nota 09.10.2013

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nota 09.10.2013
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Per l’ennesima volta la scrivente organizzazione sindacale è costretta ad intervenire sulla
dibattuta questione della turnazione nel comparto enti locali ed in particolare della disciplina dell’indennità di turno contenuta nell’art. 22 del CCNL del 14.9.2000 e della sua
relazione con l’art. 24 dello stesso contratto collettivo nazionale di lavoro che disciplina il
trattamento economico per l’attività prestata in giorno festivo ed il conseguente riposo
compensativo.
Per l’ennesima volta perché la questione, sulla scorta delle recente sentenza n.
22799/2012 della Corte di Cassazione, di cui si parlerà ampiamente più avanti, ora è stata
sollevata presso il comune di Bergamo, dando per scontata l’apparente soluzione offerta
dalla citata sentenza con applicazione al personale inserito in turni prestabiliti della sola indennità di turno in caso di festività infrasettimanale, senza alcun recupero in altra
giornata della stessa festività non fruita.
Infatti, bontà sua, il Comandante del corpo di polizia locale del comune di Bergamo, Dott.
Virgilio Appiani già il 13 giugno affermava che: “La annosa questione è ormai definitivamente chiarita.”, chiedendo, pertanto, “ di dare precisa applicazione all' istituto contrattuale sulla base della suddetta sentenza.”
Tanto definitivamente chiarita che il primo ottobre 2013, la Corte d’Appello di Milano si è
espressa in modo diametralmente opposto.
Orbene, forse è il caso di fare nuovamente il punto su alcune questioni, evitando di dare
per assodati o scontati alcuni presupposti che invece emergono come ben poco assodati o
scontati, anche se riguardano istituti che si riteneva fossero ormai da tempo nel patrimonio dei diritti soggettivi dei lavoratori, in attesa che la contrattazione collettiva nazionale
disciplini nuovamente ed in modo chiaro istituti quali la turnazione che danno luogo ad
interpretazioni diverse nella loro applicazione, ciò anche in considerazione del fatto che,
al momento, la contrattazione nazionale non risulta bloccata da alcun efficace provvedimento governativo, in particolare quella parte della contrattazione nazionale cosiddetta
“normativa”.
Quando si richiamano scontati presupposti, ci si riferisce in particolare alla disciplina delle festività infrasettimanali come prevista dalla legge, dal contratto collettivo e dalle,
ormai consolidate, interpretazioni della giurisprudenza, in particolare della Corte di Cassazione.
La disciplina delle Festività infrasettimanali.
Quindi, prima di discutere di lavoro in turni nei giorni festivi è forse il caso di chiedersi
se per i lavoratori dipendenti il riposo durante le festività nazionali civili e religiose
sia da considerarsi o meno un diritto soggettivo, sia che questi lavoratori dipendano da
amministrazioni pubbliche o da enti privati, sia che svolgano o meno la loro attività lavorativa in turni prestabiliti di lavoro. La domanda può sembrare banale, ma, visto l’argomento in discussione, in realtà non lo è.
Diciamo subito che la Corte di Cassazione, in base ad un’interpretazione ormai consolidata (sentenze n. 16634/2005, n. 4435/2004, n. 9176/1997, n. 5712/1986) ritiene che l’astensione dal lavoro durate le festività infrasettimanali sia un diritto dei lavoratori,
benché tale diritto non trovi, come nel caso del riposo settimanale (di norma coincidente
con la domenica) o delle ferie, diretta copertura costituzionale (art. 36 della Costituzione), ma semplicemente sia stabilito da una legge dello stato e precisamente dalla legge
260/1949 e s.m.i.
Nella sentenza più recente tra quelle citate, la n. 16634 del 2005, infatti la Corte di Cassazione afferma:
“Al riguardo questa Corte non può che confermare la propria giurisprudenza a
mente della quale è stato statuito che ai lavoratori viene riconosciuto il "diritto soggettivo" di astenersi dal lavoro in occasione delle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili o religiose.”
