Nota - Siapol
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Si.A.Po.L. Sindacato Autonomo Polizia Locale SEGRETERIA GENERALE 20122 Milano – Galleria Unione, 5 tel. 02.36557610 – fax 02.36535271 www.siapol.it / e-mail: [email protected] [email protected] - [email protected] PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE IN TURNAZIONE E FESTIVI INFRASETTIMANALI. Ancora fraintendimenti e tanta confusione: c’è chi confonde il riposo compensativo con il riposo settimanale e chi non sa quantificare l’orario “ordinario” di lavoro. Dobbiamo constatare che, ormai troppo frequentemente, alcuni enti sollevano problematiche applicative relative al trattamento retributivo conseguente al lavoro del personale turnista nelle festività infrasettimanali. Cercheremo, in queste righe, di chiarire la nostra posizione in merito, evitando l’analisi profonda della copiosa giurisprudenza creatasi sull’argomento, che rimandiamo in altra sede. Alcune Amministrazioni, basandosi esclusivamente su alcuni pareri dell’ARAN e della Funzione Pubblica tra l’altro ormai piuttosto datati e sulla erronea lettura di alcune sentenze della Corte di Cassazione, sostengono che al personale turnista che presta la propria opera nelle festività infrasettimanali, spetterebbe solamente, oltre al normale stipendio, l’indennità di turno di cui all’art.22 del CCNL 14/9/2000 non potendosi, a loro giudizio, applicare l’art.24 dello stesso contratto. Occorre innanzitutto evidenziare che i due articoli 22 e 24 del CCNL 14/9/2000 si riferiscono a due fattispecie diverse che, tra l’altro, non escludono nemmeno la loro cumulabilità. Riportiamo il testo del contratto nazionale: ART.22 -TURNAZIONI 1. Gli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative o di servizio funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in un'effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere. 2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata nell'ente. 3. I turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore. Si.A.Po.L. Segreteria Generale – Galleria Unione, 5 -20122 Milano tel. 02.36557610 fax 02.36535271 www.siapol.it / e-mail: [email protected] [email protected] Pagina 1 4. I turni notturni non possono essere superiori a 10 nel mese, facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali. Per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso tra le 22 e le 6 del mattino. 5. Al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue: - turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6 e le 22.00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c) - turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c) - turno festivo notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c). 6. L'indennità di cui al comma 5 è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno. 7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, in ogni caso, con le risorse previste dall'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999. ART.24 TRATTAMENTO PER ATTIVITÀ PRESTATA IN GIORNO FESTIVO - RIPOSO COMPENSATIVO – (modificato dall’art.14 del ccnl 5/10/2001) 1. Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposto, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria di cui all’art.52, comma 2, lett. b), con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo. 2. L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo. 3. L'attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo. 4. La maggiorazione di cui al comma 1 è cumulabile con altro trattamento accessorio collegato alla prestazione. 5. Anche in assenza di rotazione per turno, nel caso di lavoro ordinario notturno e festivo è dovuta una maggiorazione della retribuzione oraria di cui all'art.52, comma 2, lett. b), nella misura del 20%; nel caso di lavoro ordinario festivo-notturno la maggiorazione dovuta è del 30%. Come si può leggere l’indennità di turno di cui all’art.22 compensa il disagio dei lavoratori che sono costretti ad una particolare articolazione dell’orario di lavoro (turni); infatti viene previsto un compenso differenziato a secondo del fatto che la prestazione sia resa di giorno, di notte o in giornata festiva, oppure nella notte festiva. L’art.24 invece si riferisce a fattispecie completamente diverse poiché riguarda i casi in cui: 1) il dipendente si trovi a non poter usufruire del giorno di riposo settimanale; 2) il dipendente si trovi a prestare servizio in giorno festivo infrasettimanale; 3) il dipendente si trovi a prestare servizio in un giorno feriale non lavorativo a seguito di articolazione dell’orario settimanale di lavoro su 5 giorni. Nessuna normativa ne’ di legge ne’ contrattuale stabilisce la non cumulabilità delle due fattispecie e, quindi, dei relativi compensi. Si.A.Po.L. Segreteria Generale – Galleria Unione, 5 -20122 Milano tel. 02.36557610 fax 02.36535271 www.siapol.it / e-mail: [email protected] [email protected] Pagina 2 