licenza D.Lvo 73/2005 Gestion e Strutture Sicurezza Allegati 1 ‐ 2 ‐ 3 Controllo quotidiano delle condizioni di salute degli animali Controllo standard sanitari Rispetto delle caratteristiche etologiche Rispetto delle esigenze alimentari Formazione del personale Pulizia Controllo sinantropi Gestione dei rifiuti Dimensioni sufficienti Presenza di ripari Possibilità di fuga ed isolamento Arricchimenti ambientali Parametri microclimatici Manutenzione Impianti Recinti adeguati al ricovero anche di animali pericolosi Barriere invalicabili anche da parte di bambini Vasche progettate per il benessere degli animali e la sicurezza dei visitatori Doppi cancelli Segnaletica adeguata e comprensibile per i visitatori Personale formato per la gestione delle emergenze, black out, fuga degli animali, pronto soccorso D.Lvo 73/2005 Aspetti veterinari Assistenza veterinaria di ruotine e disponibilità 24h tutti i giorni All’interno del giardino zoologico devono essere presenti ambienti dedicati alle cure e all’assistenza veterinaria: •Ambulatori e sale operatorie adeguatamente attrezzate per la cura degli animali •Possibilità di conservare farmaci ed anestetici in modo sicuro •Luoghi separati per il ricovero e l’assistenza di animali ammalati e femmine gravide •Nurserie •Locali per l’isolamento di animali appena arrivati (quarantena) D.Lvo 73/2005 Compiti del Veterinario Stabilisce i programmi sanitari Effettua controlli clinici e di laboratorio di routine Prescrive e somministra i farmaci Stabilisce regimi alimentari speciali e di routine Stabilisce tempi e modalità di quarantena Indica tempi e modalità di isolamento di animali ammalti e femmine gravide Dà istruzioni in caso di insorgenza di malattie infettive Si occupa delle indagini anatomopatologiche D.Lvo 73/2005 Organi di controllo Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministero della salute Ministero delle Politiche agricole e forestali Ministero dell’ambiente e della tutela del Territorio Verifica requisiti Licenza registro dei giardini zoologici titolari della licenza (da trasmettere alla Commissione Europea) Ministero dell’ambiente e della tutela del Territorio Corpo Forestale dello Stato, medici veterinari, zoologi ed esperti Ministero della salute MIPAF Controlli annuali Art 11: DRP 320/54 (art 24) Vigilanza veterinaria sui concentramenti di animali D.M. 469/2001 Disposizioni in materia di mantenimento in cattività di delfini appartenenti alla specie Tursiops truncatus Ogni attività svolta deve perseguire: Strutture adeguate Fini scientifici e di ricerca a favore della specie Fini educativi, di divulgazione e di conoscenza della ecoetologia della specie Raccolta dati: sistema ISIS-ARKS Manutenzione strutture ed impianti Controlli parametri ambientali, microclimatici, qualità dell’acqua Manipolazione, trasporto, cura, impiego delfini Aggiornamento dei registri, rapporto giornaliero animali, cartelle cliniche Formazione del personale Compiti del Veterinario Promozione di programmi di condivisione di materiale biologico Stabilisce criteri e modalità di alloggiamento (restrizioni e/o isolamento) Prescrive e somministra i farmaci e stabilisce eventuali regimi dietetici speciali Cartelle cliniche L.R. E‐R 5/2005 Norme a tutela del benessere animale Art.1 Finalità ed oggetto […..] tutela dalla salute umana ed animale […..] corretta convivenza tra le persone e gli animali nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e di benessere degli animali disciplina […..] le condizioni di svolgimento degli spettacoli con animali, ivi compresa l'attività circense Art. 4 Norme tecniche di attuazione La vigilanza in ordine all'attuazione delle disposizioni della presente legge è svolta dalle Aziende Unità sanitarie locali, dalle Province e dai Comuni La Giunta emana indicazioni tecniche per… … i requisiti tecnici di detenzione degli animali necessari al rilascio delle autorizzazioni dell'attività circense da parte dei Comuni di cui all'articolo 7, comma 4, in base ai criteri stabiliti dalla Commissione CITES del Ministero dell'Ambiente Art. 7 Esposizioni, competizioni, spettacoli L'attività circense è autorizzata dal Comune in cui avviene la manifestazione, nel rispetto dei requisiti stabiliti in apposite indicazioni tecniche della Regione che prevedano adeguate condizioni di tutela degli animali, nonché i requisiti formali della domanda da presentarsi da parte dei soggetti interessati. Delibera Giunta E‐R (VET/07/71200) Indicazioni tecniche per l’attuazione della Legge 5/2005 • • Allegato B Criteri generali Raccomandazione alla non detenzione di animali in via di estinzione Verifica del Comune sulla idoneità del suolo pubblico requisiti tecnici di detenzione degli animali necessari al rilascio delle autorizzazioni dell'attività