“… in verità, - continua la Corte di Cassazione nella citata sentenza, commentando il testo
della legge 260/1949 - se alle parole della legge "giorni festivi" ed alla frase "agli effetti della osservanza del completo orario festivo" si da il senso che ad esse è
proprio, non può che concludersi che il legislatore ha voluto attribuire al lavoratore il
diritto di astenersi dal lavoro in quei giorni ... e del resto, in varie occasioni questa Suprema Corte ha affermato che le norme sopra citate hanno attribuito a tutti i lavoratori indistintamente il diritto soggettivo di astenersi dal lavoro in occasione
delle festività infrasettimanali" (Cass. n. 5712/1986);”;“ con la sentenza n.
9176/1997 – afferma ancora più chiaramente la Corte di Cassazione - è stato più
ampiamente statuito che "il senso proprio delle parole "giorni festivi" e la frase agli
effetti della osservanza del completo orario festivo, adoperate dall'art. 2 della legge n.
260/1949, non poteva che essere quello di attribuire al lavoratore il diritto di
astenersi dal lavoro nei giorni indicati dalla stessa legge, e doveva escludersi
che siffatta volontà della legge potesse essere posta nel nulla dal datore di lavoro, e che la rinunciabilità al riposo nelle festività infrasettimanali non è rimessa né
alla volontà esclusiva del datore di lavoro, né a quella del lavoratore, ma
al loro accordo".
“E', pertanto, errato – conclude la Corte - ritenere che l'asserita carenza normativa
possa individuarsi nella pretesa (o, vulgus, nel "beneplacito") della parte datoriale di far fruire, o meno, materialmente al lavoratore il riposo nelle festività
infrasettimanali poichè - per ripetere quanto già affermato incisivamente da questa
Corte circa vent'anni orsono - sarebbe "assurdo pensare che varie leggi siano poste
nel nulla dalla mera volontà del datore di lavoro essendo ovvio che diversa sarebbe stata la formulazione della norma se il legislatore avesse voluto dire soltanto che la festa si celebra se lo vuole il datore di lavoro" (così, testualmente,
Cass. n. 5712/1986).”
Quanto poi al ruolo della contrattazione collettiva, occorre rilevare che secondo la Cassazione, essa non può prevedere una disciplina con contenuti contrari ai principi enunciati dalla legge, mettendo in discussione il diritto soggettivo del lavoratore al riposo
infrasettimanale (considerato, inoltre, – aggiungiamo noi - che la contrattazione collettiva di prossimità di cui all’art. 8 del D.L. 138/2011 non è applicabile al pubblico impiego).
Infatti la Cassazione afferma nella sentenza del 2005: “Questo Collegio non ravvisa nelle
argomentazioni addotte a sostegno del motivo di annullamento argomenti che possano
indurlo ad abbandonare i principi enunciati con le citate sentenze n. 4039 del 1980 e
5712 del 1986 di questa stessa Corte i quali meritano adesione anche per l'ulteriore osservazione che in nessun caso un accordo aziendale può comportare il venir
meno di un diritto già acquisito dal singolo lavoratore, come il diritto al
riposo nelle festività infrasettimanali; non si tratta infatti di diritto disponibile per le organizzazioni sindacali.”
Inoltre non è rinvenibile, a giudizio della Cassazione, una disciplina legislativa che disponga un obbligo da parte del dipendente di prestare la propria opera nel giorno festivo infrasettimanale se si esclude la deroga prevista dall’unico articolo della legge
520/1952 per il personale dipendente delle istituzioni sanitarie pubbliche e private
per ragioni inerenti alle esigenze dello specifico servizio. Legge che, comunque, dispone
in caso di prestazione lavorativa in giorno festivo infrasettimanale il diritto del lavoratore: ”ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di
servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non
fruita.”