Tale principio è stato confermato anche dalla sentenza della Corte di Cassazione SEZIONI UNITE CIVILI n. 9097 del 17 aprile 2007 della quale riportiamo testualmente un passaggio: “nel caso di attività prestata in un giorno festivo infrasettimanale, il diritto al compenso di cui all'art. 13 previsto per il lavoro in turni non esclude che, in ipotesi di mancata fruizione del riposto compensativo, venga erogato il compenso appositamente previsto per tale diverso titolo dall'art. 17, (ora artt. 22 e 24 del CCNL) nella misura prevista per il lavoro straordinario festivo (comma 2)….. una cosa è compensare il maggior disagio per il lavoro prestato in turni, altra è prevedere un compenso per il caso in cui, nell'ambito di tale prestazione, si determini altresí la mancata fruizione del riposo compensativo, atteso che la diversità delle funzioni svolte, rispettivamente, dagli istituti ex artt. 13 e 17 citt., conferma l'infondatezza del motivo di ricorso, con cui il Comune ricorrente erroneamente sostiene che l'applicazione della prima disposizione richiederebbe (per i turnisti) l'applicabilità della seconda in forza di un c.d. principio di specialità che è, invece, inesistente riguardo alle due disposizioni in quanto le stesse sono riferite a istituti con funzioni diverse”. Da notare che nella sentenza succitata si parla di riposo compensativo riferito alla giornata festiva infrasettimanale e NON di riposo settimanale (che deve essere previsto di domenica o in sostituzione di essa). La confusione tra le due fattispecie di riposo ha ingenerato, anche recentemente, fraintendimenti inducendo in errore alcune Amministrazioni. Recentemente è intervenuta la sentenza del Tribunale di Bari - Sezione Lavoro n.292 del 13.01.2011 che conferma ancora una volta questo orientamento, disponendo il rigetto delle domande avanzate dall’amministrazione convenuta (Comune di Polignano) che erano fondate sul presupposto della presunta incumulabilità dell’indennità di turno con le maggiorazioni stipendiali dovute per il lavoro straordinario prestato in giornata festiva infrasettimanale. Alcune Amministrazioni sostengono che un’altra Sentenza della Corte di Cassazione, la n.8458 del 9/4/2010, finirebbe per sostenere che al personale turnista che presta servizio nelle festività infrasettimanali spetterebbe solamente l’indennità di turno senza alcun diritto alla scelta prevista dall’art.24 comma2. Tralasciando il fatto che una sentenza della Corte di Cassazione a SEZIONI UNITE ha senz’altro maggior rilievo che non una sentenza emessa da una sola Sezione, proveremo a spiegare da dove nasce l’equivoco che porta a distorcere il principio di base che la Cassazione ha esplicitato nella sentenza del 2007 e comunque CONFERMATO nella sentenza del 2010. Le argomentazioni addotte da quest’ultima sentenza possono essere così riassunte: 1) non è controverso che “nel turno possono cadere giornate festive (domeniche e festività infrasettimanali”; 2) l’indennità di turno “compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro”; 3) le norme contrattuali devono essere intese “nel senso che al personale turnista che presta attività lavorativa in giornata festiva infrasettimanale come in quella domenicale, secondo le previsioni del turno di lavoro, spetta solo il compenso previsto dall’articolo 22, comma 5, seconda alinea (maggiorazione del 30% della retribuzione); 4) si deve considerare esclusa la possibilità di fare “riferimento al diverso istituto dello straordinario, che presuppone necessariamente il superamento dell’orario contrattuale di lavoro”; Si.A.Po.L. Segreteria Generale – Galleria Unione, 5 -20122 Milano tel. 02.36557610 fax 02.36535271 www.siapol.it / e-mail: [email protected] [email protected] Pagina 3 5) le disposizioni dell’articolo 24, relative cioè alle attività ulteriori, “prendono in considerazione l’attività lavorativa prestata, in via eccezionale ovvero occasionale, in giornate non lavorative, attività che comporta il superamento del limite di orario settimanale”; 6) questa disposizione “non riguarda i lavoratori inseriti in prestabiliti turni di lavoro che possono essere, conseguentemente, chiamati in via ordinaria a svolgere le proprie prestazioni sia nei giorni feriali non lavorativi, sia nelle giornate festive, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla periodica predisposizione dei predetti turni di lavoro; 7) soltanto il lavoratore in turno chiamato a prestare, in via eccezionale ovvero occasionale, la propria attività nella giornata di riposo settimanale che gli compete in base al turno assegnato ovvero in giornata festiva infrasettimanale al di là dell’orario di lavoro ordinario, ha diritto all’applicazione della disciplina di cui all’articolo 24, comma 2”. Ricordiamo che questo articolo contrattuale disciplina “l’ipotesi di eccedenza, in forza del lavoro prestato in giorno non lavorativo rispetto all’orario normale di