circense e delle mostre itineranti da parte dei Comuni 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Denominazione circo Legale rappresentante Idoneità prefettizia Consulenza Veterinaria Personale CITES Registro carico/scarico Criteri tecnici specifici per Taxa Istruzione operativa 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) Piano alimentare Visita agli animali Strutture Piano pulizia Trasporto Piano emergenza Esibizioni Requisiti delineati per specie Scheda informativa sulle condizioni di detenzione degli animali al seguito del circo Delibera Giunta E‐R (VET/07/71200) Istruzione operativa Circhi e mostre faunistiche itineranti • • Criteri Commissione scientifica CITES Requisiti tecnici detenzione Delibera Giunta E‐R , L. R 5/2005 Serv. Veterinario ASL Artt. 68,69, 80 TULPS Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo Autorizzazione Comune Scheda informativa Delibera Giunta E‐R (VET/07/71200) Criterio 4: Medico Veterinario La struttura deve garantire: a)Rapporto costante con consulente e/o dipendente veterinario b)Rapporto formalizzato e condiviso c)Riferimento di uno o più veterinari per urgenze d)Archivio delle cartelle cliniche Il Medico Veterinario ha i seguenti compiti: Impostazione di un programma di medicina preventiva Cura degli animali ammalati Diagnosi tempestiva e trattamento di malattie infettive, infestive e zoonosiche Pronto soccorso Eutanasia Gestione della quarantena e infermeria Consulenze relative alle caratteristiche delle strutture interne ed esterne degli animali, dei mezzi di trasporto, delle tecniche di cattura e manipolazione, delle necessità nutrizionali Controllo soggetti malati/feriti Circhi & Zoo: Legislazione sanitaria UE nazionale regionale Protezione animale Dir. 1999/22/CE D.Lvo 73/2005 D.M. 469/2001 L.R. E‐R 5/2005 Delibera E‐R 2007 CITES Reg. 338/1997/CE Reg. 865/2006/CE L. 150/1992 Animali pericolosi L. 150/1992 (art.6) D.M. 19/4/1996 D.M. 26/04/2001 L. 213/2003 CITES - Normativa comunitaria Reg. 3626/82/CEE del Consiglio, 3/12/1982: applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione Reg. 3418/83/CEE della Commissione, 28/11/1983: modalità uniformi per il rilascio e per l’uso dei documenti richiesti ai fini dell’applicazione nella Comunità della CITES Reg. 338/1997/CEE del Consiglio, 9/12/1997: protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio Reg. 938/1997/CE della Commissione Reg. 1801/2001/CE della Commissione Reg. 865/2006/CE della Commissione: modalità di applicazione del Reg. 338/97/CE del Consiglio CITES - Normativa comunitaria Legge 19 dicembre 1975 n. 874: ratifica ed esecuzione della Convenzione sul commercio internazionale dele specie animali e vegetali in via d’estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973 D.M. 31/12/1979, DM 31/12/1983: attuazione del Reg. 3626/82/CEE e del Reg. 3418/83/CEE Legge 7 febbraio 1992 n. 150: disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italia della Convenzione di Washington modificata da L. 59/1993, L. 426/1998, D.L.vo 274/2001 CITES - Normativa nazionale L. 150/1992 definisce le sanzioni penali ed amministrative per le violazioni alla normativa di attuazione CITES definisce le misure e procedure per regolamentare la detenzione ed il commercio di specie CITES in Italia identifica le Autorità amministrative preposte all’attuazione della CITES: di gestione (Ministero dell’ambiente e della tutela territoriale; Ministero dello sviluppo economico), di controllo (Corpo forestale dello Stato) e scientifica (Commissione scientifica) rende concretamente applicabile la convenzione di Washington e la disciplina UE L.150/1992 Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, […..] nonche' norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica Art. 6 Divieto di detenzione di animali pericolosi D.M. 18 maggio 1992: individuazione ai sensi della L. 150/92 delle specie di mammiferi e rettili selvatici pericolosi per la salute e l’incolumità pubblica D.M. 19/4/1996 D.M. 26/4/2001 Elenco delle specie di animali pericolosi Esenzione dal divieto di detenzione di specie pericolose ed idoneità delle strutture di cui all’art. 6 comma 6, modif. da art. 4 comma 13 L. n. 426/98 Strutture di cui all’art. 6 comma 6 lett a): Giardini zoologici, parchi naturali, acquari, aree protette, delfinari Strutture di cui all’art. 6 comma 6 lett b): Circhi e mostre faunistiche permanenti e itineranti Criteri Commissione scientifica CITES Serv. Veterinario ASL Artt. 68,69, 80 TULPS Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo Commissione scientifica CITES Ufficio territoriale del governo L.150/1992 Art. 6 Divieto di detenzione di animali pericolosi Circolare Ministero dell’Interno, Dip. Pubbl. Sicurezza, 20/1272004 Divieto impiego animali