La garanzia del funzionamento dei servizi pubblici anche durante i giorni festivi, fatta
salva la deroga per il personale dipendente delle istituzioni sanitarie pubbliche e private, può avvenire, pertanto, solo grazie alla disciplina contrattuale che, nel pubblico
impiego in cui il rapporto di lavoro è stato “contrattualizzato”, come gli enti locali, è
quasi esclusivamente derivante dal contratto nazionale di lavoro. Una disciplina che,
come ha osservato la Corte di Cassazione, non potrà essere interpretata in modo da vanificare il diritto soggettivo del dipendente alla fruizione della festività infrasettimanale.
L’art. 24 del CCNL del 14. 9.2000 , come si è detto, ha disciplinato il trattamento economico in caso di attività prestata nel giorno festivo, prevedendo che :
“1. Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di
riposo settimanale deve essere corrisposta la retribuzione giornaliera di cui all’art.52,
comma 2, lett. b) maggiorata del 50%, con diritto al riposo compensativo da
fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.
2. L’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro
straordinario festivo.
3. L’attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario
non festivo.
4. La maggiorazione di cui al comma 1 è cumulabile con altro trattamento accessorio
collegato alla prestazione.
5. Anche in assenza di rotazione per turno, nel caso di lavoro ordinario notturno
e festivo è dovuta una maggiorazione della retribuzione oraria di cui all’art.52,
comma 2, lett. b), nella misura del 20%; nel caso di lavoro ordinario festivonotturno la maggiorazione dovuta è del 30%.”
Il contratto nazionale di lavoro prevede, dunque, che al dipendente chiamato a prestare
la propria opera in giorno festivo infrasettimanale, sia lo stesso turnista o meno, spetti, a
richiesta, il compenso per il lavoro straordinario festivo o l’equivalente riposo compensativo. Equivalente riposo compensativo che pare riferito alla prestazione straordinaria
(recupero dello straordinario).
Fin qui, dunque, sembrerebbe tutto chiaro e semplice:
1) l’astensione dal lavoro per la festività infrasettimanale è un diritto soggettivo del lavoratore;
2) tale diritto non è irrinunciabile come per le ferie ed il riposo settimanale, ma è nella
disponibilità del dipendente;
3) nel caso di rinuncia al riposo festivo al dipendente compete o il compenso per il lavoro straordinario festivo o, a domanda, l’equivalente recupero in altra data del tempo di lavoro prestato.
Senonché nella disciplina dell’art. 24 del CCNL del 14.9.2000 c’è il comma 5 che pare stonato rispetto agli altri, in cui si afferma che anche in assenza di rotazione per turno, nel
caso di lavoro ordinario notturno e festivo….
Il che sta a significare che nel giorno festivo è possibile la programmazione di lavoro ordinario, indipendentemente dal turno. Immediatamente verrebbe in mente di riferire
tale lavoro ordinario al riposo settimanale, che solo di norma coincide con la domenica,
ma ben può essere individuato in un altro giorno della settimana.
Non così, però, per l’ARAN o per la stessa Corte di Cassazione, ed ecco che il problema
si sposta sulla turnazione e la relativa indennità, anche se, a ben vedere, come chiaramente indicato dall’articolo 24 del citato CCNL, il problema non riguarda solo il personale turnista, ma anche chi lavora “a giornata” , perché se si sostiene che ordinariamente è possibile articolare l’orario di lavoro anche durante i giorni festivi, questo principio
non può valere per il solo personale turnista.
Non v’è comunque chi non veda che la programmazione del lavoro ordinario anche ricorrendo festività infrasettimanali, mette in discussione la stessa esistenza del diritto
soggettivo del lavoratore al relativo riposo.
