NOTE Circolare del Presidente della Giunta regionale 9 maggio 2012

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NOTE Circolare del Presidente della Giunta regionale 9 maggio 2012
COMMISSIONE URBANISTICA E TERRITORIO SEDUTA DEL 15/05/2012: NOTE
Circolare del Presidente della Giunta regionale 9 maggio 2012, n.7/UOL
Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 “Semestre Europeo – prime disposizioni urgenti per
l’economia”, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2011, n. 106: articolo 5, commi 9-14,
prime indicazioni.
A seguito dell’incontro tenutosi a Borgomanero venerdì 11 maggio 2012, con l’Assessore regionale
Ugo Cavallera e il Direttore regionale del settore programmazione strategica, politiche territoriali
ed edilizia Livio Dezzani: martedì 15 maggio si è tenuta la seduta di Commissione urbanistica nella
sede dell’Ordine di via Rosselli 10 a Novara.
L’incontro dell’11 aveva all’ordine del giorno la proposta di modifica alla legge regionale 56/77,
diversamente il dibattito si è concentrato sulla circolare, di cui all’oggetto, pubblicata sul BUR il
giorno precedente.
Durante la seduta di commissione sono emerse alcune perplessità sul testo della circolare che,
nella lettera di trasmissione, viene indicata come strumento di supporto e collaborazione
all’attività dei Comuni nell’applicazione della legge 106/2011 ed in particolare delle norme di cui
ai commi 9-14 dell’art.5 della stessa.
Innanzitutto lascia perplessi l’atteggiamento della Regione Piemonte che, al di là della tempistica,
ai sensi del comma 9, art. 5, 106/2011, avrebbe dovuto emanare una specifica legge e non una
circolare interpretativa.
Constatata l’innovazione dell’articolato di legge rispetto alle procedure autorizzative edilizie e
soprattutto rispetto ai procedimenti di pianificazione urbanistica puntuale e generale, ci si
aspettava un articolato di legge che avrebbe meglio sostenuto l’attività degli uffici Comunali, dei
Consigli e delle Giunte, nell’attuazione di procedure in deroga o che superano le normali
procedure di variante agli strumenti urbanistici.
La circolare è uno strumento interpretativo senza valenza giuridica, lascia quindi in capo ai
Comuni, non legittimati da un articolato di legge, la responsabilità di attuare i disposti della
106/2011 secondo l’interpretazione della Giunta regionale.
Una seconda perplessità emerge rispetto alla possibilità di estendere il permesso di costruire in
deroga anche agli edifici privati.
La circolare, al punto 5, dapprima fa riferimento al comma 1 dell’art. 5 della 106/11, che introduce
modificazioni alla disciplina vigente al fine di liberalizzare le costruzioni private, e poi dichiara
ammissibile il rilascio del permesso in deroga previsto dall’art.14 del T.U. 380/01, anche a edifici e
impianti provati, forzando il concetto di “liberalizzare le costruzioni private”.
Appare insolita, e quantomeno esterna alla consolidata prassi disciplinare, l’interpretazione del
concetto di “individuato interesse pubblico” esteso potenzialmente a qualsiasi edificio privato del
consolidato esistente, lasciando al Consiglio comunale la responsabilità di deliberare una
motivazione nella quale “sussista in concreto e specifico l’interesse pubblico, di natura e qualità
prevalenti rispetto agli interessi già riconosciuti dagli atti della pianificazione territoriale”.
Il punto 5 è quello che suscita le maggiori perplessità sotto il profilo della legittimità giuridica
rispetto al contenuto della norma statale (legge 106/2011) che non pare estendere lo statuto del
permesso in deroga agli edifici privati.
Inoltre, la circolare, sempre al punto 5, estende l’efficacia della norma statale (art. 5 comma 13):
permesso in deroga per i cambi di destinazione d’uso ai sensi dell’art.14 del 380/01 e piani attuativi
approvabili in giunta, a tutti i contesti urbani, quando al punto 4, escludeva le aree libere e le aree
agricole.
Tale assunto, peraltro esplicitato a monte dell’interpretazione del permesso di costruire in deroga,
crea una certa confusione interpretativa:
- il comma 13 ammette il permesso in deroga anche per le mutazioni d’uso, in riferimento
agli edifici pubblici o di interesse pubblico
-
sempre il comma 13 ammette l’approvazione in Giunta dei piani attuativi conformi allo
strumento generale
Così come è scritta, la circolare sembra ammettere contemporaneamente a tutti gli edifici privati
e pubblici, e in tutti gli ambiti, edificati: il PdC in deroga, la modifica della sagoma, la sostituzione
edilizia, il rinnovo urbano, la delocalizzazione, la volumetria o superficie coperta aggiuntiva
premiale, il cambio di destinazione d’uso.
In particolare, in riferimento alla destinazione d’uso, la circolare rimanda ai documenti di piano
regolatore il concetto di destinazioni tra loro compatibili e complementari, nascondendosi dietro
all’assenza di una norma regionale specifica.
Non da ultimo ci si chiede la ragione per cui la Regione pretenda l’invio dei poligoni corrispondenti
a ciascun intervento in formato shapefile o dxf, ma non propone nella modifica della L. 56/77 un
sistema unitario di rappresentazione cartografica degli strumenti urbanistici.
Ed ancora, rispetto alla conduzione del processo di attuazione di queste "trasformazioni urbane" in
deroga, rimangono alcune perplessità sulle capacità di gestione di queste situazioni da parte delle
amministrazioni coadiuvati dagli uffici comunali, per i quali il parametro di riferimento più semplice
da adottare è spesso il PRG e la norma connessa. Chiaro che il riferimento "alla qualità della
proposta" può determinare un riferimento, ma sicuramente più difficile da adottare e quantomeno
aleatorio.
Saltare completamente la "pianificazione urbanistica", in alcune realtà urbane, se non in tutte, può
provocare a lungo termine ricadute negative non solo sul disegno urbano, ma soprattutto sul
sistema dei servizi pubblici e sulla viabilità.
A questo aspetto sono collegate le ricadute in termini professionali e in particolare sull'attività della
pianificazione territoriale, sempre più snaturata e ridotta ad un compito di aggiornare una carta (il
piano) con "n" trasformazioni di ambiti senza un disegno urbano d'insieme, e con un crogiolo di
microambiti con destinazioni e densità differenti determinate dall'attuazione di questi interventi.
Come liberi professionisti e come tecnici delle Amministrazioni Pubbliche, sentiamo la necessità di
segnalare come questa circolare sminuisca il ruolo delle strutture tecniche comunali ed escluda
architetti e pianificatori da interventi che riguardano il territorio, dei quali sono gli unici ad averne
legittima competenza.
Il coordinatore Silvia Ballardini