La tutela dei crediti nell`UE

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La tutela dei crediti nell`UE
La tutela dei crediti
commerciali
nell'Unione Europea
Avv. Luca Davini
Causa in Italia o causa all'estero: criteri di scelta
Area "giurisdizionale" europea
• Regolamento CE 44/2001 concernente la competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle
decisioni n magia civile e commerciale (Convenzione di
Bruxelles 1968)
• Convenzione di Lugano 1988 concernente la
competenza giurisdizionale, il riconoscimento e
l'esecuzione delle decisioni n magia civile e commerciale
(Revisione 2007 CE / Islanda, Norvegia, Svizzera)
Foro generale:
è competente il Giudice del Paese in cui è domiciliato il
convenuto (art. 2, comma 1, Reg. CE 44/2001)
Fori alternativi:
A. "Foro contrattuale": é consentito portare la
controversia davanti a Giudici diversi da quelli del
domicilio del convenuto (art. 5 e 6, Reg. CE 44/2001)
B. Clausole di scelta del foro: è concessa alle parti la
facoltà di designare un foro esclusivo attraverso
clausole di "proroga della giurisdizione" (art. 23, Reg.
CE 44/2001)
Foro contrattuale (art. 5, n. 1, Reg. CE 44/2001)
• È riconosciuta la facoltà di citare il convenuto domiciliato nel territorio di un
Paese contraente
A. in materia contrattuale, davanti al Giudice del luogo in cui
l'obbligazione dedotta in giudizio é stata o deve essere eseguita
B. nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato
membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere
consegnati in base al contratto
nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato
membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere
prestati in base al contratto
C. la lettera A si applica nei casi in cui non é applicabile la lettera B
Cosa si intende per consegna?
(compravendita di beni)
Consegna in senso giuridico
(al primo trasportatore)
oppure
Consegna in senso materiale
(al destinatario finale)
Caso pratico 1
Un esportatore italiano ottiene dal Tribunale di Verona un decreto
ingiuntivo contro una società spagnola per il pagamento di prodotti
di erboristeria. La società spagnola propone opposizione al decreto
ingiuntivo, eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice italiano. Il
contratto contiene la clausola di consegna "franco stabilimento".
La clausola di consegna "franco stabilimento" non comporta
l'indicazione del luogo di consegna, ma unicamente la ripartizione
dei costi di trasporto. Il luogo di consegna, in base alla Convenzione
di Vienna, coincide con il luogo di consegna "giuridica" al primo
trasportatore.
Caso pratico 2
Un società polacca acquista da un fornitore italiano componenti
per l'automazione di cancelli. Dopo un certo periodo, la società
polacca interrompe i pagamenti e la venditrice agisce davanti al
Tribunale di Alba per chiedere il pagamento della merce. Il
contratto non contiene clausole di consegna.
Se in base alle disposizioni del contratto non è possibile
determinare il luogo in cui beni sono stati o dovevano essere
consegnati, tale luogo, senza fare alcun riferimento alla legge
applicabile, è quello di "consegna materiale" al destinatario
finale.
Quando si può ravvisare nel contratto la
determinazione del luogo di consegna?
Importanza degli Incoterms della CCI
Caso pratico 3
Un venditore italiano ottiene dal Tribunale di Torino un decreto
ingiuntivo contro un compratore francese per la vendita di
tessuti. Il compratore francese formula opposizione al decreto
ingiuntivo eccependo la giurisdizione del Giudice adito. Il
contratto contiene la clausola "Ex Works CCI".
Il Giudice nazionale deve tenere conto di tutti i termini e le
clausole rilevanti inserite in un contratto, ivi compresi,
eventualmente, i termini e le clausole generalmente sanciti e
riconosciuti dagli usi internazionali, quali gli Incoterms CCI.
Cosa si intende per servizi?
(prestazione di servizi)
La parte che fornisce il servizio deve effettuare una
attività in cambio di un corrispettivo
Contratti esclusi dall'applicazione dell'art. 5, n. 1,
lett. B)
• Licenza
• Cooperazione (consorzi, joint ventures)
• Transazioni
• Franchising
Applicazione dell'art. 5, n.1, lett. A): competenza del
Giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in
giudizio é stata o deve essere eseguita
Clausole di scelta del foro (art. 23, Reg. CE
44/2001)
• Particolari garanzie:
1. Per iscritto o oralmente con conferma scritta
2. In una forma ammessa dalle pratiche che le parti
hanno stabilito fra loro
3. Nel commercio internazionale, in una forma ammessa da
un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto
conoscere e che, n tale campo, é ampiamente
conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti
dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato
Caso pratico 4
Una società francese acquista da una venditrice italiana telai di ferro. La conferma
d'ordine del venditore indica nelle proprie condizioni generali come foro
competente il Foro di Torino. La compratrice dà esecuzione al contratto accettando
la consegna della merce, senza però accettare la conferma d'ordine per iscritto.