La programmazione dei turni di lavoro e la relativa indennità
Come riportato più sopra e sottolineato anche in precedenti note, l’ARAN ha sostenuto a
più riprese che in caso di inserimento in turni prestabiliti con programmazione della
prestazione ordinaria al lavoratore non spetta la retribuzione prevista dall’art. 24 del
CCNL del 14. 9.2000, ma semplicemente l’indennità di turnazione prevista dall’art. 22
dello stesso CCNL, anche in caso di festività infrasettimanale, così nel parere RAL – 765,
in cui si legge:
“La disciplina dell'art. 24, comma 3, del CCNL del 14.9.2000 prende in considerazione
l'attività lavorativa prestata, in via eccezionale ovvero occasionale, in un
giorno feriale non lavorativo, in presenza di una articolazione dell'orario di lavoro
settimanale su cinque giorni; il giorno feriale non lavorativo, peraltro, non necessariamente deve coincidere con il sabato, ma potrebbe essere, ad esempio, anche un lunedì,
qualora in via ordinaria l'articolazione dell'orario settimanale ricomprendesse le giornate dal martedì al sabato.
La predetta disciplina, proprio perché individua situazioni non ordinarie, non riguarda i lavoratori inseriti in prestabiliti turni di lavoro che possono essere, conseguentemente, chiamati in via ordinaria a svolgere le proprie prestazioni sia "nei
giorni feriali non lavorativi" sia nelle stesse giornate festive, nel rispetto degli
obblighi derivanti dalla periodica predisposizione dei predetti turni di lavoro.”
Da quale disposizione di legge o contrattuale l’ARAN deduca derivi l’obbligo per il lavoratore di prestare la propria opera in una festività infrasettimanale non è
dato saperlo, né è dato sapere quali siano gli obblighi derivanti dalla periodica predisposizione dei turni di lavoro, né perché i dipendenti turnisti “possono essere
chiamati in via ordinaria“ a lavorare in un giorno festivo, tuttavia tale tesi è sostenuta e ribadita anche nel parere RAL – 759: “Se così fosse, - scrive l’ARAN - abbiamo avuto
modo di chiarire che l'indennità di turno deve essere corrisposta solo in relazione
alle ore di lavoro ordinario prestato nell'ambito del turno e vale a compensare, integralmente, il disagio connesso alla particolare articolazione dell'orario; per il medesimo personale, le prestazioni di lavoro straordinario devono essere compensate
1esclusivamente in base alla disciplina dell'art. 38 del CCNL del 14.9.2000 e secondo le
misure ivi previste, diverse da quelle stabilite per le prestazioni effettuate in
turno.”
L’alternatività tra l’attribuzione dell’indennità di turno, dovuta in caso di programmazione ordinaria del turno di lavoro, ed il trattamento economico e normativo previsti
dall’art. 24 del CCNL del 14.9.2000 per prestazioni rese in via occasionale o straordinaria in un giorno festivo è sostenuta, peraltro, anche dalla Corte di Cassazione, che con
sentenza 22799 del 6 novembre 2012, in linea con l’orientamento ormai prevalente della
giurisprudenza (Cass. sentenze n. 22799/2012, n. 2888/2012 , n. 8458/2010, dando, invece, ragione ai lavoratori ricorrenti, Cass. SS.UU. n.9097/2007) ha sostenuto che: “Nel caso in esame, la previsione di cui all'art. 22, comma 5, rende palese la volontà delle parti
di attribuire al dipendente che presti attività in giorno festivo ricadente nel
turno un'indennità con funzione interamente compensativa del disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro.”
“Quella di cui all'art. 24, comma 1, rivendicata dal ricorrente, – continua la Corte di
Cassazione - presuppone infatti che "per particolari esigenze del servizio", ossia per esigenze che esulano dall'articolazione ordinaria del lavoro - e in tal senso da intendere come situazioni straordinarie o occasionali -, il lavoratore turnista sia
chiamato a lavorare nel giorno destinato a riposo settimanale.
Pertanto, per l'attività prestata la domenica in regime di turnazione, il lavoratore non può rivendicare la maggiorazione di cui all'art. 24, ma solo quella di
cui all'art. 22.”