lavoro, mentre l’articolo 22 compensa il disagio del lavoro secondo turni, turni nei quali possono cadere giornate festive infrasettimanali, ma senza che la prestazione ecceda il normale orario di lavoro”. L’equivoco nasce dal significato che assume la dizione di “ordinario turno di lavoro” che coincide con “normale orario di lavoro”. Come tutti sappiamo l’orario normale di lavoro per il personale dipendente delle Amministrazioni locali è di 36 ore settimanali ( per il personale turnista talvolta viene ridotto a 35 ore settimanali). Nel caso di festività settimanale il debito orario settimanale di tutti i dipendenti dell’Ente, viene ridotto delle ore che non vengono lavorate nel giorno della festività e, pertanto il normale orario di lavoro si riduce a 30 o 29 ore di lavoro. Ovviamente questo vale anche per il personale turnista altrimenti si verrebbe a generare una grave disparità di trattamento, lo stesso, infatti, si troverebbe nell’arco dell’anno a lavorare per 8 o 10 giornate in più del restante personale dipendente ( il numero delle giornate dipende dalla coincidenza delle festività con le domeniche). Appare quindi chiaro che il personale turnista, nel caso di festività infrasettimanale, vede ridursi il debito orario al pari degli altri dipendenti e, quindi, anche il “normale orario di lavoro” citato dalla Sentenza di cui sopra. Nel caso di prestazione resa nella giornata festiva per il personale turnista possono verificarsi 2 ipotesi: a) il personale lavora nella giornata festiva infrasettimanale all’interno del normale orario di lavoro” e, quindi, nella ordinaria programmazione dei turni è stata prevista la giornata di riposo compensativo; b) il personale lavora nella giornata festiva infrasettimanale senza che gli sia stata preventivamente programmata la giornata di riposo compensativo e, quindi, lavora OLTRE il normale orario di lavoro. Nel caso a) al lavoratore spetta solamente l’indennità di turno festiva. Nel caso b) invece al lavoratore spetta, oltre all’indennità di turno festiva, anche la possibilità di scelta prevista dall’art.24 comma 2 (compenso straordinario festivo o equivalente riposo compensativo – dove per equivalente significa che, nel caso il recupero venga effettuato in giornata feriale, oltre alle ore da recuperare spetta anche la liquidazione al dipendente della maggiorazione per lavoro festivo). Da notare invece che il riposo settimanale è irrinunciabile (v. art.24, comma 1). in questo caso quindi, oltre alla liquidazione dello straordinario festivo è dovuta anche l’indennità di turno festiva così come previsto dalla sentenza della Corte di Cassazione SEZIONI UNITE CIVILI n. 9097 del 17 aprile 2007 che recita: Si.A.Po.L. Segreteria Generale – Galleria Unione, 5 -20122 Milano tel. 02.36557610 fax 02.36535271 www.siapol.it / e-mail: [email protected] [email protected] Pagina 4 “nel caso di attività prestata in un giorno festivo infrasettimanale, il diritto al compenso di cui all'art. 13 previsto per il lavoro in turni non esclude che, in ipotesi di mancata fruizione del riposto compensativo, venga erogato il compenso appositamente previsto per tale diverso titolo dall'art. 17, (ora artt. 22 e 24 del CCNL) nella misura prevista per il lavoro straordinario festivo (comma 2)….. una cosa è compensare il maggior disagio per il lavoro prestato in turni, altra è prevedere un compenso per il caso in cui, nell'ambito di tale prestazione, si determini altresí la mancata fruizione del riposo compensativo”“ Lo stesso principio è sostenuto anche dalla stessa Sentenza della Corte di Cassazione del 9/4/2010 n.8458, sentenza che recita: “ il lavoratore in turno chiamato a prestare, in via eccezionale ovvero occasionale, la propria attivita' nella giornata di riposo settimanale che gli compete in base al turno assegnato, ovvero in giornata festiva infrasettimanale al di la' dell'orario ordinario, ha diritto all'applicazione della disciplina dell'art. 24, comma 2”. Anche la recente sentenza della Corte di Cassazione n.2888/2012 del 27/1/2012 conferma la cumulabilità dell’indennità di cui all’art.24/ comma 2 con il compenso di cui all’art.22 CCNL 14/9/2000 nel caso di prestazione che ecceda l’orario ordinario di lavoro. Per quanto sopra esposto appare evidente che l’ipotesi, avanzata da alcune Amministrazioni, tesa a sostenere che in caso di prestazione lavorativa nelle giornate di festività infrasettimanale del personale turnista al di fuori dell’orario normale di lavoro debba essere liquidata solamente l’indennità di turno, appare non solo contraria a quanto previsto nel contratto nazionale di lavoro ma anche a quanto sancito dalle sentenze della Corte di Cassazione sopra citate. Milano, agosto 2012 Il Segretario Generale Ernesto Cassinelli Si.A.Po.L. Segreteria Generale – Galleria Unione, 5 -20122 Milano tel. 02.36557610 fax 02.36535271 www.siapol.it / e-mail: [email protected] [email protected] Pagina 5