Dopo essere stati installati, i telai mostrano dei difetti e la società francese omette
di versare interamente il prezzo pattuito. La venditrice italiana conviene in giudizio la
società francese davanti al Foro di Torino, sulla base della clausola di deroga del
foro contenuta nelle proprie condizioni generali.
Il fatto che la compratrice abbia dato esecuzione al contratto comporta solamente
l'accettazione tacita della proposta contenuta nella conferma d'ordine ma la
clausola di deroga del foro non potrà essere considerata accettata per iscritto.
Analisi economica della scelta del foro
Area "giurisdizionale" europea
• Possibilità di pattuire la competenza esclusiva dei Giudici della propria sede
1. Evita di subire un'azione nel Paese della controparte
2. Consente di proporre un'azione in "casa":
Rapporto più diretto con i Giudici
Conoscenza della lingua processuale
Avvocati di fiducia
Minori oneri (costi per Avvocati esteri, spostamenti, traduzioni)
Facilità di riconoscere ed eseguire la sentenza nel Paese estero
• Impossibilità di pattuire la competenza esclusiva dei propri
Giudici (controparte contrattualmente più forte o quando
non sono possibili scelte diverse, ad es. Ente Pubblico)
1. Arbitrato (soluzione più neutrale)
2. Foro di un Paese terzo (valutare disponibilità della
controparte di beni in quel Paese)
3. Ridurre il rischio contrattuale:
Condizioni di pagamento
Assicurazione dei crediti
Criteri di scelta tra Giudice e Arbitro
Ragioni per preferire l'arbitrato:
• Neutralità
• Competenza specifica degli arbitri
• Procedura più semplice e informale
• Segretezza
• Riconoscibilità all'estero del lodo (Convenzione di New
York 1958)
Ragioni per preferire il ricorso ai Giudici ordinari:
• Situazione meramente "difensiva"
• Stati non aderenti Convenzione di NY
• Controversia non assoggettabile ad arbitrato
• Liti di limitato valore economico
Strumenti comunitari a disposizione delle
imprese: il "decreto ingiuntivo europeo"
Il Regolamento CE 1896/2006 ha istituito un procedimento europeo
d'ingiunzione di pagamento:
• Controversie transfrontaliere (almeno una delle parti ha il proprio
domicilio in uno Stato membro diverso dallo Stato membro della
giurisdizione adita)
• Materia civile e commerciale (esclusa materia fiscale, doganale,
amministrativa, matrimoniale, fallimento e procedure concorsuali,
obbligazioni non contrattuali salvo accordo tra le parti o espresso
riconoscimento di debito)
• Somme di denaro determinate nel loro ammontare (non prestazioni
di dare, fare o non fare)
Tratti principali della procedura
• Domanda redatta su un modulo (modulo A) ed introdotta
mediante supporto cartaceo o altro mezzo di comunicazione,
anche informatico, accettato dallo Stato membro nel quale
l'ingiunzione è emessa
• Il procedimento si basa sulla semplice indicazione delle prove
(cd. "prova asserita") ovvero senza produzione ma solamente sulla
certificazione delle stesse da parte del ricorrente sotto la propria
responsabilità
• Il Giudice valuta quanto prima le condizioni di ammissibilità
(carattere transfrontaliero in materia civile o commerciale,
competenza del Giudice adito) e se la domanda appare fondata
La decisione del Giudice
• Se la domanda non contiene tutti gli elementi necessari per la decisione, il Giudice
concede al ricorrente termine per completare o rettificare la domanda (modulo B)
• Se la domanda soddisfa solo in parte le condizioni di ammissibilità, il Giudice può
sottoporre al ricorrente una proposta di modifica (modulo C)
• Se la domanda esula dal campo di applicazione del Regolamento, non è fondata o
se il ricorrente non completa o rettifica la domanda o non accetta la proposta di
modifica, il Giudice la rigetta (modulo D)
• Se tutte le condizioni sono soddisfatte, il Giudice emette l'ingiunzione di
pagamento europea (modulo E) quanto prima, in linea di massima entro 30 giorni
dall'introduzione della domanda. L'ingiunzione di pagamento europea viene
notificata al debitore a norma delle disposizioni del diritto nazionale del Paese nel
quale la notifica va effettuata
Opzioni a disposizione del debitore