“In conclusione – afferma ancora la Cassazione - in relazione al lavoro prestato in
giorni festivi, il lavoratore turnista ha diritto alla maggiorazione di cui al
comma 1, art. 24 c.c.n.l. quando ciò avvenga in coincidenza con il giorno
destinato a riposo settimanale (in tal caso, la maggiorazione spetta in aggiunta al
riposo compensativo); ha diritto alla corresponsione del compenso di cui al comma 2,
art. 24 (in alternativa al riposo compensativo) quando la prestazione sia resa in
giorno festivo oltre il normale orario di lavoro; ha diritto al solo compenso
di cui all'art. 22, comma 5, per la prestazione resa in giorno festivo in regime di turnazione ed entro il normale orario di lavoro.”
Orbene, si può anche convenire sull’interpretazione della Cassazione circa l’alternatività
tra prestazione ordinaria in turno la domenica o durante i giorni festivi, da un lato, e
l’applicazione dell’art. 24, comma 1 (prestazione lavorativa per particolari esigenze di
servizio nel giorno di riposo) e comma 2 (prestazione straordinaria durante un giorno
festivo), benché esistano non poche sentenze di segno opposto.
Tale interpretazione si fonda sul contenuto letterale dell’articolo 22, comma 5, del CCNL
del 14.9.2000 che prevede che l’ indennità corrisposta al personale turnista è un’indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro, e quindi pare trovare giustificazione nello stesso contenuto del contratto
nazionale di lavoro.
Anche in questo caso, dunque, sembrerebbe tutto chiaro, ma così non è.
In primo luogo non risulta certo spiegabile come sia possibile programmare l’attività di
chi lavora su turni comprendendo anche le festività infrasettimanali con il diritto soggettivo del lavoratore alla fruizione delle festività sancito dal consolidato orientamento
della Corte di Cassazione. Infatti, se così fosse, la stessa Corte di Cassazione si troverebbe nella paradossale situazione di aver sancito un diritto soggettivo per i lavoratori e poi
averlo irrimediabilmente compromesso.
In secondo luogo, se tale interpretazione dovesse essere applicabile o applicata al solo
personale turnista, ci troveremmo di fronte ad una palese discriminazione con la negazione di un diritto soggettivo, la garanzia del riposo in caso di festività anche infrasettimanale, solo ad alcuni dipendenti e solo perché effettuano un orario articolato per turni. Tale altrettanto paradossale situazione sarebbe anche in contrasto con l’art. 24 del
CCNL del 14.9.2000 che, come si è visto in precedenza, non è rivolto al solo personale in
turnazione, ma a tutti i dipendenti, ma anche e soprattutto con il principio di parità di
trattamento previsto dall’art. 45, comma 2, del D.Lgs 165/2001 in cui si dispone che: “Le
amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a
quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.”
Ora, se si nega un diritto stabilito dalla legge ad alcuni lavoratori per il solo fatto che lavorano in turni, ben difficilmente si potrà affermare che dal punto di vista contrattuale
non vi sia disparità di trattamento, a meno che non si ritenga che anche nel pubblico
impiego, grazie alla contrattazione, si possa “tranquillamente” derogare in pejus a disposizioni imperative di legge, con “l’apprezzabile” risultato di vedere condizioni che nel
tempo possono solo peggiorare, viste le attuali disposizioni di legge in materia di pubblico impiego.
In realtà, a giudizio di chi scrive, la risposta ha queste contraddizioni la fornisce la stessa
Corte di Cassazione, tenuto conto che in tutte le citate sentenze i ricorrenti, percepita
l’indennità di turno, avevano chiesto il pagamento della maggiorazione per il lavoro
straordinario o il relativo riposo compensativo (dello straordinario).