pericolosi in riprese cinematografiche, televisive, teatrali D.L.vo 112/1998, art 164 (art 76 TULPS) Deroga al divieto in strutture autorizzate presso attività circensi e mostre faunistiche permanenti o itineranti previa autorizzazione Uff. Prov. Governo L. 213/2003 Divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l’uomo mancanza di un elenco di aracnidi pericolosi ovvero di criteri per la definizione della pericolosità Norma di difficile e soggettiva applicazione Circhi & Zoo: Legislazione sanitaria UE nazionale regionale Protezione animale Dir. 1999/22/CE D.Lvo 73/2005 D.M. 469/2001 L.R. E‐R 5/2005 Delibera E‐R 2007 CITES Reg. 338/1997/CE Reg. 865/2006/CE L. 150/1992 Animali pericolosi L. 150/1992 (art.6) D.M. 19/4/1996 D.M. 26/04/2001 L. 213/2003 Polizia sanitaria D.P.R. 320/54 (art. 24) D.Lvo 633/96 D.L.vo 274/2006 (art. 64) Dir. 92/65/CEE Dir. 85/2003/CE Reg. 1739/2005 circhi Reg. 1739/2005/CE Norme sanitarie per la circolazione degli animali da circo tra gli Stati membri Deroga al regime generale stabilito dalla dir 92/65/CEE per i circhi ma non per gli zoo Registrazione circo presso Aut San SM •richiesta 40 gg lavorativi prima del primo spostamento in altro SM •Vet Uff verifica conformità norme sanitarie Rilascio di: 1.Numero registrazione unico 2.Registro animali presenti 3.Registro località 4.Passaporti animali: modello unico per tutte le specie allegato III eccetto che per volatili e roditori (allegato IV), cani, gatti e furetti (Reg 576/2013/UE ), equidi (Dec 93/623/CEE) Reg. 1739/2005/CE Norme sanitarie per la circolazione degli animali da circo tra gli Stati membri Deroga al regime generale stabilito dalla dir 92/65/CEE per i circhi ma non per gli zoo Norme per gli spostamenti tra SM •richiesta 10 gg lavorativi prima spostamento in altro SM •Controlli Vet Uff.: 1)verifica assenza restrizioni pol san 2)controlla condizioni cliniche tutti animali 3)verifica registri e passaporti 4)firma registro località •TRACES (preavviso 48 h) Test obbligatori: Brc annuale per ovi‐caprini, bovini e camelidi Tbc annuale per bovini e camelidi Vaccinazioni obbligatorie: Newcastle per piccioni Dir. 85/2003/CE D.Lvo 274/2006 Misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica Art. 64: deroga al divieto di circolazione di animali vaccinati per afta epizootica dall’Italia verso altri stati membri per gli animali tenuti nei giardini zoologici ed inclusi in un programma di conservazione della fauna selvatica Disposizioni dei Servizi Sanitari e delle Aziende Sanitarie concordemente con disposizioni adottate in sede Comunitaria Reg. 1069/2009/CE Sottoprodotti di origine animale Materiali di categoria 1 I materiali di categoria 1 comprendono i seguenti sottoprodotti di origine animale: […] animali che non sono né animali d’allevamento né animali selvatici, come gli animali da compagnia, gli animali da giardino zoologico e gli animali da circo; Articolo 18 - Impieghi speciali nei mangimi 1. In deroga agli articoli 13 e 14 […] l’autorità competente può consentire la raccolta e l’uso di materiali di categoria 2, […] e di materiali di categoria 3 per l’alimentazione di: a)animali da giardino zoologico; b)animali da circo; 2. in deroga all’art 12 e conformemente alle condizioni stabilite a norma del paragrafo 3 del presente articolo, l’autorità competente può consentire: a) l’uso dei materiali di categoria 1 di cui all’articolo 8, lettera b), punto ii), e dei materiali derivati da animali da giardino zoologico per l’alimentazione di animali da giardino zoologico; e b) l’uso dei materiali di categoria 1 di cui all’articolo 8, lettera b), punto ii), per l’alimentazione di uccelli necrofagi di specie protette o minacciate di estinzione e di altre specie che vivono nel loro habitat naturale, per la promozione della biodiversità. Reg. 506/2010/CE modifica l’allegato del Reg 21/2004/CE del Consiglio per quanto concerne gli animali della specie ovina e caprina custoditi nei giardini zoologici Deroghe all’obbligo di usare identificatori visibili per gli animali della specie ovina e caprina custoditi presso giardini zoologici in quanto potrebbero alterare l’aspetto autentico degli animali, in particolare di quelli esotici Circhi & Zoo: Legislazione sanitaria UE nazionale regionale Protezione animale Dir. 1999/22/CE D.Lvo 73/2005 D.M. 469/2001 L.R. E‐R 5/2005 Delibera E‐R 2007 CITES Reg. 338/1997/CE Reg. 865/2006/CE L. 150/1992 Animali pericolosi L. 150/1992 (art.6) D.M. 19/4/1996 D.M. 26/04/2001 L. 213/2003 Polizia sanitaria D.P.R. 320/54 (art. 24) D.Lvo 633/96 D.L.vo 274/2006 (art. 64) Dir. 92/65/CEE Dir. 85/2003/CE Reg. 1739/2005 Sottoprodotti di Reg 1069/2009 origine animale Identificazione animali Reg 506/2010 D.M. 8/1/2002 grazie per l’attenzione! [email protected] [email protected]