• Pagare la somma ingiunta (capitale, spese giudiziali, spese
stragiudiziali, interessi) entro il termine di 30 giorni dalla notifica
• Proporre opposizione nel medesimo termine, senza essere
tenuto a precisarne la ragioni, mediante deposito di un modulo
(modulo F) che gli viene consegnato unitamente all'ingiunzione di
pagamento (a seguito dell'opposizione si instaura un procedimento
ordinario secondo le norme del Paese del debitore, salva diversa
comunicazione del creditore)
• In caso di mancato pagamento e mancata opposizione, allo
scadere del termine di 30 giorni, il Giudice dichiara esecutiva
l'ingiunzione di pagamento (modulo G) in tutti gli Stati membri
Caso pratico 5
Una società produttrice di calzature con sede a Verbania deve recuperare un
credito nei confronti di un compratore con sede a Londra. Il contratto non
prevede clausole di consegna della merce né deroghe del foro. I criteri per la
scelta tra causa in Italia e causa all'estero conducono alla competenza della
corte inglese, ma i costi di una causa a Londra sono piuttosto elevati.
La domanda di ingiunzione di pagamento europea è depositata davanti alla
competente corte inglese che rende l'ingiunzione condannando il debitore al
pagamento di capitale, interessi e spese.
Il debitore, temendo una rapida esecuzione del provvedimento, contatta la
venditrice italiana e propone una riduzione del prezzo, accettata dalla
ricorrente.
Caso pratico 6
Una società con sede a Savona deve recuperare un credito per prodotti per
sistemi di riscaldamento da una compratrice olandese. Il contratto prevede la
clausola "Ex Works Incoterms CCI 2010". I criteri per la scelta tra causa in Italia e
causa all'estero conducono alla competenza alternativa della corte olandese (foro
generale del convenuto) o del Tribunale di Savona (foro contrattuale).
La comparazione tra i tempi per ottenere un decreto ingiuntivo dal Tribunale di
Savona, notificarlo alla controparte, attendere la restituzione della notifica ed
ottenere quindi la dichiarazione di esecutività, portano a preferire la rapidità del
tribunale olandese.
La domanda di ingiunzione di pagamento europea è stata depositata direttamente
davanti alla corte olandese. Su ricezione della notifica dell'ingiunzione, il debitore
ha provveduto al pagamento.
Caso pratico 7
Una società operante nel settore dell'abbigliamento con sede a Bergamo deve recuperare un
credito nei confronti di una società spagnola. Dopo le prime richieste di pagamento, la
controparte ha sollevato contestazioni riguardo vizi della merce, manifestamente tardive e
pretestuose. La venditrice non intende rinunciare al proprio credito, ma teme di dover affrontare i
costi di un eventuale procedimento ordinario a seguito dell'opposizione. I criteri per la scelta tra
causa in Italia e causa all'estero conducono alla competenza alternativa della corte spagnola
(foro generale del convenuto) o del Tribunale di Bergamo (foro contrattuale).
La domanda di ingiunzione di pagamento europea viene depositata davanti al Tribunale di
Bergamo, accompagnata tuttavia dalla richiesta di estinzione del procedimento in caso di
opposizione (di cui la controparte non ha conoscenza).
Su ricezione della notifica dell'ingiunzione, la debitrice davanti all'alternativa tra opporsi
all'ingiunzione ed affrontare i costi di una causa in Italia dal probabile esito negativo oppure
subire una rapida esecuzione nel proprio Paese, è indotta a prendere contatto con la venditrice
per negoziare un piano di pagamento, regolarmente adempiuto.
Il titolo esecutivo europeo per crediti non
contestati e l'esecuzione delle sentenze nella UE
Il Regolamento CE 805/2004 ha istituito un vero e proprio "titolo
esecutivo europeo (TEE)" che consente l'esecuzione in uno Stato
membro diverso da quello del Giudice che ha reso la decisione giudiziaria
senza bisogno di procedure di riconoscimento e/o di exequatur:
Requisiti del credito:
• non deve essere contestato dal debitore
• è relativo alla materia civile e commerciale
• si riferisce ad una decisione giudiziaria, ad una transazione
giudiziaria o ad un atto pubblico
Grazie per l'attenzione
Avv. Luca Davini