Il risultato è stato che, vista l’altalenante giurisprudenza, con la sentenza più risalente del 2007 la
Suprema Corte ha accolto il ricorso, e nelle più recenti, la stessa Corte, anche se non a Sezioni
Riunite, l’ha respinto affermando (sentenza 22799/2012) che: “Tanto premesso, deve rilevarsi
che questa Corte ha già affrontato la questione delle prestazioni lavorative svolte
secondo turni nell'ambito del normale orario di lavoro da dipendenti della
polizia municipale, giungendo ad escludere la cumulabilità della maggiorazione dovuta per il lavoro a turno dei giorni festivi, ai sensi del citato art. 22, con il compenso di
cui al successivo art. 24 (Cass. n. 8458 del 2010; v. pure sent. n. 2888 del 2012).
Con interpretazione che qui si intende confermare, è stato osservato che, ove la
prestazione cada in giornata festiva infrasettimanale, come in quella domenicale, si applica l'art. 22, comma 5, del contratto collettivo 14 settembre 2000 sulle autonomie locali - che compensa il disagio con la maggiorazione del 30% della retribuzione, mentre il disposto dell'art. 24 - che ha ad oggetto l'attività prestata dai lavoratori dipendenti, in giorni festivi infrasettimanali, oltre l'orario contrattuale di lavoro - trova applicazione soltanto quando i predetti lavoratori siano chiamati a svolgere la propria attività, in via eccezionale od occasionale, nelle giornate di riposo settimanale che competono loro in base ai turni, ovvero in giornate
festive infrasettimanali al di là dell'orario di lavoro.”
Bastisolorilevare,inmeritoallacitazionesoprariportatacomelaCortetrattiesattamente
allostessomodo,applicandol’art.22delCCNLdel14.9.2000,sialagiornatafestivainfrasettimanale che quella domenicale, perché riferite al normale orario di lavoro.
Tuttavia la Corte, nel prosieguo della motivazione della sentenza, fedele al principio
della corrispondenza tra richiesto e giudicato, chiarisce anche:
“Nel presente giudizio il ricorrente non ha rivendicato le maggiorazioni di cui
all'art. 24 c.c.n.l. per prestazioni rese in giorno destinato a riposo settimanale; non ha lamentato la mancata fruizione del riposo compensativo; non
ha dedotto il superamento del normale orario di lavoro. Infatti, ha avanzato la
sua rivendicazione per la stessa prestazione lavorativa resa in turno, nel normale
orario di lavoro, solo in quanto coincidente con una giornata festiva infrasettimanale,
così intendendo infondatamente cumulare due benefici previsti per finalità e
situazioni diverse.”
Ecco, finalmente è svelato l’arcano.
Quali sono allora le possibili soluzioni per il lavoratore turnista a cui si chiede di garantire la propria prestazione durante le festività infrasettimanali, considerato il suo diritto soggettivo a fruirne e la non cumulabilità tra l’indennità di turno ed trattamento previsto dall’art. 24 del CCNL del 14.9.2000?
Due ci sembrano essere le possibili soluzioni, magari applicandole entrambe a seconda
delle concrete situazioni che possono presentarsi:
1) ricorso alla prestazione straordinaria come disciplinata nei primi tre commi dell’art.
24 del CCNL del 14.9.2000 rispettivamente per il personale chiamato a svolgere servizio nel giorno di riposo, per il personale chiamato a svolgere servizio in giorno festivo infrasettimanale, per quello chiamato ad offrire la propria prestazione nel giorno di non lavoro nel caso di orario settimanale articolato su cinque giorni lavorativi;
2) programmazione dei turni di lavoro con corresponsione dell’indennità di turno prevista dall’art. 22 del citato CCNL con diritto “ad un corrispondente riposo “ per
la festività infrasettimanale non fruita, così come disciplinato per il personale dipendente delle istituzioni sanitarie pubbliche e private, gli unici ad avere un obbligo
di legge a garantire la prestazione anche durante le festività infrasettimanali (forse è
per questo che il CCNL della sanità pubblica contempla esplicitamente il riposo compensativo !).
Certamente pensare che i lavoratori turnisti siano obbligati a lavorare in turno durante
le festività infrasettimanali, dovendo rinunciare al diritto al riposo loro garantito dalla
legge pare proprio fuori discussione.
La riduzione d’orario per i lavoratori turnisti
Visto che qualcuno ha voluto dare ampia risonanza ad una sentenza del Tribunale di
Bergamo, del 5.10.2011 riguardante il ricorso presentato da una serie di dipendenti contro un’importante RSA della provincia proprio in materia di turnazione, ricorso respinto dal giudice incaricato, mi sembra che anche l’argomentazione, contenuta nel menzionato ricorso, della riduzione dell’orario di lavoro del personale turnista quale compensazione dell’obbligo di lavorare nei giorni festivi meriti qualche osservazione.
Occorre premettere, peraltro, che il ricorso non si discosta in via generale dalle questioni già trattate nelle citate sentenze della Cassazione in materia di indennità di turno e
riposi compensativi, tant’è che l’oggetto attraverso il quale è individuato il ricorso significativamente è: “differenze retributive”, per cui valgono le considerazioni esposte in
precedenza sia in relazione al diritto dei lavoratori a fruire del riposo per le festività infrasettimanali, sia per ciò che attiene alla corrispondenza tra chiesto e giudicato
nell’ambito dei ricorsi giurisdizionali.
Tuttavia nel ricorso venivano mossi anche rilievi in merito alla disparità di trattamento
tra il personale turnista ed il restante personale, in quanto il primo era costretto a
prestare la propria opera per un numero maggiore di giorni lavorativi (festività non
fruite, diversamente dai colleghi) ed in questo caso, mi permetto di sottolineare, la motivazione relativa al rigetto di tale rilievo e stata piuttosto singolare.
Nel ricorso si afferma che: “deve osservarsi che i ricorrenti proprio perché lavorano su
turni avvicendati, hanno un orario i lavoro settimanale inferiore rispetto a
quello di altri lavoratori, lavorando per 35 ore settimanali, anziché per 36.
Non trova pertanto riscontro il loro assunto secondo cui essi finirebbero per osservare
un orario complessivo nell’anno maggiore rispetto a quello prestato dagli altri dipendenti. Nei fatti non essendo detto che tutte le festività dell’anno cadano nel corso della
settimana e cadano altresì nel turno che ogni ricorrente è chiamato ad osservare la
riduzione dell’orario dei lavoratori turnisti (pari a poco più di sette giorni) finisce per coprire le ore di lavoro che gli stessi prestano nelle giornate festive infrasettimanali cadenti nel loro turno. ”
Orbene, non mi pare proprio che i lavoratori turnisti del comparto enti locali abbiano
avuto una riduzione dell’orario settimanale di lavoro in cambio dell’obbligo di prestare la loro opera durante le festività infrasettimanali, tale affermazione non trova
riscontro né in una disposizione di legge, né in un contratto collettivo di lavoro. Tant’è
che, come si è visto, la disciplina delle turnazioni è contenuta nell’art. 22 del CCNL del
14.9.2000, mentre la riduzione dell’orario di lavoro per il personale turnista è contemplata nell’art. 22 del CCNL dell’1.4.1999, secondo motivazioni e condizioni economiche e normative che non fanno in alcun modo riferimento all’obbligo di lavorare nei
giorni festivi.
Credo che ognuno sia libero di condividere o meno tale riduzione d’orario, dove è stata
operata, tuttavia questa non può esser scambiata per la rinuncia ad un diritto soggettivo che, come si è visto, non è nemmeno nelle disponibilità delle organizzazioni sindacali.
Bergamo, 9 ottobre 2013
Per la FP-CGIL di Bergamo
F.to Gian Marco Brumana